GARANZIA DEFINITIVA. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. L'atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l'INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.
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Samples: Contract Conditions, Contract Conditions, Contract Conditions
GARANZIA DEFINITIVA. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una 1. A garanzia definitiva secondo quanto previsto all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. L'atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, l’Affidatario ha depositato in favore del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseCommittente la garanzia di cui alle premesse, nonché a di importo pari ad € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 117 D.lgs. n. 36/2023.
2. Tale garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finalepuò essere escussa dal Committente nelle ipotesi previste dalla normativa vigente ed è svincolata progressivamente ed automaticamente nelle forme previste dall’art. 117, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionecomma 8, D.lgs. L'Impresa n. 36/2023.
3. L’Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia predetta cauzione per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a reintegrarla ove l'INFN se ne richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro 10 il termine di 15 (dieciquindici) giorni dalla richiestasolari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di mancato reintegro inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto si intende risolto, salvo il risarcimento ai sensi del dannosuccessivo art. 17.
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Samples: Contract, Hosting and Maintenance Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. L'esecutore 1. La ditta aggiudicataria, al momento della stipula del contratto di appalto, è obbligato obbligata a costituire presentare la documentazione in originale comprovante la costituzione, ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. N. 50/2016, di una garanzia definitiva secondo quanto previsto all'art. 103 pari al 10% dell'importo complessivo del d.lgs. 50/2016contratto, da prestarsi mediante cauzione o fideiussione (bancaria o polizza assicurativa. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte ) secondo le ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. L'atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione modalità di cui all'artall’art. 1957, comma 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. N. 50/2016.
2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o verifica della conformità.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzioneverifica della conformità. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del contratto e a reintegrarla ove l'INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannocommittente.
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Samples: Determination for Contracting
GARANZIA DEFINITIVA. L'esecutore A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del pagamento delle penali, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto è obbligato di concessione, a costituire una cauzione definitiva di €. 4.900,00 pari al 10% del valore complessivo della concessione calcolato in base all’art. 167 del D.Lgs. 50/2016. Tale garanzia definitiva secondo quanto previsto all'art. 103 del d.lgs. 50/2016a favore dell'Amministrazione concedente, mediante sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall'art. 93assicurativa con modalità “a prima richiesta”, comma 7, del d.lgs. 50/2016. L'atto fideiussorio deve dovrà prevedere espressamente espressamente: ● la validità per l’intera durata contrattuale; ● la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art.1944 del codice civile; ● la rinuncia all'eccezione di cui all'art. all'articolo 1957, comma 2, 2 del Codice Civile, nonché codice civile; ● l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'INFNdell'Amministrazione concedente. Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione concedente ha dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, nel caso di inadempimento di una o più obbligazioni nella gestione delle attività previste dal presente capitolato, pena la risoluzione del contratto. La cauzione è prestata garanzia resterà vincolata fino a formale rinuncia dell'Amministrazione concedente. Lo svincolo della garanzia dell'adempimento sarà effettuato a richiesta del Concessionario, che dichiari di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché non aver null’altro a garanzia del rimborso delle somme pagate pretendere dall'Amministrazione concedente in più all'esecutore rispetto alle risultanze dipendenza della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l'INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del dannoconcessione.
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Samples: Concession Agreement
GARANZIA DEFINITIVA. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire Il soggetto gestore dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una garanzia cauzione definitiva secondo quanto previsto all'artai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del d.lgs. D.lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell’importo stimato dell’appalto, che verrà depositata o costituita mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge. L'importo Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento del soggetto gestore assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall'artprestazione. 93La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, comma 7, del d.lgs. 50/2016. L'atto fideiussorio deve dovrà prevedere espressamente la espressamente: • La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la • L’obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell’amministrazione entro il termine di quindici giorni, per l’intera durata del contratto; • La rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'artall’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'INFNcodice civile. La garanzia relativa alla cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l’esecuzione del servizio, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze comunque sino all’emissione da parte della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione. L'Impresa si impegna Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata seguito di incameramento parziale di somme da parte del contratto e a reintegrarla ove l'INFN se ne sia avvalsoComune, il soggetto gestore dovrà provvedere al reintegro entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno15 giorni.
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Samples: Determinazione a Contrarre
GARANZIA DEFINITIVA. L'esecutore 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva secondo quanto previsto all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, mediante definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte con le ipotesi previste dall'art. modalità di cui all'articolo 93, comma 7commi 2 e 3 del D.lgs. n.50 /2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento dei lavori.
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del d.lgscontratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. 50/2016. L'atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia Ove il ribasso sia superiore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione venti per cento, l'aumento e' di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'INFNdue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione è e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l'INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.
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Samples: Construction Contract
GARANZIA DEFINITIVA. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva definitiva secondo quanto previsto all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, mediante cauzione o fideiussione fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. L'atto fideiussorio fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finalefinale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto effetto solo alla data di emissione del certificato certificato di collaudo provvisorio o del certificato certificato di regolare esecuzione. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l'INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto