Indennità maneggio valori Clausole campione

Indennità maneggio valori. 1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete, a decorrere dal 1.1.2001, una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono variare da un minimo di € 0,51a un massimo di € 1,54. Ai relativi oneri, anche pregressi, si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all’art. 20.
Indennità maneggio valori. 1. Per ogni addetto adibito a servizi che comportino maneggio di valori compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati a condizione che detto valore medio mensile raggiunga almeno l'ammontare di € 10.330,00 medi annui.
Indennità maneggio valori. Il dipendente, che normalmente maneggia denaro contante e/o assegni con responsabilità e oneri per errori, ha diritto a un’indennità pari a € 1,55 per giorno effettivamente lavorato. Tale indennità è corrisposta anche a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualsiasi titolo. Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore in atto, fino a concorrenza con i futuri miglioramenti.
Indennità maneggio valori. 1. Tale indennità è riconosciuta al personale adibito, in via continuativa, a servizi che comportino maneggio diretto di valori di cassa. Agli stessi compete un'indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.
Indennità maneggio valori. 1. 1. Ai sensi dell’art. 36 del CCNL 14/09/2000 al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionale al valore annuo maneggiato. Gli importi di tale indennità vengono definiti secondo le seguenti modalità: Valore di cassa annuo individuale in euro Indennità giornaliera Da 5.000 a 25.000,99 € 0,52 Da 25.001 a 52.000,99 € 1,03 Oltre 52.000,99 € 1,55
Indennità maneggio valori art. 36 CCNL 2000
Indennità maneggio valori. 1. Ai lavoratori adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.
Indennità maneggio valori. Nel rispetto della normativa vigente, di cui all’art. 61 del CCRL 01/08/2002, va erogata al personale addetto, in via continuativa, a servizi che comportino l’effettivo maneggio di valori di cassa, o assimilati (come ad esempio le marche da bollo), esclusivamente per le giornate nelle quali il dipendente svolge le suddette attività, nella misura indicata nel CCDI 4/12/2008. Il valore medio mensile di riferimento, sulla base del quale si individua la tariffa da applicare, si calcola sull’ammontare degli incassi dell’anno precedente del servizio in essere. Non rientrano nei valori assimilati i buoni pasto ed i biglietti bus.
Indennità maneggio valori. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa compete un'indennità nella misura con le modalità previste per i dipendenti statali addetti a servizi di cassa dalle disposizioni di legge per gli stessi vigenti, salvo le integrazioni definite in applicazione dell'art.6 del D.P.R.3 agosto 1990, n.333. Con apposito provvedimento della Giunta comunale vengono stabilite le modalità per disciplinare il maneggio dei valori di cassa, il loro deposito in conti speciali presso la Tesoreria comunale fruttiferi a favore dell'Ente, i controlli ed i rendiconti e l'eventuale misura delle cauzioni da prestarsi dai dipendenti interessati. Gli stessi sono assicurati dall'Ente, a sua cura e spese, per tutti i rischi cui sono esposti, personalmente e per i valori di cassa di cui hanno il maneggio, in dipendenza delle funzioni loro attribuite. La designazione dei dipendenti che sono autorizzati al maneggio dei valori di cassa viene effettuata dai responsabili dei Settori interessati.
Indennità maneggio valori. 1. Al personale adibito in via continuativa ai servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete una indennità giornaliera proporzionata al valore mensile dei valori maneggiati da ciascun dipendente calcolato come media del trimestre di riferimento. Ai relativi oneri si fa fronte utilizzando le risorse di cui all’art. 15 del CCNL del 1.4.99.