bozza di convenzione Clausole campione

bozza di convenzione. 5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo Art. 23. 6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell’articolo 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonché con l’impegno a inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano. 7. ll Concessionario si obbliga e garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010. 8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata. 9. In caso di cessione dei crediti, il Concessionario s’impegna a comunicare al cessionario il CIG n. , che deve essere riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
bozza di convenzione. Si precisa che sono ammesse varianti migliorative alla proposta del Promotore, purché non vengano modificate le previsioni, le specifiche tecniche , le prestazioni , i vincoli e i contenuti minimi indicati nella proposta presentata dal Promotore ed in particolare nel Progetto di Gestione e nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di sostenibilità energetica ed ambientale Nel seguito si riportano, ai fini dell’art. 95 co. 14 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i contenuti degli elementi e sub-elementi dell’offerta tecnica.
bozza di convenzione. L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno ( ) xxx xxxx xx ( ), xx Xxxxxxx (XX), in una sala degli uffici comunali, in Via n. , avanti a me dott. , del Comune di Rozzano, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune di Rozzano è parte, senza l’assistenza dei testimoni, ai quali le parti rinunciano, d’accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti: 1) nato a il , nella sua qualità di del Comune di Rozzano, autorizzato alla stipulazione del presente atto giusta quanto previsto da per l'attività contrattuale del Comune di Rozzano e in esecuzione della Delibera n. , in data , già esecutiva (di seguito, per brevità, “Concedente”); 2) nato a il , nella sua qualità di della , come risulta da (di seguito, per brevità, “Concessionario”). I comparenti (di seguito, per brevità, “Parti”), della cui identità personale io sono certo, 1. In data , la società ha presentato la Proposta di partenariato pubblico privato mediante lo strumento della finanza di progetto (di seguito, per brevità, “Concessione”), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 15, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal X.Xxx. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (di seguito, per brevità, il “Codice”). 2. In data , all’esito dell’istruttoria sulla proposta di cui al precedente punto 1, il Consiglio Comunale di Rozzano, ha dichiarato la fattibilità dell’operazione di finanza di progetto, ha inserito il progetto negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente e lo ha posto in approvazione con le modalità previste per l’approvazione dei progetti. 3. In data , il progetto è stato approvato e la struttura tecnica del Comune di Rozzano, delegata con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente punto 2 all’esperimento di tutta l’attività rivolta all’aggiudicazione della Concessione, ha indetto la gara con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 4. All’esito dell’esperimento di tutte le formalità richieste dalla legge per l’affidamento della Concessione, con provvedimento n. in data , è stata selezionata quale Comune di Rozzano Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale
bozza di convenzione aggiudicataria la società [il raggruppamento temporaneo di imprese] (già definita “Concessionario”).
bozza di convenzione è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
bozza di convenzione a) progettare e realizzare gli Interventi, secondo il programma operativo facente parte dell’offerta tecnica del Concessionario; b) eseguire tutti i servizi tecnici che si renderanno necessari per la realizzazione degli Interventi: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
bozza di convenzione l’esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione per cause imputabili al Concessionario. A tal fine il Concedente potrà trattenere dal Canone annuale dovuto al Concessionario quanto eventualmente richiesto dal fornitore di energia elettrica, fermo restando l’obbligo del Concedente di verificare la fondatezza delle richieste di pagamento pervenute dal fornitore di energia elettrica medesimo nonché l’obbligo di agire in ogni opportuna sede, anche giudiziale, al fine di ottenere il recupero di quanto eventualmente a questi ingiustamente pagato. Resta inteso tra le Parti che eventuali rimborsi ottenuti dal Concessionario ai sensi del periodo precedente saranno versati al Concessionario nel caso in cui questi abbia provveduto a manlevare il Concedente ai sensi del primo periodo del presente comma.
bozza di convenzione. Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal Concessionario le varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale la gestione del Servizio.
bozza di convenzione. 3. Il responsabile del procedimento, tra l’altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione degli Interventi oggetto della Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare provvederà:
bozza di convenzione. 3. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario nell’esecuzione degli Interventi rispetto ai termini stabiliti dal programma operativo, si applicherà una penale corrispondente allo 0,3 (zero virgola tre) per mille, da computare sull’importo totale degli Interventi, al netto degli oneri della sicurezza e al netto di IVA. 4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui all’Art. 6.2, punto 1, lettera a), si applicherà una penale pari a euro 200,00 (duecento/00). 5. L'incameramento di tutte le penali di cui ai punti precedenti avverrà mediante trattenuta sul canone successivo. Si provvederà all'escussione delle cauzioni di cui all’Art. 20, punto 1 solo qualora l'importo della penale risultasse superiore all’ammontare del canone successivo e/o qualora il canone successivo fosse d’importo pari a zero. L’escussione della cauzione di cui all’Art. 20, punto 1, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d’ora il concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione. 6. Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale siano superiori la soglia del 10% del valore totale degli Interventi, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo Art. 23. 7. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi accumulati sulla progettazione durante la realizzazione degli Interventi, consentendo il rispetto dei termini stabiliti dal programma operativo, il Concedente restituirà le penali versate dal Concessionario ai sensi del precedente punto 2.