Diritti e libertà sindacali. 1. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:
a. i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all’XX.XX. d’appartenenza e alla RSU secondo le modalità previste dal CCNL del 7 agosto 1998 e s.m.i. oltre che dalle altre norme vigenti in materia;
b. in applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni d’organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'art. 11 del citato CCNL quadro. L'Amministrazione comunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo;
c. le convocazioni dell'Amministrazione per partecipazione a trattative, confronti, e consultazioni, rientrano nel monte ore spettante alle XX.XX., fatto salvo si svolgano fuori orario di lavoro;
d. oltre il monte ore di cui sopra le XX.XX. possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell'art. 12 del già citato CCNL quadro, permessi non retribuiti per partecipazione a congressi o convegni di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure, per il rispetto dei termini di copertura previdenziale, l'Amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti, all’O.S. che ha presentato la richiesta del permesso.
2. Per quanto concerne le assemblee, si concorda che:
a. nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le XX.XX. firmatarie del presente contratto collettivo decentrato possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l’orario dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali, o aderenti a una O.S. firmataria del contratto; di norma le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello d’apertura al pubblico;
b. l'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;
c. in caso d’assemblea l'Amministrazione individuerà, di concerto con le XX.XX., i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in disponibilità/reperibilità;
d. il personale operante fuori della sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla par...
Diritti e libertà sindacali. La materia dei diritti e delle libertà sindacali è ordinata dalle norme di legge e di accordo nazionale. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenute sulla retribuzione, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna Organizzazione sindacale. Le Aziende provvederanno – ove possibile sotto il profilo tecnico/organizzativo e definendo le relative modalità applicative – alla istituzione di una bacheca elettronica quale strumento di comunicazione con i lavoratori per le materie di interesse sindacale e del lavoro.
Diritti e libertà sindacali. La materia dei diritti e delle libertà sindacali è ordinata dalle norme di legge e di accordo nazionale.
Diritti e libertà sindacali. 1. I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla legge n. 300/70 e dalle disposizioni del presente contratto.
2. I periodi di fruizione di tutte le libertà sindacali sono validi ai fini dei vari istituti contrat- tuali e si configurano come effettivo servizio prestato nella propria funzione professio- nale, nella rispettiva sede di titolarità.
Diritti e libertà sindacali. La materia dei diritti e delle libertà sindacali è ordinata dalle norme di legge e di accordo nazionale. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenute sulla retribuzione, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna Organizzazione sindacale.
Diritti e libertà sindacali. 1. Le libertà sindacali sono disciplinate dagli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ivi richiamata, e dalle disposizioni del presente contratto, nel rispetto dell'art. 3, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.537, del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 e dei relativi provvedimenti di attuazione.
2. Le parti si impegnano a ridefinire le norme relative alla delega sindacale al fine di adeguarle alla eventuale evoluzione del quadro normativo. Fino a tale nuova definizione l' Amministrazione continua ad operare le trattenute per contributo sindacale previste dalle deleghe rilasciate dai singoli associati ed a versare gli importi corrispondenti alle Organizzazioni Sindacali destinatarie.
3. Le trattenute per scioperi brevi restano disciplinate dall'art. 595 del D.Lgs. n. 297 del 1994, commi 1 e 2.
4. La disciplina dei permessi sindacali nel comparto scuola, di cui al D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770, verrà integrata da un apposito accordo, da stipularsi ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 29 del 1993, al fine di adeguarla alla peculiare organizzazione del sistema scolastico. In attesa della stipulazione di tale accordo integrativo, l'Amministrazione scolastica, fermi restando i limiti complessivi di cui al predetto D.P.C.M. n. 770, autorizza i permessi sindacali connessi allo svolgimento di assemblee e di trattative sindacali e alle riunioni degli organi statutari delle XX.XX.
Diritti e libertà sindacali. 29 ART. 21 29 Interpretazione del c.c.n.l 29 ART. 22 29
Diritti e libertà sindacali. I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla legge n. 300/70 e dalle disposizioni del presente contratto.
Diritti e libertà sindacali. 1. I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla legge n. 300/70 e dalle disposizioni del presente contratto.
2. I periodi di fruizione di tutte le libertà sindacali sono validi ai fini dei vari istituti contrattuali e si configurano come effettivo servizio prestato nella propria funzione professionale, nella rispettiva sede di titolarità. La RSA può essere costituita ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva .
Diritti e libertà sindacali. Per le prerogative e i diritti sindacali si rinvia a quanto previsto dal CCNL del 7.8.1998 e successive modificazioni, all’art. 2 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL/1999, all’art. 6 del CCNL/2004, alla Dichiarazione congiunta n. 3 al CCNL/2004.