DETERMINAZIONE DEI CONSUMI Clausole campione

DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. 1. Il proprietario di pozzo o sorgente, ricompreso nelle categorie domestica o domestica non residente ed allacciato alla pubblica fognatura, è tenuto a pagare il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa in pubblica fognatura rilevati da apposito misuratore installato a propria cura e spese, secondo le specifiche tecniche fornite dal Gestore del S.I.I. il quale provvederà anche alla lettura. Nel caso in cui l’utente non intenda procedere all’installazione del misuratore di portata dovrà comunicare al Gestore il numero dei componenti il nucleo familiare e tutte le successive variazioni.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. 1. Il Gestore eroga l’acqua potabile con il sistema a contatore; eccezionalmente potranno essere concesse erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. 1. La determinazione dei volumi dell’acqua scaricata in pubblica fognatura sarà effettuata sulla base del quantitativo di acqua prelevata dall’acquedotto così come misurata dal contatore di utenza e come rilevato dal Gestore in occasione dei giri di lettura dei contatori di acquedotto.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. 1. Il proprietario di pozzo o sorgente appartenente alle categorie non ricomprese nelle categorie domestica residente e domestica non residente ed allacciato alla pubblica fognatura, è tenuto a comunicare al Gestore il volume annuo di refluo scaricato in pubblica fognatura. Tale dichiarazione dovrà essere inoltrata al Gestore, anche utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore, entro il 31 di Gennaio di ogni anno.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. Salvo diversa previsione contenuta nelle Condizioni Economiche allegate al Contratto, la fatturazione dei corrispettivi avverrà sulla base dei dati di consumo rilevati dal Distributore presso ciascun PDR e PDP o dal Cliente mediante autolettura effettuata secondo le modalità e le tempistiche indicate in fattura. Resta inteso che l’autolettura sarà considerata valida ai fini della fatturazione salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente e salvo il caso di mancata validazione da parte del Distributore. In relazione alla fornitura di gas naturale, il Distributore informerà il Cliente circa l’eventuale tentativo di lettura non andato a buon fine. Il Fornitore trasmetterà al Distributore, ai fini della validazione, l’autolettura del Cliente secondo le tempistiche e modalità previste dalla normativa di volta in volta applicabile. In caso di stima, in ogni caso, almeno una fattura all’anno sarà emessa sulla base dei consumi effettivi.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. La rilevazione dei consumi di Gas avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal Gruppo di Misura e comunque in accordo con le disposizioni contenute nella disciplina normativa e regolatoria applicabile.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. 1. La determinazione dei consumi avviene nel seguente modo : in presenza di contatore, sulla base della lettura prelevata dal personale del Gestore op- pure comunicata dal Cliente dietro invito del Gestore. 2. Il Cliente ha l’obbligo di permettere e faci- litare l’accesso ai misuratori, qualora risultassero ubicati in proprietà privata, per il rilievo dei consumi da parte del personale del Gestore. 3. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ogni 6 mesi e comunque il Gestore può effettuare letture supplementari. 4. La frequenza delle let- ture e/o autoletture può variare a seconda dell’uso dichiarato e del calendario di fatturazione stabilito dal Gestore. 5. Laddove vi sia una mancata rilevazione dei consumi per causa imputabile al Cliente ( ad esempio, mancata comunicazione della lettura, impedimento all’accesso del personale del Gestore per la lettura del contatore, manomissione del contatore ) il Gestore può determinare i consumi sulla base delle medie registrate dalla stessa utenza, dopo aver informato il Cliente dei tentativi di lettura non andati a buon fine. 6. Se il contatore si guasta si procederà alla fatturazione forfettaria in base agli anni precedenti o al consumo pro-capite.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. 35 ARTICOLO 38.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. 1. La determinazione dei consumi avviene nel seguente modo : in presenza di contatore, sulla base della lettura prelevata dal personale del Gestore op- pure comunicata dal Cliente dietro invito del Gestore. 2. Il Cliente ha l’obbligo di permettere e faci- litare l’accesso ai misuratori, qualora risultassero ubicati in proprietà privata, per il rilievo dei consumi da parte del personale del Gestore. 3. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita guita ogni 6 mesi e comunque il Gestore può effettuare letture supplementari. 4. La frequenza delle let- ture e/o autoletture può variare a seconda dell’uso dichiarato e del calendario di fatturazione stabilito dal Gestore. 5. Laddove vi sia una mancata rilevazione dei consumi per causa imputabile al Cliente ( ad esempio, mancata comunicazione della lettura, impedimento all’accesso del personale del Gestore per la lettura del contatore, manomissione del contatore ) il Gestore può determinare i consumi sulla base delle medie registrate dalla stessa utenza. 6. Qualora l’impossibilità di rilevazione dei consumi per causa imputabile al Cliente si protragga, previa comunicazione, può essere disposta la riduzione della portata erogata. 7. In caso di ulteriore mancata rilevazione dei consumi per un periodo di 2 anni il Gestore potrà procedere alla chiusura della presa dell’impianto, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo la lettura del contatore e dopo che il Cliente abbia provveduto al pagamento delle spese di riattiva- zione sostenute dal Gestore pari ad € 500,00. 8. Se il contatore si guasta si procederà alla fatturazione forfettaria in base agli anni precedenti o al consumo pro-capite.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. La lettura del contatore può essere effettuata per motivi amministrativi o tecnici. E’ facoltà del cliente comunicare alla Società la lettura del proprio contatore. La Società può chiedere al cliente di provvedere direttamente alla lettura del proprio contatore, da comunicare mediante gli strumenti appositamente messi a disposizione. In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente, MEDEA si intende autorizzata a determinare induttivamente il consumo sulla base delle medie registrate dall’utenza o, in mancanza, da utenze analoghe, salvo conguaglio finale positivo o negativo. In caso di anomalie o avarie del contatore la Società determinerà il consumo del gas per il periodo di errato funzionamento come segue: