Common use of Garanzie e coperture assicurative Clause in Contracts

Garanzie e coperture assicurative. L’Aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva la Stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Stazione appaltante e/o del professionista stesso e/o di terzi in occasione dell’esecuzione del presente accordo quadro. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Comune di Carpi da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente capitolato e alle clausole contrattuali. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro e con i singoli contratti applicativi, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’Aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, che sarà calcolata sull’importo massimo stimato del presente Accordo quadro, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, proporzionalmente ed in conseguenza della regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, dei certificati di regolare esecuzione dei contratti applicativi. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo contratto applicativo utilmente stipulato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna dei certificati di regolare esecuzione, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. All’atto della sottoscrizione dei singoli contratti discendenti dall’Accordo quadro, l’Aggiudicatario presenta, altresì, la polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice. Qualora l’Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148, della L. 4 agosto 2017 n. 124. L’anzidetta polizza deve prevedere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione\00) per sinistro. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Si precisa che, essendo ricomprese nell’oggetto dell’Accordo quadro attività di progettazione, la polizza professionale dovrà coprire i rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, nonché i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

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Garanzie e coperture assicurative. L’AggiudicatarioAi sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. Per ribassi superiori al 10% si applicherà quanto indicato al co 1 del suidicato art. 103. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a 6 mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Approvato il certificato di collaudo, la garanzia fideiussoria s’intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato e/corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o derivanti dal contrattototalmente, solleva la dalla Stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità Appaltante; in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Stazione appaltante e/o del professionista stesso e/o variazioni al contratto per effetto di terzi successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in occasione dell’esecuzione del presente accordo quadro. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Comune caso di Carpi da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni riduzione degli importi contrattuali, l’Aggiudicatario mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo. Alla garanzia si obbliga ad osservare tutte applicano le norme e tutte le prescrizioni tecniche e riduzioni previste xxxx.xxx. 93, co 7, per la garanzia provvisoria. L’Appaltatore dovrà obbligatoriamente costituire una polizza assicurativa con il massimale del 5% della somma totale dei lavori a base d’asta, con un minimo di sicurezza in vigore€ 500.000, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanateed un massimo di € 5.000.000, ai sensi dell’art. L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni 103 co 7 del presente capitolato e alle clausole contrattuali. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro e con i singoli contratti applicativi, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’Aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitivaD.Lgs 50/16, che sarà calcolata sull’importo massimo stimato copra gli eventuali danni a carico dalla Stazione Appaltante a causa del presente Accordo quadrodanneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, secondo le misure anche preesistenti, durante il corso dei lavori ed inoltre tenga indenne la Stazione Appaltante da rischi di esecuzione e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, proporzionalmente ed in conseguenza della regolare esecuzione responsabilità civile per danni causati a terzi sempre nel corso dell’esecuzione dei singoli contratti applicativi, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, dei certificati di regolare esecuzione dei contratti applicativi. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo contratto applicativo utilmente stipulato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna dei certificati di regolare esecuzione, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. All’atto della sottoscrizione dei singoli contratti discendenti dall’Accordo quadro, l’Aggiudicatario presenta, altresì, la polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice. Qualora l’Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148, della L. 4 agosto 2017 n. 124. L’anzidetta polizza deve prevedere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione\00) per sinistro. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Si precisa che, essendo ricomprese nell’oggetto dell’Accordo quadro attività di progettazione, la polizza professionale dovrà coprire i rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, nonché i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costicollaudo.

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Garanzie e coperture assicurative. L’Aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva la Stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Stazione appaltante e/o del professionista stesso e/o di terzi in occasione dell’esecuzione del presente accordo quadro. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Comune di Carpi da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente capitolato e alle clausole contrattuali. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro degli obblighi derivanti dal contratto l’aggiudicatario è obbligato a versare presso la Tesoreria Comunale a titolo cauzionale, prima della stipula del contratto stesso, una somma pari ad euro 5.000,00 mediante una fidejussione bancaria o assicurativa per un identico ammontare garantito. La fidejussione dovrà prevedere l’impegno della banca o della compagnia assicurativa di versare l’importo della cauzione su semplice richiesta del locatore, e con i singoli contratti applicativirinuncia al beneficio di preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del Cod. Civ. La validità della garanzia è stabilita fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’Aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitivaogni eccezione esclusa. La cauzione, che sarà calcolata sull’importo massimo stimato svincolata al termine del presente Accordo quadrorapporto contrattuale, secondo dopo la definizione di tutte le misure ragioni di credito e di debito, oltre che di eventuali altre pendenze, non potrà essere imputata in conto canoni di concessione. Il locatario è costituito custode della parte di immobile e delle aree esterne concesse ed è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi dei danni causati; Egli è pertanto tenuto a sottoscrivere e presentare, al momento della stipula del contratto, una polizza costituita da una primaria compagnia assicurativa, a garanzia di danni dall’immobile locato e/o ad unità immobiliari terze attigue o confinanti. Nel dettaglio il locatario dovrà sottoscrivere: ✓ Apposita polizza ai fini della copertura del rischio locativo, intendendosi per tale le modalità previste dall’artconseguenze della responsabilità civile che gravino sul locatore ai sensi degli artt. 103 1588, 1589 e 1611 del CodiceCodice Civile, per i danni ai locali e ai beni mobili di proprietà dell’Amministrazione condotti in concessione con un massimale non inferiore ad un milione di euro. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, proporzionalmente ed in conseguenza della regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, dei certificati polizza dovrà espressamente prevedere clausola di regolare esecuzione dei contratti applicativi. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino rinuncia alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo contratto applicativo utilmente stipulato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna dei certificati di regolare esecuzione, costituisce inadempimento del garante rivalsa nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. All’atto della sottoscrizione dei singoli contratti discendenti dall’Accordo quadro, l’Aggiudicatario presenta, altresìdell’Amministrazione secondo il testo che segue o equivalente: Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all’azione di rivalsa che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti del Comune di Bardonecchia, suoi amministratori, dipendenti e di tutti coloro che partecipino all’attività dell’Amministrazione stessa ✓ Apposita polizza di responsabilità ai fini della copertura della Responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, comma 4, del Codice. Qualora l’Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza stipulata presso compagnia di assicurazione di cui all’artgradimento dell’Amministrazione Comunale e riferita specificamente alla presente concessione, con espressa conferma di copertura dei danni da avvelenamento, ingestione di sostanze nocive e tossinfezioni derivanti da alimenti somministrati nell’ambito del servizio oggetto del presente appalto. 1, comma 148, della L. 4 agosto 2017 n. 124. L’anzidetta polizza deve La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (unmilione\00tremilioni/00) per sinistro. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre al concessionario, il Comune di Bardonecchia, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti, eventuali subappaltatori e fornitori. La polizza si estende anche R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell’art. 1900 c.c., alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanticolpa grave degli assicurati. La polizza delle associazioni dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi: • RC dei prestatori di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati lavoro e dei consulentiparasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni; • richieste di risarcimento pervenute all’assicurato anche in relazione ai danni che le imprese appaltatrici e/o persone che prestano i loro servizi per commissione/delega/appalto possono cagionarsi l’un l’altro, inclusa responsabilità personale dei dipendenti di dette società; • RC della committenza • danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività; • danni a terzi da inquinamento accidentale; • danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori • danni a cose in consegna e custodia ✓ Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del X.Xxx. Si precisa che23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), essendo ricomprese nell’oggetto dell’Accordo quadro attività stipulata presso compagnia di progettazione, la polizza professionale dovrà coprire i rischi assicurazione di cui all’art. 106, commi 9 gradimento dell’Amministrazione Comunale e 10, del Codice, nonché riferita specificamente alla presente concessione La copertura contro i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del progetto che possano determinare personale alle dipendenze del concessionario, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato. Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre al concessionario, il Comune di Bardonecchia, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti, eventuali subappaltatori e fornitori. La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa: • a carico parziale deroga dell’art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati; • alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della Stazione appaltante nuove spese magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di progettazione lavoro e/o maggiori costidella polizza stessa. I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico del concessionario Qualora il concessionario disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al punto 10 corredando le medesime di appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste s’intendono vincolati a favore del Comune di Bardonecchia. Le polizze devono essere mantenute in vigore per l’intero periodo della concessione; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

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Samples: Bando Di Gara

Garanzie e coperture assicurative. L’Aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva la Stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Stazione appaltante e/o del professionista stesso e/o di terzi in occasione dell’esecuzione del presente accordo quadro. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Comune di Carpi da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente capitolato e alle clausole contrattuali. A garanzia del corretto perfetto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro stesse, l'esecutore dei lavori dovrà disporre per il versamento di una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. La prestazione della cauzione definitiva e con i singoli contratti applicativila firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà al Committente alla ditta aggiudicataria dei lavori. La cauzione definitiva potrà essere costituita, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’Aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, che sarà calcolata sull’importo massimo stimato del presente Accordo quadro, secondo le misure e le modalità previste dall’artai sensi dell'art. 103 del CodiceD.Lgs. 50/2016, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell’attestato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data del relativo certificato. La cauzione definitiva sarà incamerata dal Committente in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di LL. PP. vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre assicurare il Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso nelle aree oggetto di manutenzione. La garanzia definitiva è progressivamente svincolataassicurativa prestata dall’Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva, proporzionalmente ed in conseguenza anche i danni causati da eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria deve coprire senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi, nel limite massimo Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, dei certificati certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione esecuzione). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei contratti applicativi. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo all’ultimo contratto applicativo utilmente stipulatocertificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie Qualora sia previsto un periodo di garanzia la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni il Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle attività in garanzia o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna dei certificati di regolare esecuzione, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa agli interventi per la quale la garanzia è prestata. All’atto della sottoscrizione dei singoli contratti discendenti dall’Accordo quadro, l’Aggiudicatario presenta, altresì, la polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice. Qualora l’Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148, della L. 4 agosto 2017 n. 124. L’anzidetta polizza deve prevedere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione\00) per sinistro. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Si precisa che, essendo ricomprese nell’oggetto dell’Accordo quadro attività di progettazione, la polizza professionale dovrà coprire i rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, nonché i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/loro eventuale sostituzione o maggiori costirifacimento.

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Garanzie e coperture assicurative. L’AggiudicatarioL’offerta da presentare per l’affidamento dell’Accordo Quadro dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva la Stazione appaltante, per quanto 50/2016 come specificato nel disciplinare di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Stazione appaltante e/o del professionista stesso e/o di terzi in occasione dell’esecuzione del presente accordo quadro. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Comune di Carpi da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente capitolato e alle clausole contrattuali. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro e con i singoli contratti applicativi, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’Aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, che sarà calcolata sull’importo massimo stimato del presente Accordo quadro, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codicegara. La garanzia definitiva copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è progressivamente svincolatasvincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire nelle forme di legge una cauzione definitiva, proporzionalmente ed ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. 50/2016 relativa agli adempimenti derivanti dalla stipulazione dell'Accordo Quadro nonché a quelli relativi all'esecuzione degli appalti da quest'ultimo derivanti. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in conseguenza sede di offerta. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione dell'Accordo Quadro a seguito dell'ultimo certificato di regolare esecuzione dei singoli contratti applicativiesecuzione. La polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera a copertura di tutti i danni che l’Impresa, nel limite massimo i suoi collaboratori o del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolopersonale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, nei termini e possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall’appalto dovrà avere i seguenti massimali: - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): Euro 1.000.000,00 unico per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare del committentesinistro; - Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO): € 500.000,00 per sinistro, con il limite di € 300.000,00 per persona e le seguenti estensioni di garanzia oltre a quelle già previste nel contratto: - Responsabilità per danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con un massimale di € 100.000,00, tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) Per i lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'esecutore è obbligato ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre assicurare l’Amministrazione, contro la sola condizione della preventiva responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, dei certificati di regolare esecuzione dei contratti applicativi. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo all’ultimo contratto applicativo utilmente stipulatocertificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna dei certificati L’Appaltatore ha l’obbligo di regolare esecuzione, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. All’atto trasmettere all’Amministrazione copia della sottoscrizione dei singoli contratti discendenti dall’Accordo quadro, l’Aggiudicatario presenta, altresì, la polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’artcui al presente articolo almeno dieci giorni prima della stipula del contratto di appalto. 24, comma 4, L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia. Per quanto altro non espressamente riportato si fa riferimento alla legislazione e normativa vigente in materia di lavori pubblici al momento della pubblicazione del Codice. Qualora l’Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza bando di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148, della L. 4 agosto 2017 n. 124. L’anzidetta polizza deve prevedere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione\00) per sinistro. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Si precisa che, essendo ricomprese nell’oggetto dell’Accordo quadro attività di progettazione, la polizza professionale dovrà coprire i rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, nonché i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costigara.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria Delle Strade Di Competenza Comunale E Relative Pertinenze

Garanzie e coperture assicurative. L’AggiudicatarioGaranzia definitiva L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10% dell’importo degli stessi. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione la garanzia definitiva è aumentata nella misura prevista dall’art. 103, comma 1, del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva D.Lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Stazione appaltante e/o del professionista stesso e/o di terzi in occasione dell’esecuzione del presente accordo quadroche procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Comune di Carpi da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente capitolato e alle clausole contrattuali. A La garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte definitiva verrà progressivamente svincolata con l’Accordo quadro e con i singoli contratti applicativi, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’Aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, che sarà calcolata sull’importo massimo stimato del presente Accordo quadro, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 103, comma 5, del CodiceD.Lgs. n. 50/2016. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La garanzia definitiva è progressivamente svincolatatempestivamente reintegrata qualora, proporzionalmente in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante ed in conseguenza caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, ed è integrata in caso di aumento degli stessi importi. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della regolare stipula del contratto, o della consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d’urgenza, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei singoli contratti applicativi, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantitolavori. Lo svincolo, nei termini La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, dei certificati di regolare esecuzione dei contratti applicativi. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo all’ultimo contratto applicativo utilmente stipulatocertificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o in derogadella distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a quello previsto nella lettera d’invito e nell’art. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna dei certificati di regolare esecuzione, costituisce inadempimento 5 del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestatacontratto. All’atto della sottoscrizione dei singoli contratti discendenti dall’Accordo quadro, l’Aggiudicatario presenta, altresì, la La polizza assicurativa di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice. Qualora l’Aggiudicatario sia per danni causati a terzi deve essere stipulata per una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148, della L. 4 agosto 2017 n. 124. L’anzidetta polizza deve prevedere un massimale di garanzia somma assicurata non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione\00) per sinistro500.000, così come previsto dal comma 7 dell’art. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, anche ai sensi dell’artdel comma 10 dell’articolo 103 del D.Lgs. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Si precisa che, essendo ricomprese nell’oggetto dell’Accordo quadro attività di progettazione, la polizza professionale dovrà coprire i rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, nonché i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi50/2016.

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Samples: start.toscana.it

Garanzie e coperture assicurative. L’Aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione Al momento della stipula del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva l’Appaltatore deve prestare una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale37. La fideiussione bancaria o la Stazione appaltantepolizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. La suddetta garanzia è fissata per quanto l’adempimento di rispettiva competenzatutte le obbligazioni del contratto da parte dell’Appaltatore, da qualsiasi responsabilità del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della suddetta Stazione appaltante e/o del professionista stesso e/o cauzione per provvedere al pagamento di terzi in occasione dell’esecuzione del presente accordo quadro. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Comune quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di Carpi da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecnichedei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Resta salva la facoltà del Committente di sicurezzarivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’Appaltatore o l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di igiene e sanitarie vigenti. In ogni casoinottemperanza, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicatario la reintegrazione si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e effettua a valere sui ratei di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente capitolato e alle clausole contrattuali. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro e con i singoli contratti applicativi, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’Aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, che sarà calcolata sull’importo massimo stimato del presente Accordo quadro, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codiceprezzo da corrispondere all’Appaltatore. La garanzia definitiva fideiussoria è progressivamente svincolata, proporzionalmente ed svincolata in conseguenza della regolare esecuzione dei singoli contratti applicativirelazione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 8075% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidettidi cui sopra, è automatico, senza necessità del di benestare del committenteCommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatariodell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei certificati lavori o di regolare esecuzione dei contratti applicativianalogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 2025% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo contratto applicativo utilmente stipulatoè svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) quindici giorni dalla consegna dei certificati degli stati di regolare esecuzione, avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. All’atto della sottoscrizione La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo o di 37 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei singoli contratti discendenti dall’Accordo quadropubblici relativi a lavori, l’Aggiudicatario presentaservizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, altresìart.113 - Garanzie di esecuzione e coperture assicurative. Nel caso di appalti pubblici, la garanzia fideiussoria deve ammontare al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria deve essere redatta coerentemente al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 - “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”. regolare esecuzione e dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all’adempimento delle condizioni suddette. L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, comma 4, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di emissione del Codice. Qualora l’Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza certificato di assicurazione collaudo o di cui all’art. 1, comma 148, della L. 4 agosto 2017 n. 124. L’anzidetta polizza deve prevedere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione\00) per sinistro. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Si precisa che, essendo ricomprese nell’oggetto dell’Accordo quadro attività di progettazione, la polizza professionale dovrà coprire i rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, nonché i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costiregolare esecuzione38.

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Samples: Contratto Di Appalto

Garanzie e coperture assicurative. L’Aggiudicatariol’Impresa, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva ferma restando la Stazione appaltante, sua piena e diretta responsabilità per quanto l’esatto adempimento di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Stazione appaltante e/o del professionista stesso e/o di terzi in occasione dell’esecuzione del presente accordo quadro. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Comune di Carpi da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente capitolato e alle clausole contrattuali. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro il presente contratto, dovrà stipulare ai sensi dell’art. 1891 cod. civ. ed in favore del Committente, una polizza assicurativa, emessa da primarie compagnie di assicurazioni. Detta polizza dovrà includere: □□Polizza R.C.T., stipulata per una somma di € 1.000.000,00 (morte, lesioni dell’integrità fisica e con i singoli contratti applicativiqualunque danno, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo quadroimputabile a responsabilità dell’Impresa o dei suoi collaboratori, l’Aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitivadi tutto il personale dipendente, consulente e terzi esterni, che sarà calcolata sull’importo massimo stimato si verifichi durante l’espletamento dei Servizi); □□Polizza (C.A.R. “Contractors All Risks”), stipulata per una somma 1.000.000,00 per danni arrecati all’Amministrazione che abbiano luogo durante l’espletamento dei Servizi. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell’Impresa che dovrà consegnare, prima della stipula del presente Accordo quadrocontratto, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codicecopia della polizza stessa unitamente al relativo certificato di assicurazione. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, proporzionalmente ed Polizza deve essere mantenuta in conseguenza della regolare esecuzione vigore per l’intera durata dei singoli contratti applicativi, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, Servizi oggetto dell’appalto come definiti nei termini Documenti Contrattuali e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, dei certificati di regolare esecuzione dei contratti applicativi. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione all’emissione del certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo esecuzione. Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata all' atto della firma del contratto, presso il Committente, il quale si riserva la facoltà in caso di ritardo ed inadempienza, di provvedere direttamente a tale assicurazione, con il recupero dei relativi oneri. Agli effetti assicurativi, l’Impresa, non appena a conoscenza dell' accaduto, è tenuta a segnalare al Committente eventuali danni a terzi. Controversie: Tutte le controversie dipendenti dal contratto applicativo utilmente stipulato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o dovranno, se possibile, essere risolte in deroga. Il mancato svincolo nei 15 via amministrativa mediante l’intervento del Responsabile del Procedimento, nel termine di 60 (quindicisessanta) giorni dalla consegna dei certificati naturali e consecutivi da quello in cui è pervenuta alla stazione appaltante richiesta da parte dell’appaltatore a mezzo di regolare esecuzionelettera raccomandata r/r. Qualora non si raggiunga l’accordo fra le parti nel termine succitato, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. All’atto della sottoscrizione dei singoli contratti discendenti dall’Accordo quadro, l’Aggiudicatario presenta, altresì, la polizza di responsabilità civile professionale prevista fatto salvo quanto previsto dall’art. 24239 del d. lg. 163/2006, comma 4e con le modalità indicate dal codice di procedura civile, del Codice. Qualora l’Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza sarà competente in via esclusiva il Foro di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148, della L. 4 agosto 2017 n. 124. L’anzidetta polizza deve prevedere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione\00) per sinistro. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Si precisa che, essendo ricomprese nell’oggetto dell’Accordo quadro attività di progettazione, la polizza professionale dovrà coprire i rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, nonché i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costiFirenze E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

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Samples: www.comune.vicchio.fi.it

Garanzie e coperture assicurative. L’AggiudicatarioPrima della stipula del contratto l’ affidatario del servizio dovrà presentare le seguenti garanzie e coperture assicurative: • una garanzia denominata “garanzia definitiva”, in relazione agli obblighi assunti sotto forma di cauzione o fideiussione con l’accettazione le modalità di cui all'art. 103, del presente capitolato e/o derivanti dal contrattod.lgs. n. 50/2016, solleva la Stazione appaltantepari al 10% dell'importo contrattuale. Salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Stazione appaltante e/o del professionista stesso e/o di terzi in occasione dell’esecuzione del presente accordo quadro. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Comune di Carpi da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente capitolato e alle clausole contrattuali. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro e con i singoli contratti applicativi, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’Aggiudicatario dovrà costituire apposita potrà rivalersi sulla garanzia definitiva, che sarà calcolata sull’importo nei limiti dell'importo massimo stimato garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per inadempienze contrattuali dell’affidatario il quale è obbligato al reintegro della garanzia stessa entro e non oltre 30 giorni dalla notificazione del presente Accordo quadro, secondo le misure e le modalità previste dall’artprovvedimento. 103 In caso di risoluzione del Codice. La contratto per inadempimento la garanzia definitiva potrà essere incamerata a titolo di penale, fatti salvi i diritti delle parti. È facoltà dell’Amministrazione, ai sensi dell’art 103, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., non richiedere la garanzia definitiva nell’ipotesi di affidamento a operatore economico di comprovata solidità; l'esonero dalla prestazione della garanzia è progressivamente svincolatain ogni caso subordinato a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. • polizza assicurativa RCT(Responsabilità civile verso tersi)/ RCO(Responsabilità civile verso Dipendenti e Prestatori), proporzionalmente ed in conseguenza della regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per ciascun sinistro per persona e per danni a cose nella quale sia esplicitamente indicato che l’Amministrazione Comunale deve essere considerata “ terza“ a tutti gli effetti; resta ferma la responsabilità dell’affidatario anche per danni eccedenti tale massimale; la polizza stipulata deve essere specifica per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare del committenteattività di cui al presente contratto, con la sola condizione clausole che mantengono indenne da responsabilità il Comune. Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di copertura presenti non sono opponibili all’Amministrazione, non sono ammesse esclusioni della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, dei certificati di regolare esecuzione dei contratti applicativi. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo contratto applicativo utilmente stipulato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna dei certificati di regolare esecuzione, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. All’atto della sottoscrizione dei singoli contratti discendenti dall’Accordo quadro, l’Aggiudicatario presenta, altresì, la polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice. Qualora l’Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148, della L. 4 agosto 2017 n. 124. L’anzidetta polizza deve prevedere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione\00) per sinistrocopertura assicurativa relative ad attività oggetto dell’affidamento. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 anno l’affidatario del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza servizio è tenuto a trasmettere all’Amministrazione comunale le quietanze di pagamento delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Si precisa che, essendo ricomprese nell’oggetto dell’Accordo quadro attività di progettazione, la polizza professionale dovrà coprire i rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, nonché i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costipolizze assicurative.

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Samples: www.comune.grottammare.ap.it

Garanzie e coperture assicurative. L’Aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione L’Appaltatore ha stipulato prima dell’inizio dell’attività e si impegna a mantenere per tutta la durata del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva la Stazione appaltante, per quanto contratto le seguenti polizze: - Polizza di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o assicurazione RCT a copertura dei danni eventualmente subiti da a persone o cose e per danni subiti dall’Ente aggiudicatore a causa del danneggiamento o totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso della suddetta Stazione appaltante e/o del professionista stesso e/o di terzi installazione e posa in occasione dell’esecuzione del presente accordo quadroopera nonché degli accessi in aerostazione per l’effettuazione delle manutenzioni, con un massimale minimo pari ad €. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare 3.000.000 per sinistro e tenere indenne il Comune di Carpi da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente capitolato e alle clausole contrattuali. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro e con i singoli contratti applicativi, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’Aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, che sarà calcolata sull’importo massimo stimato del presente Accordo quadro, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codiceanno. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, proporzionalmente ed in conseguenza della regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantitocopertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento dell’attività di cui all’appalto. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare del committenteLa Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi, con la sola condizione apposita clausola, ad avvisare TA dell’eventuale interruzione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, dei certificati di regolare esecuzione dei contratti applicativi. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione copertura assicurativa a seguito del certificato di regolare esecuzione mancato pagamento del relativo all’ultimo contratto applicativo utilmente stipulato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna dei certificati di regolare esecuzione, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. All’atto della sottoscrizione dei singoli contratti discendenti dall’Accordo quadro, l’Aggiudicatario presenta, altresì, la polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice. Qualora l’Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza premio; - Polizza di assicurazione RCO, con massimale congruo relativamente alle attività espletate ed oggetto di cui all’art. 1, comma 148, della L. 4 agosto 2017 n. 124. L’anzidetta polizza deve prevedere un massimale di garanzia appalto e comunque non inferiore a Euro 1.000.000,00 2.000.000 € per sinistro e per dipendente; - Polizza “RC Prodotti” con massimale non inferiore a € 1.000.000 per sinistro e per ogni apparecchiatura acquistata; - (unmilione\00eventuale) per sinistroPolizza R.C.A.: con massimale di almeno € 10.000.000 di copertura assicurativa, nel caso si dovesse rendere necessario l’utilizzo di veicoli con apposizione di targa all’interno del piazzale di sosta aeromobili. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve In tal caso il conducente dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell’artprovvisto, oltre che di regolare patente di guida, di “Airside Driving Certificate” (cd. 5 del d.p.rADC) rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento. 7 agosto 2012 n. 137L'Appaltatore, inoltre, si impegna e si obbliga al totale rispetto di tutti gli obblighi connessi con le polizze assicurative. Annualmente TA si riserva la facoltà di richiedere un reintegro delle coperture assicurative sulla base di valutazioni tecniche specifiche. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Si precisa che, essendo ricomprese nell’oggetto dell’Accordo quadro attività di progettazione, la polizza professionale dovrà coprire i rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, nonché i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare sopra dovrà essere preventivamente sottoposta a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costiTA per la sua approvazione.

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Samples: Contratto

Garanzie e coperture assicurative. L’Aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva la Stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Stazione appaltante e/o del professionista stesso e/o di terzi in occasione dell’esecuzione del presente accordo quadro. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Comune di Carpi da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente capitolato e alle clausole contrattuali. A garanzia del corretto perfetto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro stesse, l'esecutore del servizio dovrà disporre per il versamento di una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. La prestazione della cauzione definitiva e con i singoli contratti applicativila firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà al Committente alla ditta aggiudicataria del servizio. La cauzione definitiva potrà essere costituita, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’Aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, che sarà calcolata sull’importo massimo stimato del presente Accordo quadro, secondo le misure e le modalità previste dall’artai sensi dell'art. 103 del CodiceD.Lgs. 50/2016, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell’attestato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data del relativo certificato. La cauzione definitiva sarà incamerata dal Committente in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di LL. PP. vigenti all'epoca dell'esecuzione del servizio. L'esecutore del servizio è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso del servizio salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre assicurare il Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio di manutenzione. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso nelle aree oggetto di manutenzione. Per la particolarità del sito aeroportuale, tale assicurazione dovrà essere stipulata con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). La garanzia definitiva è progressivamente svincolataassicurativa prestata dall’Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva, proporzionalmente ed in conseguenza anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria deve coprire senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi, nel limite massimo Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, dei certificati certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione dei contratti applicativiesecuzione). L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo all’ultimo contratto applicativo utilmente stipulatocertificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie Qualora sia previsto un periodo di garanzia la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni il Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle attività in garanzia o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna dei certificati di regolare esecuzione, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa agli interventi per la quale la garanzia è prestata. All’atto della sottoscrizione dei singoli contratti discendenti dall’Accordo quadro, l’Aggiudicatario presenta, altresì, la polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice. Qualora l’Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148, della L. 4 agosto 2017 n. 124. L’anzidetta polizza deve prevedere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione\00) per sinistro. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Si precisa che, essendo ricomprese nell’oggetto dell’Accordo quadro attività di progettazione, la polizza professionale dovrà coprire i rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, nonché i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/loro eventuale sostituzione o maggiori costirifacimento.

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Samples: www.aeroporto.catania.it

Garanzie e coperture assicurative. L’AggiudicatarioA garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del presente capitolato e/o derivanti dal contrattomaggior danno, solleva la Stazione appaltantel’Appaltatore ai sensi, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità gli effetti e nel rispetto dell’art. 103 del Codice ha prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al .....% ( percento) dell’importo dei lavori oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad € …………………. (in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Stazione appaltante e/o del professionista stesso e/o di terzi cifre) Euro (in occasione dell’esecuzione del presente accordo quadrolettere). L’Aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Comune di Carpi da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente capitolato e alle clausole contrattuali. A La garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro e con i singoli contratti applicativi, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’Aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, che sarà calcolata sull’importo massimo stimato del presente Accordo quadro, definitiva è progressivamente svincolata secondo le misure modalità e le modalità previste dall’artnei limiti di cui al comma 5 dell’art. 103 del Codice. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, proporzionalmente ed in conseguenza della regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, dei certificati cessa di regolare esecuzione dei contratti applicativi. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo contratto applicativo utilmente stipulatoverifica di conformità. Sono nulle La Società ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti le eventuali pattuizioni contrarie prestazioni da eseguirsi d’ufficio e per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione d’ufficio del contratto. La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l’esecuzione del servizio. La Società può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in derogaparte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull’ammontare dei pagamenti in corso. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. L’Aggiudicatario dovrà essere munito, a far data dalla consegna dei certificati del servizio , di regolare esecuzione, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. All’atto della sottoscrizione dei singoli contratti discendenti dall’Accordo quadro, l’Aggiudicatario presenta, altresì, la apposita polizza assicurativa di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24per la copertura di tutti i danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, comma 4per tutta la durata del servizio, del Codice. Qualora l’Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148, della L. 4 agosto 2017 n. 124. L’anzidetta polizza deve prevedere per un massimale di garanzia valore non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione\00) per sinistroeuro 5 000.000,00. Ogni successiva variazione alla citata L’Impresa dovrà fornire i veicoli completi di polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende assicurativa RCT che copra anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Si precisa che, essendo ricomprese nell’oggetto dell’Accordo quadro attività di progettazione, la polizza professionale dovrà coprire i rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, nonché i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dai particolari lavori cui verranno adibiti nell’espletamento del progetto che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese Servizio di progettazione e/o maggiori costimanutenzione.

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Samples: www.autobrennero.it

Garanzie e coperture assicurative. L’Aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva la Stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Stazione appaltante e/o del professionista stesso e/o di terzi in occasione dell’esecuzione del presente accordo quadro. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Comune di Carpi da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente capitolato e alle clausole contrattuali. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro e con i singoli contratti applicativi, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’Aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia La cauzione definitiva, che sarà calcolata sull’importo massimo stimato del presente Accordo quadro, secondo le misure e le modalità previste dall’artcostituita ai sensi dell’art. 103 del CodiceD.lgs. La n. 50/2016, è pari al 10% dell'importo contrattuale netto stimato, incrementata, per ribassi superiori al 10%, di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 la garanzia definitiva è progressivamente svincolata, proporzionalmente ed in conseguenza della regolare esecuzione dei singoli contratti applicativisvincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità del benestare di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatariodell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei certificati lavori o di regolare esecuzione dei contratti applicativi. L'ammontare residuoanalogo documento, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo contratto applicativo utilmente stipulato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie in originale o in derogacopia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) quindici giorni dalla consegna dei certificati degli stati di regolare esecuzione, avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. All’atto della sottoscrizione dei singoli contratti discendenti dall’Accordo quadroSi dà atto che l’impresa ha presentato stipulata con n. del per l’importo di (_ ). A tutela di ConSer V.C.O., l’Aggiudicatario presenta, altresì, la polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice. Qualora l’Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di il consulente è tenuto a stipulare idonea assicurazione di cui all’art. 1, comma 148, della L. 4 agosto 2017 n. 124. L’anzidetta polizza deve prevedere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione\00) per sinistro. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Si precisa che, essendo ricomprese nell’oggetto dell’Accordo quadro attività di progettazione, la polizza professionale dovrà coprire i rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, nonché i rischi derivanti da errori od omissioni nella dall'esercizio dell'attività professionale prevista dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo: adempimenti, consulenza ed assistenza in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa, contabile, fiscale e dichiarativi, redazione di bilanci, assistenza e rappresentanza in materia fiscale e tributaria, attività di conciliazione e arbitrato etc.) e comunicare, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale, impegnandosi a tenerla valida ed efficace per tutta la durata del progetto che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costipresente contratto e comunque fino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.

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Samples: www.conservco.it

Garanzie e coperture assicurative. L’Aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione Prima della firma del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva l'impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia fideius- xxxxx pari al 10% dell'importo contrattuale netto. La mancata costituzione della garanzia rappresenta un elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto e determina la Stazione appaltante, per quanto revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Committente che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La sottoscrizione del contratto e' quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla Com- mittente della sopracitata garanzia fidejussoria. La cauzione provvisoria presentata dall’Impresa in sede di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in gara è svincolata al momento della sot- toscrizione del contratto stesso. In caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva e' aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’importo della suddetta Stazione appaltante e/o del professionista cauzione sarà equivalente al 20% dell’importo contrattuale oltre all’incremento dello stesso e/o di terzi in occasione dell’esecuzione del presente accordo quadrodue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne il Comune di Carpi da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente capitolato e alle clausole contrattuali. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro e con i singoli contratti applicativi, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo quadro, l’Aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitivaTale garanzia, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escus- sione del debitore e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente, sarà calcolata sull’importo massimo stimato del presente Accordo quadro, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, proporzionalmente ed in conseguenza della regolare esecuzione dei singoli contratti applicativisvincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 8075% dell'iniziale dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidettisopra descritte, è automatico, senza necessità del di benestare del committentedella Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'Aggiudicatariodell’appaltatore degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, dei certificati di regolare esecuzione dei contratti applicativiin originale o copia auten- tica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, L’ammontare residuo pari al 2025% (venti per cento) dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, deve garanti- to dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo all’ultimo certificato; dopo tale termine, la garanzia residua si intende svincolata ed estinta di dirit- to, automaticamente, e senza necessità di ulteriori atti formali; in caso di diversa comunicazione da parte del Direttore dei Lavori, l’Impresa è tenuta ad adeguare la data di scadenza della fidejussione alla data del collaudo. La fidejussione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del con- tratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Committente avrà il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale spesa sostenuta per il comple- tamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto applicativo utilmente stipulatodisposta in danno dell'appaltatore; la Commit- tente avrà ugualmente il diritto di valersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto do- vuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei con- tratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicu- rezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie La Committente potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia ve- nuta meno in tutto o in derogaparte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ra- tei di prezzo da corrispondere all'Impresa. L'Impresa, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause contingenti, dovrà stipulare una polizza di assicurazione, con primaria compagnia assicuratrice, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il contratto assicurativo dovrà garantire: - i danni all’opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale; - un valore di preesistenza nella formula a primo rischio assoluto per un importo di Euro 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00); - un massimale per costi di demolizione e sgombero non inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00). La polizza dovrà inoltre assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità ci- vile verso terzi dovrà essere di Euro 500.000,00. L’Impresa rifonderà alla Committente, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture de- rivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in xxxxxxx e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Committente stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.‌ L'Impresa comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, si impegna a garantire e rilevare volontariamente la Committente da qualsiasi pretesa, azione, domanda, mole- stia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal presente contratto o per mancato svincolo nei adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso. A tal fine, l’Impresa, anche su segnalazione della Committente, è tenuta a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla Committente stessa nella persona del Direttore dei Lavori, entro 15 (( quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L’Impresa è tenuta a mantenere aggiornata la Committente sull’andamento del sinistro comunicando: i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; l’esito delle verifiche condotte; lo stato aggiornato dei rap- porti con il danneggiato; l’avvenuta definizione del danno. In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la Committente provvederà comunque a tratte- nere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Impresa, la somma corrispondente alla ripa- razione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la Committente potrà invitare l'Impresa ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il co- sto di eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riser- vandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa alla Committente almeno dieci giorni prima della consegna dei certificati lavori. Le coperture assicurative in premessa dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e ces- seranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneese- cuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa le polizze assicurative sono sostituite da una polizza che tenga indenne la Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in ga- ranzia o agli interventi per la quale la garanzia è prestataloro eventuale sostituzione o rifacimento. All’atto L'eventuale omissione o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia delle garanzie. Il pagamento della sottoscrizione dei singoli contratti discendenti dall’Accordo quadro, l’Aggiudicatario presenta, altresì, la polizza rata di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice. Qualora l’Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione saldo e' subordinata all'accensione ed alla produzione alla Committente delle polizze di cui all’art. 1, comma 148, della L. 4 agosto 2017 n. 124. L’anzidetta polizza deve prevedere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione\00) per sinistro. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Si precisa che, essendo ricomprese nell’oggetto dell’Accordo quadro attività di progettazione, la polizza professionale dovrà coprire i rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10, del Codice, nonché i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costisopra.

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