Garanzie e deposito cauzionale Clausole campione

Garanzie e deposito cauzionale. 13.1 Il Cliente, a semplice richiesta del Fornitore ed entro 15 (quindici) giorni solari dalla stessa, si impegna a far rilasciare da un primario istituto di credito, garanzia bancaria in favore del Fornitore, secondo lo schema che verrà comunicato da quest’ultimo, per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di 3 (tre) mesi di fornitura, comprensiva di imposte , a garanzia dei pagamenti derivanti dalla fornitura di energia elettrica e/o gas; Qualora il Cliente, in corso di vigenza del Contratto, dovesse subire una variazione della situazione patrimoniale rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione dello stesso tale da pregiudicare il fido eventualmente concesso da società di Assicurazione Crediti, il Fornitore potrà richiedere la predetta garanzia, secondo lo schema, l’importo e le condizioni sopra riportate. Detta garanzia, qualora richiesta, resterà in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi dalla cessazione degli effetti del contratto. In caso di mancato rilascio della predetta garanzia ovvero di mancato reintegro della stessa entro i 5 (cinque) giorni successivi alla richiesta del Fornitore, quest’ultimo avrà facoltà di non dare corso alla somministrazione ovvero sospenderla o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti del art. 15 (Condizioni risolutive del contratto). 13.2 Fatte salve diverse disposizione nelle CTE , a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, il Cliente sarà tenuto al versamento di un importo, a titolo di deposito cauzionale, calcolato in funzione del consumo annuo a) per l’energia elettrica per consumi fino a : i) 3.500 kwh/anno € 35,00 ; ii) 10.000 kwh/anno € 100,00 ; iii) 20.000 kwh/anno € 180,00 ;
Garanzie e deposito cauzionale. A garanzia del versamento del canone di locazione annuo e di ogni altro eventuale danno ex art. 11 L. n. 392/78 il conduttore presenta, all’atto della stipula del presente atto, una fideiussione bancaria pari ad €. , con n. rilasciata dalla in data , valida per l’intera durata del contratto
Garanzie e deposito cauzionale. 15.1 A garanzia degli obblighi assunti, il CLIENTE sarà tenuto, su semplice domanda ed a discrezione del Fornitore, a versare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, un importo a titolo di deposito cauzionale fruttifero (che verrà restituito con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati) così rispettivamente commisurato: a. per quanto riguarda la fornitura di gas naturale : pari a Euro 30,00 fino a 500 mc, Euro 90,00 da 501 mc a 1500 mc, pari a Euro 150,00 da 1.501 mc a 2.000 mc e pari ad Euro 300,00 da 2.501 mc a 5.000 mc. Con consumo superiore a 5.000 Smc/anno, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al CLIENTE al netto delle imposte; Per i Clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione 402/2013/R7com, è previsto un deposito cauzionale ridotto secondo i seguenti importi: pari a Euro 25,00 fino a 500 mc, Euro 77,00 da 501 mc a 5.000 mc, il valore di una mensilità di consumo medio al netto delle imposte per consumi superiori a 5.000 Smc/anno; b. per la somministrazione di energia elettrica in misura pari ad Euro 12,00 per ciascun KW di potenza impegnata. 15.2 In caso di escussione totale o parziale delle garanzie (deposito cauzionale) eventualmente richieste di cui all’ art.15.1, le stesse dovranno essere ricostituite dal CLIENTE entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvenuta escussione. Inoltre, il Fornitore, indipendentemente dal consumo annuo del CLIENTE, avrà facoltà di richiedere ulteriori garanzie, rispetto a quelle già dovute, anche in caso di pagamento ritardato, mancato o parziale. Il CLIENTE sarà pertanto tenuto a provvedere al rilascio delle ulteriori garanzie richieste dal Fornitore entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
Garanzie e deposito cauzionale. Alla stipula del contratto di locazione, a garanzia degli obblighi e di eventuali danni provocati all’immobile, il Conduttore rilascerà e/o verserà: o una somma corrispondente a ….... mensilità del canone di locazione, a titolo di deposito cauzionale, a mezzo assegno circolare ovvero a mezzo di bonifico bancario, alla firma del contratto di locazione, e produttivo di interessi pari al tasso legale, annualmente maturato a suo favore, con esclusione di ricapitalizzazione annuale degli interessi, anno per anno maturati;
Garanzie e deposito cauzionale. 1.A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria/fidejussione n° , con sede in , per l'importo di €
Garanzie e deposito cauzionale. Prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla costituzione, ai sensi dell’art 113 del già citato D Lgs. 163/2006, di un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo contrattuale, da costituire nelle forme previste del Capitolato, fatta salva la diversa percentuale indicata dallo stesso art. 113. L’Impresa appaltatrice, inoltre, è tenuta a sottoscrivere una polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile terzi/operai in ordine allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, per qualsiasi danno che possa arrecare al CIS S.p.A., ai suoi dipendenti, collaboratori nonché a terzi inclusi i propri dipendenti con riferimento agli specifici servizi e prodotti trattati. Le suddette polizze dovranno essere valide per tutto il periodo contrattuale. Copia delle stesse dovranno essere consegnate a CIS S.p.A. prima dell’inizio dell’appalto. La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà per CIS S.p.A. il diritto di considerare l’Impresa appaltatrice decaduta dall’aggiudicazione stessa." La durata del periodo di garanzia delle apparecchiature incluse nello scopo di fornitura del presente capitolato è di 2 (due) anni calcolati a partire dalla Data di accettazione della fornitura. Qualora durante il periodo di garanzia si rilevassero rotture, guasti, difetti, malfunzionamenti o anomalie sulle parti oggetto di fornitura, che richiedano un intervento di manutenzione in impianto, l’Affidatario, su richiesta telefonica effettuata dal Committente dal lunedì al venerdì (con esclusione dei giorni in cui ricorrono le festività nazionali) dalle 8,00 alle 18,00, dovrà intervenire a propria cura e spese, entro 4 ore dalla comunicazione dell’evento. Per tutto il periodo di garanzia l’Affidatario è tenuto a fornire gratuitamente nel più breve tempo possibile, tutti i componenti che dovessero risultare difettosi o soggetti a rotture, guasti, anomalie e/o malfunzionamenti. Tutti i costi causati dalla sostituzione di tali componenti, ivi inclusi i costi di montaggio e smontaggio, costi di trasporto, costi doganali, costi dovuti a interventi sull’impianto, etc. saranno a carico dell’Affidatario. Per gli interventi in garanzia dovranno essere utilizzate parti di ricambio nuove di fabbrica, ossia componenti originali della stessa marca ovvero componenti normalmente montati dal produttore nelle unità attualmente in commercio e coperte da garanzia hardware con scadenza allineata a ...
Garanzie e deposito cauzionale. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016 a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante garanzia n emessa in data dalla . La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto successivamente all’emissione del Certificato di verifica di conformità e comunque non prima che sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'appaltatore.
Garanzie e deposito cauzionale. Prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione, ai sensi dell’art 113 del già citato D Lgs. 163/2006, di un deposito cauzionale pari al 10 % dell'importo contrattuale, da costituire nelle forme previste dall’art. 75 dello stesso D Lgs., fatta salva la diversa percentuale indicata dallo stesso art. 113. L’Impresa aggiudicataria, inoltre, è tenuta a sottoscrivere una polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile terzi/operai in ordine allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, per qualsiasi danno che possa arrecare a CIS SpA, ai suoi dipendenti, collaboratori nonché a terzi inclusi i propri dipendenti con riferimento agli specifici servizi e prodotti trattati oltre ad apposita polizza RC Inquinamento aventi le seguenti caratteristiche: POLIZZA RCT/O- Ia copertura ed i massimali dovranno essere dedicati in esclusiva al rapporto e non dovranno essere inferiori a: • RCT - euro 5.000.000,00 massimale unico per sinistro • RCO - euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di 2.000.000,00 per persona POLIZZA RC INQUINAMENTO – la polizza dovrà essere dedicata in esclusiva alla gestione dell’impianto oggetto dell’appalto con un massimale di euro 5.000.000,00. Le suddette polizze dovranno essere valide per tutto il periodo contrattuale. Copia delle stesse dovranno essere consegnate a CIS SpA prima dell’inizio dell’appalto. La mancata stipula della polizza assicurativa (nonché la mancata consegna di copia dei rinnovi annuali e delle quietanze di pagamento delle rate di premio), comporterà per CIS SpA il diritto di considerare l’Impresa aggiudicataria decaduta dall’aggiudicazione stessa.
Garanzie e deposito cauzionale. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° emessa in data dalla Agenzia con sede in , per l'importo di € (euro La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto successivamente all’emissione del Certificato di verifica di conformità e comunque non prima che sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'appaltatore.

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  • Deposito cauzionale A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.

  • DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo tale certificazione o la relativa copia conforme all’originale qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità, previa emissione di apposita liberatoria da parte della VUS.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Garanzie 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto. 22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente 22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione. 22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C. 22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate. 22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • GARANZIA CRISTALLI Puoi usufruire di questa Garanzia quando sono aperti i Centri Convenzionati, cioè: - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (solo i giorni feriali) - il sabato dalle 8.00 alle 18.00 (solo feriale) numero verde 800.995.233 dall’Italia o 00.00.00.00.00 (Italia o Estero) A) Riparazione presso un Centro Convenzionato Europ Assistance o Dealer venditore Santander B) Riparazione presso centro/tecnico non Convenzionato

  • Garanzie aggiuntive A) Sicurezza sul Lavoro: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81 del 9.4.08 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 B) Igiene dei Prodotti Alimentari – Direttiva CEE 93/43 E 96/93: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 26 Maggio 1997 n°154 e n°155 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, dalla produzione alla lavorazione e vendita. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 C) Smaltimento Rifiuti Solidi – Xxxxx Xxxxxx: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 5 Febbraio 1977 n° 22 e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 D) Tutela Della Privacy X.Xxx. 196/2003 – difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00 E) Spese non riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato – Per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro carico, purché non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell’Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67. F) Sanzioni Amministrative di Vario genere - la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, nonché per la gestione e definizione del ricorso, fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.500,00 per controversia con il limite di 2 vertenze per istituto fermo restando il massimale annuo.

  • Amministrazione titoli e valori in deposito 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente. 2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente. 3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel Regolamento di contabilità dell'Ente.