Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara. 3. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2. 4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato. 5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Contratto Di Concessione Del Servizio Di Ristorante, Concessione Del Servizio Di Caffetteria
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilitàL'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L’impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell’A.S.L. Roma 1, per tutta la durata fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto, per qualsiasi danno causato .
3. L’impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/e cose dell’A.S.L. Roma 1 o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioniche potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite manlevando l’Azienda da parte di terzi.
2ogni responsabilità. A fronte dell’obbligo di cui al precedente commatale scopo, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/l’impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l’intera rischi specificati, inclusa la responsabilità del Concessionario anche civile verso terzi per danni coperti patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o non coperti sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioResta inteso tra le Parti che l’esistenza, ai sensi dell’artla validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per l’A.S.L. Roma 1. 1901 del c.c.Pertanto, qualora il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario Fornitore non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente ritenzione riscossione della garanzia cauzione definitiva prestata a titolo di penale e penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito.
5. L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’A.S.L. Roma 1 resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’impresa.
9. Qualora l’impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
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Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario L’Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità, responsabilità per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario stesso della stessa quanto del Concedente della Committente e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in virtù dell’erogazione del servizio di cui al presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo L’Aggiudicataria, inoltre, dichiara di aver stipulato la polizza assicurativa sub n. dd. con la società , a massimale unico pari ad € 2.000.000,00 (duemilionivirgolazerozero) a beneficio della Committente e/o dei terzi per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Aggiudicataria in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al precedente commacontratto. In particolare detta polizza dovrà tenere indenne la Committente, il Concessionario ha presentato polizza/ivi compresi i suoi dipendenti e assicurativa/collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’Aggiudicataria possa arrecare alla Committente, ai suoi dipendenti e conforme/collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al contratto, inclusi i ai requisiti indicati nel Disciplinare danni da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente contratto e prevede la rinunzia dell’assicuratore nei confronti della Committente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di garamancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti , di eventuali dichiarazioni inesatte e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premiopresente articolo è condizione essenziale per la Committente, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario e pertanto qualora l’Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere risolto Contratto si risolverà di diritto diritto, a seguito di comunicazione da parte della Committente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, con conseguente ritenzione della garanzia cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. L’aggiudicatario si impegna ad estendere, anche mediante proroghe, la copertura assicurativa fino al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute.
4. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
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Samples: Servizio Di Contact Center Per Il Customer Service Desk, Servizio Di Help Desk Per Il Customer Service Desk
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilitàL'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L’impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell’ l’A.S.L. Roma 1, per tutta la durata fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto, per qualsiasi danno causato .
3. L’impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/e cose dell l’A.S.L. Roma 1 o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioniche potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite manlevando l’Azienda da parte di terzi.
2ogni responsabilità. A fronte dell’obbligo di cui al precedente commatale scopo, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/l’impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l’intera rischi specificati, inclusa la responsabilità del Concessionario anche civile verso terzi per danni coperti patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o non coperti sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioResta inteso tra le Parti che l’esistenza, ai sensi dell’artla validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per l’A.S.L. Roma 1. 1901 del c.c.Pertanto, qualora il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario Fornitore non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente ritenzione riscossione della garanzia cauzione definitiva prestata a titolo di penale e penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito.
5. L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’A.S.L. Roma 1 resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’impresa.
9. Qualora l’impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
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Samples: Contratto Di Affidamento
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilitàL'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture del Re.t.l.a., per tutta la durata fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. L’impresa aggiudicataria, per qualsiasi danno causato in quanto terzo responsabile, si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone o beni, tanto e cose del Concessionario stesso quanto del Concedente e/Re.t.l.a. o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioniche potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite manlevando il Re.t.l.a. da parte di terzi.
2ogni responsabilità. A fronte dell’obbligo di cui al precedente commatale scopo, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/l’impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l’intera rischi specificati, inclusa la responsabilità del Concessionario anche civile verso terzi per danni coperti patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro ,00 per ogni evento dannoso o non coperti sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del c.c..
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioResta inteso tra le Parti che l’esistenza, ai sensi dell’art. 1901 del c.c.la validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per il Concedente si riserva la facoltà Re.t.l.a.. Pertanto, qualora il Prestatore di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario servizi non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., con conseguente ritenzione riscossione della garanzia cauzione definitiva prestata a titolo di penale e penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito.
5. L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Re.t.l.a. resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’impresa.
9. Qualora l’impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi agli impianti dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi Di Manutenzione Ordinaria
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilitàFornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della A.S.L. Roma 1, per tutta la durata fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto, per qualsiasi danno causato .
3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/e cose della A.S.L. Roma 1 o di terzi, nell’esercizio che potessero derivare dall'espletamento della propria attività in dipendenza di omissionifornitura ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite manlevando l’Azienda da parte di terzi.
2ogni responsabilità. A fronte dell’obbligo di cui al precedente commatale scopo, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/Fornitore dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l’intera rischi specificati, inclusa la responsabilità del Concessionario anche civile verso terzi per danni coperti patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o non coperti sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioResta inteso tra le Parti che l’esistenza, ai sensi dell’artla validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la A.S.L. Roma 1. 1901 del c.c.Pertanto, qualora il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario Fornitore non sia in grado di provare all’atto della stipula dell’Accordo quadro e/o in qualsiasi momento di possedere la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere l’Accordo quadro si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente ritenzione riscossione della garanzia cauzione definitiva prestata a titolo di penale e penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito.
5. Il Fornitore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento della fornitura anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. Il Fornitore allega al presente Accordo quadro copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora il Fornitore, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la A.S.L. Roma 1 resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al Fornitore.
9. Qualora il Fornitore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi ai pazienti, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
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Samples: Accordo Quadro
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1Il concessionario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari, lasciandone indenne e sollevata l’Azienda USL della Romagna. A copertura della responsabilità per danni, la ditta concessionaria ai fini della stipulazione del contratto deve produrre una polizza assicurativa per un massimale per sinistro a persone e/o a cose non inferiore a € 3.000.000 (tre milioni) con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del contratto (3 + 2 anni). Il Concessionario assume concessionario, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in proprio ogni responsabilitàpossesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria Contraente e dei terzi, per tutta la l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo concessionario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’AUSL della Romagna, ed i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno causato a persone o beniil concessionario possa arrecare all’ Amministrazione Contraente, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o ai dipendenti e collaboratori di terziquest’ultima, nell’esercizio della propria nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
3presente Contratto. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti inteso che l’esistenza e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze , quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premiopresente articolo è condizione essenziale, ai sensi dell’art. 1901 del c.c.per l’AUSL della Romagna e, pertanto, qualora il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere risolto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della garanzia cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Concessione Di Spazi Per Intermediazione Pubblicitaria E Sponsorizzazione
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilitàL'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L’impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell’A.S.L. Roma 1, per tutta la durata fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto, per qualsiasi danno causato .
3. L’impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/e cose dell’A.S.L. Roma 1 o di terzi, nell’esercizio che potessero derivare dall'espletamento della propria attività in dipendenza di omissionifornitura ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite manlevando l’Azienda da parte di terzi.
2ogni responsabilità. A fronte dell’obbligo di cui al precedente commatale scopo, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/l’impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l’intera rischi specificati, inclusa la responsabilità del Concessionario anche civile verso terzi per danni coperti patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o non coperti sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioResta inteso tra le Parti che l’esistenza, ai sensi dell’artla validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per l’A.S.L. Roma 1. 1901 del c.c.Pertanto, qualora il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario Fornitore non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente ritenzione riscossione della garanzia cauzione definitiva prestata a titolo di penale e penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito.
5. L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento della fornitura anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’A.S.L. Roma 1 resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’impresa.
9. Qualora l’impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
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Samples: Approvazione Atti E Indizione Della Procedura Aperta
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilitàL'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture di ARES 118, per tutta la durata fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto, per qualsiasi danno causato .
3. L’impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/e cose di XXXX 118 o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioniche potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite manlevando ARES 118 da parte di terzi.
2ogni responsabilità. A fronte dell’obbligo di cui al precedente commatale scopo, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/l’impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l’intera rischi specificati, inclusa la responsabilità del Concessionario anche civile verso terzi per danni coperti patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o non coperti sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del c.c..
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioResta inteso tra le Parti che l’esistenza, ai sensi dell’artla validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per ARES 118. 1901 del c.c.Pertanto, qualora il Concedente si riserva la facoltà Prestatore di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario servizi non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., con conseguente ritenzione riscossione della garanzia cauzione definitiva prestata a titolo di penale e penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito.
5. L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, ARES 118 resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’impresa.
9. Qualora l’impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti trasportati dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario L’impresa assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso dell’impresa stessa quanto del Concedente della Committente, e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario l’impresa ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i polizza fideiussoria conforme ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
3indicatiall’art.13. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario dell’impresa anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario Fornitore ferma restando la possibilità del Concedente della Committente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di procedere a compensare quanto pagato.
5versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite. Qualora il Concessionario l’impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente la Committente non si sia avvalso avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4° comma, il contratto Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Construction Contract
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario L’Esecutore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario dell’Esecutore stesso quanto del Concedente dell’Avvocatura e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario l’Esecutore ha presentato stipulato polizza/e assicurativa/. Qualora l’Esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e conforme/i ai requisiti indicati nel Disciplinare fatto salvo l’obbligo di gara.
3risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario dell’Esecutore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente l’Avvocatura si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario dell’Esecutore ferma restando la possibilità del Concedente dell’Avvocatura di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti incamerare la cauzione a copertura di quanto pagatoversato.
5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Servizi Di Archiviazione E Gestione
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilitàCONTRAENTE è obbligato a costituire una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti da Roma Capitale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali, per tutta la durata un importo pari al doppio del valore indicato all’art. art. 5 co. 4 del presente contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati La polizza deve altresì assicurare la stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel Disciplinare di garacorso dell’esecuzione delle prestazioni per un importo pari ad € 1.000.000,00 (un milione).
3. Resta ferma l’intera responsabilità Il CONTRAENTE risponde di eventuali danni causati nell’esecuzione del Concessionario servizio anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti se rilevati dopo la scadenza del contratto purché lo stesso sia reclamato entro i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 224 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività appaltate.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioIl CONTRAENTE dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagatoquali può andare soggetto.
5. Qualora Il CONTRAENTE è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle Strutture di Roma Capitale, per fatti ed attività connesse all’esecuzione del contratto.
6. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, la validità e, comunque, l’efficacia delle suddette polizze assicurative è condizione essenziale per Roma Capitale. Pertanto, qualora il Concessionario CONTRAENTE non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle di possedere le coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con conseguente ritenzione riscossione della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e ai sensi del precedente Art. 16, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito.
7. Il CONTRAENTE, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
8. Qualora Il CONTRAENTE, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, Roma Capitale resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al CONTRAENTE.
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Samples: Contratto Di Servizio Di Vigilanza
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità, responsabilità per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario dell’Affidatario stesso quanto del Concedente della Regione e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo L’Affidatario, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l’intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Affidatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al precedente commaContratto. In particolare, detta polizza tiene indenne la Regione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’Affidatario possa arrecare alla Regione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Concessionario ha presentato polizza/Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Disciplinare fatto salvo l’obbligo di gararisarcimento del maggiore danno subito.
3. Resta in ogni caso ferma l’intera responsabilità del Concessionario dell’Affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze dalla polizza di cui al precedente comma 2comma.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Contract for Services and Supplies
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario IL Fornitore assume in proprio ogni responsabilitàresponsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria) È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per tutta la durata garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria) L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 129, comma 1, del Codice e 125 del Regolamento, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto, . La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per qualsiasi danno causato danni causati a persone terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità (o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o attestazione di terzi, nell’esercizio regolare esecuzione inserire la fattispecie ricorrente). Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo polizza di cui al precedente comma, presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto. L’omesso o il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Disciplinare ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di gara.
3premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche La polizza per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al precedente comma 2Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario Fornitore stesso quanto del Concedente della CNPADC e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i stipulato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nel Disciplinare all’art. 18 del Capitolato d’Oneri. Qualora il Fornitore non sia in grado di gara.
3provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma, il presente Contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze dalla polizza di cui al precedente comma 2.
4comma. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente la CNPADC si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, stesso entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario Fornitore ferma restando la possibilità del Concedente della CNPADC di rivalersi sulla incamerare la garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti a copertura di quanto pagatoversato.
5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilitàL'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L’impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell’ l’A.S.L. Roma 1, per tutta la durata fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto, per qualsiasi danno causato .
3. L’impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/e cose dell’A.S.L. Roma 1 o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioniche potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite manlevando l’Azienda da parte di terzi.
2ogni responsabilità. A fronte dell’obbligo di cui al precedente commatale scopo, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/l’impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l’intera rischi specificati, inclusa la responsabilità del Concessionario anche civile verso terzi per danni coperti patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o non coperti sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioResta inteso tra le Parti che l’esistenza, ai sensi dell’artla validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per l’A.S.L. Roma 1. 1901 del c.c.Pertanto, qualora il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario Fornitore non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente ritenzione riscossione della garanzia cauzione definitiva prestata a titolo di penale e penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito.
5. L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’A.S.L. Roma 1 resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’impresa.
9. Qualora l’impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
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Samples: Contratto Di Affidamento
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, responsabilità per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario Fornitore stesso quanto del Concedente delle Aziende Sanitarie Contraenti. e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in virtù dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende Sanitarie Contraenti e dei terzi, per l’intera durata del presente Accordo Quadro e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all’Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie Contraenti ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui all’Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al precedente commapresente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie Contraenti e, pertanto, qualora il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà tratta l’Accordo Quadro ed ogni singolo Ordinativo di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della garanzia cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Accordo Quadro
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario Fornitore stesso quanto del Concedente dell’Amministrazione e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario Fornitore ha presentato polizzastipulato presso Generali Italia S.p.A. polizza assicurativa n. 311-000000307/342160290 avente le seguenti coperture: responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi; responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della/e copertura/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Disciplinare di garacui al precedente comma 2, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito>.
34. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2>.
45. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario Fornitore ferma restando la possibilità del Concedente dell’Amministrazione di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti incamerare la cauzione a copertura di quanto pagatoversato>.
5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Contract for Specific Contracting
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilitàFornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della ASL Roma 6, per tutta la durata fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto, per qualsiasi danno causato .
3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/e cose della ASL Roma 6 o di terzi, nell’esercizio che potessero derivare dall'espletamento della propria attività in dipendenza di omissionifornitura ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite manlevando l’Azienda da parte di terzi.
2ogni responsabilità. A fronte dell’obbligo di cui al precedente commatale scopo, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/Fornitore dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l’intera rischi specificati, inclusa la responsabilità del Concessionario anche civile verso terzi per danni coperti patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o non coperti sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioResta inteso tra le Parti che l’esistenza, ai sensi dell’artla validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la ASL Roma 6. 1901 del c.c.Pertanto, qualora il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario Fornitore non sia in grado di provare all’atto della stipula dell’Accordo Quadro e/o in qualsiasi momento di possedere la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere l’Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente ritenzione riscossione della garanzia cauzione definitiva prestata a titolo di penale e penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del dell’eventuale maggior danno subìto.
5. Il Fornitore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento della fornitura anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. Il Fornitore allega al presente Accordo Quadro copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora il Fornitore, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la ASL Roma 6 resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al Fornitore.
9. Qualora il Fornitore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato Tecnico e da tale comportamento derivassero problemi ai pazienti, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
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Samples: Accordo Quadro
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, responsabilità per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario Fornitore stesso quanto del Concedente dell’Agenzia e/o di terzi, nell’esercizio in virtù dei servizi oggetto della propria attività fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l’intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al precedente commaContratto ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne l’Agenzia, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Concessionario ha presentato polizza/Fornitore possa arrecare all’Agenzia, ai loro dipendenti e assicurativa/e conforme/i collaboratori, nonché ai requisiti indicati nel Disciplinare terzi nell’esecuzione di garatutte le attività di cui al Contratto ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Resta ferma l’intera responsabilità Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del Concessionario rapporto contrattuale, e prevede la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti dell’Agenzia, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche per danni coperti in caso di mancato o non coperti parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioResta inteso che l’esistenza, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora al presente articolo è condizione essenziale per l’Agenzia e, pertanto, qualora il Concessionario Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora si tratta il Concedente non Contratto ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della garanzia cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta altresì ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.
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Samples: Determina a Contrarre
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilitàL'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato nonché si impegna a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzirenderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente commaL’impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell’Azienda, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Disciplinare di garaper fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. Resta ferma l’intera L’impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose Della ASL Roma 6, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l’Azienda da ogni responsabilità. A tale scopo, l’impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità del Concessionario anche civile verso terzi per danni coperti patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00 per ogni evento dannoso o non coperti sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioResta inteso tra le Parti che l’esistenza, ai sensi dell’artla validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la ASL Roma 6. 1901 del c.c.Pertanto, il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora qualora il Concessionario non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente ritenzione riscossione della garanzia cauzione definitiva prestata a titolo di penale e penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito.
5. L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la ASL Roma 6 resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’impresa.
9. Qualora l’impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Distribuzione Di Generi Di Ristoro
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilitàL’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima del Verbale di avvio del servizio una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali, per tutta la durata un importo pari al doppio del valore indicato all’art. 4 co. 1 del presente contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati La polizza deve altresì assicurare la stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel Disciplinare di garacorso dell’esecuzione delle prestazioni per un importo pari ad € 1.000.000,00 (un milione).
3. Resta ferma l’intera responsabilità L’Appaltatore risponde di eventuali danni causati nell’esecuzione del Concessionario servizio anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti se rilevati dopo la scadenza del contratto purché lo stesso sia reclamato entro i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 224 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività appaltate.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioL’Appaltatore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagatoquali può andare soggetto.
5. Qualora il Concessionario L’Appaltatore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle Strutture della Regione Lazio, per fatti ed attività connesse all’esecuzione del Contratto.
6. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, la validità e, comunque, l’efficacia delle suddette polizze assicurative è condizione essenziale per la Regione Lazio. Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare provare, entro il termine di cui al co. 1 del presente articolo, la stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento la piena operatività delle di possedere le coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con conseguente ritenzione riscossione della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e ai sensi del precedente Art. 11, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito.
7. L’Appaltatore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
8. Il risarcimento dei già menzionati danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell’importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici competenti in materia.
9. Qualora l’Appaltatore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Regione Lazio resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’Appaltatore.
10. Qualora l’Appaltatore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato Tecnico e da tale comportamento derivassero conseguenze dannose alla Regione Lazio, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
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Samples: Service Agreement
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilitàL'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L’impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell’ l’A.S.L. Roma 1, per tutta la durata fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto, per qualsiasi danno causato .
3. L’impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/e cose dell’A.S.L. Roma 1 o di terzi, nell’esercizio che potessero derivare dall'espletamento della propria attività in dipendenza di omissionifornitura ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite manlevando l’Azienda da parte di terzi.
2ogni responsabilità. A fronte dell’obbligo di cui al precedente commatale scopo, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/l’impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l’intera rischi specificati, inclusa la responsabilità del Concessionario anche civile verso terzi per danni coperti patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o non coperti sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioResta inteso tra le Parti che l’esistenza, ai sensi dell’artla validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per l’A.S.L. Roma 1. 1901 del c.c.Pertanto, qualora il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario Fornitore non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente ritenzione riscossione della garanzia cauzione definitiva prestata a titolo di penale e penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito.
5. L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento della fornitura anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’A.S.L. Roma 1 resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’impresa.
9. Qualora l’impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
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Samples: Contratto Di Affidamento Lotto
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario Con la stipula della Convenzione, il Fornitore Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità, responsabilità per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario Fornitore stesso quanto del Concedente delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibiliriferibili al Fornitore Aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terziterzi impiegati nella prestazione dei servizi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a manlevare e assicurativa/tenere indenne la Regione Lazio e conforme/i le Amministrazioni Contraenti dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai requisiti indicati nel Disciplinare di garadanni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, il Fornitore Aggiudicatario dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi. La predetta copertura assicurativa potrà essere garantita da una o più polizze pluriennali o da una o più polizze annuali che, in ogni caso, dovranno essere rinnovate senza soluzione di continuità sino alla scadenza pena la risoluzione della Convenzione e degli Ordinativi.
4. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario Fornitore Aggiudicatario anche per danni coperti o eventualmente non coperti e/o dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2assicurati.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Noleggio a Lungo Termine Di Veicoli
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, responsabilità per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario Fornitore stesso quanto del Concedente delle Aziende Sanitarie Contraenti e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in virtù dei servizi oggetto dell’Accordo quadro e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende Sanitarie Contraenti e dei terzi, per l’intera durata del presente Accordo quadro e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all’Accordo quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie Contraenti ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui all’Accordo quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al precedente commapresente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie Contraenti e, pertanto, qualora il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà tratta l’Accordo quadro ed ogni singolo Ordinativo di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della garanzia cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Accordo Quadro
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilitàL'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L’impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell’ l’A.S.L. Roma 1, per tutta la durata fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto, per qualsiasi danno causato .
3. L’impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/e cose dell’ A.S.L. Roma 1 o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioniche potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite manlevando l’Azienda da parte di terzi.
2ogni responsabilità. A fronte dell’obbligo di cui al precedente commatale scopo, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/l’impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l’intera rischi specificati, inclusa la responsabilità del Concessionario anche civile verso terzi per danni coperti patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o non coperti sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioResta inteso tra le Parti che l’esistenza, ai sensi dell’artla validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per l’A.S.L. Roma 1. 1901 del c.c.Pertanto, qualora il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario Fornitore non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente ritenzione riscossione della garanzia cauzione definitiva prestata a titolo di penale e penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito.
5. L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’A.S.L. Roma 1 resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’impresa.
9. Qualora l’impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
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Samples: Service Agreement
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilitàL'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L’impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell’ A.S.L./A.O. contraente, per tutta la durata fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto, per qualsiasi danno causato .
3. L’impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/e cose dell’ A.S.L./A.O. contraente o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioniche potessero derivare dalla esecuzione degli oneri prestazionali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite manlevando l’Azienda da parte di terzi.
2ogni responsabilità. A fronte dell’obbligo di cui al precedente commatale scopo, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/l’impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l’intera rischi specificati, inclusa la responsabilità del Concessionario anche civile verso terzi per danni coperti patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o non coperti sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioResta inteso tra le Parti che l’esistenza, ai sensi dell’artla validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per l’ A.S.L./A.O. contraente. 1901 del c.c.Pertanto, qualora il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario Fornitore non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente ritenzione riscossione della garanzia cauzione definitiva prestata a titolo di penale e penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del dell’eventuale maggior danno subito.
5. L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’ A.S.L./A.O. contraente resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’impresa.
9. Qualora l’impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
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Samples: Contract for the Acquisition of Medical Supplies and Services
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario Fornitore stesso quanto del Concedente delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario Fornitore ha presentato polizza/stipulato una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni Contraenti e assicurativa/della Consip S.p.A., a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, la Consip S.p.A., ivi compresi i loro dipendenti e conforme/collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip S.p.A., ai requisiti indicati nel Disciplinare loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di gara.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli contratti di fornitura, anche per danni coperti o non coperti con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato entro 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e dei singoli contratti di fornitura e prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti delle Amministrazioni Contraenti che della Consip S.p.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al precedente comma 2presente articolo è condizione essenziale, sia per le Amministrazioni Contraenti che per la Consip S.p.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioA., ai sensi dell’art. 1901 del c.c., e pertanto qualora il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà tratta la Convenzione ed ogni singolo contratto di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Convenzione
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario Fornitore stesso quanto del Concedente delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario Fornitore ha presentato polizza/stipulato una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni Contraenti e assicurativa/della Consip S.p.A., a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, la Consip S.p.A., ivi compresi i loro dipendenti e conforme/collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip S.p.A., ai requisiti indicati nel Disciplinare loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di gara.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli contratti di fornitura, anche per danni coperti o non coperti con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato, in riferimento alla R.C. Prodotto, nei due anni successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e dei singoli contratti di fornitura. La polizza prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti delle Amministrazioni Contraenti che della Consip S.p.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi per il periodo di trenta giorni dalla data della decorrenza della polizza, in parziale deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al precedente comma 2presente articolo è condizione essenziale, sia per le Amministrazioni Contraenti che per la Consip S.p.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioA., ai sensi dell’art. 1901 del c.c., e pertanto qualora il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà tratta la Convenzione ed ogni singolo contratto di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Convenzione
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, responsabilità per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto del Concessionario dell’Appaltatore stesso quanto del Concedente dell’amministrazione e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in virtù dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibilicontrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo L’Appaltatore dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa a beneficio anche dell’amministrazione e dei terzi, i cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti estremi sono precisamente indicati nel Disciplinare di gara.
3in premessa. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche inteso che la validità ed efficacia di tale polizza è condizione essenziale per danni coperti o non coperti l’amministrazione e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c.pertanto, il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere risolto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Il massimale minimo unico per evento previsto nella polizza assicurativa dovrà essere di almeno 2.000.000,00 euro. La durata della garanzia di polizza assicurativa dovrà coprire tutto il periodo contrattuale fino al completo adempimento delle relative prestazioni. Resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Qualora l’Appaltatore fosse già provvisto di idonea polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovrà comunque essere rispettato quanto a tal fine prescritto dagli atti della presente gara. La polizza, in ogni caso, non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quanto stabilito dagli atti di gara medesimi ed, inoltre, dovrà considerare quali terzi anche i dipendenti della Stazione Appaltante.
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Samples: Service Agreement
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, responsabilità per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario Fornitore stesso quanto del Concedente dell’Azienda Sanitaria contraente e/o di terzi, nell’esercizio in virtù dei servizi oggetto della propria attività fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l’intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al precedente commaall’Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione Lazio e l’Azienda Sanitaria contraente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Concessionario ha presentato polizza/Fornitore possa arrecare all’Azienda Sanitaria contraente, ai loro dipendenti e assicurativa/e conforme/i collaboratori, nonché ai requisiti indicati nel Disciplinare terzi nell’esecuzione di garatutte le attività di cui all’Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Resta ferma l’intera responsabilità Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del Concessionario rapporto contrattuale, e prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti di Regione Lazio, sia dell’Azienda Sanitaria contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche per danni coperti in caso di mancato o non coperti parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premioResta inteso che l’esistenza, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e l’Azienda Sanitaria contraente e, pertanto, qualora il Concessionario Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà tratta l’Accordo Quadro ed ogni singolo Ordinativo di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della garanzia cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta altresì ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 120.1 L'Affidataria è sempre responsabile, sia verso il Fondo sia verso terzi, dell’esecuzione delle attività ed in generale dei Servizi e di tutti i danni causati al Fondo e/o a terzi nell'esecuzione degli stessi.
20.2 È, altresì, responsabile dell'operato e del comportamento del personale dipendente e non, nonché di quello dei Subappaltatori, di cui si avvale nell’esecuzione del presente Contratto, nonché degli eventuali danni che potrebbero derivare dall'uso di mezzi e/o strumenti, sia verso il Fondo sia verso terzi.
20.3. Il Concessionario assume L’Affidataria, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in proprio ogni responsabilitàpossesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per tutta la l’intera durata del contrattopresente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Affidataria in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne il Fondo, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno causato a persone o benil’Affidataria possa arrecare al Fondo, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di terzi, nell’esercizio della propria tutte le attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
3presente Contratto. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti inteso che l’esistenza e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze , quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento presente Articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora l’Affidataria non esibisca alla data di stipula del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario presente Contratto tale polizza o non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4tratta, il contratto potrà essere risolto Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
20.4 Resta in ogni caso ferma l’intera responsabilità dell’Affidataria anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i xxxxxxxxx assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Dei Servizi Di Visite Di Controllo
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità, responsabilità per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario dell’Affidatario stesso quanto del Concedente della Regione e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo L’Affidatario, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l’intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Affidatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al precedente commaContratto. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’Affidatario possa arrecare alla la Regione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Concessionario ha presentato polizza/Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Disciplinare fatto salvo l’obbligo di gararisarcimento del maggior danno subito.
3. Resta in ogni caso ferma l’intera responsabilità del Concessionario dell’Affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze dalla polizza di cui al precedente comma 2comma.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 15 nei limiti di quanto pagato.
5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Contract for Services