Convenzioni attuative Clausole campione

Convenzioni attuative. La collaborazione e la cooperazione di cui all’art. 2 potranno avere specifica concretizzazione anche tramite le successive convenzioni attuative che disciplineranno le attività dell’IZSVe e dell’IRCCS e gli eventuali impegni di tipo economico. Le convenzioni attuative dovranno definire e dettagliare i singoli obiettivi della cooperazione scientifica, tempi e modalità del suo svolgimento, le condizioni e i requisiti di realizzabilità della collaborazione nell’ambito degli spazi di competenza, le rispettive responsabilità, gli eventuali impegni economici ed i risultati attesi. Previa valutazione congiunta delle Parti, le singole convenzioni attuative potranno coinvolgere altri soggetti pubblici quali Aziende, Enti ed Istituzioni locali, nazionali, europee, internazionali e Università. In caso di contrasto tra una condizione pattuita in una convenzione attuativa e una disposizione del presente accordo, prevale la disposizione contenuta nella convenzione attuativa, purché sia fatta espressa menzione della deroga al presente accordo.
Convenzioni attuative. 1. La collaborazione tra Università e IZSVe, finalizzata al perseguimento dei fini istitu- zionali delle Parti, potrà essere attuata anche tramite la stipula di successive convenzioni attuative tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate nel rispetto del presente accor- do quadro e della normativa vigente. 2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collabo- razione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Convenzioni attuative. 1. Le Parti stipuleranno una o più convenzioni per l'attuazione del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari delle Parti in materia e dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo. 2. Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, tali convenzioni dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, specificando in particolare: a) strutture, personale e risorse finanziarie che ciascuna delle Parti destinerà, quale proprio apporto, allo svolgimento dell'attività di interesse comune; b) eventuale contributo economico che l’Agenzia corrisponderà ad ART-ER a titolo di rimborso, anche parziale, dei costi e spese per lo svolgimento dell’attività oggetto della specifica convenzione attuativa; c) ripartizione dei compiti e programmazione delle attività; d) modalità di monitoraggio dell'attività di interesse comune e modalità di verifica dei risultati raggiunti.
Convenzioni attuative. Allo scopo di realizzare una piena sinergia, nel contesto di un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate all’assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica ed al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici nonché all’erogazione, in favore degli assistiti del SSN, delle prestazioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente protocollo di intesa, l’INAIL e la Regione stipuleranno una o più convenzioni attuative con le quali si provvederà, tra l’altro, a: a) individuare le specifiche strutture o i servizi pubblici o privati utilizzati per l’erogazione delle prestazioni; b) definire i contenuti e le modalità di gestione dei flussi informativi, in termini di reciprocità, anche attraverso forme di integrazione dei sistemi informatici e lo sviluppo di servizi in cooperazione applicativa; c) definire le modalità di regolazione dei rapporti economici eventualmente stabiliti tra il Servizio Sanitario Regionale e l’INAIL e realizzare livelli di sinergia tra la Regione e l’INAIL, idonei a garantire che gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici non debbano anticipare gli oneri per prestazioni, conseguenti agli eventi assicurati, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale che, in base alle vigenti disposizioni, sono a carico degli assistiti, e che detti oneri siano corrisposti direttamente dall’INAIL; d) definire le modalità di raccordo tra le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e l’INAIL per l’avvio tempestivo dell’infortunato sul lavoro e del tecnopatico ad un efficace ed appropriato percorso terapeutico e riabilitativo; e) Definire, nell’ambito delle sinergie tra il Servizio Sanitario e l’INAIL, modalità condivise di utilizzo delle risorse umane e strumentali nello svolgimento delle attività finalizzate all’erogazione delle prestazioni. Con le predette convenzioni attuative potranno essere attivate stabili forme di collaborazione nei seguenti ambiti di attività: a) collaborazione a progetti di ricerca scientifica e tecnologica in ambito protesico, della riabilitazione e del reinserimento socio-lavorativo; b) collaborazione a percorsi di reinserimento sociale e lavorativo; c) collaborazione ad iniziative di promozione della pratica sportiva a livello agonistico ed amatoriale per le persone con disabilità; d) collaborazione ad iniziative di comunicazione sulle tematiche della disabilità; e) collaborazione a progetti formativi in ambito protesico, riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo.
Convenzioni attuative. 1. La collaborazione tra l’Università e ATERSIR è definita, per la realizzazione dei progetti specifici, tramite la stipula di apposite convenzioni attuative cui è demandata in concreto la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività comuni, redatti nel rispetto di quanto già stabilito dal presente accordo quadro, al quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo e che dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Università. 2. La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti. 3. Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive normative e procedure interne.
Convenzioni attuative. In attuazione del presente accordo d’intesa le parti potranno stipulare successive convenzioni attuative per la formalizzazione della reciproca collaborazione ai fini della realizzazione delle singole iniziative che verranno programmate di comune intesa. Le convenzioni attuative dovranno indicare: - gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da svolgere; - i termini anche economici assunti da ciascuna Parte; - le modalità di esecuzione e la durata; - il personale, i locali e le attrezzature coinvolte; - gli eventuali contributi finanziari utilizzati qualora provenienti da soggetti terzi; - i rispettivi responsabili scientifici.
Convenzioni attuative. Ciascuna Convenzione attuativa di cui all’articolo 5 dovrà indicare: - gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione; - i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento; - gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto della convenzione attuativa, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione; - gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi; - la durata della convenzione attuativa, che non può eccedere la durata del presente Accordo.
Convenzioni attuative. 1. Le modalità attuative per quel che concerne le attività di collaborazione, ricerca e formazione saranno disciplinate da apposite Convenzioni attuative per la corretta regolamentazione degli aspetti di natura organizzativa, gestionale, tecnica e finanziaria, che saranno sottoscritte per il Servizio Polizia Scientifica dal Direttore pro tempore del Servizio Polizia Scientifica e per le strutture della Scuola SMFN interessate dai rispettivi Responsabili. 2. Le citate Convenzioni provvederanno ad individuare anche i responsabili referenti di ogni singolo progetto. 3. Le parti, per il tramite del presente accordo, si impegnano ad approvare le relative Convenzioni attuative alla luce dei rispettivi ordinamenti.
Convenzioni attuative. 1. Le decisioni di Area Vasta che determinano effetti economici, amministrativi e organizzativi che riguardano l’organizzazione dei servizi sanitari, lo svolgimento di appalti di interesse comune di particolare rilievo e complessità, la realizzazione di progetti nei quali vengono in rilievo rapporti economici e/o costi legati allo svolgimento delle decisioni assunte, la costituzione degli strumenti di supporto secondo le modalità esplicitate dall’art. 7 del presente Accordo Quadro o lo svolgimento di specifiche attività di interesse comune da parte di una delle Aziende sanitarie ricomprese nell’area vasta, devono essere recepite in apposite convenzioni attuative deliberate dalle singole Aziende, che indicano: a) le determinazioni raggiunte; b)i modelli organizzativi adottati;