Impianto del cantiere e programma dei lavori. L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto. Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera. Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. In base all'art. 90 del d.lgs.81/08 questo documento deve essere approntato dal Responsabile Unico del Procedimento parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi. In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.
Impianto del cantiere e programma dei lavori. L'Appaltatore dovrà provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dalla stazione appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto. Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera. Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. In base all'art. 90 del d.lgs. 81/08 questo documento deve essere approntato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi. In presenza di particolari esigenze, quali ad esempio gli interventi al Day Surgery o lungo l’area di collegamento di “F”, il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche al programma predisposto, concordando con l’impresa le modalità ed i tempi di esecuzione. L’impresa, pertanto, dovrà rispettare le indicazioni e procedere ad avviare l’attività richiesta entro e non oltre 30 gg dalla consegna delle aree.
Impianto del cantiere e programma dei lavori. L'appaltatore dovrà provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna all'impianto completo del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto dallo stesso appaltatore come prescritto dall'articolo 43, comma 10 del D.P.R. 207/10. In mancanza di tale programma esecutivo l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi. In presenza di particolari esigenze la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al cronoprogramma predisposto dal progettista delle opere.
Impianto del cantiere e programma dei lavori. L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori redatto dalla stazione appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto. Il cronoprogramma dei lavori costituisce a tutti gli effetti atto contrattuale.
Impianto del cantiere e programma dei lavori. Indipendentemente dalla redazione del cronoprogramma di cui all’articolo 42 del D.P.R. 554/99, l’appaltatore è obbligato a predisporre, prima dell’inizio dei lavori, come previsto dall’articolo 45, comma 10 del D.P.R. 554/99, un proprio programma esecutivo nel quale devono essere riportate, per ogni lavorazione, le seguenti informazioni: – una previsione sulla durata dell’esecuzione delle singole lavorazioni; – l’ammontare presunto (parziale e progressivo) dell’avanzamento dei singoli lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. L’appaltatore dovrà provvedere entro dieci giorni dalla data di consegna all’impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto dallo stesso appaltatore come prescritto dall’articolo 45, comma 10 del D.P.R. 554/99. Nel caso l'appaltatore non presentasse entro i termini stabiliti il programma, è prevista una penale di Euro duecentocinquanta per ogni giorno di ritardata consegna. Nel frattempo, in mancanza di tale programma esecutivo l’appaltatore sarà, tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine temporale stabilito dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi. In presenza di particolari esigenze la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al cronoprogramma predisposto dal progettista delle opere ed in particolare, nel caso in cui parte dell’area di cantiere non fosse totalmente disponibile per i lavori, predisporre un nuovo cronoprogramma adeguato alle mutate esigenze che preveda l’esecuzione dei lavori in fasi distinte spazialmente e temporalmente. Tale variazione al cronoprogramma sarà predisposta prima della stipula del contratto, senza che ciò possa costituire per l’Impresa motivo di richiesta di ulteriori compensi rispetto a quelli presentati in sede di offerta né a prolungamento del tempo contrattuale.
Impianto del cantiere e programma dei lavori. L’Appaltatore dovrà provvedere nei tempi indicati nell’atto di ordinazione dei lavori all’impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dalla perizia, progetto o richiesta di intervento. Nel caso in cui le opere lo richiedano dovrà essere redatto un adeguato programma dei lavori, che assume la funzione di un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un’opera. Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento. Il documento deve essere approntato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l’esecuzione delle parti dell’opera. In mancanza di tale programma l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi. In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.
Impianto del cantiere e programma dei lavori. La ditta sottoscrivendo l’offerta accetta, intende la consegna dei lavori come complessiva di tutta l’area e di tutti i lavori ma che le lavorazioni debbano essere effettuate per fasi consecutive come indicato nel cronoprogramma del PSC, al fine di garantire in ogni momento la continuità delle attività presenti sulla piazza nonché la presenza della viabilità e degli spazi di sosta. La consegna lavori del Direttore dei Lavori avverrà quindi in modo unitario ma con lavorazioni e delimitazioni suddivise per fasi successive, come indicato nel cronoprogramma. L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto. Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera. Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. In base all'art. 90 del d.lgs.81/08 questo documento deve essere approntato dal Responsabile Unico del Procedimento parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi. In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto:
Impianto del cantiere e programma dei lavori. L'Appaltatore dovrà provvedere entro 7 giorni dalla data di consegna, all'impianto del cantiere. Entro 10 giorni dalla data di consegna l'Appaltatore dovrà, inoltre, presentare alla direzione lavori un programma di sviluppo esecutivo dei lavori al quale attenersi durante tutto lo svolgimento dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla direzione lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi. In presenza di particolari esigenze l'Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche al programma predisposto dall'Appaltatore. In tal caso, qualora la modifica così disposta comporti un maggior onere per l'Appaltatore, questi avrà diritto ad un equo compenso. Entro 15 giorni dovrà dare effettivo inizio ai lavori.
Impianto del cantiere e programma dei lavori. 47 Art. 27 – Riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso di ritardata consegna dei 47 lavori 47 Art. 28 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 47 Art. 29 – Subappalto 48 Art. 29 bis - Penali 50 Art. 29 ter – Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore 51 Art. 30 – Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori 57 Art. 31 – Varianti in corso d’opera 58 Art. 32 – Sospensione illegittima 59
Impianto del cantiere e programma dei lavori. L'appaltatore dovrà provvedere entro cinque giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto. In mancanza di tale programma esecutivo l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dal cronoprogramma allegato al progetto e secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi. In presenza di particolari esigenze la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al cronoprogramma predisposto dal progettista delle opere.