Controdeduzioni. La proposta di variante - oggetto delle presenti controdeduzioni - individua un’area ubicata a sud del sub comparto di mantenimento delle attività produttive, di lotto destinato ad impianti tecnologici, comprensivo della vasca volano già realizzata,. La localizzazione dell’area medesima - come sede dei predetti impianti – è già stata prevista del Piano di Governo del Territorio. Tale individuazione è stata disposta fin dalla fase di elaborazione dello strumento urbanistico comunale ed è stata confermata sia nella delibera di C.C. n. 4 del 27 gennaio 2009, relativa all’adozione del PG.T., che nella successiva delibera di C.C. n. 32 del 16 luglio 2009, inerente l’approvazione delle proposte di controdeduzione nonchè l’approvazione definitiva del piano medesimo. Si sottolinea inoltre che, gli elaborati costituenti il P.G.T., contenenti la localizzazione dell’impianto, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione vigente, sono stati: - messi a disposizione alla parti sociali ed economiche, al fine dell’espressione dei pareri di competenza, dal 19/12/2008 per 30 giorni, - adottati con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2009, - trasmessi ai comuni confinanti, compreso il Comune di Milano, in data 20/02/2009, - trasmessi a Provincia di Milano, ARPA ed ASL per l’espressione dei pareri di competenza; - depositati in libera visione al pubblico a partire dal 25/02/2009 fino a tutto il 27/03/2009. Nei successivi 30 giorni e, pertanto, fino a il 26/04/2009, era possibile per tutti gli interessati presentare osservazioni in merito alla scelte pianificatorie effettuate dall’Amministrazione Comunale. Di tale deposito è stata data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul quotidiano il “Giorno” del 23/02/2009, sul BURL “serie inserzioni e concorsi” n. 8 del 25/02/2009, successivamente rettificato sul BURL “serie inserzioni e concorsi” n. 9 del 04/03/2009, nonché sul sito web istituzionale del Comune “il portale del Cittadino”, dal quale era inoltre possibile la consultazione di tutti gli elaborati costituenti il P.G.T. Nei termini previsti sono pervenute al protocollo comunale n. 78 osservazioni, tutte valutate dall’ufficio preposto ed oggetto di ampia discussione nell’ambito delle sedute della competente commissione consiliare. Le osservazioni pervenute nonché i pareri espressi dagli enti preposti, non hanno rilevato criticità o manifestato opposizione in merito alla proposta localizzativa oggetto della presente controdeduzione. Il P.G.T. è s...
Controdeduzioni. Il Comune di Milano ha chiarito che si è trattato nella sostanza di una sostituzione dell’impianto di condizionamento. Il Rti Maticmind era già affidatario di una precedente gara aperta, in ambito UE, avente ad oggetto la fornitura in opera di attrezzature hardware, strumentazione e arredi occorrenti per l'Ufficio Relazione al Pubblico (URP) del Palazzo di Giustizia di Milano per un importo complessivo di € 1.590.000,00. Nella suddetta gara era stata effettuata una diminuzione di circa 57 mila euro per l’impianto di condizionamento, giustificata dal fatto che dovevano essere modificate le caratteristiche tecniche dell’impianto, da sostituire con il nuovo impianto risultato poi di importo pari a € 57.318,16, ossia proprio l’impianto oggetto della determinazione dirigenziale in esame. Inoltre, l’affidamento ad altro fornitore avrebbe comportato difficoltà tecniche sproporzionate anche in relazione al fatto che la stessa ditta stava effettuando l'installazione dell'URP ed era già a conoscenza di tutte le problematiche del sito. Dall’esame della determina a contrarre, non si rinvengono i presupposti applicativi della procedura negoziata ex art. 57 comma 3 lettera b). Infatti, il Comune non ha indicato i provati motivi per cui il cambiamento del fornitore avrebbe costretto la stazione appaltante ad acquistare articoli con caratteristiche tecniche differenti, implicanti incompatibilità e difficoltà sproporzionata. Dalla determina non si evincono gli ulteriori elementi che giustificano il mancato acquisto di beni/materiali con caratteristiche differenti, il cui impiego e manutenzione provocherebbero incompatibilità con l’esistente o difficoltà tecniche tali per cui si avrebbe disomogeneità delle forniture. Alla luce di quanto sopra si ritengono confermati i rilievi della CRI.
Controdeduzioni. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, che intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle procedure di conciliazione della Legge 300 del 20 maggio 1970 (“Statuto dei Lavoratori”), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei servizi ambientali e territoriali del 23 maggio 2003 e della relativa procedura aziendale.
Controdeduzioni. Nelle proprie controdeduzioni il Comune di Mantova ha rappresentato come la proposta ricevuta da Mondadori Electa S.p.A. (società che opera nel settore culturale conosciuta per aver organizzato tra le più importanti esposizioni d’arte in Italia) non fosse generica, cioè commercialmente vendibile a qualunque ente, consistendo invece in un programma espositivo pensato specificatamente per la Città di Mantova, con ambientazione nel Palazzo della Ragione.
Controdeduzioni. Documento con il quale l’intermediario spiega la propria posizione nella controversia.
Controdeduzioni. Si rileva l’esistenza del segnalato errore materiale di rappresentazione dell’area di ingombro dell’edificio 4B1/4BU e, pertanto, si dispone la modifica degli elaborati indicati nell’osservazione. Tipo di provvedimento proposto: ACCOLTA Modifiche in atti Conseguentemente all’accoglimento dell’osservazione si dispone la modifica degli elaborati grafici mediante modifica della sagoma dell’edificio 4B1/4BU : tavv. 02Av, 03BV, 04A , 04AV, 04BV, 04CV, 04E, 041V, 05AV. Per le medesime motivazioni si dispone, inoltre, modifica dell’elaborato grafico tav. 04E2V, non indicato dagli osservanti.
Controdeduzioni. Le proprie controdeduzioni vanno presentate tassativamente entro il 12.09.2022 utilizzando esclusivamente il sistema di ticketing e indicando dettagliatamente le motivazioni. La commissione valuterà le controdeduzioni e l’esito dell’accoglimento sarà comunicato, sempre nel sistema di ticketing, ai richiedenti.
Controdeduzioni. Il Comune di Milano ha evidenziato che si è trattato di forniture complementari affidate allo stesso operatore economico affidatario della Convenzione Consip, che hanno avuto le stesse condizioni contrattuali e di garanzia della Convenzione stessa assicurando l’assenza di disallineamenti sproporzionati nella gestione della fornitura anche in relazione all’importo dell’acquisto complementare stesso (49 mila euro a fronte di 192 mila euro di acquisizioni in adesione alla Convenzione Consip). Pur comprendendo l’opportunità di acquistare le schede, contestualmente ai prodotti della Convenzione Consip, dallo stesso fornitore e alle condizioni di garanzia della Convenzione, si ritiene che le giustificazioni prodotte dal Comune di Milano non siano idonee a superare il rilievo formulato nella CRI, che pertanto è da confermarsi.
Controdeduzioni. Il Comune di Milano ha evidenziato che trattasi di forniture complementari che hanno avuto le stesse condizioni contrattuali e di garanzia della Convenzione Consip assicurando l’assenza di disallineamenti sproporzionati nella gestione della fornitura anche in relazione all'importo dell’acquisto complementare stesso. Nella determina di affidamento è stato evidenziato, inoltre, come in considerazione dell’esigua spesa prevista per l’acquisizione dei materiali/accessori, una procedura di acquisto separata sarebbe stata antieconomica, con aggravio di tempi e costi. Il Comune ha chiarito, inoltre, che le prestazioni in ambito Consip consistevano in forniture per € 262.455,88 e servizi per € 34.290,00 con prevalenza assoluta di forniture. Anche in questo caso, pur comprendendo l’opportunità/comodità di acquistare gli armadi contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione Consip, dallo stesso fornitore e con le stesse garanzie, si ritiene che le controdeduzioni del Comune non siano idonee a superare i rilievi della CRI, che pertanto si ritengono confermati. Invece, si prende atto dei chiarimenti forniti dal Comune circa la prevalenza di forniture.
Controdeduzioni. Il Comune di Milano, nelle controdeduzioni, ha evidenziato che nella nota della D.G.S.I.A. del 28.6.2012, allegata alla determina di affidamento, si rinvengono le ragioni di natura tecnica per le quali il contratto doveva essere necessariamente affidato alla Net Service S.r.l.. Queste consisterebbero nel fatto che la suddetta società aveva una conoscenza piena ed approfondita dell’architettura dei sistemi dell’area Civile del Ministero della Giustizia, della struttura delle relative basi dati, del sistema documentale, delle problematiche tecniche ed applicative, nonché dell’ambiente operativo di riferimento e dei motivi di sicurezza e riservatezza. Pertanto, l’effettuazione dell’indagine di mercato non era possibile. Quanto al tema dell’Iva, il Comune ha prodotto le note della D.G.S.I.A. del 27.4.2012, con le quali è stato comunicato alla Net Service che la richiesta di preventivo del 6 aprile 2012 era affetta da un errore materiale, per cui le cifre ivi indicate andavano intese al netto dell’Iva. Come già evidenziato nel paragrafo 6 punto b) le giustificazioni della D.G.S.I.A. in ordine alle criticità operative derivanti dall’interoperabilità di due fornitori sullo stesso codice sorgente, appaiono astrattamente plausibili. Tuttavia, si conferma il rilievo per cui dalla determinazione di affidamento e relativi allegati, emerge che non sia stata effettuata un’indagine di mercato per giustificare l’unicità del fornitore. Per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA, alla luce della documentazione prodotta dal Comune, che ha chiarito come l’offerta della Net Service S.r.l. facesse seguito ad una nota di chiarimenti della D.G.S.I.A., il rilievo è da ritenersi superato.