Durata dell'assegnazione. Gli alloggi sono assegnati per 5 anni. Art. 6) Durata dell'assegnazione Gli alloggi sono assegnati per 5 anni. L'assegnazione sarà effettuata a far data Art. 6) Durata dell'assegnazione L’assegnazione dell’alloggio di servizio ha una durata temporale di 4 Precedenti esperienze di custodia di immobili pubblici o privati 3 punti da 2 a 5 anni di custodia; 6 punti per esperienza di oltre 5 anni di custodia Non essere titolare di diritti di proprietà di un immobile Non essere titolare di diritti reali di godimento di alcun immobile su tutto il territorio nazionale Punti 5 L'assegnazione sarà effettuata a far data dall'esecutività della relativa determinazione e da tale data il candidato diviene assegnatario dell'alloggio di servizio, assumendo la funzione di custode. Almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto, l'occupante potrà richiedere, con richiesta inviata all'A.C. tramite lettera raccomandata, il rinnovo del contratto. La possibilità di concedere il rinnovo sarà valutata dall'amministrazione comunale. Il custode potrà recedere in ogni momento dal contratto dandone preavviso con lettera raccomandata all'Amministrazione almeno tre mesi prima, al fine di poter provvedere a nuova assegnazione. Nel caso di morte dell'assegnatario, il contratto si risolverà dalla data di cessazione del servizio, ma la famiglia conserverà il diritto ad abitare l'immobile per altri 12 (dodici) mesi garantendo le funzioni di custodia. L'intero rapporto potrà risolversi anticipatamente nei casi previsti al successivo art.10. L'appartamento, dovrà essere lasciato libero da persone e cose, entro 180 giorni dalla comunicazione con la quale l'Amministrazione comunale conferma la data del termine dell'assegnazione. dall'esecutività della relativa determinazione e da tale data il candidato diviene assegnatario dell'alloggio di servizio, assumendo la funzione di custode. Almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto, l'occupante potrà richiedere, con richiesta inviata all'A.C. tramite lettera raccomandata, il rinnovo del contratto. La possibilità di concedere il rinnovo sarà valutata dall'amministrazione comunale. Il custode potrà recedere in ogni momento dal contratto dandone preavviso con lettera raccomandata all'Amministrazione almeno tre mesi prima, al fine di poter provvedere a nuova assegnazione. Nel caso di morte dell'assegnatario, il contratto si risolverà dalla data di cessazione del servizio, ma la famiglia conserverà il diritto ad abitare l'immobile per al...
Durata dell'assegnazione. 1. L’assegnazione degli spazi può avere durata variabile, a seconda della tipologia dei locali e delle esigenze dell'Amministrazione comunale. Nel “Registro dei locali di proprietà comunale da destinarsi ad associazioni”, di cui al precedente art. 17, è specificato, per ciascun locale, se lo stesso è disponibile in forma continuativa, occasionale o temporanea;
Durata dell'assegnazione. 1. L'utilizzo del bene immobile è disciplinato da apposito contratto di comodato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 e ss. del Codice Civile. Nel contratto, oltre le modalità e le condizioni di utilizzo deve essere stabilita la durata, definita anche in proporzione alle iniziative, agli impegni, ed all'entità degli investimenti da effettuare proposti dall'associazione, dando atto che il periodo di utilizzo non potrà mai essere superiore ad anni venti. Non trova applicazione, infatti, l'art. 1810 del c.c. relativo al comodato senza determinazione di durata.
2. Se durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Durata dell'assegnazione. 1 - L'assegnazione ha la durata di tre (3) anni, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2 - Gli assegnatari, almeno 30 giorni prima della scadenza triennale possono richiedere, il rinnovo della assegnazione dell’area ortiva, della stessa durata della originaria. L’Ufficio tecnico competente, verificherà la corretta conduzione dell'orto nei tre anni di gestione sulla base delle norme contenute nel presente regolamento. Condizione per il rinnovo è che non risultino agli atti ingiunzioni né sanzioni per fatti gravi a carico dell’assegnatario come la mancata corresponsione della quota di contribuzione o conduzione non corretta dell’orto.
3 - L’Ufficio comunale competente approva l'elenco degli assegnatari che hanno richiesto il rinnovo e procede alla assegnazione.
4 - Non è mai ammesso il rinnovo tacito.
5 - L’orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dall’assegnatario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, 6 - Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.
Durata dell'assegnazione. La concessione ha durata semestrale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari; in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione subentra il primo dei richiedenti in graduatoria. L’assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata del sub-concedente Confraternita di Misericordia di Ariccia o del proprietario concedente Comune di Ariccia. Qualora l’assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Ariccia, esso decadrà automaticamente dall’assegnazione del lotto. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti eventualmente pendenti al momento del rilascio.
Durata dell'assegnazione. Il periodo di assegnazione del personale selezionato è di 12 mesi, rinnovabili anche per più volte, per un periodo non eccedente la durata della presente Intesa. Il Capo dell’Ufficio giudiziario assegnatario può risolvere anticipatamente tale periodo in presenza di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano ritenere venuti meno i requisiti di cui all’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; analoga facoltà è prevista nell’ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze.
Durata dell'assegnazione. II contratto di assegnazione in concessione avrà una durata di anni 10 e sarà rinnovabile per uguali periodi di tempo qualora l'assegnatario continui a condurre personalmente, quale coltivatore diretto, i terreni, mantenga in ogni tempo il possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione e rispetti tutte le clausole contrattuali. Il fondo potrà essere alienato al concessionario secondo quanto previsto dall’art. 10 della Legge 386/76. L'assegnazione sarà effettuata a favore del candidato la cui domanda abbia riportato il punteggio più alto sulla base dei seguenti elementi di valutazione: Piano aziendale di valorizzazione (individuazione delle strategie da attivare per la valorizzazione del bene max 4 punti, quadro descrittivo delle risorse tecniche, economiche e finanziarie disponibili per sviluppare le potenzialità e le vocazioni del bene max 3 punti, Piano d’azione di breve e di lungo periodo per dare conto degli interventi e dei progetti da realizzare in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, in termini di reddito e di occupazione che potrebbero essere associati alla strategia ed alle azioni proposte max 3 Punti). fino a 10 punti Il richiedente ha la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) 3 Domanda presentata da giovani agricoltori (età inferiore ai 40 anni) 3 Domanda presentata da donne, o da società costituite almeno per il 50% da donne 3 capacità tecnica ed esperienza lavorativa del/i candidato/i in relazione all'attività richiesta, con particolare riferimento ad esperienza di conduzione di fondi agricoli (diploma di scuola media superiore pertinente con l'attività proposta max 1 punto, attestati di formazione professionale max 1 punto, diploma di laurea pertinente con l'iniziativa max 2 punti, esperienza lavorativa attinente l'attività proposta 1 punto per quinquennio fino ad un max di 3 punti) fino a punti 5 Azienda confinante 2 Azienda che applica il metodo di produzione biologica ai sensi del Reg. (CEE) 2092/91 e s. m. i . 1 Azienda che aderisce a consorzi di tutela 1 Domanda presentata da Cooperative sociali di cui all’art. 1 – lett. B, L. 381/91 1 In fase di formazione della graduatoria, la commissione nominata come da determinazione di cui sopra, potrà svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio. A parità di punteggio verrà data preferenza al richiedente di minore età anagrafica. Gli aventi diritto all'assegnazione del terreno in base alla graduatoria saranno ...
Durata dell'assegnazione. Gli obblighi e gli adempimenti del soggetto assegnatario e gestore dell’immobile saranno disciplinati con apposita convenzione da sottoscrivere con l’Amministrazione comunale prima dell’avvio delle attività di progetto, fatta salva la possibilità di iniziare tali attività prima della stipula, qualora l’Amministrazione comunale ne faccia richiesta. L’assegnazione ha durata di quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione rinnovabili, previa valutazione dei risultati raggiunti, per ulteriori quattro anni e comunque non oltre il 31/12/2029, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione comunale di prevedere una durata inferiore qualora le risorse economiche non fossero disponibili. Al momento della consegna dell’immobile sarà predisposto apposito verbale da cui dovrà risultare l’accettazione da parte dell’Assegnatario dell’obbligo di mantenere i beni consegnati con diligenza ed in perfetta efficienza, nonché il rispetto degli obblighi di custodia, mantenimento del decoro, buona conservazione ecc. Alla scadenza della convenzione sarà redatto un nuovo verbale di consistenza e l’Amministrazione comunale potrà richiedere la rimessa in pristino dei luoghi oggetto di assegnazione secondo quanto risulterà dal confronto tra la situazione iniziale e quella finale, fatti comunque salvi gli interventi eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dall’Amministrazione.
Durata dell'assegnazione. Il periodo di permanenza degli alloggi non può essere superiore a 24 mesi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. È possibile prorogare la permanenza nell’alloggio nei seguenti casi debitamente documentati:
a) Occupanti che risultino utilmente collocati in graduatoria per l’assegnazione di appartamenti di E.R.P., di cui siano stati finanziati ed ubicati gli interventi con concessione dell’area relativa, per un massimo di ulteriori 24 mesi;
b) Gli occupanti che risultino conduttori in seguito a contratto di locazione, la cui esecuzione sia prevista in tempi brevi e comunque per un massimo di ulteriori 6 mesi;
c) Occupanti che risultino locatori in possesso del titolo esecutivo riguardante immobile ad uso abitativo, per un massimo di ulteriori 6 mesi;
d) Casi di particolare gravità sotto il profilo economico e sociale, debitamente documentati, per un massimo di ulteriori 24 mesi;
Durata dell'assegnazione. 1. La durata dell'assegnazione ha validità annuale, intesa come validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata, se non altrimenti specificato nell’atto di concessione.