Effetti dello scioglimento. Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal Fornitore. In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro 15 giorni dal momento in cui siano giunti a scadenza tutti i crediti già sorti, ceduti al Factor sino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione, fatto comunque salvo quanto previsto nel secondo comma dell’art. 8 relativamente agli obblighi di restituzione in capo al Fornitore. Entro il medesimo termine il Fornitore avrà l' obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti Pro solvendo non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Ad avvenuta restituzione di detti corrispettivi, le cessioni dei relativi crediti si considereranno ad ogni effetto risolte. In caso di ritardo nell' adempimento dell' obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura concordata.
Effetti dello scioglimento. Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni assunte e le garanzie accessorie prestate dal Fornitore. In caso di scioglimento, e salvo diversi accordi, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il limite di 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione di recesso perverrà all’altra parte o dal verificarsi dell’effetto risolutivo. Entro il medesimo termine e senza necessità di sua previa costituzione in mora, il Fornitore avrà l’obbligo di restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei Crediti ceduti non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. In caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno gli interessi moratori nella misura indicata nell’apposito accordo separatamente sottoscritto ed il Factor potrà comunque agire nei confronti sia del Fornitore sia dei Debitori per il recupero di quanto dovutogli, con facoltà di stipulare transazioni con il Debitore e con rinuncia del Fornitore a sollevare eccezioni al riguardo ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile ed opportuna. Ad avvenuta restituzione il Fornitore avrà diritto di ottenere dal Factor il trasferimento dei Crediti non ancora incassati, salvo quelli verso debitori per i quali il Factor si è assunto il rischio di mancato pagamento.
Effetti dello scioglimento. 1. Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni assunte e le garanzie accessorie prestate dal fornitore.
Effetti dello scioglimento. Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contrat- to al trattamento di dati personali e, in particolare, del diritto, ove ne ricorrano i pre- supposti, di ottenere conoscenza dell’esistenza dei dati personali, nonché della logica e delle finalità dei relativi trattamenti, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione della legge. Il Fornitore dichiara infine di avere assolto ai propri obblighi in relazione alla nor- mativa in questione per quanto concerne i rapporti con i debitori o con altri soggetti i cui dati venissero trattati nell’ambito del presente rapporto di factoring. Le comunicazioni del Factor al Fornitore hanno carattere strettamente riservato. Il contratto di factoring si compone del presente foglio nonché del Documento di Sintesi ed eventuali appendici TIMBRO DEL FORNITORE DATA Eurofactor Italia S.p.A. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000 20126 MILANO MI to e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e le garanzie accessorie assunte dal Fornitore. In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro 15 giorni dal momento in cui siano giunti a scaden- za tutti i crediti già sorti, ceduti al Factor sino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione, fatto comunque salvo quanto previsto nel secondo comma dell’art. 8 rela- DATA (timbro e firma del fornitore) tivamente agli obblighi di restituzione in capo al Fornitore. Entro il medesimo termi- ne il Fornitore avrà l' obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di resti- tuire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei cre- diti ceduti Pro solvendo non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali matu- rati sino alla data della restituzione ed alle spese. Ad avvenuta restituzione di detti cor- rispettivi, le cessioni dei relativi crediti si considereranno ad ogni effetto risolte. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decor- reranno interessi moratori nella misura concordata.
Effetti dello scioglimento. 17.1 (Se il mandato è generale). In caso di scioglimento del contratto, il Mandatario avrà diritto a percepire la retribuzione spettantegli sino alla data dello scioglimento per tutta l’attività effettivamente svolta.
Effetti dello scioglimento. Art. 19 - Responsabilità
Effetti dello scioglimento. Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito, anche aventi ad oggetto crediti futuri, già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal Cliente. In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, la Società di factoring ed il Cliente procederanno alla chiusura del rapporto entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui siano giunti a scadenza tutti i crediti ceduti già sorti, ceduti alla Società di factoring, sino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione, fatto comunque salvo quanto previsto nel secondo comma dell’art. 8 relativamente agli obblighi di restituzione in capo al Cliente e fatta inoltre salva la facoltà della Società di factoring di procedere alla suddetta chiusura del rapporto anche qualora non risultino giunti a scadenza tutti i crediti ceduti già sorti. Entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni il Cliente avrà l' obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora – di restituire alla Società di factoring i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti pro solvendo non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Tutte le spese legali sostenute dalla Società di factoring saranno da quest’ultima addebitate al Cliente a valere su un conto intrattenuto presso la Società di factoring, per il quale opererà quanto previsto al precedente articolo 16. Ad avvenuta restituzione di detti corrispettivi, le cessioni dei relativi crediti si considereranno ad ogni effetto risolte. In caso di ritardo nell'adempimento dell' obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura concordata. Qualora il Cliente non provveda ad onorare le proprie obbligazioni di rimborso sopra riportate nel termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta formulata dalla Società di factoring, il Cliente sarà considerato automaticamente moroso e sulle somme complessivamente a credito della Società di factoring si applicheranno interessi di mora nella misura prevista dall’art. 5 D.Lgs. 231/02, decorrenti dal sedicesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso avanzata dalla Società di factoring
Effetti dello scioglimento. EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO PER GLI AMMINISTRATORI (ART. 2486 C.C.)
Effetti dello scioglimento. PROCEDIMENTO DI NOMINA DEI LIQUIDATORI La procedura di nomina è prevista nell’atto costitutivo o nello statuto. Eventualmente già indicando le persone dei liquidatori o rimettendo la nomina ad amministratori o sindaci o al Tribunale. Assemblea convocata per rimuovere le cause di scioglimento o per deliberarlo (di cui ai punti 2, 4, 6 art. 2484 c.c.) L’assemblea convocata dagli amministratori, dopo la verifica di una causa di scioglimento, ha il potere di deliberare la nomina dei liquidatori ed i criteri da utilizzare COSA DECIDE L’ASSEMBLEA (ART. 2487 C.C.)
Effetti dello scioglimento. PRESENZA DEL NOTAIO PRESENZA DEL NOTAIO