DETERMINAZIONE DEI CONSUMI Clausole campione

DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. Il proprietario di pozzo o sorgente, ricompreso nelle categorie domestica o domestica non residente ed allacciato alla pubblica fognatura nonché al pubblico acquedotto, è tenuto a pagare il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione sulla base dei quantitativi di acqua immessa in pubblica fognatura rilevati da apposito misuratore installato a propria cura e spese, secondo le specifiche tecniche fornite dal Gestore del S.I.I. il quale provvederà anche alla lettura. Nel caso in cui l’utente non intenda procedere all’installazione del misuratore di portata dovrà comunicare al Gestore il numero dei componenti il nucleo familiare e tutte le successive variazioni.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. 1. La determinazione dei consumi avviene nel seguente modo : in presenza di contatore, sulla base della lettura prelevata dal personale del Gestore op- pure comunicata dal Cliente dietro invito del Gestore.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. 1. Il Gestore eroga l’acqua potabile con il sistema a contatore; eccezionalmente potranno essere concesse erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica. 2. I contatori sono forniti esclusivamente dal Gestore che ne stabilisce tipologia e calibro in relazione alla natura della concessione e al consumo presunto in relazione agli standards di servizio previsti dal Piano d’Ambito. 3. Il Gestore ha facoltà di sostituire, a propria cura e spese, gli apparecchi di misura qualora lo ritenga opportuno con obbligo di preventiva comunicazione ma senza l’obbligo di giustificazione ad eccezione del caso in cui si renda necessario garantire la continuità del servizio o risolvere situazioni di pericolo, la sostituzione del contatore potrà essere eseguita senza l’ obbligo di preventiva comunicazione; nel caso di variazione di calibro per mutate esigenze dell’utenza il Gestore avrà diritto di addebitare all’utente stesso le spese relative. 4. Gli utenti sono i consegnatari dei contatori e pertanto ne sono responsabili ai sensi e per gli effetti dell’art.32 del presente Regolamento. 5. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore d’utenza rilevata dal personale del Gestore oppure comunicata dall’utente, dietro invito del Gestore. 6. L’utente ha l’obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l’accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà private. 7. La lettura dei contatori viene eseguita dal Gestore con frequenze e modalità connesse alle necessità della gestione del servizio, determinate dalla Carta del Servizio. 8. In caso di mancata lettura per causa dell’utente, di mancata comunicazione della lettura o di mal funzionamento del contatore, il Gestore può determinare i consumi in misura uguale a quella del corrispondente periodo dell’anno precedente o, in mancanza, secondo valutazioni induttive che tengano conto di ogni elemento utile ad individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame. 9. Nei casi di manomissione dei contatori, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di accertamenti tecnici. 10. Qualora tale impossibilità di rilevazione dei consumi si protragga per più periodi dell’ordine di un anno, previa comunicazione, può essere disposta la chiusura della presa dell’impianto; essa potrà essere riaperta soltanto dopo che il Gestore avrà effettuato la necessaria lettura e dopo che l’utente avrà provveduto al pagamento di eventuali spese per ...
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. La determinazione dei volumi dell’acqua scaricata in pubblica fognatura sarà effettuata sulla base del quantitativo di acqua prelevata dall’acquedotto così come misurata dal contatore di utenza e come rilevato dal Gestore in occasione dei giri di lettura dei contatori di acquedotto.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. Il proprietario di pozzo o sorgente appartenente alle categorie non ricomprese nelle categorie domestica residente e domestica non residente ed allacciato alla pubblica fognatura, è tenuto a comunicare al Gestore il volume annuo di refluo scaricato in pubblica fognatura. Tale dichiarazione dovrà essere inoltrata al Gestore, anche utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore, entro il 31 di Gennaio di ogni anno.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. Salvo diversa previsione contenuta nelle Condizioni Economiche allegate al Contratto, la fatturazione dei corrispettivi avverrà sulla base dei dati di consumo rilevati dal Distributore presso ciascun PDR e PDP o dal Cliente mediante autolettura effettuata secondo le modalità e le tempistiche indicate in fattura. Resta inteso che l’autolettura sarà considerata valida ai fini della fatturazione salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente e salvo il caso di mancata validazione da parte del Distributore. In relazione alla fornitura di gas naturale, il Distributore informerà il Cliente circa l’eventuale tentativo di lettura non andato a buon fine. Il Fornitore trasmetterà al Distributore, ai fini della validazione, l’autolettura del Cliente secondo le tempistiche e modalità previste dalla normativa di volta in volta applicabile. In caso di stima, in ogni caso, almeno una fattura all’anno sarà emessa sulla base dei consumi effettivi.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. La rilevazione dei consumi di Gas avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal Gruppo di Misura e comunque in accordo con le disposizioni contenute nella disciplina normativa e regolatoria applicabile.
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. La lettura del contatore può essere effettuata per motivi amministrativi o tecnici. E’ facoltà del cliente comunicare alla Società la lettura del proprio contatore. La Società può chiedere al cliente di provvedere direttamente alla lettura del proprio contatore, da comunicare mediante gli strumenti appositamente messi a disposizione. In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente, MEDEA si intende autorizzata a determinare induttivamente il consumo sulla base delle medie registrate dall’utenza o, in mancanza, da utenze analoghe, salvo conguaglio finale positivo o negativo. In caso di anomalie o avarie del contatore la Società determinerà il consumo del gas per il periodo di errato funzionamento come segue:
DETERMINAZIONE DEI CONSUMI. 35 ARTICOLO 38.

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  • Determinazione del danno In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno e del relativo pagamento al netto delle franchigie eventualmente previste. Nel caso di spese sostenute all’estero, il rimborso verrà effettuato in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Ultimazione dei lavori La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • DETERMINAZIONE DEL PREMIO Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è deter- minato applicando la seguente formula. P = T×N×Ir P Premio unico anticipato inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%) T tasso mensile finito pari a 0,11580% N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi Ir importo richiesto del Finanziamento (l’importo finanziato è pari alla somma dell’importo richiesto e dei Premi della presente Polizza Collettiva e della collegata Polizza Collettiva Vita n°3474).

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.