SOSTEGNO FINANZIARIO Clausole campione

SOSTEGNO FINANZIARIO. La borsa di studio consiste di un contributo per il supporto individuale determinato sulla base dei giorni di effettiva permanenza presso l’Università di destinazione, come da quest’ultima dichiarato nel certificato di permanenza (certificate of attendance) ed un contributo forfettario per il viaggio. Lunga durata (da 2 a 5 mesi) € 700 per mese € 250 per mese Breve durata o blended (da 5 a 30 giorni) € 79,00 fino al 14° giorno € 56,00 dal 15° al 30° giorno Per mobilità di 5-14 giorni € 100,00. Per mobilità di 15-30 giorni € 150,00 Per studenti con minori opportunità si intendono studenti che abbiano presentato un ISEE inferiore a 15.000 Euro, gli studenti disabili con percentuale di invalidità del 35% o più, studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità, stranieri (cittadinanza in Paesi extra UE). Albania, Montenegro 180,00 EUR Egitto 275,00 EUR Armenia, Georgia, Marocco 360,00EUR American College 820,00 EUR Cuba, Xxxxx Xxxxxxxxx University 1.500,00 EUR Lo studente per avere diritto alla borsa di studio dovrà aver superato/compiuto almeno una delle attività previste nel learning agreement. In caso contrario dovrà restituire l’intera borsa di studio se già percepita. Farà fede quanto indicato nel Transcript of Records o documento alternativo che attesti lo svolgimento con successo delle attività previste nel learning agreement.
SOSTEGNO FINANZIARIO. Per la realizzazione della proposta progettuale all’impresa il Comune di Bari riconosce un contributo di € , a valere sul progetto POC_BA_I.3.1.b denominato D_BARI START UP Imprese, finanziato con il programma POC Metro Città Metropolitane, giusto Avviso pubblico approvato con D. D. n. 2019/05217 del 02/05/2019. Il contributo ai sensi dell’articolo 5 del suddetto avviso pubblico consiste in un contributo finanziario a fondo perduto (conto investimenti) sino ad un massimo del 50% sul totale delle spese di investimento ammissibili e comunque non superiore a € 40.000,00 e in un contributo finanziario del 100% sulle spese di gestione ammissibili, da sostenere nei primi 12 mesi (conto esercizio) sino ad un massimo di € 10.000,00.
SOSTEGNO FINANZIARIO. Il F.C.D. Cadore 1919 si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria del campo attraverso la pulizia del tappeto erboso, la semina, l’eventuale fungicida di emergenza, la concimazione, l’eliminazione di erbe infestanti anche dalle reti, lo sfalcio del manto erboso, l’irrigazione, la segnatura del campo da gioco, comprensiva del prodotto necessario alla stessa, nonché la puntuale pulizia degli spogliatoi. A rimborso delle spese sostenute per la gestione e manutenzione ordinaria di detto impianto sportivo, il Comune di Pieve di Cadore erogherà al F.C.D. Cadore 1919 un compenso annuo di euro 5.500,00 (IVA compresa) per la tenuta del campo e per il custode - manutentore, da liquidarsi in due soluzioni rispettivamente il 30 gennaio e il 31 maggio si ogni anno.
SOSTEGNO FINANZIARIO. A fronte dell’assunzione, da parte dell’Hockey Club, di un dipendente che gestisca la struttura, con normale orario di lavoro settimanale, il Comune s’impegna a corrispondere all’Hockey Club l’importo di € 21.000,00 + I.V.A.. La fatturazione e corresponsione degli importi spettanti avverrà come segue: Acconto/Saldo Data fattura Importo I.V.A. 22% Totale Pagamento I° 31 dicembre € 11.000,00 € 2.420,00 € 13.420,00 31 gennaio dell'anno successivo Saldo 30 aprile € 10.000,00 € 2.200,00 € 12.200,00 15 maggio
SOSTEGNO FINANZIARIO a) La borsa di studio per gli studenti in mobilità verso i paesi associati al programma e Regno Unito e Svizzera per fini di studio (Allegato 2) si compone di: UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE DR/2022/883 del 08/03/2022

Related to SOSTEGNO FINANZIARIO

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.