Irrogazione delle sanzioni Clausole campione

Irrogazione delle sanzioni. 1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni.
Irrogazione delle sanzioni. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
Irrogazione delle sanzioni. Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate secondo la procedura dettata dalla vigente normativa ed in partico- lare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, si applicherà quanto previsto dalle Sezione I e II del Capo I della Legge 24 no- vembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all’autorizzazione.
Irrogazione delle sanzioni. Ai sensi del comma 1 articolo 3 della L.R. 14/2000, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. 152/99 provvedono le autorità competenti al rilascio della autorizzazione allo scarico. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 152/99 e succ. mod e integr., non si applica il pagamento in misura ridotta, di cui all’art. 16 della l. 24 novembre 1981 n° 689. Le eventuali irregolarità e trasgressioni constatate al momento nel sopraluogo o della effettuazione delle analisi verranno contestate alla Ditta tramite Verbale di Accertamento di violazione amministrativa riportato nella Allegato XVI del presente Regolamento. L’importo della sanzione verrà comunicato con ordinanza ingiuntiva emessa dal Consorzio secondo l’Allegato XVII del presente Regolamento. Ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/81, l’interessato ha facoltà, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, di far pervenire scritti difensivi, documenti e richiesta di audizione personale alla medesima Autorità.
Irrogazione delle sanzioni. Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa.
Irrogazione delle sanzioni. 1. Le sanzioni di cui ai precedenti articoli sono irrogate nel rispetto della vigente normativa in particolare di quanto previsto dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
Irrogazione delle sanzioni. PARTE SECONDA SERVIZIO DI NOLEGGIO CON VEICOLI CON CAPIENZA SUPERIORE A 9 POSTI (AUTOBUS)
Irrogazione delle sanzioni. 1. Le sanzioni di cui al presente capo V sono irrogate, secondo il caso, con le procedure previ- ste dalla legge 24.11.1981, n. 689, ovvero degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383.
Irrogazione delle sanzioni. Le sanzione di cui al presente regolamento sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e in particolare di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale 5.12.1983 n. 90 così come modificata dalla Legge Regionale 4.6.1984 n. 27. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all’assegnatario dell’autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza dell’autorizzazione.
Irrogazione delle sanzioni. Le sanzioni di cui ai precedenti articoli sono irrogate nel rispetto della vigente normativa in particolare di quanto previsto dalla legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni e dalle leggi regionali n.90 del 05.12.1983 così come modificato dalla legge regionale n.27 del 04.06.1984.