Dimissioni per giusta causa. L’operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.
Dimissioni per giusta causa. Le dimissioni per giusta causa devono essere comunicate per iscritto, con espressa indicazione della causa che le determina. Costituisce giusta causa di dimissioni, a norma dell'art. 2119 cod. civ., un fatto o una situazione che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. In tale caso spetta al dipendente la indennità sostitutiva del preavviso, nelle misure previste dall'art. 84 per i casi di licenziamento per giustificato motivo o per collocamento a riposo, rispettivamente, a seconda che lo stesso dipendente non abbia od abbia raggiunto i requisiti richiesti dalla legge per il diritto a pensione di vecchiaia.
Dimissioni per giusta causa. 1. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all’art. 32, il dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa, formalmente allegata e specificata, in immediata reazione ai fatti imputabili all’azienda, può ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all’art. 34.
2. L’onere della prova della sussistenza della giusta causa spetta al dirigente.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 32. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di dimissioni da parte del datore di lavoro.
4. Ove il Collegio Arbitrale ritenga sussistente la giusta causa, allegata e comprovata, dispone contestualmente a carico dell’azienda la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 39, maggiorata di una indennità supplementare pari ad 1/3 dell’indennità del preavviso stesso.
5. In caso contrario, ferma restando la validità delle dimissioni, al dirigente si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del presente contratto.
Dimissioni per giusta causa. In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione superiore a 90 giorni, essendo tanto grave da non permettere la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, il lavoratore potrà rassegnare le dimissioni per giusta causa senza dare alcun preavviso e, secondo la normativa vigente, con diritto all’indennità di disoccupazione. L’Azienda, salvo che dimostri l’infondatezza delle ragioni poste a supporto delle dimissioni, dovrà riconoscere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso a lui spettante come per il caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Inoltre, il lavoratore ha diritto a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa nelle seguenti gravi fattispecie: mancata regolarizzazione della posizione contributiva; aver subito molestie sessuali e/o mobbing in azienda accertati in sede giudiziaria con sentenza di I grado; in presenza di comportamento offensivo o ingiurioso del datore di lavoro o del superiore gerarchico; variazioni notevoli “in pejus” delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda; spostamento del lavoratore da una sede ad altra senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 del codice civile; sospensione del lavoro disposta dall’Azienda senza retribuzione c/o accesso alla Cig che, salvo diverso accordo tra azienda e rappresentanza sindacale per il prolungamento di tale termine, oltrepassi i 15 giorni.
Dimissioni per giusta causa. Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'Inps - Circ. n. 163/2003- ha accolto l'orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni "per giusta causa", indicate dalla giurisprudenza. Secondo la giurisprudenza sono dimissioni per giusta causa quelle determinate: dal mancato pagamento della retribuzione; dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; dal cosiddetto mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi; dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda; dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive"; dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente. Nel presentare la domanda il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti, la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo, e deve impegnarsi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Qualora la dimissione sia determinata da mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore non dovrà più allegare alcuna dichiarazione da cui risulti la volontà di "difendersi in giudizio". (Msg. N° 16410 del 20/07/2009). Se l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l'Inps recupererà l'indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.
Dimissioni per giusta causa. L'art. 35 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
1. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all'art. 44, il dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa, formalmente allegata e specificata, in immediata reazione ai fatti imputabili all'azienda, può ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 31.
2. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa spetta al dirigente.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente Organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 44. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di dimissioni da parte del datore di lavoro.
4. Ove il Collegio arbitrale ritenga sussistente la giusta causa, allegata e comprovata, dispone contestualmente a carico dell'azienda la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 36, maggiorata di una indennità supplementare pari ad 1/3 dell'indennità del preavviso stesso.
5. In caso contrario, ferma restando la validità delle dimissioni, al dirigente si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 del presente contratto.".
Dimissioni per giusta causa. Sono motivi di dimissione per giusta causa
Dimissioni per giusta causa. Ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile l’operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro senza preavviso, qualora si verifichi una cau- sa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quale ad esempio:
1. notevole ritardo nella corresponsione delle competenze maturate dall’o- peraio rispetto ai termini fissati dall’art. 36 del presente contratto
2. arbitraria decurtazione della retribuzione
3. comportamento ingiurioso o vie di fatto nei confronti del lavoratore da parte del datore di lavoro o di suoi rappresentanti nell’azienda
4. il determinarsi di particolari e gravi situazioni familiari che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Dimissioni per giusta causa. (riferimento articolo 73 CCNL)
a) ritardato pagamento del salario oltre i trenta giorni;
Dimissioni per giusta causa. Il lavoratore in presenza di una giusta causa ha il diritto di risolvere immediatamente il rapporto di lavoro senza l’obbligo di osservare alcun preavviso. Questa si realizza in presenza di una circostanza tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.