Finanze. 1) a) L’Unione particolare ha un bilancio preventivo.
Finanze. Per ciò che concerne le parti contraenti, le finanze dell'Unione sono regolate dalle medesime disposizioni che figurano all'arti- colo 12 dell'accordo di Madrid (Stoccolma), essendo convenuto che qualsiasi rinvio all'articolo 8 di detto accordo sarà conside- rato come un rinvio all'articolo 8 del presente protocollo. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 12, paragrafo 6, lettera b), di detto accordo, le organizzazioni contraenti sono, fatta salva una risoluzione contraria unanime dell'assemblea, consi- derate come appartenenti alla classe di contribuzione I (uno) in conformità della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
Finanze. 1. Per la gestione del presente Accordo si tiene un conto amministrativo su cui sono imputate le spese di gestione dell’Accordo, coperte dai contributi annui dei membri fissati conformemente all’articolo 25. Se tuttavia un membro chiede servizi partico- lari, il Consiglio può decidere di approvare la domanda e far pagare al membro in questione i servizi richiesti.
2. Il Consiglio può aprire conti separati a fini particolari che può fissare conforme- mente agli obiettivi del presente Accordo. Questi conti sono finanziati dai contributi volontari dei membri e di altri organismi.
3. L’esercizio finanziario dell’Organizzazione coincide con l’anno cacao.
4. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, il Comitato esecutivo e qualsiasi altro Comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.
5. Se le finanze dell’Organizzazione sono o sembrano insufficienti per finanziare le spese del resto dell’anno cacao, il Direttore esecutivo indice una sessione straordina- ria del Consiglio entro venti giorni lavorativi, a meno che non sia già prevista una riunione entro trenta giorni civili.
Finanze. Ogni studente è responsabile delle proprie finanze.
Finanze. 5.1 Le attività della Comunità sono sostenute finanziariamente dalle con- tribuzioni dei membri e dai doni esterni.
5.2 La gestione dei fondi della Comunità è assicurata dal Consiglio.
Finanze. 1 ARTISET – Federazione e associazioni di categoria – si procura i propri mezzi attraverso:
a) i contributi annuali dei membri;
b) le prestazioni, i contributi e le sovvenzioni del settore pubblico e di terzi;
c) ricavi da corsi e prestazioni di servizio;
d) donazioni e legati;
e) interessi e altri ricavi;
f) altre entrate.
Finanze. 4.1 Per l’utilizzo della struttura come sopra definito, il Terzo utente verserà alla società di riferimento un’indennità basata sui giorni di utilizzo e sulla munizione esplosa. La prima è da versare ad inizio stagione, la seconda a fine stagione.
4.2 L’indennità per i giorni di utilizzo viene calcolata secondo il Promemoria e Tariffario cantonale per l’allestimento ufficiale delle spese per i poligoni di tiro (che costituisce parte integrante del presente contratto), e meglio in base al numero di bersagli utilizzati secondo il programma annuale di attività (con conguaglio a fine anno in base all’utilizzo effettivo).
4.3 L’indennità per la munizione esplosa ammonta a CHF 0.60 (da calcolare a seconda dei casi) per colpo esploso nel Poligono durante l’anno. Il conteggio sarà effettuato dalla Società di riferimento in base ai dati forniti dal Terzo utente.
4.4 La società di tiro di riferimento versa l’intero ricavato dell’utilizzo del poligono e dalla vendita dei bossoli sull’apposito conto rinnovamento impianti, come definito ai paragrafi 4.2 e 4.3 della Convenzione tra il Comune e la Società di riferimento per la gestione del Poligono.
Finanze. 1La presidente o il presidente riceve un'indennità annua. Per la partecipazione alle sedute della Commissione e per gli altri lavori di Commissione i membri sono indennizzati15. 2La Confederazione e la CDPE si ripartiscono i costi della Com- missione in ragione di metà ciascuno. La CDPE partecipa
Finanze. Bollettari di ricevute dell’esattoria;
Finanze. Atti relativi all’alienazione di mobili fuori uso e di oggetti vari;