Finalità della convenzione Clausole campione

Finalità della convenzione. 1. Il CNR e l'Università si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla:
Finalità della convenzione. L’Azienda X.X.XX. n. 8, per il perseguimento delle finalità sopra esposte, autorizza l’Associazione A.V.O. L’opera dell’Associazione si configura come attività di integrazione e di supporto di quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come “supplenza” dell’attività del personale dell’Azienda X.X.XX. n. 8. Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari dell’Associazione parteciperanno ad apposite riunioni di Reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per il migliore coordinamento fra la loro attività di volontariato e quella istituzionale del personale del Reparto. L’Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall’Azienda X.X.XX. ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi. Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento. Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre Associazioni di Volontariato presenti in ULSS per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati.
Finalità della convenzione. La finalità della convenzione è quella di incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico (treno e/o bus) per la mobilità collettiva casa-lavoro anche in ambito di quanto previsto dal DM 27/3/98 e successive modificazioni e integrazioni in tema di “mobilità sostenibile” emanato dal Ministero dell’Ambiente di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici, della Sanità e dei Trasporti Navigazione.
Finalità della convenzione. 1. Le Parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti con- divisi di partnership, in cui ricerca, innovazione e formazione siano strettamente legate al contesto economico e produttivo territoriale, si realizzano le sinergie tra università e imprese che consentono di ge- nerare le eccellenze nelle aree di ricerca e formazione sui temi di frontiera. Scopo della presente Convenzione quadro è definire le basi per la collaborazione reciproca tra le Parti che può essere sviluppata nelle aree di seguito descritte, nonché in altri ambiti reciprocamente concordati.
Finalità della convenzione. 1. Il CNR e l'Università si impegnano reciprocamente, secondo le ri- spettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a colla- borare in ordine alla: − definizione delle modalità per la collocazione a tempo definito di strutture di ricerca del CNR presso l’Università, la quale dovrà rendersi disponibile a mettere a disposizione locali idonei per lo svol- gimento delle relative attività; − disciplina della permanenza delle strutture di ricerca (Istituti) del CNR e loro articolazioni territoriali già allocati presso l’Università; − messa a disposizione di materiali attrezzature, personale e ri- sorse finanziarie occorrenti per l’attuazione delle attività di ricerca di comune interesse; − individuazione di priorità per la formulazione e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione congiunti fra sistema universitario e rete scientifica del CNR, anche individuati at- traverso un’attenta analisi della domanda espressa dalle diverse com- ponenti della realtà industriale, in considerazione dell’evoluzione atte- sa di ciascun settore applicativo e dell'individuazione delle tecnologie correlate; − realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso l'Università e di professori e ricercatori universitari presso il CNR; − svolgimento delle attività connesse ai corsi di Dottorato di ri- cerca anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvol- gimento dei ricercatori in essi operanti e assegnando borse di studio; − realizzazione e attivazione di corsi di dottorato di ricerca pres- so il CNR, attraverso convenzioni tra le parti stipulate ai sensi del de- creto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45; − valorizzazione dei risultati della ricerca e al trasferimento tec- nologico e all’innovazione favorendo interazioni con il sistema indu- striale e territoriale; − svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di ricerca- xxxx di ruolo del CNR presso l’Università e attività di ricerca da parte di professori e di ricercatori universitari presso il CNR, attraverso convenzioni tra le Parti stipulate ai sensi del combinato disposto dell’art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modifi- cato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, e dell’art. 6, comma 11, della l. n. 240/2010.
Finalità della convenzione. ART. 2 -
Finalità della convenzione. La presente convenzione ha per oggetto il mantenimento e la custodia dei cani catturati da questa amministrazione, direttamente o in convenzione con la associazione/enti/privati, per i tempi previsti dall’art. 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. La società affidataria si impegna ad espletare gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15.
Finalità della convenzione. Al fine di disciplinare l'accesso alle prove dell'Esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli
Finalità della convenzione. Il percorso di formazione dei Licei coreutici è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della danza, con la precipua finalità di assicurare allo studente un livello di competenze pratiche e teoriche nella danza classica e nella danza contemporanea, sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, favorendo la maturazione della necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica richiesta per l’accesso ai corsi accademici di Alta formazione coreutica presso l’Accademia Nazionale di Danza, nonché agli altri corsi universitari. Le Parti, con la presente Convenzione, intendono perseguire le seguenti finalità: – assicurare il supporto tecnico didattico necessario al funzionamento del Liceo coreutico, coerentemente con quanto indicato dal D.M. 211/2010; – definire, nel rispetto delle indicazioni fornite dal MIUR e con riguardo alle competenze proprie dei contraenti, le modalità e le forme della collaborazione fra Accademia e Istituzione scolastica, che risultino funzionali non solo a soddisfare le condizioni previste per l’istituzione del Liceo coreutico, ma anche alla reciproca promozione e al più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali; – favorire la realizzazione di attività di aggiornamento e di formazione rivolte al personale docente del Liceo coreutico, eventualmente anche in Rete o in collaborazione con Istituzioni, Enti e Associazioni; – realizzare, congiuntamente e/o con la formula dello scambio, manifestazioni culturali, incontri, mostre, dibattiti, interagendo con il territorio, gli Enti Locali e altre istituzioni; le predette iniziative dovranno coinvolgere, preferibilmente, tutte le componenti scolastiche e saranno inserite nel Piano dell’Offerta Formativa del Liceo coreutico; – collaborare per valorizzare i percorsi di eccellenza degli studenti iscritti al Liceo coreutico, favorendo percorsi (di alternanza scuola-lavoro) per le competenze trasversali e l’orientamento.
Finalità della convenzione. Creazione di un punto d’informazione e accoglienza turistica all’interno dell’esercizio che svolge le funzioni di edicola, identificato in premessa, che operi come offerta informativa integrata al sistema istituzionale degli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica-IAT di Cesena.