Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs. 165 del 2001, le Regioni possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative :
a) all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;
b) alla realizzazione della formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 ora art.31, comma 2, lett. a);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (art. 39, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999, confermato dall’art. 31, comma 8 del presente contratto).
2. Con riferimento al comma 1 , lettere c) e d) rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste per la formazione del fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, confermato dall’art. 31 del presente contratto, nonchè le modalità di incremento ivi stabilite.
3. L’art. 6, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole “ed aggiornamento professionale” è integrato dal periodo “ e sulla la verifica dell’entità dei fondi di cui agli artt. 38 e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 ed ora, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli soggetti a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs n. 229 del 1999, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi”. L’ultimo periodo del comma è abrogato.
4. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei protocolli stipulati per l’applicazione dell’art. 6, comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs n. 165 del 2001.
Coordinamento regionale. 1. All’art. 5 , comma 1, del CCNL del 17 ottobre 2008, dall’entrata in vigore del presente contratto, sono aggiunte le seguenti materie:
Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto al fine di verificarne lo stato di attuazione, con particolare riguardo a quelli sottoindicati:
a) formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
b) verifica dell’ entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale assunti in applicazione del dlgs. 229/1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale;
c) perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini dell’applicazione dell’art. 42 relativo all’equiparazione dei dirigenti di ex IX livello al X non qualificato del DPR. 384/1990.
d) perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini dell’applicazione dell’art. 43, relativo alla corresponsione dell’indennità di esclusività di rapporto;
2. In attesa della perequazione di cui alle lettere c) e d) le aziende ed enti garantiscono l’erogazione di quanto previsto dalle norme richiamate alle scadenze indicate dal contratto.
3. I protocolli stipulati per l’applicazione delle lettere c) e d) del comma 1 saranno inviati all’ARAN per il monitoraggio della spesa in relazione all’utilizzo delle risorse finalizzate agli istituti richiamati.
Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto al fine di verificarne lo stato di attuazione, con particolare riguardo a quelli sottoindicati:
Coordinamento regionale. 1. L’art. 5, del CCNL 17.10.2008 è così integrato: - al comma 1, dopo la lettera k) sono inserite le seguenti lettere:
Coordinamento regionale. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. 165 del 2001, le regioni possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nelle seguenti materie relative : - all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all'art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all'istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali; - alla realizzazione della formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente; - alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del C.C.N.L. 7 aprile 1999 ora art.31, comma 2, lett. a); - alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (art. 39, comma 8 del C.C.N.L. 7 aprile 1999, confermato dall'art. 31, comma 8 del presente contratto). Con riferimento al comma 1 , lettere c) e d) rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste per la formazione del fondo dell'art. 39 del C.C.N.L. 7 aprile 1999, confermato dall'art. 31 del presente contratto, nonché le modalità di incremento ivi stabilite. L'art. 6, comma 4 del C.C.N.L. 7 aprile 1999 dopo le parole "ed aggiornamento professionale" è integrato dal periodo " e sulla la verifica dell'entità dei fondi di cui agli artt. 38 e 39 del C.C.N.L. 7 aprile 1999 (di pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del 7 aprile 1999 ed ora, rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a quelli soggetti a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del D.Lgs. n. 229 del 1999, fermo restando il valore della spesa regionale dei fondi medesimi". L'ultimo periodo del comma è abrogato. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e dei protocolli stipulati per l'applicazione dell'art. 6, comma 4 del C.C.N.L. del 7 aprile 1999 saranno inviati all'ARAN per l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 46 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX di categoria firmatarie del presente C.C.N.L., prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto al fine di verificarne lo stato di attuazione, con particolare riguardo a quelli sottoindicati:
a) formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
b) verifica dell'entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del D.Lgs. n. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale;
c) perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini dell'applicazione dell'art. 41, relativo all'equiparazione del ex IX livello al X livello non qualificato del D.P.R. n. 384 del 1990;
d) perequazione dei fondi delle aziende ed enti del comparto ai fini dell'applicazione dell'art. 42, relativo alla corresponsione dell'indennità di esclusività di rapporto;
2. In attesa della perequazione di cui alle lettere c) e d) le aziende garantiscono l'erogazione di quanto previsto dalle norme richiamate alle scadenze indicate dal contratto.
3. I protocolli stipulati per l'applicazione delle lettere c) e d) del comma 1 saranno inviati all'ARAN per il monitoraggio della spesa in relazione all'utilizzo delle risorse finalizzate agli istituti richiamati.
Coordinamento regionale. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del D. lgs. 165/2001, le Regioni possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali nelle seguenti materie relative: • all’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all’art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate all’istituto della produttività che dovrà essere più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali; • alla realizzazione della formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente; • alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica (art. 39, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 ora art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL 19 aprile 2004); • alla modalità di incremento di fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa (art. 39, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999, confermato dall’art. 31, comma 8 del CCNL 19 aprile 2004.
Coordinamento regionale. Questo articolo, non solo conferma la presenza di un livello regionale di relazioni sindacali caratterizzato dal Coordinamento Regionale, già intro- dotto precedentemente dall’articolo 7 del CCNL 8 giugno 2000, ma addirittura ne potenzia in modo sostanziale il ruolo e le modalità di azione e ne amplia in modo rilevante i campi di interesse, sia da un punto di vista quantitativo e sia da un punto di vista di rilevanza strategica. In considerazione di quanto sopra espresso, si può considerare questo articolo e soprattutto il modello di Coordinamento Regionale qui espresso innovativo rispetto al dettato del CCNL 8 giugno 2000.
Coordinamento regionale. 1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs 165 del 2001,14 le Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative:
a) all’utilizzo delle risorse regionali di cui all’art. 57 del CCNL 3 novembre 2005;15 12 d.lgs. n. 165 del 2001. art. 46, comma 5