Garanzie del Venditore Clausole campione

Garanzie del Venditore. Il Venditore garantisce espressamente che tutte le merci o i servizi compresi nell'Ordine di acquisto (i) sono conformi all'Ordine di acquisto, alle specifiche, ai disegni, ai campioni e alle descrizioni forniti a o dall'Acquirente, (ii) sono commerciabili, di buon materiale e lavorazione ed esenti da difetti e (iii) sono adatti e sufficienti per la finalità particolare dell'Acquirente. Se il Venditore ha preso parte alla progettazione dell'articolo o ne ha approvato il progetto, garantisce anche che gli articoli sono privi di difetti di progettazione. ▪ Salvo indicazioni diverse nell'Ordine di acquisto, il Venditore garantisce che le merci saranno esenti da qualsiasi difetto per un periodo di 60 mesi dalla consegna. ▪ L'Acquirente fa affidamento sulla competenza del Venditore per la scelta, la produzione e l'integrazione delle merci o dei servizi. Se il Venditore è consapevole, viene informato o si rende conto che le merci o i servizi non sono adatti all'uso a cui l'Acquirente intende destinarli o che le specifiche fornite al Venditore dall'Acquirente o dal Cliente dell'Acquirente causeranno performance non ottimali delle merci o dei servizi, il Venditore deve darne immediata comunicazione all'Acquirente. Il Venditore deve inoltre segnalare all'Acquirente se la collocazione o l'ambiente delle merci o dei servizi nel veicolo o nel prodotto influisce negativamente sulle performance o se è necessario alcunché (diverso da quanto esposto negli stampati o nelle specifiche) perché le merci offrano le performance a cui sono destinate. ▪ Tutte le merci e i servizi sono soggetti a ispezione da parte dell'Acquirente, che deve informare il Venditore riguardo a eventuali difetti o violazioni della garanzia entro un anno dalla consegna (in caso di difetti o violazioni della garanzia visibili a occhio nudo) o dal momento successivo in cui l'Acquirente accerta con sicurezza il difetto o la violazione della garanzia (in tutti gli altri casi). Il pagamento, l'ispezione o il ricevimento delle merci o dei servizi non costituisce accettazione delle merci, né rinuncia a rivalersi in relazione alla violazione della garanzia.
Garanzie del Venditore. Il Venditore garantisce all’Acquirente che i Beni al momento della spedizione saranno esenti da vizi rilevanti relativamente a materiale e lavorazione e che saranno sostanzialmente conformi alle disposizioni fornite dal loro produttore o altrimenti convenute per iscritto. Qualsiasi garanzia del produttore limiterà automaticamente le garanzie del Venditore nel senso che la responsabilità del Venditore nel suo complesso sarà comunque limitata e non si potrà in alcun modo estendere oltre tali garanzie. Ove possibile, il Venditore trasferirà tali garanzie all’Acquirente che, dietro sua richiesta, potrà in tal caso procedere esclusivamente e direttamente nei confronti di tale produttore, con scarico di qualsiasi responsabilità per il Venditore. La durata del periodo di garanzia sarà quella stabilita dal produttore della merce ed in ogni caso, o qualora non sia determinata alcuna durata da parte del produttore, non potrà comunque eccedere 12 mesi dalla data della relativa spedizione. Resta inteso che la presente garanzia non sarà efficace e non coprirà merce eventualmente soggetta a cattivo utilizzo o trascurata o che abbia subito incidenti, danni o che sia stata erroneamente installata o mantenuta. L’unico obbligo del Venditore, in conformità alle garanzie di cui al presente articolo, consisterà, a sua insindacabile scelta e a sua cura e spese, nella riparazione o nella sostituzione, o nel rimborso del prezzo della merce o della parte di questa che il Venditore ritenga ragionevolmente non conformarsi a quanto garantito, e a condizione in ogni caso che l’Acquirente spedisca a proprie spese detta merce difettosa al Venditore, e il solo provvedimento cui possa ricorrere l’Acquirente per violazione di alcuna delle suddette garanzie sarà l’azione per l’adempimento del suddetto obbligo del Venditore. E’ esclusa, inoltre, ogni responsabilità del Venditore per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto (sia esso danno emergente o lucro cessante) causato a persone o a cose dall’impiego improprio di qualsiasi prodotto fornito. Il Venditore, in nessun caso, può essere ritenuto responsabile, anche indirettamente, del mancato o insufficiente funzionamento dei prodotti e/o dei danni conseguenti (in particolare, è esclusa qualsiasi garanzia di buon funzionamento di cui all’art. 1512 codice civile). Per quanto riguarda, invece, la prestazione di Servizi, il Venditore si impegna a prestare gli stessi con la massima diligenza possibile e secondo quanto normalmente effettuato. Il...
Garanzie del Venditore. Il venditore garantisce che il veicolo è di sua proprietà, senza alcun vincolo, senza diritti di terzi e che lo è stato sempre durante il suo possesso e per quanto a sua conoscenza – anche prima – veicolo mai incidentato, non presenta altro tipo di danni, o veicolo incidentato o che ha subito i seguenti danni: non è un veicolo di importazione è equipaggiato con il motore originale che ha il seguente chilometraggio che il chilometraggio indicato è quello reale è un veicolo di importazione (EU o importazione parallela) è equipaggiato con un motore sostitivo di quello originale che il veicolo ha avuto precedenti proprietari
Garanzie del Venditore. 8.1 I Cavalli sono venduti senza alcuna garanzia o responsabilità da parte di A.N.A.C.T., che, in ogni caso, presterà alle parti tutta l’assistenza necessaria per il buon fine di ciascuna vendita. 8.2 Fatta eccezione per quanto precisato al successivo paragrafo 8.3, la Vendita è convenuta a rischio e pericolo dell’acquirente ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile italiano. I Cavalli sono, quindi, venduti come “visti e piaciuti” con esclusione, anche da parte del Venditore, di ogni garanzia per vizi 8.3 La responsabilità del Venditore non è esclusa al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: 8.3.1 il vizio rientri tra i seguenti: (I) ballo dell’orso, (II) tic d’appoggio, (III) oftalmite periodica, (IV) atassia spinale, (V) morva, (VI) corneggio, (VII) bolsaggine; 8.3.2 esso sia al Venditore noto prima della Vendita e sia stato da questo taciuto e non dichiarato ovvero in merito a esso siano state rese dichiarazioni scorrette e/o non veritiere, con dolo o colpa; 8.3.3 il vizio sia denunciato dall’Acquirente al Venditore entro 48 ore dalla consegna del cavallo e la denuncia sia supportata da idonea certificazione veterinaria in originale. 8.4 Nei casi di cui all’art. 8.3 il rapporto tra Xxxxxxxxx e Acquirente è disciplinato dalle norme di legge, fermo restando il diritto di A.N.A.C.T. a trattenere le somme versate e/o dovute a titolo di iscrizione. In tal caso, A.N.A.C.T. è comunque estranea a tutte le contestazioni che a qualsiasi titolo possono insorgere fra Acquirente e Venditore o i loro aventi causa con riguardo all’aggiudicazione e alla vendita del cavallo. 8.5 Nessuna contestazione, anche in caso di vizio mortale, è in ogni caso ammissibile se l'Acquirente non abbia esattamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dall’acquisto in conformità a questo Regolamento.
Garanzie del Venditore. 7.1. La Parte Venditrice garantisce esclusivamente la piena proprietà delle azioni ed in particolare dichiara e garantisce che le azioni sono state regolarmente emesse, sono state interamente liberate, sono liberamente disponibili, non sono gravate da vincoli, pegni, diritti o pretese di terzi di alcun genere e sono rappresentate da certificati regolarmente emessi. 7.2. La Parte Acquirente espressamente riconosce che tutte le informazioni scritte o verbali sulla società fornitegli nella fase della procedura di alienazione, antecedentemente e durante la presentazione dell’offerta, ancorché incluse nei documenti preparati dal venditore e/o dai consulenti del venditore, nei documenti compresi nella data room, provengono dalla società e che la Parte Venditrice ed i suoi consulenti non hanno né avranno alcuna responsabilità pre-contrattuale, contrattuale o extracontrattuale in relazione a tali informazioni, alla loro correttezza, esattezza e completezza, trattandosi non di fatti o di comportamenti propri, o di cui la Parte Venditrice e i suoi consulenti abbiano la disponibilità ed il controllo, ma di fatti o comportamenti esclusivamente altrui.
Garanzie del Venditore. Il Venditore dichiara e garantisce: (a) che l’accettazione on-line delle presenti condizioni generali esprime il consenso del proprio rappresentante legale, così come identificato negli appositi moduli in sede di registrazione. (b) di avere la piena ed esclusiva titolarità dei Marchi (come definiti al successivo articolo 10.4) e che il loro utilizzo da parte di Pizzarotti ai sensi del Contratto non viola alcun diritto di terzi né viola leggi e/o regolamenti applicabili; (c) di avere la piena titolarità o disponibilità delle informazioni e dei contenuti eventualmente forniti a Pizzarotti ai sensi del Contratto e che il loro utilizzo da parte di Pizzarotti ai sensi de l Contratto non viola alcun diritto di terzi, né viola leggi e/o regolamenti applicabili.
Garanzie del Venditore. Il Venditore dichiara e garantisce che, alla Data del Closing dell’Opzione, la Partecipazione Oggetto dell’Opzione sarà di piena proprietà del Venditore, liberamente trasferibile, libera da ogni e qualsiasi vincolo, pegno, gravame, opzione, peso o pretesa di qualsiasi natura.
Garanzie del Venditore. In aggiunta alle obbligazioni del Venditore di cui al precedente Articolo 9, il Venditore GLFKLDUD H JDUDQWLVFH DOO¶$FTXLUHQWH FKH (L) IDWWR VDOYR TXDQWR SUHYLVWR DO SUHFHGHQWH $UWLFROR 6, OD SURSULHWj GHOO¶,PSLDQWR SDVVHUj DOO¶$FTXLUHQWH, OLEHUD GD SHJQR H/R qualsivoglia altra iscrizione pregiudiziale e che (ii) per un periodo di [dodici (12)] mesi dalla data di completamento del Final Performance Test (GL VHJXLWR LO ³3HULRGR di *DUDQ]LD´) O¶,PSLDQWR VDUj HVHQWH GD GLIHWWL GL PDWHULDOL H SURGX]LRQH (GL VHJXLWR OD ³*DUDQ]LD 3RVW 9HQGLWD´). 2JQL GLIHWWR GL IDEEULFD]LRQH FKH GRYHVVH VRUJHUH GXUDQWH tale Periodo di Garanzia sarà corretto dal Venditore con oneri a carico di TXHVW¶XOWLmo ai termini della presente Garanzia Post Vendita nei termini che seguono.

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  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

  • DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Direttore dell’esecuzione Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.