Common use of Gestione delle vertenze di danno - Spese legali Clause in Contracts

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 30 contracts

Samples: www.icslocatelli-quasimodo.edu.it, www.solimenelavello.edu.it, www.liceoreginamargherita.edu.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra L’Impresa si impegna a proseguire nella difesa penale dell'Assicurato fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa. Sono a carico dell’Impresa le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, ammende né delle spese di giustizia penale.

Appears in 19 contracts

Samples: www.qualitygroup.it, cdn.revolution.travel, www.velabus.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, giudiziale sia civile che penale, penale a nome dell’Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 11 contracts

Samples: Assicurazione Bagaglio – Annullamento Gite, Viaggi E/O Scambi Culturali – Assicurazione Danni Ad Occhiali Ed Effetti Personali, istitutocapirola.edu.it, www.fermimontesarchio.edu.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assumeSocietà, fino a quando ne ha interesseai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penalein qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorradesignando d’intesa con lo stesso, legali o tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la stesso e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. La Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le ha altresì l’obbligo di provvedere a proprie spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito alla difesa in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento sede penale dei conducenti sino all’esaurimento del giudizio nel di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interessesede civile. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, od ammende né delle spese di giustizia penalepenali. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall’Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Appears in 6 contracts

Samples: www.regione.sicilia.it, Prospetto Di Offerta, www.aslnuoro.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, assume fino a quando ne ha interesse, interesse la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratodell'Assicurato, designando, ove occorraoccorre, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato all'Assicurato stesso. Si prende atto tra Sono a carico della Società le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione all'azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dell'Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 5 contracts

Samples: Assicurazione Danni Al Veicolo Del Revisore Dei Conti, Assicurazione Danni Al Veicolo Del Revisore Dei Conti, www.iccaposele.edu.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, designando ‐ ove occorra, occorra ‐ legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto conviene tra le parti che la Società l’Impresa non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dell'Avvocatura dello Stato, come previsto dalla Circolare M.P.I. – Servizio legale – n. 6519. Le Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non L’Impresa riconosce le spese incontrate sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che solo qualora la relativa nomina sia stata previamente comunicata all’Impresa. L’Impresa non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, ammende né delle spese di giustizia penale.

Appears in 4 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private Ed. 1/2022

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, assume la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che in sede civile, penale, amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso, e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione dei danneggiati. Si prende atto tra Qualora la tacitazione della controparte intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato. Sono a carico della Società le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed e Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, ammende né delle spese di giustizia penale.

Appears in 3 contracts

Samples: Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni,, Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni,, Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni,

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, assume fino a quando ne ha interesse, interesse la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorraoccorre, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra Sono a carico della Società le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Assicurazione a.s. 2018/19 – Rif. Gara Cig Z35253dbed, www.icmarconibattipaglia.edu.it, gentilefoligno.edu.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratodell’assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato all’assicurato stesso. Si prende atto tra L’Impresa si impegna a proseguire nella difesa penale dell'assicurato fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa. Sono a carico dell’Impresa le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società Impresa ed Assicurato assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato dall’assicurato per legali o tecnici che non siano espressamente da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, ammende né delle spese di giustizia penale.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, tanto vertenze in sede stragiudiziale che giudizialecivile, sia civile che penalepenale ed amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando, designando ove occorra, occorra legali o e tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti ed e azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che L’Assicurato è tenuto a prestare la Società non può assumere propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze per ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza nel contratto per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, massimale le spese vengono ripartite tra Società ed e Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. La Società non riconosce rimborsa le spese incontrate sostenute dall’Assicurato per legali o e tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Danni, Contratto Di Assicurazione Multirischi Danni

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, assume fino a quando ne ha interesseinteresse e co- munque fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momen- to della liquidazione del sinistro, a nome dell’Assicura- to, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, tanto vertenze in sede stragiudiziale che giudizialecivile, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratopenale amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che L’Assicurato è tenuto a prestare la Società non può assumere propria collaborazio- ne per permettere la gestione delle suddette vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi e a comparire personalmente in giudizio ove la proce- dura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del patrocinio dell’Avvocatura dello Statopre- giudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono Sono a carico della Società le spese sostenute per re- sistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito sta- bilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed Assicurato e As- sicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato dall’Assi- curato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato de- signati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, od ammende né delle spese di giustizia penale.

Appears in 2 contracts

Samples: Polizza Assicurativa, www.marshaffinity.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, interesse la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penalepenale ed amministrativa, a nome dell’Assicuratodell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stessoall'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. Si prende atto tra Sono a carico della Compagnia le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione all'azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, ammende né delle spese di giustizia penale. La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall’Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

Appears in 2 contracts

Samples: www.provincia.siena.it, www.provincia.siena.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assumeSocietà, fino finché ha interesse alla difesa, assumerà a quando ne ha interesseproprio carico e condurrà qualsiasi controversia sia in giudizio che stragiudiziale, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici nominando se necessario avvocati ed esperti e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stessoall’Assicurato. Si prende atto tra le parti La Società non si farà carico delle spese legali sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per avvocati o esperti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per ha espressamente nominato ed incaricato e/o concordato. Tutte le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese legali sostenute per resistere all’azione promossa ad una azione contro l’Assicurato sono L’Assicurato saranno a carico della Società entro (salvo il limite caso in cui l’ammontare della Richiesta di Risarcimento non sia interamente assorbito dalla franchigia frontale, in tal caso le spese legali dovranno essere sostenute dal Contraente) fino ad un importo pari ad un quarto (1/4) del Massimale o Sotto-limite applicabile al quarto del massimale stabilito Sinistro, ed in polizza per aggiunta a tale Massimale o Sottolimite. Se il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processoSinistro supera tale Massimale, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono legali saranno ripartite tra Assicurato e Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 2 contracts

Samples: Polizza Di Assicurazione, Polizza Di Assicurazione

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che L’Assicurato è tenuto a prestare la Società non può assumere propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze per e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed e Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 2 contracts

Samples: www.gruppoitas.it, www.gruppoitas.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto interesse e comunque fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penalecorso al momento della liquidazione del sinistro, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere L’Assicuratoètenutoaprestarelapropriacollaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze per e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, od ammende né delle spese di giustizia penale.

Appears in 2 contracts

Samples: www.marshaffinity.it, www.marshaffinity.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assumeSocietà, fino a quando ne ha interesseai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penalein qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorradesignando d’intesa con lo stesso, legali o tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la stesso e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. La Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le ha altresì l’obbligo di provvedere a proprie spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito alla difesa in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento sede penale dei conducenti sino all’esaurimento del giudizio nel di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interessesede civile. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, od ammende né delle spese di giustizia penale. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall’Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Appears in 2 contracts

Samples: www.apespisa.it, www.aulss7.veneto.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi interes si della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 2 contracts

Samples: icgalilei-re.edu.it, www.liceoplinio.edu.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e dell’Assicurato/Utilizzatore, designando, designando ove occorra, legali o tecnici ed tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato al Contraente ed all’Assicurato/Utilizzatore stesso. Si prende atto tra le parti che Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società non può assumere a richiesta del Contraente o dell’Assicurato/Utilizzatore, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione delle vertenze per in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. Sono a carico della Società le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società il Contraente o l’Assicurato/Utilizzatore entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato e Contraente o l’Assicurato/Utilizzatore in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato dal Contraente o dall’Assicurato/Utilizzatore per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 2 contracts

Samples: cms.credemassicurazioni.it, www.credemleasing.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratodell’assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato all’assicurato stesso. Si prende atto tra L’Impresa si impegna a proseguire nella difesa penale dell’assicurato fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa. Sono a carico dell’Impresa le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società Impresa ed Assicurato assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato dall’assicurato per legali o tecnici che non siano espressamente da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, ammende né delle spese di giustizia penale.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che L’Assicurato è tenuto a prestare la Società non può assumere propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze per e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato essi designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, od ammende né delle spese di giustizia penale.

Appears in 2 contracts

Samples: www.hdiitalia.it, www.amissima.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assumeCompagnia può assumere, a richiesta del Contraente o dell’Assicurato/Utilizzatore e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e dell’Assicurato/Utilizzatore, designando, designando ove occorra, legali o tecnici ed tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato al Contraente ed all’Assicurato/Utilizzatore stesso. Si prende atto tra le parti che Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società non può assumere Compagnia, a richiesta del Contraente o dell’Assicurato/Utilizzatore e ferma ogni altra condizione di Polizza, continuerà a proprie spese la gestione delle vertenze per in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. Sono a carico della Compagnia le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società il Contraente o l’Assicurato/Utilizzatore entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza Polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato Compagnia e Contraente o l’Assicurato/Utilizzatore in proporzione del rispettivo interesse. La Società Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato dal Contraente o dall’Assicurato/Utilizzatore per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: credemleasing.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica dell’azione della controparte e comunque in tempo utile alla costituzione in giudizio, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che In caso di tacitazione della parte lesa, la Società non può assumere Società, ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata in sede giudiziale penale della vertenza fino ad avvalersi esaurimento del patrocinio dell’Avvocatura dello Statogiudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta tacitazione. Le spese sostenute per resistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali Società, su segnalazione del Contraente e del Broker e di comune accordo con gli stessi, si impegna a creare una rosa di Legali, Tecnici e/o tecnici che non siano da essa designatiPeriti, salvo il caso a cui la Stessa affiderà, di volta in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato volta e fermi restando con rotazione equa tra i limiti indicati al comma precedentesoggetti, la gestione delle vertenze di danno e/o la composizione di una controversia (cd. Conciliazione). La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino assume sino a quando ne ha interesse, a nome dell’assicurato, la gestione delle vertenze, tanto stragiudiziale e giudiziale in sede stragiudiziale che giudizialecivile, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, designando ove occorra, occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato all’assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che L’Assicurato è tenuto a prestare la Società non può assumere propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze per e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, massimale le spese vengono ripartite tra la Società ed Assicurato e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, né ammende ne delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Responsabilità Civile Verso Terzi

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, assume fino a quando ne ha interessead esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della definizione della vertenza stessa, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra Sono a carico della Società le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra la Società ed Assicurato e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designatidesignati o approvati, salvo il caso nei termini concordati in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato polizza, e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: www.poliziadistato.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratodell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato all'Assicurato stesso. Si prende atto tra Sono a carico della Società le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione all' azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza Polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La L’Assicurato ha la facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benestare della Società. Eventuali spese legali e/o di tecnici non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedenteautorizzate dalla Società saranno a carico dell’Assicurato. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, ammende né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Della Responsabilitá Civile Professionale E Generale

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, assume fino a quando ne ha interesse, interesse la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che sia penale, a nome dell’Assicuratodell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato all'Assicurato stesso. Si prende atto tra Sono a carico della Società le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione all'azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, massimale le spese vengono ripartite tra fra Società ed e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate sostenute per l’intervento di un legale e un tecnico designati dall’Assicurato per legali o tecnici che non purché i nominativi siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato preventivamente comunicati alla Società e fermi restando i limiti indicati al comma precedentequesta abbia dato consenso scritto. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, ammende né delle spese di giustizia penale. In caso di definizione transattiva del danno, la Società, ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio in corso al momento dell’avvenuta transazione.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.genova.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, assume fino a quando ne ha interesse, interesse la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratodell'Assicurato, designando, ove occorraoccorre, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato all'Assicurato stesso. Si prende atto tra Sono a carico della Società le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione all'azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dell'Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: www.iccaposele.edu.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, assume fino a quando ne ha interesse, interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, designando legali o e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti che spettano all’Assicurato stesso. Si prende atto tra Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga, in sede penale, durante le parti che fasi delle indagini preliminari, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già,in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell’Assicurato (in caso di procedimento penale la difesa, pertanto, si intende prestata sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati). Sono a carico della Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese legali sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trovaprevisto dall’art. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse1917 c.c. La Società Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o e i tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedentedeignati e/o autorizzati (su richiesta degli Assicurati). La Società non risponde, in ogni caso, di multe Compagnia provvede al pagamento delle percelle dei legali e dei tecnici da essa designati e/o ammende, né delle spese di giustizia penaleautorizzati ai quali gli interessati abbiano conferito mandato.

Appears in 1 contract

Samples: www.aspbologna.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, assume fino a quando ne ha interesse, interesse la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratodell'Assicurato, designando, designando ove occorra, legali o e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stessoall'Assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato. Si prende atto tra Sono a carico della Società le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione all'azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati, designati- salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato diversi accordi tra le parti- e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Terzi (Rct) Prestatori Di Lavoro (Rco)

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società Credemassicurazioni assume, fino a quando finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, Credemassicurazioni, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico in sede giudiziale penale della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trovatrova al momento dell’avvenuta transazione. Qualora Le spese sostenute per resistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico di Credemassicurazioni entro il limite di un importo pari al quarto della Somma Assicurata stabilita nel Modulo di Accettazione della Proposta per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimalela Somma Assicurata, le spese vengono verranno ripartite tra Società Credemassicurazioni ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società Credemassicurazioni non riconosce le spese incontrate sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, Gli Assicuratori assumono fino a quando ne ha interesse, hanno interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale giudiziale che giudizialestragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratodell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti ed e azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite degli Assicuratori, fino a concorrenza di un importo pari al quarto del massimale limite o sottolimite di indennizzo stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trovarichiesta di risarcimento. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimalelimite o sottolimite, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato fra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 c. c., terzo comma). Qualora l’interesse degli Assicuratori alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del rispettivo interesseprocesso, le anzidette spese rimangono a carico degli stessi fino all’esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova. La Società Gli Assicuratori non riconosce le riconoscono spese incontrate sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per legali o e tecnici che non siano designati dagli Assicuratori stessi. Tuttavia le altre obbligazioni degli Assicuratori permangono quando l’Assicurato si faccia assistere, a proprie spese, anche da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, legali di multe o ammende, né delle spese di giustizia penalesua fiducia.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Responsabilitá Civile E Professionale Per Aziende E Strutture Ospedaliere E Sanitarie Di Diritto Privato

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, assume fino a quando ne ha interesse, interesse la gestione delle vertenze, tanto vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratodell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stessoall'Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. Si prende atto tra le parti che Nel caso la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata si avvalga di tale facoltà, l’Assicurato provvederà alla sua difesa, sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura in sede stragiudiziale che giudiziale, mediante legali o tecnici forniti dall’Avvocatura dello Stato. Le Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione all'azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza Polizza per il danno Danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleMassimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.. Rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, escluso comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, ammende né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale Degli Enti E Delle Aziende Pubblici

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a norme dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, tanto vertenze in sede stragiudiziale che giudizialecivile, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratoamministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici ed tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che A integrazione di quanto sopra disposto e sempreché la Società non può assumere garanzia assicurativa sia operante, la Società, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino a esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze per e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra la Società ed Assicurato e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Nel caso di azioni promosse contro l’Assicurato nei territori degli Stati Uniti d’America o in Canada, le spese di difesa a carico della Società si intendono prestate entro e non in aggiunta al massimale stesso. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, od ammende né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: www.izsler.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile civi- le che penale, a nome dell’Assicurato, designando, desi- gnando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti spet- tanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra Sono a carico della Società le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute sostenu- te per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato dan- neggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed Assicurato NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, od ammende né delle spese di giustizia giusti- zia penale.

Appears in 1 contract

Samples: www.carismassicurazioni.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro la contraente e/o Assicurato sono a carico dell’Assicuratore. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile Civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di Penale e per tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stessogradi di giudizio. Si prende atto Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici, che saranno individuati di comune accordo con il Contraente - il quale potrà comunque proporre n.2 legali di propria fiducia – e resta convenuto tra le parti Parti che la Società non può assumere la è tenuta a fornire i loro estremi al Contraente, mediante comunicazione scritta, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta di negoziazione, mediazione e/o atto di citazione e/o di altro atto formale. I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società. La Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interessevertenze. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, od ammende né delle spese di giustizia penale. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa della contraente e/o dell'Assicurato, comprese le persone fisiche, fino all'esaurimento del giudizio in corso, e nel caos di tacitazione del soggetto terzo con proseguimento del procedimento penale, la Società si impegna alla difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Appears in 1 contract

Samples: www.acerferrara.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle ver- tenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che L’Assicurato è tenuto a prestare la Società non può assumere propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze per e a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimalemas- simale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ed ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: www.eurovita.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, interesse la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penalepenale ed amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stessostesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. Si prende atto tra Sono a carico della Compagnia le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, ammende né delle spese di giustizia penale. La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di diesa direttamente sostenuta dall’Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Di Polizza

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratodell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato all'Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato l’Assicurato, sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dell'Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Ambientescuola®

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società Credemassicurazioni assume, fino a quando finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, Credemassicurazioni, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico in sede giudiziale penale della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trovatrova al momento dell’avvenuta transazione. Qualora Le spese sostenute per resistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico di Credemassicurazioni entro il limite di un importo pari al quarto della Somma Assicurata stabilita nel Modulo di polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimalela Somma Assicurata, le spese vengono verranno ripartite tra Società Credemassicurazioni ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società Credemassicurazioni non riconosce le spese incontrate sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, assume fino a quando ne ha interesse, interesse la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratodell’ Assicurato, designando, designando ove occorra, occorra legali o tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato al Contraente/Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che L'Assicurato è tenuto a prestare la Società non può assumere propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze per e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società dell’ Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in nella Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed Assicurato e dell’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le peraltro spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Convenzione N°

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale giudiziale che giudizialestragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società non può assumere Società, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad avvalersi esaurimento del patrocinio dell’Avvocatura dello Statogiudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. Le spese sostenute per resistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto 25% del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.bustogarolfo.mi.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società L’Impresa assume, fino a quando finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratodell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed e le azioni spettanti all’Assicurato all'Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, l’Impresa, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di Polizza, continuerà a proprie spese la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata in sede giudiziale penale della vertenza fino ad avvalersi esaurimento del patrocinio dell’Avvocatura dello Statogiudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. Le spese sostenute per resistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato l'Assicurato, sono a carico della Società dell’Impresa entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza Polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono verranno ripartite tra Società ed Impresa e Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. La Società L’Impresa non riconosce peraltro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: cassamutuapsicologi.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società L ’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che c he giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra L’Impresa si impegna a proseguire nella difesa penale dell'Assicurato fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa. Sono a carico dell’Impresa le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l ’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, ammende né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Viaggi

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto interesse e comunque fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penalecorso al momento della liquidazione del sinistro, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che L’Assicurato è tenuto a prestare la Società non può assumere propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze per e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, od ammende né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Assicurativa Tra Uisp E Ina Assitalia s.p.A.

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e dell’Assicurato/Utilizzatore, designando, designando ove occorra, legali o tecnici ed tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato al Contraente ed all’Assicurato/Utilizzatore stesso. Si prende atto tra le parti che Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società non può assumere Compagnia a richiesta del Contraente o dell’Assicurato/Utilizzatore, e ferma ogni altra condizione di Polizza, continuerà a proprie spese la gestione delle vertenze per in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. Sono a carico della Compagnia le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società il Contraente o l’Assicurato/Utilizzatore entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza Polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato Compagnia e Contraente o l’Assicurato/Utilizzatore in proporzione del rispettivo interesse. La Società Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato dal Contraente o dall’Assicurato/Utilizzatore per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: www.credemassicurazioni.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratodell’assicurato, designandodesigna, ove occorrase occorre, legali o tecnici ed avvalendosi e si avvale di tutti i diritti ed e azioni spettanti all’Assicurato all’assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che L’assicurato è tenuto a prestare la Società non può assumere propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze per e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora Se la somma dovuta al danneggiato superi detto supera questo massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato e assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: www.famosa-assicurazioni.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società Fermo restando l’obbligo al risarcimento del danno ai sensi e nei limiti delle condizioni tutte di polizza, la Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato all’assicurato stesso. Si prende atto tra Sono a carico della Compagnia le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, la Compagnia continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società Compagnia non riconosce rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da con essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato concordati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, né ammende ne’ delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed e azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che L’Assicurato è tenuto a prestare la Società non può assumere propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze per e a comparire personalmente in giudizio se la legge lo richiede. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di questi obblighi. Sono a carico della Società le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza Polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleMassimale, le spese vengono ripartite tra Società ed e Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, né delle spese Spese di giustizia penale. Tuttavia nel caso di rinuncia da parte della Società per il venir meno del proprio interesse ad una vertenza in sede civile, relativamente alla quale l’Assicurato intende portare avanti le proprie istanze, saranno riconosciute le spese di resistenza per il legale designato dall’Assicurato stesso fino ad un massimo di 1.500 euro per Sinistro ed anno assicurativo.

Appears in 1 contract

Samples: www.gruppoitas.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile Civile che penalePenale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di e per tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stessogradi di giudizio. Si prende atto Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici, che saranno individuati di comune accordo con il Contraente/Assicurato - il quale potrà comunque proporre n.2 legali di propria fiducia – e resta convenuto tra le parti Parti che la Società non può assumere la è tenuta a fornire i loro estremi al Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta, entro 9 (nove) giorni lavorativi dall’invio da parte del Contraente della richiesta di negoziazione e/o atto di citazione. I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società. La Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interessevertenze. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, od ammende né delle spese di giustizia penale. La presente norma si intende operante in ambito RCT solo per i danni eccedenti la SIR stessa - salvo quanto diversamente previsto all’Art. 2) - ed in ambito RCO per tutti i danni siano essi di importo inferiore e/o uguale e/o superiore alla franchigia frontale se presente ed operante.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera RCT/O

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico in sede giudiziale penale della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trovatrova al momento dell’avvenuta transazione. Qualora Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito sul modulo di polizza o del limite di risarcimento, applicabile per il sinistro cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono verranno ripartite tra Società Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: www.tgassicurazioni.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino assume a quando ne ha interesse, proprio carico la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, penale a nome dell’Assicurato/i, designando, designando ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra L’eventuale rifiuto del sinistro dovrà essere comunicato al Contraente, specificandone i motivi, entro 30 gg. dalla ricezione della relativa denunzia. Sono a carico della Società le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato/i, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trovariferisce. Qualora la somma dovuta al danneggiato l’importo superi detto massimale, le spese vengono sono ripartite tra fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce si impegna a proseguire nella difesa sia dell’Assicurato che di tutte le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designatipersone alle quali è riconosciuta tale qualifica fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa e, salvo il nel caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi dovesse proseguire la parte penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penaleprocesso penale nei suoi vari gradi.

Appears in 1 contract

Samples: www.laziodisco.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che L’Assicurato è tenuto a prestare la Società non può assumere propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze per e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, od ammende né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: www.assinvest.net

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, assume fino a quando ne ha interesse, interesse la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratodell'Assicurato, designando, designando ove occorra, legali o e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato all'Assicurato stesso. Si prende atto tra Sono a carico della Società le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione all'azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed e Assicurato in proporzione del al rispettivo interesse. La Società non riconosce le riconosce, peraltro, spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o od ammende, delle spese di giustizia penale. L'Assicurato deve astenersi dall'effettuare pagamenti, assumere obblighi o sostenere spese senza il previo consenso della Società.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Del Gestore Aeroportuale

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale Stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, - anche con riferimento ai procedimenti di cui all’art. 696 e 696 bis del codice di procedura civile, se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui al D.lgs. 04/03/2010 n. 28 - a nome dell’Assicuratodel Contraente, designando, designando ove occorra, legali o tecnici ed e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato al Contraente stesso. Si prende atto tra Saranno a carico della Società le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza prestato dal presente contratto per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi esclusivamente per i danni che eccederanno l'importo della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trovaSIR. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra la Società ed Assicurato in proporzione il Contraente nella misura del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o od ammende, né delle spese di giustizia penale. La Società ricevuta copia dell’atto giudiziario notificato all’Assicurato, in tempo utile a non pregiudicare la possibilità da parte dell’Assicurato di chiamata in manleva della Società stessa e/o di altri soggetti, confermerà la presa in carico della gestione della vertenza per conto dell’Assicurato o motiverà le ragioni del suo diniego. In carenza di risposta nei termini indicati, in ipotesi di validità di garanzia, la Società sarà tenuta a rimborsare le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici, anche se non designati dalla Società stessa.

Appears in 1 contract

Samples: static.cittametropolitanaroma.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penalein sede civile, penale ed amministrativa, a nome dell’Assicuratodell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato all'Assicurato stesso. Si prende atto tra Ai sensi dell’articolo 1917 del Codice Civile e con riferimento alla copertura di responsabilità civile verso terzi, sono a carico della Società le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza Polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra la Società ed Assicurato e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interessein- teresse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato esso designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né risponde delle spese di giustizia penalepenali.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza Di Assicurazione Della Riesponsabilità Ambien Tale

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, assume fino a quando ne ha interesse, interesse la gestione delle vertenze, pratiche di sinistri tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratodel Contraente e o dell'Assicurato, designando, ove occorralo ritenga opportuno, legali o tecnici da affiancare a quelli designati dall'Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stessoall'Assicurato e o al Contraente. Si prende atto tra Sono a carico della Società le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione all'azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra fra Società ed e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano ha discrezionale facoltà, senza previa comunicazione all'Assicurato che, comunque, ne da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni casodispensa, di multe pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le notizie utili per una corretta gestione della pratica del sinistro, a trasmettere tutti i relativi documenti e atti e a consentire e ad agevolare gli accertamenti disposti dalla Società stessa. In caso di inadempimento di tale obbligo la Società può rifiutare il pagamento delle indennità o ammende, né delle spese di giustizia penaleridurre in ragione del pregiudizio derivante.

Appears in 1 contract

Samples: www.anp.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile Civile che penalePenale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di e per tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stessogradi di giudizio. Si prende atto Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici, che saranno individuati di comune accordo con il Contraente/Assicurato - il quale potrà comunque proporre n.2 legali di propria fiducia – e resta convenuto tra le parti Parti che la Società non può assumere la e tenuta a fornire i loro estremi al Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta di negoziazione, atto di citazione. I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente e/o Assicurati aggiuntivi tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società. La Contraente e/o Assicurati aggiuntivi si impegna/no a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interessevertenze. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, od ammende né delle spese di giustizia penale. La presente norma si intende operante solo per i danni RCT eccedenti la SIR stessa, salvo quanto diversamente previsto all’Art. 3.2).

Appears in 1 contract

Samples: servizi.comune.fe.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse, interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penalepenale o amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, designando legali e/o tecnici eventualmente indicati dall’Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale che amministrativa, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che L’Assicurato è tenuto a prestare la Società non può assumere propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L’Impresa ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del patrocinio dell’Avvocatura dello Statopregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Le relative spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato di assistenza e difesa legale sono a carico della Società entro il limite di dell’Impresa, per un importo pari al ammontare non superiore ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento Massimale prescelto (terzo comma dell’art. 1917 del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trovaCodice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed fra l’Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato essi designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, od ammende né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società Credemassicurazioni assume, fino a quando finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, Credemassicurazioni, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata in sede giudiziale penale della vertenza fino ad avvalersi esaurimento del patrocinio dell’Avvocatura dello Statogiudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. Le spese sostenute per resistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società di Credemassicurazioni entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in nel modulo di polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono verranno ripartite tra Società Credemassicurazioni ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società Credemassicurazioni non riconosce le spese incontrate sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, assume fino a quando ne ha interesse, interesse la gestione delle vertenze, vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicuratodell'Assicurato, designando, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed e azioni spettanti all’Assicurato all'Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la In caso di assunzione diretta della gestione delle vertenze per la Società sopporta tutte le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della anche oltre il limite dell’importo di un quarto del massimale. Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Società. La Società riconoscerà all’Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i parametri tempo per tempo vigenti, applicati nel minimo, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell’esercizio, con l’applicazione di una franchigia di euro 516 per sinistro e entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della . In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società cessino durante lo svolgimento sulla gestione del processosinistro, le spese rimangono a carico della stessa fino parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici un arbitro che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penaleprovvede secondo equità.

Appears in 1 contract

Samples: Polizza a Consumo Per Singolo Intervento Del

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società Fermo restando l’obbligo del risarcimento del danno ai sensi e nei limiti delle condizioni di polizza, la Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra Sono a carico della Compagnia le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza polizza, per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite ripartire tra Società Compagnia ed Assicurato Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse. La Società Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e/o concordati con l’Assicurato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammendeammende inflitte all’Assicurato, ne’ delle spese di giustizia penale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto vertenze in sede stragiudiziale che e giudiziale, sia civile che penalePenale, a nome dell’Assicurato, designandoincaricando, ove occorrase necessario, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra Sono a carico della Compagnia le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito Massimale indicato in polizza Polizza per il la tipologia di danno a cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si troval’azione. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono sono ripartite tra Società ed Assicurato fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società Compagnia non riconosce le spese incontrate sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato designati e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, risponde di multe o ammende, ammende né delle spese Spese di giustizia penale. Le garanzie sono prestate entro il limite dei Massimali indicati in Polizza. Resta convenuto che la Compagnia, in caso di Sinistro che interessi contemporaneamente più di uno dei casi di responsabilità civile previsti dal Capitolo “Cosa e come assicuriamo”, non risarcirà complessivamente importi superiori ai Massimali indicati in Polizza.

Appears in 1 contract

Samples: www.zurich.it