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Criteri di idoneità Clausole campione

Criteri di idoneità. 1. La Banca accetta in garanzia prestiti aggiuntivi conferiti all’interno di un portafoglio, inteso come un insieme di prestiti unitariamente considerato ai fini della verifica della sussistenza di specifici criteri di idoneità e dell’applicazione delle misure di controllo dei rischi. 2. Ai fini dell’idoneità, un portafoglio deve soddisfare i seguenti criteri:
Criteri di idoneità. La Banca accetta in garanzia prestiti aggiuntivi singolarmente conferiti rispondenti ai seguenti criteri di idoneità:
Criteri di idoneità. Il riconoscimento di una ECAI da parte della Banca d'Italia viene effettuata in base alla verifica di requisiti che riguardano sia la "metodologia" utilizzata per la definizione dei giudizi (oggettività, indipendenza, revisione periodica, trasparenza) sia le valutazioni che ne conseguono (credibilità e trasparenza). La Banca d'Italia si conformerà alle linee guida fornite dal Committee of European Banking Supervisors (CEBS) con riferimento al riconoscimento e, in particolare, ai soggetti che possono avanzare istanza, al coinvolgimento della ECAI, all'ambito di attività per il quale il riconoscimento è accordato, al trattamento delle ECAI articolate in gruppi, all’interpretazione dei requisiti previsti dalla direttiva, al mapping. Per le ECAI che richiederanno il riconoscimento in Italia, l’istanza deve essere avanzata dalla ECAI medesima. Solo in casi particolari (ad esempio, riconoscimento di una ECAI già riconosciuta in altre giurisdizioni) la richiesta di riconoscimento può essere avanzata da una banca che vuole avvalersi delle valutazioni di tale ECAI. L’istanza andrà formulata sulla base di un questionario che, salvi casi particolari in cui potrebbero essere chiesti dati integrativi, dovrebbe soddisfare le esigenze informative della Vigilanza. Il riconoscimento e il mapping potrebbero richiedere un’attiva cooperazione dell’ECAI con la Banca d’Italia. La Banca d’Italia, inoltre, parteciperà alle procedure di valutazione congiunta, da adottarsi per le ECAI che chiedano il riconoscimento in più Stati dell’U.E. In tali casi, le linee guida approvate dal CEBS prevedono che le autorità competenti cooperino per pervenire a un'opinione condivisa, salva la possibilità per le singole autorità nazionali di svolgere valutazioni ulteriori e mantenere la piena autonomia in merito alla decisione finale da assumere. La procedura di valutazione congiunta prevede anche l'individuazione di un "process facilitator", incaricato di coordinare i lavori, mantenere i contatti con la ECAI e redigere la valutazione finale. I requisiti che verranno valutati ai fini del riconoscimento – in conformità delle linee guida elaborate dal CEBS - concernono: ⎯ l’oggettività della “metodologia” seguita. La Banca d'Italia verificherà che siano presi in considerazione tutti i fattori rilevanti senza entrare necessariamente nel merito della correttezza della metodologia Le ECAI dovranno dimostrare di avere procedure che garantiscono un’applicazione coerente della metodologia e che tengono co...
Criteri di idoneità. 1. La Banca accetta in garanzia prestiti aggiuntivi singolarmente conferiti rispondenti ai seguenti criteri di idoneità: a) prestiti erogati a debitori con una PD fino all’1,5 per cento; b) prestiti all’esportazione garantiti dalla SACE; c) prestiti concessi sotto forma di leasing finanziario, factoring pro soluto e factoring pro solvendo, presenti sul bilancio di società di factoring e di leasing appartenenti al gruppo bancario della controparte. In deroga a quanto disposto dall’articolo 25, comma 1 lettera a), tali soggetti, in quanto appartenenti al gruppo bancario della controparte, possono essere riconosciuti quali terzi datori di pegno pur in mancanza del requisito di iscrizione all’albo bancario. Ai fini dell’abilitazione di tali soggetti quali terzi datori di pegno, si applica la disciplina prevista dall’articolo 25.
Criteri di idoneità. L’Indice è basato sul mercato dei buoni del Tesoro a breve termine della zona euro. Attualmente, l’Indice attinge, per il suo elenco di emittenti, a sette paesi, ossia: Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, a condizione che gli investimenti a breve termine di tali emittenti siano stati oggetto di valutazione del merito di credito da parte di almeno due delle tre principali agenzie di rating, quali Standard & Poor’s Rating Group, Moody’s Investor Services, Inc. x Xxxxx Ratings Ltd. La fascia di scadenze per le selezioni di buoni del Tesoro è compresa tra 0 e 6 mesi. La scadenza media dei titoli è di 3 mesi.
Criteri di idoneità. 1. L’accertamento dell’idoneità all'installazione e all'esercizio di reti per l'offerta al pubblico di servizi mobili di terza generazione avviene in base ad un esame della documentazione relativa ai piani tecnici e commerciali, secondo principi trasparenti, obiettivi e non discriminatori. Tale accertamento è effettuato sulla base dei seguenti criteri: a) la capacità e le modalità tecniche dell’offerta dell’infrastruttura, ivi incluse la pianificazione e lo sviluppo della rete di terza generazione, comprendenti almeno: 1) la descrizione della rete in relazione allo standard IMT-2000 adottato; 2) la indicazione delle misure di sicurezza; 3) le modalità di “roaming”; 4) la copertura e la capacità della rete, oltre al relativo calendario di attuazione, fatti salvi gli obblighi previsti all’art. 3, comma 6, del Regolamento. b) la capacità di offerta dei servizi, i rapporti con l'utenza, le previsioni di mercato, gli obiettivi commerciali, comprendenti almeno: 1) l’entità degli investimenti direttamente imputabili alla realizzazione di una rete di terza generazione con particolare riferimento alla fornitura dei servizi avanzati mediante l’utilizzazione delle più moderne tecnologie; 2) le previsioni e gli obiettivi di mercato, le caratteristiche dei servizi offerti, con particolare rilievo all’innovatività ed al piano di avvio e diffusione geografica degli stessi; 3) la capacità di realizzazione dell’attività in termini di personale e relativa competenza, incluso il programma di impiego dello stesso; 4) i rapporti con l’utenza, ivi incluso i piani di “customer service” e la carta dei servizi. 2. Sono ammessi all’aggiudicazione di cui all’art. 3, comma 1, soggetti che siano stati ritenuti idonei sulla base dei criteri individuati al comma 1, lettere a) e b). 3. L’eventuale esclusione di un soggetto ritenuto non idoneo è comunicata all’interessato con provvedimento motivato. 4. Gli obblighi assunti dagli aggiudicatari in sede di verifica dell’idoneità di cui al comma 1, fanno parte del capitolato d’oneri allegato alla licenza.
Criteri di idoneità. Come in tutti i bandi pubblici, anche nel bando relativo a una procedura di aggiu- dicazione con dialogo devono essere menzionati i criteri di idoneità. I criteri di idoneità si riferiscono alle qualità degli offerenti, come le competenze specialistiche, l’esperienza nell’esecuzione di compiti analoghi, l’idoneità econo- mica e tecnica ecc.

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  • Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

  • Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

  • Criteri di valutazione Dopo la rilevazione iniziale, le attività materiali, inclusi gli immobili non strumentali, salvo quanto di seguito precisato, sono iscritte in bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumulati e di eventuali perdite di valore accumulate. Le attività materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro vita utile, adot- tando come criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. La vita utile delle attività materiali soggette ad ammortamento viene periodicamente sottoposta a verifica; in caso di rettifica delle stime iniziali viene conseguentemente modificata anche la relativa quota di ammortamen- to. Non sono soggetti ad ammortamento: - i terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto considerati a vita utile indefinita. Nel caso in cui il loro valore sia incorporato nel valore del fabbricato, sono considerati beni separabili dall’edificio; la suddivisione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato avviene sulla base di perizia di periti indipendenti per i soli immobili detenuti “cielo-terra”; - le opere d’arte, la cui la vita utile non può essere stimata ed essendo il relativo valore generalmente destinato ad aumentare nel tempo; - gli investimenti immobiliari che sono valutati al fair value, in conformità al principio contabile IAS 40. Con specifico riferimento agli immobili ad uso investimento rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 40, la relativa valutazione è effettuata al valore di mercato determinato sulla base di perizie di stima indipendenti e le variazioni di fair value sono iscritte nella specifica voce di conto economico “Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali” Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso. Ad ogni chiusura di bilancio, si procede alla verifica dell’eventuale esistenza di indicazioni che dimostrino la per- dita di valore subita da un’attività. La perdita risulta dal confronto tra il valore di carico dell’attività materiale ed il minor valore di recupero. Quest’ultimo è il maggior valore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso inteso come il valore attuale dei flussi futuri originati dal cespite. Le eventuali rettifiche sono imputate a conto economico alla voce “rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”. Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, viene rilevata una ripresa di va- lore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto degli ammortamenti calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.

  • PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il contratto con il professionista scelto sarà concluso a seguito dell’espletamento di una Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b) del DL 76/20, convertito nella legge 120/2020 e xx.xx., da svolgersi mediante l’uso della piattaforma di negoziazione della Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT tramite RdO (Richiesta di Offerta), con invito rivolto ai soggetti selezionati a seguito di avviso di manifestazione di interesse e individuate tramite RDI (Richiesta di informazioni) sulla piattaforma Sardegna CAT. L’appalto sarà affidato in ragione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Sardegna IT procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.lgs n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la Società. Le offerte dovranno avere validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D. Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi dell’ALLEGATO A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE di cui al D.Lgs. 50/2016 e Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere generali e specializzate sono individuati secondo gli importi nella tabella seguente: Gruppi di lavorazioni omogenee Cat. Importo lavorazioni Aliquota % Classificazione lavori Qualificazione obbligatoria SI/NO Subappalto/avvalimento Opere Edili OG 1 Cl. III € 828.199,72 43,96% Prevalente Si Subappaltabile al 49,99% (ex art.105, co.1 del D.Lgs. 50/2016) Si avvalimento Strutture OS21 Cl. III € 770.901,39 40,92% Scorporabile Si Subappaltabile al 100% ex art.105, co.2. Divieto di avvalimento (ex art.89, co.11 del D.Lgs. 50/2016) Impianti OG11 Cl. I € 284.689,42 15,11% Scorporabile Si Subappaltabile al 100% ex art.105 co.2. Divieto di avvalimento (ex art.89, co.11 del D.Lgs. 50/2016) 2. Per quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle indicazioni degli elaborati progettuali del PFTE ed ai documenti quantificativi. 3. Le indicazioni del presente capitolato e del PFTE, i disegni, i calcoli e le specifiche tecniche, incluse le descrizioni delle relazioni e delle lavorazioni, del computo metrico nel loro insieme forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere da realizzare oggetto del contratto. 4. Sono in ogni caso comprese nell’oggetto dell’appalto tutte le opere e forniture, ancorché non esplicitamente individuate negli elaborati di progetto, in quantità e qualità tali da consentire la consegna completa delle opere finite e collaudabili. 5. Nell’esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto del presente capitolato devono essere rispettate tutte le norme obbligatorie delle Leggi e Decreti dello Stato, dei Regolamenti e delle Direttive dell’Unione Europea, dei Regolamenti e Circolari di Ministeri ed Enti di controllo nonché le Norme volontarie del CNL, UNI, CEI ed ISO in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali edili ed impiantistici e in materia di installazione di macchinari e di esecuzione di qualsiasi opera. 6. Si precisa al riguardo che le citate norme costituiscono prescrizioni e specifiche progettuali in mancanza di disposizioni esplicite contenute nei documenti progettuali. 7. Sono a carico dell’Appaltatore, e quindi comprese nel prezzo di aggiudicazione, tutte le opere ausiliarie relative all’esecuzione degli allacciamenti elettrici, di gas, idrici, fognari e telefonici o, in generale, di trasmissione dati, alle reti gestite dalle Aziende dei Pubblici Servizi nonché l’assistenza, la mano d’opera, i materiali, i mezzi d’opera necessari in aiuto alle aziende erogatrici dei servizi medesimi ed alle ditte da esse incaricate per l’esecuzione dei lavori di allacciamento. 8. Il rispetto delle predette leggi e norme deve essere perseguito con le opportune integrazioni o, anche, variazioni delle forniture e installazioni desumibili dalle descrizioni di prezzo, dai calcoli, dalle norme tecniche e specifiche e dai disegni di progetto, rimanendo gli eventuali maggiori oneri dell’Appaltatore comunque compensati nell’importo forfettario di aggiudicazione e di contratto. 9. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e che dovrà tenerne conto nella redazione del progetto esecutivo. 10.L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

  • CRITERI DI INDENNIZZO La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO-SPINALE, AIDS ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 10.000.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.