Common use of Garanzie e coperture assicurative Clause in Contracts

Garanzie e coperture assicurative. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del d.lgs.50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/16, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

Garanzie e coperture assicurative. L'appaltatore L’offerta da presentare per l’affidamento dell’Accordo Quadro dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del 50/2016 come specificato nel bando e nel disciplinare di gara. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto deve dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire nelle forme di legge una garanzia, denominata "cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del 50/2016 relativa agli adempimenti derivanti dalla stipulazione dell'Accordo Quadro nonché a quelli relativi all'esecuzione degli appalti da quest'ultimo derivanti. La mancata costituzione della garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del d.lgs.50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centoofferta . La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto dei contratti e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia l'Appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del conclusione dell'Accordo Quadro a seguito dell'ultimo certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera a copertura di tutti i danni che l’Impresa, i suoi collaboratori o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall’appalto dovrà avere i seguenti massimali: - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): Euro 5.000.000,00 unico per sinistro; - Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO): €5.000.000,00 per sinistro, con il limite di €3.000.000,00 per persona) e le seguenti estensioni di garanzia ove questa sia venuta meno in tutto oltre a quelle già previste nel contratto: - RC personale di tutti i dipendenti e collaboratori dell’Assicurato o in parte. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura oggetto dell’appalto e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore comunque per le inadempienze derivanti dalla inosservanza attività previste ; - il Comune di norme Carrara dovrà essere considerato Terzo a tutti gli effetti così come i suoi amministratori e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino dipendenti; - rinuncia alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante rivalsa nei confronti dell'impresa del Comune di Carrara, suoi amministratori e dipendenti; - danni da interruzione di esercizio/attività con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000,00 per la quale la garanzia è prestatasinistro; - Rc dell’Assicurato per danni causati dai subappaltatori; - RC derivante da inosservanza del 81/2008 e della Legge 196/2003; - per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000,00; - danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto; - danni da scavo e sterro con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000,00 per sinistro; - danni da cedimento e franamento del terreno con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000,00 per sinistro; - danni a condutture ed impianti sotterranei con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000,00 per sinistro; - mancato e/o insufficiente intervento sulla segnaletica; - RC della committenza. L'esecutore Per ognuno degli appalti che saranno aggiudicati nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro, l'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a esecuzione da qualsiasi causa del danneggiamento determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o della distruzione totale o parziale cause di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superioreforza maggiore. La polizza del presente comma deve inoltre assicurare la stazione appaltante l’Amministrazione, contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/16, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivilavori.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria Degli Edifici Pubblici E Scolastici Di Competenza Del Comune Di Carrara, Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria Delle Strade Di Competenza Comunale E Relative Pertinenze

Garanzie e coperture assicurative. L'appaltatore per Al momento della stipula del contratto, l’Appaltatore deve prestare una garanzia fidejussoria nella misura del dell’importo netto dell’Appalto40. La fideiussione bancaria o la sottoscrizione polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contratto deve costituire una garanziadebitore principale, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 93 commi 2 e 3 all'articolo 1957, comma 2, del d.lgs.50/16codice civile, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la nonché l'operatività della garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per centomedesima entro quindici giorni, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centoa semplice richiesta scritta del Committente. La cauzione suddetta garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e da parte dell’Appaltatore, del risarcimento dei di danni derivanti dall'eventuale inadempimento derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate che il Committente avesse eventualmente pagato in più all'esecutore rispetto alle risultanze della durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatoredanno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione per l'eventuale maggiore maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno dell'Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere cantiere. Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi l’esperimento di appalti di serviziogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti. Le stazioni appaltanti possono incamerare L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto cui il Committente abbia dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di norme e prescrizioni dei contratti collettiviinottemperanza, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appaltola reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura in relazione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data Lo svincolo, nei termini e per le entità di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionecui sopra, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta benestare del committenteCommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza La garanzia cessa di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere 40 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 113 - Garanzie di esecuzione e coperture assicurative. Nel caso di appalti pubblici, la garanzia fideiussoria deve ammontare al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria deve essere redatta coerentemente al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 - “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”. certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all’adempimento delle condizioni suddette. L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoesecuzione41. Per i lavori di il cui importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/16superi .……………………… € ( ), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoesecuzione, una polizza indennitaria decennale decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivicostruttivi42.

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Samples: Contratto Di Appalto

Garanzie e coperture assicurative. L'appaltatore per la sottoscrizione Al momento della stipula del contratto contratto, l’Appaltatore deve costituire prestare una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità nella misura del dell’importo netto dell’Appalto31. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 93 commi 2 e 3 all'articolo 1957, comma 2, del d.lgs.50/16codice civile, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la nonché l'operatività della garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per centomedesima entro quindici giorni, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centoa semplice richiesta scritta del Committente. La cauzione suddetta garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e da parte dell’Appaltatore, del risarcimento dei di danni derivanti dall'eventuale inadempimento derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate che il Committente avesse eventualmente pagato in più all'esecutore rispetto alle risultanze della durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatoredanno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione per l'eventuale maggiore maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno dell'Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere cantiere. Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi l’esperimento di appalti di serviziogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti. Le stazioni appaltanti possono incamerare L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto cui il Committente abbia dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di norme e prescrizioni dei contratti collettiviinottemperanza, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appaltola reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura in relazione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data Lo svincolo, nei termini e per le entità di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionecui sopra, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta benestare del committenteCommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna 31 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, art. 103 – Garanzie definitive. Nel caso di appalti pubblici, la garanzia fideiussoria deve ammontare al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria deve essere redatta coerentemente al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 - “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”. degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza La garanzia cessa di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all’adempimento delle condizioni suddette. L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoesecuzione32. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/16, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo L'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoesecuzione, una polizza indennitaria decennale decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivicostruttivi33.

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Samples: Contratto Di Appalto

Garanzie e coperture assicurative. L'appaltatore è costituito garante, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanziatutto il tempo stabilito dalla legge e dal contratto, denominata "garanzia definitiva" delle opere e delle forniture eseguite e pertanto dovrà procedere a sua scelta sotto forma di cauzione cure e spese a tutte le riparazioni, sostituzioni o fideiussione con ripristini che si rendessero necessari. Ove non vi provvedesse, l'Amministrazione procederà a propria cura, addebitando all'appaltatore le modalità spese relative. Il collaudo non esonererà l'appaltatore dalle responsabilità sancite dall'articolo 1669 del Codice Civile e da quelle di cui all'art. 93 commi 2 38 del capitolato generale richiamato all'art. 2. Durante l'effettuazione dell'opera, l'appaltatore assume tutte le responsabilità civili e 3 del d.lgs.50/16penali per eventuali danni a persone o cose derivanti dagli interventi stessi e dovrà provvedere all'assicurazione degli operai/tecnici addetti alla realizzazione dell'opera disciplinata dal presente capitolato, pari per i danni causati a terzi, persone e cose. L’Appaltatore dovrà provvedere a mezzo di apposita polizza “Tutti i rischi dell’Appaltatore”, o altra equivalente, a tutte le assicurazioni che garantiscano il risarcimento dai danni per qualsiasi evento a persone o cose, mobili o immobili, determinate da fattori umani o naturali, nell'Area, dal momento della consegna dei Lavori sino al 10 momento di abbandono dell'Area da parte dell'Appaltatore, e ciò sia per cento dell'importo contrattualeazioni ed omissioni proprie e dei propri dipendenti, sia per azioni ed omissioni di terzi, nonché per danni alle opere in case di esecuzione o già eseguite. In caso Con apposite polizze saranno assicurate le opere, oltre che durante i Lavori e nel periodo di aggiudicazione con ribassi superiori manutenzione, per dieci anni a partire dal collaudo. Le polizze decennali dovranno comunque essere stipulate prima della scadenza della polizze "Tutti i rischi dell’Appaltatore", di cui a questo articolo, e dovrà coprire tutti i danni derivanti dal crollo o dalla rovina (anche parziale) dell’opera, ivi compresi quelli subiti da terzi, a persone e/o cose. La Stazione appaltante nel bando di gara potrà indicare particolari requisiti o condizioni per le polizze che l’Appaltatore dovrà stipulare. L’Appaltatore è comunque sollevato da responsabilità in relazione a quei rischi, come quelli derivanti da stati di guerra, insurrezioni, rivoluzioni a simili avvenimenti, che i LLoyds si rifiutino di coprire. Tutte le polizze assicurative di cui sopra devono essere fatte congiuntamente a nome dell'Appaltatore e delle Stazione appaltante. L'Appaltatore è tenuto al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per centopagamento puntuale dei premi assicurativi. Ove il ribasso sia superiore la Stazione appaltante venisse a conoscenza di ritardi nel pagamento dei premi, tali da mettere in forse la validità della copertura assicurativa, potrà provvedere direttamente al venti per centopagamento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto dandone preventiva comunicazione scritta all’Appaltatore e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate trattenendo dal primo pagamento da eseguire all'Appaltatore tutta o in più all'esecutore rispetto alle risultanze parte la somma corrisposta alla Compagnia assicurativa Prima della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione firma del certificato di collaudo provvisorio o del certificato Xxxxxxxx l’Appaltatore dovrà esibire alla Stazione appaltante una dichiarazione liberatoria della Compagnia di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere assicurazione in relazione al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parteconguaglio premio. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta opere architettoniche oggetto del presente Contratto saranno coperte da polizza CAR “Tutti i rischi del Costruttore” per il completamento periodo dall'inizio dei lavori nel caso alla cessazione del periodo di risoluzione manutenzione; il Contratto relativo dovrà essere perfezionato prima della firma del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto verbale di valersi della cauzione per provvedere al pagamento Consegna dei Lavori. A precisazione di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza previsto dal Capitolato d'Appalto, l’Appaltatore provvederà direttamente, assumendosene l’onere economico, a stipulare la polizza CAR con primaria Compagnia di norme e prescrizioni dei contratti collettiviAssicurazione, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere a copertura di qualsivoglia danno a persone o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, è progressivamente svincolata cose che abbia a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento verificarsi nell'area dei lavori o comunque in relazione agli stessi, e ciò dall'inizio dei lavori, durante il loro corso, dopo la loro fine, fino al compimento del periodo di analogo documento, in originale manutenzione. In difetto di quanto sopra non si potrà dare inizio al lavori o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opereconsegna, anche preesistentifrazionata degli stessi. Stipulata la polizza sopraindicata è facoltà della Amministrazione appaltante, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavoria suo insindacabile giudizio, ordinare all’Appaltatore di stipulare anche Appendici per variazioni, integrazioni, proroghe della Polizza principale. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro Per la responsabilità civile verso terzi il massimale assicurativo, per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori ogni il cui massimale sinistro, è pari al cinque di € 20.000.000,00 (venti milioni) senza limitazioni di massimali per cento tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/16, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivipolizza.

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Garanzie e coperture assicurative. L'appaltatore per la sottoscrizione L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del contratto deve costituire una garanziaCodice, denominata "a garanzia definitiva" a sua scelta della stipula del contratto, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, e quindi ad Euro 23.167,00. Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente. Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà: - essere prodotta in originale con espressa menzione del soggetto garantito (sono ammesse fideiussioni con firma digitale a condizione che siano forniti i mezzi per verificarne l’autenticità); - citare espressamente l’oggetto della presente gara; - essere rilasciata, a scelta dell’offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le modalità rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 93 commi 2 all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 3 che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs.50/16decreto legislativo 24 febbraio 1998, pari n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; - prevedere espressamente la rinuncia al 10 beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - avere efficacia per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla almeno centottanta giorni dalla data di emissione del certificato scadenza per la presentazione dell'offerta. - qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di collaudo provvisorio imprese di rete o del certificato consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto imprese di rete, il consorzio o in parte. Le stazioni appaltanti hanno il diritto GEIE; - dovrà inoltre essere presentata anche una dichiarazione di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia, un fideiussore di cui al comma 1 3 dell’art. 10393 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: “L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzioneridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si precisa che: - in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso del requisito necessario; - in caso di partecipazione in RTI verticale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso del requisito necessario, il raggruppamento stesso può beneficiare di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentodetta riduzione, in originale ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; - in copia autenticacaso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, attestanti l'avvenuta esecuzionecomma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal consorzio. Sono nulle le pattuizioni contrarie - in caso di partecipazione di imprese che si trovino in situazione di concordato con continuità aziendale o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l’impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia è prestataprovvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. L'esecutore 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione con la precisazione che lo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei lavori è obbligato a costituire non aggiudicatari non potrà avvenire qualora siano pendenti verifiche sul possesso dei requisiti del partecipante. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza nei modi di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa cui all’art. 103 del danneggiamento o della distruzione totale o parziale Codice, avente le caratteristiche di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavoricui all’art. Nei documenti e negli atti a base 23 del presente bando integrale di gara o e secondo quanto indicato all’art. 9 del Capitolato Speciale di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/16, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttiviAppalto.

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Samples: Centrale Unica Di Committenza

Garanzie e coperture assicurative. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del d.lgs.50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La ACRWin garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/16, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

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Samples: Contratto Di Appalto 4 Capo 2 Termini Di Esecuzione E Penali

Garanzie e coperture assicurative. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del d.lgs.50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle ACRWin risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/16, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

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Samples: pti.regione.sicilia.it

Garanzie e coperture assicurative. L'appaltatore per Al momento della stipula del contratto, l’Appaltatore deve prestare una garanzia fidejussoria nella misura del dell’importo netto dell’Appalto35. 35 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 113 – Garanzie di esecuzione e coperture assicurative. Nel caso di appalti pubblici, la sottoscrizione del contratto garanzia fideiussoria deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del d.lgs.50/16, pari ammontare al 10 per cento 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori ribasso d'asta superiore al dieci 10 per cento cento, la garanzia da costituire è fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove ; ove il ribasso sia superiore al venti 20 per cento, l'aumento è e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 20 per cento. La cauzione fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. La suddetta garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e da parte dell’Appaltatore, del risarcimento dei di danni derivanti dall'eventuale inadempimento derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate che il Committente avesse eventualmente pagato in più all'esecutore rispetto alle risultanze della durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatoredanno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione per l'eventuale maggiore maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno dell'Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere cantiere. Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi l’esperimento di appalti di serviziogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti. Le stazioni appaltanti possono incamerare L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto cui il Committente abbia dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di norme e prescrizioni dei contratti collettiviinottemperanza, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appaltola reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura in relazione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data Lo svincolo, nei termini e per le entità di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionecui sopra, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta benestare del committenteCommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza La garanzia cessa di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all’adempimento delle condizioni suddette. L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data esecuzione36. La garanzia fideiussoria deve essere redatta coerentemente al d.m. 12 marzo 2004, n. 123 – “Schemi di ultimazione polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”. 36 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 129 – Garanzie e coperture assicurative per i lavori risultante dal relativo certificatopubblici. La polizza assicurativa deve essere redatta coerentemente al d.m. 12 marzo 2004, n. 123 – “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e Per i lavori di il cui importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/16superi .……………………… € (………………………………………….……), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoesecuzione, una polizza indennitaria decennale decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivicostruttivi37.

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Samples: Contratto Di Appalto

Garanzie e coperture assicurative. L'appaltatore per L’impresa appaltatrice è obbligata a la sottoscrizione cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103 del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma D.lgs La liquidazione della rata di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del d.lgs.50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. saldo sarà subordinata all’accensione delle polizze La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. , ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivante dall’eventuale adempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno risarcibilità del maggior Il committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione per l'eventuale maggiore l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno dell’appaltatore. Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni prescrizione dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizicantiere. Le stazioni appaltanti possono incamerare Il committente può inoltre richiedere all’appaltatore la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo reintegrazione della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentoin parte, in originale o in copia autenticacaso di inottemperanza, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma prezzo da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/16, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivicorrispondere all’appaltatore.

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Samples: comune.varazze.sv.it

Garanzie e coperture assicurative. L'appaltatore Sono a totale carico della Ditta affidataria tutte le spese per la stipulazione del contratti di appalto inerente all'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma seguente, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto deve per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. L'aggiudicatario del servizio in affidamento è obbligato, preventivamente alla stipula del relativo atto contrattuale di affidamento, a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 fidejussoria del d.lgs.50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattualedello stesso. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori ribasso d'asta superiore al dieci per cento la garanzia da costituire fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 dieci per cento. Ove il In Casi di ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento cento l’aumento è di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso percentuale superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione mancata costituzione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore determina la revoca dell'affidamento e hanno il diritto di valersi l'acquisizione della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettiviprovvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato che aggiudica il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere in appalto al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appaltoconcorrente che segue nella graduatoria. La garanzia, ai sensi dell’art.113, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei servizi in affidamento. L'Amministrazione applatante potrà disporre della suddetta cauzione anche durante l'esecuzione dei servizio in affidamento, per spese inerenti ad interventi da eseguirsi d'ufficio. Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative di cui ai commi precedenti dovranno prevedere espressamente la rinuncia al comma 1 dell’artbeneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante. 103La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La Ditta affidataria è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa “ALL RISCKS” con massimale assicurato non inferiore all’importo contrattuale che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, è progressivamente svincolata azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantitoterzi nell'esecuzione dei servizi con massimale assicurato non inferiore a 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila/00). L'ammontare residuo Lo svincolo e/o restituzione della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici avverrà entro due mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automaticoscadenza dell’appalto, senza necessità sempre che sia stata pienamente regolarizzata e liquidata la posizione delle parti e non esistano danni o cause di nulla osta del committente, con la sola condizione danni a carico dell'Amministrazione appaltante per fatto della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/16, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttiviDitta affidataria.

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Samples: autoritaportuale.ancona.it

Garanzie e coperture assicurative. L'appaltatore per Al momento della stipula del contratto, la sottoscrizione Ditta aggiudicataria deve prestare la garanzia fidejussoria. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contratto deve costituire una garanziadebitore principale, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 93 commi 2 e 3 all'arti- colo 1957, comma 2, del d.lgs.50/16codice civile, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la nonché l'operatività della garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per centomedesima entro quindici giorni, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centoa semplice richiesta scritta del Committente. La cauzione suddetta garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e da parte della Ditta aggiudicataria, del risarcimento dei di danni derivanti dall'eventuale inadempimento derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate che il Committente avesse eventualmente pagato in più all'esecutore rispetto alle risultanze durante l’appalto in confronto del credito della Ditta aggiudicataria, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatoredanno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione per l'eventuale maggiore maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno della Ditta aggiudicataria. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dalla Ditta aggiudicataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere cantiere. Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo alla Ditta aggiudicata- ria o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi l’esperimento di appalti di serviziogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti. Le stazioni appaltanti possono incamerare La Ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto cui il Committente abbia dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di norme e prescrizioni dei contratti collettiviinottemperanza, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appaltola reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Ditta aggiudicataria. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura in relazione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data Lo svincolo, nei termini e per le entità di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionecui sopra, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta benestare del committenteCommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodella Ditta aggiudicataria, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa della Ditta aggiudicataria per la quale la garanzia è prestata. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza La garanzia cessa di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi e dopo che la Ditta aggiudicataria avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/16, il titolare del contratto normativa vigente per la liquidazione della rata mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di saldo tali requisiti, la garanzia definiti- va verrà trattenuta dal Committente fino all’adempimento delle condizioni suddette. La Ditta aggiudicataria è obbligato altresì obbligata a stipularestipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di emissione consegna dei lavori e sino alla data di e- missione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttiviesecuzione.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Garanzie e coperture assicurative. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del d.lgs.50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/16, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

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Samples: Contratto Di Appalto

Garanzie e coperture assicurative. L'appaltatore per la sottoscrizione Il Contraente solleva il Dipartimento da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza dell’esecuzione dei servizi erogati o derivante da sua inadempienza dei disposti di contratto; pertanto, è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dal Dipartimento e/o da terzi e solleva da ogni corrispondente richiesta sia il Dipartimento, sia i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che lo rappresentino o ci operino. Il Contraente risponde altresì del contratto deve costituire una garanziapregiudizio subìto, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma in dipendenza dell’esecuzione dei servizi, dalle proprietà di cauzione o fideiussione con le modalità di terzi interessate dai servizi, in ogni caso in cui all'artil pregiudizio debba essere risarcito, sollevando il Dipartimento da ogni pretesa che al riguardo gli venga rivolta. 93 commi 2 e 3 del d.lgs.50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire Il Contraente è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento totalmente responsabile dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseal Dipartimento ed al suo personale, nonché ai siti radar, a garanzia terzi, anche per fatto doloso o colposo del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finalesuo personale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi suoi subappaltatori e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza suoi ausiliari in genere e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione chiunque debba ad essa rispondere nell'esecuzione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in derogacontratto. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza Contraente ha presentato un contratto di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati verso terzi, intendendosi per tali anche il Dipartimento ed il personale dello stesso, polizza n. emesso dalla Compagnia 5.000.000 (cinquemilioni) per ogni singolo sinistro e € 10.000.000,00 (diecimilioni) nell’anno, compresi i danni alle apparecchiature di cui è oggetto la manutenzione e il presente contratto in generale. Il contratto di assicurazione dovrà essere efficace per tutta la durata del presente contratto ed il relativo costo è a carico del Contraente. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale del Contraente, a cose del Contraente o del suo personale sono sempre a carico del Contraente stesso. Qualsiasi incidente, infortunio, danno arrecato a terzi e qualsiasi evento che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio e/o riflettersi negativamente sull'immagine del Dipartimento, dovrà essere segnalato al Dipartimento stesso nel corso dell'esecuzione più breve tempo possibile e non oltre 24 ore dall'evento. Nel caso in cui il contraente riceva la denuncia di un sinistro, si impegna a prendere incarico e gestire il sinistro con la propria Compagnia assicurativa, manlevando in questo modo il Dipartimento. Il Contraente dovrà presentare una relazione completa dei lavori fatti, con eventuale documentazione fotografica allegata. Inoltre dovrà inviare copia di ogni citazione e di qualsiasi documento relativo ad atti giudiziari. In nessun caso, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con Dipartimento potrà essere chiamato in causa. L’importo sopra indicato non rappresenta un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di eurolimite alla responsabilità del Contraente nei confronti del Dipartimento. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui Quanto sopra in conformità all'art. 35 del d.lgs.50/16, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza 1228 C.C. e anche prescindendo dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttiviassicurativa.

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Samples: Contratto Relativo Al Servizio Di Manutenzione E Sviluppo Evolutivo (Cd. “Sm”) Della Rete Radar Meteorologica Nazionale (Rrn) Del Dipartimento Della Protezione Civile

Garanzie e coperture assicurative. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del d.lgs.50/16d.lgs. 50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/16, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

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Samples: www.comune.misterbianco.ct.it

Garanzie e coperture assicurative. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del d.lgs.50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti ACRWin il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/16, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

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