Danni e penali Clausole campione

Danni e penali. Nel caso di danni arrecati alle infrastrutture preesistenti, il Comune ordinerà all’operatore e/o ai sui aventi causa l’immediato rifacimento a regola d’arte; se entro il termine fissato nell’ordinanza non verrà effettuata la messa in pristino a regola d’arte verrà incamerata la relativa parte della fideiussione che dovrà essere reintegrata entro 30 giorni pena la decadenza della convenzione e l'incameramento di tutta la fideiussione da parte della Amministrazione. E’ fatto salvo il risarcimento del danno.
Danni e penali. L’Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e si obbliga a tenere indenne il Committente da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni conseguenza dannosa. L’Impresa ha l’obbligo e l’onere di eseguire le attività di manutenzione a perfetta regola d’arte senza arrecare danni all’utente che lo inducano a contestazioni verso il Committente e ripristinando il servizio in ogni caso. L’Impresa ha l’obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi tipo di danno dovesse arrecare alle proprietà del Committente. Inoltre è tenuta a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti da cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione, provocati dal suo personale. Qualora l’Impresa, sebbene invitata per iscritto, non provvedesse alla liquidazione dei danni provocati a terzi, il Committente si riserva la facoltà di liquidarli e di trattenere il corrispondente valore dai corrispettivi dovuti a fronte della attività dell’appalto. L’Impresa si obbliga a tenere indenne il Committente da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile. Le penali saranno applicate anche cumulativamente secondo le inadempienze contestate dalla Direzione Lavori. Le medesime sono espressamente indicate nell’art. 40 dell’allegato capitolato speciale.
Danni e penali. La lettura dei contatori dovrà essere eseguita a regola d’arte nel rispetto delle indicazioni fornite dal Committente, entro i tempi da questo indicati e secondo quanto riportato nel presente capitolato. Nel caso di inadempienze il Committente, valutate le giustificazione della Società, si riserva la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le penali di seguito indicate. Con riferimento all’eventuale ritardata consegna della singola “Unità di lettura” consegnato in ritardo rispetto quanto previsto dal CPL ● € (prezzo base x 2,5% x numero utenti U.L) per un ritardo compreso tra i 4 e i 6 gg. di calendario, ● € (prezzo base x 5% x numero utenti U.L) per un ritardo compreso tra i 7 e i 10 gg. di calendario, ● € (prezzo base x 10% x numero utenti U.L) per un ritardo compreso tra gli 11 ed i 15 gg. di calendario, ● € (prezzo base x 15% x numero utenti U.L) per un ritardo compreso tra i 16 ed i 20 gg. di calendario, ● € (prezzo base x 20% x numero utenti U.L) per un ritardo compreso tra i 21 ed i 30 gg. di calendario, ● € (prezzo base x 25% x numero utenti U.L) per un ritardo maggiore di 30 gg. di calendario, più l’ammontare del tasso legale d’interesse applicato per i giorni di ritardo al valore del ruolo di fatturazione cui appartiene il giro di lettura interessato, (nel caso in cui i ritardi siano determinati da problematiche che, a insindacabile giudizio del Committente, non siano riconducibili a deficit organizzativi o operativi della Società, il Committente medesimo si riserva la possibilità di non applicare le penalità, applicarle parzialmente e/o di calcolarne l’ammontare sulla base delle conseguenze generate sui flussi operativi aziendali (esempio, ritardi di bollettazione) e, inoltre, ● € (prezzo base x 50) per ogni rettifica post-fatturazione effettuata a favore della Clientela aziendale resasi necessari a seguito dalla trasmissione di un dato errato (lettura e/o data di esecuzione della stessa), ● € (prezzo base x 30) per ogni errore di lettura individuato pre-fatturazione, ● € (prezzo base x 10) per ogni errore nell’utilizzo dei codici relativi all’anomalia tipo lettura, ● € 15,00 per ogni chiave persa o danneggiata, ● € 100,00 per ogni giorno di ritardo sulla consegna delle letture delle attività definite ai punti 2.2, 2.3, 2.4 e 2,5 ● € 500,00 per ogni giorno di ritardo sull’avvio del contratto (come definito all’art. 11 successivo), ● un valore tra € 100,00 ed € 3.000,00, per ogni altra inadempienza riscontrata a seconda della gravità de...
Danni e penali. La lettura dei contatori dovrà essere eseguita a regola d’arte nel rispetto delle indicazioni fornite da Sidra Spa ed entro i tempi con questa concordati e secondo quanto riportato nel presente capitolato. In caso di inadempienze e dopo aver sentito le giustificazioni della Società appaltatrice, Sidra Spa si riserva la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le seguenti penali: - € 15,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna di ogni singolo “turno di lettura” su quanto previsto dal CPL, compreso tra i quattro e i sei giorni di calendario;per un ritardo, su quanto previsto dal CPL, maggiore di trenta giorni di calendario Sidra si riserva la facoltà di risolvere in danno il contratto; - € 45,00 per ogni nota di credito emessa in favore della Clientela aziendale e resasi necessaria a seguito della trasmissione di un dato errato (lettura e/o data di esecuzione della stessa); - € 1,50 per ogni lettura accompagnata da rilievo fotografico mancante o comunque insufficiente alla certa verifica dei dati di consumo trasmessi; - € 15,00 per ogni chiave utente persa o danneggiata; - € 100,00 per ogni giorno di ritardo sulla consegna delle letture delle attività definite ai punti 2.2 e 2.3. - € 15,00 per ogni allaccio abusivo riscontrato e non comunicato. - € 500,00 per ogni giorno di ritardo sull’avvio del contratto meglio definito all’art.11 successivo. - Un importo tra € 500,00 ed € 2.000,00, per ogni altra inadempienza riscontrata a seconda della gravità della medesima, definita ad insindacabile giudizio di Sidra Spa (comportamento scorretto del personale rispetto alle procedure di lavoro, ecc.). In ogni caso l’importo massimo delle penali elevate non potrà superare il 10% del contratto. Nel caso in cui i ritardi siano determinati da problematiche che, a insindacabile giudizio di Sidra Spa, siano non riconducibili a deficit organizzativi o operativi della Società, l’ammontare delle relative penalità potrà essere calcolato sulla base delle conseguenze da questi generati sui flussi operativi aziendali (esempio, ritardi di bollettazione).
Danni e penali la lettura dei contatori dovrà essere eseguita a regola d’arte nel rispetto delle indicazioni fornite dal committente, entro i tempi da questo indicati e secondo quanto riportato nel presente CSA, al successivo art. 2.2, e nel Calendario Pianificazione Letture (CPL), allegato al presente atto.  Euro (prezzo base x 0,50) per un ritardo oltre i 3 (tre) giorni di calendario;  Euro (prezzo base x 2,50) per un ritardo maggiore di 30 (trenta) giorni di calendario;  Euro 15,00 per ogni corredo fotografico non ritenuto correttamente eseguito;  Euro (prezzo base x 50) per ogni rettifica post-fatturazione effettuata a favore della clientela aziendale resasi necessaria a seguito della trasmissione di un dato errato (lettura e/o data di esecuzione della stessa);  Euro (prezzo base x 10) per ogni errore di lettura individuato pre-fatturazione.
Danni e penali. L’appaltatore: • si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro e si obbliga a tenere indenne la S.A. da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni conseguenza dan- nosa. • ha l’obbligo e l’onere di eseguire le attività di manutenzione a perfetta rego- la d'arte senza arrecare danni all’utente che lo inducano a contestazioni ver- so la S.A. e ripristinando il servizio in ogni caso. • Ha l’obbligo di provvedere e a riparare a sue spese qualsiasi tipo di danno dovesse arrecare alle proprietà della S.A. • E’ tenuto a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti da cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione, provocati dal suo personale. • qualora, sebbene invitato per iscritto, non provvedesse alla liquidazione dei danni provocati a terzi, la S.A. si riserva la facoltà di liquidarli e di trattenere il corrispondente valore dai corrispettivi dovuti a fronte dell’attività dell’appalto. • E’ obbligato a tenere indenne la S.A. da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile. Le penali saranno applicate secondo le inadempienze contestate dalla Dire- zione Xxxxxx, nei modi previsti dalla legge.

Related to Danni e penali

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: