Common use of Divieti Clause in Contracts

Divieti. Il lavoro intermittente seguiterà ad essere vietato: • per la sostituzione di lavoratori in sciopero; • salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni oppure presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti od una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata; • da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008, così come modificato dal d.lgs. 106/2009. Fra le novità previste dal DDL 3249, l’art. 7, comma 2, lett. b) afferma che «prima dell’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124». Quindi, con l’entrata in vigore della nuova disposizione ora riportata, dovrà essere effettuata una comunicazione preventiva in occasione di ogni chiamata al lavoro (e non una unica comunicazione ab initio). Quindi, effettuata la comunicazione preventiva obbligatoria per l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente (attraverso il Sistema CO con il modello UniLav) per ogni successiva chiamata sarà necessaria una comunicazione alla DTL, tramite fax o PEC.

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Samples: Lavoro Intermittente, Lavoro Intermittente

Divieti. Il lavoro intermittente seguiterà ad essere vietato: • per la sostituzione di lavoratori 1. È vietato lo smaltimento in sciopero; • salvo diversa disposizione discarica degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedentiimballaggi e dei contenitori recuperati, a licenziamenti collettivi eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data, eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata. 3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall’articolo 9 della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 e dall’Allegato F al presente decreto. Fino al 1° gennaio 1998 gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere si presume che abbiano riguardato lavoratori adibiti siano soddisfatti tutti i predetti requisiti quando gli imballaggi sono conformi alle stesse mansioni oppure presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti od una riduzione dell’orariopertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati sulla G.U. delle Comunità Europee ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti. 4. É vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, a eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con diritto al trattamento livelli totali di integrazione salarialeconcentrazione di piombo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a: a) 600 parti per milione (ppm) in peso a chiamata; • da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008, così come modificato partire dal d.lgs. 106/2009. Fra le novità previste dal DDL 3249, l’art. 7, comma 2, lett. 30 giugno 1998; b) afferma che «prima dell’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro è tenuto 250 ppm in peso a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante fax o posta elettronica certificatapartire dal 30 giugno 1999; c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001. 5. Con decreto del ministro dell’Ambiente e del ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato sono determinate, in conformità alle decisioni dell’Unione europea: a) le condizioni alle quali i livelli di natura non regolamentare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione. In caso di violazione degli obblighi concentrazione di cui al presente comma trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non trova applicazione la procedura una catena chiusa e controllata; b) le tipologie di diffida imballaggio esonerate dal requisito di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004al comma 4, n. 124». Quindi, con l’entrata in vigore della nuova disposizione ora riportata, dovrà essere effettuata una comunicazione preventiva in occasione di ogni chiamata al lavoro (e non una unica comunicazione ab initiolettera c). Quindi, effettuata la comunicazione preventiva obbligatoria per l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente (attraverso il Sistema CO con il modello UniLav) per ogni successiva chiamata sarà necessaria una comunicazione alla DTL, tramite fax o PEC.

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Samples: Regolamento Comunale, Regolamento Comunale Per I Servizi Di Raccolta E Smaltimento Dei Rifiuti

Divieti. Il lavoro intermittente seguiterà ad essere vietato: • 1. L'assegnatario non potrà tenere in forma stabile sull'area assegnata animali. 2. L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la sostituzione di lavoratori in sciopero; • salvo diversa disposizione degli accordi sindacalicoltivazione del terreno né concederne a terzi l'uso pena l'immediata decadenza della assegnazione. 3. Se l'area risulterà incolta, presso unità produttive nelle quali si sia procedutoabbandonata, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni oppure presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti od una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata; • da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008, così come modificato sporca o distolta dal d.lgs. 106/2009. Fra le novità previste dal DDL 3249, l’art. 7, comma 2, lett. b) afferma che «prima dell’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000 in relazione a ciascun lavoratore fine per cui è stata omessa la comunicazione. Non trova applicazione la procedura assegnata, l’ufficio di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124». QuindiPolizia Municipale potrà proporre all'Amministrazione, con l’entrata parere scritto motivato, la revoca dell'assegnazione. 4. E' fatto divieto alla costruzione abusiva di capanni e similari. In accordo con l’amministrazione , è consentita la posa di coperture in vigore della nuova disposizione ora riportataplastica (di misura max di metri 2 x 5), dovrà essere effettuata una comunicazione preventiva ad uso serra, nella misura in occasione cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose. 5. E' vietato inoltre: - scaricare materiali anche se non inquinanti; - tenere nell'orto depositi di ogni chiamata al lavoro materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.); - effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune; - accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e non una unica comunicazione ab initiorifiuti; - utilizzare paletti di sostegno delle coltivazioni, di altezza superiore a m 1,50 ( cm 150). Quindi, effettuata onde evitare ombreggiature verso i vicini; - occultare la comunicazione preventiva obbligatoria per l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente (attraverso il Sistema CO vista dell'orto con il modello UniLav) per ogni successiva chiamata sarà necessaria una comunicazione alla DTLteli, tramite fax steccati o PECsiepi.

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Samples: Regolamento Per Concessione Ed Uso Degli Orti Sociali

Divieti. Rimane invariata la previgente disciplina (cfr. art.20 d.lgs. 81/2015) riguardo ad una quadruplice serie di divieti all'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, così rafforzando il peculiare disvalore che connota le assunzioni a termine effettuate in violazione degli specifici divieti stabiliti a protezione di interessi intensamente qualificati sul piano costituzionale e limitando l'autonomia negoziale delle parti nella stipulazione del contratto di lavoro a termine (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 aprile 2012, n. 5241 ). Il lavoro intermittente seguiterà ad essere vietato: • disvalore legislativo, sancito con il divieto a contrarre viene, dunque, in considerazione con riferimento ai divieti all'apposizione del termine da parte delle imprese nei seguenti casi indicati nel sopra citato art. 20: a) per la sostituzione di lavoratori in che esercitano il diritto di sciopero; • salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, ; b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni oppure cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti od del lavoro o una riduzione dell’orariodell'orario, con diritto al trattamento in regime di cassa integrazione salarialeguadagni, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata; • tempo determinato; d) da parte delle imprese di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgsin applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 81/2008, così come modificato dal d.lgs. 106/2009. Fra le novità previste dal DDL 3249, l’art. 7, comma 2, lett. b) afferma (Tenendo presente che «prima dell’inizio secondo l’orientamento della prestazione lavorativa Cassazione non ha effettuato la valutazione dei rischi anche chi non ha aggiornato il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazionerelativo documento). In virtù del disposto di cui al comma 2 dell’art. 20, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000 in relazione dei divieti sopra indicati il contratto si trasforma a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124». Quindi, con l’entrata in vigore della nuova disposizione ora riportata, dovrà essere effettuata una comunicazione preventiva in occasione di ogni chiamata al lavoro (e non una unica comunicazione ab initio). Quindi, effettuata la comunicazione preventiva obbligatoria per l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente (attraverso il Sistema CO con il modello UniLav) per ogni successiva chiamata sarà necessaria una comunicazione alla DTL, tramite fax o PECtempo indeterminato.

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Samples: Appalto

Divieti. Il lavoro intermittente seguiterà ad essere vietato: • 1. E’ fatto divieto al concessionario: a. che nei locali oggetto della concessione si svolgano manifestazioni estranee alla funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; b. di utilizzare il locale per la attività di promozione, vendita o a qualunque altro scopo di lucro. c. di effettuare all’interno degli impianti, qualunque forma di pubblicità che non sia espressamente autorizzata dal Dirigente Scolastico. d. di eseguire, senza preventivo consenso scritto del Comune e del Dirigente Scolastico, mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti; di porre fissi ed infissi nei muri. e. di danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali e le attrezzature. I locali si consegnano in buono stato di conservazione ex-art. 1575 Cod. Civ., previo verbale sottoscritto in contraddittorio con il comune di Ferrara e il Dirigente Scolastico competente o suo delegato per accertare lo stato e l’elenco delle attrezzature dei locali concessi in data . Ogni qualvolta siano constatati eventuali danni conseguenti all’uso extrascolastico dei locali e delle attrezzature, il concessionario ne darà immediata comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale e al Dirigente Scolastico, provvedendo nel contempo all’accertamento delle responsabilità, per il ripristino del materiale e/o delle attrezzature danneggiate nel più breve tempo possibile o, eventualmente, per provvedere alla sostituzione di lavoratori quanto non riparabile. Il conseguente accertamento dei danni verrà effettuato congiuntamente dalle parti. f. Di utilizzare i materiali, le attrezzature, i sussidi, la fotocopiatrice e la dotazione informatica ed ogni altro bene o servizio della scuola non concessi esplicitamente in sciopero; • salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali uso con la presente convenzione e di cui non si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni oppure presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti od una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata; • è assegnatari da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008, così come modificato dal d.lgs. 106/2009. Fra le novità previste dal DDL 3249, l’art. 7, comma 2, lett. b) afferma che «prima dell’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124». Quindi, con l’entrata in vigore della nuova disposizione ora riportata, dovrà essere effettuata una comunicazione preventiva in occasione di ogni chiamata al lavoro (e non una unica comunicazione ab initio). Quindi, effettuata la comunicazione preventiva obbligatoria per l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente (attraverso il Sistema CO con il modello UniLav) per ogni successiva chiamata sarà necessaria una comunicazione alla DTL, tramite fax o PECDirigente Scolastico.

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Samples: Convenzione Per l'Uso Dei Locali E Delle Attrezzature Scolastiche

Divieti. Il lavoro intermittente seguiterà ad essere vietato: • 1. è fatto divieto al concessionario: a. che nei locali oggetto della concessione si svolgano manifestazioni estranee alla funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; b. di utilizzare il locale per la attività di promozione, vendita o a qualunque altro scopo di lucro. c. di effettuare all’interno degli impianti, qualunque forma di pubblicità che non sia espressamente autorizzata dal Dirigente Scolastico. d. di eseguire, senza preventivo consenso scritto del Comune e del Dirigente Scolastico, mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti; di porre fissi ed infissi nei muri. e. di danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali e le attrezzature. I locali si consegnano in buono stato di conservazione ex art. 1575 Cod. Civ., previo verbale sottoscritto in contraddittorio con il Comune di Ferrara e il Dirigente Scolastico competente o suo delegato per accertare lo stato e l’elenco delle attrezzature e dei locali concessi in data . Ogni qualvolta siano constatati eventuali danni conseguenti all’uso extrascolastico dei locali e delle attrezzature, il concessionario ne darà immediata comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale e al Dirigente Scolastico, provvedendo nel contempo all’accertamento delle responsabilità, per il ripristino del materiale e/o delle attrezzature danneggiate nel più breve tempo possibile o, eventualmente, per provvedere alla sostituzione di lavoratori quanto non riparabile. Il conseguente accertamento dei danni verrà effettuato congiuntamente dalle parti. f. di utilizzare i materiali, le attrezzature, i sussidi, la fotocopiatrice e la dotazione informatica ed ogni altro bene o servizio della scuola non concessi esplicitamente in sciopero; • salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali uso con la presente convenzione e di cui non si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni oppure presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti od una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata; • è assegnatari da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008, così come modificato dal d.lgs. 106/2009. Fra le novità previste dal DDL 3249, l’art. 7, comma 2, lett. b) afferma che «prima dell’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124». Quindi, con l’entrata in vigore della nuova disposizione ora riportata, dovrà essere effettuata una comunicazione preventiva in occasione di ogni chiamata al lavoro (e non una unica comunicazione ab initio). Quindi, effettuata la comunicazione preventiva obbligatoria per l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente (attraverso il Sistema CO con il modello UniLav) per ogni successiva chiamata sarà necessaria una comunicazione alla DTL, tramite fax o PECDirigente Scolastico.

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Samples: Convenzione Per l'Uso Dei Locali E Delle Attrezzature Scolastiche

Divieti. Il lavoro intermittente seguiterà 4.1. Alla LICENZIATARIA è vietato depositare e/o utilizzare marchi e/o segni distintivi quali denominazioni sociali, domini internet, insegne, ecc. (di seguito indicati come “altri segni”), uguali o confondibili con il MARCHIO o che siano comunque atti ad essere vietato: • per la sostituzione di lavoratori in sciopero; • salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, ingenerare inganno o confusione con il MARCHIO distintivo del LICENZIANTE presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni oppure presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione il pubblico dei rapporti od una riduzione dell’orario, con diritto consumatori. 4.2. Ogni impiego promozionale del MARCHIO distintivo comunque riconducibile al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata; • LICENZIANTE da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008, così come modificato dal d.lgs. 106/2009. Fra le novità previste dal DDL 3249, l’art. 7, comma 2, lett. b) afferma che «prima dell’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124». Quindi, con l’entrata in vigore della nuova disposizione ora riportataLICENZIATARIA, dovrà essere effettuata preventivamente ed espressamente autorizzato dal LICENZIANTE. 4.3. In particolare, nel caso in cui la LICENZIATARIA intenda dar corso ad una campagna promozionale, ovvero più genericamente comunicazionale concernente i PRODOTTI recanti il MARCHIO, dovrà sottoporre al LICENZIANTE una dettagliata relazione circa: a) strumenti di comunicazione preventiva impiegati dalla medesima; b) tempi di diffusione; c) contenuto/messaggio della campagna promozionale; d) modalità grafiche con cui verrà riprodotto il MARCHIO. 4.4. Entro 30 giorni dalla ricezione delle suddette relazioni, il LICENZIANTE potrà, a sua esclusiva discrezione, autorizzare per iscritto i predetti impieghi del MARCHIO. 4.5. La richiamata autorizzazione concerne esclusivamente l’impiego del MARCHIO con riferimento al quale essa è specificamente concessa; rimane dunque vietato al LICENZIATARIO di utilizzare il MARCHIO con modalità anche solo parzialmente diverse da quelle autorizzate. 4.6. Laddove essa concerna una campagna promozionale/comunicazionale, l’autorizzazione non copre la riproposizione della stessa in occasione un periodo di tempo diverso da quello con riferimento al quale l’autorizzazione stessa è stata concessa. La riproposizione della campagna richiede una nuova autorizzazione. 4.7. La LICENZIANTE, nel caso in cui ritenga incompleta la relazione circa l’impiego del segno ovvero reputi comunque opportuna la disponibilità di ulteriori informazioni circa le modalità d’impiego del MARCHIO, potrà liberamente richiedere dette integrazioni. In ogni chiamata al lavoro (e caso, la richiesta di integrazioni non una unica comunicazione ab initio)potrà mai essere interpretata come autorizzazione scritta all’impiego del XXXXXXX, né tantomeno essa limita l’assoluta libertà in capo alla LICENZIANTE di autorizzare o meno l’impiego dello stesso. 4.8. QuindiL’autorizzazione all’impiego promozionale/comunicazionale del MARCHIO potrà essere liberamente revocata dal LICENZIANTE in ogni momento, effettuata senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa di qualsivoglia natura da parte della LICENZIATARIA. 4.9. In generale, il LICENZIANTE potrà vigilare sull’impiego del MARCHIO esercitando gli opportuni controlli anche attraverso richieste di informazioni alla LICENZIATARIA, la comunicazione preventiva obbligatoria quale si impegna sin da ora a mettersi a disposizione della LICENZIANTE per l’instaurazione del rapporto facilitare l'esercizio di lavoro intermittente (attraverso il Sistema CO con il modello UniLav) per ogni successiva chiamata sarà necessaria una comunicazione alla DTL, tramite fax o PECtale diritto.

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Samples: Licensing Agreement

Divieti. Il lavoro intermittente seguiterà ad essere vietato: • per la sostituzione di lavoratori in sciopero; • Al concessionario, salvo diversa disposizione specifica autorizzazione del Comune, è fatto divieto assoluto di: a. apportare modifiche al manufatto o alle aree dati in uso; b. manomettere la pavimentazione del piazzale, piantandovi chiodi, viti di fissaggio o quant'altro; c. percorrere i vialetti con mezzi meccanici aventi peso a pieno carico superiore a 35 ql. I mezzi di peso inferiore a 35 ql. potranno transitare in caso di necessità previa posa di adeguata copertura con un tavolato o altro materiale protettivo della parte di vialetto interessata al passaggio e ciò solo al fine di trasportare quanto necessario allo svolgimento degli accordi sindacalispettacoli; d. far transitare qualsiasi mezzo lungo i vialetti e nel piazzale al di fuori di quanto descritto al punto c); e. occupare superfici prative con qualsiasi oggetto od attrezzatura; f. danneggiare in genere piante, presso unità produttive fiori e quant'altro presente nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni oppure presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti od una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata; • da parte delle imprese che non abbiano effettuato aree contermini la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008, così come modificato dal d.lgs. 106/2009. Fra le novità previste dal DDL 3249, l’art. 7, comma 2, lett. b) afferma che «prima dell’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore zona oggetto della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate concessione; g. costituire depositi di comunicazionequalsiasi genere nell'ambito dell'area concessa; h. protrarre gli spettacoli e manifestazioni oltre le ore 24.00; i. superare i limiti del rumore previsti dalle norme. In caso Il Comune di violazione degli obblighi di cui al presente comma trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124». Quindi, con l’entrata in vigore della nuova disposizione ora riportata, dovrà essere effettuata una comunicazione preventiva in occasione di ogni chiamata al lavoro (e non una unica comunicazione ab initio). Quindi, effettuata la comunicazione preventiva obbligatoria per l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente (attraverso il Sistema CO con il modello UniLav) per ogni successiva chiamata sarà necessaria una comunicazione alla DTLTrieste, tramite fax o PEC.gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli a scadenza periodica al fine di verificare la buona conduzione e gestione del gazebo nel rispetto degli impegni assunti con la presente concessione

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Samples: Concession Agreement

Divieti. Il lavoro intermittente seguiterà ad essere vietato: • 1. E’ vietata ogni attività commerciale, professionale o artigianale, sia a terra che a bordo delle unità ormeggiate nell’approdo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento comunale. E’ vietato lavare stoviglie o biancheria in banchina o nei locali igienici e docce. E’ vietato lavare autovetture all’interno della darsena. E’ proibito utilizzare i mezzi mobili della Società. 2. E’ vietato ingombrare le banchine, i pontili, i piazzali e le strade di transito con gommoni, passerelle o altri materiali in genere. E’ vietato sporcare per la sostituzione di lavoratori in sciopero; • salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni oppure presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti od una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata; • da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi lavorazioni o pitturazioni. Si applicano gli art. 11 e 22 del d.lgs. 81/2008, così come modificato dal d.lgs. 106/2009. Fra le novità previste dal DDL 3249, l’art. 7, comma 2, lett. b) afferma che «prima dell’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazioneRegolamento comunale. 3. In caso di violazione inottemperanza dei suddetti divieti, la Società provvederà a rimuovere quanto abusivamente depositato e/o a ripulire a totale spese dell’Utente/degli obblighi Utenti. 4. All’interno dell’approdo, sono ammessi gli animali domestici per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. Dovranno essere tenuti sotto controllo e l’Utente/gli Utenti dovrà/dovranno prendere tutte le necessarie precauzioni per evitare che gli stessi possano sporcare od arrecare disagio e/o danno a terzi. Si applica l’art. 10, comma 5, del Regolamento comunale. 5. E’ vietata, prima delle ore 10.00, dopo le ore 20.00, nonché dalle ore 12.30 alle ore 15.30 del periodo giugno- settembre e nei giorni festivi e prefestivi, l’effettuazione di cui al presente comma trova applicazione lavori rumorosi sull’unità e qualunque altra attività o comportamento che disturbi la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa quiete pubblica. E’ proibito l’uso di qualsiasi faro, proiezione o segnale acustico, se non strettamente necessario. 6. Nelle acque dell’approdo ed all’imboccatura sono vietati: (i) la comunicazione. Non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004balneazione, n. 124». Quindi, con l’entrata in vigore della nuova disposizione ora riportata, dovrà essere effettuata una comunicazione preventiva in occasione di ogni chiamata al lavoro (e non una unica comunicazione ab initio). Quindi, effettuata la comunicazione preventiva obbligatoria per l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente (attraverso il Sistema CO con il modello UniLavii) per ogni successiva chiamata sarà necessaria una comunicazione alla DTL, tramite fax o PEC.le immersioni subacquee,

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Samples: Contratto Di Ormeggio Di Unità Da Diporto

Divieti. Il lavoro intermittente seguiterà ad essere vietatoL’art. 3 individua le ipotesi in cui non è possibile assumere lavoratori con contratto a termine. Simili, in larga parte, alla casistica già individuata dalla legge n. 196/1997 per la utilizzazione dei lavoratori interinali, attraverso la stipula del contratto di fornitura, esse sono: • per la sostituzione di lavoratori in sciopero. La ragione appare evidente: si tratta di evitare, attraverso l’uso di tale tipologia contrattuale, una forma di contrasto all’esercizio del diritto costituzionale, attraverso forme di crumiraggio esterno. E’ appena il caso di ricordare come tale divieto sussista anche per altri contratti come quello intermittente o quello di somministrazione; • salvo diversa disposizione degli il divieto di assunzione in sostituzione di lavoratori licenziati al termine delle procedure collettive di riduzione di personale, previste dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991. Fatta salva l’eventualità di un termine diverso previsto da accordi sindacali, esso ha una durata limitata nel tempo e nelle mansioni, nel senso che l’arco temporale di riferimento è di sei mesi dall’ultimo licenziamento e che il nuovo contratto a tempo determinato non deve riguardare soggetti che svolgevano la medesima mansione di quelli oggetto di recesso. Fuori da questa ipotesi rimangono i contratti a contenuto sostitutivo, quelli concernenti i lavoratori in mobilità, stipulati ex art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, e quelli che hanno una durata iniziale non superiore a tre mesi. La disposizione merita alcune riflessioni. Qui, per le imprese interessate, c’è una perfetta assimilazione con quanto, ora dice l’art. 8, comma 1, della legge n. 223/1991 e, prima ancora l’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, dopo le modifiche apportate dal D.L.vo n. 297/2002: il diritto di precedenza alla riassunzione, valevole anche con la tipologia del contratto a termine, dura sei mesi: ovviamente, si tratta di un diritto disponibile del lavoratore, possibile oggetto anche di rinuncia. C’è, poi, il discorso che riguarda le unità produttive delle imprese ove è applicabile la procedura di mobilità. L’art. 24 della legge n. 223/1991 stabilisce che le disposizioni in materia di riduzione di personale previste dagli articoli 4 e 5 si applicano alle imprese con più di quindici dipendenti le quali, in conseguenza di una riduzione od una trasformazione dell’attività intendano effettuare, nell’arco di centoventi giorni, almeno cinque licenziamenti comunque riconducibili alla medesima trasformazione o riduzione. Il riferimento ai cinque recessi riguarda, ovviamente, il momento di apertura della procedura, potendo la stessa concludersi con un numero inferiore di risoluzione dei rapporti (il Ministero del Lavoro, ha ritenuto, da un punto di vista teorico, come collettivo anche un singolo licenziamento, purchè avvenuto al termine di una procedura che ne prevedeva almeno cinque nella fase iniziale). E’ del tutto ovvio che, pur in mancanza di richiamo specifico, la disposizione si applichi anche alle imprese sottodimensionate alle sedici unità, atteso che, il diritto di precedenza (di sei mesi) previsto, in via generale, dal nuovo art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, trova applicazione anche nei confronti di tali datori di lavoro che debbono, necessariamente, ricorrere a licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo. Il termine di sei mesi non vale se l’impresa ricorre a lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: in questo caso, potrebbe essere soddisfatto il diritto di precedenza anche di un lavoratore licenziato dalla stessa impresa. L’ultima eccezione contemplata dalla lettera b) dell’art. 3 fa riferimento al fatto che il contratto a termine abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi: ovviamente, ricorrendone le condizioni, lo stesso potrebbe essere prorogato fino a tre anni; il divieto di assunzione presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi interessate da cassa integrazione guadagni o da contratti di solidarietà difensiva che abbiano riguardato riguarda lavoratori adibiti alle stesse mansioni oppure presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti od una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle a mansioni cui si riferisce il contratto a chiamatatemine. La norma non fa distinzione tra intervento ordinario o straordinario e, senz’altro, fa salve le eventuali assunzioni a tempo determinato che riguardino lavoratori con mansioni del tutto diverse. E’ opportuno sottolineare come tale previsione non preveda alcuna forma di attenuazione o di disciplina diversa come avviene allorquando il Legislatore apre la possibilità a soluzioni diverse, offrendo tale possibilità alla pattuizione collettiva, anche aziendale; • da parte delle le imprese che non abbiano hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del d.lgsD. L.vo n. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni. 81/2008La disposizione che oggi va strettamente correlata agli adempimenti previsti nel D.L.vo n. 81/2008 che ha disciplinato “ex novo” la materia, così è contenuta anche nella previsione di altre tipologie come modificato dal d.lgs. 106/2009. Fra le novità previste dal DDL 3249il “job on call” e la somministrazione: essa risponde alla necessità, l’art. 7particolarmente più necessaria in tutte quelle forme che prevedono lavoro flessibile, comma 2del rispetto delle norme di sicurezza, lett. b) afferma cosa che «prima dell’inizio della prestazione lavorativa comporta per il datore di lavoro è tenuto che assume a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale tempo determinato una adeguata formazione ed informazione alfine di prevenire i rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro competente per territorio, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124». Quindi, con l’entrata in vigore della nuova disposizione ora riportata, dovrà essere effettuata una comunicazione preventiva in occasione di ogni chiamata al lavoro (e non una unica comunicazione ab initio). Quindi, effettuata la comunicazione preventiva obbligatoria per l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente (attraverso il Sistema CO con il modello UniLav) per ogni successiva chiamata sarà necessaria una comunicazione alla DTL, tramite fax o PEClavoro.

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Samples: Contratti a Termine