DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima. 2. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. 3. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha 5. facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
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Samples: Contratto Di Appalto Specifico, Appalto Specifico Per Servizi, Appalto Specifico Per Servizi Di Manutenzione
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
5. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
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Samples: Specific Contract for the Assignment of Development, Maintenance, and Management Services of It Systems, Specific Contract for the Assignment of Application Services for Public Administrations, Servizi Di Gestione Della Componente Attiva Dell'infrastruttura Di Rete Dati E Dei Sistemi Server
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto al Fornitore all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.stessa, salvo diverso e preventivo accordo scritto tra le Parti. Sarà considerata alla stregua di una cessione del Contratto, ove non preventivamente accettata per iscritto dalla Committente:
(i) il trasferimento, a qualsiasi titolo, del ramo d’azienda dell’Appaltatore riguardante in tutto o in parte il Contratto;
(ii) il trasferimento, a qualsiasi titolo, del controllo della partecipazione dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..
2. Il Fornitore L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, e previa autorizzazione scritta della Committente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991Committente.
3. E’ fatto, altresì, fatto altresì divieto al Fornitore all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del dannodanno nei termini e nei limiti di cui all’art. 27 “Limitazione di Responsabilità”, ha
5. la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ..
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Samples: Contract for Telecommunications Services, Contract for Asset Management Services, Contratto Di Appalto Di Servizi Di Gestione (Asset Management)
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 all’articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2), del D.Lgs. 163/2006Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2stessa. Il Fornitore Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 del Codice. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto Contratto, nelle modalità espresse all’art. 117 dall’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresaCodice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazioneal Ministero. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. E’ È fatto, altresì, divieto al Fornitore all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento cessione dei crediti, si applicano le norme sulla tracciabilità di cui all’articolo 14 del presente contratto. In caso di inosservanza da parte del Fornitore dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto del Ministero al risarcimento del danno, ha
5. facoltà di dichiarare il presente contratto si intende risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..diritto.
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Samples: Servizio Di Certificazione Delle Spese, Servizio Di Certificazione
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto al Fornitore Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs175, comma 1, lett. 163/2006d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il Contrattopresente contratto, a pena di nullità della cessione medesimastessa.
2. Il Fornitore Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto presente contratto, nelle modalità espresse all’artdall’art. 117 del D.Lgs106, c. 13, D. Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazioneal Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. E’ È fatto, altresì, divieto al Fornitore Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articoloConcessionario ai suddetti obblighi, l’Amministrazionela Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
5. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..presente Contratto.
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Samples: Contratto Di Concessione Del Servizio Di Ristorante, Concessione Del Servizio Di Caffetteria
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ È fatto divieto al Fornitore all’impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate disciplinare all’art. 116 del D.Lgs106, comma 1, lett. 163/2006d), punto 2), D.lgs. 50/2016, il Contrattopresente contratto, a pena di nullità della cessione medesimastessa.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto presente contratto, nelle modalità espresse all’artespressedall’art. 117 del D.Lgs106, c. 13, D.lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazionealla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/199151/1991.
3. E’ È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articoloai suddetti obblighi, l’Amministrazionela Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
5. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’artpresente Contratto.
5. 1456 c.c..Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Specific Contract for the Provision of Salesforce Licenses and Related Services, Specific Contract for Supply of It Equipment
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto al Fornitore all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. Il Fornitore 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016. Sarà considerata alla stregua di una cessione del Contratto, ove non preventivamente accettata per iscritto dalla Committente: il trasferimento, a qualsiasi titolo, del ramo d’azienda dell’Appaltatore riguardante in tutto o in parte il Contratto; il trasferimento, a qualsiasi titolo, del controllo della partecipazione dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ.. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, e previa autorizzazione scritta della Committente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3Committente. E’ fatto, altresì, fatto altresì divieto al Fornitore all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
5. la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ..
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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizio
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ 14.1 È fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs106, comma 1, lett. 163/2006d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesimastessa.
2. 14.2 Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto Contratto, nelle modalità espresse all’artdall’art. 117 del D.Lgs106, c. 13, D. Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. E’ 14.3 È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. 14.4 In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articoloai suddetti obblighi, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
5. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..presente Contratto.
14.5 Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Contratto Esecutivo
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto al Fornitore all’Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contrattopresente contratto, a pena di nullità della cessione medesimastessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
2. Il Fornitore L’Impresa può cedere i crediti derivanti dal Contratto contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazionealla Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. Resta fermo quanto previsto al successivo art. 22 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazionearticolo la Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
5. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..presente contratto.
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Samples: Service Agreement
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ É fatto divieto al Fornitore Contraente di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006a qualsiasi titolo, il Contrattopresente contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il Fornitore Contraente può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto presente contratto, nelle modalità espresse all’artdall’art. 117 del 106, comma 13, D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazioneal Dipartimento. Si applicano applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. E’ È fatto, altresì, divieto al Fornitore Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articoloContraente ai suddetti obblighi, l’Amministrazioneil Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
5. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’artpresente Contratto. 1456 c.c..Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Service Agreement
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ È fatto divieto al Fornitore RTI di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. Il Fornitore RTI può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazioneall’Agenzia. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. E’ È fatto, altresì, divieto al Fornitore RTI di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore RTI degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazionel’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
5. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
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Samples: Contratto Di Appalto
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ 15.1 È fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs106, comma 1, lett. 163/2006d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesimastessa.
2. 15.2 Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto Contratto, nelle modalità espresse all’artdall’art. 117 del D.Lgs106, c. 13, D. Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. E’ 15.3 È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. 15.4 In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articoloai suddetti obblighi, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
5. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..presente Contratto.
15.5 Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Contratto Esecutivo
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. Il In applicazione delle specifiche condizioni riportate nella richiesta di offerta, il Fornitore non può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3Contratto. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
43. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
5. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
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Samples: Specific Contract for the Assignment of Application Services for Public Administrations
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ È fatto divieto al Fornitore all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006a qualsiasi titolo, il Contrattopresente contratto, a pena di nullità della cessione medesimastessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. Il Fornitore L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stessa dal Contratto presente contratto, nelle modalità espresse all’artdall’art. 117 del 106, comma 13, D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. E’ È fatto, altresì, divieto al Fornitore all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolodell’Appaltatore ai suddetti obblighi, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
5. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’artpresente Contratto.
5. 1456 c.c..Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Contract for the Acquisition of a Destination Management System
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto al Fornitore Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs175, comma 1, lett. 163/2006d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il Contrattopresente contratto, a pena di nullità della cessione medesimastessa.
2. Il Fornitore Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto presente contratto, nelle modalità espresse all’artdall’art. 117 del D.Lgs106, c. 13, D. Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazionealla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. E’ È fatto, altresì, divieto al Fornitore Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.procure
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articoloConcessionario ai suddetti obblighi, l’Amministrazionela Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
5. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’artpresente Contratto. 1456 c.c..Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Concessione
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006n. 163/2006 e s.m.i., il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto presente contratto, nelle modalità espresse all’artdall’art. 117 del D.LgsD.lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria n. 163/06 e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresas.m.i. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge legge 21 febbraio 1991, n. 52/1991.
352. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
5. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.ccod. civ..
3. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Samples: Specific Contract
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal Contratto presente contratto, nelle modalità espresse all’artdall’art. 117 del D.LgsD.lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa163/06. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. E52/1991E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
5. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
3. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
5. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazionealla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazionela Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
5. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 163/2006Codice, è fatto divieto al Fornitore di cedere il Contrattopresente contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle contratto con le modalità espresse all’art. 117 106 comma 13 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresaCodice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazionead ARSIAL. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. L. 52/1991.
3. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 68008964EB, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il Cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo, riportando il CIG. In caso di inadempimento inosservanza da parte del Fornitore degli agli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto di ARSIAL al risarcimento del danno, ha
5. facoltà di dichiarare il presente contratto si intende risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..diritto.
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