Common use of Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali Clause in Contracts

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La Società assume fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Rc Patrimoniale, Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Patrimoniale, Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La Società assume assumerà, fino a quando ne hanno abbia interesse la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell’Assicurato designando, ove occorradell’Assicurato, legali e o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dello stessodell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza Polizza per il danno Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleMassimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale Massimale di cui sopra. Le parti si Il Contraente e la Società reciprocamente prendono e danno reciprocamente atto che la garanzia è espressamente escluso prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.: rimangono pertanto escluse dalla garanzia il rimborso di tutte copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di Stato, di cui il Contraente stesso si riserva la gestione in via esclusiva. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato nell’ambito dei procedimenti giudiziari per i legali che non siano da essa designati e non risponde di natura multe o ammende né delle spese di giustizia penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale Degli Enti Pubblici, Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale Degli Enti Pubblici, Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale Degli Enti E Delle Aziende Pubblici

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La Società assume Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse interesse, la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designandovertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove occorranecessario i legali e/o tecnici, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato all'Assicurato stesso con l’assenso dello stessodell’Assicurato. Sono a carico della Società degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione all'azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, l'Assicurato entro il limite di un importo addizionale pari a ad un quarto del massimale Massimale stabilito in polizza per il danno Sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra la Società tra gli Assicuratori e l’Assicurato l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite . Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di un quarto del massimale multe o ammende né delle spese di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei procedimenti giudiziari di natura giustizia penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.

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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile Professionale Del Consulente Del Lavoro, Assicurazione Della, www.aecbroker.it

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La Società assume Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dello stessoassenso dell’assicurato. Sono a carico della Società degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza nel presente Certificato per il danno Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra la Società Assicuratori e l’Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale Massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che La garanzia è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; ivi comprese le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei per i procedimenti giudiziari dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, limitatamente alle pretese di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimentorisarcimento del danno, e solo limitatamente dinanzi alla parte Corte dei Conti. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimentogiustizia penale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Patrimoniale, Contratto Di Assicurazione Dei Rami Danni Rc Patrimoniale

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La Società assume Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dello stessodell’Assicurato. Sono a carico della Società degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza Polizza per il danno Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra la Società Assicuratori e l’Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale Massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che La garanzia è espressamente escluso prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla garanzia il rimborso di tutte copertura assicurativa le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei per i procedimenti giudiziari di natura penaledinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo quelle sostenute che per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato parte relativa alle pretese di risarcimento del danno. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le ammende né delle spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimentogiustizia penale.

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Samples: www.laziodisco.it, Polizza Di Assicurazione

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La Società assume Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall’Art. 13, gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dello stessodell’Assicurato. Sono a carico della Società degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza per il danno Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra la Società Assicuratori e l’Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale Massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è espressamente escluso prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 Codice Civile; rimangono pertanto escluse dalla garanzia il rimborso di tutte copertura assicurativa le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei per i procedimenti giudiziari di natura penaledinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo quelle sostenute che per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento giudiziario innanzi al TARdi accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, la Società rimborserà le escluso comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento. Gli assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta che non siano da essi designati e non rispondano di risarcimento, e solo limitatamente alla parte multe o ammende né delle spese di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimentogiustizia penale.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilita’ Civile Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La Società assume fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso. Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domandalimite di risarcimento applicabile al caso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimalelimite, le spese vengono ripartite fra la Società assicuratrice e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interessexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. 0000 x. x., fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopraxxxxx xxxxx). Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, Il Contraente e la Società rimborserà le spese individuano di comune accordo un pool di legali solo nel e consulenti tecnici tra i fiduciari della Società; tra questi la Società sceglierà il legale cui affidare la difesa e il consulente tecnico di parte. Nel caso in cui la Società non intenda assumere la gestione della vertenza, dovrà motivare opportunamente tale decisione e comunicarla al Contraente/ Assicurato almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prima udienza onde consentire agli stessi di potersi costituire in causa e chiamare in garanzia l’Assicuratore (Società), conformemente a quanto disposto dal 4° comma dell’art. 1917 del Codice Civile. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. La Società assicuratrice potrà assumere la gestione di un procedimento penale anche se ciò non comporta l’apertura di un sinistro a termini di polizza, sia stata avanzata per definizione che secondo le esclusioni contrattuali; in ogni caso la Società assicuratrice, una esplicita Richiesta volta assunta questa posizione, non potrà disinteressarsi della difesa legale dell’imputato fino alla conclusione del procedimento penale in corso al momento di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimentoeventuali definizioni transattive della vertenza.

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Samples: www.servizipubblicaamministrazione.it

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La Società assume Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse interesse, la gestione delle vertenze vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell’Assicurato designando, ove occorradell’Assicurato, legali e o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dello stessodell’Assicurato. Sono a carico della Società degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza Polizza per il danno Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra la Società Assicuratori e l’Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale Massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso Sono escluse dalla garanzia il rimborso di tutte copertura assicurativa le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei per i procedimenti giudiziari di natura penaledinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo quelle sostenute che per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta parte relativa alle pretese di risarcimentorisarcimento del danno, e solo limitatamente dinanzi alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimentoCorte dei Conti.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La Società assume assumerà, fino a quando ne hanno abbia interesse la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell’Assicurato designando, ove occorradell’Assicurato, legali e o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dello stessodell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza Polizza per il danno Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale Massimale di cui sopra. Le parti si Il Contraente e la Società reciprocamente prendono e danno reciprocamente atto che la garanzia è espressamente escluso prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.: rimangono pertanto escluse dalla garanzia il rimborso di tutte copertura assicurativa le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei per i procedimenti giudiziari di natura penaledinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo quelle sostenute che per la partecipazione parte relativa al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato risarcimento del danno e/o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la indennizzo. La Società rimborserà le non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta che non siano da essa designati e non risponde di risarcimento, e solo limitatamente alla parte multe o ammende né delle spese di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimentogiustizia penale.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Rc Patrimoniale

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La Società assume gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso. Sono a carico della Società dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società Assicuratore e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M.. . Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà gli Assicuratori rimborseranno le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale (ex art. 535 c.p.p.).

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La Società assume fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, l’Assicurato entro il limite di un importo pari a un al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati, fermo restando il limite nei termini concordati in polizza, e non risponde di un quarto multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. La gestione del massimale di cui soprasinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l’assicurato. Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato Eventuali contestazioni o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, disaccordi tra gli Assicurati e la Società rimborserà le non potranno vedere coinvolto il Contraente (Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato). In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna della Parti contribuisce alla metà delle spese legali solo nel caso in cui arbitrali, quale che sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimentol’esito dell’arbitrato.

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Samples: www.poliziadistato.it

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La Società assume fino a quando ne hanno interesse assumerà la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell’Assicurato designando, ove occorradell’Assicurato, legali e o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dello stessodell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza Polizza per il danno Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleMassimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale Massimale di cui sopra. Le parti si Il Contraente e la Società reciprocamente prendono e danno reciprocamente atto che la garanzia è espressamente escluso prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.: rimangono pertanto escluse dalla garanzia il rimborso di tutte copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di Stato, di cui il Contraente stesso si riserva la gestione in via esclusiva. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato nell’ambito dei procedimenti giudiziari per i legali che non siano da essa designati e non risponde di natura multe o ammende né delle spese di giustizia penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.

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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile Patrimoniale

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La Società assume fino a quando ne hanno interesse Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell’Assicurato designando, ove occorradell’Assicurato, legali e o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dello stessodell’Assicurato. Sono a carico della Società degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società Assicuratori e l’Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. Le parti si Il Contraente e gli Assicuratori reciprocamente prendono e danno reciprocamente atto che la garanzia è espressamente escluso prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 Cod. Civ. rimangono pertanto escluse dalla garanzia il rimborso di tutte copertura assicurativa le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei per i procedimenti giudiziari dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di natura penaleStato, di cui il Contraente stesso si riserva la gestione in via esclusiva, salvo quelle sostenute che per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato parte relativa alle pretese di risarcimento del danno. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le ammende né delle spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimentogiustizia penale.

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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Professionale Del Verificatore Interno

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La Società assume assumerà, fino a quando ne hanno abbia interesse la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell’Assicurato designando, ove occorradell’Assicurato, legali e o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dello stessodell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza Polizza per il danno Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleMassimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale Massimale di cui sopra. Le parti si Il Contraente e la Società reciprocamente prendono e danno reciprocamente atto che la garanzia è espressamente escluso prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.: rimangono pertanto escluse dalla garanzia il rimborso di tutte copertura assicurativa le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei per i procedimenti giudiziari di natura penaledinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo quelle sostenute che per la partecipazione parte relativa al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato risarcimento del danno e/o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la indennizzo . La Società rimborserà le non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta che non siano da essa designati e non risponde di risarcimento, e solo limitatamente alla parte multe o ammende né delle spese di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimentogiustizia penale.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Rc Patrimoniale

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La Società assume assume, fino a quando ne hanno interesse ha interesse, la gestione delle vertenze vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell’Assicurato designando, ove occorradell’Assicurato, legali e e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. Viene riservata al Contraente la facoltà di gestione della vertenza attraverso l'Avvocatura dello stessoStato o Ufficio Legale di Ateneo. L'eventuale transazione giudiziale e/o stragiudiziale derivante dalla gestione della vertenza attraverso l’Avvocatura dello Stato non potrà comunque avvenire senza il consenso scritto della Società assicuratrice. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione all'azione promossa contro l’Assicuratol'Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra tra la Società e l’Assicurato l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che è espressamente escluso non siano dalla garanzia il rimborso stessa designati e non risponde di tutte le multe o ammende né delle spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio giustizia penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel (ex art. 535 c.p.p.). Nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta uno o più dei Dipendenti, fosse un “Dipendente Tecnico”, come definito in polizza, l’esclusione di risarcimentocui all’art. 2.3 b) viene interamente abrogata, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.si applicheranno le seguenti condizioni addizionali e/o modifiche:

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Samples: Assicurazione

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La Società assume Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dello stessodell’Assicurato. Sono a carico della Società degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società Assicuratori e l’Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che La garanzia è espressamente escluso prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla garanzia il rimborso di tutte copertura assicurativa le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti, ad eccezione dei procedimenti giudiziari che si concludono con una sentenza di natura proscioglimento. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.

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Samples: www.area.sardegna.it

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La la Società assume assume, fino a quando ne hanno interesse ha interesse, la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Si conviene che La Società assume assumerà, fino a quando ne hanno abbia interesse la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell’Assicurato designando, ove occorradell’Assicurato, legali e o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dello stessodell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un al quarto del massimale Massimale stabilito in polizza Polizza per il danno Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleMassimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale Massimale di cui sopra. Le parti si Il Contraente e la Società reciprocamente prendono e danno reciprocamente atto che la garanzia è espressamente escluso prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.: rimangono pertanto escluse dalla garanzia il rimborso di tutte copertura assicurativa le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei per i procedimenti giudiziari di natura penale, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale salvo quelle sostenute che per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M.. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento giudiziario innanzi al TARdi accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti , la esclusi comunque i procedimenti che si concludono con sentenza di proscioglimento. La Società rimborserà le non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta che non siano da essa designati e non risponde di risarcimento, e solo limitatamente alla parte multe o ammende né delle spese di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimentogiustizia penale.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale Degli Enti E Delle Aziende Pubblici