Indennità di anzianità. 1) Norma transitoria. Per i lavoratori in forza e con diritto all'indennità di anzianità al 13.2.80 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste dal presente articolo e della somma di lire 260.000 già eventualmente corrisposte in forza dell'Accordo 13.2.80 a titolo di acconto su detta indennità, senza distinzione per categoria e/o anzianità. Norma transitoria. Per i lavoratori in forza e con diritto al TFR al 16.12.82 il TFR sarà costituito da quanto di loro competenza a seguito delle norme previste dal presente articolo e della somma di lire 200.000, per gli operai dei livelli 1 e 2 e di lire 300.000 per gli operai dei livelli 3 e 4, già eventualmente corrisposte in forza dell'Accordo 16.12.82 a titolo di acconto, sul TFR, senza distinzione di anzianità. I suddetti importi vanno corrisposti ‘pro quota’ agli operai a tempo determinato in forza presso i teatri di posa al momento della stipulazione del contratto. Per il computo dell'indennità di anzianità spettante prima dell'entrata in vigore della legge n. 297/82 si riportano le misure previste dai precedenti CCNL. Distribuzione – Operai.
(a) per l'anzianità maturata fino al 28.2.73: • 23,076/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio per coloro che abbiano un'anzianità non superiore ai 10 anni; • 25,384/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio per coloro che abbiano un'anzianità superiore ai 10 anni. Nei confronti degli operai in forza al 9.5.70 e assunti anteriormente all’1.4.70 l'indennità di anzianità sarà corrisposta nella misura prevista dal contratto 29.5.68 e cioè nella misura di 15 giorni di retribuzione globale di fatto per ogni anno fino al quinto e di un giorno di retribuzione in più per ogni anno dopo il quinto e fino ad un massimo complessivo di giorni 30; ciò salvo che gli operai di cui al presente comma non optino per il criterio di calcolo di cui al precedente comma laddove questo risulti più favorevole;
(b) per l'anzianità maturata dal 1° marzo 1973 al 28 febbraio 1975: • 28/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio;
(c) per l'anzianità maturata dal 1° marzo 1975: • 30/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio. Si richiama quanto disposto dall'art. 46 - parte II - Comune – Operai.
Indennità di anzianità. Le parti concordano sulla opportunità di sostituire il testo del vigente art. 2121 C.C. con il seguente: «L’indennità di cui all’art. 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. L’indennità di cui all’art. 2120 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e, a partire dal 1° febbraio 1977, di quanto è dovuto come aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977. Se il prestatore di lavoro è retribuito, in tutto o in parte, con provvigioni, con premi di produzione e con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di lavoro». A tal fine le parti si impegnano a promuovere nelle sedi competenti un’azione per la modifica legislativa di cui sopra nonché delle pattuizioni collettive in materia.
Indennità di anzianità. L'indennità di anzianità viene maturata nella misura dell'8,33% della retribuzione annua globale e verrà liquidata entro il 30 Giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento. L'indennità di anzianità, per i soli dipendenti inquadrati con il grado di "Funzionario con procura", viene liquidata in misura doppia.
Indennità di anzianità. L'indennità di anzianità viene maturata e corrisposta nella misura percentuale dell'8,33%. L'indennità di anzianità, come previsto dalla legge si raddoppia per il personale di grado superiore (procuratori, institori, dirigenti). La quota annua maturata, sarà erogata ai lavoratori entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento. Detta percentuale sarà applicata sulla retribuzione lorda annuale percepita dal dipendente o, in caso di dimissioni o licenziamento in corso di anno, sulla retribuzione percepita fino al momento della interruzione del rapporto di lavoro, computando inoltre le provvigioni, i premi di produzione, gli importi dovuti per Cassa Integrazione Guadagni, Malattia -
Indennità di anzianità. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro a qualunque causa dovuta (licenziamento da parte dell’azienda, dimissioni da parte del lavoratore, ecc.) spetta al lavoratore la seguente indennità di anzianità. Impiegati Un importo pari a tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati.
Indennità di anzianità. In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie. L'ammontare dell'indennità è determinato sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio. Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie (2751) (l'art. 17, L 2 aprile 1958, n. 339 prevede l'indennità di anzianità "in caso di licenziamento o di dimissioni").
Indennità di anzianità. Art 32 Personale avventizio
Indennità di anzianità. L'indennità di anzianità di cui al precedente art. 22 relativa agli anni di servizio utile prestato anteriormente al 1° gennaio 1965 tra il personale di grado superiore e tra il personale dei Capi Ufficio dal 7° anno di grado in poi viene maggiorata del 17,50%; siffatta maggiorazione è del 12,50% per il periodo prestato, sempre anteriormente al 14 gennaio 1965, fra il personale dei Capi Ufficio fino a 6 anni di anzianità nel grado.
Indennità di anzianità. Le indennità di anzianità spettano ai lavoratori/alle lavoratrici fissi con cadenza biennale e per un massimo di cinque volte. In deroga alle disposizioni dell’art. 49 del CCNL, vengono concordati i seguenti importi per le indennità di anzianità:
Indennità di anzianità. In caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento in tronco, spetta al lavoratore un'indennità di anzianità nella seguente misura: a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, comma primo, l'indennità predetta è commisurata ad una mensilità della retribuzione in denaro per ogni anno di anzianità, sulla base dell'ultimo stipendio; b) per i prestatori d'opera manuali di cui all'art. 5, comma secondo, l'indennità predetta è commisurata a quindici giorni di retribuzione in denaro, per ogni anno di anzianità sulla base dell'ultimo stipendio.