La cauzione Clausole campione

La cauzione. Per pot er riavere indiet ro i soldi lasciat i come cauzione, l'inquilino dovrà riconsegnare l'appart ament o nelle st esse condizioni in cui lo ha x xxxxx o . Inolt re spett a sempre all'inquilino disdire le ut enze di luce, acqua, gas e tassa rifiut i a suo nome. I t ipi di provvediment o esist ent i sono quatt ro:
La cauzione. Quando si firma un contratto bisogna pagare la cauzione, o caparra. Questa serve al proprietario per tutelarsi da eventuali danni alla casa o agli arredi o per coprire affitti mancanti e viene restituita a conclusione del contratto.
La cauzione l’articolo 11 della legge sull’equo canone, in vigore perché non abrogato dalla riforma delle locazioni, prevede che possa essere corrisposta una somma pari a tre mesi di canone a titolo di deposito cauzionale. Su questa somma il proprietario deve corrispondere ogni anno gli interessi legali, anche se non richiesti. Nella pratica, però, invece del pagamento annuale degli interessi previsto dalla legge, alcuni proprietari preferiscono scalare la somma dal canone di affitto. Il deposito cauzionale va restituito solo se l’inquilino ha adempiuto interamente alle sue obbligazioni (Cassazione n. 538 e n. 7360 del 1997) e quindi non solo il corretto pagamento del canone e delle spese, ma anche la riconsegna dell’immobile non danneggiato, il recesso dal contratto senza preavviso e quant’altro sia previsto.
La cauzione. Per quanto riguarda le vertenze sull»incameramento della cauzione, occorre distinguere a seconda che si tratti di cauzione provvisoria o definitiva, in quanto la prima garantisce il mantenimento dell»offerta (c.d. bind bond) e si atteggia ad atto attinente alla fase procedimentale ed in quanto tale attrae il relativo contenzioso alla giurisdizione amministrativa (118), mentre per la cauzione definitiva, che garantisce la corretta esecuzione sulla base di una specifica clausola contrattuale, le relative controversie rientrano nella giurisdizione ordinaria, in quanto la controversia ha ad oggetto una sanzione per inadempimento contrattuale (119) ed attiene alla fase di esecuzione del contratto (120). Naturalmente appartengono al giudice ordinario le controversie attinenti al rapporto con il garante (121). Non vi è tuttavia certezza sulle controversie riguardanti la mancata costituzione della cauzione definitiva, le quali, rientrerebbero nella cognizione del g. o., in quanto successive all»aggiudicazione (122), mentre, configurando unitariamente la procedura, si riconosce la giurisdizione amministrativa esclusiva su tutti gli obblighi titolati dall»aggiudicazione (123). Per le cauzioni o fideiussioni in materia di pubblici servizi la ratio della cognizione del giudice ordinario viene rinvenuta nel fatto che la controversia concerna una questione economica al di fuori dell»esercizio del potere (124).
La cauzione. Principiando quindi dalla cauzione, questa può essere provvisoria, ovvero definitiva. La prima si innesta nella formazione del vincolo contrattuale, la seconda nella su concreta attuazione. La prima si prefigge di assicurare la serietà delle offerte presentate dalle imprese concorrenti, la seconda di garantire l‟esatto adempimento delle obbligazioni assunte. In generale entrambe mirano a rafforzare le ragioni di credito della stazione appaltante, anche in termini risarcitori. La prima forma di cauzione è disciplinata dall‟art. 753 del Codice e stabilisce che per gli appalti di lavori, servizi e forniture l‟obbligo di corredare l'offerta di una cauzione, detta cauzione provvisoria, in misura pari al 2% dell‟importo indicato nel bando di gara o nella lettera d‟invito, il cui scopo è quello di garantire la serietà e l‟affidabilità dell‟offerta stessa. Detto altrimenti la cauzione così come descritta nelle righe che precedono può essere paragonata ad una sorta di pegno che viene rilasciato dal concorrente a tutela dell‟interesse della stazione appaltante ad aggiudicare l‟appalto all‟operatore economico più appropriato. La norma in commento consente al partecipante di prestare a garanzia

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