Esclusioni e discipline specifiche Clausole campione

Esclusioni e discipline specifiche. 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative: a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991; b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente capo: a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell'articolo 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio; b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente; c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale; d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21. 4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Esclusioni e discipline specifiche. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative:
Esclusioni e discipline specifiche. 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo: a) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 375; b) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 4, 56, n. 1, con riferimento all’atto scritto e all’indicazione del termine, nonché agli articoli 57 e 59, i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, i quali tuttavia non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell'articolo 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio; c) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi ad efficacia generale di livello nazionale, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro agli uffici competenti prima del suo inizio. 2. E’ fatta salva la disciplina speciale vigente per: a) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale; b) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della L. 30 dicembre 2010, n. 240. c) il personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367; 3. Ferme restando le speciali procedure previste per la selezione del personale e la formazione di graduatorie di idonei dalle quali attingere obbligatoriamente per le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, alle pubbliche amministrazioni si applicano le disposizio- ni del presente Capo II, ad eccezione degli articoli 54, comma 1, e 55 e fatte salve le seguenti dero- ghe: a) è vietata l’utilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico o per ovviare a vincoli assunzionali. Alle pubbliche ammi- nistrazioni è consentito di procedere ad assunzioni con questo tipo di contratti oltre che in presenza delle esigenze di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a, b e c, per lo svolgimento delle mansioni b) nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 50, 51, 52, 53 e 54, comma 2, è sem- pre esclusa la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della pub...
Esclusioni e discipline specifiche. 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche normative: a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni; b) i contratti di formazione e lavoro; c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazio- ne attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituisco- no rapporti di lavoro. 2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi' come definiti dal- l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, de- terminata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confe- derazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione de- ve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo. 4. E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purche' di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8. 5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esporta- zione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli. 6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicem- bre 2000, n. 388. 7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utiliz- zazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, com- ma 1, e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativa- mente piu' rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di n...
Esclusioni e discipline specifiche. 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative: a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni; b) i contratti di formazione e lavoro; c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall’apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
Esclusioni e discipline specifiche. Restano in vigore le discipline di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all’articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all’articolo 75 della legge 23 dicem- bre 2000, n. 388.
Esclusioni e discipline specifiche. E` consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purche´ di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell’artico- lo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal cam- po di applicazione della presente legge salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8. Confermata la possibilta` per le aziende di ricorrere al contratto a termine per l’assunzione di dirigenti senza che sia richiesta motivazione alcuna, esattamente come accadeva nel passato. Identico e` anche il limite di durata del contratto, pari a 5 anni. Dopo che sono trascorsi tre anni, e` tuttavia pos- sibile per il dirigente recedere dal rapporto osservando il termine di preavviso. Il Legislatore ha espressamente affermato che la legge di riforma non si applica ai dirigenti, fatta salva l’appli- cazione delle norme in materia di non discriminazione e di computo ai fini dell’applicazione del titolo III dello Statuto dei lavoratori (v. sopra). Rispetto, poi, al rapporto di lavoro a tempo determinato dei dirigenti ci limitiamo a suggerire alcune linee com- portamentali che, in questa fase, non possono che esse- re prudenziali, in attesa che dottrina e giurisprudenza formino orientamenti comuni rispetto alle questioni sollevate.
Esclusioni e discipline specifiche. E` parimenti affidata ai contratti collettivi nazionali di lavo- ro stipulati dai sindacati comparativamente piu` rappresenta- tivi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assun- zione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato Restano disciplinate dalle specifiche leggi in materia: . i contratti di lavoro temporaneo (interinali), . i contratti di formazione e lavoro, . i rapporti di apprendistato, . le tipologie contrattuali, in generale, legate a fenome- ni di formazione attraverso il lavoro (stages, tirocini etc.) che pur caratterizzate dall’apposizione del termine non costituiscono rapporto di lavoro. Sono altrettanto esclusi dalla applicazione della legge di riforma, . i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricol- tura e gli operai a tempo determinato cos`ı come definiti dall’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 (28), . i rapporti di lavoro nei settori del turismo e dei pub- blici esercizi per l’esecuzione di speciali servizi di du- rata non superiore a tre giorni (cd. contratti occasiona- li), determinata dai contratti collettivi stipulati con i sin- dacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In questo caso, si ricorda che occorre segnalare l’avvenuta assunzione entro il consueto termine di 5 giorni decor- renti dalla data di assunzione e non piu`, come nel pas- sato, entro il primo giorno non festivo successivo. Que- sta fattispecie e` stata riproposta dalla legge di riforma e mutuata dalla legge n. 56/1987, art. 54 (29), . i rapporti di lavoro instaurati in specifiche aziende quali quelle che esercitano il commercio di esportazio- ne, di importazione e all’ingrosso di prodotti ortofrutti- coli (esclusione affatto comprensibile!). Note:
Esclusioni e discipline specifiche. 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative: a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991; b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Esclusioni e discipline specifiche. Sono esclusi, in quanto già disciplinati da specifiche normative: