Esclusioni e discipline specifiche Clausole campione

Esclusioni e discipline specifiche. 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative:
Esclusioni e discipline specifiche. 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:
Esclusioni e discipline specifiche. 7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tem- po determinato stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, e` affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu` rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tem- po determinato conclusi: nella fase di avvio di nuove attivita` per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi na- zionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferi- mento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; ovve- ro per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita`, ivi comprese le attivita` gia` previste nell’elenco allegato al decre- to del presidente della Repubblica n. 1525 del 1963, e suc- cessive modificazioni; o di intensificazione dell’attivita` lavo- rativa in determinati periodi dell’anno; o per specifici spetta- coli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono parimenti esenti da limitazioni quantitative i contratti a tem- po determinato stipulati a conclusione di un periodo di tiro- cinio o di stage, allo scopo di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di eta` superiore ai 55 anni, o conclusi quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale.
Esclusioni e discipline specifiche. 6. Restano in vigore le discipline di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all’articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all’articolo 75 della legge 23 dicem- bre 2000, n. 388.
Esclusioni e discipline specifiche. 4. E` consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purche´ di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell’artico- lo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal cam- po di applicazione della presente legge salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8. Confermata la possibilta` per le aziende di ricorrere al contratto a termine per l’assunzione di dirigenti senza che sia richiesta motivazione alcuna, esattamente come accadeva nel passato. Identico e` anche il limite di durata del contratto, pari a 5 anni. Dopo che sono trascorsi tre anni, e` tuttavia pos- sibile per il dirigente recedere dal rapporto osservando il termine di preavviso. Il Legislatore ha espressamente affermato che la legge di riforma non si applica ai dirigenti, fatta salva l’appli- cazione delle norme in materia di non discriminazione e di computo ai fini dell’applicazione del titolo III dello Statuto dei lavoratori (v. sopra). Rispetto, poi, al rapporto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti ci limitiamo a suggerire alcune linee com- portamentali che, in questa fase, non possono che esse- re prudenziali, in attesa che dottrina e giurisprudenza formino orientamenti comuni rispetto alle questioni sollevate.
Esclusioni e discipline specifiche. 1. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente leg- ge in quanto gia` disciplinati da specifiche normative: i con- tratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni; i contratti di forma- zione e lavoro; i rapporti di apprendistato nonche´ le tipolo- gie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro (tirocini, stage eccetera) che, pur caratterizzate dal- l’apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di la- voro.
Esclusioni e discipline specifiche. L’articolo 10 è stato, profondamente, ritoccato dalla legge n. 247/2007. Esso elenca, innanzitutto, alcune tipologie contrattuali escluse dall’applicazione di questa normativa, perché disciplinate “iure proprio” che sono:
Esclusioni e discipline specifiche. L’articolo 29 del D.lgs. n.81/2015 disciplina in maniera più organica e semplificata le esclusioni e le discipline specifiche rispetto a quanto disposto dalla normativa relativa al contratto a tempo determinato. L’intero articolato viene di molto ridotto rispetto a quanto previsto nel precedente articolo 10 del D.lgs. n.368/2001 che oltre alle esclusioni conteneva anche l’individuazione non uniforme dei limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a tempo determinato. Vorrei ricordare che tra le discipline specifiche e le esclusioni dal campo di applicazione del D.lgs. n. 81/2015 c’è il contratto di extra e surroga che il legislatore inserisce al comma 2 lettera b) dell’articolo 29. Rispetto al precedente disposto normativo alla lettera b) il legislatore ha tolto il riferimento ai sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, lasciando semplicemente la definizione “nei casi individuati dai contratti collettivi”.
Esclusioni e discipline specifiche. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative: Datori di lavoro in genere escluso lavoro domestico FONTI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI E DONNE MI“URA DELL’AGEVOLA)IONE
Esclusioni e discipline specifiche. 3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21.