Termine iniziale Clausole campione

Termine iniziale. 1. I procedimenti iniziano d’ufficio o su istanza di parte. 2. Nei procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell’atto emesso da organo o ufficio di altra Amministrazione o da quando il Comune ha notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere. 3. L’avvio d’ufficio è obbligatorio quando, ai sensi della normativa vigente, l’Amministrazione è tenuta ad avviare il procedimento medesimo al verificarsi di determinate circostanze ovvero in date prestabilite. Qualora il verificarsi delle circostanze debba essere accertato, il procedimento ha inizio dalla data dell’accertamento. 4. Fuori dei casi di cui al precedente comma, l’avvio d’ufficio del procedimento costituisce facoltà discrezionale dell’Amministrazione. 5. Il procedimento è ad iniziativa di parte nei casi in cui l’ordinamento vigente preveda la presentazione di un’istanza comunque denominata e l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in merito ad essa. 6. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla ricezione della istanza da parte del Comune, la cui data è comprovata: a. dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio competente al momento della consegna diretta della istanza; b. dal timbro datario apposto al momento dell’arrivo dall’ufficio protocollo se l’istanza è inoltrata tramite posta; c. da qualunque fatto certo che provi la ricezione, in caso di utilizzo di mezzi telematici per la trasmissione dell’istanza. 7. L’ ufficio incompetente per l’istruttoria cui venga erroneamente indirizzata l’istanza, provvede ad inviarla entro 2 giorni dal ricevimento all’ufficio competente. In tal caso il termine di inizio del procedimento decorre dal momento in cui la domanda perviene a quest’ultimo. 8. Se la domanda è erronea o incompleta, il responsabile del procedimento ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’interessato indicando le cause della erroneità o della incompletezza e assegnando un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. In tal caso il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda completata sempre che la richiesta di integrazione sia stata fatta entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Qualora l’ulteriore termine assegnato decorra senza che sia intervenuta alcuna regolarizzazione il procedimento viene archiviato d’ufficio.
Termine iniziale. L'avvio del progetto è stabilito convenzionalmente nel giorno di stipula della Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.1 del bando; dalla data di stipula della Convenzione decorre il termine di 12 mesi per la presentazione della domanda di stato avanzamento obbligatoria e quello di 24 mesi per la conclusione del progetto e per la presentazione della domanda di saldo. I beneficiari hanno la facoltà di anticipare l’avvio del progetto ad una data compresa fra il primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell’aiuto e la data di stipula della Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.1. Per usufruire di tale facoltà i beneficiari dovranno inviare una comunicazione scritta a Sviluppo Toscana S.p.A. entro 45 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell’aiuto. Se i beneficiari si avvalgono della facoltà di comunicare, secondo le modalità di cui sopra, una data di inizio progetto anticipata rispetto a quella di stipula della Convenzione, il termine di 12 mesi per la presentazione della domanda di stato avanzamento obbligatoria e quello di 24 mesi per la conclusione del progetto e per la presentazione della domanda di saldo decorrono dalla data di avvio del progetto comunicata dai beneficiari.
Termine iniziale. Il/La dott./dott.ssa ____________________________________________ nominato/a il __________________ dal sindaco del Comune di ______________________________________________ (___) quale segretario comunale titolare della sede di segreteria di ___________________________________________________________ (___), sottoscrive, ai sensi dell’art. 12 del CCNL del personale dell’Area delle Funzioni Locali relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, il presente contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero dell’interno, con effetti a decorrere dal ________________, data dell’assunzione in servizio presso la suddetta sede di segreteria.
Termine iniziale. Il/La dott./dott.ssa nominato/a il dal Sindaco di
Termine iniziale. 1. Per i procedimenti conseguenti ad istanza di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell’istanza, risultante dall’acquisizione della stessa al registro di protocollo del Comune o da altra data certa, come previsto dalla normativa vigente anche con riferimento alla trasmissione informatica dei documenti. 2. Qualora il procedimento abbia inizio d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data di esecutività della deliberazione ovvero dalla data in cui il Responsabile del procedimento ha avuto notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere. La data considerata deve essere dotata di certezza giuridica, così come previsto dalla normativa vigente anche con riferimento alla trasmissione informatica dei documenti.
Termine inizialeGli investimenti devono essere ancora da avviare alla data di presentazione della domanda di agevolazioni ovvero avviati da non oltre due mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda medesima. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del contratto, della conferma d’ordine o, in mancanza, di emissione della fattura.

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  • Inizio e termine della garanzia (principio claims made)

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Termini di pagamento 5.1 Salvo quanto diversamente previsto nella Conferma d’Ordine del Venditore, il pagamento è dovuto entro e non oltre la scadenza indicata nella fattura emessa dal Venditore e nella valuta ivi specificata. 5.2 Qualsiasi pagamento si intende eseguito presso la sede del Venditore al momento in cui questo lo riceve. Salvo quanto diversamente pattuito, il rilascio di effetti cambiari o assegni non vale come pagamento e non comporta novazione dell’obbligazione originaria. Sono in ogni caso a carico del Compratore il costo della bollatura degli effetti e le relative spese bancarie. Inoltre, eventuali pagamenti fatti a vettori, agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del Venditore non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono nella effettiva disponibilità del Venditore. 5.3 Se il pagamento deve essere effettuato tramite lettera di credito (di seguito “L/C”), questa deve essere emessa conformemente alle Norme e Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale per i Crediti Documentari in vigore al momento dell’ordine. Inoltre, la L/C dovrà essere irrevocabile e confermata da primaria banca italiana, di gradimento del Venditore, trasferibile in tutto o in parte, pagabile alla scadenza indicata nella Conferma d’Ordine ed escutibile dietro presentazione dei documenti ivi citati. Qualora il Venditore non richiedesse conferma della L/C, il pagamento e l’escussione di questa potrà in ogni caso essere fatto valere presso gli sportelli dell’istituto di credito emittente. L’apertura di una lettera di credito sarà comunicata al Venditore dall’istituto di credito confermante o emittente, a seconda dei casi, entro 10 (dieci) giorni lavorativi da quando il Compratore riceve la Fattura Proforma. La mancata comunicazione determinerà automaticamente la cancellazione dell’ordine, salvo diversa indicazione del Venditore. La lettera di credito rimarrà efficace e vincolante fino alla scadenza che viene espressa nella stessa. 5.4 Se, per qualsiasi ragione, i termini originari di pagamento sono prorogati, il Compratore si impegna a rinnovare la L/C accordando con il Venditore una nuova scadenza. Nel caso il Compratore non rinnovi la L/C entro 10 (dieci) giorni dalla data di posticipazione concordata fra le parti, il pagamento si intende come immediatamente dovuto. 5.5 In caso di mancato, ritardato o irregolare pagamento da parte del Compratore, il Venditore avrà diritto, a sua discrezione, di sospendere le forniture e/o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione. Più in particolare, se il ritardo nel pagamento supera i 30 (trenta) giorni di calendario, il Venditore è legittimato a chiedere l’adempimento o a risolvere il contratto e a trattenere a titolo di risarcimento danni qualsiasi somma già incassata, senza pregiudizio alcuno al diritto di pretendere ulteriori danni subiti e subenti. La sospensione delle forniture o la risoluzione dei contratti in corso non darà diritto al Compratore di pretendere alcun risarcimento dei danni. 5.6 In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il Compratore sarà tenuto, senza necessità di messa in mora, a corrispondere gli interessi di mora secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, salvo comunque il maggior danno. 5.7 Qualsiasi eventuale contestazione sollevata dal Compratore e/o non conformità riscontrata non darà diritto al Compratore di sospendere i pagamenti, richiedere risarcimenti danni e/o variazioni dei prezzi e dei termini di pagamento concordati. 5.8 Fermo restando quanto precede, in caso di pagamenti concordati in misura dilazionata, qualora non venisse pagata puntualmente anche una sola rata di prezzo, il Venditore potrà esigere immediatamente l’intero prezzo con decadenza dal beneficio del termine del Compratore anche se non ricorrono le condizioni di cui all’art. 1186 cod. civ.

  • DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

  • Domanda e termine di partecipazione Ai fini della selezione il candidato deve compilare integralmente ed inviare, entro il termine perentorio del 18 dicembre 2023 pena esclusione, la domanda di ammissione, ed il relativo riepilogo sottoscritto, accedendo ai Servizi online del Politecnico di Milano - sezione Concorsi e Selezioni - Concorso/selezione per affidamento di incarico/posizione - Bandi Assegni di ricerca, allegando quanto richiesto dalla procedura.

  • TERMINI DI PRESCRIZIONE Ogni tuo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell’assicurazione della responsabilità civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il Risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo. In questo caso si applica l’art. 2952 del Codice Civile. Per le garanzie diverse dall’Assistenza in caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari hai l’obbligo interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

  • Anticipo dell’indennizzo A richiesta dell’assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 30%, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di 6.000,00 Euro. Nel caso in cui l’indennità assicurata sia superiore a 60.000,00 Euro, il massimo viene elevato al 10 % dell’indennità assicurata.

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.