Fase a regime Clausole campione

Fase a regime. A conclusione della fase transitoria sarà redatto un Verbale di messa a regime di tutti i servizi, ex art.10 del Capitolato Normativo, dal quale si dovrà, in particolare, rilevare quanto segue: • il completamento e perfezionamento del PDI; • la fornitura (Servizi di governo) di un sistema informatizzato a regime per la gestione dei flussi informativi legati ai processi produttivi e di controllo (Sistema Informatico XxxXxx.xxx), recante le caratteristiche indicate all’art.11 del Capitolato Normativo e restante documentazione di gara. Il Fornitore si fa carico dell’inserimento e l’archiviazione di tutti i dati relativi al servizio ed utili all’Azienda per il controllo dello stesso.
Fase a regime. La fase a Regime prevede che in aggiunta alla conduzione dell’infrastruttura, l'Appaltatore svolga anche i servizi di assistenza sistemistica, il supporto applicativo e tutti i servizi accessori previsti nel presente capitolato. La fase a regime dovrà aver inizio non oltre il giorno 1/1/2022 ed avrà una durata di 24 mesi. Come sopra riportato il sistema Microsoft AX fungerà da repository dei dati storici che non saranno oggetto di migrazione verso SAP salvo l’effettuazione di attività che risultino essere di competenza dell’esercizio 2022. A titolo indicativo ma non esaustivo si possono indicare le attività di chiusura del bilancio, la generazione delle certificazioni percipienti ed il modello 770 dell’esercizio 2022. Eventuali ritardi rispetto alle programmazioni sopra indicate saranno comunicati con adeguato anticipo dal personale della Stazione Appaltante a quello dell’Appaltatore che, sin d’ora, si impegna ad accettarle.
Fase a regime al termine della fase iniziale, il servizio di gestione complessiva della sterilizzazione di dispositivi medici e strumentario chirurgico ed endoscopico deve essere erogato in maniera perfetta e completa per tutte le unità operative dell’A.O.R.N. “A. Xxxxxxxxxx”. Durante la FASE INIZIALE il servizio di sterilizzazione sarà garantito dall’Aggiudicatario con le modalità individuate nell’offerta tecnica. Nel caso sia previsto il ricorso ad una struttura esterna, dovrà essere disponibile, comunque, un deposito/magazzino - negli spazi già assegnati - presso l’A.O.R.N. “X. Xxxxxxxxxx” per il ritiro del materiale sporco e lo smistamento del materiale sterile ed anche un servizio di emergenza interno all’A.O.R.N. “A. Xxxxxxxxxx” per garantire completa e tempestiva risposta alle urgenze. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non riesca a garantire la piena funzionalità del servizio entro il termine indicato in fase di gara (durata della FASE INIZIALE), la Ditta Aggiudicataria sarà soggetta ad una penale per mancato inizio attività, in misura giornaliera
Fase a regime emanazione di selezioni in numero da definire di norma con cadenza biennale.
Fase a regime decorrenza 1 gennaio 2007 selezioni per 5 posizioni di I livello e 10 di II livello ed i requisiti andranno posseduti ai sensi dell’art. 15; decorrenza 1 gennaio 2009 selezioni per 5 posizioni di I livello e 10 di II livello ed i requisiti andranno posseduti ai sensi dell’art. 15, con previsione di un eventuale incremento delle posizioni indicate sulla base dell’esito delle stabilizzazioni e del Piano di fabbisogno 2008/2010.
Fase a regime. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, concernente le «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’ef- ficienza degli uffici giudiziari», convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si pone ora come momento evolutivo della progettualità connes- sa al monitoraggio finanziario della spesa pubblica per le opere strate- giche, concludendo la fase sperimentale e aprendo l’ordinario percorso del monitoraggio della spesa nel settore delle grandi opere. Il decreto — pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica ita- liana n. 144 del 24 giugno 2014 — estende i criteri di monitoraggio, contenuti nella delibera CIPE n. 45 del 2011, a tutte le infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo un aggiornamento degli indirizzi sino ad oggi elaborati, che consenta l’acquisizione di dati, tempestivi e affidabili, sui flussi finanziari (incassi e pagamenti) delle imprese interessate ai lavori e i criteri operativi di intervento necessari. Sul piano della trasparenza dei comportamenti e dell’assunzione delle rispettive responsabilità, l’esperienza acquisita con i protocolli operativi sino ad oggi sperimentati su talune grandi opere è evidente- mente necessaria per contribuire a mettere a punto l’emanando provve- dimento del CIPE, in base alle esigenze dettate dall’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 90/2014. In tale prospettiva, la delibera del CIPE dovrà contenere principi di carattere generale, volti a orientare l’applicazione delle procedure di monitoraggio finanziario, unitamente a prescrizioni di carattere più tecnico. 1. Campo di applicazione.
Fase a regime. Le risorse rese disponibili dalla regione Toscana per la remunerazione della MG nella fase a regime del progetto “Dalla medicina d’attesa alla sanità d’iniziativa” saranno utilizzate per : - compensi per i coordinatori dei moduli; - compensi per le attività dei MMG; - collegamento ADSL.

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  • Area Giuridica Risorse Umane 0000579/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA L'AZIENDA USL DI PARMA E I MEDICI DI MEDICINA GENERALE COMPONENTI LA MEDICINA DI GRUPPO DENOMINATA XXXXX NELL'AMBITO DELLA CASA DELLA SALUTE XXXXX - NUCLEO CUPRE PRIMARIE XXXXX. DISTRETTO di Parma 0000580/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) PROGETTO DI SORVEGLIANZA EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI (PAIP) DI PARMA - SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS-PAIP). TRIENNIO 2018/2020 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA XXXXXX XXXXXXX (ARPAE) - CENTRO TEMATICO REGIONALE AMBIENTE E SALUTE - PER ATTIVITA' DI ANALISI DELLE ESPOSIZIONI AD AGENTI INQUINANTI. DIREZIONE SANITARIA Aziendale 0000581/2019 24/07/2019 Assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 2 CPS - cat. D - Ostetrica, con sede di lavoro presso l'Ospedale di Fidenza.

  • Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

  • Riserva di proprietà 1. Ci riserviamo la proprietà dell’oggetto di acquisto fino all’accredito di tutti i pagamenti sul conto corrente concordato (rapporto commerciale) con il Cliente; tale riserva fa riferimento al saldo riconosciuto. In caso di comportamento lesivo del Contratto da parte del Cliente, e soprattutto in caso di mora di pagamento, siamo autorizzati a ritirare l’oggetto d’acquisto. Un nostro ritiro dell’oggetto d’acquisto non comporta un recesso dal Contratto, salvo nel caso in cui avessimo dichiarato espressamente per iscritto tale possibilità. Un pignoramento dell’oggetto d’acquisto esercitato dalla nostra azienda comporta in ogni caso un recesso dal Contratto. Siamo legittimati al reimpiego dell’oggetto d’acquisto ritirato; il ricavo ottenuto attraverso il reimpiego – detratti adeguati i costi di reimpiego – deve essere detratto dai debiti del Cliente. 2. In caso di pignoramenti o di altri interventi ad opera di terzi il Cliente deve darcene tempestiva comunicazione per iscritto, consentendoci così di poter presentare un ricorso a norma del § 771 ZPO (codice di procedura civile). Qualora il terzo non dovesse essere in grado di rimborsarci le spese giudiziali e stragiudiziali di un ricorso secondo § 771 ZPO, il Cliente risponderà della perdita da noi eventualmente subita. Il Cliente deve inoltre informarci di tutti i danni e passaggi di proprietà riguardanti l’oggetto d’acquisto. 3. Il Cliente ha il diritto di rivendere la merce nell’ambito di una gestione regolare; lo stesso tuttavia cede a noi fin da ora tutti i crediti pari all’importo finale fatturato (IVA compresa ) del nostro credito, che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi, indipendentemente dal fatto che l’oggetto di acquisto sia stato rivenduto senza modificarlo o dopo una sua eventuale trasformazione. Il Cliente rimane autorizzato a riscuotere detto credito anche dopo l’avvenuta cessione. Rimane impregiudicata la nostra facoltà di riscuotere autonomamente il credito. La nostra azienda si impegna tuttavia a non riscuotere il credito fintantoché il Cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento derivanti dai ricavi riscossi, non cade in mora e, in particolare, non inoltra una domanda di apertura di una procedura di insolvenza e non sia in atto una sospensione dei pagamenti. In caso contrario possiamo pretendere che il Cliente ci renda noti i crediti ceduti e i suoi debitori, fornisca tutte le indicazioni necessarie alla riscossione, consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori (terzi). 4. Una lavorazione o trasformazione dell’oggetto d’acquisto da parte del Cliente deve essere eseguita sempre per nostro conto. Se l’oggetto di acquisto viene elaborato unendolo ad altri oggetti non appartenenti alla nostra azienda, acquisiamo un diritto di comproprietà sul nuovo bene in base al rapporto sussistente al momento dell’elaborazione tra il valore dell’oggetto di acquisto (importo finale della fattura, incl. IVA) e il valore degli altri oggetti lavorati. Al prodotto risultante da tale lavorazione si applicano le medesime disposizioni valide per l’oggetto di vendita fornito con riserva della proprietà. 5. Se l’oggetto di acquisto viene elaborato unendolo inseparabilmente ad altri oggetti non appartenenti alla nostra azienda, acquisiamo un diritto di comproprietà sul nuovo bene in base al rapporto sussistente al momento dell’elaborazione tra il valore dell’oggetto di acquisto (importo finale della fattura, IVA incl.) e il valore degli altri oggetti con esso combinati. Resta inteso che, qualora la combinazione con tali altri oggetti avvenisse in modo tale, che l’oggetto del Cliente debba essere considerato come il bene principale, il Cliente dovrà trasferire a noi una proporzionale quota di comproprietà dell’oggetto.. Il Cliente custodisce per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà rispettivamente risultante. 6. A garanzia dei crediti che vantiamo nei suoi confronti, il Cliente cede inoltre alla nostra azienda anche i crediti derivantigli nei confronti di un terzo in seguito a un vincolo sussistente tra l’oggetto di vendita e un edificio. 7. Su richiesta del Cliente ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti, nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire; la selezione delle garanzie da svincolare resta di nostra competenza.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • Base giuridica del trattamento per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.

  • CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

  • Finalità e base giuridica del trattamento I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità:

  • Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale