DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO Clausole campione

DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO. Il parametro (Ti) è valutato sulla base del N° (numero) dei telefoni mobili (cellulare), forniti al personale della Ditta che svolgerà il servizio oggetto dell’affidamento e che utilizza i mezzi facenti parte della flotta standard. Il numero dei cellulari è riportato ed attestato dalla Ditta offerente attraverso la dichiarazione del Rappresentante Legale contenuta nella Relazione Tecnica (RT). Ad aggiudicazione avvenuta la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare ad ASM una dichiarazione del Rappresentante Legale con la quale, facendo riferimento alla gara aggiudicata, dichiara di aver fornito i telefoni cellulari al proprio personale. Nella stessa dichiarazione riporterà sotto la dichiarazione una tabella nella quale saranno riportati i dipendenti ai quali è stato fornito il cellulare già attivato e che svolgeranno il servizio oggetto dell’affidamento. La tabella sottostante alla dichiarazione di cui sopra deve contenere: nella prima colonna il Cognome e Nome del dipendente che ha ricevuto il cellulare e che svolgerà il servizio oggetto dell’affidamento, nella seconda colonna il numero del telefono del cellulare ricevuto, nella terza colonna la data di consegna del cellulare, nella quarta colonna la firma, leggibile, del dipendente. La dichiarazione di cui sopra deve essere firmata e timbrata dal Rappresentate legale. E’ chiaro che il numero dei dipendenti che svolgerà il servizio oggetto del presente accordo quadro, riportati nella tabella di cui sopra, che ha ricevuto il cellulare e che lo stesso è stato attivato e resterà tale per tutta la durata dell’accordo quadro, non può essere inferiore a quello dichiarato in sede di gara dal Rappresentante Legale della Ditta aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria in caso di sostituzione del gestore della telefonia ovvero di sostituzione del dipendente che ha in dotazione il telefono, dovrà comunicare tempestivamente all’ASM Terni S.p.A. ogni variazione e fornire nel contempo prova della avvenuta consegna di un telefono cellulare al dipendente che subentra al dipendente sostituito. L’ASM Terni S.p.A. si riserva di effettuare delle verifiche periodiche al fine di accertare, nel corso di tutta la durata dell’accordo quadro, il mantenimento del requisito. In caso di esito negativo sarà applicato alla Ditta la penale di cu all’art.17, fatta salva l’applicazione della risoluzione del contratto. Determinazione dei coefficienti Ti in ipotesi di 3 partecipanti (Ditta A, Xxxxx B, Ditta C). DITTA A 10 TELEFONI CELLULARI TA =1...
DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO. Deve esserci una chiara e inequivocabile individuazione della sussistenza del requisito da parte del mezzo offerto nelle forme di cui sopra (di proprietà, acquisto, leasing o noleggio)
DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO. Il parametro è valutato sulla base del valore LPA del livello di pressione sonora in cabina/abitacolo (Yi), indicato e certificato dalla Ditta offerente attraverso la documentazione tecnica del costruttore dei mezzi, ovvero attraverso una specifica relazione tecnica di un Tecnico competente in acustica nella quale per ogni mezzo vengono riportati i valori misurati. La relazione, riportante tra l’altro gli estremi dell’iscrizione all’Albo del Tecnico, deve essere da questo timbrata e firmata. La suddetta documentazione è parte della Documentazione Tecnica (DT) da allegare alla Relazione Tecnica (RT) presentata in gara. Ad aggiudicazione avvenuta, come già segnalato in altre parti del presente Capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare a questa Azienda di avere la disponibilità dei mezzi e l’immediata utilizzabilità degli stessi per l’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato entro 60 gg. dalla aggiudicazione definitiva. L’ASM Terni S.p.A. si riserva di effettuare delle verifiche periodiche al fine di accertare, nel corso di tutta la durata dell’accordo quadro, il mantenimento del requisito. In caso di esito negativo sarà applicato alla Ditta la penale di cu all’art.17, fatta salva l’applicazione della risoluzione del contratto. La Ditta, per ogni mezzo facente parte della flotta mezzi standard richiesta da ASM per eseguire il servizio, dovrà riportare il valore Yi del livello di pressione in cabina/abitacolo (come da tabella che segue). N° mezzi standard da impiegare per il servizio Descrizione Riportare la TARGA dei mezzi offerti per effettuare il servizio, se già di proprietà della Ditta, ovvero riportare la marca e il modello del veicolo che si intende acquistare, noleggiare o prendere in leasing per svolgere il servizio Yi [dB(A)] 1 Autospazzatrice da 4 m≥ 2 Autospazzatrice da 4 m≥ 3 Autospazzatrice da 4 m≥
DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO. Il parametro (Si) è valutato sulla base del N°(numero) dei semirimorchi compattatori, aventi come richiesto sopra, le indicate caratteristiche. Il numero dei semirimorchi è riportato ed attestato dalla Ditta offerente attraverso la dichiarazione del Rappresentante Legale contenuta nella Relazione Tecnica (RT). Si = n di semirimorchi ad emissioni zero della ditta concorrente i esima. Il coefficiente CSi = 1 (Coefficiente semirimorchi della Ditta i-esima), viene attribuito alla Ditta che doterà, in caso di aggiudicazione, il maggior numero di semirimorchi. Alle ditte, verrà attribuito un coefficiente CSi valutato con criteri di proporzionalità e corrispondente a: Dove: Smax = numero dei semirimorchi maggiore offerto tra i concorrenti Smin = numero dei semirimorchi minore offerto tra i concorrenti PUNTI MAX attribuiti al parametro (dotazione di semirimorchi compattatori) : PS = 5 Punteggio totalizzato dal concorrente in riferimento al parametro: PSi = PS x CSi DITTA A 5 SEMIRIMORCHI SA =5 DITTA B 9 SEMIRIMORCHI SB =9 DITTA C 3 SEMIRIMORCHI SC =3 Smin = 3 Smax = 9 Avremo quindi: SA = 5 SB = 9 CSb =1 SC = 3 PUNTI MAX attribuiti al parametro (dotazione di semirimorchi compattatori) : PS = 5 Ditta A PSA = PS x CSA = 5 x 0,33 = 1,65 Ditta B PSB = PS x CSB = 5 x 1 = 5 Ditta C PSC = PS x CSC = 5 x 0 = 0
DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO. Il parametro del tempo di intervento (TIi) è valutato in sede di gara sulla base della dichiarazione del Rappresentante Legale contenuta nella Relazione Tecnica (RT). Durante il periodo di durata dell’accordo quadro, il ritardo nel pronto intervento comporterà l’applicazione della penale di cui all’art.17, fatta salva l’applicazione della risoluzione del contratto. PUNTI MAX attribuiti al parametro: PM = 6 (tre) Ripartizione del punteggio in base al tempo di intervento (TI) offerto. TI = TImax = sei ore PUNTI 0 (zero) TI = cinque ore PUNTI 1 (uno) TI = quattro ore PUNTI 2 (due) TI = tre ore PUNTI 3 (tre) TI = due PUNTI 4 (quattro) TI = un’ora PUNTI 5 (cinque) TI = trenta minuti PUNTI 6 (sei) (PUNTEGGIO MASSIMO) ⮚ 4) Certificazione OHSAS 18001 “sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori” (10 punti max) La ditta partecipante dovrà dichiarare nella documentazione tecnica se la ditta è certificata con OHSAS 18001. Nella relazione tecnica dovrà essere allegato il certificato rilasciato dalla società di accreditamento, tale documento dovrà essere in corso di validità e intestato alla società partecipante. In caso di partecipazione con Xxx tutte le ditte dovranno essere in possesso di tale documentazione, altrimenti la richiesta non sarà valutata. Il punteggio sarà cosi attribuito: Ditta accreditata OHSAS 18001 , il punteggio totalizzato sarà pari a “10”. Ditta non accreditata, il punteggio totalizzato sarà pari a “0” punti. Esempio di calcolo per 3 ditte partecipanti: Calcolo del punteggio totalizzato: 𝑃𝐴 = 10 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑃𝐵 = 0 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑃𝐶 = 10 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑖 ⮚ 5) Migliorie per la raccolta differenziata (10 punti max) Il parametro Mi è valutato in base al numero massimo e minimo di migliorie fornite dall’aziende partecipanti alla gara. Il numero di migliorie che presenterà l’azienda sarà riportato ed attestato dalla ditta offerente attraverso la dichiarazione del rappresentante legale contenuta nella scheda tecnica. Le migliorie possono essere ritenute valide o non, a discrezione della commissione che esaminerà la miglioria stessa. Il coefficiente di proporzionalità sarà calcolato con la seguente formula: CMi = Mi − Mmin Mmax − Mmin Dove: CMi rappresenta il coefficiente di proporzionalità ottenuto dall’i-esima ditta. Mi rappresenta il numero di migliorie dichiarate e valide dell’i-esima ditta Mmin rappresenta il numero di migliorie minime dalle ditte partecipanti Mmax rappresenta il numero di migliorie massimo dalle ditte partecipanti ...
DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO. Il parametro del tempo di intervento (TIi) è valutato in sede di gara sulla base della dichiarazione del Rappresentante Legale contenuta nella Relazione Tecnica (RT). Durante il periodo di durata dell’accordo quadro, il ritardo nel pronto intervento comporterà l’applicazione della penale di cui all’art.17, fatta salva l’applicazione della risoluzione del contratto. PUNTI MAX attribuiti al parametro: PM = 3 (tre) Ripartizione del punteggio in base al tempo di intervento (TI) offerto. TI = TImax = due ore PUNTI 0 (zero) TI = un’ora e trenta minuti PUNTI 1 (uno) TI = un’ora PUNTI 2 (due) TI = trenta minuti PUNTI 3 (tre) (PUNTEGGIO MASSIMO) ⮚ 6) Messa a disposizione di un mezzo Lavastrade (10 punti max) Si richieda alla Ditta offerente la messa a disposizione ed immediato utilizzo, ogni anno, per tutto il periodo di tempo che va dal 21 giugno al 23 settembre di un automezzo lavastrade avente serbatoio non inferiore a 5 m≥. La Ditta dovrà dare la disponibilità e l’immediata operatività del mezzo Lavastrade (perfettamente funzionante e pronta per essere utilizzata con il relativo autista), entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dalla richiesta scritta della committente ASM Terni S.p.A., inviata alla Ditta aggiudicataria a mezzo FAX o e- mail.
DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO. Il parametro del tempo di intervento (TIi) è valutato in sede di gara sulla base della dichiarazione del Rappresentante Legale contenuta nella Relazione Tecnica (RT).
DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO. Deve esserci una chiara e inequivocabile individuazione della sussistenza del requisito da parte del mezzo offerto nelle forme di cui sopra (di proprietà, acquisto, leasing o noleggio) Il parametro indicato nella relazione tecnica farà riferimento alla dotazione standard dei mezzi da impiegare per l’espletamento del servizio.

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  • Risoluzione del contratto e recesso Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;

  • Condizioni per la stipulazione del contratto e l'inizio attività Il candidato dichiarato vincitore della selezione che abbia conseguito all'estero i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede , qualora tali titoli non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, dovrà trasmettere al Servizio Gestione Personale Docente, prima della stipulazione del contratto e a pena di decadenza dal diritto alla stipulazione dello stesso: Per i candidati non appartenenti all'Unione Europea che non siano ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia, la suddetta consegna dovrà necessariamente avvenire prima dell'inizio dell'attività. Il candidato dichiarato vincitore della selezione non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del Permesso di soggiorno in Italia e che abbia conseguito in Italia i titoli di studio richiesti all'articolo 3 che precede Il candidato non appartenente all'Unione Europea che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia ancora in possesso del permesso di soggiorno in Italia , laddove risulti vincitore della selezione, dovrà obbligatoriamente ottenere il nulla osta della Prefettura, necessario alla richiesta del visto d'ingresso. L'inizio della attività sarà possibile solo dopo la presentazione del visto summenzionato al Visiting Professor Welcome Office. La mancata presentazione del documento comporterà l'impossibilità di dare inizio all'attività.

  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 13.1. Salvi gli effetti di vicende soggettive dell’Appaltatore che determinino il trasferimento delle posizioni giuridiche dello stesso a titolo universale, quali a titolo esemplificativo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa. 13.2. E’ vietata qualsiasi cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della Committente e dei rispettivi cessionari. 13.3. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all’incasso.