Convenzioni attuative Clausole campione

Convenzioni attuative. La collaborazione e la cooperazione di cui all’art. 2 potranno avere specifica concretizzazione anche tramite le successive convenzioni attuative che disciplineranno le attività dell’IZSVe e dell’IRCCS e gli eventuali impegni di tipo economico. Le convenzioni attuative dovranno definire e dettagliare i singoli obiettivi della cooperazione scientifica, tempi e modalità del suo svolgimento, le condizioni e i requisiti di realizzabilità della collaborazione nell’ambito degli spazi di competenza, le rispettive responsabilità, gli eventuali impegni economici ed i risultati attesi. Previa valutazione congiunta delle Parti, le singole convenzioni attuative potranno coinvolgere altri soggetti pubblici quali Aziende, Enti ed Istituzioni locali, nazionali, europee, internazionali e Università. In caso di contrasto tra una condizione pattuita in una convenzione attuativa e una disposizione del presente accordo, prevale la disposizione contenuta nella convenzione attuativa, purché sia fatta espressa menzione della deroga al presente accordo.
Convenzioni attuative. 1. Le Parti stipuleranno una o più convenzioni per l'attuazione del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari delle Parti in materia e dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo. 2. Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, tali convenzioni dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, specificando in particolare: a) strutture, personale e risorse finanziarie che ciascuna delle Parti destinerà, quale proprio apporto, allo svolgimento dell'attività di interesse comune; b) eventuale contributo economico che l’Agenzia corrisponderà ad ART-ER a titolo di rimborso, anche parziale, dei costi e spese per lo svolgimento dell’attività oggetto della specifica convenzione attuativa; c) ripartizione dei compiti e programmazione delle attività; d) modalità di monitoraggio dell'attività di interesse comune e modalità di verifica dei risultati raggiunti.
Convenzioni attuative. 1. La collaborazione tra Università e IZSPLV è finalizzata al persegui- mento dei fini istituzionali delle Parti e potrà essere attuata anche tra- mite la stipula di successive convenzioni attuative tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate nel rispetto del presente accordo quadro e della normativa vigente. 2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Convenzioni attuative. 1. Le decisioni di Area Vasta che determinano effetti economici, amministrativi e organizzativi che riguardano l’organizzazione dei servizi sanitari, lo svolgimento di appalti di interesse comune di particolare rilievo e complessità, la realizzazione di progetti nei quali vengono in rilievo rapporti economici e/o costi legati allo svolgimento delle decisioni assunte, la costituzione degli strumenti di supporto secondo le modalità esplicitate dall’art. 7 del presente Accordo Quadro o lo svolgimento di specifiche attività di interesse comune da parte di una delle Aziende sanitarie ricomprese nell’area vasta, devono essere recepite in apposite convenzioni attuative deliberate dalle singole Aziende, che indicano: a) le determinazioni raggiunte; b)i modelli organizzativi adottati;
Convenzioni attuative. Allo scopo di realizzare una piena sinergia, nel contesto di un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate all’assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica ed al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici nonché all’erogazione, in favore degli assistiti del SSN, delle prestazioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente protocollo di intesa, l’INAIL e la Regione stipuleranno una o più convenzioni attuative con le quali si provvederà, tra l’altro, a: a) individuare le specifiche strutture o i servizi pubblici o privati utilizzati per l’erogazione delle prestazioni; b) definire i contenuti e le modalità di gestione dei flussi informativi, in termini di reciprocità, anche attraverso forme di integrazione dei sistemi informatici e lo sviluppo di servizi in cooperazione applicativa; c) definire le modalità di regolazione dei rapporti economici eventualmente stabiliti tra il Servizio Sanitario Regionale e l’INAIL e realizzare livelli di sinergia tra la Regione e l’INAIL, idonei a garantire che gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici non debbano anticipare gli oneri per prestazioni, conseguenti agli eventi assicurati, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale che, in base alle vigenti disposizioni, sono a carico degli assistiti, e che detti oneri siano corrisposti direttamente dall’INAIL; d) definire le modalità di raccordo tra le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e l’INAIL per l’avvio tempestivo dell’infortunato sul lavoro e del tecnopatico ad un efficace ed appropriato percorso terapeutico e riabilitativo; e) Definire, nell’ambito delle sinergie tra il Servizio Sanitario e l’INAIL, modalità condivise di utilizzo delle risorse umane e strumentali nello svolgimento delle attività finalizzate all’erogazione delle prestazioni. Con le predette convenzioni attuative potranno essere attivate stabili forme di collaborazione nei seguenti ambiti di attività: a) collaborazione a progetti di ricerca scientifica e tecnologica in ambito protesico, della riabilitazione e del reinserimento socio-lavorativo; b) collaborazione a percorsi di reinserimento sociale e lavorativo; c) collaborazione ad iniziative di promozione della pratica sportiva a livello agonistico ed amatoriale per le persone con disabilità; d) collaborazione ad iniziative di comunicazione sulle tematiche della disabilità; e) collaborazione a progetti formativi in ambito protesico, riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo.
Convenzioni attuative. In attuazione del presente accordo d’intesa le parti potranno stipulare successive convenzioni attuative per la formalizzazione della reciproca collaborazione ai fini della realizzazione delle singole iniziative che verranno programmate di comune intesa. Le convenzioni attuative dovranno indicare: - gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da svolgere; - i termini anche economici assunti da ciascuna Parte; - le modalità di esecuzione e la durata; - il personale, i locali e le attrezzature coinvolte; - gli eventuali contributi finanziari utilizzati qualora provenienti da soggetti terzi; - i rispettivi responsabili scientifici.
Convenzioni attuative. 1. Le modalità attuative per quel che concerne le attività di collaborazione, ricerca e formazione saranno disciplinate da apposite Convenzioni attuative per la corretta regolamentazione degli aspetti di natura organizzativa, gestionale, tecnica e finanziaria, che saranno sottoscritte per il Servizio Polizia Scientifica dal Direttore pro tempore del Servizio Polizia Scientifica e per le strutture della Scuola SMFN interessate dai rispettivi Responsabili. 2. Le citate Convenzioni provvederanno ad individuare anche i responsabili referenti di ogni singolo progetto. 3. Le parti, per il tramite del presente accordo, si impegnano ad approvare le relative Convenzioni attuative alla luce dei rispettivi ordinamenti.
Convenzioni attuative. 1. La collaborazione tra l’Università e ATERSIR è definita, per la realizzazione dei progetti specifici, tramite la stipula di apposite convenzioni attuative cui è demandata in concreto la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività comuni, redatti nel rispetto di quanto già stabilito dal presente accordo quadro, al quale dovrà essere peraltro fatto espresso richiamo e che dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Università. 2. La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti. 3. Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive normative e procedure interne.
Convenzioni attuative. Ciascuna Convenzione attuativa di cui all’articolo 5 dovrà indicare: - gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione; - i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento; - gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto della convenzione attuativa, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione; - gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi; - la durata della convenzione attuativa, che non può eccedere la durata del presente Accordo.

Related to Convenzioni attuative

  • Convenzioni Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall'art. 11 della legge n. 68/1999.

  • Risoluzione della convenzione Le parti concordano che il contratto possa essere risolto dall’ASL Salerno qualora l’Associazione: 1. commetta più di due infrazioni, ritenute gravi dall’ASL, in violazione delle clausole convenzionali; 2. si renda responsabile di frode amministrativa e contabile nei riguardi dell’ASL Salerno; 3. richieda o percepisca compensi dall’utente a fronte delle prestazioni erogate in convenzione; 4. sia responsabile di vicende gestionali che si ripercuotano sull’utenza e sul pubblico interesse; 5. eserciti, in occasione del servizio convenzionato, qualsivoglia attività pubblicitaria o di procacciamento, svolta con qualunque mezzo atto a procurare un profitto ovvero a offrire una qualunque attività di trasporto infermi, effettuata con qualsiasi mezzo; 6. non provveda tempestivamente, secondo quanto indicato al precedente articolo 3, alla sostituzione del veicolo indicato con un altro automezzo dotato di caratteristiche analoghe; 7. non provveda, in caso di indisponibilità del personale in servizio sull’automezzo, alla sua adeguata e tempestiva sostituzione; 8. ceda, in tutto o in parte, il servizio oggetto della presente convenzione, ovvero lo faccia eseguire per interposta persona o lo subappalti a terzi; 9. utilizzi per scopi personali o per qualsivoglia ragione le informazioni raccolte durante l’esecuzione del servizio in oggetto; 10. ometta di osservare gli obblighi di legge in materia di disciplina del lavoro, di trasparenza fiscale e di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa vigente. In tutti i casi predetti l’Azienda ha facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1456 CC, senza che l’Associazione possa sollevare eccezioni o pretendere risarcimenti di sorta o che occorrano adempimenti specifici quali citazione in giudizio, pronuncia del giudice o qualsiasi altra formalità all’infuori delle semplice notifica, a mezzo PEC e/o raccomandata A/R, del provvedimento di irrogazione della penale e/o della mera comunicazione di risoluzione del contratto. L’ASL Salerno, a seguito di circostanze sopravvenute, ovvero in caso di disposizioni regionali, nazionali od europee ostative al prosieguo del vincolo convenzionale, nonché al venir meno delle condizioni che hanno richiesto l’esternalizzazione del servizio in parola, quali, ad esempio, procedure di reclutamento di personale interno le cui unità assegnate sopperissero integralmente alle carenze di organico del predetto Presidio, procederà unilateralmente all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale in atto, prima della sua naturale scadenza.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Oggetto della Convenzione 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla fornitura da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente, Lotti 2, 3 e 5, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente, lotti 2, 3 e 5, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 1.250 veicoli per il Lotto 2, 1.250 per il Lotto 3 e 500 veicoli per il Lotto 5. 2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato D; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione. 3. Le predette forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato D. 4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. 5. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 6. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Corrispettivo contrattuale Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo. Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro l’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi - comprensivi dei conseguenti oneri - ogni qual volta richiesti da Roma Capitale. Il corrispettivo contrattuale dovuto da Roma Capitale all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per il periodo di 48 mesi e per i periodi presuntivamente sopra indicati, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo. In sintesi l’importo complessivo presunto del Centro affidato con il presente accordo quadro viene così suddiviso comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € ……………. (…………), al netto dell’I.V.A. per un importo per pasto singolo stabilito in € (euro ) oltre IVA fino al numero massimo di 150 pasti/giorno suddiviso in; • quota fissa € oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%; • quota variabile € oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%. L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell’appaltatore all’impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui all’allegato capitolato potranno essere oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto ai sensi di quanto previsto nel Disciplinare di gara e della normativa. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all’art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell’offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell’offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L’esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l’importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o costi diversi dalla quota posta a base del presente accordo quadro medesimo. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo la quota a base di gara e in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.

  • Prestazioni assicurative Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto. Descrivere le prestazioni assicurative previste dal contratto (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione. Fornire separatamente per tutte le prestazioni assicurative - con l’indicazione attraverso caratteri grafici di particolare evidenza di eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi - le informazioni secondo il seguente schema: PRESTAZIONE IN CASO DI ………. (indicare la prestazione e ripetere le informazioni per ciascuna prestazione). Indicare l’esistenza e la misura di una eventuale garanzia di carattere finanziario offerta dall’impresa. Nell’ipotesi in cui l’impresa di assicurazione non fornisca alcuna garanzia, specificare che il contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. Nell’ipotesi in cui l’impresa attui un piano di allocazione per conto del contraente dei premi e dei capitali maturati ai fini dell’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto descriverne le modalità di funzionamento. Nei casi in cui sono presenti impegni di terzi a corrispondere al fondo importi prestabiliti, indicare i terzi obbligati e illustrare sinteticamente lo schema contrattuale allo scopo utilizzato, nonché eventuali limiti e condizioni per l’adempimento dell’impegno. Per i fondi a “capitale protetto”1 illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, le modalità gestionali adottate per la protezione. Inserire con caratteri grafici di maggiore evidenza la seguente avvertenza “Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito”. Per i costi della garanzia offerta dalla compagnia, della prestazione del terzo o della protezione rinviare al punto 11. Indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza se e in conseguenza di quali eventi esiste la possibilità che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.

  • Durata della convenzione 1. La presente convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, risultante dall’apposito verbale di attivazione che sarà sottoscritto tra l’istituto di credito e per l’Azienda dal Responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) o, su sua delega, dal Direttore dell’Esecuzione (di seguito DEC), con contestuale passaggio di consegne dal precedente Tesoriere, ove diverso dall’aggiudicatario. Qualora, allo scadere del termine previsto dalla convenzione, l’Azienda non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’istituto affidatario resterà obbligato, alle stesse condizioni previste dalla convenzione scaduta, per il tempo strettamente necessario a stipularne una nuova e comunque per un periodo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti: - previsione nel bando e nei documenti di gara dell’opzione di xxxxxxx; - vigenza del contratto; - avvenuto avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore del sevizio. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante. 3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall’Azienda, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Azienda fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.

  • Manutenzione straordinaria La manutenzione straordinaria (extra Contratto di fornitura, a pagamento) comprende gli interventi per il ripristino delle apparecchiature che hanno riportato malfunzionamenti imputabili, per esempio, a: • Uso improprio dell’apparecchiatura da parte degli utenti; • Sbalzi di tensione accertati e comprovati da idonee dichiarazioni della PA o dell’Ente erogante l’energia elettrica; • Cause ambientali e/o eventi atmosferici quali fulmini, alluvioni, incendi, ecc.. Per ogni intervento, il Fornitore dovrà produrre una nota tecnica contenente la descrizione del malfunzionamento e le motivazioni per cui si ritiene che debba essere eseguito un intervento “straordinario” ed, eventualmente, un preventivo di spesa. L’intervento “straordinario” potrà essere eseguito solo previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione. Analogamente agli interventi di manutenzione ordinaria, il ripristino della completa funzionalità dell’apparecchiatura tramite un intervento di manutenzione straordinaria, dovrà avvenire entro i termini di cui al paragrafo penalità, a decorrere dal momento (data e ora) di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione. Qualora i tempi di ripristino delle apparecchiature superino i termini suindicati, saranno calcolate e applicate le relative penali, salvo particolari accordi fra le parti. Al termine di ogni intervento, il Fornitore dovrà redigere una apposita nota, sottoscritta da un incaricato della SSD Tecnologie Sanitarie e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: • il numero dell’ordinativo di fornitura; • il numero dell’installazione; • il numero della richiesta; • l’ora ed il giorno della richiesta; • il numero dell’intervento; • l’ora ed il giorno di intervento; • l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento). • Tipo di attività effettuata; • Causa del guasto e attività svolta per il corretto ripristino dell’apparecchiatura; • Elenco degli elementi sostituiti; • Firma del responsabile della SSD Tecnologie Sanitarie della ARNAS X. Xxxxxx o di suo incaricato. La documentazione idonea a comprovare la corretta ed effettiva esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria, debitamente segnalato e autorizzato, dovrà essere allegata alle eventuali fatture afferenti i suddetti interventi. Il fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione secondo quanto previsto dall’art.266 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di