Criteri generali relativi alla distinzione delle funzioni operative da quelle connesse allo svolgimento di cariche sociali Clausole campione

Criteri generali relativi alla distinzione delle funzioni operative da quelle connesse allo svolgimento di cariche sociali. Il soggetto attuatore al fine di garantire un adeguato controllo interno delle attività e dei relativi costi deve articolare la propria struttura organizzativa su livelli diversi che permettano di operare sempre secondo il principio della trasparenza nell’affidamento di incarichi e della separatezza delle diverse funzioni. A maggior ragione tale separatezza deve essere garantita quando una stessa persona oltre a svolgere funzioni operative (ovvero funzioni direttamente inerenti la realizzazione degli interventi progettuali) ricopre anche cariche sociali o svolge funzioni connesse all’appartenenza a organi direttivi ed esecutivi del soggetto attuatore stesso. I costi o le indennità relative allo svolgimento delle funzioni connesse alle cariche sociali non sono ammissibili. Per quanto concerne, invece, eventuali funzioni operative all’interno del progetto svolte da persone che ricoprono cariche sociali nell’ambito del soggetto attuatore, in relazione alla diversa natura giuridica di quest’ultimo, si danno i seguenti casi: nelle società cooperative, nelle piccole società cooperative di cui all’ art.21 della legge 7/8/97 n° 266 e nelle società consortili, i costi relativi alla retribuzione di tali funzioni operative sono ammissibili a finanziamento a condizione che: tali persone siano soci lavoratori della cooperativa stessa, nel caso di società cooperative o di piccole società cooperative, e, comunque, la funzione operativa da esse svolta rientri tra quelle previste dal contratto che li lega alla società stessa; nelle società di capitali, i costi relativi alla retribuzione di tali funzioni operative sono ammissibili a finanziamento a condizione che esse siano previste nel contratto che formalizza il rapporto di lavoro tra la persona e la società; nelle associazioni culturali e nelle associazioni tra professionisti, i costi relativi alla retribuzione di funzioni operative svolte dagli associati sono ammissibili a condizione che derivino da incarichi formalmente (mediante deliberazione) affidati dall’organismo collegiale direttivo dell’associazione al singolo associato. In via eccezionale, laddove non sia possibile l’affidamento di un incarico formalizzato da organismo/soggetto diverso dal titolare di carica sociale (ad es. ditte individuali, società di persone), i costi relativi alla funzione operativa svolta nell’ambito del progetto potranno essere ammessi con i seguenti limiti e condizioni: lo svolgimento della funzione operativa deve essere autorizzata dall...
Criteri generali relativi alla distinzione delle funzioni operative da quelle connesse allo svolgimento di cariche sociali. Il soggetto attuatore al fine di garantire un adeguato controllo interno delle attività e dei relativi costi deve articolare la propria struttura organizzativa su livelli diversi che permettano di operare sempre secondo il 9 Come precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale n. 3/2004 esplicativa dell’art. 30 del D.lsg 276/03. principio della trasparenza nell’affidamento di incarichi e della separatezza delle diverse funzioni. Ciò in quanto, coincidendo fisicamente il committente con il prestatore d’opera, il prezzo del servizio non scaturi- rebbe dalla libera trattativa, non essendo ipotizzabile che la stessa persona possa agire nell’interesse di due parti contrapposte. A maggior ragione tale separatezza deve essere garantita quando una stessa persona oltre a svolgere funzioni operative (ovvero funzioni direttamente inerenti la realizzazione degli interventi progettuali) ricopre anche cariche sociali o svolge funzioni connesse all’appartenenza a organi direttivi ed esecutivi del soggetto attuatore stesso. I costi o le indennità relative allo svolgimento delle funzioni connesse alle cariche sociali non sono ammissibili. Per quanto concerne, invece, eventuali funzioni operative all’interno del progetto svolte da persone che ricoprono cariche sociali nell’ambito del soggetto attuatore, in relazione alla diversa natura giuridica di quest’ultimo, si danno i seguenti casi:

Related to Criteri generali relativi alla distinzione delle funzioni operative da quelle connesse allo svolgimento di cariche sociali

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: