Common use of Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera Clause in Contracts

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Autonoma della Sardegna, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore è altresì,responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente, con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi dell’articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 3 del suddetto Decreto-Legge, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui sopra, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, (Casse Edili, I.N.P.S., I.N.A.I.L. o altri Enti di medesima natura), l'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale, è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi. I pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Nell'esecuzione 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto l’appaltatore si obbliga ad osservare integralmenteapplicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Autonoma della Sardegna, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore tempo e per la zona nella quale località in cui si svolgono i lavori. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con soci. I ; i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, l’appaltatore anche se qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore ; è altresì,responsabile in solido, nei confronti della rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il ; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, autorizzato non esime l'appaltatore l’appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente, con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi dell’articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimentotrasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, impermeabile ed esposta in forma visibilecoincidenza con l’inizio dei avori e ad aggiornare successivamente, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente l’elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che non forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi; deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Xxxxx Xxxxx di provenienza sono iscritti; deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale “prospetto paga” sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili)relativamente all’impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici; tutti i predetti soggetti devono provvedere deve comunicare in proprio. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenticaso di: Società per azioni, in sostituzione degli obblighi accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al comma 3 del suddetto Decreto-LeggeD.P.C.M. 11 maggio 1991, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui sopra, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, (Casse Edili, I.N.P.S., I.N.A.I.L. o altri Enti di medesima natura), l'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale, è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi. I pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per centon.187.

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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Nell'esecuzione Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad i soggetti titolari di subappalti di cui all’articolo 105, comma 9, secondo periodo, del codice devono osservare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Autonoma della Sardegna, il trattamento economico le norme e normativo stabilito dai prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: - nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e territoriale affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il settore tempo e per la zona nella quale località in cui si svolgono i lavori. L'appaltatore ; - l’appaltatore si obbliga, altresì, obbliga altresì ad applicare il contratto o e gli accordi medesimi, predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzionesostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, nel caso di cooperativese cooperativo, anche nei rapporti con i soci. I ; - i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, l’appaltatore anche se qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore ; - è altresì,responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza solido alla Amministrazione Comunale dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il ; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, autorizzato non esime l'appaltatore l’appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Amministrazione Comunale; - è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva e disposto dalla stazione appaltante. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia direttamente agli enti previdenzialiprevidenziali e assicurativi, inclusa compresa, nei lavori, la Cassa cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente, con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni momento il Direttore dei Lavori ecaso sull’importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, per suo tramitedopo l'approvazione da parte della Amministrazione Comunale del certificato di collaudo o di verifica di conformità, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia previo rilascio del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti documento unico di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi dell’articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 3 del suddetto Decreto-Legge, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui sopra, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124regolarità contributiva. In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendenteretributiva, accertata dalla Stazione appaltante Amministrazione Comunale o ad a essa segnalata da un ente preposto, (Casse Edilio da altro soggetto interessato, I.N.P.S.compreso il personale dipendente dell’appaltatore, I.N.A.I.L. o altri Enti di medesima natura)subappaltatore o altro soggetto titolato all’esecuzione dell’opera oggetto del contratto, l'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale, è invitato per iscritto dal il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non provveda o non contesti sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in esecuzione del contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; sia previsto il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiutidiretto ai sensi dell’art. Per quanto sopra105, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessicomma 13, del codice. I pagamenti pagamenti, di cui al comma precedente fatti precedente, eseguiti dalla stazione appaltante Amministrazione Comunale, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatoredi cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio alla direzione provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Nell'esecuzione Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad i soggetti titolari di subappalti di cui all’articolo 105, comma 9, secondo periodo, del codice devono osservare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Autonoma della Sardegna, il trattamento economico le norme e normativo stabilito dai prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: - nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e territoriale affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il settore tempo e per la zona nella quale località in cui si svolgono i lavori. L'appaltatore ; - l’appaltatore si obbliga, altresì, obbliga altresì ad applicare il contratto o e gli accordi medesimi, predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzionesostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, nel caso di cooperativese cooperativo, anche nei rapporti con i soci. I ; - i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, l’appaltatore anche se qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore ; - è altresì,responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza solido all'Amministrazione Comunale dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il ; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, autorizzato non esime l'appaltatore l’appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione dell'Amministrazione Comunale; - è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva e disposto dalla stazione appaltante. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia direttamente agli enti previdenzialiprevidenziali e assicurativi, inclusa compresa, nei lavori, la Cassa cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente, con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni momento il Direttore dei Lavori ecaso sull’importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, per suo tramitedopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale del certificato di collaudo o di verifica di conformità, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia previo rilascio del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti documento unico di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi dell’articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 3 del suddetto Decreto-Legge, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui sopra, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124regolarità contributiva. In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendenteretributiva, accertata dalla Stazione appaltante dall'Amministrazione Comunale o ad a essa segnalata da un ente preposto, (Casse Edilio da altro soggetto interessato, I.N.P.S.compreso il personale dipendente dell’appaltatore, I.N.A.I.L. o altri Enti di medesima natura)subappaltatore o altro soggetto titolato all’esecuzione dell’opera oggetto del contratto, l'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale, è invitato per iscritto dal il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non provveda o non contesti sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in esecuzione del contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; sia previsto il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiutidiretto ai sensi dell’art. Per quanto sopra105, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessicomma 13, del codice. I pagamenti pagamenti, di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante precedente, eseguiti dall'Amministrazione Comunale, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatoredi cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio alla direzione provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Nell'esecuzione Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Autonoma della Sardegna, il trattamento economico le norme e normativo stabilito dai prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: ▪ nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e territoriale affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il settore tempo e per la zona nella quale località in cui si svolgono i lavori. L'appaltatore ; ▪ l’appaltatore si obbliga, altresì, obbliga altresì ad applicare il contratto o e gli accordi medesimi, predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzionesostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, nel caso di cooperativese cooperativo, anche nei rapporti con i soci. I ; ▪ i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, l’appaltatore anche se qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore ; ▪ è altresì,responsabile in solido, nei confronti della rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il ; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, autorizzato non esime l'appaltatore l’appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltanteAppaltante; ▪ è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore eIn caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per suo tramitele inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva e disposto dai soggetti di cui all’articolo 3,comma 1, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia lettera b) del d.P.R. n. 207/2010, direttamente agli enti previdenzialiprevidenziali e assicurativi, inclusa compresa, nei lavori, la Cassa cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente, con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni momento il Direttore dei Lavori ecaso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, per suo tramitedopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia previo rilascio del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti documento unico di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi dell’articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 3 del suddetto Decreto-Legge, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui sopra, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124regolarità contributiva. In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendenteretributiva, accertata dalla Stazione appaltante Appaltante o ad a essa segnalata da un ente preposto, (Casse Edilio da altro soggetto interessato, I.N.P.S.compreso il personale dipendente dell’appaltatore, I.N.A.I.L. o altri Enti di medesima natura)subappaltatore o altro soggetto titolato all’esecuzione dell’opera oggetto del contratto, l'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale, è invitato per iscritto dal il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non provveda o non contesti sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in esecuzione del contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; sia previsto il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopradiretto ai sensi degli articoli 37, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante comma 11, ultimo periodo e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi118, comma 3, primo periodo, del codice. I pagamenti pagamenti, di cui al comma precedente fatti precedente, eseguiti dalla stazione appaltante Stazione Appaltante, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatoredi cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio alla direzione provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Nell'esecuzione Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Autonoma della Sardegna, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore è altresì,responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente, con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi dell’articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 3 del suddetto Decreto-Legge, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui sopra, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, (Casse Edili, I.N.P.S., I.N.A.I.L. o altri Enti di medesima natura), l'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale, è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi. I pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivicollettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e assistenza retribuzione dei lavoratori tale osservanzalavoratori, sull'importo netto progressivo nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: ▪ nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; ▪ l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile competente per territorio delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci; ▪ i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; ▪ è operata una ritenuta dello 0,50 per centoresponsabile in rapporto alla Amministrazione Comunale dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione Comunale; ▪ è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Nell'esecuzione L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionale di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e, in genere, norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: ▪ nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto l'appaltatore si obbliga ad osservare integralmenteapplicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Autonoma della Sardegna, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore tempo e per la zona nella quale località in cui si svolgono i lavori. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con soci. I ; ▪ i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, l'appaltatore anche se qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; ▪ in caso di subappalto, economica o sindacale. L'appaltatore l'aggiudicatario è altresì,responsabile in solidosolido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei confronti della Stazione appaltanteai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nei casi in cui la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite (comma 13, lett. a) e b) dell’art. 105 del Codice Appalti), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo; ▪ è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il ; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. L'appaltatore edell'Amministrazione; ▪ è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamentei dipendenti dalla vigente normativa, con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributiviparticolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, previdenziali7° c., assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi dell’articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006L. 19/03/1990, n. 223, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 3 del suddetto Decreto-Legge, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui sopra, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 12455. In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendenteinottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante dall'Amministrazione o ad a essa segnalata da un ente preposto, (Casse Edili, I.N.P.S., I.N.A.I.L. o altri Enti di la medesima natura), l'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale, è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento Amministrazione comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi. I pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel In caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatorecrediti insufficienti allo scopo, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e si procede all'escussione della massima occupazione per i necessari accertamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per centofidejussoria.

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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Autonoma della Sardegna, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore è altresì,responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente, con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi dell’articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 3 del suddetto Decreto-Legge, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui sopra, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, (Casse Edili, I.N.P.S., I.N.A.I.L. o altri Enti di medesima natura), l'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale, è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi. I pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Nell'esecuzione Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Autonoma della Sardegna, il trattamento economico le norme e normativo stabilito dai prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: ▪ nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e territoriale affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il settore tempo e per la zona nella quale località in cui si svolgono i lavori. L'appaltatore ; ▪ l’appaltatore si obbliga, altresì, obbliga altresì ad applicare il contratto o e gli accordi medesimi, predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzionesostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, nel caso di cooperativese cooperativo, anche nei rapporti con i soci. I ; ▪ i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, l’appaltatore anche se qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore ; ▪ è altresì,responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza rapporto alla Amministrazione Comunale dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il ; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, autorizzato non esime l'appaltatore l’appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltanteAmministrazione Comunale; ▪ è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore eIn caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per suo tramitele inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva e disposto dai soggetti di cui all’articolo 3,comma 1, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia lettera b) del d.P.R. n. 207/2010, direttamente agli enti previdenzialiprevidenziali e assicurativi, inclusa compresa, nei lavori, la Cassa cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente, con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni momento il Direttore dei Lavori ecaso sull’importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, per suo tramitedopo l'approvazione da parte della Amministrazione Comunale del certificato di collaudo o di verifica di conformità, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia previo rilascio del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti documento unico di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi dell’articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 3 del suddetto Decreto-Legge, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui sopra, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124regolarità contributiva. In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendenteretributiva, accertata dalla Stazione appaltante Amministrazione Comunale o ad a essa segnalata da un ente preposto, (Casse Edilio da altro soggetto interessato, I.N.P.S.compreso il personale dipendente dell’appaltatore, I.N.A.I.L. o altri Enti di medesima natura)subappaltatore o altro soggetto titolato all’esecuzione dell’opera oggetto del contratto, l'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale, è invitato per iscritto dal il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non provveda o non contesti sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in esecuzione del contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; sia previsto il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopradiretto ai sensi degli articoli 37, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante comma 11, ultimo periodo e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi118, comma 3, primo periodo, del codice. I pagamenti pagamenti, di cui al comma precedente fatti precedente, eseguiti dalla stazione appaltante Amministrazione Comunale, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatoredi cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio alla direzione provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

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Samples: Contratto a Misura

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Nell'esecuzione 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto l’appaltatore si obbliga ad osservare integralmenteapplicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Autonoma della Sardegna, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore tempo e per la zona nella quale località in cui si svolgono i lavori. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con soci. I ; i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, l’appaltatore anche se qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore ; è altresì,responsabile in solido, nei confronti della rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il ; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, autorizzato non esime l'appaltatore l’appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente, con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi dell’articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimentotrasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, impermeabile ed esposta in forma visibilecoincidenza con l’inizio dei avori e ad aggiornare successivamente, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente l’elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che non forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi; deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti; deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale “prospetto paga” sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili)relativamente all’impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici; tutti i predetti soggetti devono provvedere deve comunicare in proprio. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenticaso di: Società per azioni, in sostituzione degli obblighi accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al comma 3 del suddetto Decreto-LeggeD.P.C.M. 11 maggio 1991, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui sopra, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, (Casse Edili, I.N.P.S., I.N.A.I.L. o altri Enti di medesima natura), l'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale, è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi. I pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per centon.187.

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Samples: pnrr-semplificazione.regione.veneto.it

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Nell'esecuzione L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a)nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto l’appaltatore si obbliga ad osservare integralmenteapplicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Autonoma della Sardegna, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore tempo e per la zona nella quale località in cui si svolgono i lavori. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con soci. I ; b)i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, l’appaltatore anche se qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore è altresì,; c)è responsabile in solido, nei confronti della rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il ; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, autorizzato non esime l'appaltatore l’appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente, con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento ; d)è obbligato al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi dell’articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione regolare assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 del suddetto Decreto-Leggecontributivi in materia previdenziale, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenteassistenziale, da tenersi sul luogo di lavoro antinfortunistica e in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui sopra, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendenteinottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad a essa segnalata da un ente preposto, (Casse Edili, I.N.P.S., I.N.A.I.L. o altri Enti di la Stazione appaltante medesima natura), l'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale, è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 5 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopraAi sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, l’Appaltatore in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla legge di conversione 04 agosto 2006, n. 248, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere un cartellino di riconoscimento, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell’impresa del quale è dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. Al personale presente occasionalmente in cantiere che non avrà titolo alcuno per risarcimento danni sia dipendente dell’appaltatore o interessidegli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l’appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo. I pagamenti Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma precedente fatti 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della massima occupazione sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per i necessari accertamenticiascun lavoratore. A garanzia dell’osservanza Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle norme e prescrizioni dei contratti collettivipredette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.n. 124

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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Nell'esecuzione L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e nor- me vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare: ⮚ nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto si obbliga ad osservare integralmenteapplicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle a- ziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Autonoma della Sardegna, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore tempo e per la zona nella quale località in cui si svolgono i lavorilavori suddetti. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con soci. I ⮚ i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, l’Appaltatore anche se qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale in- dustriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; ⮚ è responsabile, economica o sindacale. L'appaltatore è altresì,responsabile in solidorapporto alla Stazione Appaltante, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei ri- spettivi loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disci- plini l’ipotesi del subappalto. Il ; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzatoautoriz- zato, non esime l'appaltatore dalla l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli de- gli altri diritti della Stazione appaltanteAppaltante. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente, con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi dell’articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione al regolare assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 del suddetto Decreto-Leggecontributivi in materia pre- videnziale, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenteassistenziale, da tenersi sul luogo di lavoro antinfortunistica e in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui sopra, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124ogni altro ambito tutelato dal- le leggi speciali. In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendenteinottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante Appaltante o ad a essa segnalata da un ente preposto, (Casse Edili, I.N.P.S., I.N.A.I.L. o altri Enti di la Stazione Appaltante medesima natura), l'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale, è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procede a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 per cento 20% (ventipercento) sui pagamenti pa- gamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate accan- tonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice all’Appaltatore delle somme così accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non Appaltante, né avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi. I pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per centoad alcun risarcimento.

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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Nell'esecuzione 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto l’appaltatore si obbliga ad osservare integralmenteapplicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Autonoma della Sardegna, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore tempo e per la zona nella quale località in cui si svolgono i lavori. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con soci. I ; b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, l’appaltatore anche se qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore ; c) è altresì,responsabile in solido, nei confronti della rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il ; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, autorizzato non esime l'appaltatore l’appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente, con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi dell’articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore ; d) è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione al regolare assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 del suddetto Decreto-Leggecontributivi in materia previdenziale, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenteassistenziale, da tenersi sul luogo di lavoro antinfortunistica e in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui sopra, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute degli adempimenti INPS INAIL e CASSA EDILE, ove dovuta, segnalata al personale dipendente, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente Responsabile Unico del Procedimento dall’ente preposto, (Casse Edili, I.N.P.S., I.N.A.I.L. o altri Enti di medesima natura), l'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale, è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 per cento sui si procederà alla sospensione dei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando quando, previa acquisizione del DURC, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi. I pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmenteall’esatta osservanza di tute le leggi, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appaltoregolamenti, anche se assunti al di fuori della Regione Autonoma della Sardegna, il trattamento economico norme e normativo stabilito dai prescrizioni dei contratti collettivi nazionale nazionali e territoriale di zona stipulati tra le parti sociali, firmatarie di contratti collettivi nazionali, comparativamente più rappresentative, de lle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavori, vigenti e/o eventualmente entrate in vigore per il settore nel corso dei lavori, e per la zona nella quale si svolgono in particolare: -L’Appaltatore è esplicitamente tenuto alla integrale applicazione degli obblighi di assunzione e tutela che competono al datore di lavoro in forza della L. 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., ed, in generale, della disciplina in materia di collocamento obbligatorio; i lavori. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, l’Appaltatore anche se qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore ; -L’Appaltatore è altresì,responsabile in solido, nei confronti della rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il ; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, autorizzato non esime l'appaltatore l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente, con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi dell’articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore ; -L’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione al regolare assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 del suddetto Decreto-Leggecontributivi in materia previdenziale, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenteassistenziale, da tenersi sul luogo di lavoro antinfortunistica e in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavoriogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui sopra, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In -In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendenteinottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad a essa segnalata da un ente preposto, (Casse Edili, I.N.P.S., I.N.A.I.L. o altri Enti di la Stazione appaltante medesima natura), l'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale, è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procede a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 20% (venti per cento cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per -Ai sensi dell'art. 30 c.5 del D. Lgs.50/2016, in caso di Durc che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto sopradovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori la Cassa Edile. -Ai sensi dell'art. 30 c.5 del D. Lgs.50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante vi provveda o non contesti formalmente e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi. I pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante sono provati può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle quietanze predisposte a cura somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessaticontratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste contestazione, da parte dell'appaltatoredell'Appaltatore, il responsabile del procedimento della richiesta di provvedere al pagamento, la stazione appaltante provvede all'inoltro delle richieste della richiesta e delle contestazioni all'ufficio della relativa contestazione alla direzione provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. A garanzia dell’osservanza -In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’Appaltatore o del sub Appaltatore autorizzato. -Tutti i lavoratori, nell'ambito dello svolgimento delle norme attività inerenti l'appalto, nonché gli eventuali subappaltatori autorizzati, devono esibire la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e prescrizioni dei contratti collettivil'indicazione del datore di lavoro; essa deve contenere, Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 136/2010, oltre agli elementi specificati dal decreto legislativo n. 81/2008, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente. -Al personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l’Appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo. -Qualora l’Appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. -La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle leggi e dei regolamenti sulla tutelapredette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per centon. 124.

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Samples: Contratto

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Nell'esecuzione Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore l’impresa appaltatrice è tenuto tenuta ad osservare integralmenteosservare, nei confronti le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di tutti i lavoratori lavoro per gli operai dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appaltodalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, anche se assunti al di fuori della Regione Autonoma della Sardegna, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore tempo e per la zona nella quale località in cui si svolgono i lavori. L'appaltatore ; l’appaltatore si obbliga, altresì, obbliga altresì ad applicare il contratto o e gli accordi medesimi, predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzionesostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, nel caso di cooperativese cooperativo, anche nei rapporti con i soci. I ; i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, l’appaltatore anche se qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore ; è altresì,responsabile in solido, nei confronti della rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il ; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, autorizzato non esime l'appaltatore l’appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore eA garanzia di tale osservanza, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio sull'importo netto progressivo dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, è operata una ritenuta dello 0,50 per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente, con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi dell’articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 3 del suddetto Decreto-Legge, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui sopra, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124cento. In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendenteinottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad a essa segnalata da un ente preposto, (Casse Edili, I.N.P.S., I.N.A.I.L. o altri Enti di la Stazione appaltante medesima natura), l'appaltatore, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale, è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra, sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi. I pagamenti Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di cui ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al comma precedente fatti dalla personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante sono provati può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle quietanze predisposte a cura somme dovute all'appaltatore in esecuzione del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessaticontratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatoredell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale all’Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione Lavoro per i necessari accertamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme L’appaltatore trasmette all’Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e prescrizioni dei contratti collettividella Provincia di Cuneo. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, delle leggi con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e dei regolamenti sulla tutelaassicurativi, sicurezzacompresa la cassa edile, saluteove richiesto. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, assicurazione e assistenza dei lavoratori tale osservanzadopo l'approvazione del collaudo provvisorio, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per centoove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

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Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Nell'esecuzione L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori lavori, e in particolare: • nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto si obbliga ad osservare integralmenteapplicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Autonoma della Sardegna, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore tempo e per la zona nella quale località in cui si svolgono i lavori. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con soci. I ; • i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, l’Appaltatore anche se qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'appaltatore stesso struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; • è responsabile, economica o sindacale. L'appaltatore è altresì,responsabile in solido, nei confronti della rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il ; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, autorizzato non esime l'appaltatore l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; • è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore eL'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, per suo tramiteprima dell’inizio dei lavori, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente, con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne inclusa la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzatoCassa edile ove dovuta. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 36 bis, commi 3, 4 e 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136 del decreto-legge 4 luglio 20062010, n. 223, l’appaltatore l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione lavoratore, i dati identificativi del datore di lavorolavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. I Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e nonché il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendentiproprio e, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 3 del suddetto Decreto-Leggetali casi, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere, che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa. La violazione degli obblighi di cui sopra, comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della la tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla, è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 deve riportare i dati identificativi del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di inottemperanza nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, (Casse Edili, I.N.P.S., I.N.A.I.L. o altri Enti di medesima natura), l'appaltatore, Committente ai sensi dell’art. 13 dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. n. 136 del Capitolato Generale, è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto, oppure procede ad effettuare una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi. I pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento2010.

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