Criteri per l’assegnazione Clausole campione

Criteri per l’assegnazione. Nel caso di gestione convenzionata, le priorità nella scelta del concessionario è data a Società Sportive senza fini di lucro, che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell’impianto e/o nell’ambito del territorio del Comune tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri: numeri di atleti tesserati residenti nel Comune di Valledoria; anni di attività del sodalizio; livello campionati cui partecipa il sodalizio; risultati agonistici ottenuti; attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare; colori della municipalità; l’affidamento in gestione non potrà essere concesso a Società sportive che abbiano in essere contenziosi con l’Amministrazione, ovvero siano titolari di posizioni debitorie Qualora nessuna Società sportiva locale faccia richiesta di concessione dell’impianto in gestione convenzionata, l’uso dell’impianto potrà essere concesso alle stesse condizioni stabilite al punto 4 dell’art. 8, ad altre Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro o Enti sportivi che curano e promuovono l’attività sportiva giovanile.
Criteri per l’assegnazione valide dal 01dicembre 2008: - Il contratto a tempo pieno deve esistere da almeno 18 mesi prima della nascita del bambino. - La trasformazione temporanea del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, deve avere una durata di almeno due anni e deve essere prevista espressamente nel nuovo contratto. - Il part-time dopo la maternità non può superare le 25 ore settimanali, comprese eventuali clausole elastiche e lavoro supplementare. La relativa richiesta di trasformazione del contratto deve essere inoltrata dalle lavoratrici assunte a tempo pieno ed indeterminato, al proprio datore di lavoro, al rientro dalla maternità obbligatoria e dall' eventuale congedo parentale. Le aziende che presentano la domanda di questo premio all’EbK devono inoltrare entro 60 giorni dalla sottoscrizione del nuovo contratto i seguenti documenti: - una domanda scritta, - copia del vecchio contratto, - copia del nuovo contratto, - copia del certificato di “stato di famiglia”, - i cedolini paga degli ultimi 6 mesi della dipendente. ATTENZIONE: La prestazione decorre dall’1.1.2008 per eventi verificatisi a partire dall’1.1.2008.
Criteri per l’assegnazione valide dal 01 dicembre 2008 Il genitore che richiede l’assegno deve presentare entro 60 giorni dalla nascita quanto segue: - una domanda scritta contenente tutti i dati personali (nome, indirizzo, codice IBAN…) - i cedolini paga degli ultimi 6 mesi se dipendente, oppure i DM10 degli ultimi 6 mesi se datore di lavoro, - il codice fiscale del bambino - il certificato di "stato di famiglia". Da gennaio 2008 studenti universitari possono richiedere una borsa di studio. L’importo sarà di 1.000,00 € – 1.500,00 € presentando la propria tesi di laurea. Il tema della tesi deve essere di attualità, di rilevanza per il settore del terziario o originale/innovativo. La commissione approva il tema prima della stesura della tesi e da il benestare per l’eventuale assegnazione della borsa di studio. La borsa di studio verrà erogata solo quando la tesi sarà stata valutata positivamente dal professore di facoltà. Addì, 23 marzo 2007, presso l’Unione commercio turismo servizi con sede in Xxxxxxx, xxx Xx Xxxxx xx Xxxxx, 0 L'Unione commercio turismo servizi, rappresentata dal Presidente pro-tempore Xxxxxx Xxxxx, assistito dal Direttore xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, dal Capoarea Servizi sindacali xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx le Organizzazioni Sindacali Provinciali: Xxxx Commercio: rappresentata da Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxx/Agb: rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxx; Fisascat Sgb/Cisl: rappresentata da Xxxx Xxxx; Uiltucs Uil/Sgk: rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx; − le Parti intendono dare attuazione all’impegno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Terziario distribuzione e servizi 2.7.2004, e quanto previsto dalla legge 24.06.1997, n. 196 e dal D.Lgs. 10.09.2003, n. 276 e successive modificazioni, disciplinando l’apprendistato professionalizzante, quale tipico contratto di lavoro a contenuto formativo; − le Parti prendono altresì atto della speciale regolamentazione dell’ordinamento sull’apprendistato nella Provincia Autonoma di Bolzano ed alla luce della legge provinciale n. 2/2006 intendono raccordare le disposizioni contrattuali nazionali con quelle territorialmente vigenti; − le Parti riconoscono la propria competenza in materia a loro attribuita a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 276/03;
Criteri per l’assegnazione. Nei casi previsti dall’art.8, la priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che, già svolgono attività nella disciplina sportiva praticabile nell’impianto, tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri: - numeri degli atleti tesserati; - anni di attività del sodalizio; - livello campionato cui partecipa il sodalizio; - risultati agonistici ottenuti; - attività di promozione della disciplina tra i giovani in età scolare.
Criteri per l’assegnazione. Ai fini della graduatoria si prenderanno in considerazione i seguenti parametri:
Criteri per l’assegnazione. 1. I beni disciplinati dal presente regolamento sono assegnati di norma mediante gara pubblica, previa pubblicazione di un bando che indichi i requisiti necessari dei concorrenti ed i criteri di assegnazione.
Criteri per l’assegnazione. L’uso di una apparecchiatura di telefonia mobile, assegnata per motivi di servizio, può essere concesso ad un assegnatario in base ad una o più delle seguenti esigenze:

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.