Common use of Gestione delle vertenze di danno - Spese legali Clause in Contracts

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Art. 1917 c.c. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.

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Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Artall’Assicurato stesso. 1917 c.cSi prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Sono Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde risponde, in ogni caso, di multe od ammende o ammende, né delle spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare Qualora la Società non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate presente articolo, la stessa avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto a due Peritiche l’Assicurato transiga il Sinistro secondo l’importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziariainstaurato od instaurando. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi In caso di disaccordo fra loro ol’Assicurato e la Società sulla gestione della vertenza del danno, su richiesta l’Assicurato avrà facoltà di uno non transigere secondo l’importo raccomandato e di essiproseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal caso, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito ove all’esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzoextra - giudizialmente siano superiori all’importo raccomandato, tali nominela Società sarà obbligata ad indennizzare l’Assicurato nei limiti dell’importo raccomandato, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere escluse le spese inizialmente di difesa ai sensi del secondo capoverso del presente articolo; qualora, viceversa, l’Assicurato risultasse vincitore della vertenza, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali da questi sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.

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Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, - anche con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 696 e 696 bis del codice di procedura civile, se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui al D.lgs. 04/03/2010 n. 28 - a nome dell'Assicuratodel Contraente, designando, designando ove occorra, legali o tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Artal Contraente stesso. 1917 c.cAl ricevimento di una eventuale domanda di mediazione la Contraente è tenuta ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa la opportunità o meno di aderire alla domanda del terzo. Le Parti saranno tenute, per quanto di loro pertinenza, ad adottare – entro i termini utili ad evitare pregiudizi- ogni iniziativa necessaria all’ osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo individuato per l’espletamento della procedura di mediazione. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicurato, l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione il Contraente nella misura del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ammende, né delle spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unicoLa Società ricevuta copia dell’atto giudiziario notificato all’Assicurato, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziariatempo utile a non pregiudicare la possibilità da parte dell’Assicurato di chiamata in manleva della Società stessa e/o di altri soggetti, confermerà la presa in carico della gestione della vertenza per conto dell’Assicurato o motiverà le ragioni del suo diniego. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro oIn carenza di risposta nei termini indicati, su richiesta in ipotesi di uno validità di essigaranzia, la Società sarà tenuta a rimborsare le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici, anche primase non designati dalla Società stessa. Se una delle Parti non provvede Con riferimento alla nomina del designazione dei Legali e/o Consulenti, limitatamente alle vertenze in sede giudiziale, il Contraente si riserva la facoltà di proporre alla Compagnia un proprio Perito Legale e/o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità GiudiziariaConsulente.

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Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume L’Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Art. 1917 c.cstesso. Sono a carico della Società dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società tra Assicuratore ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesseinteresse (art. La Società 1917 del Codice Civile, 3° comma). L’Assicuratore non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati designati, e non risponde di multe od o ammende né delle spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare L’Assicurato, pena la non operatività della assicurazione, non dovrà ammettere alcuna responsabilità e/o risarcire e/o transare alcuna richiesta di risarcimento senza il preventivo consenso scritto dell’Assicuratore, e dovrà consultare l’Assicuratore prima di qualunque difesa o transazione in relazione a una richiesta di risarcimento e prima di sostenere qualunque spesa per la partecipazione ad un’indagine. L’Assicurato dovrà inoltre, a proprie spese, fornire all’Assicuratore e a suo incaricato tutte le informazioni che potranno essere ragionevolmente richieste, nonché dovrà prestare piena collaborazione e assistenza nello svolgimento dell’indagine, difesa, transazione e per evitare o ridurre qualunque effettivo o possibile danno. Qualora l’Assicuratore non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate presente articolo, lo stessa avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto a due Peritiche l’Assicurato transiga la richiesta di risarcimento secondo l’importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziariainstaurato od instaurando. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi In caso di disaccordo fra loro ol’Assicurato e l’Assicuratore sulla gestione della vertenza del danno, su richiesta l’Assicurato avrà facoltà di uno non transigere secondo l’importo raccomandato e di essiproseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal caso, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito ove all’esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzoextra-giudizialmente siano superiori all’importo raccomandato, tali nominel’Assicuratore sarà obbligato a indennizzare l’Assicurato nei limiti dell’importo raccomandato, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere escluse le spese inizialmente di difesa ai sensi del secondo paragrafo del presente articolo; qualora, viceversa, l’Assicurato risultasse vincitore della vertenza, l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato le spese legali da questi sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.

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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Di Ingegneri, Architetti E Geometri

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. Agli effetti dell’interpretazione del presente articolo, si precisa che con il termine di Assicurato si in- tende ricomprendere ogni persona obbligata in dipendenza della responsabilità dedotta nel pre- sente contratto. La Società assume fino a quando ne ha interesse assume, nell’interesse proprio e dell’Assicurato, la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, designando legali o tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti ed e azioni spettanti all'Assicurato stesso così a lui spettanti. Tale obbligo di assistenza perdura in sede stragiudiziale sino all’esecuzione dell’accordo transattivo e in sede giudiziale fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneg- giato. La Società si impegna, inoltre, a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perse- guibilità d’ufficio del reato commesso dall’Assicurato o dalla persona della quale questi debba ri- spondere ai sensi dell’Art. 2049 c.c. e indipendentemente dall’accertamento giudiziale. La nomina dell’avvocato in sede civile deve essere effettuata dalla Società comunicando all’Assicurato il nominativo l’indirizzo e il recapito del legale che prenderà in carico la vertenza en- tro il decimo giorno da quello del ricevimento di copia dell’atto di citazione, inoltrata dal Contraen- te, nell’ottica di consentire all’Assicurato di concordare per tempo un’adeguata difesa. Decorso ta- le termine, l’Assicurato ha facoltà di nominare il proprio avvocato e/o consulente tecnico quando necessario, a spese della Società, fermo restando il limite del quarto del massimale come previsto all’Artin ap- presso disciplinato. 1917 c.cLa nomina dell’avvocato in sede penale deve essere effettuata dalla Società comunicando all’Assicurato il nominativo l’indirizzo e il recapito del legale che prenderà in carico la vertenza en- tro 10 giorni da quello in cui la stessa riceve comunicazione da parte del contraente dell’invito fatto all’assicurato da parte dell’Autorità procedente a munirsi di un difensore. Decorso tale termine, l’Assicurato ha facoltà di nominare il proprio avvocato e/o consulente tecnico quando necessario, a spese della Società, fermo restando il limite del quarto del massimale come in appresso discipli- nato. Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicuratol’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno dan- no cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed e Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati designati, ad eccezione di quanto più sopra pattuito e non risponde di multe od o ammende né delle spese di giustizia penalepenale (Art. Le controversie relative 535 (Condanna alle spese) – 1° Comma Cpp). Ogni decisione che comporti rinuncia, totale o parziale, alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono tutela delle ragioni dell’Assicurato - fra cui, a titolo esemplificativo, la definizione transattiva della controversia, la sottoscrizione di un ver- bale di conciliazione giudiziale della lite, la rinuncia al giudizio - deve essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto previamente concor- data tra la Società e il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità GiudiziariaContraente/Assicurato.

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Samples: www.unimib.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume fino a quando Credemassicurazioni assume, finché ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Artall’Assicurato stesso. 1917 c.cTuttavia in caso di definizione transattiva del danno, Credemassicurazioni, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. Sono a carico della Società le Le spese sostenute per resistere all'azione all’azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato, l’Assicurato sono a carico di Credemassicurazioni entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza della Somma Assicurata stabilita nell’Accettazione della Proposta per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora ; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimalela Somma Assicurata, le spese vengono verranno ripartite fra Società tra Credemassicurazioni ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società Credemassicurazioni non riconosce le spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende o ammende, né delle spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume fino a quando ne ha interesse Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze tanto sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato all’Assicurato stesso così come previsto all’Art. 1917 c.ccon l’assenso dell’Assicurato. Sono a carico della Società degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicuratol’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 cc, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. La Società Gli Assicuratori non riconosce riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende. Tuttavia gli Assicuratori acconsentiranno a nominare legali e tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dagli Assicuratori e sono a carico di questi ultimi nei limiti stabili dal Contraente presente articolo. Gli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o dall'Assicurato tecnici, deve comunicare per iscritto l’eventuale dissenso. Ciò stabilito, gli Assicuratori devono in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborseranno le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa essi designati e non risponde nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di multe od ammende né delle spese rispettare le scadenze processualmente stabilite. In caso di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare definizione transattiva del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto e ferma ogni altra condizione di polizza, l’Assicurato potrà continuare a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di uno ogni grado di essigiudizio, anche primase successivo a quello in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali Gli Assicuratori devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziariaevitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato, restando comunque obbligati fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; ivi incluse le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi ad organi giurisdizionali civili, amministrativi e/o contabili.

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Samples: www.polimi.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume fino a quando assume, finché ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che civile, sia penale, sia amministrativa, a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Artall’Assicurato stesso. 1917 c.cL’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Sono La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato per il pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza Polizza per il danno sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono sono ripartite fra Società ed e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Fermo quanto precede, in caso di definizione transattiva o giudiziale del sinistro, la Società tuttavia si impegna a continuare la gestione in sede giudiziale e/o penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell’avvenuta definizione. La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od o ammende né delle spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese penale e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziariaamministrativa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni Al Patrimonio Derivanti

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, penale designando, ove occorra, legali e/o tecnici e/o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni a lui spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Arte ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Nel caso di vertenze giudiziali verrà conferito mandato al legale individuato dalla Società per la costituzione in giudizio in nome dell’assicurato e nell’interesse sostanziale di quest’ultimo oltre che della società. 1917 c.cA tal fine è necessario che la Società, assunta la gestione della lite, dichiari quanto segue: • di far fronte con tale nomina ai propri impegni contrattuali; • di tener indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale, delle conseguenze della lite e di assumere a suo esclusivo carico tutte le spese legali per la difesa dell’Assicurato. Sono Tale dichiarazione dovrà pervenire all’Assicurato con la massima sollecitudine al fine di consentire a quest’ultimo, in caso di diniego della Società ad assumere la gestione della lite e/o a rilasciare la dichiarazione di cui sopra, di esperire le dovute procedure amministrative di autorizzazione presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Successivamente a tali atti, la Società dovrà produrre copia della comparsa di costituzione e risposta per verificare l’assunzione effettiva ed incontestata della lite. Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato. Saranno a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicuratol’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono verranno ripartite fra tra la Società ed Assicurato e l’Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. Devono essere considerate alla stregua delle “spese legali” anche le spese sostenute dall’Assicurato per perizie, consulenze tecniche, in sede giudiziale ed extragiudiziali, e le somme di indennità pagate ai testimoni. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto , tuttavia la Società acconsentirà a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziarianominare Legali e Tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I due Periti possono nominarne un terzo quando costi delle persone così nominate si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di uno di essi, anche primaquest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. Se una delle Parti non provvede Relativamente alla nomina di legali, periti e consulenti, l'Assicurato può affiancare, a quello nominato dalla Società, il personale da esso incaricato e/o dipendente dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno aggiunti al massimale di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società. La procedura di cui sopra si applica altresì nel il rispetto di tutte le procedure transattive previste dalle norme vigenti, quali, a titolo meramente esemplificativo la negoziazione assistita ex Dlgs n.134 del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina 2014 e ss.mm.ii. e la mediazione ex Dlgs n.28 del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese 2010 e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziariass.mm.ii.

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Samples: www.unibo.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume L’Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Art. 1917 c.cstesso. Sono a carico della Società dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società tra Assicuratore ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesseinteresse (art. La Società 1917 del Codice Civile, 3° comma). L’Assicuratore non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati designati, e non risponde di multe od o ammende né delle spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare Qualora l’Assicuratore non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate presente articolo, lo stessa avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto a due Peritiche l’Assicurato transiga la richiesta di risarcimento secondo l’importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziariainstaurato od instaurando. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi In caso di disaccordo fra loro ol’Assicurato e l’Assicuratore sulla gestione della vertenza del danno, su l’Assicurato avrà facoltà di non transigere secondo l’importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal caso, ove all’esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extra-giudizialmente siano superiori all’importo raccomandato, l’Assicuratore sarà obbligato a indennizzare l’Assicurato nei limiti dell’importo raccomandato, escluse le spese di difesa ai sensi del secondo paragrafo del presente articolo; qualora, viceversa, l’Assicurato risultasse vincitore della vertenza, l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato le spese legali da questi sostenute. L’Assicurato, pena la non operatività dell’assicurazione, non dovrà mai ammettere alcuna responsabilità e/o risarcire e/o transare alcuna richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto risarcimento senza il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziariaconsenso scritto dell’Assicuratore.

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Samples: Assicurazione Di Responsabilità Civile Professionale

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Art. 1917 c.c. .. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.

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Samples: www.hdiitalia.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume L’Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze tanto sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodell' Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Art. 1917 c.call' Assicurato stesso. Sono a carico della Società dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione all' azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimalesia superiore al Massimale, le spese vengono ripartite fra Società tra Assicuratore ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesseinteresse (art. La Società 1917 C.C., comma 3). L’Assicuratore non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato sostenute dall' Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati designati, e non risponde di multe od o ammende né delle spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto Se l’Assicurato sostiene delle spese derivanti dall’opportunità di rimediare ad eventuali atti derivanti da errori professionali garantiti a due Perititermini dell’art. 1 della Sezione Responsabilità Civile Professionale delle Condizioni particolari, uno per partel’Assicuratore si obbliga a rimborsare tali spese all’Assicurato anche in assenza di richieste di Risarcimento, purché l’Assicurato dimostri con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta adeguata documentazione la validità di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designatol’esistenza dei presupposti per l’operatività delle garanzie, contribuendo per ferma la metà delle spese e competenze per il terzoFranchigia o Scoperto previsto. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità GiudiziariaTale previsione è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore.

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Samples: www.aig.co.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione ge- stione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudizialegiudizia- le, sia civile che penalePenale, a nome dell'Assicurato, dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Art. 1917 c.call’Assicurato stesso. Sono a carico della Società Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione all’a- zione promossa contro l'Assicurato, l’Assicurato entro il limite di un importo im- porto pari al ad un quarto del massimale Massimale stabilito in polizza Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Società ed Compagnia e Assicurato in proporzione propor- zione del rispettivo interesse. La Società Compagnia non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende o am- mende né delle spese Spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unicoLa Compagnia rimborsa al Contraente Assicurato una Diaria giornaliera, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziariaconseguenza di Infortunio o Malattia subiti dal titolare o dai soci identificati nella scheda di Polizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro oLa diaria è corrisposta dal primo giorno di accertata inabilità temporanea totale ad attendere all’attività professionale dichiarata, su richiesta di uno di essia condizione che tale inabilità temporanea totale abbia una durata supe- riore a 30 giorni continuativi. Qualora l’inabilità accertata sia uguale o inferiore a 30 giorni, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziarianulla sarà corrisposto.

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Samples: www.zurich.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume Gli Assicuratori assumono fino a quando ne ha hanno interesse la gestione delle vertenze tanto sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Art. 1917 c.ccon l’assenso dell’Assicurato. Sono a carico della Società degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza per il danno Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La Società garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, escluso comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento. Gli Assicuratori non riconosce riconoscono spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa essi designati e non risponde rispondono di multe od o ammende né delle spese di giustizia penalepenale In caso di Sinistro, l’Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker a cui e assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro sette giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 106, comma 2 del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto D. Lgs. 50/2016, e di ogni altra riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a due Peritilui imputabili di cui abbia conoscenza, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. Il Contraente La Società Agli effetti dell’art. 1341 del C.C., la Società ed il diritto Contraente dichiarano di adire l’Autorità Giudiziaria.approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali relative alla Sezione “Schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione” (ai sensi dello Schema Ministeriale)”:

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Samples: www.servizipubblicaamministrazione.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Artstesso. 1917 c.cIn caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione, in sede giudiziale penale, della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. E’ facoltà della Società procedere comunque alla tacitazione dei danneggiati in qualsiasi momento nel corso dell’istruttoria sia giudiziale che stragiudiziale. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra tra Società ed Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. Relativamente alla nomina di legali, periti e consulenti, l'Assicurato può affiancare, a quello nominato dalla Società, personale da esso incaricato e/o dipendente dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno aggiunti al massimale di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società. La Società non riconosce riconosce, peraltro, spese incontrate dal Contraente o sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende delle spese di giustizia penale. Le controversie relative Relativamente alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate responsabilità verso dipendenti, la Società assume a proprio carico le spese legali sia in sede civile che penale, compresa l'assistenza legale in caso di convocazione giudiziaria ed in caso di procedimento penale, per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su il quale sia prevista istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziariaoblazione.

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Samples: www.agenziafarmaco.gov.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze vertenze, tanto in sede stragiudiziale stragiudiziale, ivi compresa la mediazione, che giudiziale, sia civile che penale, e penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, designando legali o e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti che spettano all'Assicurato stesso così come previsto all’Art. 1917 c.cstesso, con l’assenso dell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicuratol’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle spese persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di giustizia penalequest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate tecnici, dovrà comunicare per iscritto a due Peritil’eventuale proprio motivato dissenso. Ciò stabilito, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo Società deve in ogni caso il diritto evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere per motivi di adire l’Autorità Giudiziarianecessità di difesa e processuali. La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

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Samples: ente.parcoticino.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale stragiudiziale, intendendosi incluso anche il tentativo obbligatorio di conciliazione, che giudiziale, sia civile che penalepenale ed amministrativa, a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato all’Assicurato stesso così come previsto all’Art. 1917 c.ce, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. Sono a carico della Società Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicuratol’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleMassimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società Compagnia non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od o ammende né delle spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare Cosa fare in Caso di Sinistro - L’Assicurato deve fare denuncia, per iscritto, di ciascun Sinistro; la stessa deve essere effettuata in modo tempestivo, deve contenere la narrazione del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Peritifatto, uno per partel’indicazione delle conseguenze, con apposito atto unicoil nome ed il domicilio dei danneggiati, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina la data e le cause del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese Sinistro ed ogni altra notizia e remunera il Perito da essa designato, contribuendo documentazione utile per la metà gestione delle spese vertenze da parte della Compagnia. - Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti, gli atti giudiziari civili, penali ed amministrativi relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 1913, 1914 e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge 1915 del Codice Civile e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il può comportare la decadenza del diritto di adire l’Autorità Giudiziariaalla prestazione assicurativa.

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Samples: www.zurich.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume fino a quando ne ha interesse proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Arte ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/dei danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/dei danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. 1917 c.cLa Società si impegna a comunicare in tempo utile all'Assicurato, la designazione del legale incaricato. Sono Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il un limite di un importo pari al ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno sinistro, cui si riferisce la domandarichiesta risarcitoria azionata. Detta somma è da ritenersi in aggiunta al massimale Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono verranno ripartite fra tra la Società ed Assicurato e l'Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente di alcun genere sostenute dall’Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto. In caso la Società non provveda a nominare il difensore decorsi 30 giorni dalla ricezione della citazione o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto risarcimento il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria contraente potrà provvedere con costi a carico della società Sono comprese le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze Spese per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità Procedimento di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziarianegoziazione assistita prevista dal DL 132/2014 convertito nella Legge 162/2014.

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Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Artall’Assicurato stesso. 1917 c.cL’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicuratol’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleMassimale, le spese vengono ripartite fra tra Società ed e Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende o ammende, né delle spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate Tuttavia nel caso di rinuncia da parte della Società per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina il venir meno del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzointeresse ad una vertenza in sede civile, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria relativamente alla quale l’assicurato intende portare aventi le proprie istanze, saranno riconosciute le spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze di resistenza per il terzolegale designato dall’assicurato stesso fino ad un massimo di 1.500 euro per sinistro ed anno assicurativo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.SOCI - ASSICURATI DELL’ITAS MUTUA ESTRATTO DELLO STATUTO

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Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall’Art. A.1, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Art. 1917 c.ccon l’assenso dell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza per il danno Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra la Società ed e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 Codice Civile; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa essi designati e non risponde rispondono di multe od o ammende né delle spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.

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Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Artstesso, sostenendo le relative spese sempreché la garanzia sia operante sino ad esaurimento del giudizio in corso al momento dell’avvenuta transazione. 1917 c.cA maggior precisazione, nell'eventualità che nel corso di un'istruttoria penale si profili il pericolo di un rinvio a giudizio di un dipendente dell'Assicurato, le parti si accorderanno per la tacitazione degli aventi diritto, restando inteso che la liquidazione potrà essere effettuata, ove necessario, con i criteri di opportunità, oltre che di convenienza, più appropriati alle singole fattispecie e quindi, se del caso, anche da quelli di prassi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra tra Società ed Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. Relativamente alla nomina di legali, periti e consulenti, l'Assicurato può affiancare, a quello nominato dalla Società, personale da esso incaricato e/o dipendente dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno aggiunti al massimale di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società. La Società non riconosce riconosce, peraltro, spese incontrate dal Contraente o sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende delle spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.

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Samples: www.amga.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuratodell’Assicurato, designando, designando ove occorra, legali o e tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti ed e azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Artall’Assicurato stesso. 1917 c.cTuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. Quanto sopra vale anche nel caso di vertenza di fronte all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) quando agisca in difesa di soggetti che siano ricorsi ad essa per difendere propri diritti. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicuratol’Assicurato, entro il limite i limiti di un importo pari al a un quarto del massimale stabilito in polizza nella scheda di polizza, o del limite di risarcimento, applicabile per il danno sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora ; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono verranno ripartite fra tra la Società ed e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od o ammende né delle spese di giustizia penale. Le controversie relative L’Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle vertenze alternative al conten- zioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione alla quantificazione dell’ammontare Società, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del danno fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata. In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia parteci- pato la Società ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto comunque in caso di accordi cui la Società non abbia prestato il proprio specifico assenso, la Società non sarà tenuta a due Peritiriconoscerne l’esito, uno per partené a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, con apposito atto uniconé i costi, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e le competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziariadel procedimento.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Rischi Informatici

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto - sia in sede stragiudiziale che e giudiziale, sia civile che penale, e pena- le - a nome dell'Assicuratodell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi avvalendo- si di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Art. 1917 c.ce/o Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicuratol'Assicura- to e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza di assicurazione, ripor- tato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le Gli Assicuratori non riconoscono spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal sostenute dall'Assicurato e/o Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici tecni- ci che non siano da essa designati e non risponde rispondono di multe od o ammende né delle spese di giustizia giusti- zia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso Gli Assicuratori conservano il diritto di adire l’Autorità Giudiziariarivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Pro- gettista Xxxxxxx, e rinunciano altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell’Assicurato o del progettista interno se dipendente della Contraente. Tale rinuncia non pregiudica le azioni di regresso spettanti agli Assicuratori che abbiano risarcito il danno nei confronti delle imprese di Assicurazione di tali altri soggetti che restano pertanto regola- te a norma di legge.

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Samples: www.unipi.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume L’Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Art. 1917 c.cstesso. Sono a carico della Società dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società tra Assicuratore ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesseinteresse (art. La Società 1917 C.C., III comma). L’Assicuratore non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati designati, e non risponde di multe od o ammende né delle spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare Qualora l’Assicuratore non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate presente articolo, lo stessa avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto a due Peritiche l’Assicurato transiga la richiesta di risarcimento secondo l’importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziariainstaurato od instaurando. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi In caso di disaccordo fra loro ol’Assicurato e l’Assicuratore sulla gestione della vertenza del danno, su l’Assicurato avrà facoltà di non transigere secondo l’importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal caso, ove all’esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extra-giudizialmente siano superiori all’importo raccomandato, l’Assicuratore sarà obbligato a indennizzare l’Assicurato nei limiti dell’importo raccomandato, escluse le spese di difesa ai sensi del secondo paragrafo del presente articolo; qualora, viceversa, l’Assicurato risultasse vincitore della vertenza, l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato le spese legali da questi sostenute. L’Assicurato, pena la non operatività dell’assicurazione, non dovrà mai ammettere alcuna responsabilità e/o risarcire e/o transare alcuna richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto risarcimento senza il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziariaconsenso scritto dell’Assicuratore.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile