Garanzie del Venditore Clausole campione

Garanzie del Venditore. Il Venditore garantisce espressamente che tutte le merci o i servizi compresi nell'Ordine di acquisto (i) sono conformi all'Ordine di acquisto, alle specifiche, ai disegni, ai campioni e alle descrizioni forniti a o dall'Acquirente, (ii) sono commerciabili, di buon materiale e lavorazione ed esenti da difetti e (iii) sono adatti e sufficienti per la finalità particolare dell'Acquirente. Se il Venditore ha preso parte alla progettazione dell'articolo o ne ha approvato il progetto, garantisce anche che gli articoli sono privi di difetti di progettazione. ▪ Salvo indicazioni diverse nell'Ordine di acquisto, il Venditore garantisce che le merci saranno esenti da qualsiasi difetto per un periodo di 60 mesi dalla consegna. ▪ L'Acquirente fa affidamento sulla competenza del Venditore per la scelta, la produzione e l'integrazione delle merci o dei servizi. Se il Venditore è consapevole, viene informato o si rende conto che le merci o i servizi non sono adatti all'uso a cui l'Acquirente intende destinarli o che le specifiche fornite al Venditore dall'Acquirente o dal Cliente dell'Acquirente causeranno performance non ottimali delle merci o dei servizi, il Venditore deve darne immediata comunicazione all'Acquirente. Il Venditore deve inoltre segnalare all'Acquirente se la collocazione o l'ambiente delle merci o dei servizi nel veicolo o nel prodotto influisce negativamente sulle performance o se è necessario alcunché (diverso da quanto esposto negli stampati o nelle specifiche) perché le merci offrano le performance a cui sono destinate. ▪ Tutte le merci e i servizi sono soggetti a ispezione da parte dell'Acquirente, che deve informare il Venditore riguardo a eventuali difetti o violazioni della garanzia entro un anno dalla consegna (in caso di difetti o violazioni della garanzia visibili a occhio nudo) o dal momento successivo in cui l'Acquirente accerta con sicurezza il difetto o la violazione della garanzia (in tutti gli altri casi). Il pagamento, l'ispezione o il ricevimento delle merci o dei servizi non costituisce accettazione delle merci, né rinuncia a rivalersi in relazione alla violazione della garanzia.
Garanzie del Venditore. Il Venditore dichiara e garantisce:
Garanzie del Venditore. Il venditore garantisce che il veicolo è di sua proprietà, senza alcun vincolo, senza diritti di terzi e che lo è stato sempre durante il suo possesso e per quanto a sua conoscenza, anche prima:  veicolo mai incidentato;  non presenta altro tipo di danni;  veicolo incidentato o che ha i seguenti danni:  non è un veicolo di importazione;  è un veicolo di importazione (EU o importazione parallela);  è equipaggiato con il motore originale;  è equipaggiato con un motore sostitutivo di quello originale;  che ha il seguente chilometraggio: km 70.000  che il chilometraggio indicato è quello reale;  che il veicolo ha avuto 1 precedenti proprietari.
Garanzie del Venditore. Il Venditore garantisce di essere in possesso del pieno diritto di trasferire le merci vendute ai sensi dell’accordo di fornitura e di non avere vincoli, pretese o gravami di ogni sorta a carico delle merci oggetto della transazione. Il Venditore garantisce di non avere allo stato attuale e si impegna a non assumere in futuro, alcun obbligo o impegno che non sia coerente con gli obblighi, i termini e le condizioni previste da questo accordo. Il Venditore garantisce, inoltre, che i prodotti venduti con questo accordo, e la loro successiva vendita o utilizzazione, da soli o in combinazione con altri prodotti, in base alle specifiche del Venditore stesso, non infrangono alcun brevetto nazionale o estero, nessun marchio, copyright, segreti commerciali o proprietà intellettuale e/o industriale di terze parti. Il Venditore garantisce, inoltre, che le merci fornite nel quadro questo accordo: (a) possono essere vendute, (b) sono esenti da difetti nei materiali, lavorazioni e design; (c) sono conformi , senza deviazioni o variazioni ai requisiti del presente accordo, comprese le eventuali, specifiche descrizioni, disegni, dati o campioni, forniti dal Venditore o Acquirente, (d) sono adatte per il particolare scopo per cui sono destinati ad essere utilizzati dall'Acquirente (di cui il Venditore è stato avvisato se non specificato il contrario in questo accordo), e sono nuove e altresì libere da eventuali componenti utilizzati o rimessi a nuovo. Le garanzie del Venditore di cui al presente paragrafo sono in aggiunta, piuttosto che in esclusiva, a qualsiasi altra garanzia, esplicita, implicita, di fatto o per legge, o altrimenti creata. Le garanzie del Fornitore devono persistere all’ispezione, test, consegna e accettazione, ed il pagamento da parte dell'Acquirente sarà effettuato a solo a seguito della verifica delle garanzie di cui sopra. Il Venditore riconosce che qualsiasi violazione delle garanzie che causi danni incidentali o consequenziali costituirà sua inadempienza e responsabilità.
Garanzie del Venditore. 8.1 I Cavalli sono venduti senza alcuna garanzia o responsabilità da parte di A.N.A.C.T., che, in ogni caso, presterà alle parti tutta l’assistenza necessaria per il buon fine di ciascuna vendita.
Garanzie del Venditore. 10.2 In aggiunta alle obbligazioni del Venditore di cui al precedente Articolo 9, il Venditore GLFKLDUD H JDUDQWLVFH DOO¶$FTXLUHQWH FKH (L) IDWWR VDOYR TXDQWR SUHYLVWR DO SUHFHGHQWH $UWLFROR 6, OD SURSULHWj GHOO¶,PSLDQWR SDVVHUj DOO¶$FTXLUHQWH, OLEHUD GD SHJQR H/R qualsivoglia altra iscrizione pregiudiziale e che (ii) per un periodo di [dodici (12)] mesi dalla data di completamento del Final Performance Test (GL VHJXLWR LO ³3HULRGR di *DUDQ]LD´) O¶,PSLDQWR VDUj HVHQWH GD GLIHWWL GL PDWHULDOL H SURGX]LRQH (GL VHJXLWR OD ³*DUDQ]LD 3RVW 9HQGLWD´). 2JQL GLIHWWR GL IDEEULFD]LRQH FKH GRYHVVH VRUJHUH GXUDQWH tale Periodo di Garanzia sarà corretto dal Venditore con oneri a carico di TXHVW¶XOWLmo ai termini della presente Garanzia Post Vendita nei termini che seguono.
Garanzie del Venditore. 7.1. La Parte Venditrice garantisce esclusivamente la piena proprietà delle azioni ed in particolare dichiara e garantisce che le azioni sono state regolarmente emesse, sono state interamente liberate, sono liberamente disponibili, non sono gravate da vincoli, pegni, diritti o pretese di terzi di alcun genere e sono rappresentate da certificati regolarmente emessi.
Garanzie del Venditore. Il Venditore dichiara e garantisce che, alla Data del Closing dell’Opzione, la Partecipazione Oggetto dell’Opzione sarà di piena proprietà del Venditore, liberamente trasferibile, libera da ogni e qualsiasi vincolo, pegno, gravame, opzione, peso o pretesa di qualsiasi natura.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: