Garanzia della qualità Clausole campione

Garanzia della qualità. Le imprese qualificate per la classifica III e che intendono spendere tale qualifica per la partecipazione alla gara devono possedere la certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 63 del DPR 207/2010 conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
Garanzia della qualità. Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 e/o successivi aggiornamenti, in corso di validità per i servizi oggetto della gara. La mancanza dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 comporterà l'esclusione dalla gara. Per la comprova dei predetti requisiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, si procederà a richiedere alla ditta aggiudicataria ed al secondo concorrente classificato, la produzione entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, della documentazione indicata al successivo paragrafo 6.4. Qualora la predetta documentazione non venga fornita ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dall’art. 48, comma 1, del D.lgs. 163/2006, oltre che all’escussione della cauzione provvisoria.
Garanzia della qualità. Ai sensi dell’art. 87 del DLgs. 50/16 non è richiesta il possesso della certificazione.
Garanzia della qualità. (a) L’Istituto verifica che tutte le condizioni di conservazione e di trasporto dei Prodotti dopo il ricevimento da parte del medesimo presso il luogo di consegna siano conformi alle istruzioni impartite da Novartis relativamente a temperatura e manipolazione del prodotto e secondo quanto riportato in RCP. (b) Novartis e l’Istituto si attengono alle condizioni dell’Accordo tecnico per quanto concerne la raccolta e l’isolamento, da parte dell’Istituto, di materiale ottenuto mediante leucoaferesi da pazienti singoli.
Garanzia della qualitàLe parti contraenti concordano congiuntamente in un accordo separato, entro il 31 dicembre 2004, le misure volte a garantire la qualità delle prestazioni secondo l'art. 1. Le disposizioni da convenire saranno vincolanti per l'ospedale e per il personale curante salariato.
Garanzia della qualità. Accademia è dotata di un Sistema Gestione Qualità accreditato secondo la norma internazionale (UNI EN ISO 9001:2015) che le consente di perseguire ed attestare la qualità dell’offerta formativa e la capacità di mantenerla nel tempo, in un’ottica di miglioramento continuo. Viene effettuato annualmente il rinnovo dell’attestato di conformità da parte di società esterne di certificazione previa verifica.
Garanzia della qualità. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità, idonea al servizio in oggetto: norma UNI EN ISO 9001:2015 (o inferiore ISO 9001:2008). La stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati – da allegare nella sez. 8.1.6
Garanzia della qualità. Il SGD provvede a una cura dei dati accurata e di elevato livello qualitativo. In occasione di ogni modifica dei dati, il SGD procede alla verifica della conformità e alla conferma del passaggio in giudicato, con le quali conferma, ai fini della pubblicazione dei dati, che questi soddisfano i seguenti requisiti: I dati sono stati aggiornati in considerazione della verifica delle differenze calcolate dal check service rispetto alla versione precedente del set di dati liberamente accessibile. I dati riproducono correttamente i contenuti dei piani di utilizzazione come decisi e autorizzati nelle procedure dei piani di utilizzazione secondo la LPTC e rappresentati nel servizio di rappresentazione comunale. I contenuti dei piani di utilizzazione compresi nei dati sono entrati in vigore. Il SGD documenta tutti i lavori relativi ai dati in modo che siano rintracciabili. Per i lavori, il SGD impiega esclusivamente collaboratori qualificati e attribuisce corrispondente importanza alla formazione del personale.
Garanzia della qualità. 1 La fondazione e gli enti responsabili delle sedi adottano una concezione comune della qualità sulla base di un piano di garanzia della qualità applicabile all’intero parco dell’innovazione. Tale piano contiene i requisiti in materia di insediamento, avvio, esercizio e sviluppo (di seguito «requisiti»), è elaborato dalla fondazione in collabo- razione con gli enti responsabili delle sedi e si basa sui criteri sviluppati dalla Confe- renza dei direttori cantonali dell’economia pubblica (CDEP). 2 La fondazione assicura il rispetto dei requisiti da parte di tutti gli enti responsabili delle sedi e delle rispettive sedi mediante appositi accordi nei contratti di affiliazione. 3 Il rispetto dei requisiti è la condizione fondamentale per poter partecipare al parco dell’innovazione e utilizzare la denominazione «Switzerland Innovation». 4 La fondazione verifica periodicamente il rispetto dei requisiti da parte degli enti re- sponsabili delle sedi e delle rispettive sedi. L’oggetto e la procedura di verifica sono definiti in base al piano di garanzia della qualità. 5 Gli enti responsabili delle sedi che non rispettano i requisiti possono essere esclusi dal parco dell’innovazione mediante decisione del Consiglio federale. 6 Le sedi che non rispettano i requisiti possono essere escluse dal parco dell’innova- zione mediante decisione del consiglio di fondazione.

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  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • Garanzia a corredo dell’offerta La garanzia a corredo dell’offerta è stabilita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lvo 50/16, in misura pari al 2% dell’importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente accordo quadro e può essere costituita mediante cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante. La fideiussione può essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lvo 385/93. La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del c.c. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L’offerta, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lvo n. 50/16, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate. Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione, come sancito dall’ultimo comma dell’art. 93, c. 9 del D.Lvo 50/2016.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • GARANZIA CRISTALLI Puoi usufruire di questa Garanzia quando sono aperti i Centri Convenzionati, cioè: - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (solo i giorni feriali) - il sabato dalle 8.00 alle 18.00 (solo feriale) numero verde 800.995.233 dall’Italia o 00.00.00.00.00 (Italia o Estero) A) Riparazione presso un Centro Convenzionato Europ Assistance o Dealer venditore Santander B) Riparazione presso centro/tecnico non Convenzionato

  • REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta a Sistema.

  • Oggetto della garanzia La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto. Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”. a) i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza; b) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; c) il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni: - di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; - da inquinamento in genere.