Common use of Inadempienze e penalità Clause in Contracts

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale

Inadempienze e penalità. 1L’attività oggetto della concessione deve essere pienamente e correttamente eseguita nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste nel presente Capitolato, degli altri atti di gara e dall’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara. Il Direttore dell’Esecuzione Le inadempienze contrattuali a cui conseguirà l’applicazione delle penali vengono di seguito elencate in maniera esemplificativa: − mancato aggiornamento delle presenze nel coworking con particolare riferimento alla attività di tenuta del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltantecalendario delle prenotazioni di postazioni e spazi comuni sia dei coworker permanent che temporany; − mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale esenza motivazione adeguata; − arbitrario abbandono, a tal fineda parte dell’Affidatario, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto degli spazi concessi; − grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizicui al presente Capitolato; − alterazione o modificazione sostanziale, l’Azienda provvederà a contestarlesenza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per iscrittodella destinazione di uso degli spazi concessi; − mancata effettuazione, al Contraentecon la dovuta diligenza, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e attività straordinaria necessarie (per quest’ultima quando dovute); − mancato perseguimento delle finalità proprie del servizio di collaudo coworking; − frode a danno dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici; − danni agli ospiti e certificazione fruitori, all'Amministrazione Comunale, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave; − gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato. L’applicazione delle operepenali non preclude l’esercizio di azioni giudiziarie da parte della Stazione appaltante anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni. L’Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta esecuzione del contratto e sulla conformità delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc.prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o alla quale l’Impresa aggiudicataria avrà la facoltà di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di dieci giorni dalla notifica della contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6stessa. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC l’Amministrazione Comunale: La richiesta e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in appositi ordini nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione della quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di serviziopagamento della medesima penale. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione Nella ipotesi di inadempimento, inesatto adempimento o ritardo, la SA ha facoltà di applicare le seguenti penali: •Mancata realizzazione presso la regione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo gestione del ciclo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro vita del software e gestione rilasci: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare o frazione di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto ritardo o giorno solare di mancato utilizzo o giorno solare di mancato allineamento; •Mancata presa in carico dei sorgenti: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare o frazione di ritardo; •Mancata presa in carico e risoluzione degli errori bloccanti: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare o frazione di ritardo; •Mancata presa in carico e risoluzione degli errori non bloccanti entro i tempi stabiliti e/o mancata produzione della relativa documentazione e/o mancato adeguamento dei sorgenti alle sopravvenute nuove normative entro i tempi stabiliti o richiesti dalla stessa norma: 0,01% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto ritardo; •Difformità dei documenti e puntuale delle procedure di esercizio del contratto: 0,02% dell'ammontare netto contrattuale per difformità accertata; •Mancato utilizzo del sistema di gestione ticket realizzato e gestito presso la regionale: 0,01% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare di ritardo d'installazione e/o non utilizzo; •Mancato rispetto di uno dei servizicriteri di qualità del codice: 0,02% dell'ammontare netto contrattuale per ogni difformità accertata; •▇▇▇▇▇▇▇ e/o mancato rispetto dei tempi di consegna del progetto definitivo, l’Azienda provvederà a contestarleentro i tempi indicati in sede di offerta, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti relativo ai “PROGETTI” richiesti o vengano eliminate ad uno di essi: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale relativo a tutti i progetti per giorno solare di ritardo; •Ritardo e/o mancato rispetto dei tempi di consegna del progetto derivante da una richiesta di intervento MEV o di servizi di assistenza, sistemistica, operativa e formazione a consumo: 0,01% dell'ammontare netto contrattuale del servizio erogato alla data (somma di tutta la MEV e/o assistenza erogata alla data di esecuzione) per giorno solare di ritardo; •Ritardo nelle consegne di adeguamenti dei sistemi informatici (MEV) o di esecuzione dei servizi di assistenza, sistemistica, operativa e formazione a consumo : 0,01% dell'ammontare netto contrattuale del servizio erogato alla data (somma di tutta la MEV e/o assistenza erogata alla data di esecuzione) per giorno solare di ritardo; •▇▇▇▇▇▇▇ nelle consegne di tutti i “PROGETTI” richiesti entro i tempi indicati nel crono programma definitivo: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare di ritardo. Si precisa che per consegna si intende, l'installazione, il collaudo e messa in esercizio di tutti i progetti richiesti alla voce “PROGETTI” presso tutte le disfunzioni AA. SS. regionali; •Ritardo nelle consegne di ogni singolo Progetto relativo ai “PROGETTI” richiesti entro i tempi indicati nel crono programma definitivo per ogni singolo progetto: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per giorno solare di ritardo relativo al valore del singolo progetto. Si precisa che per consegna si intende, l'installazione, il collaudo e messa in esercizio su tutti i sistemi delle AA. SS. regionali. Se non specificato il valore del singolo progetto, si applica il valore di gara specifico per la voce progetti; •Mancato superamento del grado di soddisfacimento minimo del 80% del personale della AA. SS. oggetto di formazione: penale del 0,01% dell'ammontare netto contrattuale. E' fatto obbligo di ripetizione del servizio di formazione erogato e raggiungimento della soglia di soddisfacimento minima indicata nel presente punto; •Mancata indicazione dei recapiti aziendali della DA e/o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni mancata indicazione delle variazione avvenute durante l'attuazione del progetto e mancato utilizzo della posta PEC per le relative controdeduzioni comunicazioni ufficiali: penale di 0,01% dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna inadempienza; •Mancato rispetto delle clausole di garanzia: incasso della cauzione definitiva; •Mancato rilascio finale di tutti i sorgenti in manutenzione con la relativa documentazione nelle modalità e motivazioniformati previsti: incasso della cauzione definitiva; •Sostituzione di una delle figure professionali indicate in sede di presentazione dell’offerta non approvata dal Direttore dell'esecuzione: 0,01% dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso, •Trattative con altri soggetti delle Aziende Regionali inerenti i sistemi oggetto del contratto e/o mancata notifica al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme Direttore dell'esecuzione della trattativa: rescissione del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazionicontratto in danno alla DA ed incasso della cauzione definitiva. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali •Mancato rispetto degli S.L.A indicati nel progetto e/o degli adempimenti S.L.A minimi richiesti dal allegato tecnico: 0,01% dell'ammontare netto contrattuale. Il Direttore dell'esecuzione valuta l’applicazione delle penali previa comunicazione scritta delle contestazioni al Responsabile del Servizio della Ditta che, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare delle controdeduzioni. L’importo delle penali è detratto dall’importo del corrispettivo dovuto. Nell’ipotesi di cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, la Regione potrà risolvere il contratto in danno dell’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati alla Ditta per iscritto dal Direttore dell'esecuzione o suo delegato. La Ditta dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non puntuali. 4. Resta ferma siano accoglibili a giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda stessa non coperto dall’importo delle penalisia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto applicazione delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permangapenali, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, Regione provvederà a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore recuperare l’importo in sede di gara e dettagliato liquidazione delle relative fatture, ovvero in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno alternativa ad incamerare la cauzione per ogni singola fase, con riferimento la quota parte relativa ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasidanni subiti. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Service Agreement

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione AppaltanteNel caso in cui, verifica periodicamente la regolarità della fornitura per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario e la sua corrispondenza alle norme previste da questo non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno, o non sia conforme a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale ecapitolato, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2l'Amministrazione applicherà una penale pari al 20% dell'importo totale del servizio da erogare in quel giorno dall'aggiudicataria. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di Sono altresì considerate inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria quali verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolatoeuro 300,00, le seguenti: • mancata trasmissione dati, entro i primi dieci giorni del mese successivo sui movimenti dei randagi recuperati; • mancato rispetto dei requisiti igienici e nutrizionali ritenuti idonei dal servizio veterinario pubblico; • mancato intervento medico sanitario su cani e gatti appena catturati o già ospiti della struttura, compreso il mancato inserimento del microchip da parte dell'ASL competente. L'applicazione della sanzione dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento all'aggiudicatario, che ha facoltà di presentare nei successivi 10 (dieci) giorni le proprie contro-deduzioni ed il relativo verbale del contraddittorio dovrà essere sottoscritto dalle parti; l'applicazione delle penali potranno dovrà essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissatipreventivamente portata a conoscenza dell'Appaltatore, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore tramite raccomandata A.R. o P.E.C.. L'applicazione della penalità, potrà avvenire mediante addebito dell'importo corrispondente in sede di gara e dettagliato prima liquidazione successiva, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata; in fase di progettazione esecutivaquest'ultimo caso, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicatal'appaltatore dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della garanzia presentata, per ogni giorno solare un importo corrispondente alla penale escussa, pena in difetto la risoluzione del contratto. L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che, in pendenza del contraddittorio di ritardato adempimentocui al comma 1 e nei termini ivi previsti, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio dovranno essere portate a termine nell'osservanza di tutte le disposizioni del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;presente capitolato.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità Qualora l'esecuzione delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - subisca ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche previsioni del contratto, a singole parti causa di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizinegligenza dell'Impresa Aggiudicataria, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione Responsabile Unico del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro Procedimento gli assegna un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni casoche, salvo i casi d'urgenza, non potrà può essere inferiore a dieci quindici giorni. Entro detto termine l'appaltatore , entro i quali l'Impresa Aggiudicataria deve eseguire le prestazioni ordinateprestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatorel'Impresa Aggiudicataria, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all’Affidatario, la Stazione Appaltante a tutela del servizio offerto, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali e non oltre il tempo assegnato nell’ordine in caso di violazione delle norme secondo i seguenti principi: • in caso di ritardo per lo svolgimento delle attività di configurazione ed avviamento del Piano/Servizio: penale in ragione dell’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo; • in caso di ritardi nell’erogazione dei servizi o nella gestione dei rimborsi: penale in ragione dell’uno per cento del valore economico del servizio o del rimborso per ogni giorno di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione ritardo • nel caso degli ordini in cui la survey periodica evidenziasse una percentuale di servizio. 7utenti gravemente insoddisfatti superiore al 10%: o penale in ragione dell’uno per cento dell’importo transato nel periodo di riferimento ove si registri una quota di utenti gravemente insoddisfatti compresa tra il 10% ed il 20%; o penale in ragione del due per cento dell’importo transato nel periodo di riferimento ove si registri una quota di utenti gravemente insoddisfatti compresa tra il 20% ed il 25%; o penale in ragione del tre per cento dell’importo transato nel periodo di riferimento ove si registri una quota di utenti gravemente insoddisfatti compresa tra il 25% ed il 30%. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza. Le sanzioni verranno applicate dopo formale contestazione da parte della Stazione Appaltante. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità le penali applicate nel corso dell’appalto superi non potranno superare il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille del valore dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle fornitureA titolo meramente esemplificativo, installazioni e verifiche si riporta una casistica di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, inosservanze che comportano l’applicazione di una sanzione: • mancato rispetto delle tempistiche contrattualmente previste per l’espletamento dei servizi, quali ad es.: o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi risoluzione delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSAanomalie segnalate;

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Sources: Servizio Di Gestione Del Conto Welfare

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione In caso di mancata erogazione del Contratto (D.E.C.) servizio sopra descritto, l’Amministrazione potrà avvalersi a suo giudizio insindacabile presso altra ditta e ciò a totale carico della Stazione Appaltanteditta inadempiente, verifica periodicamente la regolarità quale sarà obbligata a rimborsare oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di cui al presente processo di acquisizione; tutto ciò fatto salvo il diritto di risarcimento dei danni subiti e/o applicazione di penali che verranno quantificate di volta in volta a seconda della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogategravità dell’inadempienza. 2. Al riscontro Il Comune di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/Firenze avrà facoltà, previa contestazione all’aggiudicatario, di applicare le seguenti penali nei casi di irregolarità o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale inadempienze: - per mancata effettuazione dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarlecontrolli previsti, per iscrittociascun controllo non effettuato e per ciascun Nido Euro 150,00 (centocinquanta); - per mancato invio delle certificazioni previste, al Contraenteper ciascuna certificazione non inviata e per ciascun Nido Euro 150,00 (centocinquanta); - per mancato rispetto dei tempi di effettuazione degli interventi previsti, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioniper ciascun nido Euro 200,00 (duecento); - per mancata effettuazione di intervento nel caso ciò risulti necessario all’occorrenza e in caso di emergenza, per ciascun nido Euro 200,00 (duecento). 3. Al Contraente verrà Ove si verifichino inadempienze da parte dell'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione del servizio, sarà applicata dall'Amministrazione, in ragione della loro gravità, una penale rapportata fino al massimo del 10% (diecipercento) del prezzo aggiudicato laddove le inadempienze fossero riferite alla globalità dei nidi. 4. In ogni caso nel reclamo sarà concesso all’appaltatore un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine l’Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni casogiustificazioni addotte, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà procederà ad applicare le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”sopra descritte. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, L’applicazione delle predette penali non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo preclude il diritto al del Comune di Firenze a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, ovvero, a termini . Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contrattopagamento della medesima penale. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Preventivo Per Servizio Di Prelievo E Analisi Chimiche E Microbiologiche

Inadempienze e penalità. 1Il Concessionario, nell’esecuzione del presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge vigenti ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi. Il Direttore dell’Esecuzione Qualora, durante lo svolgimento del Contratto servizio, fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui al presente Capitolato, nonché della normativa dallo stesso richiamata, l'Amministrazione comunale procederà, con provvedimento assunto dal Responsabile del Servizio Istruzione, all'applicazione delle seguenti penalità pecuniarie, in rapporto alla gravità dell’inadempienza: a) Mancato rispetto degli standard previsti dalle caratteristiche merceologiche (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo derrate alimentari di qualità delle prestazioni erogateinferiore o comunque difforme rispetto alle caratteristiche merceologiche indicate nell’ allegato 1) b) Dieta speciale per patologia preparata con tecniche o alimenti inadeguati alle prescrizioni sanitarie c) Totale o parziale mancata consegna dei pasti destinati alle diete personalizzate nella singola sede di consumo d) grammature dei pasti inferiori a quelle previste dalle tabelle dietetiche Az.USL, verificate su 10 porzioni della stessa preparazione e) temperatura dei pasti non conforme alle normative vigenti f) mancata integrazione idi stoviglieria, posateria, ecc. 2. Al riscontro g) mancato rispetto di eventuali violazioni quanto previsto dai menù (tabella standard e tabella dietetica personalizzata) h) mancato rispetto del Piano di autocontrollo aziendale i) Rinvenimento di corpi estranei /inorganici/parassiti nei pasti somministrati j) rinvenimento di prodotti alimentari scaduti k) riciclaggio non autorizzato di derrate ovvero di prodotti non consumati in precedenza l) preparazione di pasti con cariche microbiche elevate (fatto salvo l'obbligo di sostituzione degli stessi, precedentemente disciplinato) m) fornitura di pasti o derrate chimicamente contaminate, tali da essere inidonei all’alimentazione umana n) inadeguata igiene delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto attrezzatura e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/utensili o degli adempimenti automezzi adibiti al trasporto o) conservazione delle derrate non puntuali.conforme alle normative vigenti 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso p) mancato rispetto dei tempi di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  consegna dei pasti ai refettori decentrati ovvero mancato rispetto degli orari di consumazione del pasto nei refettori q) mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia r) mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante norme di cui al TITOLO IX “Personale” per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutivaqualifiche, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini orario di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine monte ore settimanale, della composizione "standard" dello staff di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza indicata e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore garantita in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva(salvo assenze giustificate per ferie, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;malattia ecc..)

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Sources: Concessione Del Servizio Di Ristorazione Scolastica

Inadempienze e penalità. 1L’Impresa Aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso. Ove si verifichino inadempienze dell'Impresa Aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione Appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. In caso di applicazione di penalità, la Stazione Appaltante procederà al recupero della stessa mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento. La Stazione Appaltante può altresì procedere nei confronti dell’Impresa alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della livello di gravità e le penalità minime che la Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal Appaltante si riserva di applicare sono indicati nel capo specifico a ciascun servizio di cui al presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazionicapitolato. In ogni casocaso di mancata esecuzione del servizio per più di 3 giorni, al verificarsi la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di episodi richiedere la prestazione ad altra Impresa, addebitando il maggior costo all’Impresa Aggiudicataria inadempiente, nei confronti della quale verrà applicata anche la penale come sopra indicato, riservandosi di inosservanza delle norme richiedere alla stessa i maggiori danni subiti. Nel caso in cui l’Impresa Aggiudicataria incorra in reiterate inadempienze agli standard del presente Capitolato Specialecapitolato, possono essere applicate penalitàla Stazione Appaltante si riserva di applicare penalità progressive allo stesso tipo di infrazione. Decorsi 3 giorni dal ricevimento della contestazione senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazionile penalità si intendono accettate. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/Nel caso in cui l’Impresa Aggiudicataria produca entro il termine di cui sopra le giustificazioni in merito alla contestazione, la S.A. si riserva di accoglierla o degli adempimenti non puntuali. 4rifiutarla in un congruo termine. Resta ferma In caso di rifiuto la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo S.A. provvederà all’applicazione delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la La Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scrittequalora: • mensilmente, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali dannitotale delle penali, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo del corrispettivo • annualmente sia superata la soglia complessiva di contratto. 8. Per n° 7 penali ritenute gravi dalla S.A. (come indicato al punto “Inadempienze e penalità” di ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo specifico servizio) • annualmente sia superata la soglia complessiva di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni n° 20 penali di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicatequalsiasi tipo (grave, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contrattomedia, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore compreselieve), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Servizio Di Portierato, Vigilanza E Traslochi

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, D.E.C. verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate, avvalendosi dei direttori operativi. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero pregiudicano lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà il D.E.C. provvede a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli provveda agli adempimenti richiesti o vengano eliminate ad eliminare le disfunzioni o fatte a far cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni Per ogni singola inadempienza e per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi giorno solare consecutivo di episodi mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali contratto e/o degli adempimenti impartite con ordine di servizio secondo le modalità previste nel presente articolo, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel Capitolato e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso superiore all’uno per mille dell’importo contrattuale, secondo quanto di incameramento totale o parziale della cauzioneseguito dettagliato e, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali perin particolare: • per mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante nell’esecuzione dell’appalto: € 250,00 per l’espletamento dei serviziogni contestazione; • per ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale pari ad €. 250,00. Si indicano, a titolo esemplificativo: - ritardo ritardi nella redazione e consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione esecuzione delle opere prestazioni e delle attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori dell’esecuzione del contratto e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione nel corso dell’esecuzione delle opereprestazioni dedotte in contratto; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto; - ritardo nelle tempistiche fissate per gli interventi di manutenzione, assistenza, custom care e reportistica. - ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel Capitolato; - ritardo nella consegna dei beni e/o delle apparecchiature e/o dei software; - ritardo maggiore di 24 ore nelle tempistiche inerenti all’installazione di aggiornamenti di software o parti di apparecchiature, rispetto ai tempi fissati dal Capitolato o stabiliti in contraddittorio con il DEC.; - ritardo nella consegna delle certificazioni e dichiarazioni di conformità, dei libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature, dei documenti necessari per l’ottenimento di pareri, autorizzazioni dai vari enti, per la consegna rispetto ai tempi previsti dei documenti per l’accreditamento sanitario, ecc.; • inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”: € 250,00 per ogni contestazione; 4. In caso di reiterato inadempimento, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare a carico del Contraente, per ogni inadempienza, un’ulteriore penale pari ad € 500,00. In caso di inadempimenti o ritardi relativi a interventi di manutenzione straordinaria e in ogni altro caso di particolare gravità, si applica una penale pari all’1 per mille dell’importo netto di contratto. 5. L’Azienda OspedalieraIl D.E.C., in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a di porre rimedio e ad ed eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci quindici giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 7. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. 8. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicateindividuate nel presente articolo, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 79. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 810. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, Tutte le penali potranno essere applicate anche nel caso saranno contabilizzate in detrazione, in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede e di gara e dettagliato in conclusione della fase di progettazione esecutivaaccertamento, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasie saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata definita. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Service Agreement

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità Qualora l'esecuzione delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti Responsabile Unico del Progetto gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso assegna un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni casoche, salvo i casi d'urgenza, non potrà può essere inferiore a dieci quindici giorni. Entro detto termine l'appaltatore , entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni ordinateprestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatorel'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante il Politecnico di Torino risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni Ove si verifichino inadempienze dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate saranno applicate dal DEC Politecnico di Torino penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato Speciale d’Oneri. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse. Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all’Affidatario, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale: per ritardata attivazione dei servizi richiesti: penale in ragione dell’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo; per ripetuti e/o dal DL continui disservizi della piattaforma: penale in ragione dell’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di disservizio o malfunzionamento; Per l’applicazione delle penali si procederà alla contestazione all’Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Progetto. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l’Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e/o dal CSE e/o dal RUP , in appositi ordini ogni caso, all’adozione di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di ogni determinazione ritenuta opportuna. Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, saranno applicate le previa emissione di nota di credito da parte dell’Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva. L’ammontare delle penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In non potrà in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scrittesuperare, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali dannicomplessivamente, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo dell’ammontare netto contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Contratto D’appalto Per La Fornitura Di Servizi Di Assessment

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione Per la caratteristica del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme servizio l'attività oggetto del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, CSA non potrà essere inferiore sospesa. Pertanto, l’aggiudicatario assume a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, proprio carico la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimentoresponsabilità della sua puntuale esecuzione, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo. Nei casi in cui l’aggiudicatario non esegua, anche parzialmente, il servizio così come previsto dal contratto ovvero vi dia corso con ritardo o comunque oltre il termine stabilito, l’Amministrazione Appaltante procederà, anche senza darne preventiva comunicazione, all’acquisizione diretta di quanto necessario, presso altro fornitore, così da assicurare la continuità di prestazioni essenziali. In caso di inadempienze nell’esecuzione del servizio, l’Amministrazione Appaltante, previa contestazione scritta ed acquisizione delle eventuali giustificazioni dell’aggiudicatario, avrà facoltà di applicare le seguenti penali: • mancata esecuzione delle attività e/o prestazioni previste all’art. 1 del presente CSA, quali il mancato rispetto delle forniture tempistiche stabilite per l’esecuzione delle stesse e/o il mancato rispetto dei calendari attività concordati con l’ATS della Città Metropolitana di Milano: € 500,00 ad evento; • mancata partecipazione all’equipe di raccordo con gli operatori ATS coinvolti nelle attività di programmazione e governance: € 500,00 ad evento; • mancata partecipazione a riunioni ed eventi organizzati da ATS con Soggetti esterni: € 1.000,00 ad evento; • mancata predisposizione di relazioni di aggiornamento o sintesi o di altra documentazione richiesta da ATS: € 500,00 ad evento • comportamento inappropriato del personale adibito al tempo indicato nel CSA;presente servizio, verificato dall’ATS della Città Metropolitana di Milano: € 100,00 ad evento. Le suddette penali verranno scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso, richiedendo all’aggiudicatario idonea nota di credito, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, l’Amministrazione Appaltante si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato. Quanto sopra, fatta salva ogni altra azione che l’Amministrazione Appaltante riterrà opportuna in idonea sede ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali.

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Sources: Capitolato Speciale D’appalto

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale Gli standard dei servizi resi devono essere di alto livello e, per la misurazione degli stessi, saranno utilizzati alcuni Indicatori e per ogni valore di soglia superato, a tal finemotivo di inadempienze dell’Aggiudicatario, attiva un sistema saranno applicatei: ✓ Penali per la Prestazione del Servizio (regime dei singoli Servizi): • ogni evento di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto “rottura dello stock”, addebitabile a qualunque responsabilità della ditta Aggiudicataria, presso i Presidi e/o altri luoghi individuati e secondo le procedure concordate, comporterà l’applicazione di una penale pari a € 1.000,00 (mille), • ogni “blocco” del Servizio addebitabile alla mancata corretta prestazione della ditta Aggiudicataria e secondo le procedure concordate, comporterà l’applicazione di una penale pari a € 1.000,00 (mille), • differenze inventariali: qualora nell’arco dell’anno risultino delle differenze inventariali non giustificate/giustificabili alla ditta Aggiudicataria sarà addebitato un importo di € 15.000,00 (quindicimila) per ogni punto percentuale ottenuto dal rapporto tra il valore delle differenze inventariali non giustificate ed il valore della scorta media presente nel magazzino centrale. L’Ente si riserva comunque di graduare le penali sopra esposte in relazione alla effettiva gravità dell’inadempienza e/o disservizio verificatosi. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Azienda il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio quali, ad esempio: ▪ mancanze inventariali (sia di Materiali/Prodotti che pregiudicassero lo svolgimento corretto di Mezzi di Raccolta): periodicamente con cadenza e puntuale dei servizimetodologia da stabilire, l’Azienda provvederà a contestarlema comunque almeno una volta all’anno ed alla fine dell’anno fiscale dell’Ente, sarà svolta, in contraddittorio tra le parti, la procedura di Inventario Fisico e le eventuali mancanze inventariali saranno addebitate dall’Ente alla ditta Aggiudicataria. Eventuali eccedenze saranno prese in carico dall’ASL, ▪ saranno altresì addebitate alla ditta Aggiudicataria, per iscrittoqualsiasi tipologia di rifiuto, al Contraentegli eventuali costi di smaltimento derivanti da errato svolgimento dell’incarico da parte della ditta stessa. L’Ente si riserva altresì di applicare multipli delle sanzioni previste in caso di recidiva specifica nelle inadempienze previste. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell’inadempienza rispetto alla quale la ditta Aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre sette giorni di calendario e consecutivi decorrenti dal ricevimento della contestazione. L’Ente valutate le osservazioni formulate dalla aggiudicataria, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti deciderà in merito all’applicazione delle penali. L’Ente si riserva comunque di procedere d’ufficio all’applicazione di talune penali nei casi di disservizi oggettivamente riscontrabili, nonché nei casi ritenuti di particolare gravità. Nel caso l’Aggiudicatario abbandonasse o vengano eliminate sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le disfunzioni o fatte cessare prestazioni richieste “a regola d’arte” secondo le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del modalità indicate nel presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalitàl’Ente avrà diritto, previa contestazione dell'addebito al Contraente delle infrazioni e rigetto diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all’esecuzione del servizio o delle sue eventuali giustificazioniprestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altre imprese di propria fiducia, a libero mercato. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo Per ottenere il pagamento delle penali, il rimborso degli oneri sostenuti, nonché la rifusione dei danni, l’Azienda si rivarrà mediante trattenuta sui crediti della ditta Aggiudicataria. Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che l’Ente riterrà opportuno intraprendere ai fini dell’accertamento e risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all’Aggiudicatario non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dalla stessa arrecati all’Ente per qualsiasi motivo, l’Ente stesso si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo. Nel caso di incameramento parziale o totale o parziale della cauzione, il Contraente l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontareammontare entro il termina di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Azienda. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti Le suddette penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo non esimono l’impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per dell’effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell’Azienda. In tutte le fasi ipotesi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione cui sopra l’ASL AL si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritteaffidare ad altra Impresa l’esecuzione del servizio, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali dannirestando a carico dell’Impresa aggiudicataria inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per sia ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento altro maggiore onere o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste dell’inadempienza. L’impresa aggiudicataria inadempiente non può sollevare contestazioni in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA merito alla qualità e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattualeal prezzo dei servizi così acquistati. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Appalto Per Servizio Di Logistica

Inadempienze e penalità. Qualora si verificassero, da parte dell'Affidatario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali sopra descritti, nonché specificatamente dettagliati nel contratto, l'Appaltante si riserva, fatta salva la riparazione dell'eventuale danno, la comunicazione di eventuali fattispecie di reato alle competenti autorità, il diritto di risoluzione al contratto, la facoltà di applicare una penale. Se tali inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio non dovessero comportare la risoluzione del contratto, il direttore dell’esecuzione invierà comunicazione scritta al referente contrattuale tramite mezzo certificato con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali, fissando un termine massimo di sette giorni, entro il quale dovranno pervenire le controdeduzioni scritte. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’Amministrazione, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l’Amministrazione, fatto salvo il rispetto dell'art. 145, comma 7 del D.P.R. 207/2010, imporrà una penale, il cui importo stabilito in base ai commi successivi del presente articolo, comunicando al Referente Contrattale l'adozione del relativo provvedimento. Le penali saranno comminate, in misura giornaliera, in un importo compreso tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale su base annuale nei casi, esemplificativi e non esaustivi, di seguito riportati: 1. Il Direttore dell’Esecuzione per ogni violazione degli orari di apertura e di chiusura delle sedi rispetto agli orari comunicati e/o interruzione ingiustificata del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.servizio; 2. Al riscontro per l'impiego, in ciascuna giornata di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto servizio, di personale inferiore, per numero o qualificazione professionale, rispetto a quanto previsto nel progetto presentato nell'offerta tecnica Ciascuna violazione degli obbligi di cui agli artt. 22 e 23 del Capitolato relativi alla prevenzione e sicurezza del personale dipendente dall'Affidatario comporta la comminazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro. Per ciascuna inadempienza legata alla gestione del personale o per comportamento scorretto degli operatori: - per l'impiego di personale privo dei requisiti morali e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto professionali e/o con le modalità di esecuzione previste qualifica professionale inferiore rispetto a quella dichiarata; € 500 per ciascuna inadempienza - in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissatimancata rimozione del personale privo dei requisiti richiesti e dichiarati o del personale che, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede a insindacabile giudizio della stazione appaltante, abbia arrecato pregiudizio alla reputazione dei servizi comunali a causa di gara uno scorretto svolgimento degli stessi; - mancata comunicazione al responsabile delle diverse sedi (biblioteche e dettagliato in fase archivio) di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche sostituzioni degli operatori; - in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/di comportamento scorretto o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimeno in cui sia garantito il Per ciascuna inadempienza legata a ritardi

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Sources: Capitolato Per l'Affidamento Dei Servizi Bibliotecari

Inadempienze e penalità. 1L’inosservanza degli obblighi contrattuali viene contestata dagli uffici e notificata al Concessionario, con lettera indicante i rilievi accertati. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione AppaltanteConcessionario dovrà produrre le sue deduzioni entro dieci giorni dalla data di notifica, verifica periodicamente la regolarità della fornitura mentre trascorsi inutilmente tale termine si intenderà riconosciuta l’inadempienza e la sua corrispondenza alle norme saranno applicate le penalità previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioniarticolo. In ogni caso, previo esame delle deduzioni del Concessionario, si deciderà insindacabilmente sull’applicazione delle penalità e sul loro ammontare. L’amministrazione comunale detrarrà dal compenso spettante le penali a carico del concessionario. Fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno e quanto disposto nel presente contratto in materia di risoluzione del contratto, nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, la Concedente si riserva l'applicazione delle seguenti penali:----------- 1. Per sostituzione di personale educativo effettuato per esigenze organizzative del Concessionario, senza averne data tempestiva comunicazione scritta (anche via e-mail) al verificarsi Comune: la sanzione prevista è di episodi Euro 1000,00 per ogni operatore; 2. per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 1000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell’inadempimento; 3. per negligenza constatata del Concessionario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di inosservanza pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nel servizio, e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 5.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell’inadempimento;---------------------------------------- 4. per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 100,00 ad Euro 1.000,00 per ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato; 5. per il non rispetto del menu da Euro 100,00 ad Euro 500,00;------------------ 6.per mancato rispetto delle norme disposizioni previste dal Capitolato speciale di Concessione e del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali Contratto e/o per mancato rispetto di norme igienico-sanitarie o di norme di qualsiasi altro genere attinenti il servizio: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell’inadempimento. ---------------------------------------- Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto dell’Amministrazione Contraente di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque, rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, alla tutela della salute e della sicurezza degli adempimenti utenti, al decoro ed all’immagine dell’Amministrazione Contraente, commisurate alla gravità, recidività ed entità dei disservizi riscontrati. L’applicazione delle penali non puntuali. 4solleva in alcun modo l’Impresa Concessionaria dall’obbligo di procedere all’eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l’applicazione delle norme relative alla risoluzione contrattuale. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore dell’ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penalidall’Amministrazione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattualiinadempienze gravi, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di serviziomolteplici gravi recidive, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti previa notificazione all’Impresa concessionaria con tutte le conseguenze di legge che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese)la risoluzione comporta, sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;ivi incluso il maggior danno.--------------------------------

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Sources: Contract for the Concession of Municipal Nursery Services

Inadempienze e penalità. 1Per la caratteristica del servizio, l'attività non potrà essere sospesa. Il Direttore dell’Esecuzione Pertanto, l’Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità della sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltantesuo personale, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o In caso di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizinell’esecuzione del servizio, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalitàl’Aministrazione, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito scritta, avrà facoltà di applicare le seguenti penali: a) (per la sola ATS della Città Metropolitana di Milano) qualora non venga garantito il calendario minimo stabilito per la restituzione dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali ecani ai legittimi proprietari o quando vengano accertati ritardi/o degli adempimenti non puntuali.disservizi/comportamenti scortesi a danno dell’utenza si applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata; 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel b) nel caso sia accertato dal Dipartimento Veterinario una modifica/cambio, disposta unilateralmente dall’Appaltatore, dei mangimi si applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata; c) in caso di incameramento totale o parziale smaltimento dei rifiuti speciali con modalità non conformi alle normative vigenti si applicherà una penale pari a € 500,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata; d) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente Contratto per effettuare l’intervento di accalappiamento si applicherà una penale pari a € 50,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata, cui si aggiungerà € 5,00 per ogni 15 minuti di ritardo; e) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente Contratto per informare i soggetti competenti dei cani accalappiati senza la presenza della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante Polizia Locale territorialmente competente si applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche una penale pari a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e € 25,00 per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni ritardo; f) in caso di contratto e/o impartite con ordine ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente Contratto per segnalare al Dipartimento Veterinario il decesso di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o un animale si applicherà una penale pari a € 25,00 per ogni singolo giorno fattispecie di inadempienza contestata; g) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente Contratto nel provvedere immediatamente – e disservizio contestato comunque non oltre 60 minuti - alla sostituzione del personale in caso di assenza improvvisa durante l’orario di lavoro si applicherà una penale pari a causa dell’irregolare € 200,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata; h) in caso di mancata assicurazione nel corso della medesima giornata del servizio minimo indispensabile (accalappiamento e alimentazione degli animali e pulizia quotidiana dei ricoveri) per l’assenza del personale, anche per motivi sindacali, o mancata esecuzione nel caso che gli animali non abbiano sempre l’acqua a disposizione, si applicherà una penale pari a € 1.000,00 per ogni giornata contestata, fatto salvo il rimborso all’Amministrazione di prestazioni previste ogni spesa sostenuta per un servizio sostitutivo ed eventuali altre e più gravi conseguenze civili o penali. i) nel caso in appalto e/cui dovessero verificarsi disagi, disservizi o con le modalità danni di esecuzione previste in contrattoqualsiasi sorta imputabili a responsabilità dell’aggiudicatario, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese)non consistenti nelle fattispecie sopra descritte, sarà applicata una penale pari all’uno a € 200,00 per mille dell’importo contrattualeogni disagio, disservizio o danno riscontrato. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche j) nel caso di ritardo rispetto ai termini fissatimancato assolvimento dei singoli obblighi assunti con l’offerta tecnica verrà applicata una penale pari a € 500,00. L’Amministrazione organizza la propria azione amministrativa sulla base del principio di buon andamento, di economicità, di efficienza, imparzialità e di trasparenza e di conseguenza l’Appaltatore, agendo per conto di una Pubblica Amministrazione, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede caso di gara inadempimenti come sopra specificati, lede l’immagine di una c.d. “buona amministrazione”, incidendo sulla fiducia della cittadinanza e dettagliato in fase degli amministratori e sulla capacità di progettazione esecutivagiungere ai fini istituzionalmente previsti. L’Amministrazione si riserva, quindi, di una o più d'una richiedere il risarcimento di eventuali danni d’immagine conseguiti in conseguenza di tali fasiinadempimenti. In tal caso ogni caso, il valore delle penali applicate dall’Amministrazione non potrà superare la soglia di cui all’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati formalmente all’aggiudicatario che potrà comunicare all’Amministrazione le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 giorno solare), a seconda della tipologia e della gravità dell’inadempienza. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione interessata, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le penali su indicate come sopra stabilito. In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno causato. L’Amministrazione, dopo l’applicazione di 5 (cinque) penalità calcolate sull’anno contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’Appaltatore ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’Amministrazione un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si applicheranno riservano il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per ogni singola fasegli effetti dell’art. 1456 del c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Per le penalità applicate sarà richiesta all’Appaltatore l’emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione, dei pagamenti. L’Amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, avrà il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva, ponendo a carico dell’aggiudicatario tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti. La suddetta penale sarà applicataquantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall’assegnazione del servizio ad altro operatore economico, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;da un ritardo nell’esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).

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Sources: Contratto D’appalto

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, Appaltante verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraenteall’Operatore Economico Aggiudicatario, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente All’Operatore Economico Aggiudicatario verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente all'Appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente l’Operatore Economico dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/ritardi o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le inadempimenti nelle singole fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., degli impianti rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi nella redazione e consegna della documentazione prevista e necessaria per tutte fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere, e necessarie per collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc.; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, Collaudatori per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi da loro emessi per tutte le prestazioni previste in appalto; 25  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, sarà comunque tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraentedell’appaltatore, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, fase con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA b) ritardo nell'inizio dei lavori; c) ritardo nella consegna dei beni e/o delle apparecchiature e/o dei software; d) ritardo maggiore di un’ora nell’intervento in loco su chiamata in caso di guasti; e) ritardo maggiore di un’ora nelle tempistiche inerenti le attività di formazione e/o supporto; 26 f) ritardo maggiore di 24 ore nelle tempistiche inerenti l’installazione di aggiornamenti di software o parti di apparecchiature rispetto ai tempi fissati dal CSA o stabiliti in contraddittorio con il DEC.; g) ritardo nella consegna dei documenti AS BUILT e delle certificazioni e dichiarazioni di conformità, dei libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature, dei documenti necessari per l’ottenimento di pareri, autorizzazioni dai vari enti, per la consegna rispetto ai tempi previsti dei documenti per l’accreditamento sanitario, ecc.; h) mancato aggiornamento del Libretto unico del lavoro e/o del registro infortuni; i) mancata/ritardata comunicazione al DEC (per ogni giorno di ritardo) delle modifiche all’elenco del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto 11. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e di conclusione della fase di accertamento, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata definita.

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Sources: Consultation for Preliminary Procurement

Inadempienze e penalità. 1Salve diverse sanzioni previste da disposizioni normative, l’USU, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare, oltre alle spese straordinarie che abbia dovuto sostenere per assicurare la regolarità e funzionalità della propria attività, le seguenti penali. Qualora riscontrasse ritardi e disservizi, il Referente del contratto provvederà ad applicare la penale di € 500,00 nei seguenti casi: - per ogni abbandono (anche se momentaneo) ingiustificato della portineria della Residenza; - per ogni mancato intervento su allarme proveniente dai sistemi tecnologici di sicurezza installati presso la residenza universitaria (antintrusione, antincendio, ecc.); - per ogni ritardo, oltre i 15 minuti, nel prendere servizio presso la Residenza Universitaria. Il Direttore dell’Esecuzione ritardo superiore ad un’ora è considerato come assenza e comporta un’ulteriore penale di € 1.000,00; - per ogni mancato inoltro al Referente del Contratto (D.E.C.) contratto, entro le 24 ore dall’accadimento, della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema relazione prevista in caso di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto fatti e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto situazioni anomale inerenti il servizio e puntuale dei servizila sicurezza; - per ogni mancata sostituzione, l’Azienda provvederà entro due ore dalla richiesta del Referente del contratto, a contestarlemail, del personale dell’Impresa ritenuto non idoneo all’espletamento del servizio; - per iscrittoogni inadempienza del personale addetto al servizio, al Contraenteriscontrata a giudizio insindacabile del Referente del contratto, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di quali: inosservanza delle norme del presente Capitolato Specialedisposizioni operative, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente atteggiamenti poco decorosi ed irriguardosi verso il personale ESU e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali verso l’utenza e/o degli adempimenti i terzi, mancanza o incompletezza delle divise e delle dotazioni di servizio; - per ogni mancato giro di ispezione, ove previsto e concordato con il Referente del contratto o suo delegato, anche in mancanza di sistemi elettronici di controllo; - per ogni mancata sostituzione di personale ritenuto non puntuali. 4gradito; - per mancata reperibilità del Responsabile dell’appalto. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore - per ogni situazione di difformità di cui all’art. 14. L’applicazione delle penali sarà preceduta da motivata contestazione scritta, inviata dal Referente del contratto a mezzo raccomandata AR, preceduta da fax, alla quale l’Aggiudicatario avrà facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento. L’Amministrazione si riserva comunque, in caso di applicazione di n. 3 penali in un anno solare, di procedere alla risoluzione del contatto ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con conseguente esecuzione del servizio in danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo dell’impresa inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno. L’ammontare delle penalipenalità verrà addebitato sui crediti dell’Impresa aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando i crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale o parziale della cauzione, il Contraente l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e ammontare entro il termina di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche eccrichiesta da parte dell’Amministrazione., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Inadempienze e penalità. 1Per la caratteristica del servizio, l'attività non potrà essere sospesa. Il Direttore dell’Esecuzione Pertanto, l’aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltantesuo personale, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o In caso di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizinell’esecuzione del servizio, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalitàAmministrazione contraenti, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioniscritta, avranno facoltà di applicare le seguenti penali: a) per la sola ATS della Città Metropolitana di Milano, qualora non venga garantito il calendario minimo (art. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito 7 lett. e) del presente CSA) stabilito per la restituzione dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali ecani ai legittimi proprietari o quando vengano accertati ritardi/o degli adempimenti non puntuali.disservizi/comportamenti scortesi a danno dell’utenza si applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata; 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel b) nel caso sia accertato dal Dipartimento Veterinario una modifica/cambio, disposta unilateralmente dall’aggiudicatario, dei mangimi si applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata; c) in caso di incameramento totale o parziale smaltimento dei rifiuti speciali con modalità non conformi alle normative vigenti si applicherà una penale pari a € 500,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata; d) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente CSA per effettuare l’intervento di accalappiamento si applicherà una penale pari a € 50,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata, cui si aggiungerà € 5,00 per ogni 15 minuti di ritardo; e) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente CSA per informare i soggetti competenti dei cani accalappiati senza la presenza della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante Polizia Locale territorialmente competente si applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche una penale pari a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e € 25,00 per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni ritardo; f) in caso di contratto e/o impartite con ordine ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente CSA per segnalare al Dipartimento Veterinario il decesso di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o un animale si applicherà una penale pari a € 25,00 per ogni singolo giorno fattispecie di inadempienza contestata; g) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente CSA nel provvedere immediatamente – e disservizio contestato comunque non oltre 60 minuti - alla sostituzione del personale in caso di assenza improvvisa durante l’orario di lavoro si applicherà una penale pari a causa dell’irregolare o € 200,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata; h) in caso di mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contrattoassicurazione, nel CSA corso della medesima giornata, del servizio minimo indispensabile (accalappiamento, alimentazione degli animali e negli altri documenti pulizia quotidiana dei ricoveri) per l’assenza del personale, anche per motivi sindacali, o nel caso che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese)gli animali non abbiano sempre l’acqua a disposizione, si applicherà una penale pari a € 1.000,00 per ogni giornata contestata, fatto salvo il rimborso ad ATS di ogni spesa sostenuta per un servizio sostitutivo ed eventuali altre e più gravi conseguenze civili o penali. i) nel caso in cui dovessero verificarsi disagi, disservizi o danni di qualsiasi sorta imputabili a responsabilità dell’aggiudicatario, non consistenti nelle fattispecie sopra descritte, sarà applicata una penale pari all’uno a € 200,00 per mille dell’importo contrattualeogni disagio, disservizio o danno riscontrato. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche j) nel caso di ritardo rispetto ai termini fissatimancato assolvimento dei singoli obblighi assunti con l’offerta tecnica verrà applicata una penale pari a € 500,00. Le Amministrazioni organizzano la propria azione amministrativa sulla base del principio di buon andamento, di economicità, di efficienza, imparzialità e di trasparenza e di conseguenza la società aggiudicataria, agendo per conto di una Pubblica Amministrazione, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede caso di gara inadempimenti come sopra specificati, lede l’immagine di una c.d. “buona amministrazione”, incidendo sulla fiducia della cittadinanza e dettagliato in fase degli amministratori e sulla capacità di progettazione esecutivagiungere ai fini istituzionalmente previsti. L’ATS si riserva, quindi, di una o più d'una richiedere il risarcimento di eventuali danni d’immagine conseguiti in conseguenza di tali fasiinadempimenti. In tal caso ogni caso, il valore delle penali applicate dalle Amministrazioni non potrà superare la soglia di cui all’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati formalmente all’aggiudicatario che potrà comunicare all’ATS coinvolta le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 giorno solare), a seconda della tipologia e della gravità dell’inadempienza. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione interessata, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’aggiudicatario le penali su indicate come sopra stabilito. In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno causato. Le Amministrazioni, dopo l’applicazione di 5 (cinque) penalità calcolate sull’anno contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’aggiudicatario ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi alle Amministrazioni un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si applicheranno riservano il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per ogni singola fasegli effetti dell’art. 1456 del c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Per le penalità applicate sarà richiesta all’aggiudicatario l’emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione coinvolta, dei pagamenti. Le Amministrazioni, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, avranno il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva di cui all’articolo 16 del presente CSA, ponendo a carico dell’aggiudicatario tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti. La suddetta penale sarà applicataquantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall’assegnazione del servizio ad altro operatore economico, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;da un ritardo nell’esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione AppaltanteSalvo che il fatto non implichi anche l'applicazione di sanzioni penali, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste o non ricorra uno dei casi previsti dal presente Capitolato Speciale eper il risarcimento dei danni o per la risoluzione del contratto, a tal finenei casi in cui si verificassero inadempienze contrattuali nello svolgimento del servizio o inosservanze alle Ordinanze emesse dalle Autorità competenti, attiva un sistema la ditta appaltatrice, oltre all'obbligo e l'onere di controllo eliminare le irregolarità, incorrerà nella applicazione di qualità delle prestazioni erogate. 2una penale. Al riscontro L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione del fatto notificata nelle forme di legge, alla quale la ditta appaltatrice può rispondere entro 10 giorni dalla notifica con scritti difensivi o richiesta di audizione. La penale sarà quindi determinata ed applicata ad insindacabile giudizio e parere dell’Ente Appaltante con trattenuta sulla rata di canone immediatamente successiva alla notifica della sua determinazione. L’applicazione della penale non estingue eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto rivalse da parte dell’Ente Appaltante e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarleterzi, per iscrittoi danni provocati dalle inosservanze o inadempienze, al Contraente, affinché vengano eseguiti né la rivalsa per gli adempimenti richiesti eventuali servizi sostitutivi assunti direttamente o vengano eliminate le disfunzioni indirettamente dall'Ente appaltante. ▇▇▇▇▇ restando la penale ed il risarcimento o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito rivalsa dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzionedanni subiti, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa servizio non svolto nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori giorno prestabilito dal calendario e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutivaassorbito in uno successivo, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto qualunque ne sia il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardimotivo, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate viene contabilizzato e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giornipagato. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, L'entità delle penali e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso dicosi stabilita: a) Mancato raggiungimento nei primi 6 mesi (a far data dal verbale di presa cantiere) di una percentuale di Raccolta Differenziata (conforme alle specifiche dei regolamenti regionali) pari al 65% calcolata come media degli ultimi 3 (tre) mesi di servizio) € 2.000,00; b) Mancato raggiungimento nei primi 12 mesi (a far data dal verbale di presa cantiere) di una percentuale di Raccolta Differenziata (conforme alle specifiche dei regolamenti regionali) pari al 65% calcolata come media degli ultimi 6 (sei) mesi di servizio) € 2.000,00; c) Mancato raggiungimento nei primi 18 mesi (a far data dal verbale di presa cantiere) di una percentuale di Raccolta Differenziata (conforme alle specifiche dei regolamenti regionali) pari al 65% calcolata come media degli ultimi 6 (sei) mesi di servizio) € 2.000,00; d) Mancato raggiungimento nei primi 36 mesi (a far data dal verbale di presa cantiere) di una percentuale di Raccolta Differenziata (conforme alle specifiche dei regolamenti regionali) pari al 65% calcolata come media degli ultimi 12 (dodici) mesi di servizio) € 3.000,00; e) Mancata fornitura (con evidenza ogni 12 mesi) delle ore uomo così come prescritto nell’art. 31: minima Euro 1.000,00 massimo Euro. 2.000,00; f) ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇ ▇▇ giorni dalla stipula del contratto) dei mezzi con le caratteristiche minimali prescritte nell’art. 10:  Euro 40.000,00 per il mezzo Bivasca;  Euro 25.000,00 per il mezzo a vasca singolo;  Euro 40.000,00 per l’autospazzatrice; g) Per ogni giorno di ritardo nell’inizio per completo o parziale mancato servizio di raccolta e trasporto "porta a porta" imputabile alla mancata sostituzione del servizio mezzo non funzionante: minima Euro 200,00 massimo Euro. 1.000,00; h) Per mancato spazzamento meccanizzato e/o misto imputabile: Euro 250,00; i) Per mancato spazzamento manuale: Euro 400,00; j) Per mancato ritiro del rifiuto ingombrante e/o RAEE: € 500,00; k) Per mancato ritiro dei RUP: Euro 250,00; l) Per qualsiasi altra inadempienza o inosservanza al presente Capitolato e alle disposizioni impartite dall'Ente appaltante e/o autorità competenti: per ogni fatto accertato: minimo Euro. 200,00 massimo Euro. 1.000,00. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate e non potranno protrarsi oltre i 3 (tre) giorni. Ferma restando l’applicazione delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;penalità sopra descritte, qualora l’Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dall'Amministrazione Comunale, questa, a spese dell'appaltatore medesimo e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio all’esecuzione di quanto necessario.

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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione Le inadempienze si rilevano o come esiti del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, sistema dei controlli o in seguito a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto reclami e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penalisegnalazioni. Nel caso di incameramento totale inosservanza delle disposizioni e delle modalità esecutive, o parziale della cauzioneal verificarsi delle inadempienze relative all’esecuzione del servizio, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà Comune si riserva di applicare le seguenti penali perpenali:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornituraPenali di “classe A”: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e euro 1.000,00 □ per ogni mancata autorizzazione necessaria per tutte legge all’espletamento dei servizi oggetto della gara; □ nel caso in cui i pasti preparati e somministrati presentino condizioni potenzialmente pericolose per la salute degli utenti, quali, a titolo solo esemplificativo: condizioni microbiologiche incompatibili con l’igiene degli alimenti, presenza di corpi estranei nei cibi, evidenti contaminazioni, etc…; □ per ogni mancata corrispondenza dei pasti relativamente a quanto specificato per le fasi diete speciali (vedi artt. 11 e 12); □ quando, a seguito dei sopralluoghi o degli esiti dei controlli analitici, sia stata rilevata una evidente non applicazione dei Piani di progettazione esecutivaautocontrollo, realizzazione delle opere e attività inclusi i requisiti di collaudo e certificazione delle opereregistrazione dei controlli, delle forniture quando ciò costituisca un elemento di potenziale rischio per la salute degli utenti; □ per ogni violazione inerente ai requisiti dei mezzi di trasporto e dei servizi, contenitori termici impiegati per la distribuzione dei pasti confezionati quando le condizioni di trasporto costituiscono violazione delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivocondizioni di igiene previste dalla normativa vigente – Art. 8 punto 6); - ritardi nella fornitura e installazione □ quando viene rilevato un comportamento del personale in violazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC richieste dall’art.22 e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini Manuale di servizioautocontrollo del gestore, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini in cui questo generi un pericolo potenziale per la salute dell’utente; □ per ogni mancata esecuzione delle operazioni e verifiche periodiche riportate nel Programma dei controlli di servizio. 7cui all’art.25 Penali di classe B: euro - € 500,00 □ per ogni mancata corrispondenza dei pasti alla struttura prevista all’art. In 9 o ai menù di cui all’allegato n. 11 salvo che la modifica non sia stata preventivamente autorizzata; □ per ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, mancata corrispondenza dei pasti a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per quanto previsto nell’Allegato n. 10 “Razioni Alimentari”; □ per ogni singola inadempienza mancata comunicazione e per ogni giorno solare consecutivo mancato invio di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o documentazione previsti obbligatoriamente dal presente capitolato; □ per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con violazione inerente le modalità di esecuzione previste preparazione dei pasti (art. 8 punto 4); □ per la mancata presentazione del piano di analisi microbiologiche entro 10 giorni dal termine stabilito e per la mancata effettuazione e presentazione dei risultati delle analisi contestualmente alla consegna degli esiti da parte del laboratorio (Art. 29); □ per la mancata presentazione al termine di ogni anno solare del Registro dei Controlli ai fini della prevista validazione e vidimazione. Il Comune procederà alla contestazione dell’addebito, tramite raccomandata A.R., entro due (2) giorni lavorativi dal verificarsi del fatto ovvero dal momento in cui ne è venuta a conoscenza e assegnerà un termine, non superiore a giorni 5 dalla contestazione, al gestore. per la presentazione delle proprie controdeduzioni, oltre che per adempiere alle prescrizioni segnalate nella contestazione di addebito. Trascorso il termine di cui al precedente comma, senza che il gestore abbia presentato controdeduzioni ovvero nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute accoglibili, il Dirigente competente procederà, con proprio provvedimento, all’applicazione della penale. L’applicazione delle sanzioni non impedisce, in caso di risoluzione del contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattualel’addebito degli eventuali maggiori danni. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Capitolato Speciale Per Servizi Di Mensa Scolastica E Fornitura Di Pasti

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità Qualora l'esecuzione delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - subisca ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche previsioni del contratto, a singole parti causa di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizinegligenza dell'Impresa Aggiudicataria, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione Responsabile Unico del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro Procedimento gli assegna un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni casoche, salvo i casi d'urgenza, non potrà può essere inferiore a dieci quindici giorni. Entro detto termine l'appaltatore , entro i quali l'Impresa Aggiudicataria deve eseguire le prestazioni ordinateprestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatorel'Impresa Aggiudicataria, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all’Affidatario, la Stazione Appaltante a tutela del servizio offerto, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali e non oltre il tempo assegnato nell’ordine in caso di violazione delle norme secondo i seguenti principi: • in caso di ritardo per lo svolgimento delle attività di configurazione ed avviamento del Piano/Servizio: penale in ragione dell’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo; • in caso di ritardi nell’erogazione dei servizi o nella gestione dei rimborsi: penale in ragione dell’uno per cento del valore economico del servizio o del rimborso per ogni giorno di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione ritardo • nel caso degli ordini in cui la survey periodica evidenziasse una percentuale di servizio. 7utenti gravemente insoddisfatti superiore al 10%: o penale in ragione dell’uno per cento dell’importo transato nel periodo di riferimento ove si registri una quota di utenti gravemente insoddisfatti compresa tra il 10% ed il 20% o penale in ragione del due per cento dell’importo transato nel periodo di riferimento ove si registri una quota di utenti gravemente insoddisfatti compresa tra il 20% ed il 25% o penale in ragione del tre per cento dell’importo transato nel periodo di riferimento ove si registri una quota di utenti gravemente insoddisfatti compresa tra il 25% ed il 30% La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza. Le sanzioni verranno applicate dopo formale contestazione da parte della Stazione Appaltante. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità le penali applicate nel corso dell’appalto superi non potranno superare il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille del valore dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle fornitureA titolo meramente esemplificativo, installazioni e verifiche si riporta una casistica di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, inosservanze che comportano l’applicazione di una sanzione: • mancato rispetto delle tempistiche contrattualmente previste per l’espletamento dei servizi, quali ad es: o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi risoluzione delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSAanomalie segnalate;

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Sources: Servizio Di Gestione Del Conto Welfare Di Ateneo

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità Qualora l'esecuzione delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti responsabile unico del procedimento gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso assegna un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni casoche, salvo i casi d'urgenza, non potrà può essere inferiore a dieci quindici giorni. Entro detto termine , entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinateprestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione st delle penali. ▇▇▇▇▇ appaltante risolve il contratto, fermo restando r estando il pagamento agamento Ove si verifichino inadempienze dell'Affidataria nell'esecuzione delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni prestazioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le dalla Stazione Appaltante penali appresso indicatein relazione a la gravità delle inadempienze, con decorrenza dalla data a tutela delle norme contenute nel dell’inadempienza. presente capitolato. La penalità sarà prec duta da regolare contestazione Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all’Affidatario, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale: • in caso di ritardi nell’erogazione dei servizi: penale di € 30,00 per ogni superiore ai 15 minuti di ri ardo; ora o frazione di ora • ripetute segnalazioni di insoddisfazione sul servizio da par e dell’utenza: penale dell’un per mille del valore economico del servizio. in ragione Per l’applicazione delle penali si procederà, anche a mezzo fax, alla contestazione all’Affidatario del relativo inadempimento ovvero contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di contestazione 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l’Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso degli ordini non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di servizio. 7ogni determinazione ritenuta opportuna. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento util e al verificarsi della contestazione, previa emissione di risolvere il contratto dopo due contestazioni scrittenota di credito da pa te dell’Affidatario o, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danniin prelievo a valere sulla cauzione definitiva. alternativa, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;mediante

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Sources: Capitolato Speciale d'Oneri

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza In caso di inadempienze ai patti contrattuali ed inosservanze alle norme previste dal del presente Capitolato Speciale ecapitolato si procederà all’applicazione delle seguenti penalità: • ritardo nell’attivazione del servizio: € 200,00 giornalieri; • ritardo nel ritiro, a tal finenella consegna o riconsegna di biancheria, attiva un sistema materasseria: € 200,00 giornalieri; • mancato ritiro di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto articoli infetti o potenzialmente infetti entro le 24 ore: € 700,00 giornalieri; • movimentazione e/o trasporto della biancheria, materasseria, effettuati non in conformità alle prescrizioni: € 250,00 per ogni contestazione; • trattamento o confezionamento della biancheria, materasseria, con modalità o materiali che non garantiscano adeguate condizioni igieniche: € 150,00 per ogni contestazione; • mancato rispetto delle fasce orarie di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto ritiro e puntuale dei serviziconsegna concordate con il committente: € 100,00 giornalieri; • riduzione della dotazione di biancheria, l’Azienda provvederà materasseria, in noleggio per colpa dell’Impresa: da un minimo di € 100,00 a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi massimo di episodi di inosservanza delle norme del presente € 300,00 giornalieri; • mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche merceologiche minime fissate nel Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o offerte in sede di gara: € 500,00 per ogni tipologia di articolo + € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione; • non idoneità del trattamento di ricondizionamento del capo di biancheria, (disinfezione, lavaggio, stiratura, piegatura e sterilizzazione) che non garantisca i requisiti prestazionali previsti dall’uso a cui sarà destinato: € 250,00 per ogni contestazione; • riconsegna di capi di biancheria non pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia (umidi o con presenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione che possono reagire in presenza di sudore, liquidi, medicamenti o quant’altro normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danni agli utenti) fatta salva l’immediata sostituzione: € 250,00 per ogni contestazione; • riconsegna dei capi di biancheria con elementi estranei (peli, capelli, ecc) macchiati od ombreggiati ovvero per imperfette condizioni igieniche con aspetto indecoroso, maleodoranti o con presenza di macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi, mancanza di bottoni, ecc.): € 100,00 per ogni contestazione; • utilizzo di attrezzature non idonee come carrelli od automezzi non completamente chiusi: € 500,00 per ogni contestazione; • utilizzo di sacchi di colore diverso non idonei per il ritiro della biancheria sporca od infetta: € 100,00 per ogni contestazione; • interruzione del servizio: € 250,00 giornalieri; • violazione degli adempimenti connessi alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui al ▇.▇▇▇. 81/2008: da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 per contestazione, in ragione della gravità della stessa; • violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore: € 500,00 per ogni contestazione; • mancato rispetto degli obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione: € 250,00 per ogni contestazione; • impiego, anche temporaneo, di divise difformi da quelle espressamente autorizzate dal Committente e/o presenza di personale privo di tessera di riconoscimento o distintivo: € 25,00 per ogni unità di personale; • utilizzo di personale non puntuali. 4assunto regolarmente: € 5.000,00 per ogni persona non in regola. Resta ferma In tutti gli altri casi di contestazione di disservizi non espressamente previsti ai punti precedenti verrà applicata una penalità, variabile a seconda della gravità delle infrazioni contestate e del ripetersi della stesse, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati e la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto nei termini previsti dal presente Capitolato. Le Stazioni appaltanti si riservano la facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi e/o reiterate violazioni o disservizi. La valutazione della gravità dell’infrazione è rimessa in via esclusiva alla singola Stazione appaltante. L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalle Stazioni appaltanti mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dall’Impresa inadempiente, e ne sarà data comunicazione all’impresa aggiudicataria con raccomandata con avviso di ricevimento. Le penalità di cui sopra dovranno essere regolarizzate dall’Appaltatore tramite emissione di note di credito a favore del committente per l’importo delle penalità. In alternativa o nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’Appaltatore non coperto dall’importo fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penalipenali alla stessa applicate a qualsiasi titolo, le Stazioni appaltanti potranno avvalersi del deposito cauzionale definitivo. Si intende fatto salvo il diritto dei committenti al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, qualora l’applicazione dell’istituto della penale, nei limiti di quanto sopra indicato, non avesse garantito il completo risarcimento del danno. Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: • maggiori spese per acquisti sul libero mercato; • maggiore costo derivante all’aggiudicazione all’Impresa che segue in graduatoria; • oneri di natura organizzativa; • danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente; • minori introiti. Nel caso di incameramento totale o parziale accertate gravi violazioni della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione disciplina in materia di lavoro nonché tutela della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori sicurezza e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna salute dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEClavoratori, le formali contestazioni degli addebitiASP provvederanno alla segnalazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disposto dell’art. 5 della legge 3 Agosto 2007, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulaten° 123. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Inadempienze e penalità. 1Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell’epoca di monticazione e soggetto alle relative penalità per l’inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato e nel Regolamento Pascoli di Coazze. Il Direttore dell’Esecuzione Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza regolamento citato. Per le inadempienze alle norme precisate nel presente capitolato e nel Regolamento pascoli comunale, oltre alle sanzioni previste dal presente Capitolato Speciale edalle norme specifiche in materia, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà si applicano le seguenti penali persanzioni:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi ‐ qualora il concessionario si sia impegnato alla redazione di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro PPA e non oltre il tempo assegnato nell’ordine sia consegnato nei termini dichiarati: € 500,00 per ogni stagione di servizio ritardo. ‐ pascolo in aree sottoposte a divieto di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In pascolamento: € 10 per ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza UBA e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni pascolo; ‐ pascolo al di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o fuori dei periodi consentiti nel Regolamento pascoli: € 10 per ogni singolo UBA e per ogni giorno di pascolo; ‐ sovraccarico: € 10 per ogni UBA e disservizio contestato a causa dell’irregolare per ogni giorno eccedente il CMM stabilito per il Comprensorio di pascolo; ‐ sottocarico: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno in difetto rispetto al Carico minimo stabilito per il comprensorio di pascolo; ‐ sconfinamento con il bestiame dal comprensorio di pascolo, pascolamento libero, stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o mancata esecuzione lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi in cui possa creare pericolo per l’incolumità di prestazioni previste in appalto e/terzi: da € 25 ad € 500 per ogni violazione; ‐ violazione delle norme generali di gestione dei pascoli di cui all’art.10: da € 25 ad € 500 per ogni violazione; ‐ mancato rispetto delle prescrizioni del Regolamento pascoli (diversi da quelli indicati nei commi precedenti): da € 250 per ogni violazione. Per ritardo di pagamento delle rate dei canoni di concessione ai sensi dell’art 17 del Regolamento comunale pascoli sono applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente. Per ritardata o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto incompleta realizzazione degli interventi proposti dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato concessionario in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno affidamento: fino al dieci per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi cento dell'ammontare delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasiopere. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Concession Agreement

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero Qualora durante lo svolgimento corretto delle prestazioni, fossero riscontrate inadempienze alle disposizioni contrattuali complessivamente intese, l’Amministrazione comunale procederà all’applicazione di pene pecuniarie di ammontare variabile da un minimo di €. 500,00 (cinquecento/00) sino ad un massimo di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) a seconda della gravità della contestazione e puntuale dei servizifatto salvo l’ulteriore addebito delle spese per porre rimedio ai disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno. Prima di procedere all’applicazione di penali, l’Azienda provvederà il Settore competente contesterà al soggetto aggiudicatario l’addebito, assegnando un termine, mai superiore a contestarledieci giorni (dalla data del ricevimento), per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate presentare le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente proprie contro-deduzioni; la penale verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita senz’altro applicata se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, entro il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il predetto termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e soggetto aggiudicatario non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattualiavrà fornito giustificazioni, ovvero qualora le stesse non siano accettabili di fronte alle prescrizioni formulate dal DEC e/evidenze constatate. Le contestazioni, e le diffide ad adempiere, saranno inoltrate con pieno effetto sia via PEC che via fax (al numero ordinariamente utilizzato per le comunicazioni con il soggetto aggiudicatario) o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP con raccomandata A.R. L’ammontare delle penali sarà determinato di volta in appositi ordini di serviziovolta, dandone riscontro attraverso apposita nota ad insindacabile giudizio dell’Ambito, entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazionesuddetti limiti minimi e massimi, saranno applicate le penali appresso indicatein relazione alla gravità della violazione, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, indicativamente come segue nei seguenti casi: • inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e delle clausole contrattuali; • carenze nell’organizzazione del servizio; • mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto capitolato In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell’elencazione precedente, l’Amministrazione comunale si riserva di applicare penalità previa diffida al soggetto aggiudicatario ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a 3 giorni decorrenti dal ricevimento della diffida, o a far immediatamente cessare la violazione. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario si adegui alla diffida, l’Amministrazione comunale applicherà la penale in misura ridotta, mai inferiore all’importo minimo di € 100,00 (migliorie offerte dall’appaltatore compresecento/00), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9in considerazione della gravità della violazione e della recidiva. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e delle forniturecomportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, installazioni costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto. Non verranno applicate penalità, e verifiche di competenza del Contraenterelative spese, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissatiforza maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto aggiudicatario. Non sono considerate di forza maggiore eventi quali: scioperi, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara agitazioni sindacali e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in meteorologiche (salvo quelle fasiderivanti da gravi calamità naturali). 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, D.E.C. verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate, avvalendosi dei direttori operativi. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero pregiudicano lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà il D.E.C. provvede a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli provveda agli adempimenti richiesti o vengano eliminate ad eliminare le disfunzioni o fatte a far cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni Per ogni singola inadempienza e per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi giorno solare consecutivo di episodi mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali contratto e/o degli adempimenti impartite con ordine di servizio secondo le modalità previste nel presente articolo, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel Capitolato e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso superiore all’uno per mille dell’importo contrattuale, secondo quanto di incameramento totale o parziale della cauzioneseguito dettagliato e, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali perin particolare: • per mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante nell’esecuzione dell’appalto: € 250,00 per l’espletamento dei serviziogni contestazione; • per ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale pari ad €. 250,00. Si indicano, a titolo esemplificativo: - ritardo ritardi nella redazione e consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione esecuzione delle opere prestazioni e delle attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori dell’esecuzione del contratto e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione nel corso dell’esecuzione delle opereprestazioni dedotte in contratto; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto; - ritardo nelle tempistiche fissate per gli interventi di manutenzione, assistenza, custom care e reportistica. - ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel Capitolato; - ritardo nella consegna dei beni e/o delle apparecchiature e/o dei software; - ritardo maggiore di 24 ore nelle tempistiche inerenti all’installazione di aggiornamenti di software o parti di apparecchiature, rispetto ai tempi fissati dal Capitolato o stabiliti in contraddittorio con il DEC.; - ritardo nella consegna delle certificazioni e dichiarazioni di conformità, dei libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature, dei documenti necessari per l’ottenimento di pareri, autorizzazioni dai vari enti, per la consegna rispetto ai tempi previsti dei documenti per l’accreditamento sanitario, ecc.; • inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”: € 250,00 per ogni contestazione; 4. In caso di reiterato inadempimento, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare a carico del Contraente, per ogni inadempienza, un’ulteriore penale pari ad € 500,00. In caso di inadempimenti o ritardi relativi a interventi di manutenzione straordinaria e in ogni altro caso di particolare gravità, si applica una penale pari all’1 per mille dell’importo netto di contratto. 5. L’Azienda OspedalieraIl D.E.C., in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a di porre rimedio e ad ed eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci quindici giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 7. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. 8. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicateindividuate nel presente articolo, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 79. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 810. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, Tutte le penali potranno essere applicate anche nel caso saranno contabilizzate in detrazione, in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede e di gara e dettagliato in conclusione della 32 fase di progettazione esecutivaaccertamento, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasie saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata definita. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Capitolato Speciale Prestazionale

Inadempienze e penalità. 1Qualora, durante lo svolgimento del servizio, fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui al presente Capitolato, nonché della normativa dallo stesso richiamata, l’Amministrazione appaltante procederà all’applicazione di penalità pecuniarie da un minimo di Euro 155,00 ad un massimo di Euro 2.583,00 secondo il valore specifico che verrà, di volta in volta, determinato ad insindacabile giudizio della stessa in relazione alla gravità della violazione, nei casi di seguito indicati: a) Distribuzione dei pasti o di parte di essi con ritardi superiori a 15 minuti; b) Grammature dei pasti inferiori a quelle previste dalle tabelle dietetiche ASL che dovranno essere maggiorate del 10%, oltre i limiti di tolleranza previsti dal precedente art. Il Direttore dell’Esecuzione 10; c) Fornitura di derrate alimentari di qualità inferiore o comunque difforme rispetto alle caratteristiche richieste nel presente capitolato d) Rinvenimento di giacenze di produzione pasti, non distrutte nel giorno stesso; e) Operazioni di cottura e relative preparazioni non eseguite nello stesso giorno di distribuzione e consumazione; f) Accertato riciclo di prodotti non consumati in precedenza; g) Somministrazione di pasti difformi dalle previsioni tipologiche dei menu ASL; h) Preparazione di pasti con cariche microbiche elevate (fatto salvo l’obbligo di sostituzione degli stessi, precedentemente disciplinato); i) Mancato o carente rispetto delle norme igienico-sanitarie in ogni fase del Contratto (D.E.C.processo produttivo: stoccaggio, manipolazione, confezionamento, somministrazione; j) della Stazione AppaltanteMancato o carente rispetto degli obblighi di manutenzione ordinaria, verifica periodicamente la regolarità della pulizia e sanificazione, fornitura materiali di consumo e la sua corrispondenza alle degli altri obblighi di cui all’art. 14; k) Mancato o carente rispetto delle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di cui all’art. 16 in materia di controllo di qualità delle prestazioni erogatequalità; l) Mancata conservazione dei campioni di cui al precedente art. 17; m) Mancato o carente rispetto della normativa in materia di sicurezza: D. Lgs. 626/94 e s.m.; 2. Al riscontro n) Rifiuto d’accesso alla struttura nei confronti degli organi incaricati della vigilanza; o) Insufficiente prestazione di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche se non espressamente indicato nel caso presente articolo; p) Ogni altra infrazione rilevata dagli organi di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimentocontrollo, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio se non compresa nella casistica di cui al presente articolo. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza a cura del Responsabile del servizio e/o del Comune e dall’esame delle forniture rispetto controdeduzioni presentate dall’Appaltatore, che dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del provvedimento. L’Ente appaltante provvederà al tempo indicato recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel CSA;quale è stato assunto il relativo provvedimento. Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.

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Sources: Appalto Per La Gestione Del Servizio Di Refezione Scolastica

Inadempienze e penalità. 1Qualora durante lo svolgimento del servizio, fossero riscontrate inadempienze alle disposizioni contrattuali, complessivamente intese (Relazione tecnica) l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione di pene pecuniarie di ammontare variabile da un minimo di euro 150,00 (centocinquanta/00) sino ad un massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a seconda della gravità della contestazione e fatto salvo l'ulteriore addebito delle spese per porre rimedio a disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto Prima di procedere all'applicazione di penali, il Servizio competente contesterà al Concessionario l'addebito assegnando un termine, mai superiore a dieci giorni (D.E.C.) della Stazione Appaltantedal ricevimento), verifica periodicamente per presentare le proprie contro-deduzioni, la regolarità della fornitura penale verrà senz'altro applicata se entro il predetto termine assegnato il Concessionario non fornisca giustificazioni, ovvero qualora le stesse non siano accettabili di fronte alle evidenze constatate. Le contestazioni, e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale ele diffide ad adempiere, saranno inoltrate con pieno effetto sia via fax (al numero ordinariamente utilizzato per le comunicazioni con il Concessionario, a tal finetale fine comunicato) che con raccomandata A.R. L'ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto ad insindacabile giudizio del Comune entro i suddetti limiti minimi e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedalieramassimi, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscrittorelazione alla gravità della violazione, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scrittecontratto. Qualora le inadempienze, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il diritto pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al risarcimento servizio, costituiranno causa di eventuali dannirisoluzione immediata del contratto. Le penali verranno applicate mediante il prelevamento della somma stabilita dalla cauzione definitiva regolarmente costituita (il Concessionario potrà altresì versare l’ammontare richiesto alla Tesoreria Comunale); Non verranno applicate penalità, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contrattorelative spese, nel CSA caso in cui il Concessionario dimostri la causa di forza maggiore non imputa bile o riconducibile al Concessionario stesso. Non sono considerate di forza maggiore eventi quali: scioperi, agitazioni sindacali e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattualequelle derivanti da gravi calamità naturali. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Concession Agreement

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale ecapitolato e dal contratto, l’azienda invierà formale diffida con raccomandata a/r ovvero tramite posta elettronica certificata, con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a tal fine, attiva un sistema conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. L’appaltatore ha facoltà di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine stabilito dalla diffida. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali Decorso infruttuosamente tale termine senza che regolano il rapporto l’appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o di inadempienze controdeduzioni o nel caso in cui le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria, non fossero ritenute soddisfacenti dalla Stazione appaltante, si procederà ad applicare una penale pari ad € 500,00 per gravi violazioni delle clausole contrattuali che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizicompromettano la regolarità del servizio, l’Azienda provvederà a contestarledopo n. 2 richiami scritti, per iscrittoi quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria. La Stazione appaltante potrà procedere al recupero delle penali mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata. La Stazione appaltante si riserva, comunque la facoltà, salvo quanto disposto al Contraentesuccessivo comma, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate di far eseguire d’ufficio nel modo più opportuno, a spese della ditta aggiudicataria, le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio ove la ditta stessa, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni casoQualora si riscontrasse la persistenza di inadempimenti da parte dell’appaltatore, appositamente diffidato, sarà facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto stipulato, oltre al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo recupero delle penali. Nel caso , con un mese di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della preavviso senza che la ditta stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi azioni di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatoriulteriori danni, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, quali la stazione appaltante risolve il contrattosi avvarrà anche della cauzione versata, fermo restando la necessità che anche dopo il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre preavviso, il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulatevenga regolarmente effettuato fino allo scadere del termine indicato. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Service Agreement

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della In ogni caso di inadempimento agli obblighi assunti con il presente capitolato, e in caso di irregolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, I'appaltatore verrà richiamato all'osservanza degli obblighi stessi mediante diffida scritta e nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante. Qualora, verifica periodicamente nonostante la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano diffida scritta ed il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme richiamo alla osservanza del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle operecapitolato, delle forniture leggi e dei serviziregolamenti ad esso richiamati e degli ordini dati dal Responsabile del Settore, delle manutenzioni periodiche ecc.l'appaltatore non vi ottemperasse, rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche esso oltre a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte dover subire le prestazioni conseguenze previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni (esecuzione d'ufficio degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, interventi non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota eseguiti entro i termini indicati nell’ordine dar responsabile del procedimento, rimborso spese, danni ecc.) e tenuto al pagamento di servizio penali nella misura e secondo i criteri indicati nella seguente tabella: Rif. inadempienza Penale Euro 1 Esecuzione di contestazioneun intervento in difformità alle prescrizioni indicate nel presente Capitolato. € 300,00 per ogni intervento Tutte le penali, saranno applicate di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successive, al verificarsi della relativa inadempienza. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale; qualora le penali appresso indicateinadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 19 del presente Capitolato, in materia di risoluzione dell'appalto. Nei casi di interventi da eseguirsi con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione sollecitudine ed urgenza, I'ordine potrà anche essere impartito verbalmente o telefonicamente, a cui farà seguito successivamente I'ordine scritto, anche via e-mail. II reiterarsi per oltre tre volte delle inadempienze richiamate nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la presente articolo, da facoltà all'Appaltante di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo per colpa dell'Appaltatore. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento danni o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell’irregolare dei ritardi o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattualea seguito del mancato intervento. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Accordo Quadro Per Manutenzione

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria – oltre all’obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal DEC o suo delegato, all’inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto Appaltante e/o da privati a causa del suddetto inadempimento - è tenuto al pagamento di inadempienze una penale, come di seguito indicato: €125,00 per irregolarità e ritardi di lieve entità nell’espletamento del servizio; €250,00 per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio; €500,00 per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro; €500,00 per non ottemperanza tempestiva alla eliminazione delle disfunzioni e degli inconvenienti segnalati, nonché per reiterate segnalazioni verso lo stesso operatore. Si precisa che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei serviziquanto offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, l’Azienda provvederà a contestarlepertanto, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel in caso di incameramento totale o parziale della cauzionemancato rispetto anche di uno solo degli elementi che in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad Euro 1.500,00 per ogni inadempimento riscontrato. sarà intimato il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontareripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto all'art 21 per la risoluzione contrattuale. In particolare la La Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scrittela comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno Euro 5.000,00. L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo a mezzo di comunicazione inviata via PEC. La ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Le controdeduzioni saranno valutate dal DEC. L’applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto al risarcimento di rivalsa della Stazione Appaltante nei confronti della ditta aggiudicataria per eventuali dannidanni patiti, ovveroné il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la ditta aggiudicataria rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. La quota relativa alla penale sarà escussa dalla cauzione definitiva e, qualora incapiente, decurtata da quanto dovuto in sede della prima liquidazione utile. In caso di escussione della cauzione l'impresa dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della cauzione definitiva stessa, pena in difetto, la risoluzione del contratto. In ogni caso, a termini fronte di leggegravi inadempienze, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi tali da ledere la regolarità e la continuità del servizio, il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza Comune, fatto sal- vo il risarcimento dei danni morali e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di materiali, potrà risolvere anticipatamente il contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasicapitolato. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità Qualora l'esecuzione delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso Responsabile Unico del Procedimento assegna un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni casoche, salvo i casi d'urgenza, non potrà può essere inferiore a dieci quindici giorni. Entro detto termine l'appaltatore , entro i quali l'Aggiudicatario deve eseguire le prestazioni ordinateprestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatorel'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni Ove si verifichino inadempienze dell'Impresa Affidataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicatedalla Stazione appaltante penali, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovveroin relazione alla gravità delle inadempienze, a termini tutela delle norme contenute nel presente Capitolato. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. Fatti salvi i casi di leggeforza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all’Aggiudicatario, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% la Stazione appaltante potrà applicare una penale: • per ritardata consegna della fornitura: penale in ragione dell’uno (1) per mille dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e contrattuale per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni ritardo; • per ritardata comunicazione dell’impossibilità di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità evadere l’ordine: penale in precedenza indicate, e/o ragione dell’uno (1) per mille dell’importo contrattuale per ogni singolo giorno di ritardo nel comunicare l’impossibilità ad evadere l’ordine entro il termine di 7 giorni lavorativi consecutivi all’invio dell’ordine da parte dell’Unità Ordinante. Nel caso in cui il sistema gestionale, ovvero parti di esso, presenti significative anomalie funzionali, queste saranno segnalate dalla stazione appaltante dal RUP a mezzo PEC o altro canale indicato dall’Affidatario. Qualora non risolte entro 15 giorni (consecutivi e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore compresecalendario), sarà applicata una penale pari all’uno per il ritardo nella correzione delle anomalie segnalate, in ragione dello 0,5 per mille dell’importo contrattuale. 9contrattuale ogni giorno dopo la comunicazione. Relativamente alla esecuzione In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche prestazioni o di competenza violazioni alle disposizioni del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali dei documenti di gara e del contratto, potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso diseguenti penali: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Accordo Quadro

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste Qualora il servizio non dovesse essere effettuato nei termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalitàdai capitolati tecnici, previa contestazione dell'addebito al Contraente dagli atti di gara e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzionedalle condizioni migliorative offerte dalla ditta, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, applicare a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e suo insindacabile giudizio una penale di: • € 500,00 per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissatiper consegna, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore installazione, messa in sede servizio, attivazione del servizio e collaudo, previsti nella documentazione di gara e dettagliato per la strumentazione; • 10% del valore delle forniture eseguite in fase di progettazione esecutiva, di una ritardo o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, non idonee; • € 250,00 per ogni giorno solare di ritardato adempimentoritardo nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto; • € 250,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi; • fino a € 1.000,00 per ogni contestazione, anche per la violazione degli altri obblighi contrattuali. Qualora l’aggiudicatario non effettuasse o ritardasse la consegna del genere da fornire, l’ATS previa comunicazione a mezzo PEC si riserva la facoltà di provvedere altrimenti, addebitando all’aggiudicatario stesso i maggiori oneri sostenuti, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti. La penale è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore della fornitura non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo; detta somma potrà essere trattenuta dalle spettanze della Ditta. Per le inadempienze contestate dall'ATS, la Ditta dovrà trasmettere all’ATS contestante, le proprie deduzioni, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione che verrà effettuata dall’ATS a mezzo PEC. Qualora, a giudizio dell’ATS, le deduzioni non siano ritenute accoglibili o pervengano oltre il suddetto termine di 15 giorni, saranno applicate all’appaltatore le penali indicate nel presente articolo. In caso di: a) ritardo nell’inizio di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l’ATS, in qualsiasi momento, potrà rivalersi sulla cauzione prestata e non ne autorizzerà lo svincolo ed il ritiro se non quando tutte le pattuizioni contrattuali saranno state integralmente osservate con piena soddisfazione dell’Ente. Il soggetto fruitore del servizio e/contratto, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale. L’ATS si riserva la facoltà di sottoporre il materiale oggetto della fornitura, in qualunque momento, ad eventuale verifica di qualità attraverso analisi e controlli qualitativi presso le competenti strutture pubbliche o laboratori specializzati; la Ditta aggiudicataria si obbliga ad accettare l’esito delle perizie e il giudizio delle analisi.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale eSe, a tal fineseguito di segnalazione dei Responsabili dei singoli contratti di fornitura, attiva un sistema di controllo di qualità l’ASL dovesse riscontrare inosservanze delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti inadempimenti, provvederà a contestare formalmente, mediante lettera raccomandata A/R le inosservanze o inadempienze rilevate, assegnando un termine non puntuali. 4inferiore ai 10 giorni per le controdeduzioni scritte. Resta ferma Qualora la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda violazione riscontrata risulti di lieve entità e non coperto dall’importo delle penaliabbia causato conseguenze, verrà inflitta una semplice contestazione verbale, che comunque rimarrà agli atti dell’Amministrazione. Nel A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta, invece, un elenco di inadempimenti che comportano sanzioni economiche: - € 100,00 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo avviamento di personale richiesto; - € 150,00 in caso di incameramento totale o parziale fornitura di personale somministrato non in possesso dei requisiti prescritti nel presente capitolato e indicati nella richiesta di fornitura. Successivamente, in applicazione del principio della cauzioneprogressione economica, il Contraente la seconda penalità irrogata sarà di importo doppio rispetto alla prima, la terza d’importo triplo, e così via. L’applicazione delle penali sarà comunicata all’Agenzia a mezzo raccomandata A/R, la quale, in relazione a ciò, dovrà provvedere alla ricostituzione emettere nota di credito per l’importo della stessa nel suo originario ammontarepenale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori caso di gravi e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva ripetute inadempienze l’ASL avrà la facoltà di risolvere il contratto dopo due con tutte le conseguenze che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell’Agenzia aggiudicataria. Per l’applicazione della presente disposizione, e nel caso in cui l’Agenzia di somministrazione dovesse abbandonare il servizio o recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l’ASL potrà rivalersi su eventuali crediti, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide e di formalità di sorta. Le contestazioni scritteformalizzate inibiscono, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo fino a completa definizione, il diritto al risarcimento di eventuali dannipagamento delle relative fatture. Tutte le note di penalità indicate nel presente articolo dovranno essere fornite come referenze ad altre Aziende Sanitarie, ovveroche in relazione a procedure di gara, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contrattodovessero richiederle. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Capitolato Speciale Di Gara

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione L’ AOB, a tutela della qualità del Contratto (D.E.C.) servizio e della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza scrupolosa conformità alle norme previste dal di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie pari a € 1.000,00 in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale eCapitolato. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 5 giorni dalla data di notifica della contestazione. L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l’AOB si rivarrà sulla cauzione definitiva. Si riporta di seguito, a tal finetitolo esemplificativo ma non esaustivo, attiva un sistema elenco d’inadempimenti che possono determinare l’applicazione della sanzione economica, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute: • Ritardo nell’attivazione del servizio; • Modalità di controllo esecuzione non corretta, servizio viziato o mancanza di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro promesse; • Abbandono ingiustificato del servizio; • Mancato intervento su allarme proveniente dai sistemi di eventuali violazioni delle norme contrattuali sicurezza o diramato da personale dell’AOB o da qualsiasi altra persona che regolano il rapporto abbia rilevato l’incendio; • ▇▇▇▇▇▇▇, oltre un’ora, nel prendere servizio; • Mancato inoltro al S.P.P., o oltre le 24 ore dall’accadimento, della relazione prevista in caso di fatti e/o situazioni anomale inerenti il servizio e la sicurezza della struttura ospedaliera; • Mancata sostituzione, entro due ore dalla richiesta del S.P.P., a mezzo fax o mail, del personale dell’Impresa ritenuto non idoneo all’espletamento del servizio; • Inadempienza del personale addetto al servizio, riscontrata a giudizio insindacabile del S.P.P. quali: - Inosservanza delle disposizioni operative; - Atteggiamenti poco decorosi ed irriguardosi verso il personale dell’AOB e verso terzi; - Mancanza o incompletezza delle divise e delle dotazioni di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto servizio; • Mancato giro d’ispezione, ove previsto e puntuale dei serviziconcordato con il S.P.P., l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine anche in mancanza di sistemi elettronici di controllo; • Mancata sostituzione di personale ritenuto non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme gradito; • Mancata reperibilità del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali Responsabile Tecnico del Servizio; La richiesta e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penalipenali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’appaltatore potrà formalizzare Sono fatte salve le proprie controdeduzioni entro e ragioni dell’Appaltatore per cause non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dipendenti dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicatapropria volontà, per ogni giorno solare inadempienze e relative applicazione di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;penali.

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Sources: Servizio Di Vigilanza Antincendio

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste La Ditta aggiudicataria nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale ecapitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tal fine, attiva un sistema tutte le disposizioni di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2legge e alle disposizioni presenti e future emanate dalla Fondazione . Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà ▇▇▇ non attenda a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti tutti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate obblighi ovvero violi comunque le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme disposizioni del presente Capitolato Specialecapitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito l’appaltatore è tenuto al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali pagamento variabile a seconda dell’infrazione commessa in rapporto alla gravità dell’inadempienza e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere sino al 100% del servizio contestato. In particolare, la Ditta aggiudicataria è soggetta a penalità quando: - si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio; - assicura una presenza di operatori inferiore a quella necessaria per un corretto svolgimento del servizio; - effettua in ritardo gli adempimenti prescritti in caso di rilievo nelle ispezioni e in caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio; - non ottempera alle prescrizioni formulate. 6dei contratti in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e tempi da osservare per il servizio prestato e in definitiva per colpe attribuibili nell'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. Qualora l’appaltatore non adempia La Fondazione deve informare preventivamente, anche mediante fax, la Ditta della intenzione di applicare la sanzione di cui al presente articolo, che deve essere chiaramente ed esaustivamente motivata con l’indicazione esatta della sua entità e dei fatti cui è collegata. Le penalità sono notificate alla Ditta aggiudicataria in toto alle prescrizioni contrattualivia amministrativa, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini procedimento giudiziale. La ditta avrà dieci giorni di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza tempo dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7ricezione della contestazione, per presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere Il provvedimento per l’irrogazione della penale è assunto dal Responsabile della Fondazione ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul canone del mese sul quale è assunto il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8provvedimento. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, Al verificarsi di una o più d'una fattispecie su indicate, l'appaltante adotterà l’iter di tali fasicui agli artt. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi136 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. come previsto dall’art. 297 del DPR 207/2010 e s.m.i. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Inadempienze e penalità. 1Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 17 e 18, nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate alla ditta fornitrice penali variabili in funzione dell’importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento dell’attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle inadempienze e violazioni. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo L’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali perè così determinato:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede tempi di gara e dettagliato consegna/collaudo previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e/o dichiarati in fase di progettazione esecutivagara, verrà applicata una penale di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, euro 250,00 per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche ritardo • in caso di: adi non congruità tra quanto installato e quanto definito dal presente Capitolato o indicato in fase di presentazione dell’offerta, verrà applicata una penale di importo compreso tra euro 1.000,00 e euro 10.000,00 in funzione della criticità della anomalia riscontrata. La valutazione di criticità è effettuata a insindacabile giudizio dell’azienda • in caso di ritardo nella risoluzione di un ticket relativo ad un malfunzionamento critico, verrà applicata una penale di euro 100,00 per ogni ora lavorativa di ritardo • in caso di ritardo nella risoluzione di un ticket relativo ad un malfunzionamento non-critico, verrà applicata una penale di euro 50,00 per ogni ora lavorativa di ritardo • in caso di ritardo nella risoluzione di un ticket relativo ad un malfunzionamento programmabile, verrà applicata una penale di euro 20,00 per ogni ora lavorativa di ritardo • ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze delle condizioni contrattuali, l’azienda ha la facoltà di applicare una penale di euro 500,00/inadempienza, elevabile a euro 1.000,00 in caso di recidiva. Gli inadempimenti che possono dar luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al fornitore, il quale deve comunicare per iscritto le proprie contro-deduzioni entro il termine massimo di giorni 5 (cinque) ritardo nell’inizio dalla contestazione stessa. Qualora le contro-deduzioni non vengano accolte dalla ASST di Lodi o vengano presentate fuori dai termini previsti, sono applicate al fornitore le penali, come sopra previste. In ogni caso trova applicazione la normativa vigente di cui all’articolo 298 del servizio e/o DPR 5 ottobre 2010, n. 207, relativamente all’entità complessiva delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;penali. L’applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell’aggiudicatario. È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito nonché la risoluzione del rapporto ai sensi del successivo articolo 29 (risoluzione del contratto).

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Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme Gli inadempimenti contrattuali che regolano il rapporto e/daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dall'Ufficio competente al Fornitore che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio del suddetto Ufficio, saranno definitivamente applicate. L'Amministrazione potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva, senza necessità di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizidiffida, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni10% del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato. In ogni casocaso l'importo suddetto venga superato, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scrittecontratto, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste cui all'articolo 8. Il Fornitore non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale, in contrattonessun caso, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante. In caso di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio fino a giorni 10 (migliorie offerte dall’appaltatore compresedieci), la misura della penale sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9al 5% dell'importo corrispondente alla spesa media mensile dei buoni pasto erogati dall'Amministrazione nel quadrimestre precedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel 11. In caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una irregolare o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicataritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno solare di ritardato adempimentoritardo l'Impresa pagherà una penale pari allo 0,5% del valore dei buoni pasto oggetto della mancata, anche ritardata o irregolare consegna. La medesima penalità si applica in caso di: adi esito negativo dei controlli di cui all'art. 13. Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, il Fornitore, comunque si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione per l'errata consegna, senza costi aggiuntivi per L'Amministrazione. Nel caso il Fornitore non garantisca l'adempimento di cui all'art. 4 inerenti obblighi qualitativi si applicherà una penale da € 50, 00 fino ad un massimo di € 150, 00 per ogni singola contestazione. Nel caso l'Impresa non garantisca l'adempimento di cui all'art. 4 inerenti obblighi quantitativi si applicherà una penale da € 20, 00 fino ad un massimo di € 50, 00 per ogni giorno di ritardo nell’inizio nell'adempimento. Nel caso in cui il Fornitore risulti sprovvisto delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del servizio contratto, ovvero non si adegui alle prescrizioni contenute nel citato D.P.C.M. 18.11.2 005, L'Amministrazione Contraente procederà alla risoluzione immediata del contratto, salva ogni altra azione sanzionatoria e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;risarcitoria. Restano a carico dello stesso Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla suddetta risoluzione contrattuale.

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Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità Qualora l'esecuzione delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti responsabile unico del procedimento gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso assegna un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni casoche, salvo i casi d'urgenza, non potrà può essere inferiore a dieci quindici giorni. Entro detto termine , entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinateprestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni Ove si verifichino inadempienze dell'Impresa Aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le dalla Stazione Appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all’Affidatario, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale: • in caso di ritardi nell’erogazione dei servizi: penale di € 30,00 per ogni ora o frazione di ora superiore ai 15 minuti di ritardo; • mancata erogazione del servizio già concordato: penale in ragione di euro 100 per servizio non erogato; • ripetute segnalazioni di insoddisfazione sul servizio da parte dell’utenza: penale in ragione di euro 100 per ogni segnalazione successiva alla terza. Per l’applicazione delle penali appresso indicatesi procederà, con decorrenza dalla data anche a mezzo fax, alla contestazione all’Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di inadempimento ovvero di contestazione 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l’Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso degli ordini non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di servizioogni determinazione ritenuta opportuna. Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell’Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Servizio Di Conciliazione Vita Lavoro: Assistenza Domiciliare

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Salvo più gravi e diverse sanzioni previste a norma di legge, la Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità si riserva di applicare le seguenti penalità, qualora tali norme vengano disattese: • mancata segnalazione eventi dolosi a Politecnico • mancato intervento prevenzione incendio • mancato intervento pronto soccorso • mancato coordinamento con servizio prevenzione e protezione Politecnico • ritardo di oltre 120 minuti sull’intervento della fornitura radiopattuglia dalla chiamata di emergenza o segnale GRAVE 1.000 € • mancato “coordinamento operativo” dei servizi • mancato coordinamento tra turni del servizio Sorveglianza (passaggio consegne) • mancato coordinamento con servizio di portierato • mancata apertura, chiusura e la sua corrispondenza ispezione locali • mancato intervento radio-pattuglie per servizio ispettivo prestabilito GRAVE 500 € • mancata riservatezza nell’espletamento del servizio • atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell’utenza MEDIA 300 € • mancato decoro della persona • ritardo di 60 min., rispetto a quanto previsto, sull’intervento della radiopattuglia dalla chiamata di emergenza o segnale teleallarme (intervento tra 61 e 120 minuti ) • ritardo di 45 min., rispetto a quanto previsto, sull’intervento della radiopattuglia dalla chiamata di emergenza o segnale teleallarme (intervento tra 46 e 60 minuti ) LIEVE 150 € • utilizzo “improprio” delle apparecchiature informatiche in dotazione • mancata redazione rapporti giornalieri • ritardo di 30 min., rispetto a quanto previsto, sull’intervento della radiopattuglia dalla chiamata di emergenza o segnale teleallarme (intervento tra 31 e 45 minuti ) LIEVE 100 € • mancato rispetto orari di presidio (ritardo inizio servizio) • servizio teleallarme: mancata connessione con propria C.O. • ritardo di 15 min., rispetto a quanto previsto, sull’intervento della radiopattuglia dalla chiamata di emergenza o segnale teleallarme (intervento tra 16 e 30 minuti ) LIEVE 50 € Oltre alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarlepenali suddette, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza ciascuna delle altre norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare contratto la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento applicare una penale di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e € 250,00 (Euro Duecentocinquanta/00) per ogni giorno solare consecutivo inadempienza riferibile al singolo addetto e di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o € 400,00 (Euro Quattrocento/00) per ogni singolo giorno e disservizio contestato inadempienza riferibile a causa dell’irregolare o mancata esecuzione negligenze di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattualetipo aziendale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Servizio Di Portierato, Vigilanza E Traslochi

Inadempienze e penalità. 1L'inadempienza da parte del conduttore ad uno qualunque dei patti contenuti nel presente contratto ed in particolare il mancato o ritardato pagamento di una rata mensile del canone, produrranno la risoluzione automatica della locazione. Il Direttore dell’Esecuzione Sono stabilite sin da ora le seguenti penalità a carico del Contratto (D.E.C.) conduttore: • ritardo/non esecuzione della Stazione Appaltantemanutenzione minima richiesta - da € 100,00 ad € 1.000,00, verifica periodicamente la regolarità in funzione della fornitura gravità del fatto contestato e la sua corrispondenza della recidiva; • cattiva conservazione e mancata manutenzione dei beni - da € 100,00 ad € 1.000,00 in funzione della gravità del fatto contestato e della recidiva; • ritardo nel pagamento del canone di locazione - € 20,00/giorno per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni; • violazione alle norme previste dal presente Capitolato Speciale eigienico-sanitarie e di sanificazione e pulizia della struttura, delle attrezzature e degli arredi - da € 100,00 ad € 1.000,00, in funzione della gravità del fatto contestato e della recidiva; • il non rispetto del periodo minimo di apertura al pubblico comporterà per ogni giorno di ritardo l’applicazione della penale di Euro 10/giorno; • mancata apertura al pubblico dei locali che ospitano i servizi igienici comporterà per ogni giorno di ritardo l’applicazione della penale di Euro 10/giorno; • mancata pulizia e manutenzione periodica dei locali che ospitano i servizi igienici comporterà per ogni giorno di ritardo l’applicazione di una penale di Euro 50/giorno; • mancata trasmissione annuale delle polizze assicurative e delle quietanze annuali: da un minimo di Euro 50,00/giorno ad un massimo di Euro 150,00/giorno. • Euro 100,00/giorno per mancato rilascio dell’immobile a tal fine, attiva un sistema scadenza del contratto. Tale somma è dovuta oltre al canone per occupazione di controllo fatto ed oltre oneri e spese e maggiori danni che il conduttore deve per legge corrispondere al locatore. • inadempienze sulla gestione riguardanti: a) programmi di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto echiusura e apertura della struttura: € 10,00/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarlegiorno, per iscrittoogni giorno di chiusura oltre a quelli previsti e offerti; La comminazione delle penali avverrà previa diffida ad adempiere, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, trascorso il quale il Comune inoltrerà contestazione scritta degli inadempimenti con possibilità per il conduttore di presentare proprie osservazioni e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatoregiustificazioni, qualora l'inadempimento permangaentro i 15 gg. successivi. La negativa valutazione delle controdeduzioni del conduttore, comporterà la stazione appaltante risolve diretta applicazione delle predette penali, il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6cui importo dovrà essere versato contestualmente al canone successivo. Qualora l’appaltatore le somme delle penali non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazioneverranno pagata con il canone, saranno applicate le penali appresso indicateescusse verso la cauzione definitiva e il conduttore avrà l’obbligo di reintegrare, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizioentro 30 giorni dal suo parziale utilizzo la garanzia spesa. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Contratto Di Concessione Del Servizio Di Gestione Degli Impianti Sportivi Comunali

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione Fornitore è soggetto all'applicazione delle seguenti penalità: a) ritardata consegna dell'apparecchio ordinato. Per ogni giorno di ritardo nello consegna dell'apparecchiatura ordinata, verrà posto a carico del Contratto Fornitore una penale pari ad € 200, salvo il risarcimento di eventuali danni che l'Amministrazione potrà subire per il periodo di inattività delle stesse. Trascorsi 30 giorni l’AUSL può risolvere il contratto d'appalto addebitando al Fornitore tutti i danni sostenuti nell'acquisto dell'apparecchio e i maggiori costi derivanti da una nuova aggiudicazione dell'appalto; b) ritardata consegna dei presidi. Per ogni giorno di ritardo nello consegna dei beni ordinati, verrà posto a carico del Fornitore una penale giornaliera pari ad € 100,00 salvo il risarcimento di eventuali danni che l'Amministrazione potrà subire per il periodo di inattività chirurgica. Inoltre non si procederà a pagare alcun canone durante tutto il periodo di inattività. Nell'ipotesi di ritardata consegna dei presidi l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto addebitando al Fornitore tutti i danni sostenuti e i maggiori costi derivanti da una nuova aggiudicazione dell'appalto; c) nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, l'AUSL provvederà a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto del termine di decadenza. Si applicherà una penale per un limite massimo pari al 20% dell'importo dell'ordine; d) mancata tempestiva comunicazione relativa all'indisponibilità temporanea dei prodotti nei termini previsti per l'esecuzione dell'ordine: sarà applicata una sanzione fino al 3% del valore del contratto commisurato al valore complessivo del bene per il quale non è stata comunicata l'indisponibilità temporanea, oltre alle sanzioni previste per la mancata consegna del bene; e) mancata presentazione della scheda di sicurezza del prodotto (D.E.C.se prevista): sarà applicata una sanzione pari al 5% del valore contrattuale; f) mancata presentazione del Piano di Manutenzione Preventiva (calendario delle visite programmate): penale pari al 1% (uno per cento) dell'importo del contratto per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni e deduzioni che l'Azienda riterrà applicabili; g) mancata esecuzione della Stazione Appaltantemanutenzione preventiva (programmata). Nel caso in cui, verifica periodicamente per ragioni non dipendenti dall'AUSL, l'Appaltatore non completasse l'esecuzione delle visite periodiche programmate, verrà posta a carico del Fornitore una penale pari a € 200 per ogni mese di ritardo, oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Nell'ipotesi di mancata esecuzione della manutenzione preventiva l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto; h) mancata sostituzione di un apparecchio "fuori uso temporaneo". Nel caso in cui non fosse sostituita un'apparecchiatura posta "fuori uso temporaneo" sarà applicata una penale di € 200 al giorno dopo 24 ore dalla data di rilevazione e interrotto il pagamento del canone, oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Resta ferma la regolarità facoltà dell'Azienda di risolvere anticipatamente il contratto; i) mancata esecuzione del servizio di sanificazione. Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti dall'AUSL, l'Appaltatore non effettuasse il servizio periodico di sanificazione (ovvero il servizio su richiesta), verrà posta a carico del Fornitore una penale pari a € 200 per ogni giorno di ritardo, oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Inoltre non si procederà a pagare alcun canone durante tutto i l periodo di inattività dell'apparecchiatura Nell'ipotesi di mancata esecuzione della fornitura sanificazione l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto; j) mancata risoluzione del guasto (manutenzione correttiva): decorsi 4 ore naturali e la sua corrispondenza alle norme previste consecutive dalla richiesta, in caso di inattività delle apparecchiature sottoposte a manutenzione correttiva, verrà posto a carico del Fornitore una penale giornaliera di € 200; oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Inoltre non si procederà a pagare alcun canone durante tutto il periodo di inattività dell'apparecchiatura. Nell'ipotesi di mancata esecuzione della manutenzione correttiva l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto; k) mancata esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica e tarature. Decorsi 10 giorni dal presente Capitolato Speciale etermine ultimo per l'esecuzione delle prestazione anzidette, verrà posto a tal fine, attiva un sistema carico del Fornitore una penale giornaliera di controllo di qualità € 100 per ciascuna delle prestazioni erogatenon rese (verifiche di sicurezza elettrica ed eventuali tarature); oltre al recupero dei costi necessari all'esecuzione del servizio affidato a terzi e dei costi derivanti dall'interruzione del servizio. Nell'ipotesi di mancata esecuzione della manutenzione preventiva, l'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere anticipatamente il contratto. 2. Al riscontro In caso di eventuali violazioni mancata consegna dei presidi o in caso di mancata funzionalità delle norme contrattuali che regolano apparecchiature in noleggio, oltre alle penalità anzidette e qualora le inadempienze permangono oltre i termini fissati al punto 1 del presente articolo, l’AUSL di Pescara non pagherà il rapporto e/o canone delle apparecchiature in noleggio per tutto il periodo di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioniinterruzione delle prestazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le relative controdeduzioni prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difformi dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e motivazioninel contratto d'appalto. In ogni caso, tal caso si applicheranno al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito Fornitore le predette penali sino al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali momento in cui la fornitura e/o degli adempimenti non puntualii servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 4. Resta ferma Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore da ciascuna Azienda sanitaria, per le inadempienze di cui ai commi precedenti, superi il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo complessivo aziendale del contratto d'appalto, l'AUSL di Pescara si riserva la risarcibilità dell’eventuale ulteriore facoltà di risolvere parzialmente o completamente il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP degli oneri conseguenti ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”una nuova procedura concorsuale. 5. L’Azienda OspedalieraL’AUSL di Pescara ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata benefici ai quali il fornitore rinuncia con l a presentazione dell'offerta e per iscrittocon l'accettazione delle clausole del presente capitolato. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza trasmessa tramite raccomandata a/r, trasmettendole a mezzo anticipata via fax, o tramite PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore . La ditta aggiudicataria avrà facoltà di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; l'AUSL, valutate le osservazioni formulate dalla ditta aggiudicataria, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura. Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il tempo assegnato nell’ordine diritto al pagamento delle relative fatture. L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell'aggiudicatario. E' in ogni caso fatta salva la facoltà di servizio di contestazione e saràchiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulatenonché la risoluzione del rapporto contrattuale. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini presente articolo non preclude il diritto dell)AUSL di servizioPescara a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell’AUSL per cause non dipendenti dalla propria volontà, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine per inadempienze di servizio terzi, od imputabili all' AUSL di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizioPescara. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva Ai fini dell'ammissione a successive gare per l'affidamento di forniture analoghe, saranno considerate "gravi inadempienze" nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la facoltà gara, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la reiterata e grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di risolvere quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, la mancata consegna ingiustificata della merce richiesta, il contratto dopo due contestazioni scritteritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti contestati. Saranno pertanto considerate gravi inadempienze, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolatogara, le penali potranno essere applicate anche nel caso di violazioni accertate e sanzionate relative: - al ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicatanelle consegne, per ogni giorno solare di ritardato adempimentosei volte consecutive; - alla mancata consegna ingiustificata della merce, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;per tre volte consecutive.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Inadempienze e penalità. 1Fatta salva l’applicazione dell’esecuzione in danno e fatta salva la facoltà da parte della Fondazione di procedere alla risoluzione contrattuale qualora siano state applicate penali di importo superiore al 10% nell’arco dell’intero periodo del servizio per inadempienza agli obblighi contrattuali o per difformità accertata da quanto richiesto, la Fondazione potrà applicare le seguenti penali: Qualora le inadempienze fossero confermate saranno applicate le seguenti penali, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno: − 1‰ (per mille) dell’importo contrattuale per ciascun giorno di fermo macchina per manutenzione preventiva non eseguita nei termini previsti e comunicati; − 1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sui tempi di intervento previsti; − 1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sui tempi di risoluzione previsti da applicarsi agli interventi eccedenti il limite di tolleranza del 5% di cui al precedente Art. Il Direttore dell’Esecuzione 4, per i guasti che comportano il fermo del Contratto sistema; − 0,3‰ (D.E.C.per mille) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto dell’importo contrattuale per ogni mancata compilazione e/o trasmissione delle check list manutentive; − 1‰ dell’importo contrattuale per ogni volta in cui si riscontri l’utilizzo di inadempienze parti di ricambio non originali o non conformi a quanto previsto dal presente capitolato. In ogni caso l’importo complessivo delle penali non dovrà superare il 10% dell’importo netto contrattuale, in qualsiasi momento del periodo contrattuale, si procederà alla risoluzione anticipata del contratto al superamento di tale soglia. In caso d’inadempimento delle disposizioni contrattuali, la Fondazione potrà rivalersi, sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione, previa comunicazione della contestazione alla ditta fornitrice, che pregiudicassero lo svolgimento corretto avrà tempo 5 giorni per presentarsi al contraddittorio. L’attività istruttoria relativa agli inadempimenti e puntuale dei servizialla quantificazione delle penali compete al DEC, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso il quale assegnerà un termine non inferiore a 15 7 giorni per le relative controdeduzioni e motivazionil’esecuzione della prestazione. In ogni casoQualora l’inadempimento permanga, al verificarsi il DEC può riservarsi la facoltà di episodi risolvere il contratto (vedi articolo 21), fermo restando il pagamento delle penali. La Fondazione, in caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato Specialeacquisto in danno presso terzi, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4è obbligata a darne comunicazione all’aggiudicatario inadempiente entro il termine di 30 giorni. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penalidalla Fondazione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare L’applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizza la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante Fondazione a risolvere per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve giusta causa il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro con perdita del deposito cauzionale e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danniogni eventuale danno. L’aggiudicatario non può opporre, ovveroex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Regolamento, dagli atti di gara e del contratto. Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a termini di leggequalsiasi titolo, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Fondazione e devono essere adeguatamente motivate. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalla stazione appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti. Il DEC verificherà periodicamente la regolarità del contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contrattocui all’art 108, nel CSA comma 3 e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese)4, sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattualedel D.Lgs 50/2016, producendo relazione dettagliata al RUP mensilmente. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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Sources: Servizio Di Manutenzione E Assistenza Tecnica

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. 2. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale dei servizi, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato Speciale, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per: mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi; ritardo nell’esecuzione dei lavori e della fornitura: - ritardo ritardi nella redazione e consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche ecc., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto; inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, 41 trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA; b) ritardo nell'inizio e/o nella conclusione dei lavori edili ed impiantistici (anche per le singole fasi principali); c) ritardo nella consegna dei beni e/o delle apparecchiature e/o dei software; d) ritardo maggiore di un’ora nell’intervento in loco su chiamata in caso di guasti; e) ritardo maggiore di un’ora nelle tempistiche inerenti alle attività di formazione e/o supporto; f) ritardo maggiore di 24 ore nelle tempistiche inerenti all’installazione di aggiornamenti di software o parti di apparecchiature, rispetto ai tempi fissati dal CSA o stabiliti in contraddittorio con il DEC.; g) ritardo nella consegna dei documenti AS BUILT e delle certificazioni e dichiarazioni di conformità, dei libretti di uso e manutenzione delle apparecchiature, dei documenti 42 necessari per l’ottenimento di pareri, autorizzazioni dai vari enti, per la consegna rispetto ai tempi previsti dei documenti per l’accreditamento sanitario, ecc.; h) mancato aggiornamento del Libretto unico del lavoro e/o del registro infortuni; i) mancata/ritardata comunicazione al DEC (per ogni giorno di ritardo) delle modifiche all’elenco del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto. 11. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e di conclusione della fase di accertamento, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata definita.

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Sources: Service Agreement

Inadempienze e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Salve diverse sanzioni previste da disposizioni normative, la Stazione Appaltanteappaltante, verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle a tutela delle norme previste dal contenute nel presente Capitolato Speciale ed’Appalto, a tal finesi riserva di applicare, attiva oltre alle spese straordinarie che abbia dovuto sostenere per assicurare la regolarità e funzionalità della propria attività, un sistema di controllo penali come di qualità delle prestazioni erogateseguito descritto: Qualora riscontrasse ritardi e disservizi, il Referente del contratto provvederà ad applicare la penale di € 500,00 nei seguenti casi: a) per ogni abbandono (anche se momentaneo) ingiustificato della Control Room o della portineria presso la quale viene svolto il servizio; b) per ogni mancato intervento entro i tempi stabiliti all’Articolo 8.1 su richiesta o segnalazione di allarme proveniente dai sistemi tecnologici di sicurezza installati presso le sedi universitarie (TVcc, antintrusione, antincendio, ecc.); 2. Al riscontro c) per ogni ritardo, oltre i quindici minuti, nel prendere servizio presso le postazioni concordate con l’Università; il ritardo superiore ad un’ora è considerato come assenza e comporta un’ulteriore penale di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto Euro 1000,00; d) per ogni mancato inoltro al Referente del contratto, entro le 24 ore dall’accadimento, della relazione prevista in caso di fatti e/o situazioni anomale inerenti il servizio e la sicurezza delle sedi universitarie; e) per ogni mancata sostituzione, entro due ore dalla richiesta del Referente del contratto, a mezzo fax o mail, del personale dell’Impresa ritenuto non idoneo all’espletamento del servizio; f) per ogni inadempienza del personale addetto al servizio, riscontrata a giudizio insindacabile del Referente del contratto, quali: inosservanza delle disposizioni operative, atteggiamenti poco decorosi ed irriguardosi verso il personale dell’Università e verso terzi, mancanza o incompletezza delle divise e delle dotazioni di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto servizio; g) per ogni mancato giro di ispezione, ove previsto e puntuale dei serviziconcordato con il Referente del contratto o suo delegato, l’Azienda provvederà a contestarleanche in mancanza di sistemi elettronici di controllo; h) per ogni ripetizione della sequenza delle ispezioni nell’arco di 30 giorni, come da Articolo 8.1; i) per iscritto, ogni mancata sostituzione di personale ritenuto non gradito; j) per ogni corsa saltata del servizio navetta in modo ingiustificato (applicabile solo al Contraente, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.Lotto 2); 3. Al Contraente verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni k) nel caso in cui vengono trasportati sui mezzi di trasporto dedicati al servizio navetta più persone di quelle per le relative quali è omologato il mezzo (applicabile solo al lotto 2); L’inosservanza dei termini di consegna, collaudo e messa in funzione degli impianti di sicurezza eventualmente offerti in sede di gara come elementi migliorativi, con relativa certificazione di conformità ai sensi di legge, comporterà l’applicazione di una penale giornaliera di Euro 500,00, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, trascorsi i quali l’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto. L’applicazione delle penali sarà preceduta da motivata contestazione scritta, inviata dal Referente del contratto a mezzo raccomandata AR, preceduta da fax, alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni e motivazionientro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento. In ogni casoL’Istituto si riserva comunque, al verificarsi in caso di episodi applicazione di inosservanza n. 3 penali in un anno solare, di procedere alla risoluzione del contatto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’impresa inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno. L’ammontare delle norme del presente Capitolato Specialepenalità verrà addebitato sui crediti dell’Impresa aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando i crediti o essendo questi insufficienti, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito al Contraente e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. 4. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda non coperto dall’importo delle penalil’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale o parziale della cauzione, il Contraente l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. In particolare la Stazione Appaltante applicherà le seguenti penali per:  mancato rispetto delle direttive impartite dalla Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi;  ritardo nell’esecuzione dei lavori e ammontare entro il termina di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fornitura: - ritardo nella consegna del progetto esecutivo - ritardo nella consegna dei progetti (definitivo e/o esecutivo) modificati secondo le richieste del verificatore e del validatore - ritardo nella presentazione della documentazione prevista e necessaria per tutte le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere e attività di collaudo e certificazione delle opere, delle forniture e dei servizi, delle manutenzioni periodiche eccrichiesta da parte dell’Istituto., rispetto al cronoprogramma esecutivo; - ritardi nella fornitura e installazione delle apparecchiature e/o di loro parti accessorie rispetto alle tempistiche indicate; - ritardi e mancati adempimenti anche a singole parti di ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dai Collaudatori, per quanto attiene ai lavori durante la fase di realizzazione delle opere; - ritardi rispetto alle tempistiche fissate dal D.L. e/o CSE e/o DEC e/o RdP ad adempiere anche a singole parti di ordini di servizio o forniture dagli stessi emessi per tutte le prestazioni previste in appalto;  inadempimenti o disservizi, per tutto il tempo della durata dell’inadempimento o disservizio, nella gestione del “service”. 5. L’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento formulerà in maniera dettagliata e per iscritto, trasmettendole a mezzo PEC, le formali contestazioni degli addebiti, ordinando all’appaltatore di adempiere (e/o a porre rimedio e ad eliminare ritardi, non conformità e/o disservizi riscontrati) entro un termine perentorio adeguato alle contestazioni formulate e che in ogni caso, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni. Entro detto termine l'appaltatore deve eseguire le prestazioni ordinate. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L’appaltatore potrà formalizzare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il tempo assegnato nell’ordine di servizio di contestazione e sarà, comunque, tenuto ad adempiere alle prescrizioni formulate. 6. Qualora l’appaltatore non adempia in toto alle prescrizioni contrattuali, ovvero alle prescrizioni formulate dal DEC e/o dal DL e/o dal CSE e/o dal RUP in appositi ordini di servizio, dandone riscontro attraverso apposita nota entro i termini indicati nell’ordine di servizio di contestazione, saranno applicate le penali appresso indicate, con decorrenza dalla data di inadempimento ovvero di contestazione nel caso degli ordini di servizio. 7. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, conseguenti ad inadempienze contrattuali rimanendo fermo il diritto al risarcimento di eventuali danni, ovvero, a termini di legge, quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo di contratto. 8. Per ogni singola inadempienza e per ogni giorno solare consecutivo di mancato adempimento o ritardato adempimento alle prescrizioni di contratto e/o impartite con ordine di servizio secondo le modalità in precedenza indicate, e/o per ogni singolo giorno e disservizio contestato a causa dell’irregolare o mancata esecuzione di prestazioni previste in appalto e/o con le modalità di esecuzione previste in contratto, nel CSA e negli altri documenti che reggono l’appalto (migliorie offerte dall’appaltatore comprese), sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 9. Relativamente alla esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche e delle forniture, installazioni e verifiche di competenza del Contraente, articolate in più fasi come previsto dal presente Capitolato, le penali potranno essere applicate anche nel caso di ritardo rispetto ai termini fissati, nel cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e dettagliato in fase di progettazione esecutiva, di una o più d'una di tali fasi. In tal caso le penali su indicate si applicheranno per ogni singola fase, con riferimento ai rispettivi importi delle lavorazioni / forniture previste in quelle fasi. 10. La suddetta penale sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardato adempimento, anche in caso di: a) ritardo nell’inizio del servizio e/o delle forniture rispetto al tempo indicato nel CSA;

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