COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Il contraente o l’assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 cod. civ. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ. Il contraente o l’assicurato è tenuto a: 1) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell’entità del danno, dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore; 2) mettere a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto da TUA o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; 3) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
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Samples: Assicurazione
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Il contraente o l’assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del Denuncia di sinistro: in caso di sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto l'Assicurato deve: a) come previsto dalla legge, ai sensi dell’artdall'art. 1914 cod. civ., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i Beni Assicurati; b) notificare al vettore per iscritto, al momento della consegna del bene, qualsiasi mancanza o danno subiti dai Beni assicurati durante il trasporto e ottenere un avviso di ricevimento scritto. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo c) ai sensi dell’artdell'art. 1915 1913 cod. civ. Il contraente o l’assicurato è tenuto a: 1) ., dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento avviso del sinistro oltre che alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a fornire una distinta particolareggiata conoscenza, a mezzo raccomandata, e-mail, telegramma o telefax, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno; d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della realtà e dell’entità Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture, condition report / scheda conservativa o qualsiasi documento utile alla determinazione dell’indennizzo; e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi, nonché, fino ad avvenuta liquidazione del danno, dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore; 2) mettere a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto da TUA o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; 3) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. 4) conservare le tracce ed i residui e le tracce, anche fotografiche, del sinistro. f) attendere l’autorizzazione scritta da parte della Società per provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostruzione dei Beni oggetto del sinistro. g) in caso di garanzia prestata “a valore dichiarato”, fornire la prova dell’esistenza, dell’autenticità, della provenienza e del reale valore commerciale dei Beni smarriti, sottratti o danneggiati. Se i Beni Assicurati di cui alla denuncia di sinistro fino al termine delle operazioni peritali evengono recuperati in tutto od in parte, comunquel’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società entro 15 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora, prima del recupero, la Società abbia indennizzato integralmente il danno a termini di Polizza, tali Beni saranno diventati di sua proprietà. La Società avrà però facoltà di consentire all’avente titolo di riacquistarne la proprietà, previa restituzione dell’intero importo liquidato a titolo di indennizzo, oltre alle spese eventualmente sostenute dalla Società per il recupero. Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, i Beni recuperati restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo. Ove i Beni Assicurati di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia i Beni recuperati, soltanto i danni causati dal sinistro. Se i Beni recuperati risultassero di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la stima del danno, tali Beni restano nella disponibilità dell’avente titolo, che dovrà restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni causati dal sinistro. TUA Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l’indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell’assicurato e l’assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa. Assistenza diretta/in convenzione: non è tenuta a rimborsare sono fornite prestazioni direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. Prescrizione: in assenza di comunicazione fra le spese sostenute per la conservazione dei residuiParti, dopo due anni il sinistro cade in prescrizione.
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Samples: Assicurazione Per Mostre d'Arte
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Il contraente In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa della Società che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde: 800.834952; dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero • Nome e Cognome • Numero di polizza • Targa del veicolo e la sua reperibilità per eventuale perizia e/o l’assicuratostima del danno • Motivo della chiamata • Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi. La corrispondenza o la documentazione andrà inviata all’ufficio sinistri: Inside 2.0 Sede operativa. Xxx Xxxx Xxxx 10 Brescia 25124 oppure via mail a xxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, o se impossibilitato un suo familiareoccorre specificare correttamente il danno subito e, deve dare avviso scritto al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro all’agenzia la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta: Precisare alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello Centrale Operativa il tipo di assistenza necessaria. Presentare subito denuncia all’Autorità Giudiziaria del luogo in cui è avvenuto il sinistro fatto, avendo cura di specificare in denuncia se è stata sottratta anche la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In caso di danno totale occorre far pervenire tutte le chiavi del veicolo, copia (se possibile) della fattura di acquisto e, se si tratta di danno parziale, dovranno essere specificate in denuncia le parti asportate e/o danneggiate. Copia autentica della denuncia deve essere inviata alla Sede della Società corredata da: • Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A.; • Perdita di possesso • Procura a vendere intestata alla Società. In caso di danni al veicolo avvenuti all’estero, occorre presentare denuncia anche presso la competente Autorità Italiana. Qualora il veicolo venga ritrovato, inviare copia del relativo verbale rilasciato dall’Autorità Giudiziaria allegando dettagliata descrizione delle parti asportate e/o danneggiate. Presentare denuncia scritta alla Società descrivendo dettagliatamente i fatti ed allegando copia del verbale dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità, se vi è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilitàstato il loro intervento oppure dichiarazione equivalente. Con In caso di incendio totale occorre inviare alla Società anche Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A. nonché la perdita di possesso. GARINS_CGA_2101 Presentare denuncia del alla Società descrivendo dettagliatamente il sinistro, sarà richiesta l’indicazione indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell’incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell’incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause del terzo che ha cagionato il sinistro, con occorre trasmettere tale modello C.A.I. alla Società. È necessario inviare il certificato Medico, notule, parcelle e tutta la descrizione del fattodocumentazione, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione in originale, raccolta in merito al sinistro nonché copia della cartella clinica completa nel caso di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 cod. civ. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ. Il contraente o l’assicurato è tenuto a: 1) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell’entità del danno, dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore; 2) mettere a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto da TUA o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; 3) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residuieventuale ricovero.
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Samples: Insurance Policy
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Il contraente o l’assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello Denuncia di sinistro: in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Con la denuncia del caso di sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogoil Contraente o l’Assicurato deve: a) come previsto dall'art. 1914 Codice Civile, del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limi- tarne le conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti salvaguardare i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto beni assicurati; b) quando previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo; c) ai sensi dell’artdell'art. 1914 cod. civ. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale 1913 Codice Civile, darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a cono- scenza a mezzo raccomandata, telegramma o parziale fax, specificando le circostanze dell’evento e l’importo appros- simativo del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ. Il contraente o l’assicurato è tenuto a: 1danno; d) dare dimostrazione della predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell’entità del dannodistrutte, dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore; 2) mettere danneggiate o rubate. Mettere a disposizione della Società o dei periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento ed ogni altro elemento previsto dalle norme di prova che possa essere richiesto da TUA legge vigenti o dai Periti utile ai fini delle loro indagini e verificheverifiche e alla determinazione dell’indennizzo; 3e) attivarsi per facilitare le indagini conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. 4) conservare le tracce ed i residui anche fotografiche del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunquesenza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi. Qualora la Società abbia liquidato solo tempo ragionevolmente necessario ai fini parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi. Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del corretto espletamento della perizia pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. TUA Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l’indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell’assicurato e l’assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa. Assistenza diretta/in convenzione: non è tenuta a rimborsare sono fornite prestazioni direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. Prescrizione: in assenza di comunicazione fra le spese sostenute per la conservazione dei residuiParti, dopo due anni il sinistro cade in prescrizione.
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Il contraente o l’assicuratoAi sensi e per gli effetti degli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile, o se impossibilitato un suo familiarel'Assicurato per aver diritto alle Prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve dare avviso scritto contattare la Struttura Organizzativa di Assistenza con le seguenti modalità: • premendo il pulsante di chiamata sul dispositivo Habit@t HOMEBOX che attiva la richiesta di contatto telefonico del sinistro all’agenzia alla quale Cliente (il contatto è assegnata effettuato dalla Struttura Organizzativa di Supporto, in grado di collegare il Cliente/Assicurato con la polizzaStruttura Organizzativa di Assistenza); Prestazioni, entro tre giorni da quello dovrà specificare:
1) il tipo di Assistenza di cui necessita;
2) le proprie generalità;
3) l’indirizzo del luogo in cui si trova;
4) il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Con recapito telefonico dove la denuncia Struttura Organizzativa di Assistenza potrà, se del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla leggecaso, ai sensi dell’art. 1914 cod. civ. L’inadempimento fini dell'Assistenza, ricontattare il richiedente La Struttura Organizzativa di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ. Il contraente o l’assicurato Assistenza potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a: 1a ornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza. Resta in ogni caso necessario, ai fini della copertura, l’invio alla Struttura Organizzativa di Assistenza degli originali (non le fotocopie) dare dimostrazione della qualitàdei documenti giustificativi, della quantità fatture, ricevute delle spese. La Struttura Organizzativa di Assistenza non riconosce, e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa. Pertanto, ogni intervento necessario a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell’entità del danno, dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore; 2) mettere a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro elemento soddisfare il bisogno di prova che possa aiuto dell’Assicurato dovrà sempre essere richiesto da TUA alla Struttura Organizzativa di Assistenza, la quale interverrà direttamente oppure ne autorizzerà esplicitamente l'effettuazione. Le Prestazioni di Assistenza “Allarmi in casa” vengono effettuate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Supporto che viene avvertita del bisogno di aiuto del Cliente dall’unità centrale o dai Periti ai fini delle loro indagini rilevatori elettronici wireless del dispositivo Habit@t HOMEBOX (sempre che siano correttamente installati in Casa e verifiche; 3) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residuiregolarmente funzionanti).
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Samples: Insurance Policy
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Il contraente II Contraente o l’assicuratol’Assicurato deve, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilitàcaso di sinistro:
1. Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
2. avvisare l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure AXA entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell’articolo 1913 C.C. L’avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il sinistro e l’importo approssimativo del danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla leggee, ai sensi dell’art. 1914 cod. civ. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ. Il contraente o l’assicurato è tenuto a: 1) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore se possibile l’elenco delle cose preesistenti al distrutte, danneggiate o sottratte con l’indicazione del rispettivo valore;
3. fare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell’inizio del sinistro oltre che a sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno, indicando AXA come assicuratore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, l’Agenzia ed il numero di polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all’Agenzia o ad AXA;
4. fornire ad AXA una distinta particolareggiata della realtà e dell’entità del dannodelle cose distrutte, dei beni danneggiatidanneggiate o sottratte, con l’indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all’avviso di cui al punto 2. ad integrazione di quanto già fornito nell’avviso di sinistro. Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati ai punti 1 e/o 2., può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui al punto 1. sono a carico di AXA come indicato all’articolo 1914 C.C. II Contraente o l’Assicurato deve altresì:
5. conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
6. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore; 2) mettere , mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova (scontrini, fatture, registri, conti, ecc.) che possa essere richiesto da TUA AXA o dai Periti periti ai fini delle loro indagini e verifiche; 3) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire verifiche da effettuare anche presso terzi. 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Il contraente o l’assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 cod. civ. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ. Il contraente o l’assicurato è tenuto a: :
1) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell’entità del danno, dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore; ;
2) mettere a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto da TUA o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; ;
3) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. .
4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sugli Infortuni, Beni E Patrimonio Del Ciclista
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Il contraente In caso di sinistro il Contraente o l’assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di l’Assicurato devono:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e danno; le relative spese sono a carico di TUA della Società secondo quanto previsto dalla legge, legge ai sensi dell’artdell’Art. 1914 cod. civ. L’inadempimento di tali obblighi può comportare c.c.;
b) darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’artdell’Art. 1915 cod1913 c.c.;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno. civ. Il contraente Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o l’assicurato è tenuto a: 1distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese – la procedura di ammortamento;
e) tenere a disposizione tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell’entità del danno, dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore; 2) mettere tenere inoltre a disposizione qualsiasi della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto da TUA o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; 3) attivarsi per prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA la Società ed i periti Periti ritenessero necessario esperire presso terziesperire. 4) conservare le tracce ed i residui L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del sinistro fino al termine delle operazioni peritali ediritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 c.c. Avvenuto il sinistro, comunquel’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residuiregolare funzionamento.
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Samples: Insurance Contract
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Il contraente Prima di presentare una richiesta di Sinistro l’Assicurato dovrà verificare l’alimentazione elettrica, verificare se ci sono cause visibili del danno o l’assicuratodel malfunzionamento e consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nel manuale del produttore. Ai fini dell’istruzione del Sinistro è possibile inviare una email all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, o se impossibilitato un suo familiareoppure contattare telefonicamente il numero 000 000 000* dall’Italia oppure il numero +00 00 000 00000 dall’estero, deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia alla quale è assegnata dalle ore 8:30 alle ore 21:00, dal lunedì al venerdì e, il sabato e la polizzadomenica, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilitàdalle 10:00 alle 19:00, oppure inviare una richiesta per posta al seguente indirizzo: Amazon Protect – Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 4 20123 Milano (MI). Con Una volta ricevuta la denuncia del sinistroSinistro, il centro di assistenza tecnica autorizzato dall’Assicuratore cercherà di risolvere il problema telefonicamente. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, verrà predisposto l’esame del Prodotto: • Per prodotti di piccole dimensioni, verrà inviato un corriere a prelevare il Prodotto ovvero verrà fornita una busta prepagata per l’invio del Prodotto al riparatore autorizzato; • Per prodotti di grandi dimensioni sarà richiesta l’indicazione inviato un tecnico presso il domicilio dell’Assicurato. La copertura assicurativa opera con le modalità sopra descritte con riferimento a Guasti e Xxxxx Accidentali che si verifichino nel Territorio. Se il Prodotto subisce un Guasto o un Danno Accidentale mentre l’Assicurato si trova fuori dal Territorio, per poter beneficiare della copertura assicurativa, l’Assicurato dovrà richiedere l’autorizzazione alla riparazione, da parte di un riparatore autorizzato, utilizzando i recapiti sopra forniti. Al momento del luogocontatto verrà convenuto l’importo massimo del costo della riparazione che l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato, solo previa esibizione della relativa fattura o altra conferma di pagamento. In alternativa, l’Assicurato potrà aspettare di ritornare al proprio domicilio, seguendo la procedura sopra descritta. L’Assicuratore si impegna a liquidare l’Indennizzo, ossia a effettuare la riparazione del giornoProdotto Assicurato ovvero a fornire un Prodotto Sostitutivo o un Buono Regalo, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto all’art. 2, tempestivamente, entro il termine di 30 giorni a partire dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 cod. civ. L’inadempimento data in cui sarà in possesso di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ. Il contraente o l’assicurato è tenuto a: 1) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell’entità del danno, dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore; 2) mettere a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto da TUA o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; 3) attivarsi tutti gli elementi necessari per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per accertare il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residuiSinistro.
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Il contraente o l’assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del In caso di sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e ottemperando alle disposizioni di AXA Assicurazioni S.p.A. prima della riparazione; le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla leggeAXA Assicurazioni S.p.A. in base alla normativa vigente;
b) avvisare l’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell’artindicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l’entità approssimativa del danno e il nominativo ed il domicilio di eventuali testimoni. 1914 codNei casi di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all’estero, l’assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle autorità italiane). civCopia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro. In ogni caso l’assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di AXA Assicurazioni S.p.A., salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa. L’assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l’ispezione da parte di un incaricato di AXA Assicurazioni S.p.A.. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall’assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall’avviso indicato al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di AXA Assicurazioni S.p.A.. In tal caso l’assicurato deve: • conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; • presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) e fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ. Il contraente o l’assicurato è tenuto a: 1) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell’entità del danno, dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore; 2) mettere a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto da TUA o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; 3) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residuicome previsto dalla normativa vigente.
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Samples: Assicurazione Auto
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Il contraente o l’assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del Denuncia di sinistro: in caso di sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto l'Assicurato deve: a) come previsto dalla legge, ai sensi dell’artdall'art. 1914 cod. civ. L’inadempimento ., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i Beni Assicurati; b) quando previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale Polizia del diritto all’indennizzo luogo; c) ai sensi dell’artdell'art. 1915 cod. civ. Il contraente 1913 Codice Civile, darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o l’assicurato è tenuto a: 1fax, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno; d) dare dimostrazione della predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell’entità del dannodistrutte, dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore; 2) mettere danneggiate o rubate. Mettere a disposizione della Società o dei periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento ed ogni altro elemento previsto dalle norme di prova che possa essere richiesto da TUA legge vigenti o dai Periti utile ai fini delle loro indagini e verificheverifiche e alla determinazione dell’indennizzo; 3e) attivarsi per facilitare le indagini conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. 4) conservare le tracce ed i residui anche fotografiche del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunquesenza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi. Qualora la Società abbia liquidato solo tempo ragionevolmente necessario ai fini parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi. Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del corretto espletamento della perizia pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. TUA Assistenza diretta/in convenzione: non è tenuta a rimborsare sono fornite prestazioni direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. Prescrizione: in assenza di comunicazione fra le spese sostenute per la conservazione dei residuiParti, dopo due anni il sinistro cade in prescrizione.
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Samples: Assicurazione Per Mostre D’arte
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Il contraente In caso di sinistro il Contraente o l’assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di l’Assicurato devono:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e danno; le relative spese sono a carico di TUA della Società secondo quanto previsto dalla legge, legge ai sensi dell’artdell’Art. 1914 cod. civ. L’inadempimento di tali obblighi può comportare c.c.;
b) darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’artdell’Art. 1915 cod1913 c.c.;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno. civ. Il contraente Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o l’assicurato è tenuto a: 1distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese – la procedura di ammortamento;
e) tenere a disposizione tanto le cose salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell’entità del danno, dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore; 2) mettere tenere inoltre a disposizione qualsiasi della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto da TUA o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; 3) attivarsi per prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA la Società ed i periti Periti ritenessero necessario esperire presso terziesperire. 4) conservare le tracce ed i residui L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del sinistro fino al termine delle operazioni peritali ediritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 c.c. Avvenuto il sinistro, comunquel’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residuiregolare funzionamento.
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Samples: Insurance Contract
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Il contraente II Contraente o l’assicuratol’Assicurato deve, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilitàcaso di sinistro:
1. Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
2. avvisare l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure AXA entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell’articolo 1913 C.C. L’avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il sinistro, l’importo approssimativo del danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla leggee, ai sensi dell’art. 1914 cod. civ. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ. Il contraente o l’assicurato è tenuto a: 1) dare dimostrazione della qualitàse possibile, della quantità e del valore l’elenco delle cose preesistenti al distrutte, danneggiate o sottratte con l’indicazione del rispettivo valore;
3. fare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell’inizio del sinistro oltre che a sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno, indicando AXA come assicuratore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, l’Agenzia ed il numero di polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all’Agenzia o ad AXA;
4. fornire ad AXA una distinta particolareggiata della realtà delle cose distrutte e dell’entità del danno, dei beni danneggiatidanneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, entro i 5 giorni successivi all’avviso di cui al punto 2., ad integrazione di quanto già fornito nell’avviso di sinistro. Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati ai punti 1. e 2., può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui al punto 1. sono a carico di AXA come indicato all’articolo 1914 C.C. Il Contraente o l’Assicurato, tenuto conto dell’onere probatorio su di essi gravante, deve altresì:
5. conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro ed ogni eventuale documentazione utile a determinare il valore iniziale e data di acquisto, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno; 2) mettere in assenza di detti elementi potrebbe essere compromesso il diritto all’indennizzo. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro, devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità; in assenza di detti elementi, anche in questo caso, potrebbe essere compromesso il diritto all’indennizzo;
6. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova (scontrini, fatture, registri, conti, foto, ecc.) che possa essere richiesto da TUA AXA o dai Periti periti ai fini delle loro indagini e verifiche; 3) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire verifiche da effettuare anche presso terzi. 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Il contraente Prima di presentare una richiesta di Sinistro l’Assicurato dovrà verificare l’alimentazione elettrica, verificare se ci sono cause visibili del danno o l’assicuratodel malfunzionamento e consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nel manuale del produttore. Ai fini dell’istruzione del Sinistro è possibile inviare una email all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, o se impossibilitato un suo familiareoppure contattare telefonicamente il numero 000 000 000* dall’Italia oppure il numero +00 00 000 00000 dall’estero, deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia alla quale è assegnata dalle ore 8:30 alle ore 21:00, dal lunedì al venerdì e, il sabato e la polizzadomenica, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilitàdalle 10:00 alle 19:00, oppure inviare una richiesta per posta al seguente indirizzo: Amazon Protect – xxx Xx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX). Con Una volta ricevuta la denuncia del sinistroSinistro, il centro di assistenza tecnica autorizzato dall’Assicuratore cercherà di risolvere il problema telefonicamente. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, verrà predisposto l’esame del Prodotto: ▪ Per prodotti di piccole dimensioni, verrà inviato un corriere a prelevare il Prodotto ovvero verrà fornita una busta prepagata per l’invio del Prodotto al riparatore autorizzato; ▪ Per prodotti di grandi dimensioni sarà richiesta l’indicazione inviato un tecnico presso il domicilio dell’Assicurato. I Prodotti sostituti dall’Assicuratore, non verranno restituiti all’Assicurato. La copertura assicurativa opera con le modalità sopra descritte con riferimento a Guasti e Xxxxx Accidentali che si verifichino nel Territorio. Se il Prodotto subisce un Guasto o un Danno Accidentale mentre l’Assicurato si trova fuori dal Territorio, per poter beneficiare della copertura assicurativa, l’Assicurato dovrà richiedere l’autorizzazione alla riparazione, da parte di un riparatore autorizzato, utilizzando i recapiti sopra forniti. Al momento del luogocontatto verrà convenuto l’importo massimo del costo della riparazione che l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato, solo previa esibizione della relativa fattura o altra conferma di pagamento. In alternativa, l’Assicurato potrà aspettare di ritornare al proprio domicilio, seguendo la procedura sopra descritta. L’Assicuratore si impegna a liquidare l’Indennizzo, ossia a effettuare la riparazione del giornoProdotto Assicurato ovvero a fornire un Prodotto Sostitutivo o un Buono Regalo, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto all’art. 2 tempestivamente, a partire dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 cod. civ. L’inadempimento data in cui sarà in possesso di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ. Il contraente o l’assicurato è tenuto a: 1) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell’entità del danno, dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore; 2) mettere a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto da TUA o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; 3) attivarsi tutti gli elementi necessari per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per accertare il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residuiSinistro.
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Samples: Insurance Contract
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Il contraente II Contraente o l’assicuratol’Assicurato deve, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Con la denuncia del caso di sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di :
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) avvisare l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure AXA entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell’articolo 1913 C.C. L’avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il sinistro e l’importo approssimativo del danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla leggee, ai sensi dell’art. 1914 cod. civ. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ. Il contraente o l’assicurato è tenuto a: 1) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore se possibile l’elenco delle cose preesistenti al distrutte, danneggiate o sottratte con l’indicazione del rispettivo valore;
c) fare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell’inizio del sinistro oltre che a sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno, indicando AXA come assicuratore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, l’Agenzia ed il numero di polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all’Agenzia o ad AXA;
d) fornire ad AXA una distinta particolareggiata della realtà e dell’entità del dannodelle cose distrutte, dei beni danneggiatidanneggiate o sottratte, con l’indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all’avviso di cui al punto b), ad integrazione di quanto già fornito nell’avviso di sinistro.
e) conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore; 2) mettere , mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova (scontrini, fatture, registri, conti, ecc.) che possa essere richiesto da TUA AXA o dai Periti periti ai fini delle loro indagini e verifiche; 3) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire verifiche da effettuare anche presso terzi. 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Casa E La Famiglia
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Il contraente Contraente o l’assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare l’Assicurato deve:
a) comunicare telefonicamente al numero 800.519734 l’evento e darne avviso scritto del sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 C.C.;
b) fare il possibile per limitare il danno e, in caso di furto, rapina o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e possibilitàper la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate. Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile Le spese fatte per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a carico della Società nei limiti di TUA secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’artall’Art. 1914 coddel Codice Civile;
c) fare, nei tre giorni successivi, denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i danni di natura presumibilmente dolosa, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. civCopia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. Tale obbligo non sussiste per tutti i sinistri relativi alla Sezione III - Altri danni ai beni. In caso di sinistro Xxxxx deve consegnare al perito copia della denuncia del furto rilasciata dall’Autorità competente
d) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all’avviso, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o rubate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
e) conservare sino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o rimaste illese quanto le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose assicurate sottratte o danneggiate e della realtà e dell’entità del danno;
g) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. (Articolo 1915 cod. civ. Il contraente o l’assicurato è tenuto a: 1) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a fornire una distinta particolareggiata della realtà e dell’entità del danno, dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore; 2) mettere a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto da TUA o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; 3) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residuiCodice Civile).
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Samples: Insurance Contract
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO. Il contraente II Contraente o l’assicuratol’Assicurato deve, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. Con la denuncia del caso di sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia. Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di :
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) avvisare l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure AXA entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell’articolo 1913 C.C. L’avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il sinistro, l’importo approssimativo del danno e le relative spese sono a carico di TUA secondo quanto previsto dalla leggee, ai sensi dell’art. 1914 cod. civ. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ. Il contraente o l’assicurato è tenuto a: 1) dare dimostrazione della qualitàse possibile, della quantità e del valore l’elenco delle cose preesistenti al distrutte, danneggiate o sottratte con l’indicazione del rispettivo valore;
c) fare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell’inizio del sinistro oltre che a sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno, indicando AXA come assicuratore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, l’Agenzia ed il numero di polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all’Agenzia o ad AXA;
d) fornire ad AXA una distinta particolareggiata della realtà delle cose distrutte e dell’entità del danno, dei beni danneggiatidanneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore; 2, entro i 5 giorni successivi all’avviso di cui al punto B, ad
e) mettere conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova (scontrini, fatture, registri, conti, ecc.) che possa essere richiesto da TUA AXA o dai Periti periti ai fini delle loro indagini e verifiche; 3) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA ed i periti ritenessero necessario esperire verifiche da effettuare anche presso terzi. 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Casa E La Famiglia