Common use of Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva Clause in Contracts

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. All’atto della stipula del presente contratto, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assunti, il Fornitore ha presentato una cauzione definitiva per l’importo previsto dall'art. 09 del capitolato speciale speciale d’appalto di gara, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 103 del d.lg. n. 50/2016, emessa da Liberty Mutual , n. polizza 6999 del 09/03/2021. 2. Tale cauzione definitiva contiene la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committente, a semplice richiesta scritta della stessa ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima. 3. La garanzia di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 ed avrà validità per l’intero 4. La Committente potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d’ufficio di forniture di competenza della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, di procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto.

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Samples: Fornitura Di Prodotti Farmaceutici

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. All’atto della stipula Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del presente contrattoCodice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assuntifideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, il Fornitore ha presentato una cauzione definitiva l'aumento è di due punti percentuali per l’importo previsto dall'art. 09 del capitolato speciale speciale d’appalto ogni punto di gara, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 103 del d.lg. n. 50/2016, emessa da Liberty Mutual , n. polizza 6999 del 09/03/2021ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 2. Tale cauzione definitiva contiene la previsione espressa della rinuncia La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al beneficio della preventiva escussione del debitore principaledecreto ministeriale 12 marzo 2004, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 1957103, comma 2commi 4, 5 e 6, del Codice Civiledei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committente, a semplice richiesta scritta della stessa ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.anche limitatamente alla scheda tecnica.. 3. La garanzia cessa di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 avere effetto ed avrà validità per l’interoè svincolata automaticamente alla fine del periodo contrattuale; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto a seguito di nulla osta da parte della Stazione Appaltante sul buon esito dell’Appalto stesso. 4. La Committente potrà Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia di cui al comma 1fideiussoria, escutendola in parte parzialmente o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d’ufficio di forniture di competenza della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltàtotalmente, per la Committentele spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’Appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di procedere alla risoluzione di diritto del presente contrattoproporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. All’atto della stipula del presente contrattoAll'Appaltatore è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assuntifidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, il Fornitore ha presentato una cauzione definitiva l’aumento è di 2 punti percentuali per l’importo previsto dall'art. 09 del capitolato speciale speciale d’appalto ogni punto di gara, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 103 del d.lg. n. 50/2016, emessa da Liberty Mutual , n. polizza 6999 del 09/03/2021ribasso superiore al 20%. 2. Tale La fidejussione, a scelta dell’appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 385/93 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con durata non inferiore alla durata prevista dall’articolo 123 del Regolamento. 3. La cauzione definitiva contiene di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l’avanzamento lavori, ed al collaudo provvisorio sulla base dei criteri previsti dall’articolo 113 del Codice e dall'articolo 235 del Regolamento. 4. La fideiussione bancaria o la previsione espressa della polizza assicurativa di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committente, operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stessa ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesimaStazione appaltante. 35. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale. 6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di cui variazioni al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 ed avrà validità per l’interocontratto; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali. 47. La Committente Stazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. 8. In caso di cui al comma 1risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, escutendola in parte o la Stazione appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per interole maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti. 9. In caso di inadempienze agli obblighi contrattualidell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in canti ere, la Stazione appaltante ha diritto di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d’ufficio di forniture di competenza della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) avvalersi della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, provvedere al pagamento di procedere alla risoluzione di diritto del presente contrattoquanto dovuto dall'Appaltatore.

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Samples: Construction Contract

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. All’atto della stipula Ai sensi dell'art.113 del presente contrattoD.lgs n°163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assuntifidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20%, il Fornitore ha presentato una cauzione definitiva l’aumento è di due punti percentuali per l’importo previsto dall'art. 09 del capitolato speciale speciale d’appalto ogni punto di gara, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 103 del d.lg. n. 50/2016, emessa da Liberty Mutual , n. polizza 6999 del 09/03/2021ribasso superiore al 20 per cento. 2. Tale cauzione definitiva contiene La fidejussione bancaria o la previsione espressa della polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, all’art.1957 comma 2, 2 del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committentel’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stessa ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesimaStazione appaltante. 3. La garanzia fidejussoria di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 ed avrà validità è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per l’interocento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in xxxxxx.Xx mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati d’avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Impresa per la quale la garanzia è prestata. 4. La Committente potrà avvalersi mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo 1 determina la revoca dell’affidamento e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d’ufficio di forniture di competenza della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art.29 del presente Capitolato da parte della CommittenteStazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 5. La garanzia copre gli oneri per il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, mancato od inesatto adempimento e cessa di procedere avere effetto solo alla risoluzione data di diritto emissione del presente contrattocertificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

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Samples: Appalto

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. All’atto della stipula del presente contratto, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assunti, il Fornitore ha presentato Per la partecipazione alla gara è prevista la presentazione di una cauzione definitiva per l’importo previsto dall'art. 09 del capitolato speciale speciale d’appalto provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara, di importo pari secondo quanto prescitto dall’art.93 del D.Lgs.50/2016. La garanzia potrà essere ridotta in accordo a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito dall’artprescritto dall’art.93 comma 7 del D.Lgs.50/2016. Ai sensi dell’art. 103 del d.lg. n. D.Lgs 50/2016, emessa da Liberty Mutual è richiesta all’appaltatore una garanzia fideiussoria, n. polizza 6999 del 09/03/2021. 2a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Tale garanzia può essere ridotta, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva contiene è rilasciata dai soggetti di cui all’art.93 c.3 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva, presentata in originale all’Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, deve avere durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine massimo previsto per il termine del contratto. Conformemente alle disposizioni di cui all’art.103, comma 4, del D.Lgs.50/2016, la previsione espressa della garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committente, operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’appaltante e può essere svincolata solo ed esclusivamente dall’Appaltante medesima con apposita dichiarazione o con semplice restituzione dell’originale. L’Appaltante può avvalersi della stessa ed entro garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, anche per il termine pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore nel caso siano accertate irregolarità retributive e/o contributive in materia di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima. 3tutela e trattamento dei lavoratori, per le spese dei lavori/servizi/forniture da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 ed avrà validità per l’intero 4. La Committente potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivofidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in caso di inadempienze agli obblighi contrattualicorso d’opera, di applicazione di penalisia stata incamerata, di anticipazione sul risarcimento danniparzialmente o totalmente, nel caso di esecuzione d’ufficio di forniture di competenza della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, di procedere alla risoluzione di diritto del presente contrattodall’Appaltante.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1Ai sensi dell’art. All’atto della stipula 103 del presente contrattoD.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicatario è tenuto a prestare, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assuntidell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il Fornitore ha presentato del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ai sensi del citato art. 103. La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione definitiva per l’importo previsto dall'art. 09 del capitolato speciale speciale d’appalto di gara, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito prestata con le modalità previste dall’art. 103 93, c. 2 del d.lgD.lgs. n. 50/201650/2016 e ss.mm.ii. o mediante fideiussione rilasciata da impresa bancaria o assicurativa in possesso dei requisiti di cui al c. 3 del citato art. 93, emessa da Liberty Mutual , n. polizza 6999 del 09/03/2021. 2. Tale cauzione definitiva contiene e dovrà prevedere espressamente: - la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committentecivile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. L’importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto in presenza delle condizioni indicate all’art. 93, c.7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura ivi prevista. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà presentare alla Stazione appaltante copia delle certificazioni ivi indicate, in corso di validità, ovvero produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne consentono la qualificazione quale microimpresa o PMI. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente paragrafo comporta la decadenza dall’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa ed dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro il termine di 15 (quindici) giorni 5 gg. lavorativi dalla richiesta medesima. 3della Stazione appaltante. La garanzia di cui definitiva resterà vincolata fino al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 ed avrà validità per l’intero 4. La Committente potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d’ufficio di forniture di competenza della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, di procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto.

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Samples: Procurement Agreement

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1Ai sensi dell’art. All’atto della stipula 103 del presente contrattoD. Lgs. 50/2016, l’affidatario è tenuto a prestare, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assuntidell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il Fornitore ha presentato del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato articolo 103. La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione definitiva per l’importo previsto dall'art. 09 del capitolato speciale speciale d’appalto di gara, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito prestata con le modalità previste dall’art. 103 93, comma 2, del d.lgD. Lgs. n. 50/201650/2016 o mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del citato art. 93, emessa da Liberty Mutual , n. polizza 6999 del 09/03/2021. 2. Tale cauzione definitiva contiene e dovrà prevedere espressamente: - la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale - la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma - 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committentecodice civile - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni solari, a semplice richiesta scritta della stessa ed entro il termine stazione appaltante. L’importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto in presenza delle condizioni indicate all’art. 93, c.7, del D. Lgs. 50/2016, nella misura ivi prevista. Per fruire di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima. 3tale beneficio, l’operatore economico dovrà presentare alla stazione appaltante copia delle certificazioni ivi indicate, in corso di validità, ovvero produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne consentono la qualificazione quale microimpresa o PMI. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 ed avrà validità per l’intero 4presente paragrafo comporta la decadenza dall’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La Committente potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in In caso di inadempienze agli obblighi contrattualiescussione, di applicazione di penalianche parziale della predetta cauzione definitiva, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d’ufficio di forniture di competenza la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, di procedere alla risoluzione di diritto del presente contrattoStazione Appaltante.

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Samples: Servizio Di Gestione Del Conto Welfare Di Ateneo

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. All’atto della stipula Ai sensi dell’articolo 103, , del presente contrattoD.L. n. 50/2016 , è richiesta una garanzia fideiussoria, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assunti, il Fornitore ha presentato una titolo di cauzione definitiva per l’importo previsto dall'artdefinitiva. 09 La somma garantita è quella prevista nello “schema tipo 1.2” del capitolato speciale speciale d’appalto di gara, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 103 del d.lg. n. 50/2016, emessa da Liberty Mutual , n. polizza 6999 del 09/03/2021DM.12/03/2004 n.123 . 2. Tale cauzione definitiva contiene la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione La garanzia fideiussoria è prestata mediante fideiussione rilasciata da banca o intermediario finanziario o impresa di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committente, a semplice richiesta scritta della stessa ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesimaassicurazione. 3. La garanzia di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 ed avrà validità per l’interoè progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall’art. 103, , del D.L. n. 50/2016. 4. La Committente potrà garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, in conformità a quanto disposto all’art.1 della “polizza schema tipo 1.2” di cui al comma 1Decreto sopranominato. 6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata, escutendola in parte o per intero, su richiesta della Stazione Appaltante conformemente a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, quanto stabilito nel caso di esecuzione d’ufficio di forniture di competenza della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, di procedere alla risoluzione di diritto del presente contrattoDM 12/03/2004 n.123.

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Samples: Accordo Quadro

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. All’atto della stipula L’appaltatore è tenuto a prestare in sede di stipulazione del presente contrattocontratto una garanzia fideiussoria parti al 10% dell’importo netto contrattuale, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assunti, il Fornitore ha presentato una cauzione definitiva per l’importo previsto dall'artai sensi dell’art. 09 113 del capitolato speciale speciale d’appalto di gara, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito dall’artD. lgs. 103 del d.lg. n. 50/2016, emessa da Liberty Mutual , n. polizza 6999 del 09/03/2021163/06. 2. Tale cauzione definitiva contiene la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleLa garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione emessa da istituto autorizzato, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 1957all’art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, comma 2n. 385, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committenteche svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a semplice richiesta scritta della stessa ed entro ciò autorizzati dal Ministro del Tesoro, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesimaprevisto per l’ultimazione dei lavori; essa avrà le caratteristiche richieste dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e dovrà essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 3. La Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 ed avrà validità per l’interodiritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 4. La Committente potrà L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di cui al comma 1dichiarazione giudiziale, escutendola fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in parte corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o per interototalmente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall’Amministrazione; in caso di inadempienze agli obblighi variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel mentre non è integrata in caso di esecuzione d’ufficio aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di forniture di competenza della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, di procedere alla risoluzione di diritto del presente contrattoun quinto dell’importo originario.

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Samples: Appalto

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1Ai sensi dell’art. All’atto della stipula 103 del presente contrattoD. Lgs. 50/2016, l’affidatario è tenuto a prestare, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assuntidell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il Fornitore ha presentato del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato articolo 103. La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione definitiva per l’importo previsto dall'art. 09 del capitolato speciale speciale d’appalto di gara, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito prestata con le modalità previste dall’art. 103 93, comma 2, del d.lgD. Lgs. n. 50/201650/2016 o mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative in possesso dei requisiti di cui espressamente: al comma 3 del citato art. 93, emessa da Liberty Mutual , n. polizza 6999 del 09/03/2021. 2. Tale cauzione definitiva contiene e dovrà prevedere - la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale - la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui ui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committentecodice civile - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta ri chiesta scritta della stessa ed entro il termine stazione appaltante. L’importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto in pr senza delle condizioni indicate all’art. 93, c.7, del D. Lgs. 50/2016, nella misura ivi prevista. Per fruire di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima. 3. La tale beneficio, l’operatore economico dovrà presentare alla stazione appaltante copia delle certificazioni ivi indicate, in corso di validità, ovvero produrre docume tazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne consentono la qualificazione qua e microimpresa o XXX.Xx mancata costituzi one della garanzia definitiva di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 ed avrà validità per l’intero 4presente paragrafo comporta la decadenza dall’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La Committente potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in l’aggiudicazione In caso di inadempienze agli obblighi contrattualiescussione, di applicazione di penalianche parziale della predetta cauzione definitiva, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d’ufficio di forniture di competenza la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavor ativi dalla richiesta della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, di procedere alla risoluzione di diritto del presente contrattoStazione Appaltante.

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Samples: Capitolato Speciale d'Oneri

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1Ai sensi dell’art. All’atto della stipula 103 del presente contrattoD.Lgs. 50/2016 l’affidatario è tenuto a prestare, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assuntidell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il Fornitore ha presentato del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato art. 103. La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione definitiva per l’importo previsto dall'art. 09 del capitolato speciale speciale d’appalto di gara, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito prestata con le modalità previste dall’art. 103 93, c. 2 del d.lgD.Lgs. n. 50/201650/2016 o mediante fideiussione rilasciata da impresa bancaria o assicurativa in possesso dei requisiti di cui al c. 3 del citato art. 93, emessa da Liberty Mutual , n. polizza 6999 del 09/03/2021. 2. Tale cauzione definitiva contiene e dovrà prevedere espressamente: - la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale - la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committentecodice civile - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stessa ed entro il termine stazione appaltante. L’importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto qualora l’affidatario risulti in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93, c.7, del D. Lgs. 50/2016, nella misura ivi prevista. Per fruire di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima. 3tale beneficio, l’operatore economico dovrà presentare alla stazione appaltante copia delle certificazioni ivi indicate, in corso di validità, ovvero produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne consentono la qualificazione quale microimpresa o PMI. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 ed avrà validità per l’intero 4presente paragrafo comporta la decadenza dall’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La Committente potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in In caso di inadempienze agli obblighi contrattualiescussione, di applicazione di penalianche parziale della predetta cauzione definitiva, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d’ufficio di forniture di competenza la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, di procedere alla risoluzione di diritto del presente contrattoStazione Appaltante.

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Samples: Servizio Di Conciliazione Vita Lavoro: Assistenza Domiciliare

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1Ai sensi dell’art. All’atto della stipula 103 del presente contrattoD. Lgs. 50/2016, l’affidatario è tenuto a prestare, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assuntidell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il Fornitore ha presentato del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato articolo 103. La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione definitiva per l’importo previsto dall'art. 09 del capitolato speciale speciale d’appalto di gara, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito prestata con le modalità previste dall’art. 103 93, comma 2, del d.lgD. Lgs. n. 50/201650/2016 o mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del citato art. 93, emessa da Liberty Mutual , n. polizza 6999 del 09/03/2021. 2. Tale cauzione definitiva contiene e dovrà prevedere espressamente: - la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma - 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committentecodice civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni solari, a semplice richiesta scritta della stessa ed entro il termine stazione appaltante. L’importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto in presenza delle condizioni indicate all’art. 93, c.7, del D. Lgs. 50/2016, nella misura ivi prevista. Per fruire di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima. 3tale beneficio, l’operatore economico dovrà presentare alla stazione appaltante copia delle certificazioni ivi indicate, in corso di validità, ovvero produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne consentono la qualificazione quale microimpresa o PMI. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 ed avrà validità per l’intero 4presente paragrafo comporta la decadenza dall’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La Committente potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in In caso di inadempienze agli obblighi contrattualiescussione, di applicazione di penalianche parziale della predetta cauzione definitiva, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d’ufficio di forniture di competenza la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, di procedere alla risoluzione di diritto del presente contrattoStazione Appaltante.

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Samples: Servizio Di Gestione Del Conto Welfare

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1. All’atto della stipula , del presente contrattoCodice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo quadriennale di cui all’art. 4; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assuntifideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, il Fornitore ha presentato l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una cauzione definitiva per l’importo previsto dall'art. 09 del capitolato speciale speciale d’appalto di garabanca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da compagnia assicurativa, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 103 del d.lg. n. 50/2016, emessa da Liberty Mutual in conformità allo schema tipo 1.2 approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico19 gennaio 2018, n. polizza 6999 del 09/03/2021. 2. Tale cauzione definitiva contiene la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione 31 con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 1957, comma 2103, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committente, a semplice richiesta scritta della stessa ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima. 3dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori. Approvato il certificato di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed avrà validità per l’intero 4estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La Committente potrà L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al comma 1sopra qualora, escutendola in parte corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o per interototalmente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall’Amministrazione; in caso di inadempienze agli obblighi variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel mentre non è integrata in caso di esecuzione d’ufficio aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di forniture di competenza della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, di procedere alla risoluzione di diritto del presente contrattoun quinto dell’importo originario.

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Samples: Accordo Quadro

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. All’atto ai sensi dell’art. 54 co. 3 della stipula L.R. 5/07 è pari al 10% dell’importo contrattuale, se il ribasso per- centuale eccede il 10% è aumentata di un punto per ogni punto di cui il ribasso offerto eccede il 10%, se il ribasso percentuale eccede il 20% è aumentata di due punti per ogni punto di cui il ri- basso offerto eccede il 20%. La cauzione è progressivamente svincolata in misura allo stato di avanzamento dei lavori nel limite massimo del presente contratto75%, a garanzia dell'esatta osservanza senza autorizzazione da parte della stazione appaltante su semplice presenta- zione degli obblighi dallo stesso assuntistati di avanzamento lavori in originale o copia autentica. Le imprese provviste della certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO9000, rilasciato da agenzie accreditate secondo il Fornitore ha presentato una sistema UNI CEI ISO45000, godono della facoltà di ridurre la cauzione definitiva per l’importo previsto dall'art. 09 defi- nitiva del capitolato speciale speciale d’appalto di gara, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 103 del d.lg. n. 50/2016, emessa da Liberty Mutual , n. polizza 6999 del 09/03/202150%. 2. Tale cauzione definitiva contiene la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleLa garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957emessa da istituto au- torizzato, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore con durata non inferiore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committente, a semplice richiesta scritta della stessa ed entro sei mesi oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesimaprevisto per l’ultimazione dei lavori; es- sa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contrat- to. 3. La garanzia garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 avere effetto ed avrà validità per l’interoè svincolata automati- camente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o re- stituzioni. 4. La Committente potrà Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo re- stando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al comma 1combinato di- sposto dei commi 1 e 3 qualora, escutendola in parte corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o per interototalmente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalla Stazione appaltante; in caso di inadempienze agli obblighi variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomis- sione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel men- tre non è integrata in caso di esecuzione d’ufficio aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di forniture di competenza della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, di procedere alla risoluzione di diritto del presente contrattoun quinto dell’importo originario.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. All’atto della stipula del presente contratto, All'Appaltatore è richiesta una garanzia denominata “garanzia definitiva” a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assunti, il Fornitore ha presentato una sua scelta sotto forma di cauzione definitiva per l’importo previsto dall'art. 09 del capitolato speciale speciale d’appalto di gara, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito dall’arto fideiussione (ai sensi dell’ art. 103 del d.lgCodice degli Appalti) pari al 10% (un deci- mo) dell’importo contrattuale. n. 50/2016In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, emessa da Liberty Mutual la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, n. polizza 6999 del 09/03/2021l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. Tale La garanzia fideiussoria dev’essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da istituti che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispet- tive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vi- gente normativa bancaria assicurativa. 3. La garanzia fideiussoria, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori (art. 103, comma 5, del Codice degli Appalti) dev’essere presentata in ori- ginale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 4. La cauzione definitiva contiene di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l’avanzamento lavori, ed al Certificato di Regolare Esecuzione sulla base dei criteri previsti dall’art. 103, comma 5, del Codice degli Appalti e dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010. 5. La garanzia fideiussoria di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo dell’art. 1957, comma 2secondo comma, del Codice Civile, nonché Civile e la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committente, operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stessa ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesimaStazione Appaltante. 36. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. La garanzia fideiussoria dev’essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 ed avrà validità per l’interoincremento o riduzione in corso d’opera dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 25.1 la medesima garanzia dovrà essere rispettivamente incrementata o ridotta ai sensi di legge. 48. La Committente Stazione Appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. 9. In caso di cui al comma 1risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, escutendola in parte o la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per interole maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, a titolo esemplificativo e non esaustivononché per eventuali ulteriori danni conseguenti, in come risulta dall’art. 29.9, del pre- sente Capitolato. 10. In caso di inadempienze agli obblighi contrattualidell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicu- rezza dei lavoratori presenti in cantiere, la Stazione Appaltante ha diritto di applicazione avvalersi della cau- zione per provvedere al pagamento di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d’ufficio di forniture di competenza della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, di procedere alla risoluzione di diritto del presente contrattoquanto dovuto dall'Appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. All’atto della stipula Ai sensi dell’art. 113 del presente contrattoD.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assuntifidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, il Fornitore ha presentato una cauzione definitiva l’aumento è di due punti percentuali per l’importo previsto dall'art. 09 del capitolato speciale speciale d’appalto ogni punto di gara, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 103 del d.lg. n. 50/2016, emessa da Liberty Mutual , n. polizza 6999 del 09/03/2021ribasso superiore al 20 per cento. 2. Tale cauzione definitiva contiene La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la previsione espressa sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.. In ogni caso, la fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione principale di cui all’articolo 1957, all’art. 1957 comma 2, 2 del Codice Civile, nonché C.C. e la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committente, operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stessa ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesimaStazione Appaltante. 3. La garanzia di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 ed avrà validità per l’intero 4. La Committente potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d’ufficio di forniture di competenza della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, di procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. All’atto della stipula Ai sensi dell’articolo 113 del presente contrattoDlgs 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assunti, fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il Fornitore ha presentato una ribasso sia superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20. La cauzione definitiva per l’importo previsto dall'artsarà progressivamente svincolata con le modalità previste dell’articolo 113 del Dlgs 163/2006; 2. 09 del capitolato speciale speciale d’appalto di gara, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 103 del d.lg. n. 50/2016La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da Liberty Mutual istituto autorizzato o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo prevista dall’art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, e secondo gli schemi di cui al DM 12 marzo 2004, n. polizza 6999 123 essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del 09/03/2021. 2contratto. Tale cauzione definitiva contiene Essa deve prevedere espressamente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione alla eccezione di cui all’articolo 1957, all’art.1957 comma 2, 2 del Codice CivileCod.Civ., nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committente, l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stessa ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesimastazione appaltante. 3. La L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 ed avrà validità per l’interodichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 4. La Committente potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, escutendola in parte corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o per interototalmente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall’Amministrazione; in caso di inadempienze agli obblighi variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel mentre non è integrata in caso di esecuzione d’ufficio aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di forniture di competenza della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, di procedere alla risoluzione di diritto del presente contrattoun quinto dell’importo originario.

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Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. All’atto della stipula Ai sensi dell’articolo 113 comma del presente contrattoDecreto Lgs 163/2006 e dell’art. 123 commi 1 e 2 del DPR n° 207/2010, è richiesta una garanzia fideiussoria, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi dallo stesso assunti, il Fornitore ha presentato una titolo di cauzione definitiva per l’importo previsto dall'art. 09 del capitolato speciale speciale d’appalto di gara, di importo pari a euro 50.000,00 nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 103 del d.lg. n. 50/2016, emessa da Liberty Mutual , n. polizza 6999 del 09/03/2021definitiva. 2. Tale cauzione definitiva contiene la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione La garanzia fideiussoria di cui all’articolo 1957all’art. 123 del D.P.R. 207/2010 è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, comma 2emessa da istituto autorizzato, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore con durata non inferiore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Committente, a semplice richiesta scritta della stessa ed entro sei mesi oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesimaprevi- sto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 3. La Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno 09/03/2021 ed avrà validità per l’interodiritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, ri- chieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 4. La Committente potrà L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unila- terale dell’Amministrazione senza necessità di cui al comma 1dichiarazione giudiziale, escutendola fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in parte corso d’opera, sia stata incamera- ta, parzialmente o per interototalmente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall’Amministrazione; in caso di inadempienze agli obblighi variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel mentre non è integrata in caso di esecuzione d’ufficio aumento degli stessi importi fino alla concorren- za di forniture di competenza della Committente nonché a rimborso degli oneri che la medesima Committente dovesse sostenere per colpa del Fornitore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte della Committente, il Fornitore sarà tenuto a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la facoltà, per la Committente, di procedere alla risoluzione di diritto del presente contrattoun quinto dell’importo originario.

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