Common use of CONSIDERATO Clause in Contracts

CONSIDERATO. che, in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;

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Samples: Regolamentazione Provvisoria, Deliberation on the Regulation of Essential Public Services During Strikes

CONSIDERATO. cheche le fasi della coprogettazione saranno caratterizzate da modalità procedurali rispettose dell’evidenza pubblica, attraverso il pubblico invito, rivolto alle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale operanti in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quantoRegione Liguria, a suo avvisomanifestare il proprio interesse alla partecipazione al procedimento di co-progettazione; VALUTATO necessario dare tempestivamente avvio alle azioni previste dal Piano operativo approvato con DGR 728/2020, utilizzando nell’emergenza la rete delle associazioni già attivate attraverso il progetto di cui alla dgr 1179/2019 e in contemporanea avviando un procedimento ad evidenza pubblica, al fine di garantire: ATTESO che le aziende avrebbero potuto aggirarlo variandonuova azione dovrà essere caratterizzata dai seguenti macro-obiettivi: RITENUTO, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi valutazione finale positiva, di carattere nazionale procedere, sulla base del settore piano finanziario, a stipulare, ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990, un “Patto di Sussidiarietà” quale Accordo Sostitutivo del provvedimento di concessione di benefici economici a sostegno della realizzazione del progetto stesso. Il contributo compensativo di sostegno dell’Amministrazione deve essere finalizzato a permettere l’equilibrio economico finanziario e una durata massima delle azioni l’adeguatezza della gestione sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi e della soddisfazione dei bisogni degli utenti. La concessione di tale contributo è da intendersi a titolo di compensazione volta a garantire l’adeguatezza e la sostenibilità della risposta ai bisogni sociali di riferimento e quindi alla sola copertura dello squilibrio fra i costi effettivamente sostenuti e le entrate conseguite; pertanto al termine del tempo concordato, eventuali somme sovrabbondanti rispetto alle necessità di compensazione effettivamente verificatesi dovranno essere restituite all’Amministrazione; DATO ATTO che, al fine di accedere al finanziamento, il cui ammontare complessivo è pari a 5 giorni; - cheeuro 500.000,00 (cinquecentomila), così come previsto dall’accordo di programma sottoscritto dalla Regione Liguria e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota DGR 728 del 18 maggio 20155/8/2020, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie rete dei soggetti senza finalità di modifiche profitto che hanno partecipato alla delibera della Commissione edco-progettazione, in particolaredovrà mettere a disposizione risorse economiche, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore organizzative e/o finanziarie proprie e/o autonomamente reperite, nella percentuale minima del 30% (trenta per cento) delle risorse complessive previste per la revoca realizzazione del progetto, come stabilito dalla L.R. 42/2012; RITENUTO, al fine della migliore garanzia della gestione e della realizzazione delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensileattività, di tutte le tracce programmatecostituire una Cabina di regia del progetto, pianificate composta dalla Regione Liguria e distinte per categorie merceologichedal Forum del Terzo settore. Infine, l’Organizzazione proponeva La suddetta Cabina di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato regia avrà il compito di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione valutare l’andamento del progetto sia in fase di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, elaborazione sia nella fase attuativa e di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano valutarne l’efficacia anche in termini di carico, all’orario e all’itinerario) qualità delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile attività da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primasvolgere;

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Samples: Deliberazione

CONSIDERATO. cheche le borse sono da considerarsi come aggiuntive rispetto a quelle già deliberate per il ciclo di Dottorato al quale si riferiscono. Esse sono assegnate utilizzando la graduatoria del concorso di ammissione al Dottorato stesso, fermo restando il numero dei posti banditi e fino a copertura degli stessi. Tra i candidati vincitori, in relazione ordine di graduatoria, la Commissione di valutazione verificherà la presenza o meno di progetti di dottorato attinenti alle tematiche previste dal presente avviso che costituisce, conditio sine qua non dell’erogazione delle borse stesse; PREMESSO che l’aggregazione dei Comuni ha effettuato un’analisi dei fabbisogni incentrata sulle capacità di crescita e di sviluppo, in coerenza con la strategia d’area; PREMESSO che l’aggregazione dei Comuni ha individuato gli ambiti di interventi coerenti con la crescita economica e sociale del territorio di riferimento; PREMESSO che l’Università degli Studi di Salerno ha dichiarato l’interesse a pervenire alla delibera 15/123stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.15 della Legge 241/90; Considerato che: - i soggetti in premessa sono soggetti pubblici, pervenivano proposte Organismi di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia)diritto pubblico e Amministrazioni aggiudicatrici; - chegli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.15 della Legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in particolareun quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice; - la creazione di sinergie tra Amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna; - un Accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art.15 della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con nota del 12 maggio 2015una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici; - la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimevacollaborazione sarà svolta secondo criteri di efficienza, innanzituttoefficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta finalizzato al raggiungimento di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili obiettivi condivisi e alla conoscibilità promozione delle tracce orarie programmate attività nei rispettivi campi di azione; si conviene e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (stipula quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;segue:

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Samples: Collaboration Agreement

CONSIDERATO. che in data 26 ottobre 2016 l'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva formulato alcuni specifici rilievi in merito all'affidamento diretto dei contratti di servizio regionale; • che a tale segnalazione il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha risposto con nota prot. DAR 0020179 P-4.23.2.13 del 10.11.2016, affermando di non condividere le considerazioni espresse nella Segnalazione in quanto l'Autorità non sembra tener conto, tra le varie, che la scelta dell'affidamento diretto è stata considerata valida dal legislatore europeo proprio in ragione del riconoscimento al committente pubblico della facoltà di valutare discrezionalmente e con piena flessibilità il modello di gestione ritenuto più rispondente ad un'offerta adeguata per qualità e volume; che vi è un insieme di norme che oltre ad evitare il rischio della sovra compensazione del gestore prescrivono incentivi di efficienza e qualità a cui il gestore deve conformarsi; e che, infine ma non ultimo, l'affidamento diretto per servizi ferroviari è consentito dall'art. 5 e dall'art. 8 del Regolamento per cui le negoziazioni in corso tra Trenitalia e Regioni per la sottoscrizione di nuovi contratti di servizi di durata di dieci anni (estendibili per altri cinque) sono ovviamente compatibili con il quadro normativo e regolatorio di riferimento; • che obiettivo primario della Regione Lazio, condiviso da Trenitalia, è quello di valorizzare al massimo il trasporto ferroviario, asse portante del sistema regionale di trasporto pubblico locale e di perseguire, pertanto, ulteriori miglioramenti nella qualità dell’offerta, in particolare nella puntualità, nella regolarità, nella composizione e nell’efficienza del materiale rotabile, nell’informazione in tempo reale e garantire, così, la più elevata qualità possibile del servizio ed una più adeguata tutela del cittadino – utente; • che con Comunicazione n. 2014/C92/01 la Commissione Europea ha chiarito che "L'aggiudicazione da parte di un'autorità di contratti per la fornitura di servizi di interesse generale a una terza parte deve rispettare i principi generali del trattato, quali trasparenza e parità di trattamento. I contratti aggiudicati direttamente a norma dell'art. 5, paragrafo 6, non sono esentati dal rispetto dei citati principi del trattato. Per questo motivo il regolamento (CE) n. 1370/2007 impone, segnatamente all'art. 7, paragrafi 2 e 3 che, in relazione caso di aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, le autorità competenti pubblichino determinate informazioni almeno un anno prima e un anno dopo l'aggiudicazione"; • che in data 25 ottobre 2017, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) hanno deliberato un Atto di Segnalazione congiunta in merito alle procedure per l'affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario da adottare specie in presenza di manifestazioni di interesse da parte di soggetti diversi rispetto al potenziale affidatario inizialmente prescelto, invitando gli Enti Affidanti al rispetto di obblighi informativi e motivazionali sia in merito alla delibera 15/123scelta della procedura che alla scelta dell'affidatario ed invitando a compiere una valutazione comparativa laddove vi siano più manifestazioni di interesse; • che allo stato, pervenivano proposte quindi, il quadro normativo di modifica formulateriferimento in merito alla possibilità dell'affidamento diretto non è sostanzialmente cambiato rispetto a quanto consentito e ribadito anche nella nota del MIT; • infatti, separatamenteche l'affidamento diretto dei contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia costituisce una modalità ordinaria di affidamento, dalle singole Organizzazioni sindacali alternativa alla gara, che può essere discrezionalmente prescelta dall'autorità competente (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010Regolamento 1370/2007 art 5 paragrafo 6, nonché considerando 26 del medesimo Regolamento), e che trova l'unico limite nell'assenza, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - chesingolo ordinamento nazionale, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva di un espresso divieto (cosa che nell'ordinamento italiano non esiste atteso che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistentiLegge 99/2009, senza tenere in alcuna considerazione art. 61, espressamente consente). • che d'altro lato l'affidamento diretto non è incompatibile neppure con le specificità regole contenute nel "IV pacchetto ferroviario" (Regolamento (UE) 2016/2338 del settore e14 dicembre 2016 e Direttiva (UE) 2016/2370 del 14 dicembre 2016), sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione complesso normativo esplicitamente volto ad incrementare l'apertura della concorrenza del mercato dei servizi minimi ferroviari, in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variandoda un lato non costituisce di per sé una limitazione dell'accessibilità all'infrastruttura da parte di altri operatori e dall'altro perché l'affidamento diretto, in gestione operativabase al regolamento (UE) 2016/2338 continua ad essere ammesso come modalità ordinaria di aggiudicazione (fino al 25 dicembre 2023) e, a ridosso dell’effettuazione dell’azione oltre tale soglia temporale, come ulteriore fattispecie derogatoria di sciopero, il piano di carico, l’orario affidamento diretto laddove giustificata "dalle pertinenti caratteristiche strutturali e il tragitto geografiche del mercato e della rete interessati" e per cui l'affidamento "si traduca in un miglioramento della qualità dei servizi o dell'efficienza o di trasportoentrambi in termini di costi rispetto al contratto di servizio pubblico aggiudicato in precedenza"; • che l'indicata previsione ha trovato concretezza nella presentazione, come più sopra evidenziato, in considerazione data 4 novembre 2016 da parte di Trenitalia SpA di una specifica proposta commerciale contenente l'offerta delle condizioni in termini di qualità ed affidabilità del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale servizio migliorative rispetto a quanto previsto nell'Atto di proroga e tali da giustificare la programmazione annuale scelta della procedura di affidamento diretto mediante la stipula di un nuovo Contratto di servizio per il periodo di 15 anni (2018-2032), di cui dieci ai sensi dell'articolo 5 par. 6 e la pianificazione delle tracce orarie aziendaliulteriori cinque ai sensi dell'articolo 4 par. Infine4 del Regolamento 1370/2007, proponeva di precisare che la consistenza in ragione della significatività dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizionuovi investimenti previsti; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe confronto con la società Trenitalia SpA finalizzato a sviluppare la negoziazione sul nuovo Contratto di essere regolato da Servizio, ha portato alla presentazione di una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto proposta contrattuale acquisita al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, protocollo regionale in data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, 6 giugno 2018 con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla priman. 336750;

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Samples: Contratto Di Servizio

CONSIDERATO. che, in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - cheche l’istante contestava la lex specialis e, in particolare, le previsioni del capitolato (articolo 4, comma 3, punto 4) che sancivano la possibilità di erogazione di attività complementari, quali «prestazioni mediche non urgenti e differibili presso il Primo Soccorso Aeroportuale agli operatori in possesso di tesserino di ingresso aeroportuale nonché agli utenti dell’aeroporto, con nota applicazione delle tariffe prestabilite, sulla base del 12 maggio 2015tariffario minimo dell’Ordine dei Medici, la Filt Cgil presentava una memoria che verranno corrisposte dagli utenti all’Appaltatore dietro rilascio di fattura. Le prestazioni erogate verso i dipendenti del gruppo Sacbo e degli Enti di Stato di stanza presso l’aeroporto, non saranno soggette a fatturazione; [...] Sono esclusi dal servizio suddetto le certificazioni mediche non obbligatorie e le prestazioni di terapie diagnostiche o mediche non urgenti, salvo eventuali accordi di diversa natura con la quale esprimevaCommittente», innanzitutto, l’avviso sostenendone la illegittimità per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta i seguenti profili: violazione della normativa in materia di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere appalti e di obblighi di fatturazione in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione quanto «lo svolgimento delle prestazioni indispensabili non urgenti e differibili, determinerebbe una interruzione e/o sospensione del servizio essenziale di pubblica utilità del servizio di primo e pronto soccorso sanitario, ed è quindi incompatibile quest’ultimo»; violazione del principio di determinatezza e certezza dell’importo a base di gara, dei principi di concorrenza e non discriminazione, nonché dei principi di trasparenza, correttezza, buon andamento, in quanto «sarebbero state escluse dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le prestazioni non urgenti che l’operatore economico svolgerebbe dietro il pagamento di un compenso extra, tassativamente determinato secondo le tariffe minime dell’ordine dei medici»; violazione della concorrenza «con possibilità di favorire illecite infiltrazioni, stante la previsione della possibilità di percepire compensi “extra” sulla base del tariffario minimo dell’ordine dei medici, con possibilità di procedere alla conoscibilità fatturazione solo per gli utenti esterni ed il personale dotato di tesserino, ma non per “i dipendenti del gruppo Sacbo e degli Enti di Stato di stanza presso l’aeroporto»; «non remuneratività del contratto non tenendo conto delle tracce orarie programmate difficoltà connesse alla carenza del personale e pianificate annualmente dall’Azienda; - a possibili aumenti che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo personale disponibile potrebbe richiedere – come frequentemente è accaduto durante l’attuale emergenza pandemica - al fine di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale assicurare la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, propria presenza (ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo esempio in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari impreviste sostituzioni dovute principalmente a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di scioperocontagio da COVID- 19), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete e soprattutto la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primapropria reperibilità»;

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Samples: Parere Di Precontenzioso

CONSIDERATO. tutto quanto sopra narrato, si evidenzia come potrà essere proprio la consolidata collaborazione con l’Associazione “Angeli dell’Hospice VCO ODV”, alla luce della proficua e preziosa attività già compiuta dall’associazione, a rendere possibile la partecipazione dell’ASL VCO al Progetto PALLIUM di cui sopra, con una adeguata implementazione e rimodulazione della convenzione pre-esistente, accogliendo la proposta formulata dall’associazione, ma inquadrandola in una nuova e più articolata struttura contrattuale, sia in termini di risorse umane che di corrispettivi finanziamenti, e garantire, attraverso l’impegno delle psicologhe individuate dall’Associazione stessa, che, considerata la complessità dell’incarico attribuito in relazione alla delibera 15/123allo sviluppo del progetto Pallium, pervenivano proposte dovranno essere in numero di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - che, in particolare, con nota del 12 maggio 20153, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta prosecuzione di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche attività indicate, fra le quali: partecipazione ai lavori del tavolo transfrontaliero, quando richiesto; partecipazione ai lavori di gruppo per la predisposizione di una soluzione tecnologica per favorire l’accesso ai servizi e per assicurare un livello di assistenza più puntuale ed accurato in un tavolo di coordinamento che contemperi le dinamiche transfrontaliere; partecipazione al tavolo di coordinamento degli psicologi; partecipare alla delibera della Commissione edrealizzazione del percorso formativo previsto, sia con la creazione dei moduli formativi, che quali docenti di alcuni corsi che come discenti in altri; presa in carico dei casi come da progetto, rilevato che dovranno raggiungere un target minimo complessivo di n. 250 beneficiari in 18 mesi di progetto, più eventuale proroga. PRESO ATTO atto di quanto sopra enunciato si evidenzia, come concordato fra tutte le parti coinvolte ed interessate dal progetto in argomento nel corso di un incontro svoltosi in Hospice a Verbania il 21 dicembre 2021, che per consentire all’Associazione “Angeli dell’Hospice VCO ODV” di coprire le spese derivanti dalla collaborazione allo sviluppo del progetto in argomento, l’ASL VCO, in particolarequanto partner di progetto, disporrà a favore dell’associazione stessa il trasferimento di € 50.000,00 fondi FESR, somma stabilita quale contributo/budget approvato con il citato Decreto n. 10183 del 23/07/2021. L’Associazione “Angeli dell’Hospice VCO ODV” potrà integrare detta cifra con fondi reperiti tramite propria attività di Fundraising. L’Associazione in argomento fino al 2 agosto 2017 era un’associazione di volontariato ex Legge 11 agosto 1991 n. 226, abrogata con il Codice del Terzo Settore, onlus di diritto ex art. 10 c. 8 del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460. ________________ Dal 3 agosto 2017 è diventata, attraverso la previsione trasmigrazione dei registri esistenti, un ente del terzo settore (ETS) ex art. 3 c. 1, iscritto nella sezione “organizzazioni di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologichevolontariato” (ODV) ex art. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero46 c. 1 lett. a), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, che svolge quale attività di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario interesse generale interventi e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigiesanitarie ex art. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, 5 comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera lett. b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;.

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Samples: Convenzione Con L’associazione Di Volontariato

CONSIDERATO. che conformemente a quanto previsto dal progetto LavoRAS “Cantieri Nuova attivazione – Annualità 2019” - approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale sopra citata, l’Ente attuatore Comune di Macomer con nota protocollo n. 20234 del 13/10/2021 acquisita con protocollo ASPAL n. 85013 del 13/10/2021 ha presentato al CPI di Macomer la richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato, che fa parte integrante della presente determinazione; ACCERTATO che, conseguentemente, il CPI di Macomer ha predisposto lo schema di Avviso pubblico di avviamento a selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato per le figure in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia)oggetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; - che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - PRESO ATTO che il Sindacato contestavaResponsabile del Procedimento, inoltreproponendo il presente atto, dichiara che lo stesso e i suoi presupposti sono conformi a quanto previsto in materia dalle norme e regolamenti vigenti; PRESO ATTO che il meccanismo Coordinatore del Settore Servizi alla Pubblica Amministrazione erogati dai CPI, validando il presente atto, dichiara che lo stesso e i suoi presupposti sono conformi a quanto previsto in materia dalle norme e regolamenti vigenti; RITENUTO di individuazione dover provvedere all’approvazione dello schema di Avviso di cui all’oggetto stante la positiva verifica di regolarità dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione contenuti del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione presente atto e della franchigia sarebbero propri della disciplina conformità dello stesso a quanto previsto in materia dalle norme di legge o regolamento vigenti svolta dal Responsabile del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primaprocedimento;

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Samples: Determinazione Del Direttore Del Servizio

CONSIDERATO. cheche si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura di: infusori portatili di Radiofarmaci • che tale fornitura è funzionale alle attività della S.C. Medicina Nucleare della A.O.U. di Sassari; • che si intende verificare l’esistenza sul mercato di altri fornitori, in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte ovvero la presenza di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (soluzioni alter- native a differenza quelle che attualmente inducono a ritenere l’esistenza di quanto accaduto nell’anno 2010un unico operatore idoneo; • che è necessario eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo attraverso idonee forme di pubblicità, nel corso rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; • che il presente avviso esplorativo è infatti finalizzato alla verifica dell’esistenza di ulteriori operatori in grado di fornire prodotti aventi specifiche tecniche “equivalenti” sotto il profilo funzionale e tecnico; • che ai sensi dell’art. 79 del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e al relativo allegato II.5 verranno prese in materia); - che, considerazione le proposte dei concorrenti se nella propria offerta l'offerente prova in particolaremodo ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante, con nota del 12 maggio 2015qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche; • il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, ha pertanto esclusivamente scopo ai fini esplorativi per favorire la Filt Cgil presentava una memoria con partecipazione ed il consulto di operatori economici da invitare al confronto competitivo in modo non vincolante per l’Azienda. Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura, né titolo, pretesa, preferenza o prio- xxxx in ordine all’affidamento della fornitura e, altresì, non potranno far valere alcun automatismo, o diritto di partecipazione ad altre procedure d’affidamento sia di tipo negoziale che pubblico; • la quale esprimevaStazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, innanzituttoper ragioni di sua esclusiva competenza, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistentiil procedimento avviato, senza tenere in che i soggetti richiedenti possono vantare alcuna considerazione le specificità pretesa; • la finalità del settore epresente avviso è quella di verificare, sulla scorta nel rispetto dei principi di tale presuppostonon discriminazione, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durataparità di trattamento, alle franchigieconcorrenza, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili rotazione e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quantotrasparenza, a suo avvisoscopo esplorativo, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variandose sono presenti nel mercato, operatori economici che garantiscano la fornitura in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della propostaoggetto, con le parole “farmaci salva vita caratteristiche specifica- tamente dettagliate, o meglio prodotti aventi caratteristiche tecniche equivalenti, ai sensi dell’art. 79 del De- creto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e al relativo allegato II.5. tali da garantire in classe A”maniera equivalente i requisiti definiti dalle specifiche tecniche indicate. e proponeva • intende quindi espletare un’indagine di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”mercato al fine di verificare se vi siano altri operatori economici, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e cheoltre a quello individuato, in particolaregrado di fornire prodotti con caratteristiche equivalenti e per l’indizione di una procedura di gara, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure per la fornitura di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;cui all’oggetto

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Samples: Public Notice for Market Investigation

CONSIDERATO. inoltre che: • nel suddetto capitolato speciale è definito l’oggetto dell’appalto, la forma del contratto e le clausole ritenute essenziali sulla base delle quali dovranno regolarsi i rapporti con il gestore; • la durata del contratto sarà di un anno dal 01.01.2017 al 31.12.2017; • l’importo presunto a base di gara, risulta di complessivi € 11.035,00 IVA esclusa per l’intera durata contrattuale, di cui: • € 11.035,00 (iva esclusa) a base d’asta • € 0,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non ribassabili; • la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata, invitando cinque associazioni sportive di nota capacità ed idoneità a presentare la propria offerta, completa di progetto di gestione dell’impianto, e l’aggiudicazione sarà effettuata sulla base degli elementi relativi alla qualità del progetto proposto e al prezzo offerto; DATO ATTO che la spesa massima complessiva a carico del Comune di Rubiera per l’affidamento del servizio in oggetto, pari a € 13.462,70 (IVA inclusa) per l’intera durata contrattuale, è prevista nel bilancio pluriennale 2016/2018; RICHIAMATI altresì: • il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62; • il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 28 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e delle linee guida approvate dalla CiVIT-Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 75/2013 del 25 ottobre 2013; DATO atto che: • le norme di tali codici si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione; • è necessario mettere a disposizione, preferibilmente con modalità telematiche, all’impresa contraente il codice di comportamento e il codice generale, affinché questa li metta a disposizione di tutti i soggetti che, in relazione alla delibera 15/123concreto, pervenivano proposte di modifica formulatesvolgano attività in favore dell’ente (sia in loco che non), separatamenteresponsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati; • in ogni contratto, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso si dovrà inserire e far sottoscrivere all’impresa contraente apposita clausola che sancisca la risoluzione o decadenza del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo rapporto in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primaviolazione degli obblighi comportamentali de quo;

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Samples: Affidamento Della Gestione Della Pista Di Atletica Leggera E Servizi Annessi

CONSIDERATO. cheche le manovre di variazione della cadenza di fatturazione e di rinnovo delle offerte di telefonia mobile e fissa destinate alla clientela consumer e business, programmate, rispettivamente, a decorrere dal 25 marzo e 5 aprile 2018, potrebbero ledere i diritti di una vasta platea di utenti che non sono stati posti in una condizione tale da consentire di compiere scelte libere e consapevoli anche in relazione alla delibera 15/123alle modalità di esercizio del diritto di recesso e alle eventuali conseguenze economiche; RITENUTO, pervenivano proposte pertanto, che sussistano i presupposti per diffidare la società Vodafone Italia S.p.A. a rispettare gli obblighi vigenti al fine di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza rendere una completa informativa agli utenti e consentire l’esercizio del diritto di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia)recesso secondo le modalità attualmente contemplate dalla normativa di settore; - cheRITENUTO necessario, in particolare, con nota che gli utenti, rispetto alla facoltà di esercitare il diritto di recesso, siano posti in condizione di apprendere che: i) il costo di rinnovo dell’offerta su base mensile passerà, per una scelta dell’operatore e non quale diretta conseguenza del 12 maggio 2015ritorno alla fatturazione mensile, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso da (valore precedente alla manovra) euro a (nuovo valore) euro; ii) il bundle di servizi offerti per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto il periodo di fatturazione resterà invariato oppure verrà modificato nella misura indicata; iii) è garantito il diritto di recedere o di passare ad altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistentioperatore, senza tenere penali né costi di disattivazione, entro il giorno antecedente a quello in alcuna considerazione cui saranno applicate le specificità nuove condizioni economiche; iv) ai fini dell’esercizio del settore ediritto di recesso valgono le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o dell’adesione al contratto, sulla scorta che devono essere indicate direttamente e comprendere anche i punti vendita e il canale telefonico; v) l’eventuale esercizio del diritto di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto recesso dal contratto comporta il conseguente venir meno di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo ulteriori obblighi di individuazione pagamento di canoni previsti per modem o decoder forniti dall’operatore per la fruizione dei servizi minimi erogati, mentre nel caso di pagamenti rateali per l’acquisto di un telefono o di un tablet resta ferma la facoltà dell’utente di scegliere se mantenere la rateizzazione o pagare in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che un’unica soluzione; vi) non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo previsto alcun costo in caso di scioperi recesso da contratti con offerte promozionali, né ulteriori oneri relativi ai costi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primaattivazione;

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Samples: Diffida

CONSIDERATO. cheche le borse sono da considerarsi come aggiuntive rispetto a quelle già deliberate per il ciclo di Dottorato al quale si riferiscono. Esse sono assegnate utilizzando la graduatoria del concorso di ammissione al Dottorato stesso, fermo restando il numero dei posti banditi e fino a copertura degli stessi. Tra i candidati vincitori, in relazione alla delibera 15/123ordine di graduatoria, pervenivano proposte la Commissione di modifica formulatevalutazione verificherà la presenza o meno di progetti di dottorato attinenti alle tematiche previste dal presente avviso che costituisce, separatamenteconditio sine qua non dell’erogazione delle borse stesse; PREMESSO che l’aggregazione dei Comuni ha effettuato un’analisi dei fabbisogni incentrata sulle capacità di crescita e di sviluppo, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza in coerenza con la strategia d’area; PREMESSO che l’aggregazione dei Comuni ha individuato gli ambiti di quanto accaduto nell’anno 2010interventi coerenti con la crescita economica e sociale del territorio di riferimento; PREMESSO che l’aggregazione di Comuni ha formulato la “domanda di dottorato” all’Università PREMESSO che l’Università è presente sul territorio di riferimento dell’Area Interna, nel corso rispetto del quale PREMESSO che in mancanza di una Università che abbia i Sindacati riuscirono requisiti di cui ai commi 1 e 3, dell’art. 2 del DM 725/2021 l’aggregazione di Comuni si è rivolta all’Università , che è presente al fuori del territorio dell’Area Interna; PREMESSO che l’Università ha dichiarato l’interesse a raggiungere una posizione unitaria pervenire alla stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.15 della Legge 241/90; Considerato che: - i soggetti in materia)premessa sono soggetti pubblici, Organismi di diritto pubblico e Amministrazioni aggiudicatrici; - chegli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.15 della Legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in particolareun quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice; - la creazione di sinergie tra Amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna; - un Accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art.15 della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con nota del 12 maggio 2015una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici; - la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimevacollaborazione sarà svolta secondo criteri di efficienza, innanzituttoefficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta finalizzato al raggiungimento di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili obiettivi condivisi e alla conoscibilità promozione delle tracce orarie programmate attività nei rispettivi campi di azione; si conviene e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (stipula quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;segue:

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Samples: Collaboration Agreement

CONSIDERATO. CHE le suddette voci retributive possono far riferimento anche ad uno solo degli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; Per l’anno l’agevolazione fiscale di cui al DPCM 8 aprile 2015 si applica alle voci retributive collegate: • All’andamento del fatturato; • Ad una maggiore soddisfazione della clientela rilevabile dal numero di clienti cui si dà riscontro; • A minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie; • Alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia; • A prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria; • A premi di rendimento o produttività ovvero quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di sistemi di orario a ciclo continuo, sistemi di “banca delle ore”, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche; • Alle specifiche relative all’organizzazione del “settore” in cui operano le aziende che aderiscono al presente accordo Le Parti stabiliscono che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, le voci retributive individuate siano comunque correlate, anche qualitativamente, al valore aggiunto per dipendente. Tale valore, desumibile dal conto economico, consente di approssimare in relazione alla delibera 15/123modo semplice l’effettiva evoluzione della produzione di reddito mediamente prodotto da ogni dipendente poiché, pervenivano proposte rispetto al fatturato e al valore della produzione, il valore aggiunto risente in misura minore dell’andamento dei prezzi delle materie prime e dei componenti. Il valore indicato può essere utilizzato come valore assoluto oppure si può fare riferimento al tasso di modifica formulatevariazione di un anno rispetto al precedente. Il presente accordo integra tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro, separatamenteanche se di settore merceologico diverso, dalle singole Organizzazioni sindacali (ma applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza FOR.ITALY nel territorio . Il presente accordo potrà essere esteso anche alle imprese non aderenti al Sistema di rappresentanza FOR.ITALY purché le stesse aderiscano all’intesa con l’assistenza delle parti firmatarie. Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a differenza tutti i loro dipendenti, compresi i lavoratori somministrati - sulla base delle norme loro applicabili -, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale fuori della regione ove è sita la sede legale dell’azienda. Le parti convengono altresì che i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - chelavoratori, in particolaresostituzione, in tutto o in parte, delle somme spettanti a titolo di premio di produttività, possono richiedere l’erogazione attraverso misure di welfare ovvero di retribuzione “differita” come previsto dall’articolo 1 comma 184 della legge n. 208/2015. Le imprese informeranno la rispettiva rappresentanza sindacale e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell’attuazione della presente intesa. Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali derivanti dalla contrattazione di secondo livello di cui ai sistemi contrattuali di riferimento. Il presente accordo territoriale sarà depositato entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, con nota allegata autodichiarazione di conformità alle disposizioni del 12 maggio DPCM 8 aprile 2015. Addì, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva……/……/….. in ………. Letto, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili confermato e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;sottoscritto.

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Samples: Employment Agreement

CONSIDERATO. cheche le attività di valutazione previste dall’Accordo di collaborazione in materia di prodotti fitosanitari e biocidi riguardano i dossier oggetto degli atti convenzionali e contrattuali in essere al momento della sottoscrizione, come richiamati nelle premesse dell’Accordo stesso, nonché delle ulteriori convenzioni in materia di prodotti fitosanitari in via di perfezionamento al momento della sottoscrizione; che le modalità di assegnazione, monitoraggio e organizzazione delle attività di valutazione, nonché le modalità e tipologie di attività formative da realizzare sono descritte in un apposito allegato tecnico, facente parte integrante dell’accordo attuativo; che l’Istituto e l’Università, successivamente all’avvio dell’Accordo, hanno definito in maniera condivisa criteri di classificazione dei dossier e di quantificazione dei tempi standard per la loro valutazione, ivi inclusi eventuali scostamenti ammissibili (in più o in meno) in relazione alle caratteristiche specifiche degli stessi, nonché uno strumento di monitoraggio delle attività di valutazione, con relativo indicatore di risultato, atto a favorire il rispetto dei tempi previsti in relazione alla delibera 15/123classificazione dei dossier e la gestione in collaborazione di eventuali criticità; che il contributo massimo annuale a rimborso delle spese sostenute dall’Università per lo svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo, pervenivano proposte secondo l’articolazione in voci di modifica formulatecosto riportata nel piano finanziario allegato all’accordo stesso (allegato 2), separatamenteè pari a € 130.155,00; che i pagamenti a rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività sono disposti dall’Istituto su formale richiesta da parte dell’Università, dalle singole Organizzazioni sindacali sulla base di rendiconti finanziari semestrali accompagnati da relazioni tecniche e previsa positiva valutazione delle stesse; che il sopra richiamato Accordo ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione, fermo restando l’impegno a proseguire le attività avviate nell’ambito della durata dell’accordo fino a completamento delle attività stesse, e può essere soggetto a rinnovo ed eventuale aggiornamento in relazione alle attività di valutazione che ne costituiscono l’oggetto, previo accordo tra le parti espresso in forma scritta entro 30 giorni dalla scadenza, fino a una durata complessiva massima di 36 mesi (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, art. 2); che successivamente alla stipula dell’Accordo sono state sottoscritte ed avviate nel corso del quale i Sindacati riuscirono dell’anno 2020 le seguenti convenzioni: - Attività vs regolamento (CE) 1107/2009 e direttiva 91/414/CEE - Nuove autorizzazioni e mutuo riconoscimento di prodotti fitosanitari a raggiungere una posizione unitaria in materia)base di sostanze attive chimiche (linee di attività X0, X0, X00, X0) – Convenzione 2/2020; - cheAttività vs regolamento (CE) 1107/2009 e direttiva 91/414/CEE – Rinnovi prodotti fitosanitari a base di sostanze attive chimiche (linea B5 bis, in particolareC5) – Convenzione 6/2020; che il Ministero della Salute – Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, con nota 22687del 30 marzo 2021, ha comunicato l’intenzione di sottoporre all’IZSLT una nuova proposta di convenzione finalizzata a formalizzare anche per l’anno in corso l’attività di collaborazione in materia di procedimenti autorizzativi di cui al Regolamento (UE) 528/2012; che il sopra richiamato Accordo è giunto a scadenza in data 6 aprile 2021; che l’Istituto con nota prot. 1987 del 24 marzo 2021 ha proposto all’Università il rinnovo dell’Accordo per ulteriori 12 maggio 2015mesi, precisando, secondo quanto previsto dal citato art. 2 in merito alla possibilità di aggiornamento delle attività di valutazione contestualmente al rinnovo, che le attività di valutazione di cui all’art. 1 (Oggetto) sono modificate come segue: - Attività 1 – Fitosanitari, comprendente la Filt Cgil presentava una memoria con valutazione di dossier inerenti le Convenzioni 1,2,3/2019, gli accordi di collaborazione 2 e 6/2020, nonché ulteriori accordi di collaborazione in materia di prodotti fitosanitari che saranno stipulati nell’anno 2021; - Attività 2 – Biocidi, comprendente la quale esprimevavalutazione di dossier inerenti gli Accordi biocidi 1 e 2, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare nonché ulteriori accordi di collaborazione in materia di prodotti biocidi che saranno stipulati nell’anno 2021; che restano invariate tutte le imprese del settoreulteriori condizioni previste dall’accordo in relazione a durata ed eventuale rinnovo (art. Sotto altro profilo2), l’Organizzazione sosteneva monitoraggio delle attività (art. 3), risorse (art. 4), responsabile scientifico (art. 5), uso di pareri e dati (art. 6), sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell’accordo (art. 7), responsabilità e foro competente (art. 8), nonché le previsioni dell’allegato tecnico e le successive disposizioni operative concordate con l’Università inerenti la classificazione dei dossier ed i relativi tempi standard di valutazione, nonché lo strumento di monitoraggio delle attività, con relativo indicatore di risultato; che la proposta con particolare riferimento alle risorse (art. 4), è confermato il contributo massimo annuale pari a € 130.155,00 a rimborso delle spese sostenute dall’Università per lo svolgimento delle attività oggetto dell’accordo fino alla nuova scadenza (6 aprile 2022), secondo l’articolazione in voci di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Aziendacosto riportata nel piano finanziario allegato all’accordo stesso (allegato 2); - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota particolare riferimento all’art. 5, è confermato quale responsabile scientifico il dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, dirigente sanitario dell’IZSLT; che l’Università ha espresso il proprio consenso in forma scritta riscontrando la suddetta proposta (prot IZSLT n. 2406 del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero12 aprile 2021), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;

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Samples: Accordo Di Collaborazione

CONSIDERATO. che gli atti da porre in essere al fine di valutare la proposta formulata, con particolare riferimento alla procedura ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, individuata dall’Operatore Economico proponente, presentano una rilevante complessità di natura giuridica cui non appare possibile provvedere esclusivamente con le risorse interne alla struttura, peraltro impegnate nell’attività ordinaria dalla quale non possono essere distolte e nella gestione delle problematiche derivanti dalla situazione pandemica in atto; ATTESO che ai sensi dell’art. 31 comma 7 del d. lgs. 50/2016 e smi, nel caso di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il RUP può conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa da individuare sin dai primi atti della procedura; RITENUTO dunque necessario ed opportuno affidare all’esterno il servizio legale di assistenza e supporto al RUP nella fase di valutazione della proposta presentata ai sensi del comma 15 dell’art. 183 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi e, dunque, nell’attività istruttoria propedeutica alla dichiarazione di fattibilità o meno della stessa; DATO ATTO che non sussistono elenchi di professionisti aziendali da cui poter individuare il soggetto affidatario dell’incarico e che non risulta possibile allo stato effettuare un’indagine di mercato o altra procedura selettiva, attesi i tempi ristretti previsti dalla legge per l’esame e valutazione della proposta di partenariato pubblico e privato e il carattere altamente specialistico della prestazione da effettuare; PRESO ATTO che: - la proposta illustra articolatamente le attività oggetto del servizio di assistenza e supporto al Rup, in relazione particolare l’esame della proposta di PPP e la verifica di regolarità formale della stessa, del contenuto dello schema di convenzione e del piano economico finanziario presentati, della sostenibilità economico-finanziaria e economico- sociale dell'operazione, natura e intensità dei - il preventivo in questione formula una proposta anche relativamente alle ulteriori ed eventuali fasi successive alla delibera 15/123dichiarazione di fattibilità, pervenivano proposte indicandone il relativo onorario; - il gruppo di modifica formulatelavoro dedicato all’espletamento dei servizi legali sarà guidato dall’Avv. Xxxxx Xxxxxx, separatamentecoordinatore del dipartimento di diritto amministrativo dello studio legale Nctm e dai suoi collaboratori e, dalle singole Organizzazioni sindacali all’occorrenza, potrà essere opportunamente integrato da un numero adeguato di professionisti, selezionati in considerazione delle specifiche competenze, della complessità delle attività richieste e della tempistica a disposizione; - viene allegato curriculum vitae dell’avv. Xxxxx Xxxxxx quale coordinatore del gruppo di lavoro; - lo studio legale Nctm ha calcolato il proprio compenso sulla base della tariffa prevista per le attività stragiudiziali dal D.M. n. 55/2014 formulando la riduzione massima ivi prevista (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia50%); - l’avv. Monaco si è reso disponibile a eseguire la prestazione in modo tale da consentire il rispetto delle ristrette tempistiche imposte dalla legge, e cioè per poter pervenire alla valutazione della proposta nel termine di tre mesi dalla sua ricezione; DATO ATTO che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, relativamente alla fase di supporto al RUP per la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta valutazione di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore efattibilità, sulla scorta di tale presuppostobase del ribasso del 50% della tariffa forense, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette è proposto un onorario pari ad €. 35.000,00 oltre a consentire l’erogazione rimborso delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quantospese generali per €. 2.500,00, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, cui aggiungere oneri previdenziali e IVA; RITENUTO congruo il preventivo formulato dallo studio legale Ntcm in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione Milano che ha formulato la riduzione massima dell’onorario prevista dalle norme in tema di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto determinazione dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore compensi per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere professione forense sulla base della determinazione della tariffa prevista dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primaDM 55/2014;

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Samples: Determination to Contract and Simultaneous Assignment of Legal Services

CONSIDERATO. cheche l'Ufficio Tecnico Consorziale e quello Comunale hanno condiviso la necessità di provvedere all'esecuzione degli interventi di sistemazione del piazzale e della relativa tombinatura sottostante nei termini indicati nell'allegato schema di accordo di programma; DATA LETTURA dell'allegato schema di accordo di programma tra il Consorzio ed il Comune di Campiglia dei Berici, con cui vengono definite le attività da svolgere e vengono previste le modalità di esecuzione degli interventi di sistemazione del piazzale e della relativa tombinatura sottostante, oltre che di ripartizione della rispettiva spesa complessivamente prevista in relazione alla delibera 15/123€.3.477,00 IVA inclusa da rimborsare al Consorzio nella misura del 50%, pervenivano proposte di modifica formulatecon il limite massimo dei lavori eseguibili pari a €.5.000,00 IVA inclusa, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010sempre da ripartire al 50% fra Comune e Consorzio; APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha ricordato che questa problematica era già stata accennata nella precedente seduta, Xxxxxxx ha chiesto chiarimenti sulle caratteristiche della tombinatura da sistemare, prontamente forniti dal Direttore Tecnico, ing.Cogo e Xxxxxxxx ha evidenziato l'importanza di fissare un limite massimo di spesa; RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato accordo di programma con il Comune di Campiglia dei Berici per l'esecuzione degli interventi di sistemazione del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria piazzale e della relativa tombinatura sottostante, oltre che di ripartizione della rispettiva spesa complessivamente prevista in materia); - che, in particolare€.3.477,00 IVA inclusa da rimborsare al Consorzio nella misura del 50%, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione limite massimo dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni lavori eseguibili pari a 5 giorni; - che€.5.000,00 IVA inclusa, con nota sempre da ripartire al 50% fra Comune e Consorzio e di autorizzare il Presidente del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche Consorzio alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primarelativa sottoscrizione;

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Samples: Accordo Di Programma

CONSIDERATO. cheche con decreto del Commissario ad acta n. 44/2015 sono stati fissati i volumi massimi di prestazioni di assistenza termale ed i correlati limiti di spesa per l’esercizio 2015, in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte con la previsione di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali una spesa massima complessiva di euro 20,75 milioni (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materialordo ticket e quota ricetta); - cheche con decreto del Commissario ad acta n. 89/2016 i volumi massimi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa, in particolareapprovati per l’esercizio 2015 per l’assistenza termale dal DCA 44/2015, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso sono stati confermati anche per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili gli esercizi 2016 e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda2017; - che nel medesimo decreto del Commissario ad acta n. 89/2016 si richiamano le osservazioni espresse dal Tavolo di Verifica degli Adempimenti Regionali e dal Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria nel verbale della riunione del 30 luglio 2015: “… Xxxxxx e Comitato, nell’osservare come i limiti di spesa per l’anno 2015 fissati con il Sindacato contestavaprovvedimento citato siano determinati entro i limiti di spesa programmati, rilevano tuttavia come la riserva di un ulteriore budget di due milioni di euro prevista in favore dello stabilimento termale di Castellammare di Stabia potrebbe comportare, a fine anno, il superamento della spesa consuntivata rispetto a quella determinata con il Programma Operativo; alla luce di quanto detto si chiede alla struttura commissariale di chiarire come la stessa intenda garantire il rispetto dell’equilibrio economico programmato nel caso della riattivazione della struttura attualmente non operativa. Non è assentibile inoltre, il meccanismo in linea di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolareprincipio, la previsione di un termine una disposizione che consenta il riconoscimento di preavviso prestazioni ulteriori a quelle concordate e sottoscritte dalle strutture private, pur se in presenza di 48 ore per economie di spesa realizzate da altre strutture. Ogni erogatore privato non può che attenersi al proprio budget assegnato indipendentemente da quanto erogato dagli altri soggetti privati. Solo in presenza di particolari accadimenti e di particolari necessità assistenziali che non potevano essere quantificate nella stima del fabbisogno, la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacatostruttura commissariale potrà, con cadenza mensileproprio provvedimento motivato, di tutte modificare ex post i budget assegnati, individuando comunque le tracce programmatecoperture necessarie. Non è assentibile altresì la possibilità, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10prevista dall’articolo 4, comma 2, dello schema di contratto allegato al Decreto in esame, di un superamento del limite di spesa assegnato agli erogatori privati per le prestazioni erogate ai residenti fuori regione, pur se subordinato alle condizioni di riconoscimento dell’addebito alle altre Regioni ed asseverate dalle strutture regionali che gestiscono gli addebiti e gli accrediti della propostacompensazione della mobilità sanitaria tra le Regioni. Si ritiene pertanto che tale previsione debba essere espunta dallo schema di contratto. Inoltre, lo schema di contratto non accoglie la formulazione della clausola di - che, successivamente, Tavolo e Comitato nel verbale della riunione di verifica del Piano di Rientro del 7 aprile 2016, sia pure con le parole riferimento ad un’altra area assistenziale, hanno precisato che: farmaci salva vita o meglio in classe A”. merito alla richiesta di avvalersi del punto 6 dell’accordo AIOP 2015 [che consente di operare a consuntivo la compensazione tra sforamenti e proponeva sottoutilizzi del tetto di aggiungere all’espressione spesa attribuito alle singole case di cura] … ritengono possibile esclusivamente l’attribuzione di un combustibile da riscaldamento”budget integrativo” a talune strutture, contenuta nell’articolo 10entro i limiti delle economie registrate per singolo setting assistenziale, comma 1 della propostain relazione a riconosciute e specifiche esigenze assistenziali che la gestione commissariale, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamentotenendo in considerazione i fabbisogni assistenziali espressi nel tempo dai cittadini dei singoli territori, potrà valutare, fermo restando la necessaria individuazione ex ante del corretto budget in ordine ai fabbisogni assistenziali”; - che, con nota che lo stesso decreto del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 Commissario ad acta n. 89/2016 rinvia a 7 giorni successivo decreto commissariale per l’adeguamento degli schemi dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primacontratti per l’assistenza termale rispetto alle indicazioni ministeriali;

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Samples: Definizione Dei Limiti Di Spesa E Dei Contratti Con Gli Erogatori Privati

CONSIDERATO. cheche l'Ufficio Tecnico Consorziale e quello Comunale hanno condiviso la necessità di provvedere all'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica analiticamente indicati nell'allegato schema di accordo di programma; DATA LETTURA dell'allegato schema di accordo di programma tra il Consorzio ed il Comune di Montagnana, con cui vengono definite le attività da svolgere e vengono disciplinate le modalità di esecuzione degli interventi di sistemazione di tratti di affossature private, di sostituzione e pulizia di condotte e ripristino di idonee sezioni idrauliche mediante scavi e rifilo di scarpate, oltre che di recupero delle spese che saranno sostenute dal Consorzio, forfetariamente quantificate in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010€.1.049,00; APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, ing.Cogo, su invito del quale Presidente ha compiutamente esposto l'attività prevista ed ha fornito i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia)chiarimenti richiesti dal VicePresidente su interventi analoghi riguardanti altri Comuni del Comprensorio Consorziale; - cheRITENUTO, in particolarepertanto, di approvare l'allegato accordo di programma con il Comune di Montagnana per l'esecuzione degli interventi di sistemazione di tratti di affossature private, sostituzione e pulizia di condotte, e ripristino di idonee sezioni idrauliche mediante scavi e rifilo di scarpate, con nota recupero delle spese sostenute dal Consorzio, forfetariamente quantificate in €.1.049,00 e di autorizzare il Presidente del 12 maggio 2015Consorzio alla relativa sottoscrizione; Tutto ciò premesso, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta A voti unanimi espressi nelle forme di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta Legge e di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;Statuto

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Samples: Accordo Di Programma

CONSIDERATO. che, che il Proponente ha così risposto: “Si rimanda anche in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali questo caso all’elaborato “PD_ELB_22 - Studio d’Impatto Ambientale_Rev. 1” (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010ALLEGATO 1), nel corso quale è stata effettuata al Titolo D – Quadro di Riferimento Ambientale, Capitolo D3 - Descrizione dei probabili impatti rilevanti e delle misure previste per mitigarli, Paragrafo f - AMBIENTE FISICO (rumore, vibrazioni, radiazioni) una valutazione previsionale dei livelli sonori generati delle sorgenti di rumore (macchinari) individuate durante le fasi di realizzazione e di dismissione dello stesso. Sono state riportate in forma tabellare le fasi di lavorazione che comportano le situazioni emissive maggiormente critiche sulle quali effettuare successivamente il calcolo previsionale e l’elenco delle machine utilizzate con i relativi livelli medi di potenza Sonora. Dall’analisi dei risultati ottenuti dai calcoli previsionali si evince che i valori di rumorosità massima relativi alle emissioni sonore dei macchinari utilizzati durante le attività di cantiere e di dismissione dell’impianto fotovoltaico, rientrano nel valore limite di 70 dB(A) imposto dalla DPCM del quale 01 marzo 1991. Le emissioni acustiche sono caratterizzate dalla natura intermittente e temporanea dei lavori e potranno essere continue (es. generatori) e discontinue (es. mezzi di cantiere e di trasporto). La mitigazione dell’impatto sonoro prevede l’uso di macchinari aventi opportuni sistemi per la riduzione delle emissioni acustiche, che si manterranno pertanto a norma di legge; in ogni caso i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, mezzi saranno operativi solo durante il giorno e non tutti contemporaneamente. Durante la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta fase di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avvisoesercizio dell’impianto, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variandoemissioni di rumore saranno limitate al funzionamento dei macchinari elettrici, progettati e realizzati nel rispetto dei più recenti standard normativi ed il cui alloggiamento è previsto all’interno di apposite cabine tali da attenuare ulteriormente il livello di pressione sonora in gestione operativaprossimità della sorgente stessa; pertanto, vista la quasi totale assenza di fonti rumorose o di vibrazioni, non sono necessari provvedimenti tecnici atti a ridosso dell’effettuazione dell’azione limitare tali emissioni. Relativamente alla Componente Aria, si rimanda all’elaborato PD_ELB_33_Calcolo emissioni in atmosfera (ALLEGATO 11) e all’elaborato “PD_ELB_22_Studio d’Impatto Ambientale_Rev. 1” (ALLEGATO 1) al Titolo D – Quadro di scioperoRiferimento Ambientale, Capitolo D3 - Descrizione dei probabili impatti rilevanti e delle misure previste per mitigarli, per il piano calcolo delle emissioni di caricoparticolato nella sua frazione respirabile (MP10) e fine (MP2.5) e dei gas di combustione (CO, l’orario NOx, SO2 e il tragitto dei servizi HC/COV) durante la fase di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione costruzione dell'impianto fotovoltaico e della franchigia sarebbero propri della disciplina Linea elettrica di connessione in MT dell’impianto fotovoltaico alla Rete elettrica di distribuzione. Le sorgenti di emissione in atmosfera attive nella fase di cantiere esse possono essere distinte in base alla natura del trasporto viaggiatoripossibile contaminante in: - polveri - sostanze chimiche inquinanti Tali emissioni sono prodotte dalla movimentazione del materiale e dal transito e funzionamento dei veicoli e dei relativi macchinari; le sorgenti di queste emissioni sono: - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primamezzi operatori;

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Samples: Procedura Di Valutazione Impatto Ambientale (Via) E Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (Paur)

CONSIDERATO. cheINFINE CHE:  le misure ripristinatorie prospettate nel DCO 85/12 costituiscono per il cliente finale strumenti di tutela ulteriori e non sovrapponibili a quelli previsti dall’ordinamento (quali la tutela giudiziaria e quelli previsti dal Codice del consumo laddove applicabile), ai quali pertanto il cliente resta libero di ricorrere;  la procedura di gestione dei reclami relativi ai contratti non richiesti è volta a verificare se il venditore controparte del contratto contestato abbia posto in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte essere quei comportamenti previsti nell’ambito delle misure preventive (comportamenti minimi stabiliti dall’Autorità) orientati a rendere maggiormente edotto il cliente finale della conclusione del contratto;  i predetti comportamenti sono caratterizzati da un’agevole documentabilità (trattandosi di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materiacomunicazioni scritte oppure telefoniche che devono essere registrate); - che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015pertanto, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimevaprocedura di gestione dei reclami relativi ai contratti non richiesti prevede che oltre al contratto di fornitura il venditore abbia nella propria disponibilità elementi documentali ulteriori che gli hanno consentito di ottenere un consenso informato da parte del cliente finale stesso;  da quanto sopra osservato, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva consegue che la proposta procedura di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo gestione dei reclami relativi a contratti non richiesti ha natura speciale rispetto all’ordinaria gestione dei reclami svolta dall’Autorità e dallo Sportello, caratterizzata da altre regolamentazioni esistentiun ambito di cognizione predefinito e ben delimitato, senza tenere il quale giustifica l’avvio automatico della procedura stessa;  la procedura di ripristino è, invece, finalizzata a consentire, sia nell’opzione A che nell’opzione B, l’esecuzione fisica del contratto di fornitura che il cliente finale aveva concluso con il precedente venditore; pertanto: - qualora quest’ultimo contratto sia ancora in alcuna considerazione le specificità del settore eessere al momento in cui si compie la procedura di ripristino, sulla scorta il precedente venditore è già tenuto in forza di tale presuppostocontratto a fornire il cliente; in tale caso, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine sussistono quindi i presupposti per prescrivere al venditore di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, mediante la sua partecipazione alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto procedura di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Aziendaripristino; - che il Sindacato contestavanei casi in cui, inoltreinvece, il meccanismo citato contratto di individuazione dei servizi minimi fornitura sia nel frattempo venuto a naturale scadenza o si sia sciolto per altre cause, oppure il venditore precedente abbia cessato la propria attività, quest’ultimo in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda assenza di un obbligo legale a contrarre, non può essere tenuto alla fornitura del cliente (per il quale pertanto dovranno essere attivati i servizi di comunicazione al Sindacatoultima istanza);  per quanto riguarda il venditore non richiesto, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015invece, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolosesua partecipazione alla procedura di ripristino dovrebbe essere facoltativa, nel senso nella misura in cui si prevede che tale procedura si attivi in modo automatico anche in conseguenza dell’atto con cui lo Sportello si esprime sui reclami dei clienti in ordine al presunto contratto non richiesto (rigettati dal venditore); ciò al fine di prevedere, esclusivamente, un obbligo evitare l’istituzione di custodia procedure che potrebbero configurarsi alla stregua di esse presso i depositi, l’introduzione “arbitrati” (sebbene anomali) di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;natura obbligatoria.

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Samples: Regulatory Measure

CONSIDERATO. che ai sensi della delibera n. 147/11/CIR, Allegato 1, art. 2, comma 18, l’Accordo quadro deve necessariamente essere sottoscritto e rispettato da tutti i soggetti che offrono servizi di comunicazione mobili e personali, siano essi operatori di rete od operatori virtuali di qualsiasi grado di infrastrutturazione, affinché i clienti di ciascun fornitore possano correttamente fruire della prestazione della portabilità del numero, come stabilito dal Codice delle comunicazioni elettroniche; RITENUTO che, per effetto del suindicato meccanismo di rinvio mobile, si è creato un collegamento stabile fra la norma regolamentare e quella pattizia cui è stata riconosciuta una specifica attitudine ad integrare il complessivo quadro regolatorio siccome più idonea a meglio specificarne, anche da un punto di vista tecnico, le previsioni e le direttive generali che afferiscono ad un settore caratterizzato da un alto tasso di tecnicismo operativo; RITENUTO che i comportamenti dei soggetti che offrono servizi di comunicazioni mobili e personali in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria difformità con la quale esprimevadelibera n. 147/11/CIR, innanzituttocome integrata dall’Accordo quadro allegato al presente provvedimento, l’avviso per comportino - in ragione del contrasto che ne deriva con il disposto di cui all’articolo 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche - l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 98, comma 13, del medesimo Codice; RITENUTO necessario assicurare l’intrinseca coerenza dell’intero corpo normativo attraverso un preliminare vaglio di compatibilità dell’accordo quadro con il tessuto regolamentare in cui esso si inserisce; CONSIDERATO, altresì, che all’Accordo quadro, così validato, debba essere data la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilopiù ampia pubblicità, l’Organizzazione sosteneva affinché un soggetto che la proposta intenda iniziare l’attività di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto offerta di servizi minimimobili e personali possa conoscere, alle misure dirette oltre al quadro normativo di riferimento generale, quello specifico riveniente dagli obblighi operativi e dalle procedure di servizio a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale cui deve necessariamente sottostare aderendo all’Accordo stesso e la pianificazione cui violazione può dar luogo all’applicazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primasanzioni suindicate;

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Samples: Valutazione Dell’accordo Quadro Per La Prestazione Della Portabilità Del Numero Mobile

CONSIDERATO. che, in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere che l'AVEPA svolge la sua attività mediante una posizione unitaria in materia); - che, in particolareinfrastruttura informativa ed informatica complessa, con nota applicativi tra di loro integrati, alcuni dei quali in modo inscindibile rispetto al Fascicolo dei dati delle imprese agricole e al sistema di georeferenziazione GIS, e che tale complessità non risulta governabile se non tramite un responsabile e referente unico, che conosca e abbia la visione d’insieme di tutto il sistema; ATTESO che l’AVEPA, per l’affidamento degli ulteriori servizi per la gestione, manutenzione ed evoluzione del 12 maggio 2015proprio Sistema Informativo, inclusi in particolare i servizi di sviluppo software di nuovi servizi informativi/applicativi (NEW) nonché di manutenzione evolutiva dei servizi informativi/applicativi (MEV) che dovessero rendersi necessari all’avvio della nuova PAC, intende avvalersi del Fornitore sopra citato, utilizzando il Contratto Quadro di Consip in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni mediante la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimevastipula di un ulteriore apposito Contratto Esecutivo, innanzituttoattuativo del Contratto Quadro stesso; DATO ATTO che è necessario perfezionare detto affidamento al più presto, l’avviso se pur permangono dei margini di incertezza, verificato che su Consip al momento non esistono diversi strumenti attivi, per cui attualmente è percorribile solo la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva strada dell’Accordo Quadro SGI e che la proposta possibilità di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo adesione è solo fino al 7 novembre 2019, per cui occorre procedere ad acquisire le risorse a partire da altre regolamentazioni esistentiuna stima, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore eanche solo di primo livello, sulla scorta di tale presuppostodei fabbisogni, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Aziendanon essendoci i tempi tecnici per uno studio più approfondito; - PRESO ATTO che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quantoè stato predisposto, a suo avvisocura del Settore SIT dell’AVEPA e con l’ausilio del Fornitore, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto l’apposito Piano dei servizi di trasporto, in considerazione Fabbisogni (prot. 154303 del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero15.10.2019), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;

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Samples: Affidamento Di Ulteriori Servizi

CONSIDERATO. cheINOLTRE CHE:  in relazione al DCO 46/11 sono pervenute osservazioni e proposte da parte di 14 associazioni di consumatori domestici, 12 delle quali hanno presentato un documento congiunto, di una associazione rappresentativa di clienti non domestici, di 5 associazioni rappresentative di imprese, di 10 imprese di vendita, di 1 impresa di distribuzione e di 2 soggetti diversi;  riguardo il campo di applicazione delle misure proposte dal DCO 46/11, le associazioni rappresentative dei clienti finali ritengono necessario che le misure prospettate dall’Autorità riguardino sia i clienti domestici che i clienti non domestici mentre le imprese e le relative associazioni esponenziali hanno presentato proposte eterogenee (estensione ai soli clienti finali aventi diritto ai regimi di tutela, oppure al medesimo campo di applicazione del Codice di condotta commerciale, oppure ai soli clienti domestici, oppure a tutti i clienti finali);  l’intenzione dell’Autorità di promuovere l’adozione di protocolli (volontari) di autoregolazione da parte dei venditori per rafforzare le misure preventive è stata sostanzialmente condivisa dalle imprese e dalle relative associazioni esponenziali, mentre le associazioni dei consumatori e dei clienti finali non domestici la ritengono insufficiente, invocando a tale proposito l’adozione di misure vincolanti; in particolare, tali soggetti ritengono necessaria l’introduzione di un obbligo relativo almeno all’invio della lettera di conferma; prevedendo che la richiesta di switching da parte del venditore entrante sia subordinata al ricevimento di una risposta scritta di conferma da parte del cliente;  in relazione alla diffusione dell’informazione relativa ai protocolli di autoregolazione, la maggior parte delle imprese e le relative associazioni esponenziali ritengono utile prevederne la pubblicazione nei siti internet, ma ritengono che l’indicazione nei contratti o nel materiale informativo precontrattuale debba essere lasciata alla facoltà delle imprese, mentre le associazioni di consumatori e clienti finali non domestici ritengono necessaria l’indicazione anche nei contratti o nel materiale informativo precontrattuale;  gli orientamenti del DCO 46/11 relativi al rafforzamento delle prescrizioni del Codice di condotta commerciale volte ad assicurare la corretta identificazione del personale commerciale sono sostanzialmente condivise dai soggetti che hanno risposto alla consultazione; tuttavia, le imprese e le loro associazioni esponenziali hanno sottolineato le possibili criticità degli strumenti prospettati, in relazione alla delibera 15/123ai casi di personale commerciale che svolge attività di vendita in base a contratto di agenzia, pervenivano proposte e quindi in mancanza di modifica formulateun rapporto diretto con l’impresa; le associazioni di consumatori hanno invece proposto che il documento di riconoscimento dell’agente di vendita riporti l’indicazione “agente di vendita”;  con riferimento ai possibili interventi volti a migliorare i flussi informativi tra i soggetti coinvolti nelle procedure di switching, separatamentedalla consultazione è emerso un sostanziale consenso anche se le imprese hanno evidenziato come questo intervento non persegua l’obiettivo di minimizzare le problematiche legate ai contratti non richiesti; le imprese hanno inoltre rappresentato l’opportunità di definire un sistema complessivo di flussi di comunicazione standardizzati atti a rendere più agevole l’accesso all’informazione sugli switching da parte dei venditori; e l’eventuale possibilità di switch out nel periodo compreso fra la comunicazione di conferma dello switching ricevuta dal distributore e l’attivazione della fornitura;  riguardo l’introduzione di una specifica procedura di gestione dei reclami relativi ai contratti e alle attivazioni non richiesti, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza le imprese e le relative associazioni esponenziali: - da un lato, sottolineano la necessità di quanto accaduto nell’anno 2010garantire tempi di risposta al reclamo più lunghi di quelli proposti nel DCO 46/11, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia)proponendo principalmente il mantenimento dei tempi di risposta attualmente previsti dal TIQV; - chedall’altro, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto ritengono che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che sia opportuno prevedere il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo coinvolgimento automatico dello Sportello in caso di scioperi di carattere nazionale rigetto del settore e una durata massima delle azioni pari reclamo da parte dell’impresa, ritenendo preferibile che lo Sportello intervenga solo in seguito a 5 giorniulteriore richiesta del cliente finale che non sia soddisfatto dalla risposta fornita dal venditore; - cheinoltre, un soggetto contesta l’intera procedura sostenendo che essa imporrebbe al venditore un’illegittima inversione dell’onere della prova sull’effettiva volontà del cliente finale di concludere il contratto di fornitura;  l’introduzione di una specifica procedura di gestione dei reclami relativi ai contratti e alle attivazioni non richiesti è invece condivisa dalle associazioni dei consumatori e dei clienti finali, che ritengono necessario prevedere a tale proposito l’introduzione di uno specifico indennizzo automatico a favore del cliente finale, basato su uno standard relativo al tempo massimo di accertamento dell’invalidità del contratto, applicato indipendentemente dalle modalità di accertamento (verifica spontanea da parte del venditore, reclamo o segnalazione del cliente finale), con nota del 18 maggio 2015valore differenziato in relazione al momento in cui il venditore medesimo adotta le misure riparatorie di sua competenza;  in merito alla procedura di ripristino, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ednumerosi venditori e le associazioni rappresentative dei clienti finali hanno evidenziato, in particolaretermini generali, l’esigenza di rendere la previsione misura obbligatoria per tutti i venditori;  peraltro, con riferimento alle modalità di un termine di preavviso di 48 ore funzionamento della predetta procedura: - molti venditori ed una loro associazione ne hanno sottolineato l’onerosità gestionale ed economica, dovuta soprattutto ai nuovi flussi informativi necessari per la revoca delle azioni gestione della procedura; inoltre, tale onerosità non sarebbe compensata da una garanzia di scioperocopertura dei costi, stante la volontarietà dell’adesione; - alcuni venditori hanno proposto soluzioni alternative, mentre un venditore ha sottolineato le criticità che possono presentarsi per il venditore precedente, il quale potrebbe dover sostenere oneri pur non avendo alcuna responsabilità per la situazione creatasi; - alcuni operatori, nell’evidenziare le criticità sopra richiamate, hanno anche sottolineato l’esigenza di una riforma totale delle franchigieulteriore consultazione, nonché la previsione a carico dell’Azienda in cui siano: (i) illustrate con maggior dettaglio le ipotesi previste dal DCO 46/11, (ii) definite adeguate tempistiche di un obbligo applicazione; (iii) standardizzati i flussi informativi tra gli operatori interessati; quest’ultima condizione è stata ritenuta necessaria per una efficiente implementazione della procedura di comunicazione al Sindacatoripristino;  infine, con cadenza mensileriferimento alla prospettata regolazione delle partite economiche tra i venditori coinvolti nella procedura di ripristino, sono emerse posizioni non allineate con il contenuto del DCO 46/11, sia per quanto riguarda i parametri di tutte le tracce programmateriferimento assunti per la definizione del prezzo, pianificate e distinte sia per categorie merceologiche. Infinequanto riguarda l’entità dello sconto (ritenuto dalla maggior parte dei venditori troppo elevato, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di scioperomentre per altri troppo basso), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) ;  con riferimento all’attuazione delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, misure delineate nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della propostaDCO 46/11, le parole “destinati alla rete imprese e le relative associazioni esponenziali hanno sottolineato la necessità di pubblico approvvigionamento”prevedere tempi più lunghi rispetto a quelli prospettati dall’Autorità, indicando (nella maggior parte dei casi) un periodo di 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento; - chele associazioni dei consumatori e dei clienti finali non domestici hanno invece evidenziato la necessità di una rapida implementazione delle misure consultate;  tutti i soggetti concordano sull’opportunità di attivare strumenti di monitoraggio del fenomeno e della sua evoluzione, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte prevedendo la possibilità di modifica alla delibera 15/123 e cheindividuare ed adottare, in particolareesito al monitoraggio, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 iniziative e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;misure ulteriori o correttive.

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Samples: Regulatory Measure

CONSIDERATO. che, in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasportosuddetta deliberazione, in considerazione della grave crisi dovuta alla pandemia da virus Covid-19 che, oltre alle ben note conseguenze per la salute pubblica, ha determinato eccezionali sconvolgimenti sia a livello economico che organizzativo dà atto che: a seguito di tale evento eccezionale sono cambiate e sono ancora in fase di cambiamento abitudini consolidate, mercati, esigenze dei vari settori del fatto mondo produttivo, dell’agroalimentare, del turismo etc., che si interconnettono e determinano una situazione molto complessa da affrontare a livello nazionale ed internazionale; anche nel campo di intervento dell’Arsial si è registrato un notevole mutamento delle azioni da mettere in campo per il sostegno del settore agroalimentare del Lazio; le azioni necessarie a contrastare gli effetti negativi per l’economia hanno richiesto e continuano ancora a richiedere frequenti aggiornamenti e riprogrammazione delle politiche di sostegno; per quanto sopra, non è noto all’organizzazione sindacale stato possibile procedere alla tempestiva definizione degli obiettivi strategici dell’Ente ad inizio anno, stante la programmazione annuale complessa situazione descritta; di volta in volta, si è proceduto, in via emergenziale, a stabilire linee di azione per fronteggiare il rapido susseguirsi degli eventi, sia cercando di conseguire gli obiettivi più tradizionali che segnano una necessaria continuità di azione amministrativa, sia intraprendendo iniziative che potessero risultare efficaci, quanto più fossero state rapide e tempestive; tale processo di evoluzione del quadro generale è ancora in atto, non essendo ancora certa la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del serviziodurata della situazione emergenziale a livello nazionale ed internazionale; - è comunque necessario procedere in maniera sempre più sistematica e strutturata e che, con nota del 13 maggio 2015alla luce degli eventi descritti, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - cheoccorre definire gli obiettivi strategici dell’Agenzia, con nota del 14 maggio 2015la dovuta attenzione anche alla durata pluriennale degli stessi; in considerazione della situazione emergenziale sopra descritta, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta nell’individuare gli obiettivi strategici è necessario tenere nella dovuta considerazione che molti di regolamentazioneessi hanno trovato attuazione, adducendoin maniera indiscutibile, innanzituttonelle attività poste in essere e in parte già realizzate, avviate nell’arco temporale che ha preceduto la presente Deliberazione, che li formalizza; tali attività, avendo come fondamento atti di indirizzo ben precisi da parte del Consiglio di Amministrazione, devono essere inevitabilmente considerate come parte integrante degli obiettivi operativi che saranno declinati con il PAD negli obiettivi strategici, ancorché attuate in periodi antecedenti la stessa avrebbe dovuto riguardare anche formalizzazione degli stessi; PRESO ATTO che con la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, citata deliberazione n. 36/20 sono stati formalizzati al Direttore Generale gli obiettivi strategici per il corrente anno 2020 che il servizio non meriterebbe andranno declinati in obiettivi operativi da assegnare ai singoli Dirigenti di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale Area ed agli Uffici di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore Staff della Direzione Generale e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, che dovranno prevedere lo svolgimento di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza attività in ottemperanza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - chePTPCT, con nota del 21 maggio 2015la massima attenzione alla prevenzione dei possibili rischi di vulnerabilità corruttiva dei processi, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso ed al rispetto degli obblighi di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS trasparenza ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primaintegrità;

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Samples: Determination of Operational Objectives

CONSIDERATO. cheche l’azienda in parola, in relazione alla delibera 15/123richiamando l’ATS stipulata con l’Università di Foggia, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, a suo dire, durante il progetto è stata realizzata una soluzione innovativa per il controllo automatico della granella, basato su tecnologia NIR, ha chiesto all’Università di Foggia di poter procedere al deposito di una domanda di brevetto, avente come oggetto l’innovazione summenzionata, individuando come inventori Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (per la RAM Elettronica) e i proff.ri Xxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx (per l’Università di Foggia), come titolari della eventuale domanda di brevetto la RAM Elettronica e l’Università di Foggia e prevedendo la ripartizione delle Royalties nella misura del 20% all’Università di Foggia, con nota del 13 maggio 2015l’impegno di quest’ultima a fornire un supporto per migliorare il processo di costruzione delle analisi dati per migliorare i risultati della ricerca raggiunti, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatoridell’80% alla RAM Elettronica; - ATTESO che, alla luce della proposta formulata dall’Azienda RAM, l’Area Terza Missione ha chiesto alla prof.ssa Conte di acquisire ulteriori informazioni in merito alla definizione della eventuale percentuale della co-titolarità in capo all’azienda e in capo all’Università, disciplinata tra l’altro, all’art. 9, comma 3, dell’ATS sottoscritta, dove si specifica che “le parti parteciperanno ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati del progetto … con nota del 14 maggio 2015le stesse quote di partecipazione in maniera proporzionata alle quote di adesione alla domanda di partecipazione, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione edfatti salvi i diritti morali spettanti per legge ad autori ed inventori, in particolareragione e proporzione dell'entità del rispettivo apporto, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate loro sviluppo e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamentoconseguimento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e PRESO ATTO che, in particolarebase a quanto definito nella stessa ATS, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2le quote di adesione alla domanda di partecipazione sono ripartite per il 75% alla azienda RAM Elettronica, lettera b)in qualità di capofila, commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure per il restante 25% all’Università di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primaFoggia;

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Samples: Accordo Sulla Gestione Della Proprietà Intellettuale

CONSIDERATO. che l’inosservanza degli obblighi retributivi di cui all’art. 25 del contratto costituisce grave inadempimento e giustifica la risoluzione del contratto, tenuto conto che, in relazione a seguito della contestazione degli addebiti, la Cooperativa MR XXX non ha ripristinato l’esatta esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite, manifestando, di contro, l’impossibilità a provvedere ai pagamenti di competenza anche per i mesi di novembre, dicembre e per gli importi dovuti a titolo di tredicesima; RITENUTO, per tutto quanto evidenziato, di dover procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, del contratto e 108, comma 3, del Codice, alla delibera 15/123, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso risoluzione del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia)contratto per grave inadempimento dell’art. 25 del contratto medesimo; - cheRAVVISATA, in particolareogni caso, con nota l’esigenza di assicurare la regolare fruizione dei servizi senza soluzione di continuità, non suscettibili di sospensione in quanto di pubblico interesse ai sensi dell’art. 16 del 12 maggio 2015contratto; CONSIDERATA, a tal proposito, la Filt Cgil presentava una memoria con non prevedibilità dell’inadempimento contestato alla Cooperativa e la quale esprimevaconnessa esigenza di ovviare a situazioni di pericolo per cose e persone, innanzituttoper l’igiene e la salute pubblica, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta nonché di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto grave danno all’interesse pubblico derivante dalla eventuale interruzione della fornitura dei servizi di trasportopulizia e portierato presso la sede di Roma dell’Autorità; PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016, “le stazioni appaltanti, in considerazione caso (…) di risoluzione del fatto contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente codice (…), interpellano progressivamente i soggetti che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendalihanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. InfineL'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta”; XXXXXXXXX, proponeva pertanto, i presupposti per procedere con il progressivo interpello dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività gara di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche cui alla delibera della Commissione edn. 400/17/CONS e utilmente collocatesi nella graduatoria di cui alla delibera n. 135/19/CONS, in particolare, onde consentire la previsione stipula di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di scioperonuovo contratto, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, medesime condizioni proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primadall’originario aggiudicatario;

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Samples: Service Agreement

CONSIDERATO. cheIl parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di Contabilità; Per le motivazioni di cui in relazione alla delibera 15/123premessa, pervenivano proposte che qui si intendono integralmente riportate, • Di avviare la nuova procedura di modifica formulategara aperta ai sensi dell’art. 60, separatamentedel D.Lgs. 50/2016 smi, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso per l’individuazione del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto soggetto gestore affidatario dei servizi di trasportoaccoglienza dei richiedenti protezione internazionale di nazionalità ucraina del servizio riportato in premessa; • Di dare atto che l’affidamento in questione ha per oggetto la fornitura di beni e l’erogazione dei servizi di accoglienza di cittadini Ucraini, fino alla concorrenza del numero massimo di 100 profughi • Di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato alla procedura è CIG 96577936E7; • Di individuare nella persona dell’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, dipendente a tempo determinato cat. D1, presso questo Ente, il responsabile unico del procedimento alla quale sono demandati tutti gli adempimenti e gli atti connessi allo svolgimento della procedura in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare oggetto; • Di dare atto che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiorespesa presunta necessaria all’affidamento della procedura di gara in menzione, mediamentedella durata di mesi 3 più gli eventuali 3, ad un terzo è di€.447.020,00 quattrocentoquarantasettemilaventi/00), desumibile dal costo pro-capite-pro-die per il numero di beneficiari come specificato nell’allegato Capitolato; • Che tale somma, trova copertura sul capitolo di spesa 4139029 denominato “Interventi per l’accoglienza di cittadini Ucraini”; • Di provvedere all’impegno delle somme necessarie all’affidamento del personale normalmente utilizzato servizio per l’erogazione del servizio3 mesi come di seguito riportato: - Di far gravare la somma di € 108.000,00 sull’impegno 7781/2022 precedentemente assunto sul capitolo 4139029; - che, Di impegnare la somma di € 115.510,00 sul capitolo 4139029 che presenta la necessaria disponibilità; • Di stabilire che si procederà con nota successivi atti all’impegno delle somme necessarie alla copertura dell’eventuale periodo di proroga laddove ne dovesse ricorrere la necessità; • Di procedere all’approvazione del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione seguente allegato costituente parte integrante e della franchigia sarebbero propri della disciplina sostanziale del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;presente atto:

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Samples: Determination to Contract for Service Provision

CONSIDERATO. cheche le borse sono da considerarsi come aggiuntive rispetto a quelle già deliberate per il ciclo di Dottorato al quale si riferiscono. Esse sono assegnate utilizzando la graduatoria del concorso di ammissione al Dottorato stesso, fermo restando il numero dei posti banditi e fino a copertura degli stessi. Tra i candidati vincitori, in relazione ordine di graduatoria, la Commissione di valutazione verificherà la presenza o meno di progetti di dottorato attinenti alle tematiche previste dal presente avviso che costituisce, conditio sine qua non dell’erogazione delle borse stesse; PREMESSO che l’aggregazione dei Comuni ha effettuato un’analisi dei fabbisogni incentrata sulle capacità di crescita e di sviluppo, in coerenza con la strategia d’area; PREMESSO che l’aggregazione dei Comuni ha individuato gli ambiti di interventi coerenti con la crescita economica e sociale del territorio di riferimento; PREMESSO che l’aggregazione di Comuni ha formulato la “domanda di dottorato” all’Università di Camerino, che ha attivato corsi di dottorato coerenti con gli ambiti di intervento individuati; PREMESSO che l’Università di Camerino ha dichiarato l’interesse a pervenire alla delibera 15/123stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.15 della Legge 241/90; CONSIDERATO che: - i soggetti in premessa sono soggetti pubblici, pervenivano proposte Organismi di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia)diritto pubblico e Amministrazioni aggiudicatrici; - chegli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.15 della Legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in particolareun quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice; - la creazione di sinergie tra Amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna; - un Accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art.15 della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con nota del 12 maggio 2015una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici; - la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimevacollaborazione sarà svolta secondo criteri di efficienza, innanzituttoefficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta finalizzato al raggiungimento di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili obiettivi condivisi e alla conoscibilità promozione delle tracce orarie programmate attività nei rispettivi campi di azione; si conviene e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (stipula quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;segue:

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Samples: Accordo Per La Concessione Di Borse Di Studio Per Dottorati Comunali

CONSIDERATO. che, in relazione coerenza con la normativa nazionale e regionale, il Comune di Napoli, da anni, garantisce le attività sopra menzionate al fine di soddisfare l'esigenza di servizi più vicini ai bisogni primari di tipo emergenziale delle persone che vivono in condizioni di grave emarginazione e disagio e che, attualmente, a livello cittadino, è in corso un complessivo ripensamento del sistema dei servizi a bassa soglia anche alla delibera 15/123luce delle Linee di Indirizzo per il Contrasto alla grave emarginazione adulta; • che, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (dall’esperienza dei Servizi a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010Bassa Soglia, nel corso degli ultimi anni, e dal relativo monitoraggio delle stesse attività, si è reso evidente un progressivo aumento del numero di persone che si trovano ad avere, per ragioni di ordine economico e sociale un limitato accesso a beni essenziali primari, ovvero a beni e servizi di importanza vitale; • che il Dormitorio pubblico del Comune di Napoli – oggi Centro di Prima Accoglienza – nato circa 200 anni fa e con forme e modalità diverse, ha sempre offerto accoglienza e riparo notturno, alle persone senza dimora e in condizioni di povertà estrema della Città; • Che il CPA è un servizio a bassa soglia a gestione diretta, in grado di accogliere ogni giorno circa 100 utenti cui assicura interventi di primo contatto e di pronta accoglienza permettendo, in primo luogo, di rispondere ai bisogni emergenziali delle persone senza dimora, quali il riparo notturno, l’alimentazione e la fornitura di altri generi di prima necessità, e in secondo luogo, di avviare una prima fase di “aggancio” alla quale i Sindacati riuscirono far seguire altri momenti di orientamento ai servizi ed eventualmente di vera e propria “presa in carico”, per l’elaborazione di percorsi di accompagnamento e di reinserimento sociale; • che il funzionamento della struttura (modalità gestionali, servizi erogati, orari di funzionamento, modalità di accesso...) è disciplinato dal Regolamento del Centro Comunale di accoglienza per senza fissa dimora approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 19 febbraio 2008. • Che allo stato attuale la struttura risulta interessata da importanti lavori di ristrutturazione finalizzati coniugare la funzionalità e il rispetto dei valori storico artistici del luogo a raggiungere una posizione unitaria in materiavalere sul dal PON Metro 2014-2020 – Asse 4 “Infrastrutture per l’inclusione sociale” (Scheda progetto cod. NA 4.2.1.a); • Che tali interventi consentiranno di ristrutturare parte dei locali e, al tempo stesso, di ridefinire la mission del CPA riorganizzando complessivamente spazi ed attività in ragione dei più recenti orientamenti ministeriali in merito all’accoglienza delle persone senza dimora. • Che parte dei lavori (secondo piano) saranno ultimati nel prossimo mese di luglio, pertanto sarà possibile avviare – in via sperimentale – la revisione della mission e delle modalità organizzative della struttura; • procedere alla realizzazione delle attività del Progetto NA 3.2.2.c “Percorsi di autonomia guidata per adulti in difficoltà - Supporto sociale al Centro di Prima Accoglienza” attraverso l’espletamento di una procedura negoziata con il ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione • indire, in tal senso, una gara mediante procedura negoziata per la selezione di enti gestori al fine di garantire le attività di Accoglienza a Bassa soglia presso il CPA per un periodo di ventinove settimane a far data presunta dal 27/07/2020 e in ogni caso dalla data di avvio delle attività; • approvare i documenti di gara: Capitolato Speciale d’Appalti, Disciplinare, Bando, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; • approvare la Progettazione del servizio ex articolo 23 co. 14 e seguenti (Relazione tecni- co illustrativa) del Codice degli appalti; • approvare il Prospetto Economico, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; • avvalersi della facoltà di cui all’articolo 36 comma 9 del Codice degli appalti. • per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 consente il ricorso alla procedura nego- ziata e l’art. 36 comma 6 consente alle Stazioni Appaltanti il ricorso al mercato elettro- nico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; • sul MEPA sono presenti in catalogo Servizi rispondenti alle caratteristiche richieste; • che la gara si svolgerà mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA e che pertanto non è necessario acquisire il parere preventivo del SACUAG, come da nota prot. 64756 del 10.08.2012; • non è prodotto il DUVRI in quanto non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e quindi non sono previsti oneri di sicurezza; • sussiste la necessità di autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni visto che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 50/16, in quanto trattasi di interventi destinati a fronteggiare condizioni di estrema fragilità e situazioni di emergenza sociale rispetto alle quali non è possibile non fornire risposte tempestive e adeguate, tutelando il diritto delle persone anziane ad una vita dignitosa e sostenibile, anche al fine di evitare o ridurre situazioni emergenziali di difficile gestione a livello territoriale, con la finalità di maggiore di inclusione sociale; • il perfezionamento del contratto è subordinato all’acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta affidataria, con firma digitale ed allegata all’offerta, pena l’esclusione, di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24.04.2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017 - scaricabile dal sito del Comune xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/00000 - e delle relative xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute; • il contratto è subordinato alla sottoscrizione del Patto di Integrità fra il Comune di Napoli e la ditta affidataria, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto, e all’esito delle verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; • precisare, ai sensi dell'art.11 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire politiche di con- trasto alla marginalità adulta; - l'oggetto del contratto è la prestazione delle attività denominate “Percorsi di Auto- nomia Guidata per adulti in difficoltà - Supporto sociale al Centro di Prima Acco- glienza” per un periodo di 29 settimane, - le clausole essenziali sono quelle indicate nell’allegato Disciplinare e Capitolato pre- stazionale; - relativamente alla forma del contratto questo sarà stipulato a mezzo di Firma digita- le e caricato a sistema entro il termine di validità e irrevocabilità dell’offerta. Il con- tratto con il Fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di Accettazione firmato Digitalmente viene caricato dal sistema. - la modalità di scelta del contraente è quello della procedura negoziata con ricorso al MEPA tramite RdO con aggiudicazione in base all’offerta economicamente più van- taggiosa; • che la procedura non prevede la suddivisione in lotti dal momento che trattasi di attività che non possono essere suddivise in ragione della loro unitarietà e per motivi di effica- cia e validità dell'impianto metodologico complessivo • che si procederà a invitare tramite Rdo pubblicata sul Mercato elettronico della pubblica Amministrazione tutti gli operatori economici ivi iscritti nell’ Elenco Fornitori per le categorie Servizi – Servizi Sociali • che per la valutazione dell’offerta tecnica debba essere istituita apposita Commissione di valutazione che opererà a titolo non oneroso; • che si procederà ad aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta conveniente • che, in particolareconsiderazione della necessità di assicurare la continuità del servizio in tempi si pro- cederà, con nota se necessario, all’esecuzione anticipata del 12 maggio 2015contratto nelle more della stipula con- trattuale visto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di interventi destinati a fronteggiare condizioni di estrema fragilità e situa- zioni di emergenza sociale rispetto alle quali non è possibile non fornire risposte tempestive e adeguate, assicurando alle persone senza fissa dimora, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso prosecuzione di quella concreta forma di assistenza e di vicinanza umana indispensabile per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione supera-mento dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione estrema marginalità in cui versano questa tipologia di sciopero)utenti; tutelando, l’insorgenza del divietoin tal senso, configurato il loro diritto ad una vita dignitosa e sostenibile e al fine di evitare o ridurre situazioni emergen- ziali di difficile gestione a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - chelivello territoriale, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso finalità maggiore di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primainclusione sociale;

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Samples: Determina a Contrarre

CONSIDERATO. che, in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta dotazione incrementale di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore € 3.850.000,00 per la revoca delle azioni seconda fase di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda realizzazione di cui all’articolo 1 del provvedimento si consistanziava sull’ipotesi che potesse verificarsi un obbligo consistente ammontare di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento economie derivanti dai ribassi d’asta delle procedure di raffreddamentogara espletate a cura dei soggetti beneficiari dell’intervento; bATTESO che tale previsione non risulta attualizzabile in considerazione della sopravvenuta congiuntura economica determinatasi a seguito delle mutate condizioni di mercato e di approvvigionamento di beni e servizi; RITENUTO, pertanto, di approvare la graduatoria degli interventi sovvenzionabili con i relativi codici COR, inclusi quelli sovvenzionabili con riserva per verifica DURC, fino all’importo massimo di € 20.000.000,00, quale dotazione finanziaria dell’Avviso (Allegato 1) e di quelli non finanziabili per esaurimento della stessa (Allegato 2), con il relativo punteggio, fatte salve le verifiche previste dall’Avviso e dal provvedimento di II fase nonchi altri requisiti di legge, e di quelli non ammessi con le relative motivazioni (Allegato 3), parti integranti e sostanziali della presente determinazione; RITENUTO, altresì, di demandare a successivo atto gli esiti dei progetti sovvenzionabili con riserva per verifica DURC, di cui all’allegato 1 suindicato; in conformita con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, DI APPROVARE la collocazione graduatoria degli interventi sovvenzionabili con i relativi codici COR, inclusi quelli sovvenzionabili con riserva per verifica DURC, fino all’importo massimo di € 20.000.000,00, quale dotazione finanziaria dell’Avviso (Allegato 1) e di quelli non finanziabili per esaurimento della stessa (Allegato 2), con il relativo punteggio, fatte salve le verifiche previste dall’Avviso e dal provvedimento di II fase nonchi altri requisiti di legge, e di quelli non ammessi con le relative motivazioni (Allegato 3), parti integranti e sostanziali della presente determinazione; DI DEMANDARE a successivo atto gli esiti dei progetti sovvenzionabili con riserva per verifica DURC, di cui all’allegato 1 suindicato. L’Autorita di Gestione del PR Lazio FESR Lazio 2021-2027 si riserva di valutare l’ammissibilita al Programma degli interventi coerenti con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, nella fascia oraria 21:00 seduta del 22/12/2022, e con le disposizioni regolamentati, come previsto all’art. 1, comma 6 del provvedimento di II fase (determinazione dirigenziale n. G13330/2021). La presente determinazione verra pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx e sul sito xxx.xxxxx.xxxxxx.xx È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione. La Direttrice Xxxxxxx Xxxxxxx 12/01/2023 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 4 ALLEGATO 1 PROGETTI SOVVENZIONABILI N. SOGGETTO PROPONENTE TITOLO PROGETTO PUNTEGGIO PUNTEGGIO CRITERIO 1 PUNTEGGIO CRITERIO 2 PUNTEGGIO CRITERIO 3 PUNTEGGIO CRITERIO 4 INVESTIMENTO PRESENTATO (€) SPESE AMMESSE (€) SOVVENZIONE CONCEDIBILE (€) COFINANZIAMENTO (€) TOTALE SOVVENZIONE + COFINANZIAMENTO (€) AIUTO DI STATO ESITO COR 1 PARK HOTEL VILLA GRAZIOLI SRL “Viaggio nella Storia - Villa Grazioli ” Itinerario segreto alla scoperta della vita e dei capolavori delle Ville Tuscolane 80 27 25 18 10 1.450.877,00 1.210.131,00 967.288,00 242.843,00 1.210.131,00 SI SOVVENZIONABILE 10134884 2 DECIMO SRLS Lungo il fiume e sull’acqua. Il giardino di Xxxxx Xxxxxxx e il Tevere dal medioevo all’età moderna 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;LUFSA 74 26 18 18 12 894.301,25 736.258,23 551.962,43 184.295,80 736.258,23 SI SOVVENZIONABILE DECIMO SRLS: 10134929 ERASMUS INNOVATIONS SRLS:10134976

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Samples: Accordo Di Programma Quadro

CONSIDERATO. cheche il Governo ha posto la realizzazione dell'e-Government tra gli obiettivi primari da raggiungere; - che l’AgID ha l’obiettivo di dotare il personale di una identità digitale al fine del controllo dei varchi fisici, in relazione alla delibera 15/123dell’accesso alle postazioni di lavoro, pervenivano proposte della sottoscrizione digitale e di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia)autenticazione nei sistemi informatici nei servizi delle P.A.; - che, in particolarealtresì, ha l’esigenza di implementare il processo di dematerializzazione così come previsto dall’art.40 del Decreto Legislativo del 30 dic. 2010, n. 235 laddove prevede che «Le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con nota del 12 maggio 2015mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71», la Filt Cgil presentava una memoria con la per diffondere l’utilizzo della Firma Digitale quale esprimevastrumento ordinario nelle relazioni istituzionali; - che l’AgID ha l’obiettivo di dare certezza al controllo degli accessi ai luoghi di lavoro pubblico, innanzituttononché alla rilevazione automatica delle presenze, l’avviso ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 24 Dic. 2007, n. 244, che all’art. 3 comma 83 prevede l’obbligo della rilevazione automatica delle presenze per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Aziendadei compensi per lavoro straordinario; - che il Sindacato contestavaMinistero della Difesa si è dotato di una struttura propria e certificata per il rilascio dei dispositivi (ATe/CMD) rispondenti alle norme di cui al DPCM 24 maggio 2010, inoltreper soddisfare l’esigenza di “identificazione” ed “autenticazione” del personale, garantire l’accesso sicuro ai sistemi informativi della Difesa, assicurare l’operatività e le funzionalità della firma digitale per i documenti elettronici e quale strumento di identità riconosciuto per legge; - che l’AgID, nell’attuale sede, utilizza Badge non personalizzati risalenti alle strutture ora incorporate in AgID e che, quindi, ha l’obiettiva necessità di dotarsi di Badge con valore ATe, con validità di 10 anni; - che in merito AgID, pur potendo provvedere in proprio, ritiene utile, avendo la necessità di dotare il meccanismo proprio personale in tempi brevi del documento denominato modello ATe, di individuazione dei servizi minimi in quanto, fare ricorso a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizioquanto già sviluppato dallo SMD; - che, con nota quindi, in virtù della maturata esperienza di SMD nell’utilizzo del 13 maggio 2015modello ATe e dei compiti che la legge assegna all’AgID per la realizzazione dei progetti di e- Government, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività occorre stipulare un Protocollo di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatoriIntesa per una attività pilota per verificare la fattibilità in ordine alla possibilità di essere punto di riferimento per detta tipologia di fornitura per l’intera P.A.; - cheche l’iniziativa, con nota del 14 maggio 2015da proporre come modello per un riscontro, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazionesulla base dell’adesione volontaria, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giornipregiudica l'utilizzo dì carte diverse prodotte secondo i principi della libera concorrenza; - cheche l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, con nota del 18 maggio 2015, n. 241 prevede la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie stipula di modifiche alla delibera della Commissione ed, accordi tra Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in particolare, la previsione collaborazione di un termine attività di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annualeinteresse comune; - cheche l'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, con nota del 21 maggio 2015n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso l'accessibilità dei dati di prevedere, esclusivamente, un obbligo una Pubblica Amministrazione da parte di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;altre amministrazioni,

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Samples: Protocollo Di Intesa

CONSIDERATO. cheche tra gli elementi distintivi della nuova iniziativa rispetto alle precedenti edizioni, oltre alle tariffe a consumo abbinabili ai pacchetti dati, da sempre previste in convenzione (con tariffazione al minuto e senza scatto alla risposta), viene offerta anche la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti voce e dati, in relazione alla delibera 15/123modalità ricaricabile, pervenivano proposte consentendo la totale prevedibilità della spesa; inoltre il listino di modifica formulatesmartphone e tablet in noleggio e manutenzione offerto dal fornitore prevede la possibilità per le Amministrazioni di scegliere tra numerosi modelli, separatamentedi diverse categorie e produttori, dalle singole Organizzazioni sindacali tra cui sono presenti i principali brand del mercato. In particolare, per ciascuna macro- categoria di telefoni (a differenza top, intermedia, base), sono presenti almeno due diversi brand; ATTESO che: - la convenzione in questione prevede un massimale di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia800mila utenze telefoniche e avrà la durata di 18 mesi (eventualmente prorogabili di ulteriori 12 mesi); - che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quantociascuna Amministrazione, a suo avvisoseguito dell’invio dell’”Ordinativo di Fornitura” per la richiesta di almeno una utenza, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variandostipula il contratto di fornitura, in gestione operativaattuativo della Convenzione, avente a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto oggetto la prestazione dei servizi di trasportotelefonia mobile richiesti con il predetto ordinativo; l’Amministrazione potrà integrare l’”Ordinativo di Fornitura”, mediante l’emissione di Ordinativi Collegati allo stesso; - i contratti di fornitura attuativi della Convenzione, conclusi a seguito dell’emissione dell’”Ordinativo di Fornitura”, avranno durata sino al termine di durata della Convenzione (originario o prorogato); laddove l’”Ordinativo di Fornitura” fosse emesso nel xxxxx xxx 00 (xxxxxx) mesi che precedono la scadenza della durata della Convenzione (anche prorogata), i contratti di fornitura attuativi avranno una durata di 12 (dodici) mesi; qualora la Convenzione venga prorogata, resta comunque salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un contratto di fornitura precedentemente alla proroga della Convenzione, di recedere dal contratto stesso, limitatamente al periodo eccedente la durata originaria del Contratto; in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infineogni caso, proponeva di precisare resta inteso che la consistenza durata dei contingenti minimi non avrebbe dovuto contratti di fornitura, stipulati in corso di vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto durante il loro periodo di validità il quantitativo massimo della Convenzione; tale durata dei contratti di fornitura, su determinazione della singola Amministrazione, potrà essere superioreprorogata, mediamenteai sensi dell’art. 106, ad un terzo c. 11, del personale normalmente utilizzato d.lgs. 50/2016 citato, per l’erogazione del servizioil tempo strettamente necessario a garantire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione dell’iniziativa Consip per servizi analoghi di telefonia mobile così da assicurare la continuità dei servizi; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, PRESO ATTO che il servizio non meriterebbe CIG madre della convenzione è 6930022311 e il CIG derivato è Z9A2A69CAF; CHE, per soddisfare le esigenze dell’utenza complessiva di essere regolato da una apposita disciplinatelefonia mobile dell’Ente, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, è necessario procedere con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche l’adesione alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primaConvenzione Consip sopra citata;

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Samples: Determinazione a Contrarre Per l'Adesione Alla Convenzione Consip

CONSIDERATO. che, in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta conclusione del contratto attuativo della Convenzione è prevista dunque per il 30 aprile 2019 e che l'attivazione di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo un nuovo contratto di fornitura dovrebbe decorrere dal 1° maggio 2019; RILEVATO sulla piattaforma di e-procurement della Pubblica Amministrazione, gestita da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzituttoConsip s.p.a., che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitaliamedesima società a far data dall'11 gennaio 2019 ha reso attiva, ai sensi dell'art. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 448, la configurazione nuova Convenzione “Energia elettrica 16 – Lotto 5” (id. 2041) per le amministrazioni pubbliche aventi sede in Veneto, della quale risulta aggiudicataria ancora Enel Energia s.p.a. (CIG di prestazioni indispensabili solo gara 75271375F3); PRESO ATTO che la durata della Convenzione è fissata in caso dodici mesi decorrenti dalla data di scioperi attivazione, prorogabili fino a un massimo di carattere nazionale del settore ulteriori sei mesi, e che i singoli contratti attuativi hanno una durata massima delle azioni pari a 12 mesi per le utenze sia a prezzo variabile sia a prezzo fisso o di 18 mesi per le sole utenze a prezzo fisso, a partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio dell’erogazione da parte del fornitore, come previsto dall'art. 5 giornidella Convenzione in parola; PRESO ATTO che, ai sensi del Capitolato tecnico allegato alla medesima Convenzione, l'inizio dell’erogazione avviene: - per le forniture a prezzo variabile, sugli ordinativi inviati entro il 10 del mese, il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ordinativo da parte del fornitore o, altrimenti, del terzo mese successivo; - per le forniture a prezzo fisso, il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'ordinativo; DATO ATTO tuttavia che, con nota per problemi organizzativi legati alla grave carenza di personale dell'Istituto e conseguenti carichi di lavoro assegnati ai dipendenti, si è omesso di avviare la relativa procedura d'acquisto entro il termine del 18 10 marzo 2019, ultimo giorno utile per l'attivazione di una nuova fornitura a decorrere dal 1° maggio 20152019; DATO ATTO pertanto che, alla scadenza del contratto regolante la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie fornitura in essere, Enel Energia s.p.a. provvederà a trasferire l'utenza intestata all'Archivio di modifiche alla delibera Stato al servizio di maggior tutela, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensileLegge 3 agosto 2007 n. 125, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria cui territorialmente è titolare Servizio Elettrico Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primas.p.a.;

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica

CONSIDERATO. ancora che: -la negoziazione assistita deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità; -che le parti debbono necessariamente essere assistite da un avvocato e che le pubbliche amministrazioni debbono obbligatoriamente farsi assistere dall’avvocatura civica, in relazione alla delibera 15/123ove essa sia costituita ( art. 2, pervenivano proposte di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materiacomma 1.bis); - essa costituisce un contratto tra le parti tra cui è in corso una controversia, essendo assegnato agli avvocati solo un ruolo di assistenza necessaria; -che il ruolo dell’avvocatura, oltre all’assistenza, si concretizza nella certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni e nell’attestazione che l’accordo eventualmente raggiunto per comporre la controversia sia conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico; RITENUTO, pertanto, a prescindere dall’obbligatorio ricorso all’istituto in esame nei casi in cui il Comune intende promuovere una controversia nelle materie in cui essa sia condizione di procedibilità dell’azione, di dover valorizzare l’istituto della negoziazione assistita aderendo alle richieste formulate dagli avvocati di controparte, sia nell’ottica deflattiva del contenzioso che in quella del potenziale risparmio di oneri per spese legali derivante da una leale e corretta disclosure documentale che, in particolaresoprattutto nei casi di danno da cd. insidia stradale, con nota può consentire un risparmio di spese ed un recupero di efficienza, a fronte di una ormai consolidata giurisprudenza i cui arresti debbono costituire linea guida e limite per il comportamento nell’ambito della convenzione di negoziazione e per il contenuto dell’accordo transattivo; CONSIDERATO, pertanto, di dover autorizzare il sindaco pro-tempore, che ai sensi dell’art. 16, comma 5 dello Statuto comunale ha la rappresentanza generale del 12 maggio 2015Comune previa autorizzazione della giunta municipale, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare ad aderire a tutte le imprese del settore. Sotto altro profilorichieste di stipula di convenzioni di negoziazione assistita, l’Organizzazione sosteneva che la proposta conferendo il mandato di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere assistenza nelle procedure in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale questione all’avvocatura civica e la pianificazione delle tracce orarie aziendaliprocura speciale a rappresentare il Comune al dirigente competente per materia al fine di aderire agli inviti a stipulare le convenzioni di negoziazione assistita notificate al Comune e a partecipare con buona fede e lealtà alla negoziazione; RITENUTO, altresì, di dover impartire ai dirigenti pro-tempore e all’avvocatura civica apposite istruzioni, nell’ottica della sana gestione finanziaria e del pieno rispetto dell’ordinamento finanziario e contabile, al fine di sottoporre alla Giunta Municipale, prima dell’eventuale sottoscrizione, l’autorizzazione alla stipula dell’accordo che compone la controversia, tenuto conto che secondo l’orientamento della Corte dei Conti “l’espletamento della procedura di negoziazione assistita, qualora abbia buon esito, consente al debitore di concordare e quindi di prevedere i tempi e i modi della prestazione dovuta allo stesso modo della transazione, rimanendone pertanto escluso quel carattere di sopravvenienza passiva che legittima il riconoscimento del debito fuori bilancio. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra eSi deve, quindi, data l’esistenza affermare che l’accordo concluso a seguito di servizi alternativinegoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’art. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - cheun debito fuori bilancio, con nota del 18 maggio 2015la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ednella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte devono essere contabilizzati secondo le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle ordinarie procedure di raffreddamentospesa” ( cfr. Corte Conti Lombardia deliberazione 14.11.2015, n.396/PAR, Corte Conti, Sicilia deliberazione 5.9.2016, n. 164/PAR); b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni DATO ATTO che sulla presente proposta di sciopero successive alla primadeliberazione debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90, come recepito dalla l.r. 48/1991 e successivamente integrato dalla l.r. 30/2000;

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Samples: Deliberation

CONSIDERATO. che, in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte per quanto attiene le stime di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - che, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltrefabbisogno della risorsa idrica, il meccanismo Proponente riporta: Consumi risorse idriche nella fase di individuazione cantiere: i prelievi idrici nella fase di realizzazione dell’opera in progetto consistono in acqua potabile per usi sanitari del personale presente in cantiere; acqua per lavaggio ruote dei servizi minimi in quantocamion, a suo avvisose necessario. “Per quanto concerne i consumi di acqua di lavaggio, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variandoquantità non risultano, ovviamente, stimabili, ma in ogni caso si tratterà di consumi limitati. Anche per quanto concerne i consumi di acqua potabile, questi saranno di entità limitata. L’approvvigionamento idrico, necessario alle varie utenze di cantiere, avverrà tramite autobotte. Per i bagni chimici la gestione operativa, è affidata a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzituttosocietà esterna, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, si occupa di tutte le tracce programmateoperazioni (pulizia, pianificate disinfezione, manutenzione ordinaria)”. -Consumi per irrigazione: l’approvvigionamento per le lavorazioni e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva le l’irrigazione delle specie vegetali sarà effettuato per mezzo di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione autobotti nei primi tre anni dalla piantumazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di scioperola stessa piantumazione avverrà nel periodo autunno vernino quando gli apporti idrici meteorici saranno assicurati), l’insorgenza del divietosecondo le stime di seguito riportare Durante il primo anno dalla piantumazione si effettueranno, configurato nei periodi estivi, due interventi irrigui, assicurando circa 20 L/mq; nel secondo anno l’intervento irriguo deve essere frazionato in due periodi differenti e più precisamente durante il mese di giugno e di agosto con un apporto di acqua pari a carico dell’Azienda15 L/mq. Il terzo e ultimo anno di pratica irrigua i quantitativi saranno ridotti a 10 L/mq per due interventi concentrati sempre durante il mese di giugno e agosto. Poiché la superficie totale delle aree in mitigazione (Area di Compensazione, pari a 18,56 Ha, più fascia arborea perimetrale, pari a 6,01 Ha) è pari a 24,57 Ha (240.570 mq) si hanno i seguenti quantitativi di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano consumi di caricoacqua, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - chedistinti per anno, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso il relativo numero di prevedere, esclusivamente, un obbligo autobotti necessarie (si suppone una capacità di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, un’autobotte pari a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano30 mc): • Primo anno: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primaFabbisogno idrico= 240.570 x (20/1000)= 4.811,4 mc;

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Samples: Valutazione Impatto Ambientale E Autorizzazioni Per Impianto Fotovoltaico

CONSIDERATO. CHE la costituenda ATI/ATS di cui trattasi risulta in grado di adempiere con l'efficacia, l'adeguatezza e la necessaria tempestività richiesta dalla situazione epidemiologica contingente, che non permette di differire nel tempo le attività di assistenza dei lavoratori all’interno del territorio ma che, piuttosto, richiede interventi improcrastinabili da porre in relazione alla delibera 15/123essere senza indugio alcuno; DATO ATTO CHE il servizio di gestione del campo di Cassibile (SR), pervenivano proposte sarà da rendersi in favore degli immigrati cittadini di modifica formulatepaesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio di riferimento; DATO ATTO CHE la procedura adoperata è consona al principio di congruità e contenimento della spesa da sostenere rispetto al concreto interesse pubblico da perseguire, separatamentenonché rispettosa delle regole di buona amministrazione e ragionevolezza dell'agire dei pubblici poteri in considerazione dell'utilità che la collettività riceve nello svolgimento delle attività previste e da effettuarsi dalla costituenda ATI/ATS di cui sopra, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza fronte dell'erogazione di somme a titolo di rimborso dei costi in concreto sostenuti per tali attività, dietro presentazione di idonea e analitica rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materiada prevedersi con convenzionamento (soluzione indubbiamente più favorevole rispetto al ricorso al mercato); - cheDATO ATTO CHE, in particolarenell'esclusivo rispetto del perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale, il rimborso dei costi nel tempo necessari a fornire le specifiche prestazioni annoverate nella Convenzione da stipularsi avverrà nel rispetto del principio dell'effettività degli stessi, con nota del 12 maggio 2015esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimevaaccantonamento, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette ricarico o simili assimilabili a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Aziendaprofitto; - che il Sindacato contestava, inoltreRILEVATO CHE, il meccanismo rispetto dei principi di individuazione imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione è comunque da ritenersi rispettato alla luce della richiesta di preventivo mediante lettera di richiesta preventivo e contestuale “Avviso Pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici in grado di fornire prestazioni di servizio di gestione del Campo di Cassibile (SR) in favore dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di scioperocittadini migranti provenienti da paesi terzi; RILEVATO CHE, il piano rispetto dei medesimi principi di caricoimparzialità, l’orario parità di trattamento e il tragitto dei servizi non discriminazione è comunque intrinseco nel carattere non selettivo della procedura de quo e nel coinvolgimento dell'intera platea di trasportosoggetti operanti sul territorio nella specifica attività e che possono collaborare alla realizzazione dell'interesse pubblico sopra evidenziato, mettendo a disposizione risorse aggiuntive rispetto alle risorse pubbliche, quali attrezzature/strumentazioni, automezzi e risorse umane ai fini del perseguimento della finalità sociale e degli obiettivi di solidarietà e di utilità sociale in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla primanarrativa dichiarati;

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Samples: Service Agreement

CONSIDERATO. cheche le borse sono da considerarsi come aggiuntive rispetto a quelle già deliberate per il ciclo di Dottorato al quale si riferiscono. Esse sono assegnate utilizzando la graduatoria del concorso di ammissione al Dottorato stesso, fermo restando il numero dei posti banditi e fino a copertura degli stessi. Tra i candidati vincitori, in relazione ordine di graduatoria, la Commissione di valutazione verificherà la presenza o meno di progetti di dottorato attinenti alle tematiche previste dal presente avviso che costituisce, conditio sine qua non dell’erogazione delle borse stesse; PREMESSO che l’aggregazione dei Comuni ha effettuato un’analisi dei fabbisogni incentrata sulle capacità di crescita e di sviluppo, in coerenza con la strategia d’area; PREMESSO che l’aggregazione dei Comuni ha individuato gli ambiti di interventi coerenti con la crescita economica e sociale del territorio di riferimento; PREMESSO che l’aggregazione di Comuni ha formulato la “domanda di dottorato” all’Università ______________ , che ha attivato corsi di dottorato coerenti con gli ambiti di intervento individuati; PREMESSO che l’Università _____________ ha dichiarato l’interesse a pervenire alla delibera 15/123stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.15 della Legge 241/90; Considerato che: - i soggetti in premessa sono soggetti pubblici, pervenivano proposte Organismi di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia)diritto pubblico e Amministrazioni aggiudicatrici; - chegli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.15 della Legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in particolareun quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice; - la creazione di sinergie tra Amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna; - un Accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art.15 della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con nota del 12 maggio 2015una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici; - la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimevacollaborazione sarà svolta secondo criteri di efficienza, innanzituttoefficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta finalizzato al raggiungimento di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili obiettivi condivisi e alla conoscibilità promozione delle tracce orarie programmate attività nei rispettivi campi di azione; si conviene e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (stipula quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;segue:

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Samples: Collaboration Agreement

CONSIDERATO. CHE l’Organizzazione di cui trattasi risulta in grado di adempiere con l'efficacia, l'adeguatezza e la necessaria tempestività richiesta dalla situazione epidemiologica contingente, che non permette di differire nel tempo le attività di accoglienza dei lavoratori nel periodo agosto – dicembre 2022 all’interno del territorio ma che, piuttosto, richiede interventi improcrastinabili da porre in relazione alla delibera 15/123essere senza indugio alcuno; DATO ATTO CHE il servizio di gestione dell’insediamento “Fontane D’Oro sito in Campobello di Mazara (TP), pervenivano proposte è da rendersi in favore degli immigrati cittadini di modifica formulatepaesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio di riferimento; DATO ATTO CHE la procedura adottata è consona al principio di congruità e contenimento della spesa da sostenere rispetto al concreto interesse pubblico da perseguire, separatamentenonché rispettosa delle regole di buona amministrazione e ragionevolezza dell'agire dei pubblici poteri in considerazione dell'utilità che la collettività riceve nello svolgimento delle attività previste e da effettuarsi dall’Organizzazione di cui sopra, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza fronte dell'erogazione di somme a titolo di rimborso dei costi in concreto sostenuti per tali attività, dietro presentazione di idonea e analitica rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materiada prevedersi con convenzionamento (soluzione indubbiamente più favorevole rispetto al ricorso al mercato); - cheDATO ATTO CHE, in particolarenell'esclusivo rispetto del perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale, il rimborso dei costi nel tempo necessari a fornire le specifiche prestazioni annoverate nella Convenzione da stipularsi avverrà nel rispetto del principio dell'effettività degli stessi, con nota del 12 maggio 2015esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimevaaccantonamento, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette ricarico o simili assimilabili a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Aziendaprofitto; - che il Sindacato contestava, inoltreRILEVATO CHE, il meccanismo rispetto dei principi di individuazione dei servizi minimi in quantoimparzialità, a suo avvisoparità di trattamento e non discriminazione è comunque da ritenersi rispettato alla luce della lettera invito ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variandocomma 2 lett. a) d. lgs. n. 50/2016, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale gestione del campo di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza accoglienza per lavoratori immigrati stagionali in provincia di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione Trapani nell’area del Comune di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;Campobello di

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Samples: Affidamento Diretto Per Servizio Di Gestione Del Campo Di Accoglienza

CONSIDERATO. chequanto previsto nel Verbale di seduta virtuale n. 2 del 1° giugno 2022, in relazione alla delibera 15/123cui: • i stato dato riscontro alle richieste di segretazione del prezzo offerto in gara da parte degli Operatori Economici che ne hanno fatto richiesta, pervenivano proposte tenuto conto anche della documentazione presente nelle buste amministrative e nella busta tecnica; • i stato richiesto agli Operatori Economici le cui offerte sono risultate sospette di modifica formulateanomalia, separatamentedi produrre le giustificazioni relative all’offerta economica presentata per i lotti di cui al precedente schema, dalle singole Organizzazioni sindacali (così come disciplinato dall’art. 97comma 2, Commi 2, 2Bis del Dlgs 50/2016; • i stata disposta apposita istruttoria al fine di valutare la congruita delle offerte il cui valore i risultato superiore al prezzo posto a differenza base d’asta e riferito a farmaci esclusivi, secondo quanto previsto dall’art. 16 “Contenuto della Busta C – Offerta Economica” del Capitolato d’oneri Lettera di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso invito; PRESO ATTO del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - cheVerbale di seduta virtuale n. 3 del 13 giugno 2022, in particolarecui i stata definita la graduatoria di tutti i lotti posti a gara, compresi quelli per i quali i stata disposta apposita istruttoria, al fine di valutare in base alla documentazione fornita dagli Operatori Economici interessati, la congruita del valore dell’offerta in quanto superiore a quello posto a base d’asta nonchi le giustificazioni relative alle offerte risultate sospette di anomalia; RILEVATO che: − coerentemente con quanto disposto dell’art. 20 del Capitolato d’Xxxxx/lettera, il RUP ha richiesto con nota n. prot. 0557047 del 7 giugno 2022 all’Area Farmaci e Dispositivi - Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, la verifica di conformita dei prodotti offerti dalle societa concorrenti; − l’Area Farmaci e Dispositivi - Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, con nota n. prot. 0563505 del 12 maggio 201508/06/2022, ha riscontrato la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare richiesta valutando conformi tutte le imprese offerte presentate; RITENUTO, pertanto di: − approvare l’operato del settore. Sotto altro profiloRUP; − approvare i verbali di seduta virtuale n. 2 del 1 giugno 2022 e n. 3 del 13 giugno 2022 che, l’Organizzazione sosteneva che seppur materialmente non allegati, sono parte integrante del presente atto e comunicati agli Operatori Economici interessati, tramite l’apposita funzione del portale STELLA; − approvare la proposta graduatoria riportata nel Verbale di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistentiseduta virtuale n. 3 del 13 giugno 2022; − dichiarare le offerte il cui valore i risultato superiore al prezzo posto a base d’asta e riferito a farmaci esclusivi, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta conformi agli atti di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quantogara, a suo avvisoseguito della valutazione della documentazione presentata a giustificazione da parte degli Operatori Economici e tenuto conto degli atti di gara; − prendere atto della mancata pubblicazione del prezzo offerto da parte degli Operatori Economici che ne hanno fatto richiesta, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variandosecondo quanto riportato nel Verbale di seduta virtuale n. 2 del 1 giugno 2022; − subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore ai controlli per la revoca delle azioni verifica dei requisiti di scioperocui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., una riforma totale delle franchigiefatto salvo quanto previsto dall’articolo 86 comma 2 bis del Codice e fermo restando lo spirare del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del Codice; − di notificare, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10ai sensi dell’art.76, comma 25, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: lettera a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2del D.Lgs. n. 50/2016 il presente atto agli Operatori Economici; − di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, lettera b)sul sito istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx – sezione Bandi di Gara, commi 2, 3 sezione Amministrazione Trasparente e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;sul B.U.R.L.

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Samples: Deliberation of the General Director

CONSIDERATO. che, a seguito di questa prima definizione delle strutture organizzative, si rende necessario definire le specifiche funzioni proprie di ogni struttura e attribuite ai Dirigenti protempore preposti alle stesse; VALUTATO che, per quanto di competenza del proponente, le strutture da considerare sono quelle elencate nel documento unito al presente atto quale allegato A) denominato “Funzioni operative delle Strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici”; ESAMINATO il suddetto allegato A), elaborato con il contributo dei direttori delle aree funzionali e dei dipartimenti interessati; DATO ATTO che detto documento assolve, quale prima definizione nella fase di costruzione delle nuova Azienda, al compito di precisare le funzioni delle diverse strutture, curando che l’insieme vada a coprire l’intero arco delle attività amministrative, tecniche e, per quanto di competenza, di supporto direzionale, evitando sovrapposizioni o vuoti di competenze; RICHIAMATE le funzioni che gli artt. 33 e 34 del Regolamento di Organizzazione dell’Azienda attribuiscono ai direttori degli Staff e dei Dipartimenti amministrativi e tecnico; PRESO ATTO che nel documento allegato A) vengono evidenziate come funzioni di Dipartimento, o di Area in relazione esso ricompresa, la realizzazione di adempimenti o atti a carattere trasversale non attribuibili alle singole Unità Operative che fanno capo alla delibera 15/123macrostruttura; DATO ATTO che, pervenivano proposte laddove siano previsti trasferimenti di modifica formulatecompetenze fra strutture organizzative diverse, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (questi saranno realizzati con la gradualità necessaria a differenza consentire il mantenimento delle prestazioni/prodotti durante la fase di passaggio delle consegne; CONSIDERATO che eventuali modifiche e correzioni di quanto accaduto nell’anno 2010definito in questa sede potranno essere apportate, nel corso alla luce dell’esperienza sviluppata, con successive revisioni del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materiadocumento allegato A); - cheRITENUTO di proporre successivamente la definizione del funzionigramma con riferimento alle Zone Distretto e ai Presidi Ospedalieri; PRESO ATTO infine della non corrispondenza fra la denominazione formulata nella citata delibera DG n. 876 del 22 luglio 2016 e quella formulata nel documento allegato A) alla presente deliberazione per una delle strutture organizzative ricomprese nel Dipartimento Affari Generali, in particolare, con nota del 12 maggio 2015, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva e della necessità quindi di stabilire che la proposta corretta denominazione di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili quella che nella delibera 876/2016 per mero errore materiale è definita “ Area Funzionale Dipartimentale Prenotazione e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate Prestazioni” è invece “ Area Funzionale Dipartimentale Prenotazione e pianificate annualmente dall’AziendaPagamento Prestazioni”; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale ATTESTATA la programmazione annuale legittimità e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello regolarità formale e sostanziale della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della presente proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;

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Samples: Deliberation

CONSIDERATO. cheche ATS Sardegna, a seguito di un’approfondita analisi di tale iniziativa, ritiene non praticabile un eventuale futura adesione alla stessa e intende, pertanto, dar seguito alla gara autorizzata con la deliberazione 249/2021, in relazione alla delibera 15/123, pervenivano proposte quanto il capitolato dell’Accordo Quadro Consip risulta carente di modifica formulate, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali alcune prestazioni essenziali per ATS Sardegna (a differenza di quanto accaduto nell’anno 2010, contemplate invece nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia)capitolato approvato da quest’ultima) che lo rendono inidoneo al soddisfacimento degli specifici fabbisogni della scrivente amministrazione; - chesi evidenzia al riguardo che in sede di progettazione dell’intervento il Dipartimento Area Tecnica dell’Azienda ha segnalato alla S.C. Ingegneria Clinica la necessità di includere nell’appalto, unitamente alla fornitura delle apparecchiature, anche l’esecuzione delle opere di adeguamento edili e, in particolare, impiantistiche che, alla luce di recenti esperienze maturate nell’ambito di analoghe commesse aggiudicate da CONSIP, risultano indispensabili per consentire la corretta installazione delle apparecchiature oggetto d’acquisto nei locali di radiologia individuati nei presidi ospedalieri di ATS Sardegna nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi i requisiti derivanti dalla normativa in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie della Regione Sardegna; - a seguito di tale istruttoria l’Azienda ha, pertanto, determinato di procedere all’affidamento di un appalto misto comprensivo anche delle predette opere edili ed impiantistiche. Tale soluzione, che prevede l’esecuzione, da parte di un unico interlocutore contrattuale, di entrambe le prestazioni sopra indicate (strettamente correlate sotto il profilo funzionale), risulta, con nota del 12 maggio 2015ogni evidenza, la Filt Cgil presentava una memoria strategia di gara più idonea al soddisfacimento dell’interesse pubblico di cui è portatrice la scrivente amministrazione con criteri di semplicità, razionalità, efficienza ed economicità degli incombenti procedimentali, in quanto consente il completamento e la fruizione finale dell’opera mediante un'unica procedura di affidamento, in tempi certi e ragionevolmente brevi; - a tal fine nel capitolato tecnico della fornitura ATS, approvato con la quale esprimevadeliberazione sopra indicata, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe è stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quantopertanto prevista l’esecuzione, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione carico del fornitore aggiudicatario di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensileciascun lotto, di tutte le tracce programmatelavorazioni edili ed impiantistiche necessarie per l’installazione dei Tomografi Computerizzati; a solo titolo esemplificativo, pianificate si indicano di seguito le principali e distinte indispensabili lavorazioni edili ed impiantistiche previste nel capitolato ATS: • adeguamento o installazione di impianti meccanici, impianti elettrici, impianti fonia - dati. Tra l’altro, in relazione agli impianti elettrici dei locali di installazione l’Amministrazione ha l’esigenza che vengano rispettate le specifiche tecniche previste per categorie merceologichei locali cd. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione Gruppo 2 (anziché dalla ricezione della proclamazione di scioperolocali medici), l’insorgenza del divietoper cui si è richiesto agli offerenti di realizzare gli adeguamenti necessari per l’installazione delle apparecchiature offerte nel rispetto della corrispondente norma tecnica CEI 64.8/7; • opere radioprotezionistiche conformi alle vigenti disposizioni di legge (schermature, configurato a carico dell’Aziendamicroswitch, tabelle di segnalazione emissione RX, ecc.), necessarie per l’adeguamento delle opere esistenti; • nonché tutte le altre lavorazioni edili ed impiantistiche indicate nel capitolato tecnico citato, cui si rimanda, per un totale importo stimato, per le 9 installazioni previste, nella totale somma di circa euro 400.000,00, IVA e oneri relativi alla sicurezza esclusi; - nel capitolato ATS è inoltre prevista, come servizio connesso incluso nel prezzo di fornitura di ciascuna apparecchiatura, la prestazione completa, da parte dell’aggiudicatario, di richiedere all’ente gestore tutte le prestazioni progettuali necessarie per la realizzazione delle opere preliminari e l’installazione delle apparecchiature. In particolare è previsto: • l’esecuzione di un sopralluogo preventivo obbligatorio, nei siti di installazione indicati da ATS, prima della rete presentazione dell’offerta; • la variazione (quanto al piano di caricopresentazione, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate già in sede di pianificazione annualeofferta, di un piano di installazione preliminare delle apparecchiature offerte particolarmente dettagliato, comprensivo di layout di installazione, relazione tecnico descrittiva e computo metrico delle opere di adeguamento, oggetto di specifica valutazione qualitativa mediante apposito criterio, finalizzato a valorizzare le soluzioni di installazione maggiormente confacenti alle esigenze della stazione appaltante; è prevista poi, a seguito dell’aggiudicazione, l’aggiornamento della progettazione da parte dell’aggiudicatario, da rendersi in tempi brevissimi; - la soluzione contrattuale sopra descritta consentirà, in definitiva, di procedere, all’esito della gara, alla rapida esecuzione della commessa con l’avvio dei lavori preliminari e la successiva installazione e collaudo delle apparecchiature in tempi brevi (a titolo esemplificativo, per la consegna delle prime due macchine del lotto 1, esecuzione lavori preliminari inclusa, è previsto un termine di giorni 90 dalla consegna dei locali), senza bisogno di espletare alcuna ulteriore procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento o della loro progettazione; - l’Accordo Quadro Consip Tomografi Computerizzati ed. 2, per contro, risulta carente delle prestazioni essenziali sopra descritte, incluse invece nella progettazione ATS con l’obiettivo di acquisire una fornitura integrata e completa, progettata sin da subito per essere immediatamente fruibile alla conclusione del contratto e soddisfare integralmente le esigenze dell’amministrazione; - gli appalti specifici oggetto dell’Accordo Quadro Consip, difatti, non includono l’esecuzione delle opere edili necessarie per l’installazione delle apparecchiature, in relazione alle quali il capitolato tecnico precisa ben chiaramente come la realizzazione dei lavori necessari all’adeguamento dei locali sarà a cura dell’Amministrazione ordinante; - in ipotesi di adesione all’Accordo Quadro pertanto, la mancanza delle predette prestazioni comporterebbe la necessità per ATS Sardegna di soddisfare tali esigenze con ulteriori procedure, con conseguente aggravamento degli incombenti procedimentali e dilatazione dei tempi di completamento e fruizione dell’intervento; - in ipotesi di adesione ATS Sardegna si vedrebbe poi costretta, con elevata probabilità e come già successo a seguito dell’adesione a precedenti iniziative CONSIP relative ad installazioni fisse, a procedere previamente ad ulteriori procedure anche per l’affidamento della progettazione dei predetti lavori di adeguamento. Ciò in quanto il relativo servizio connesso presente nella gara Consip prevede la consegna, da parte degli aggiudicatari, di un mero “Progetto di massima”, ben più semplificato e limitato rispetto alla completa e dettagliata progettazione di installazione (comprensiva anche dei computi metrici delle opere) inclusa sin da subito nell’appalto ATS; - in via di estrema semplificazione, ATS Sardegna, in ipotesi di adesione all’Accordo Quadro, potrebbe trovarsi a dover gestire ulteriori due distinte procedure di affidamento, oltre quella di adesione, in luogo dell’unica procedura contemplata dall’appalto ATS, e solo al termine di questi incombenti potrebbe pretendere la consegna della apparecchiature, con conseguente grave incertezza in merito ai tempi di completamento delle forniture, che rivestono carattere di particolare urgenza con particolare riferimento ad alcuni presidi ospedalieri strategici; - a ciò si aggiunga che anche in relazione alla fornitura delle sole apparecchiature l’Accordo Quadro Consip non dà alcuna garanzia circa il completo soddisfacimento del fabbisogno di ATS Sardegna. Il capitolato tecnico prevede, difatti, che possa essere emesso un ordine di fornitura valido, cioè idoneo a “bloccare” l’apparecchiatura prima dell’esaurimento dei massimali dell’Accordo, solo se l’Amministrazione è in possesso di un progetto di massima dei siti di installazione, progetto di cui ATS non ha la disponibilità, per cui l’ente dovrebbe attivare una complessa procedura alternativa, consistente in una “Richiesta Preliminare di Fornitura” che prevede il sopralluogo da parte degli aggiudicatari, la successiva consegna del “Progetto di massima” e solo a conclusione di tali incombenti l’emissione di un ordinativo di fornitura valido, tutto ciò confidando che, nel frattempo, non risultino già esauriti i quantitativi di apparecchiature previsti in Accordo. A seguito di ciò si dovrebbe procedere ad affidare e far eseguire i lavori di adeguamento dei locali, con nota del 21 maggio 2015l’elevata probabilità, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFIsi ribadisce, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sostenevadover affidare anche i servizi di progettazione per l’approfondimento del “Progetto di massima” fornito dagli aggiudicatari Consip; - in ogni caso, poi, la procedura Consip, comunque non pienamente rispondente alle necessità della Stazione Appaltante per tutte le ragioni sopra indicate, di fatto non risulta ad oggi ancora conclusa con un’aggiudicazione efficace, alla quale dovrà poi seguire la stipula degli accordi quadro e l’attivazione dei relativi negozi di acquisto e tali step procedurali, in analoghe iniziative, si sono protratti per diversi mesi, facendo slittare più volte la data di probabile attivazione del negozio; pertanto per quanto ad oggi risulti indicato nel sito acquisti in rete PA come termine probabile di conclusione della procedura di gara il 30.06.2021, ad oggi non risulta possibile conoscere con certezza neanche una data di attivazione del negozio CONSIP; - sotto il profilo economico, infine, si evidenzia che una durata breve l’importo a base d’asta dell’appalto ATS è stato determinato, per quanto riguarda le apparecchiature, sulla base degli importi a base d’asta rilevati nella gara esperita da Consip S.p.A., precisandosi peraltro che i valori delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commercialiapparecchiature indicati dalla scrivente amministrazione includono anche, quale servizio connesso, il corrispettivo per l’esecuzione della completa e dettagliata progettazione di installazione più sopra descritta. InfineGli importi complessivi a base d’asta includono, proponeva ovviamente, anche gli oneri relativi all’esecuzione dei lavori di sostituire adeguamento dei locali (non inclusi nella procedura CONSIP) che, come detto, sono inclusi nell’appalto ATS e separatamente indicati; - l’Accordo Quadro Consip per la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma fornitura di Tomografi Computerizzati ed. 2, della propostaquando sarà disponibile, non risulterebbe idoneo a garantire l’integrale soddisfacimento dello specifico fabbisogno di ATS Sardegna, perché non include prestazioni essenziali che dovrebbero essere, di conseguenza, acquisite con ulteriori procedure; - la gara ATS di cui alla deliberazione n. 249 del 31/03/2021, al contrario, risulta progettata con l’obiettivo di acquisire sin dal principio, mediante un’unica procedura ed un unico contratto d’appalto, una fornitura integrata e completa di tutte le prestazioni necessarie, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. innegabili vantaggi sui tempi di realizzazione e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”fruibilità dei beni; - chein definitiva, la procedura autonoma ATS garantisce l’integrale soddisfazione delle esigenze dell’ente con nota del 14 maggio 2015criteri di maggiore razionalità, le Associazioni rappresentative speditezza, efficienza, efficacia ed economicità delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 procedure; e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;tutto ciò premesso

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Samples: Gara Telematica Per Fornitura E Posa in Opera Di Tomografi Computerizzati

CONSIDERATO. che iI settore è composto in gran parte da piccoIe e medie strutture Iavorative ed è contrassegnato da ampia mobiIità professionaIe e territoriaIe degIi addetti con rischio di perdite di investimenti professionaIi; che iI mantenimento e Io sviIuppo neI tempo deI capitaIe personaIe di competenze costituisce risorsa primaria di occupabiIità e che Ie azioni riconducibiIi aIIa professionaIità degIi addetti costituisce un patrimonio comune da vaIorizzare, per promuovere Io sviIuppo quaIitativo deI settore e Ia sua capacità competitiva; che, in relazione alla delibera 15/123per far fronte aIIe conseguenti probIematiche, pervenivano proposte si rende opportuno individuare deIIe forme di modifica formulateaggregazione deIIa domanda e deIIa offerta di servizi formativi anche aI fine di agevoIarne un incontro efficiente ed efficace; che I'esistenza di una pIuraIità di “Studi” operanti neIIe diverse Aree ProfessionaIi e i rispettivi Iavoratori addetti, separatamente, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza richiede I'attivazione di quanto accaduto nell’anno 2010, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia); - cheinterventi formativi mirati aIIe proprie specifiche esigenze. Si danno atto che aIcuni degIi interventi di formazione continua, in particolareparticoIare queIIi più frequentemente richiesti dai datori di Iavoro e dai Iavoratori deII'Area professionaIe Tecnica e deII'Area professionaIe Sanitaria saranno reIativi aIIa tematica: “Ambiente e Sicurezza”; che fermo restando quanto previsto daIIe vigenti intese contrattuaIi e daI POA di Fondoprofessioni Si impegnano A promuovere congiuntamente gIi incontri così come previsti agIi articoIi 1 e 2 deI VerbaIe di Accordo deI 28 IugIio 2005, con nota del 12 maggio 2015nonché a dare attuazione aIIa costituzione deI sistema degIi Enti BiIateraIi deI Settore “Studi professionaIi”, la Filt Cgil presentava una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settorecosì come previsto daIIo stesso “VerbaIe”. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quantoA costituire, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione IiveIIo di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasporto, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infine, proponeva di precisare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - che, con nota del 13 maggio 2015, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - che, con nota del 14 maggio 2015, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo in caso di scioperi di carattere nazionale del settore e una durata massima delle azioni pari a 5 giorni; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamentemacro area, un obbligo comitato paritetico (faciIitatori) di custodia 6 (sei) componenti dei quaIi 3 (tre) nominati daIIe Confederazioni datoriaIi e 3 (tre) nominati daIIe XX.XX. dei Iavoratori firmatarie deI presente accordo aI fine di esse presso i depositi, l’introduzione promuovere ed assistere I'attività di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigieformazione. L’Organizzazione sosteneva, poi, che una durata breve delle azioni si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infine, proponeva di sostituire la locuzione “farmaci aventi rilevanza curativa”, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;In taIe ambito

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

CONSIDERATO. cheche la Struttura proponente, in relazione alla delibera 15/123accordo con le indicazioni dell’Assessorato, pervenivano proposte si sta attivando a predisporre nuovo capitolato di modifica formulategara, separatamenteal fine di indire una procedura concorrenziale che regolamenti il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata a livello regionale tenendo, dalle singole Organizzazioni sindacali (a differenza naturalmente, conto che il contesto attuale di quanto accaduto nell’anno 2010riforma sanitaria comporta cambiamenti e rallentamenti che vanno ad incidere sull’assetto organizzativo aziendale, nel corso del quale i Sindacati riuscirono a raggiungere una posizione unitaria in materia)determinando ritardi incidenti sull’attività lavorati- va; - cheRITENUTO pertanto, in particolareobbligatorio ed improcrastinabile autorizzare, con nota del 12 maggio 2015ulteriormente, la Filt Cgil presentava prestazione del servizio in argomento per il periodo strettamente necessario a bandire ed espletare una memoria con la quale esprimeva, innanzitutto, l’avviso per cui la regolamentazione dovrebbe riguardare tutte le imprese del settore. Sotto altro profilo, l’Organizzazione sosteneva che la proposta di disciplina sarebbe stata elaborata attingendo da altre regolamentazioni esistenti, senza tenere in alcuna considerazione le specificità del settore e, sulla scorta di tale presupposto, effettuava alcune considerazioni critiche in ordine alla durata, alle franchigie, alle categorie merceologiche oggetto di servizi minimi, alle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili e alla conoscibilità delle tracce orarie programmate e pianificate annualmente dall’Azienda; - che il Sindacato contestava, inoltre, il meccanismo di individuazione dei servizi minimi in quanto, a suo avviso, le aziende avrebbero potuto aggirarlo variando, in gestione operativa, a ridosso dell’effettuazione dell’azione di sciopero, il piano di carico, l’orario e il tragitto dei servizi di trasportonuova gara, in considerazione del fatto che non è noto all’organizzazione sindacale la programmazione annuale e la pianificazione delle tracce orarie aziendali. Infinedella impercorribilità di comportamento differente da parte della Stazione Appaltante, proponeva al fine di precisare evitare che la consistenza dei contingenti minimi non avrebbe dovuto essere superiore, mediamente, ad mancata assunzione del provvedimento comporti l’interruzione di un terzo del personale normalmente utilizzato per l’erogazione del servizio; - cheservizio di pubblica utilità dichiarato essenziale perché rientrante nei LEA, con nota danni imme- diati ed irreversibili derivanti dalla mancata idonea risposta alla domanda assistenziale della pub- blica utenza; RITENUTO altresì, di autorizzare la copertura finanziaria del 13 maggio 2015servizio in argomento per un periodo massimo di dodici mesi, l’Organizzazione Fast Ferrovie insisteva nel ritenere a garanzia delle prestazioni concernenti l’esercizio 2022, precisando che l’attività di trasporto merci su rotaia non costituisce un servizio pubblico essenziale ed esponeva che concetti quali quello il presente provvedimento è da intendersi nelle more dell’espletamento della rarefazione e della franchigia sarebbero propri della disciplina del trasporto viaggiatori; - chenuova gara, con nota del 14 maggio 2015riser- va, l’Organizzazione Orsa presentava osservazioni alla proposta pertanto, di regolamentazione, adducendo, innanzitutto, che la stessa avrebbe dovuto riguardare anche la divisione cargo Trenitalia. L’Organizzazione sosteneva, poi, che il servizio non meriterebbe di essere regolato da una apposita disciplina, attesa la bassa percentuale di merci movimentata rispetto al volume complessivo dei beni trasportati via terra e, quindi, data l’esistenza di servizi alternativi. Con la stessa nota, l’Orsa proponeva, inoltre, la configurazione di prestazioni indispensabili solo recesso anticipato in caso di scioperi conclusione della nuova procedura concorrenziale pri- ma del periodo presunto; DATO ATTO che la spesa presunta, rapportata all’espletamento del servizio per le ASSL di carattere nazionale del settore Ca- gliari – Carbonia – Sanluri – Lanusei – Sassari è il seguente: Sassari € 4.100.000,00 Lanusei € 2.200.000,00 Sanluri € 2.040.000,00 Carbonia € 2.160.000,00 Cagliari € 13.000.000,00 TOTALE S/IVA € 23.500.000,00 DATO ATTO altresì,che la stima delle attività previste è risultata sottostimata per cui, nella realtà, il numero di assistiti è aumentato negli anni anche a seguito delle indicazioni nazionali e una durata massima regionali che invitano all’implemento delle azioni pari a 5 giornicure domiciliari, allargando la platea dei beneficiari con conse- guente effetti sulle stime preventivate; - che, con nota del 18 maggio 2015, la Segreteria Nazionale Uiltrasporti proponeva una serie di modifiche alla delibera della Commissione ed, in particolare, la previsione di un termine di preavviso di 48 ore per la revoca delle azioni di sciopero, una riforma totale delle franchigie, nonché la previsione a carico dell’Azienda di un obbligo di comunicazione al Sindacato, con cadenza mensile, di tutte le tracce programmate, pianificate e distinte per categorie merceologiche. Infine, l’Organizzazione proponeva di far decorrere dal momento dell’attivazione dello stato di agitazione (anziché dalla ricezione della proclamazione di sciopero), l’insorgenza del divieto, configurato a carico dell’Azienda, di richiedere all’ente gestore della rete la variazione (quanto al piano di carico, all’orario e all’itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale; - che, con nota del 21 maggio 2015, la Segreteria Nazionale della Fit Cisl chiedeva la modifica della disciplina delle prestazioni indispensabili relative alle merci pericolose, nel senso di prevedere, esclusivamente, un obbligo di custodia di esse presso i depositi, l’introduzione di un obbligo, a carico di RFI, di trasmissione alle OOSS ed alla Commissione della pianificazione annuale delle tracce ed una riforma totale delle franchigie. L’Organizzazione sosteneva, poiDATO ATTO pertanto, che una durata breve delle azioni l’importo che si sarebbe prestata ad essere vanificata dall’eventuale ricorso delle imprese ad alleanze commerciali. Infinerende necessario a copertura del servizio da rendere nell’esercizio 2022, proponeva ammonta a complessivi € 23.500.000,00 al netto di sostituire la locuzione IVA, da registrarsi manualmente sul bilancio dell’esercizio 2022 a valere sul conto farmaci aventi rilevanza curativaA502020801, contenuta nell’articolo 10, comma 2, della proposta, con le parole “farmaci salva vita o meglio in classe A”. e proponeva di aggiungere all’espressione “combustibile da riscaldamento”, contenuta nell’articolo 10, comma 1 della proposta, le parole “destinati alla rete di pubblico approvvigionamento”; - che, con nota del 14 maggio 2015, le Associazioni rappresentative delle imprese formulavano, unitariamente, proposte di modifica alla delibera 15/123 e che, in particolare, richiedevano: a) l’allungamento da 5 a 7 giorni dei termini indicati nell’articolo 2, lettera b), commi 2, 3 e 4, che disciplinano l’espletamento delle procedure di raffreddamento; b) la collocazione nella fascia oraria 21:00 – 21:00 delle azioni di sciopero successive alla prima;

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Samples: Proroga Contratti Assistenza Domiciliare Integrata