Impegni degli aderenti Clausole campione

Impegni degli aderenti. Al fine di perseguire gli obiettivi sopra esposti e compatibilmente con le proprie specificità, funzioni e competenze, le esigenze particolari e la normativa di settore (sia di regime di diritto pubblico che privato), gli aderenti, componenti la Rete A.P.E., si impegnano a: 1) partecipare attivamente alle attività della Rete A.P.E. negli ambiti di propria competenza; 2) individuare e/o sperimentare nuovi o consolidati strumenti (procedure, progettualità, iniziative di diversa natura, ...) di supporto nel raggiungimento degli obiettivi della Rete A.P.E.; 3) promuovere attività di informazione e sensibilizzazione sul GPP, di formazione e assistenza tecnica per gli operatori responsabili degli acquisti e per produttori e fornitori di beni e servizi, utili ad una approfondita conoscenza dei CAM e dei sistemi di certificazione ambientale richiamati nei metodi di verifica; 4) nelle fasi organizzative e attuative di eventi e seminari, fare riferimento a principi/linee guida/strumenti per l’organizzazione di eventi a basso impatto ambientale; 5) condividere e diffondere iniziative innovative e buone pratiche; 6) valutare la possibilità di promuovere progetti, anche con la ricerca di finanziamenti specifici, per perseguire gli obiettivi condivisi. Gli impegni, comuni e specifici, potranno essere assunti gradualmente e in un'ottica di miglioramento continuo. Inoltre: Con riferimento agli aderent i che rappresentano “la domanda”, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, essi si impegnano a: a) mettere in atto gradualmente un sistema di gestione degli appalti ecosostenibili: • individuando all'interno dell'organizzazione il gruppo di lavoro intersettoriale (in considerazione della trasversalità e multidisciplinarità delle tematiche affrontate e delle funzioni coinvolte) competente per l’attuazione del GPP. Nella definizione delle finalità del gruppo di lavoro è strategica l'analisi periodica dei risultati ottenuti al fine di analizzare le eventuali criticità e individuare azioni correttive e di miglioramento futuro; • integrando il monitoraggio degli appalti verdi nel rispetto di quanto richiesto dagli art. 34 e 213, comma 9, del Codice degli Appalti, all’interno delle proprie procedure informatizzate (per esempio in occasione di revisioni o nuove concezioni); • integrando la verifica del rispetto dei criteri ambientali richiesti, in occasione della scrittura dei bandi, quindi dei controlli quali/quantitativi normalmente svolti nella fase di gestione de...
Impegni degli aderenti. L’Ente o il Soggetto che sceglie di aderire al SBP deve garantire il rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale 25 giugno 2013, n. 17. ‐ In particolare si obbliga al rispetto dei seguenti requisiti minimi di organizzazione e funzionamento: ‐ adottare un regolamento per la disciplina della organizzazione e del funzionamento della biblioteca, in modo da garantire la conservazione, l'incremento del patrimonio librario e l'uso gratuito più esteso ed idoneo sul piano della ricerca dello studio e della cultura; – elaborare e comunicare al pubblico la propria carta dei servizi, con indicazione dei servizi, e dei relativi standard di qualità offerti; ‐ assicurare con regolare iscrizione nel proprio bilancio preventivo il finanziamento per le spese relative al personale, ai locali, al funzionamento degli uffici, all'acquisto delle pubblicazioni, degli audiovisivi e di quant'altro necessario per l'attuazione dei programmi culturali; – assicurare che nel bilancio preventivo sia stanziata la quota minima di euro 1.000,00 all’anno destinata all’aggiornamento delle collezioni; ‐ garantire l’apertura al pubblico della biblioteca per almeno 12 ore settimanali per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, e per almeno 20 ore settimanali per i comuni al di sopra di detta soglia; ‐ garantire la gestione operativa della biblioteca con la disponibilità di attrezzature informatiche, nonché del necessario collegamento telematico con il Polo SBN Regionale identificato; – garantire la presenza in servizio stabile e permanente almeno di un bibliotecario/addetto alla biblioteca; ‐ nominare un referente bibliotecario con funzioni di raccordo con i responsabili informatici e biblioteconomici di Taranto; ‐ favorire la partecipazione dei bibliotecari alle iniziative di formazione e aggiornamento definite dal Sistema Bibliotecario SBN di Taranto; ‐ adottare gli indirizzi tecnici e biblioteconomici forniti dall’ Istituto Centrale per il Catalogo Unico per la formazione e l’aggiornamento dei propri operatori bibliotecari; ‐ garantire l’adozione di tutti gli standard previsti dal SBN; ‐ promuovere i servizi di informazione bibliografica; ‐ effettuare il prestito interbibliotecario dei documenti posseduti (o la loro riproduzione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del diritto d'autore) nella rete nazionale SBN; ‐ effettuare il prestito interbibliotecario dei documenti posseduti o la loro riproduzione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del ...
Impegni degli aderenti. L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali si impegna a mantenere aggiornato l’elenco di cui al precedente articolo. La Camera di Commercio di Bologna si impegna a garantire in capo ai propri mediatori il possesso dei requisiti ex D.M. n. 180/2010 e s.m. La Camera di Commercio di Bologna e l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, reputando importante lo sviluppo della mediazione nel nostro ordinamento, si impegnano a promuovere, anche congiuntamente, iniziative di informazione sugli strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie e manifestano la loro reciproca disponibilità alla realizzazione di qualsiasi attività atta alla conoscenza della mediazione. Le attività di cui al presente articolo soddisfano quanto previsto dall’art. 2, com. 2 lett.

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

  • Diritti di proprietà intellettuale 1. Le Parti si impegnano a dichiarare espressamente la reciproca col- laborazione nelle pubblicazioni scientifiche e a darne adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. 2. Le Parti valutano insieme l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni derivanti dall’attività collaborativa. 3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi e/o contratti di ricerca di cui all’articolo 4 e fatti salvi i diritti morali e pa- trimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività in- tellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi di- ritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in vol- ta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna Parte e re- golati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vi- gente.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.