SOSTEGNO FINANZIARIO Clausole campione

SOSTEGNO FINANZIARIO. Il F.C.D. Cadore 1919 si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria del campo attraverso la pulizia del tappeto erboso, la semina, l’eventuale fungicida di emergenza, la concimazione, l’eliminazione di erbe infestanti anche dalle reti, lo sfalcio del manto erboso, l’irrigazione, la segnatura del campo da gioco, comprensiva del prodotto necessario alla stessa, nonché la puntuale pulizia degli spogliatoi. A rimborso delle spese sostenute per la gestione e manutenzione ordinaria di detto impianto sportivo, il Comune di Pieve di Cadore erogherà al F.C.D. Cadore 1919 un compenso annuo di euro 5.500,00 (IVA compresa) per la tenuta del campo e per il custode - manutentore, da liquidarsi in due soluzioni rispettivamente il 30 gennaio e il 31 maggio si ogni anno.
SOSTEGNO FINANZIARIO. La borsa di studio consiste di un contributo per il supporto individuale determinato sulla base dei giorni di effettiva permanenza presso l’Università di destinazione, come da quest’ultima dichiarato nel certificato di permanenza (certificate of attendance) ed un contributo forfettario per il viaggio. Lunga durata (da 2 a 5 mesi) € 700 per mese € 250 per mese Breve durata o blended (da 5 a 30 giorni) € 79,00 fino al 14° giorno € 56,00 dal 15° al 30° giorno Per mobilità di 5-14 giorni € 100,00. Per mobilità di 15-30 giorni € 150,00 Per studenti con minori opportunità si intendono studenti che abbiano presentato un ISEE inferiore a 15.000 Euro, gli studenti disabili con percentuale di invalidità del 35% o più, studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità, stranieri (cittadinanza in Paesi extra UE). Albania, Montenegro 180,00 EUR Egitto 275,00 EUR Armenia, Georgia, Marocco 360,00EUR American College 820,00 EUR Cuba, Xxxxx Xxxxxxxxx University 1.500,00 EUR Lo studente per avere diritto alla borsa di studio dovrà aver superato/compiuto almeno una delle attività previste nel learning agreement. In caso contrario dovrà restituire l’intera borsa di studio se già percepita. Farà fede quanto indicato nel Transcript of Records o documento alternativo che attesti lo svolgimento con successo delle attività previste nel learning agreement.
SOSTEGNO FINANZIARIO. A fronte dell’assunzione, da parte dell’Hockey Club, di un dipendente che gestisca la struttura, con normale orario di lavoro settimanale, il Comune s’impegna a corrispondere all’Hockey Club l’importo di € 21.000,00 + I.V.A.. La fatturazione e corresponsione degli importi spettanti avverrà come segue: Acconto/Saldo Data fattura Importo I.V.A. 22% Totale Pagamento I° 31 dicembre € 11.000,00 € 2.420,00 € 13.420,00 31 gennaio dell'anno successivo Saldo 30 aprile € 10.000,00 € 2.200,00 € 12.200,00 15 maggio
SOSTEGNO FINANZIARIO. Per la realizzazione della proposta progettuale all’impresa il Comune di Bari riconosce un contributo di € , a valere sul progetto POC_BA_I.3.1.b denominato D_BARI START UP Imprese, finanziato con il programma POC Metro Città Metropolitane, giusto Avviso pubblico approvato con D. D. n. 2019/05217 del 02/05/2019. Il contributo ai sensi dell’articolo 5 del suddetto avviso pubblico consiste in un contributo finanziario a fondo perduto (conto investimenti) sino ad un massimo del 50% sul totale delle spese di investimento ammissibili e comunque non superiore a € 40.000,00 e in un contributo finanziario del 100% sulle spese di gestione ammissibili, da sostenere nei primi 12 mesi (conto esercizio) sino ad un massimo di € 10.000,00.
SOSTEGNO FINANZIARIO a) La borsa di studio per gli studenti in mobilità verso i paesi associati al programma e Regno Unito e Svizzera per fini di studio (Allegato 2) si compone di: UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE DR/2022/883 del 08/03/2022 1. contributo dell'Unione Eu 2. contributo mensile dell’Unione Europea, a favore di studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate, calcolato sulla base del valore delle dichiarazioni ISEE valide per le prestazioni universitarie presentate dagli studenti al momento dell’iscrizione all’A.A. 2021/22 e modulato in base ai giorni di effettiva permanenza all'estero. Per gli studenti che si candidano in qualità di iscritti al III anno di Laurea Triennale e che partiranno come studenti iscritti al I anno di Laurea Magistrale si terrà conto dell’ultima dichiarazione ISEE presentata per l’iscrizione a quest’ultima e visibile in banca dati (tab. 1). Sono fatte salve eventuali ulteriori indicazioni che dovessero pervenire nel mentre da parte del MUR e/o dell’Agenzia Nazionale ErasmusPlus. 3. contributo integrativo finanziato dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR), erogato in base ad una suddivisione in fasce di valore delle dichiarazioni ISEE valide per le prestazioni universitarie presentate dagli studenti al momento dell’iscrizione all’A.A. 2021/22 e modulato in base ai giorni di effettiva permanenza all'estero (tab. 2). Sono fatte salve eventuali ulteriori indicazioni che dovessero pervenire nel mentre da parte del MUR. 4. contributo integrativo di Xxxxxx, a favore di tutti gli studenti in mobilità calcolato sulla base dei giorni di permanenza all’estero e erogato al rientro dello studente dalla mobilità. b) La borsa di studio per gli studenti in mobilità verso i paesi NON associati al programma mobilità internazionale – paesi extra UE (Allegato 3) per fini di studio si compone di: 1. contributo dell'Unione Europea: si tratta di un importo mensile modulato in base ai giorni di effettiva permanenza all'estero (tab.1); 2. contributo forfetario per il viaggio: si tratta di un importo modulato in base alla distanza chilometrica (tab. 2);

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  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Oneri finanziari 1. Gli oneri finanziari per la realizzazione del progetto sono ripartiti tra l’Università e il Dipartimento. 2. L’Università, nel collaborare alla realizzazione delle attività progettuali, compartecipa, anche con risorse proprie, mettendo a disposizione quanto necessario per sopportare gli oneri connessi all’utilizzo di locali e strutture, strumentazione tecnica e dotazioni informatiche. Tali oneri, pur essendo necessari alla realizzazione delle attività previste dal Progetto, non dovranno in alcun modo confluire nelle spese analiticamente documentate con la rendicontazione finanziaria. 3. Gli oneri finanziari a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 “Politiche antidroga”– cap. 772 – sono pari a € 150.000,00. a. un importo pari al 50% di € 150.000,00 (€ 75.000,00) verrà versato successivamente all’avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo di Collaborazione e del relativo decreto di impegno della spesa da parte degli Organi di controllo e comunque dopo la data di avvio attività di progetto. Questo importo è finalizzato a coprire le spese da sostenere nel primo periodo di attività; b. un importo pari al 40% di € 150.000,00 (€ 60.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa relativi al primo periodo di attività e della rendicontazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel primo periodo di attività. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo di cui al punto a. del presente articolo; c. un importo pari 10% di € 150.000,00 (€ 15.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa finali e della rendicontazione finanziaria finale delle spese sostenute. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo pari ad € 150.000,00; 4. In considerazione del fatto che l’Università non viene ricompresa nelle tabelle A e B della legge 28/10/1984, n. 720, così come risultano aggiornate dal DPCM del 29/11/2011 (in GU 284 del 06/12/2011), la stesso non è obbligato alla tenuta di un conto di Tesoreria e in adempimento all’art. 3 c. 1 della legge n. 136 /2010 e s.m.i., recante “Tracciabilità dei flussi finanziari”, fornirà apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato. Pertanto gli importi di cui al comma 3 del presente articolo verranno versati mediante accreditamento della somma sul c/c presso UNICREDIT Agenzia Roma 60 – IBAN XX00X0000000000000000000000 – Intestato a Università Cattolica del Sacro Cuore. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell’accreditamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. 5. È escluso che il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa ricevere compensi a valere sugli oneri finanziari progettuali.

  • Dotazione finanziaria Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi afferenti alla presente Direttiva ammontano ad un totale di Euro 500.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 di cui alla DGR n. 241/2021, così distribuite: Percorsi di Ricollocazione collettiva Fonte di finanziamento Annualità Totale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2022 € 300.000,00 Il contributo massimo riconoscibile per destinatario di ciascun progetto è pari a Euro 4.645,00. Nella scelta della combinazione delle diverse attività di ogni progetto si dovrà pertanto tenere in considerazione questo massimale di costo/destinatario, a pena di inammissibilità del progetto. Le risorse saranno liquidate, in analogia a quanto previsto per gli interventi finanziati a valere del Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni di cui al Testo Unico dei Beneficiari vigente (rif. to DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i. - versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020). Nell’ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un importo non superiore al 60%. Ai fini di ottenere l’anticipazione prevista, il beneficiario dovrà produrre, in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 670/2015 e s.m.i. (versione in vigore DDR n. 38 del 18/09/2020), idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello che verrà definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell’importo richiesto a titolo di anticipazione. Qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse. È data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori rifinanziamenti della Direttiva, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Tracciabilità flussi finanziari Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

  • Resa del conto finanziario 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all’Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il “conto del Tesoriere” corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dall’elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall’elenco delle relative quietanze. 2. L’Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .