Incarichi ad interim Clausole campione

Incarichi ad interim. 1. Nel caso di dirigente titolare di incarico e assente con diritto alla conservazione del posto e nel caso di vacanza di posto in organico, la reggenza dell’ufficio può essere affidata a un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad interim secondo quanto disposto dall’art. 27 del CCNL 05.03.2008.
Incarichi ad interim. (Artt. 45, comma 1, lett. c), e 58 del CCNL 17.12.2020)
Incarichi ad interim. 1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all’ordinamento di ciascun ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico.
Incarichi ad interim. Per coloro che abbiano svolto incarichi ad interim, l’incremento della retribuzione di risultato previsto dall’art. 62, comma 3, del CCNL area VI è determinato graduando la quota di risorse, attribuita secondo quanto previsto al punto 2.1 nella misura massima del 25% della retribuzione di posizione prevista per gli incarichi dei dirigenti sostituiti, secondo la scala parametrale relativa alla valutazione complessiva riportata, per un importo complessivo di € 120.000 al netto degli oneri a carico dell’Agenzia. La quota residuale di risorse destinata alla remunerazione degli incarichi ad interim a seguito dell’applicazione dei parametri relativi alla valutazione viene distribuita con i criteri di cui al punto 2.1.
Incarichi ad interim. (Art. 45 comma 1 lettera c) del CCNL 17.12.2020)
Incarichi ad interim. Norma transitoria per il personale regionale
Incarichi ad interim. In attuazione dell’art. 18 – Funzioni di Direzione di Area – del Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di Milano, i Direttori di Area assumono tutti i compiti dei Direttori di Settore di cui agli artt. 19/22, in caso di vacanza del Direttore di Settore. L’incarico ad interim assunto dal Direttore di Area o dal Vicedirettore per uno o più Settori o Progetti non comporta l’attribuzione di un compenso aggiuntivo. Viceversa, nei casi di copertura di posizioni dirigenziali con affidamento di incarichi ad interim, compresi gli incarichi di Direzione di Progetto, formalmente conferiti con provvedimento del Sindaco Metropolitano ai Direttori di Xxxxxxx, a seguito della temporanea vacanza di posti dirigenziali, sono retribuiti dopo il trentesimo giorno di incarico continuativo. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, formalmente affidati in conformità all’ordinamento, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore del 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico. Nel caso in cui un Direttore di Xxxxxxx assuma l’incarico ad interim per la direzione dell’Area di appartenenza, il trattamento economico complessivo annuo, comprensivo della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, non potrà essere superiore al massimo teorico previsto per il Direttore d’Area. Il compenso, pari al 25% della retribuzione di posizione annua previsto per il posto temporaneamente vacante e riproporzionato in base alla durata dell’incarico ad interim, viene erogato a titolo di retribuzione di risultato, in base alla risultanze della valutazione annua del Dirigente validata dall’O.I.V.P. In caso di attribuzione di più incarichi ad interim al medesimo Dirigente, il compenso potrà essere riconosciuto per uno solo degli incarichi conferiti e calcolato in base alla retribuzione di posizione più favorevole. Al Vice Direttore Generale (Vicario) e al Vice Segretario Generale (Xxxxxxx) e/o ai dirigenti cui vengono assegnate tali funzioni temporanee, a titolo di retribuzione di risultato, è riconosciuta una quota ulteriore pari al 15% della retribuzione di posizione. Il suddetto compenso, riproporzionato in base ai giorni di effettiva sostituzione, viene erogato in base alle risultanze ...
Incarichi ad interim. Art. 15 - Orario di lavoro Art. 16 -
Incarichi ad interim. 1. Per la remunerazione degli incarichi cd ad interim si provvede esclusivamente attraverso la destinazione a tale finalità utilizzando la retribuzione di risultato dei risparmi derivanti dalla mancata erogazione della indennità di posizione e di risultato al titolare della posizione vacante e/o sostituita. Tali risorse saranno destinate alla maggiorazione della indennità di risultato nella misura massima del 50%.
Incarichi ad interim. Al dirigente che ricopre incarico ad interim, nell’ambito della retribuzione di risultato, compete un incremento pari al 25% della retribuzione di posizione del dirigente sostituito. Le risorse destinate al finanziamento di tale istituto ammontano ad € 381,38 mensili per posizione ad interim assegnata.