Convenzioni urbanistiche Clausole campione

Convenzioni urbanistiche. Per prevenire infiltrazioni criminali, le convenzioni urbanistiche dovranno prevedere l'obbligo per il soggetto attuatore di acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l’accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia. L’acquisizione della certificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ente. L'obbligo della certificazione è inoltre posto a carico dell'operatore. Si applicano alle convenzioni urbanistiche le prescrizioni contenute nell’art.17 del presente codice L'accertamento di una violazione delle norme del presente Codice comporta:
Convenzioni urbanistiche. 1. Le Convenzioni urbanistiche riguardanti i piani urbanistici di iniziativa privata o pubblica sono approvati in base alle vigenti norme di legge e nel rispetto delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale. 2. Prima della stipula del conseguente contratto definitivo di cessione di immobili a favore del Comune, il competente Responsabile di Settore deve verificare che il cedente abbia puntualmente adempiuto alle obbligazioni assunte con la concessione edilizia e con la convenzione urbanistica precedentemente sottoscritta.
Convenzioni urbanistiche. 1. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d’obbligo, che per la loro natura non sono assoggettabili ai procedimenti di gara e debbono per legge essere trascritti, seguiranno le prescrizioni generali o speciali contenute nella deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in linea generale di massima in ordine all’indirizzo al programma di piano territoriale e urbanistico e dovranno essere approvati con deliberazione della Giunta Comunale. 2. Le convenzioni urbanistiche relative ai piani di lottizzazione con le quali si determinano le caratteristiche edilizie degli insediamenti consentiti e si definiscono gli oneri e gli impegni relativi alle opere di urbanizzazione, quelle relative alla concessione del diritto di superficie ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, gli atti unilaterali d’obbligo ed altri simili atti soggetti a trascrizione, saranno rogati per atto di Notaio.
Convenzioni urbanistiche. 1. Le convenzioni urbanistiche, previste dall’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, disciplinano gli aspetti indicati nel comma 5 del citato art. 28, in conformità allo schema approvato dal Consiglio comunale insieme al progetto di lottizzazione d’iniziativa privata. La relativa proposta di deliberazione è elaborata a cura del dirigente del Settore Urbanistica, di concerto con il dirigente del Settore Lavori Pubblici nel caso in cui la convenzione urbanistica preveda la realizzazione di opere da trasferire in proprietà al Comune una volta ultimate e collaudate. La deliberazione consiliare contiene gli elementi indicati nell’art. 192 del t.u. 267/2000. 2. Le convenzioni urbanistiche sono stipulate dal competente dirigente di Settore. Esse sono assunte in gestione dal medesimo dirigente, al quale compete la vigilanza sull’esecuzione della convenzione stessa.
Convenzioni urbanistiche. 1. Le convenzioni urbanistiche disciplinano gli interventi edificatori sul territorio, in esecuzione dei piani urbanistici attuativi di cui alla Legge Regionale 03.05.2005 n. 1del Norme per il governo del territorio. 2. In particolare, sono regolati da apposita convenzione: a) i piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione; b) i piani di zona per l’edilizia economica e popolare; c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi; d) i piani di recupero; e) i programmi integrati di intervento; f) i programmi di recupero urbano. 3. Il contenuto delle convenzioni è determinato sulla base di quanto stabilito dalle specifiche disposizioni normative, nazionali e regionali, che regolano l’attuazione dei singoli interventi urbanistici. Le convenzioni devono prevedere la prestazione di adeguate garanzie relative all’attuazione degli interventi . 4. Lo schema di convenzione è allegato al piano urbanistico da adottarsi da parte del Consiglio comunale. 5. Rientrano tra le convenzioni di cui al presente articolo, gli atti d’obbligo o gli accordi bilaterali relativi all’esecuzione di interventi urbanistici unici che prevedono obbligazioni del privato in merito alla realizzazione di opere di urbanizzazione e quelli annessi ai Piani di miglioramento agricolo ambientale.
Convenzioni urbanistiche. Le convenzioni urbanistiche disciplinano gli interventi edificatori sul territorio, in esecuzione di quanto previsto dalla legge statale e regionale e dagli strumenti urbanistici di cui si è dotato il Comune. Le convenzioni urbanistiche sono approvate con apposita deliberazione, sulla base di schemi predeterminati dall’Amministrazione. La deliberazione deve indicare: a) le finalità della convenzione; b) la determinazione degli elementi di rilevanza urbanistica ed edilizia dell’intervento;
Convenzioni urbanistiche. Convenzioni ed atti unilaterali d’obbligo in materia di urbanistica
Convenzioni urbanistiche. 1. La legge prevede che i piani di attuazione dello strumento urbanistico generale siano approvati assieme a convenzioni urbanistiche che regolano i diversi rapporti tra amministrazione e i soggetti che operano nel campo dell'edilizia pubblica e privata. Le principali convenzioni sono: a) le convenzioni per piani di lottizzazione, previste dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e legge 6 agosto 1067, n. 765; b) le convenzioni per il recupero di immobili ad iniziativa di privati, previste dagli articoli 27 e 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457; c) le convenzioni per l'attuazione del piano di edilizia economica e popolare, previste dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; d) le convenzioni per l'attuazione dei piani per gli insediamenti produttivi, previste dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; e) le convenzioni che disciplinano interventi diversi previsti dal piano regolatore generale. 2. Lo schema delle convenzioni urbanistiche suddette è deliberato dal consiglio comunale, assieme al rela- tivo piano di attuazione. La deliberazione consiliare ha anche efficacia di deliberazione a contrattare ai sensi dell'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Le convenzioni urbanistiche sono rogate da notaio, per atto pubblico da trascriversi nei pubblici registri immobiliari. Le spese notarili, fiscali e ogni altra inerente all'operazione sono a carico dal concessionario. 4. Non rientrano tra le convenzioni urbanistiche i cosiddetti "atti unilaterali d'obbligo", con i quali il privato assume verso l'amministrazione determinate obbligazioni al fine di ottenere dal comune una concessione o una autorizzazione. Questi atti, il cui schema è deliberato dalla giunta, sono resi e sottoscritti dal priva- to presso il notaio che ha l'obbligo di provvedere alle trascrizioni sui registri immobiliari. Le spese sono a carico del privato. 5. Le convenzioni urbanistiche sono stipulate dal dirigente comunale per i servizi urbanistici, o in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente comunale. Lo stesso dirigente controfirma anche gli atti unilaterali d'obbligo. 6. L'ufficio comunale contratti, in collaborazione con quello dell'urbanistica, tiene la raccolta e la registra- zione, in ordine cronologico, delle convenzioni urbanistiche, nella copia autentica rilasciata dal notaio.

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  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.