Divieto di frazionamento Clausole campione

Divieto di frazionamento. E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente capo.
Divieto di frazionamento. Èfatto assoluto divieto di frazionare artificiosamente le forniture da acquisire al solo fine di non superare le soglie previste per poter ricorrere alle procedure in economia (art. 125, comma 13 D.Lgs 163/ 2006). ¡ Verificare che la fornitura non possa essere acquistato su Consip (http:/ / xxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ web/ istruzione/ pon/ avvisi2013); Alla luce del D.L. 95/ 2012 e della L. 228/ 2012, i contratti stipulati dalle Istituzioni Scolastiche senza previa verifica della possibilità di utilizzare le convenzioni messe a disposizione da Consip sono NULLI, costituiscono ILLECITO DISCIPLINAREe sono causa di RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA. Èpossibile acquistare “extra” Consip: ¡ in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene da acquistare; ¡ qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procede unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni non formi oggetto di una convenzione Consip; ¡ laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. Il Dirigente deve attestare di aver provveduto alla verifica/ analisi della possibilità di acquistare tramite Consip, dando adeguato conto delle risultanze della medesima (ad es. stampa dell'esito della verifica e acquisizione al protocollo, dichiarazione circostanziata dell'esito dell'analisi di convenienza comparativa etc.). ¡ Definire quale criterio utilizzare per selezionare il servizio/ fornitura. La scelta può ricadere tra: · criterio del prezzo più basso deve essere scelto quando l’istituzione scolastica ha già stabilito esattamente la tipologia e le caratteristiche del bene o del servizio da acquisire e non è pertanto disposta a valutare alcun eventuale miglioramento dal punto di vista della qualità. Con questo criterio la scelta dell’aggiudicatario è automatica. · criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa deve essere scelto quando l’istituzione scolastica ha definito “cosa” acquistare ma oltre all’elemento del prezzo vuole giudicare e premiare anche elementi di nat...
Divieto di frazionamento. E’ vietato frazionare artificiosamente qualsiasi lavoro che abbia carattere unitario, al fine di avvalersi in modo improprio e non corretto del presente Regolamento. L’inottemperanza comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari.
Divieto di frazionamento. Le prestazioni oggetto di sub-affidamento non possono essere frazionate artificiosamente al fine di eludere la disciplina del subappalto e sottrarle, quindi, al regime autorizzatorio (cfr. Determinazione A.V.C.P. 3 settembre 2008 n.35). In ogni caso, il divieto non opera in relazione all’ipotesi di affidamento, in regime di subappalto, di lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente, comunque nel limite massimo consentito. In altri termini, l’Appaltatore qualificato per la categoria prevalente dei lavori può subappaltare a terzi specifiche lavorazioni ricomprese in tale categoria, anche mediante la stipula di una pluralità di contratti con diversi subappaltatori, ciascuno qualificato per la parte di lavorazioni che assume. Parimenti, l’Appaltatore potrà subappaltare a terzi specifiche attività (frazionate) ricomprese nelle categorie scorporabili, sempre che possiedano la relativa qualificazione. Si rammenta, altresì, che il divieto di frazionamento vige anche per le lavorazioni delle categorie c.d. “super-specializzate” S.I.O.S. (come individuate dal comma 11 dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dal D.M. 10 novembre 2016 n. 248), ai sensi dell’art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., salvo che ricorrano ragioni obiettive connesse al notevole contenuto tecnologico ed alla rilevante complessità tecnica dei lavori, attestate direttamente dalla Stazione appaltante. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per l’Appaltatore di subappaltare quota parte delle stesse solo nel limite previsto dall’art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Detto limite non è da computarsi ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del d. lgs. n. 50/16.
Divieto di frazionamento. Nessuna fornitura di beni e/o servizi d’importo superiore a quello indicato all’art. 5 potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Oltre le soglie di cui all’art. 35 del Codice dei Contratti si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure d’acquisto di servizi e forniture applicando le disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia. E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.
Divieto di frazionamento. 1. Si rinvia a quanto previsto all'art.1, c.6 del presente Regolamento.
Divieto di frazionamento. 1. E’ vietato l’artificioso frazionamento dei lavori, allo scopo di sottrarli alle procedure di affidamento previste dalla legge come prioritarie.
Divieto di frazionamento. Nessuna prestazione di lavori, beni o servizi, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione della presente Regolamento, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla presente disciplina.
Divieto di frazionamento. 1. Gli importi di cui all’art. 2 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
Divieto di frazionamento. Nessuna acquisizione di lavori, servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e consentire l'applicazione delle procedure per gli acquisti in economia. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del dirigente responsabile. Non e' considerato frazionamento artificioso l’opera pubblica di importo superiore ad € 200.000 se la stessa può essere realizzata esclusivamente per lotti in funzione della disponibilità finanziaria dell’Ente.