Il contratto individuale di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo. Il Contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le Aziende ed Enti del SSN.
Il contratto individuale di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il presente contratto.
Il contratto individuale di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dai contratti individuali secondo il presente CCNL, le disposizioni di legge e le normative comunitarie.
Il contratto individuale di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro tra il dirigente e l’Amministrazione si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformità alle disposizioni di legge, alle normative dell’Unione Europea e alle disposizioni contenute nel presente contratto.
Il contratto individuale di lavoro. 1. Il contratto individuale di lavoro, allestito in forma scritta fra il collaboratore e la Direzione della SUPSI, definisce la funzione, la retribuzione, la data di inizio del rapporto di lavoro, la sua durata, la sede di lavoro e il grado di occupazione.
Il contratto individuale di lavoro. 1. I rapporti individuali di lavoro dei dirigenti a tempo indeterminato sono disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo II del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa nonché dalle norme contenute nel presente contratto collettivo regionale di lavoro.
Il contratto individuale di lavoro. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dai contratti individuali secondo il presente CCNL, le disposizioni di legge e le normative comunitarie. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: tipologia del rapporto di lavoro; data di inizio del rapporto di lavoro; categoria, area e livello retributivo; durata del periodo di prova; sede di prima destinazione in caso di amministrazioni con sedi distaccate; causale, tra quelle indicate nell’art. 19, e termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell’art.18, il contratto individuale di cui al comma 1 indica l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata, nell’ambito delle tipologie di cui allo stesso art. 18. L’Amministrazione, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale, invita il destinatario a presentare, entro 30 giorni, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di concorso. Entro il medesimo termine l’interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall’art. 18, comma 8, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità o cumulo di impieghi richiamate dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dall’articolo 58 del D.Lgs. n. 29/1993, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, non si dà luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti già instaurati, all’immediata risoluzione dei medesimi. Comporta, altresì, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tale caso le amministrazioni, valutati i motivi, prorogano il termine per l’assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il contratto individuale di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, non- ché di quelli del ruolo sanitario di I e II livello è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il presente contratto.
Il contratto individuale di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali é costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo di lavoro. Il rapporto di lavoro con l’Agenzia nazionale si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale con la prima nomina a segretario comunale.
Il contratto individuale di lavoro. 1. L’art. 22 (Il contratto individuale di lavoro) del CCPL di data 17 ottobre 2003 è sostituito dal seguente: