LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:
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Samples: Deliberation
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - che l’art. 11, comma 3, del vigente RUE prevede “Qualora, per disposizioni del presente RUE o per le oggettive condizioni dei luoghi, nell’ambito di interventi edilizi diretti occorra realizzare dotazioni territoriali, preliminarmente alla presentazione della SCIA o contestualmente al rilascio del permesso di costruire relativi all’intervento edilizio, il soggetto proponente dovrà ottenere il rilascio del permesso di costruire relativo alle dotazioni territoriali, sulla scorta del progetto esecutivo predisposto a sua cura.” che l’art. 11, comma 4, del vigente RUE prevede “Prima del rilascio di detto permesso dovrà essere sottoscritto un accordo fra soggetto proponente e Comune ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990 e s.m.i. col quale verranno disciplinate le modalità di Verona è dotato esecuzione delle opere. Il Consiglio Comunale approva lo schema tipo del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007suddetto accordo.”; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, che il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 P.G. 6306 del 10/11/2020 10/02/2014 ha approvato lo schema tipo di avviso Accordo ai sensi dell’art. 11 legge 241/90 da sottoscrivere in rispondenza alle norme del RUE sopra citate; che in data 23/12/2015 PG 133766 è stata rilasciata alla Soc. Xxxxxxx S.r.l. ed alla Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx, ai sensi e per gli effetti dell’art 21 della L.R 15/13, la Valutazione sulla ammissibilità dell’intervento richiesto, relativo al progetto unitario del comparto residenziale di “Corte Colombara” in via Pioppa; che l’area oggetto d’intervento di cui alla suddetta Valutazione, identificata al foglio 138 map. 982/parte, 1011, 1013, 1014, 1016/parte, 745/parte, 746 è destinata dal RUE vigente ad Insediamento prevalentemente residenziale RES di complessivi 9.595 mq di Superficie Territoriale; così come definito dall’art. 105 delle relative NTA e determina una superficie utile massima di 4.797 mq. Con la stessa Valutazione veniva accolta la richiesta, ai sensi dell’art. 82 c.4 del RUE vigente, (conferenza dei servizi del 21 dicembre 2015) di reperire le dotazioni territoriali, per la presentazione superficie utile massima di manifestazioni d’interesse 4.797 mq., in area limitrofa al cimitero di X. Xxxx identificata catastalmente in foglio 193 map. 2300/parte per l’attuazione complessivi 7647 mq., mentre la quota inerente ai parcheggi pubblici, per la sola superficie utile realizzata, veniva reperita all’interno dell’area di interventi intervento; che con la medesima istanza le proprietà, prevedevano di riqualificazione urbananon utilizzare in loco tutta la capacità edificatoria, riqualificazione edilizia ed ambientale hanno proposto di trasferire, ai sensi dell’art. 102 del RUE vigente, i residui diritti edificatori, da quantificarsi puntualmente in sede di progettazione definitiva, in altri lotti purché situati nel medesimo ambito di PSC; che in conformità alla suddetta Valutazione rilasciata in data 23/12/2015 PG 133766, il sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, legale rappresentante della Società Corte Colombara Srl con sede in xxx Xxxxxxx 0 Xxxxxxx, P.IVA 03500981208, e la sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx, legale rappresentante della società Parofin Srl con sede in xxx Xxxxxxxx 0 Xxxxxx P.IVA 04165480379, in data 15/12/2016, hanno presentato istanza PG 143327/2016 PR 3917/2016, per il rilascio di riuso temporaneo Permesso di costruire per le dotazioni territoriali propedeutiche alla realizzazione di intervento prevalentemente residenziale in area sita in via Pioppa – Ponte Travagli, identificata al foglio 138 map. 982 parte, 1011, 1013, 1014, 1016 parte, 974/parte, 980 (di proprietà della Soc. Corte Colombara Srl), e al Foglio 138 map. 745/parte, 746,1015/parte, foglio 193 map. 2300/parte (di proprietà della Soc. Parofin Srl); detta istanza depositata agli atti, è composta dai seguenti elaborati: - TAV. 01 Inquadramento urbanistico e territoriale - TAV. 02a Inquadramento catastale - TAV. 02b Rilievo plano-altimetrico e documentazione fotografica - TAV. 02c Sovrapposizione planimetria catastale con progetto - TAV. 03 Planimetria generale di progetto e dati quantitativi - TAV. 04 Viabilità: Planimetria di progetto - TAV. 05 Sezioni tipo e particolari - TAV. 06a Planimetria fognatura acque meteoriche - TAV. 06b Planimetria fognatura acque meteoriche - TAV. 06c Profili longitudinali fognatura acque meteoriche - TAV. 06d Planimetria sistema fossi di scolo - TAV. 07a Planimetria fognatura acque civili - TAV. 07b Profili longitudinali fognatura acque civili - TAV. 08 Planimetria rete idrica - TAV. 09 Planimetria rete gas - TAV. 10 Planimetria rete elettrica - TAV. 11 Planimetria rete telefonica - TAV. 12 Planimetria impianto di illuminazione pubblica - TAV. 13 Planimetria piano segnaletica stradale - TAV. 14 Planimetria verde, piazze e percorsi - RTC01 Relazione tecnica generale - RTC02 Viabilità carrabile e pedonale: Relazione tecnica e stima dei lavori - RTC03 Segnaletica stradale: Relazione tecnica e stima dei lavori - RTC04 Fognature: Relazione tecnica, calcolo idraulico e stima dei lavori - RTC05 Rete idrica: Relazione tecnica e stima dei lavori - RTC06 Rete gas: Relazione tecnica e stima dei lavori - RTC07 Rete elettrica: Relazione tecnica e stima dei lavori - RTC08 Rete telefonica: Relazione tecnica e stima dei lavori - RTC09 Verde, piazze e percorsi: Relazione tecnica e stima dei lavori - RTC10 Dichiarazione di conformità del patrimonio immobiliare esistenteprogetto illuminotecnico alla L.R. n° 19/03 - RTC11 Impianto illuminazione pubblica: Relazione tecnica e stima dei lavori - RTC12 Impianto illuminazione pubblica: Calcoli illuminotecnici, tabelle fotometriche e schede tecniche - NTA01 Norme Tecniche di Attuazione - Geol. (arttX. Xxxxxxxx Relazione tecnica: dimensionamento della sovrastruttura stradale - Geol. 5, 6 e 8 X. Xxxxxxx Relazione di clima acustico - Relazione Tecnica di asseverazione della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e richiesta di permesso di costruire che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha PSC approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, include l'area oggetto nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procederemodo seguente:
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Samples: Accordo Ex Art. 11 Legge 241/90
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - Città metropolitana di Milano dispone di una rete telematica a larga banda in fibra ottica (rete WAN), realizzata a partire dal 2005 da Provincia di Milano idonea a supportare la mole di trasmissioni digitali che le nuove esigenze dei processi di e-government richiedono; - Tale infrastruttura telematica è capace di veicolare e far condividere a tutti gli attori della “rete” applicazioni innovative, che facilitino il Comune raggiungimento di Verona intese istituzionali nonché l’aggregazione di conoscenze scientifiche e tecniche, ciò nell’ottica della realizzazione di un sistema innovativo unitario ed integrato in grado di sostenere il decollo di nuovi servizi interattivi rivolti anche ai cittadini ed alle imprese; - la rete telematica metropolitana è dotato del Piano Regolatore Comunale stata realizzata a partire dal 2005 da Provincia di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo Milano e, dal 2015, da Città metropolitana di Milano anche con la collaborazione di Cap Holding spa, società partecipata dai comuni del territorio e in materia metropolitano mediante la stipulazione di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007appositi accordi; - PI – il Piano degli Interventi triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31/05/2017, stabilisce che entro il 2017 le Pubbliche amministrazioni adeguano la propria capacità di connessione per garantire il completo dispiegamento dei servizi e delle piattaforme strategici, o mediante adesione ai Contratti quadro SPC, o attraverso i servizi resi disponibili, in base al principio della sussidiarietà, nel proprio territorio di riferimento dalla Regione o da altro ente pubblico locale che abbia già realizzato strutture di connessione territoriali conformi ai requisiti dettati da AgID e interconnesse con la rete SPC; - il piano strategico della Città metropolitana di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio comunale metropolitano Rep. Gen. n. 91 del 23/12/201127/2016, da ultimo modificato con la variante in atti n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni94317/1.19/2016/7, prevede, all’artattraverso il progetto “NAUTILUS” e “CAMPUS SCOLASTICO DIGITALE”, lo sviluppo dell’interconnessione delle realtà pubbliche del territorio metropolitano quale strumento strategico per svolgere la funzione di “promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano” attribuita dalla L. 56/2014 alla Città metropolitana; - dall’art. 51, che i comunicomma 44, nella formazione degli strumenti lett. f) della Legge 56/2014 è stata attribuita alle città metropolitane la funzione di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto promozione e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici coordinamento dei sistemi di rilevanti interessi sul territorio informatizzazione e di interessi diffusidigitalizzazione in ambito metropolitano, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedereConsiderato che:
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Samples: Accordo Operativo
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che l’amministrazione comunale ha provveduto allo spostamento del magazzino comunale dal piano interrato delle scuole elementari di Castell’Arquato in nuovo capannone preso in affitto ubicato in Via San Xxxxxxxx Operaio; Considerato che, essendo i locali vuoti, sono pervenute richieste da parte di alcune associazioni di Castell’Arquato per avere in uso i locali sotto le scuole elementari da utilizzare come magazzino- deposito. Le associazioni che hanno formulato richiesta sono: - il Comune Pro – Loco di Verona è dotato Castell’Arquato, Avis di Castell’Arquato, Sezione Alpini di Castell’Arquato, Filodrammatica Arquatese e Congregazione Arti e Mestieri; Considerato altresì che le associazioni sopra menzionate operano sul territorio comunale organizzando manifestazioni popolari, alcune delle quali di grande rilevanza anche a fini turistici, senza scopo di lucro, si ritiene opportuno accogliere le richieste; Ciò premesso l’amministrazione comunale intende accogliere le richieste delle associazioni concedendo in uso gratuito le stanze del Piano Regolatore Comunale piano interrato alle associazioni sopra menzionate e meglio individuate nell’allegata planimetria. Si procederà inoltre alla stipula di un contratto di comodato gratuito di cui all’artsi allega bozza; Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 49 del decreto legislativo n. 11/2004 – Norme per il governo 267/2000, che si allegano, in linea tecnica del territorio responsabile del servizio lavori pubblici urbanistica e ambiente e in materia linea contabile del responsabile dell’ufficio ragioneria; Con voti unanimi, espressi ai sensi di paesaggio -legge Di conferire mandato al responsabile del servizio lavori pubblici urbanistica ed ambiente di procedere alla firma del contratto di comodato gratuito allegato alla presente in bozza; Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni 134 del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:D.lgs n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE. Premesso cheche in data 24/03/2006 è stato notificato al Comune ricorso ex artt. 414 e segg. e 447 bis c.p.c. proposto da Impresa Garantola s.r.l. contro Farmacia dell’Olmina degli eredi della Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx volto ad ottenere l’accertamento dell’inadempimento da parte della resistente all’obbligo di stipulazione di contratto di locazione ad uso commerciale e per la condanna della resistente all’adempimento ex art. 2932 c.c., nonché al pagamento in favore della ricorrente delle somme di cui al contratto di locazione; Premesso, altresì, che nella medesima data è stata notificata la comparsa di costituzione e risposta della Farmacia dell’Olmina, con contestuale istanza ex art. 699 c.p.c. e con chiamata di terzo ex art. 420, 9° comma, c.p.c. e domanda riconvenzionale ex artt. 416 e 418 c.p.c., finalizzata ad ottenere: - il rigetto delle domande della ricorrente relative all’esecuzione del contratto preliminare di locazione, il pagamento da parte della farmacia dell’indennità di occupazione dell’immobile per anni sede dell’attività (via X. Xxxxx ang. F. Filzi) e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patiti e patiendi dal Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e Legnano in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato solido con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007l’impresa Garantola; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato Rilevato che con la variante n. 23comparsa la Farmacia dell’Olmina ha richiesto, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020via istruttoria, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo l’espletamento di suolo idonea Ctu atta a valutare lo stato dell’immobile di via X. Xxxxx e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base ad accertare l’esecuzione dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e futurelavori, per la salvaguardia della saluterealizzazione di un nuovo stabile dove si sarebbe dovuta trasferire la farmacia, per l’equilibrio ambientale da parte dell’Impresa Garantola; Visti i provvedimenti n. 1410 e per 1412 adottati dal giudice in data 16/03/2006, con i quali, rispettivamente, viene fissata l’udienza di comparizione delle parti al 07/04/2006 con contestuale nomina del CTU e viene fissata ulteriore udienza al 05/05/2006, disponendo la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia notifica del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, ricorso al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il terzo –Comune di VeronaLegnano- chiamato in causa; Ritenuto pertanto necessario costituirsi in giudizio per difendere la posizione del Comune per quanto concerne le domande ad esso indirizzate, con conferendo il patrocinio legale ad uno studio professionale cittadino; Preso atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 382 il responsabile del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia settore interessato xxxx. X. Xxxxxx ed ambientale e di riuso temporaneo il dirigente del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: settore 2 “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni Attività economiche e sociali portatrici finanziarie” xxxx. X. Xxxxxxxxxx hanno espresso parere favorevole rispettivamente di rilevanti interessi sul territorio regolarità tecnica e di interessi diffusicontabile (verificata la copertura finanziaria) della stessa, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:acquisiti agli atti;
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Samples: Contenzioso
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell’autonomia e favorendone l’apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale; - la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, con la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l’autonomia delle organizzazioni di promozione sociale; - è volontà dell’Amministrazione Comunale promuovere la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni per la gestione di attività di promozione sociale, ai sensi dell’art. 12 della succitata Legge Regionale n. 34/2002; Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 24.01.2012, esecutiva, avente oggetto: “Convenzione tra il Comune di Verona è dotato Anzola dell’Xxxxxx e l’Associazione Centro Sociale ricreativo culturale “Cà Rossa” per la gestione di attività di interesse pubblico e del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato daCentro Sociale”; Considerato che l’Associazione “Cà Rossa”: - PAT - Piano persegue obiettivi che sono di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007particolare rilevanza per la comunità; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019ha maturato una significativa esperienza nell’ambito della attività oggetto della convenzione; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del operativa da anni nel territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove garantisce un buon livello qualitativo delle attività svolte; - opera in particolarerete con l’Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione; Dato atto che, attraverso l’operato di questi ultimi anni, si sono raggiunti i seguenti obiettivi: – la riqualificazione edilizia ed ambientale- l’anziano ha avuto un ruolo attivo nella Comunità locale, anche nei confronti di azioni volte all’integrazione tra le diverse generazioni; – la riqualificazione urbana- completo utilizzo di tutti gli spazi culturali, solidaristici e ricreativi pensati per una popolazione adulta; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso - collaborazione per la presentazione realizzazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione servizi sociali di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia assistenza alla popolazione anziana ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e ai disabili; Considerato inoltre che il predetto bando l’Associazione in questione è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato cheiscritta: - alla data all’Albo delle Libere Forme Associative di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3questo Ente dall’11.11.1993; - la legge all’attuale Registro regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti delle Associazioni di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvatopromozione sociale; Ritenuto di procedere:definire con l’Associazione un nuovo rapporto convenzionale che disciplini gli impegni reciproci alle condizioni meglio specificate nella convenzione allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 143 DEL 16/12/2014
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Samples: Convenzione
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePremesso: - che Intercent-ER è l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Xxxxxx-Romagna. Istituita con la Legge Regionale n. 11 del 2004; - che l’Agenzia ha il Comune compito di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme ottimizzare, razionalizzare e semplificare la spesa per il governo beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale, attraverso la gestione di un sistema telematico di negoziazione (e-procurement), la centralizzazione degli acquisti, la standardizzazione della domanda e in materia l'elaborazione di paesaggio -, formato dastrategie di gara innovative; Visto: - PAT - Piano l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, che introduce l’obbligo di Assetto del Territorio approvato con deliberazione abbandono della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo fase di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove gara ed in particolare: – - Comma 1: Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la riqualificazione edilizia ed ambientaletrasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo; – - Comma 3: In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che l’integrità dei dati e la riqualificazione urbanariservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”; – gli interventi Considerato: - che l’articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati membri; - che la legge di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato recepimento italiana, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), recepisce con l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento 40 l’obbligo di formazione del P.I.utilizzo immediato (18 aprile 2016) dei mezzi di comunicazione elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), o mentre ne differisce l’entrata in caso di varianti, vigore al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. 18 ottobre 2018 alle altre stazioni appaltanti (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3comma 2); - la legge regionale con l’art. 52 del D.Lgs. n. 11/200450/2016, viene ribadito l’obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, vengono descritte le caratteristiche che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazionetali comunicazioni devono avere; - tale normativa urbanistica, al successivo che sono previste deroghe all’obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche (art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:52 comma 1):
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Samples: Accordo Di Collaborazione Per l'Utilizzo Della Piattaforma Sater
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso cheRICHIAMATA: - – la nota prot. 5327, con cui l'Amministrazione Comunale per importanti rilevanti e complesse esigenze d'ufficio ha chiesto il Comune rientro in servizio, al termine del congedo di Verona maternità, alla dipendente Xxxxxxx Xxxxxx, collaboratore amministrativo cat. B3 p.e.o B4, dal 6 maggio al 06 luglio con contratto di lavoro part-time 25 ore settimanali; – la nota prot. 5413, con cui la medesima dipendente ha accolto in toto la richiesta dell'Amministrazione; – la determinazione DIRG. n. 29/2012 con cui si è dotato del Piano Regolatore Comunale operato per la dipendente Xxxxxxx Xxxxxx stabilendone l'operatività; – la determinazione DIRG 40/2012 con cui si è prorogato il periodo di servizio part- time fino al 12 luglio con successivo rientro a tempo pieno ed indeterminato dal 13 luglio 2012; PRESO ATTO che con la stessa nota di cui all’artsopra, prot. 12 5413, la dipendente chiedeva all'Amministrazione Comunale, per motivazioni familiari attinenti al proprio status di madre con due figli piccoli da gestire la concessione della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia riduzione dell'orario di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007servizio settimanale da 36 a 32 ore a decorrere dal 01 gennaio 2013; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e futureRITENUTO esprimere indirizzo al Segretario Generale/Direttore, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale concessione di quanto chiesto dalla dipendente e per la tutela degli ecosistemi naturalil'attuazione del presente provvedimento; ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Personale, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia contabile del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo Responsabile del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale Servizio Finanziario e di riuso temporaneo legittimità del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5Segretario Generale/Direttore; Ad unanimità di voti, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime espressi nelle forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:legge,
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Samples: Giunta Comunale Deliberation
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 e n. 35 del 07.04.2011, esecutive a norma di legge, sono stati approvati rispettivamente il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007Anzola dell’Xxxxxx; - PI – ai sensi dell’art. 32 - comma 13 - e art. 33 - comma 3 - della L.R. n. 20/2000, il Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) sono diventati entrambi efficaci in data 11.05.2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Xxxxxx - Romagna; - in data 16/07/2020l’art. 30 della L.R. n. 20/2000, con deliberazione come innovato dalla L.R. n. 196/2009, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce dispone che i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e futureComuni, per la salvaguardia della salutecompletare il processo di pianificazione urbanistica, per l’equilibrio ambientale elaborino il Piano Operativo Comunale (POC), quale strumento urbanistico deputato ad individuare e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – disciplinare gli interventi di riuso temporaneo tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del patrimonio immobiliare esistenteterritorio, da realizzare nell’arco temporale di cinque anni; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede Considerato che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 148 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso 06.10.2011 sono stati approvati gli obiettivi del primo POC e gli indirizzi per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) formazione dello stesso e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine fino al 27.12.2011 sono rimasti aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato proposte di inserimento previsti dal Bando, il cui schema per la presentazione delle proposte da ultimo differito, parte dei soggetti interessati e la modulistica sono stati approvati con deliberazione di Giunta comunale determinazione n. 100 471 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 2924.10.2011; Rilevato che: - che per dare una più efficace risposta alle proposte pervenute, al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dato dalle dotazioni di servizi ed attrezzature che perverranno alla data di scadenza del bando sono state presentate collettività, è necessario ridefinire il numero degli alloggi messi a bando, elevandolo da n. 189 manifestazioni d’interesse500 a n. 580; Rilevato, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5inoltre, che i comuniè necessario approvare lo schema di accordo, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività allegato al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati presente atto per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce formarne parte integrante dello strumento di pianificazione e sostanziale, in cui accede sono contenuti gli obblighi, gli impegni ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma i termini delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:parti;
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LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePremesso: - che la Regione Xxxxxx-Romagna ha deciso di attivare una linea telematica a banda larga tra le Pubbliche Amministrazioni della Regione; - che per la realizzazione della linea ha affidato ad HOLDING ENERGIA RISORSA AMBIENTE S.p.A. (HERA) la “Realizzazione del completamento della dorsale, delle interconnessioni, dei rilevamenti e delle MAN e la fornitura di servizi di gestione per la rete privata delle Pubbliche Amministrazioni; - che in data 3 marzo 2005 è stata siglata la “Convenzione Generale nell’ambito della realizzazione della rete a banda larga per le Pubbliche Amministrazioni” tra il Comune di Verona Anzola dell’Xxxxxx ed HERA S.p.A. finalizzata a regolamentare i rapporti tra HERA e gli Enti nei cui terreni è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato daprevista la realizzazione delle opere previste; Considerato: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007che per la realizzazione dei lavori la Società HERA ha già presentato le necessarie domande per ottenere le autorizzazion; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio che per realizzare le opere, utili all’Amministrazione comunale n. 91 del 23/12/2011per poter essere collegata alla rete telematica regionale, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019si dovrà sottoporre a servitù le aree di proprietà comunale; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni che per il contenimento del consumo poter istituire le necessarie servitù è necessario stipulare la convenzione tra Comune di suolo Anzola dell’Xxxxxx ed HERA; Visto ed esaminato lo schema dell’atto di convenzione predisposto dalla competente Area Urbanistica e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza Attività Produttive contenente le norme per la qualità della vita delle generazioni attuali realizzazione, la conduzione e futurela gestione degli impianti in parola e ritenutolo meritevole di approvazione; Precisato che l’installazione dei manufatti relativi ad impianti fissi rimane subordinata al rilascio del permesso di costruire, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione alla stipula dell’atto di salvaguardia del territorioservitù; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede Dato atto che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comuneacquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Urbanistica e Attività Produttive in ordine alla regolarità tecnica; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione Con voti unanimi resi nei modi di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00legge DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:92 DEL 21/06/2005
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Samples: Convenzione Per Servitù E Comodato
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - Richiamata la deliberazione n. 299 del 18/07/2019, con la quale la Giunta ha manifestato la volontà di proporre al Consiglio Comunale il trasferimento alla società Siena Parcheggi S.p.A. la gestione dei servizi di cui si tratta; Dato atto che con delibera C.C. n. 116 del 29/07/2019 il Comune di Verona è dotato Siena ha disposto di: • approvare la gestione diretta delle entrate proprie dell'Ente con il modello della società “in house providing” tramite la società comunale “Siena Parcheggi S.p.a.”; • provvedere a modificare lo Statuto della società, avviando le procedure per la realizzazione e gestione del Piano Regolatore nuovo servizio riscossione; • procedere all'approvazione dello schema di modifiche/integrazioni allo Statuto della Società “Siena Parcheggi S.p.a.”e dello schema di contratto di servizio inerente il “Servizio di gestione riscossione delle entrate comunali” ; • affidare alla Società comunale esistente “Siena Parcheggi S.p.a.” il “Servizio di gestione riscossione delle entrate comunali”, indicando le principali attività, nonché la gestione delle eventuali entrate/tributi che venissero in futuro istituiti e/o modificati rispetto all’attuale assetto normativo, oltre che le eventuali nuove entrate patrimoniali di competenza del Comune di Siena; • dare mandato alla Giunta Comunale e ai Dirigenti, secondo le proprie rispettive competenze, di individuare nel dettaglio i necessari ulteriori contenuti e modalità, con particolare riguardo al completamento e alla sottoscrizione dello schema di contratto di servizio approvato con la deliberazione medesima, in coerenza con le indicazioni fondamentali riportate nel testo approvato dal Consiglio; • dare inoltre mandato alla Giunta Comunale di cui all’art. 12 apportare tutte le modifiche e migliorie che si rendessero necessarie, in sede di stipula notarile, allo Schema di modifiche/integrazioni allo Statuto della legge regionale n. 11/2004 – Norme Società “Siena Parcheggi S.p.a.”, nonché ai rapporti contrattuali attualmente in essere con la stessa Società, così come allo Schema di contratto di servizio inerente il “Servizio di gestione riscossione delle entrate comunali” affinché questi possano essere sottoscritti per il governo concreto avvio della fase esecutiva del territorio Progetto di ottimizzazione della riscossione comunale; Richiamate altresì le delibere G.C. 431 del 17.10.2019 e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto G.C. 475 del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/202021.11.2019, con deliberazione n. 19le quali rispettivamente, il Consiglio Comunale ha preso atto ai sensi dell'art. 23-bis del Documento D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 19 del SindacoD. Lgs. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni 175/2016: – si approvavano le necessarie intese relative al distacco del personale dipendente del Comune di Siena alla Società; – si fornivano alla Società stessa gli indirizzi per il contenimento delle spese di funzionamento, fra cui quelle di personale; Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del consumo contratto di suolo servizio relativo all’affidamento del “servizio di riscossione e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 di gestione delle entrate comunali” del Comune di Siena alla società “in house provinding” denominata “Siena Parcheggi S.p.a.” risultante dal testo di cui all’allegato n. 11”1) alla presente deliberazione, sulla base dei quali precisando che la Regione sottoscrizione dello stesso in nome e per conto del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabileComune di Siena, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità delegata al Dirigente della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvatoDirezione Risorse; Ritenuto di procedere:provvedere in merito; Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, primo comma del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000; Con votazione unanime;
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Samples: Servizio Di Riscossione E Gestione Delle Entrate Comunali
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che♦ RICHIAMATI: - il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 ⇒ l’articolo 23 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 11/2004 – Norme 54; ⇒ l’articolo 21 dello statuto comunale; ⇒ la deliberazione n. 149 in data 21 dicembre 2007, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il governo triennio 2008/2010; ♦ PREMESSO che: ⇒ l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta utilizza da diverso tempo, per la propria attività consultoriale, alcuni locali di proprietà comunale situati all’interno dell’xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00; ⇒ l’utilizzo dei locali non è mai stato formalmente regolarizzato ed appare pertanto opportuno provvedere in merito, nell’interesse generale e specifico delle due pubbliche amministrazioni; ⇒ la concessione in comodato gratuito dei locali in questione, rientra nel programma di collaborazione che l’amministrazione comunale, nell’ambito dello spostamento del territorio Comune di Sarre dal distretto socio sanitario n. 2 al distretto n. 1, si è impegnata a garantire al fine di incentivare la presenza in loco dei medici ed evitare, quindi, alla popolazione residente i disagi collegati ai trasferimenti; ♦ VISTI: ⇒ gli articoli 1803 e seguenti del codice civile i quali disciplinano il contratto di comodato; ⇒ la bozza del contratto predisposta in materia di paesaggio -accordo tra i due enti; ⇒ il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario comunale, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione sotto il profilo della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011legittimità, da ultimo modificato con la variante n. 23ai sensi dell’articolo 9, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020comma 1, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi lettera d) della legge regionale 6 giugno 201719 agosto 1998, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio46; - la legge regionale n. 14/2017 promuove ♦ DOPO discussione ed esame in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientalemerito; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:♦ A VOTI unanimi favorevoli palesemente espressi;
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Samples: Comodato d'Uso
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - con Delibera del Consiglio Comunale, verbale n. 4 P.G. n. 8537/2017 (seduta del 28/02/2017), è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-19 (DUP); - con Delibera del Consiglio Comunale, verbale n. 5 P.G. n. 6795/2017 (seduta dell’1/03/2017) è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019; - con Delibera del Consiglio Comunale, verbale n. 4/54679/15 del 22 giugno 2015 è stata ap- provata una convenzione per il trasferimento al Comune della gestione del percorso museale del Castello Estense e degli spazi congressuali - espositivi e funzionali, ad esso connessi, a partire dal 1 luglio 2015 fino al 31 dicembre 2020; - con Delibera del Consiglio Comunale, verbale n. 7 P.G. n. 69092/2017 (seduta del 17 luglio 2017) è stato approvato l’ “Assestamento generale del bilancio 2017/2019 (art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000). Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000). Variazioni al bilancio di previsione 2017/2019. Applicazione al bilancio di previsione 2017/2019 di parte dell’Avanzo di Amministrazione 2016”; Vista la lettera dell’8 luglio scorso (P.G. 83066/2017) con cui la Fondazione Xxxxxxxxxx Xxxxxx ha proposto al Comune di Ferrara di collaborare per la realizzazione di una mostra temporanea dedicata alle opere della collezione Xxxxxxxxx Sgarbi presso il Castello Estense riportando a grandi linee le caratteristiche salienti del progetto espositivo, una stima del numero e della tipologia delle opere interessante ed anche il relativo piano dei costi, allegati 1 e 2 al presente atto di cui costituiscono parte integrante; Considerato che a partire dal 31 gennaio 2015 all’interno del percorso museale del Castello Estense, precisamente nelle sale dell’ala sud e dei camerini, è stata allestita una galleria di capolavori delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, intitolata “L’arte per l’arte” con una selezione di opere del patrimonio conservato a Palazzo Xxxxxxx, chiuso per restauri a seguito del sisma del 2012, il cui termine è previsto per il prossimo 27 dicembre; Ritenuto che la proposta della Fondazione Xxxxxxxxxx Xxxxxx rappresenti un’opportunità per consentire la fruizione da parte del pubblico di un’importante insieme di dipinti, disegni e sculture appartenenti ad una famiglia ferrarese che ha costruito negli anni una collezione rappresentativa dell’imponente geografia artistica del nostro Paese; Ritenuto, inoltre, che l’allestimento temporaneo, nell’ala sud e nei camerini, già predisposti per l’esposizione di opere grazie alla presenza di strutture autoportanti, teche, impianti illuminotecnici, della prestigiosa collezione ferrarese Cavallini Sgarbi rappresenterebbe un’implementazione dell’offerta culturale del percorso museale del Castello nel periodo primaverile, in cui l’afflusso di visitatori è molto elevato; Considerato che la suddetta esposizione potrà essere programmata dal 3 febbraio al 3 giugno 2018; Dato atto che la Fondazione Xxxxxxxxxx Xxxxxx si farà carico degli oneri relativi all’organizzazione ed alla curatela dell’esposizione ed in particolare delle seguenti attività: - curatela e direzione scientifica; - segreteria organizzativa; - imballaggio, trasporto ed assicurazione delle opere ; - allestimento e disallestimento; - realizzazione catalogo; - promozione ed ufficio stampa per un totale di spesa stimato in € 301.356 (IVA inclusa); Ritenuto di prevedere l’accesso alla mostra temporanea unicamente come opzione nell’ambito della visita al percorso museale del Castello prevedendo le seguenti tariffe differenziate a seconda delle scelte di visita del pubblico: Tariffe Percorso museale fino all’ala sud Percorso museale completo, incluso accesso alla mostra Intero 6 12 Ridotto 4 8 Gruppi scuole medie e superiori 3 7 Minori tra 6 e 12 anni 1 5 Possessori MYFe card - 3 Considerato che il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale Ferrara, nell’ambito della collaborazione alla realizzazione della mostra assumerà su di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato dasé l’onere dei seguenti servizi: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007biglietteria; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019visite guidate al percorso museale comprensivo dell’area di mostra; - presidio degli spazi; - pulizie; - utenze e riconoscerà alla Fondazione Xxxxxxxxxx Xxxxxx – quale partecipazione economica alle spese di realizzazione del progetto - un aggio di € 3,20 oltre IVA su ciascuna tipologia di biglietto emesso ai visitatori del percorso museale completo oltre ad un corrispettivo di € 76.500 oltre IVA per spese di promozione/comunicazione e progettazione allestimento; Considerato di stimare – in data 16/07/2020ragione dei risultati ottenuti negli ultimi anni dal Castello in termini di pubblico e del prevedibile interesse che sarà suscitato dalla mostra – un afflusso di circa 50.000 visitatori al percorso museale completo, con deliberazione n. 19incluso l’accesso alla mostra, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017e che conseguentemente possa essere stimata in € 195.200 euro (IVA inclusa) la somma da riconoscere alla Fondazione Xxxxxxxxxx Xxxxxx quale provente complessivo derivante dall’aggio succitato; Considerato, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”infine, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune dettaglio delle modalità di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, collaborazione tra il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo Ferrara e la Fondazione Xxxxxxxxxx Xxxxxx sono esplicitate nello schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbanaconvenzione, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5Allegato A, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:del presente atto;
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Samples: Convenzione
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale Comunale n. 100 115 del 18 marzo 202126 luglio 2005, esecutiva, si dava mandato al Direttore dell’Area Urbanistica e Attività Produttive di redigere atti con parti private finalizzati alla gestione partecipata di parcheggi pubblici ad uso industriale; - con nota in data 19 luglio 2007 Prot. n. 13.784 il Condominio “Centro Torri” Via dei Carpini, Querce, Aceri e Tigli ha dichiarato la propria disponibilità a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare sottoscrivere la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29presente convenzione; Rilevato Dato atto che: - alla data il parcheggio pubblico interessato da detta convenzione è censito al Catasto Terreni del Fg. 31 mapp. 366 del Comune di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3Anzola dell’Xxxxxx; - l’Amministrazione Comunale si impegna ad effettuare le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, in funzione dei programmi redatti dal Direttore dell’Area Tecnica, a pulire l’area di parcheggio nelle ore diurne, in via ordinaria, in esecuzione dell’accordo siglato con la legge regionale n. 11/2004Società di gestione della pulizia e igiene del territorio comunale, a provvedere allo sgombero neve in caso di copiose nevicate nonché ad apporre apposita segnaletica per definire l’uso del parcheggio; - il Condominio “Centro Torri” si impegna oltre che all’installazione, a sostenere tutte le spese di manutenzione, gestione di tutti i cancelli previsti in convenzione e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti all’installazione di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano limitatori di passaggio di altezza m. 2,20; Valutato il contenuto della bozza di convenzione presentata; Ritenuta la propria attività al metodo competenza ai sensi dell’art. 5 – comma 13, lett. b) – della Legge n. 106/2011; Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del confronto Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali successive modificazioni e con le altre amministrazioni preposte integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Tecnica in ordine alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicuraregolarità tecnica; Con voti favorevoli all’unanimità, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici espressi per alzata di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:mano D E L I B E R A
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Samples: Convenzione Per La Gestione Partecipata Del Parcheggio Pubblico
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - il Comune di Verona è dotato di Piano di Assetto del Piano Regolatore Comunale Territorio, approvato con deliberazione di cui all’artGiunta comunale n. 4148 del 18 dicembre 2007, efficace, ai sensi dell’art. 12 14, comma 8, della legge regionale n. 11/2004 – - “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -paesaggio”, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007dal 28 febbraio 2008; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale Comunale n. 91 del 23/12/201123 dicembre 2011 è stato approvato definitivamente il Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Verona e, da ultimo modificato con la variante n. 23contestualmente, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019sono stati recepiti gli accordi di pianificazione in esso contenuti; - in data 16/07/20205 novembre 2012, con deliberazione n. 19, fra il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema da una parte, e Parrocchia di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbanaSanta Lucia e Fondazione Scuola dell'Infanzia “Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5dall'altra, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differitostipulato, con deliberazione atto del notaio dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx rep. n. 351.539 racc. n. 26.014 registrato a Verona in data 31 luglio 2013 con n. 14459 e trascritto a Verona in data 1 agosto 0013 rep. n. 27.358 racc. n. 26.014, accordo di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche pianificazione ai sensi dell'articolo 6 della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano per la propria attività al metodo attuazione delle previsioni della Scheda Norma 278 Bando 2 del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazioneP.I.; - tale normativa urbanistical'accordo in questione, per la particolare natura delle opere previste dalla scheda norma 278 (riqualificazione del complesso religioso afferente alla Parrocchia di Santa Lucia e alla Scuola dell'Infanzia “ Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“), non prevedeva il pagamento del contributo di sostenibilità; - in data 11 febbraio 2020, con nota in atti al successivo art. 6P.G. n. 55612, prevede altresì che i comunila Fondazione Scuola dell'Infanzia “Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ e in data 20 febbraio 2020, nei limiti con nota in atti al P.G. n. 67519, la Parrocchia di Santa Lucia hanno comunicato di non intendere più dare corso alla attuazione degli interventi previsti dalla scheda xxxxx chiedendo la decadenza delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvatorelative previsioni; Ritenuto di procedere:poter accogliere la richiesta la quale non comporta oneri per il Comune di Verona; Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. L.vo. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e precisamente: - che in data 17/07/2020 il Dirigente Responsabile della Pianificazione e Progettazione Urbanistica, proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto”. IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA x.xx arch. Xxxxxxx Xxxxxxx - che in data 16/07/2020 il Dirigente Responsabile dell'Unità organizzativa Amministrativo Urbanistica ERS-PEEP, proponente il provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto; la presente costituisce anche attestazione, ai sensi del punto 28 – Area gestione del territorio – del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza”.
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Samples: Urban Planning Agreement
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - che al fine di dare attuazione al programma del fabbisogno di personale, con avviso pubblicato dal 01/09/2015 al 21/09/2015 si è provveduto a ricercare il personale dipendente in servizio presso altra Pubblica amministrazione del comparto degli Enti locali idoneo e disponibile a svolgere attività di supporto tecnico operativo presso l’Ufficio di vigilanza di questo Comune; - che a seguito di appositi colloqui è stata individuata la Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx dipendente del Comune di Boca che ha espresso preventivamente il nulla osta a sottoscrivere la convenzione per l’utilizzo congiunto del Dipendente ai sensi dell’art.14 CCNL: - che in data 12.11.2015 è stata sottoscritta la convenzione per la durata di 3 mesi con il Comune di Verona Boca come da schema approvato con propria deliberazione N. 120 in data 16.10.2015; - che la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell’ente da cui dipende ed in parte nell’ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico (in tal senso si è dotato espresso il Ministero dell’Interno- Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del Piano Regolatore Comunale 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 80/2009/Par. della Sezione Regionale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme Controllo per il governo del territorio e in materia Veneto, delibera Corte dei conti - sez. regionale di paesaggio -controllo Piemonte – n.223/2012/SRCPIE/PAR, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta Corte dei Conti – sez. regionale n. 4148 del 18/12/2007Abruzzo del. N.92/2016); - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e futureche, per la salvaguardia della salutetanto le prestazioni lavorative rese ai sensi dell’art. 14 del CCNL del Comparto Regioni – Enti locali del 21 gennaio 2004, per l’equilibrio ambientale non sono da considerarsi forma di assunzione flessibile e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione quindi esulano dall’ambito di salvaguardia applicazione dell’art. 9 comma 28 del territorio; - la legge regionale D.L. n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:78/2010;
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Samples: Convenzione
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: che l’art. 90 - il Comune commi 24 e 25 - della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) ha disposto che l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di Verona criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive (c. 24). Nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è dotato del Piano Regolatore Comunale affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007l’individuazione dei soggetti affidatari; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato Considerato che con la variante n. 23Polisportiva Anzolese è in atto dal 1993 una proficua collaborazione per quanto concerne la gestione degli impianti sportivi, rinnovata negli anni sulla base delle normative vigenti con riferimento alle associazioni non aventi scopo di lucro; Considerato inoltre che la Polisportiva promuove, in accordo con le politiche dell’Amministrazione Comunale, iniziative mirate nei confronti dei ragazzi, dei giovani e degli ultrasessantenni, e svolge un’attività gratuita presso il Centro Diurno per anziani del Comune; Visto che in data 30.06.2006 avrà scadenza la convenzione in atto per la gestione degli impianti sportivi approvata con deliberazione di C.C. n. 51 del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/202029.09.2003, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo e ritenuto di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e futurerinnovarla, per la salvaguardia della salutequanto sopra esposto, per l’equilibrio ambientale alle condizioni meglio specificate nel documento allegato al presente atto di cui forma parte integrante e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territoriosostanziale; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato Preso atto che l’art. 46.04 18 della convenzione ancora vigente prevede espressamente la possibilità del rinnovo, qualora vi sia stata la piena osservanza da parte del concessionario delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvatoclausole convenzionali; Ritenuto di procedere:modificare la convenzione, in particolare per quanto riguarda l’avvenuta accettazione da parte della Polisportiva della presa in carico diretta delle utenze dei locali utilizzati, nonché della gestione del locale adibito ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e sala giochi a servizio del Centro Sportivo, condizioni che migliorano per questo Ente i rapporti, riducendo gli oneri a carico;
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Samples: Convenzione Per La Gestione Degli Impianti Sportivi
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale D.G.R.V. n. 4148 del 18/12/200718 dicembre 2007, efficace, a sensi dell’art. 14 comma 8 della L.R. n. 11/2004, dal 28.02.2008; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale Comunale n. 91 del 23/12/201123 dicembre 2011 è stato approvato il primo Piano degli Interventi del Comune di Verona e contestualmente sono stati recepiti gli accordi di pianificazione in esso contenuti come da elaborati modificati a seguito della decisione sulle osservazioni presentate, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019efficace dal 13 marzo 2012; - l’art. 155, comma 8 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi revede: “Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di efficacia del Piano degli Interventi, gli accordi relativi agli ambiti di cui ai precedenti commi 6 e 7, come disciplinati nel Piano degli Interventi operativo approvato, dovranno essere recepiti in data 16/07/2020convenzione e stipulati con atto pubblico definitivo. Qualora nel termine sopraindicato, ed in quello successivamente posto con deliberazione n. 19diffida ad adempiere, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017l’accordo definitivo non dovesse essere stipulato, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11l’organo comunale competente pronuncia la decadenza delle previsioni operative; in tal caso agli immobili interessati si applicherà la disciplina regolativa”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 133 del 10/11/2020 ha 17 aprile 2012 è stato approvato lo il primo schema tipo di avviso per la presentazione accordo di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistentepianificazione ex art. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web 11/2004 relativo all’attuazione delle previsioni operative delle schede norma del Comuneprimo Piano degli Interventi; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, - con deliberazione di Giunta comunale Consiglio n. 100 1 del 18 marzo 202120 gennaio 2017 è stata adottata la Variante n. 23 al P.I.; - nel corso del procedimento l'Amministrazione Comunale ha proceduto al riesame e di rivalutazione dei contenuti della Variante n. 23 al P.I., a sabato 03/04/2021adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/2017, ore 13.00. In particolare la e con deliberazione n. 382 31 in data 21.06.2018 ha confermato parzialmente quanto adottato con deliberazione del 10/11/2020 Consiglio Comunale n. 1/2017 e modificato con riadozione parziale la Variante n. 23 al P.I.; - il Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 28.11.2019 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporaneila variante n. 23 al PI. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: L’art. 6 - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi Accordi tra soggetti pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, privati – della L.R. n. 11/2004 prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenzecompetenze di cui alla predetta legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. Per quanto non disciplinato dalla L.R. n. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni. - l’art. 7 bis della citata L.R. n. 11/2004 e succ. modificaz. - Disposizioni per favorire la trasparenza e legalità negli accordi – prevede che con riferimento ai soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di cui agli articoli 6 e 7, di valore superiore a euro 150.000,00, ai fini di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il comune o l’ente promotore l’accordo acquisiscono l’informazione antimafia di cui all’articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. - l’art. 191 ter – Criteri e modalità di affidamento di contratti pubblici e/o convenzioni previste dal Piano degli Interventi agli operatori economici privati, introdotto dalla variante 23 al PI prevede che: “Gli operatori economici proponenti, attuatori ed esecutori sono esclusi dagli affidamenti e dall’esecuzione di accordi di pianificazione e/o contratti pubblici e convenzioni di cui al precedente comma qualora rientrino nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni”; Ritenuto di procedereRilevato che l’esperienza applicativa del primo Piano degli Interventi ha evidenziato che:
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Samples: Piano Degli Interventi
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - da alcuni anni il Comune di Verona è dotato Carmagnola ha attivato progetti relativi alla mobilità sostenibile per incentivare tra gli altri anche l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto e spostamento all’interno del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme territorio comunale; - che sulla xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx esiste attualmente un area per il governo del territorio e in materia deposito delle biciclette che non soddisfa pienamente le necessità di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007parcheggio per gli utenti che si recano a prendere il treno utilizzando la bicicletta; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione che da un studio sulla soluzione del Consiglio comunale n. 91 problema sono emerse due criticità, una dovuta al fatto che la zona non permette un possibile ampliamento del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019deposito e l’altra che comunque il deposito rimarrebbe all’intemperie essendo le biciclette parcheggiate all’aria aperta; - che da un incontro tra l’Amministrazione Comunale e i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato è emersa la possibilità di utilizzare in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindacocomodato d’uso gratuito alcuni depositi di proprietà della società RFI s.p.a. Tale documento recepisce i principi attualmente in disuso e ubicati proprio sulla piazza della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 stazione; - “Disposizioni Vista l’allegata bozza di contratto di comodato e ritenutala meritevole di approvazione soprattutto perché garantirebbe la possibilità di disporre gratuitamente di depositi per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni le biciclette al coperto soddisfando appieno le attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territoriofuture necessità dell’utenza; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – Ritenuto pertanto necessario incaricare il Direttore di Ripartizione Ufficio Patrimonio nel predisporre tutti gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, atti necessari al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi addivenire alla stipulazione del contratto di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento all’allegata bozza che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione forma parte integrante della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3presente deliberazione; - la legge regionale Acquisiti i pareri resi ai sensi ex art.49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 11/2004267 e s.m.i., e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazioneriportati in calce; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti Con voti favorevoli ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:unanimi espressi in forma palese
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Samples: Comodato D’uso Gratuito
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso cheVista l’allegata proposta di deliberazione n. 7 Considerata la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni ivi indicate che qui si richiamano integralmente Visti gli artt. 48 e 49 del d.lgs. 267/00; Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00, allegati alla presente: - il parere tecnico: ufficio SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - FAVOREVOLE - parere contabile: Servizio FINANZIARIO - FAVOREVOLE Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: P.E. 86/2019 SOC. R.A.C.E. SRL - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX - VIA SELVAGGIO A GIAVENO. AREA IR1.2 DEL VIGENTE. APPROVAZIONE. Successivamente, la Giunta Comunale, con espressa e separata votazione unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. Approvato e sottoscritto: X.xx: XXXXXXX XXXXX IL SEGRETARIO GENERALE FIRMATO DIGITALMENTE X.xx: DI XXXXXXXX XXXXXXXX Su proposta del Sindaco Xxxxx Xxxxxxx. La Città di Giaveno è dotata di Variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvata con D.G.R. 28.11.2011 n°28-2935 subordinatamente all’introduzione “ex officio” negli elaborati progettuali delle modificazioni specificatamente riportate negli allegati alla suddetta D.G.R., pubblicata sul BUR n°49 del 07.12.2011 e recepite dal Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato Giaveno con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 Comunale n°7 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 2326.01.2012 e successive correzioni di errori materiali in base ai disposti dell’art.17 comma 8 lettera a) della L.R. n°56/77 e s.m.i., approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n°55 del 20.12.2012 (Modifica 1) ed in base ai disposti dell’art.17 comma 12 lettera a) della L.R. n°56/77 e s.m.i., approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n°13 del 16.03.2015 (Modifica 2), con Deliberazione del Consiglio Comunale n°38 del 13.07.2016 (Modifica 3) e con Variante parziale n.1 ai sensi dell’art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. al vigente Piano Regolatore Generale Comunale Prima Revisione. Approvazione del progetto definitivo con contestuale procedura di VAS con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 Comunale n°5 del 28/11/201907/02/2018 I.E. con deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 08/04/2019, è stato adottato il progetto preliminare della Variante parziale n.2 ai sensi dell’art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. al vigente Piano Regolatore Generale Comunale Prima Revisione con contestuale procedura di verifica di assoggettamento a VAS; - il signor XXXXX Xxxxxxx, (C.F.:RCCDRN51A04H897L), legale rappresentante della Soc. R.A.C.E. S.r.l. (P.IVA 05794450014) con sede in data 16/07/2020Xxxxxxxxxxx Xxxx (XX), xxxxxx xxxxx Xxxxx x°0xxx, proprietaria degli immobili siti in GIAVENO (TO) in via Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx: e distinti in mappa del C.T. come segue: Foglio n°80 mappali n° 1-2-4 (fuori scala) corrispondenti all’area in fregio al torrente Ollasio con superficie catastale pari a mq 9.445,00, e che che, a seguito del frazionamento delle aree, finalizzato all’approvazione della proposta di PEC, sono diventati i seguenti: FG.80 mappali n°4-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155: e ricadenti in zona urbanistica “IR 1.2” del vigente P.R.G.C. con superficie territoriale pari a mq 9.650,00: ha presentato richiesta (pratica edilizia n°86/2019) di P.E.C. (Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa) a firma dell’Xxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXX, cod. fiscale CLMCST76E08C722O, con deliberazione n. 19studio in Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) xxx Xxxxxxxx x°00, il Consiglio Comunale ha preso atto iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Torino e Provincia al n°8845R, secondo i disposti del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce PRGC vigente, i principi della legge regionale 6 giugno 2017cui elaborati sono conservati nel fascicolo edilizio agli atti dell’Area di competenza; Lo strumento urbanistico esecutivo è finalizzato alla realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale nonché alla cessione/asservimento ad uso pubblico di aree con realizzazione di opere di urbanizzazione con scomputo (viabilità, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi parcheggi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblicoaree verdi). Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con elaborati definitivi costituenti il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedereP.E.C.L.I. risultano essere i seguenti:
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Samples: Piano Esecutivo Convenzionato
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePREMESSO: - che in data 02/04/2014, è stato sottoscritto, fra la Società Real Estate Ferrara S.r.l., in qualità di soggetto attuatore e il Comune di Verona è dotato Ferrara, un accordo ai sensi dell’art. 11 L.241/1990 e s.m.i., ai fini dell’inserimento nel 1° POC, allora, in corso di approvazione, del Piano Regolatore Comunale comparto attuativo “12AR01 - Ex Distilleria via Turchi”, costituito dagli immobili censiti al catasto terreni di cui all’artFerrara al foglio 134, mappali 276, 280, 940 e al catasto fabbricati al foglio 134, mappali 276, 280, 940 e al catasto fabbricati foglio 134 mappale 278; che l’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo 2 del territorio e citato accordo poneva a carico del Soggetto attuatore, in materia di paesaggio -particolare, formato dai seguenti impegni: - PAT - Piano di Assetto predisposizione e presentazione del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 PUA comprensivo del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e futureprimo stralcio attuativo, per la salvaguardia della saluterelativa approvazione, entro mesi diciotto dall’approvazione del POC, previa costituzione di fideiussione per l’equilibrio ambientale un importo pari a € 4.800.000,00 a copertura del costo complessivo delle opere pubbliche di interesse generale, costituite da un nuovo ponte carrabile sul canale Boicelli, dalla rotatoria all’intersezione fra le vie Modena ed Eridano e dalla bretella di collegamento del nuovo insediamento alla medesima, e del costo delle opere per la tutela degli ecosistemi naturalimessa in sicurezza, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territoriobonifica e il ripristino ambientale delle aree da cedere al Comune; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi stipula delle convenzioni di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti PUA entro mesi 6 dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3approvazione dei PUA medesimi; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedereinoltre:
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Samples: Cessione Gratuita E Convenzione Attuativa Del Piano Urbanistico Attuativo (Pua)
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - nel corso del 2019 è stato raggiunto accordo con la Prefettura di Modena ed il Comune di Verona Spilamberto per lo spostamento degli uffici del Comando dei Carabinieri stazione di Spilamberto presso l’immobile ex CRV sito in Via Roncati per l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’agibilità dei locali oggetto di adeguamento normativo della locale Caserma; - che nel mese di Novembre 2019 è dotato stato effettuato il trasferimento degli uffici nella nuova palazzina adeguata alle funzioni riallocate dell’Arma dei Carabinieri; Rilevato che nella palazzina oggi oggetto di lavori di manutenzione straordinaria era presente l’alloggio del Piano Regolatore Comunale Comandante che ad oggi non trova collocazione nel nuovo edificio per le ridotte dimensioni dello stesso; Dato atto che con nota prot. 261/00-000-0000 del 3 dicembre 2019 il Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri propone quale soluzione alloggiativa da destinare a beneficio del Comandarne della Stazione di Spilamberto uno stabile di proprietà dei sigg.ri [OMISSIS]; Preso atto inoltre che: - con valutazione tecnico – estimativa n. 2020/14847/BO2 del 14.10.2020 - di cui alla nota prot. 15729 del 27.10.2020 - la competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale di Bologna, ha rilasciato il prescritto parere di congruità e stabilito per la locazione dell’immobile in parola il canone di € 8.400,00; rideterminato in € 7.140,00 in applicazione dell’abbattimento del 15% previsto dal D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 (spending review); - con la medesima nota l’Agenzia del Demanio - in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 2, comma 222 della legge regionale L. 23/12/2009 n. 11/2004 – Norme 191 - ha trasmesso il prescritto nulla osta alla stipula prot. 15727 del 27.10.2020 per il governo l’importo annuo di € 7.140,00, importo ridotto del territorio 15% per effetto della decurtazione prevista dall’art. 3, commi 4 e in materia 6 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012; Vista la nota del Ministero dell’Interno, prot.n. 10014 del 2.4.2020, con la quale ha autorizzato la stipula del contratto di paesaggio -locazione per un importo massimo del canone annuo pari a € 6.120,00; Richiamata a tal proposito la nota repertoriata con prot. 90887 del 13.11.2020 con cui l’Amministrazione Comunale di Spilamberto ha manifestato la disponibilità all’accollo parziale del canone di locazione da sostenersi per l’alloggio del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Spilamberto, formato dapari a euro 1.020,00 annui per l’intero periodo di vigenza contrattuale pari a sei anni. Dato atto infine che: - PAT - Piano con missiva in data 25.11.2020 la parte locatrice si è resa disponibile a concedere in locazione l’immobile a prezzi, patti e condizioni proposti accettando di Assetto sottoscrivere il contratto in base al canone annuo di € 7.140,00 (settemilacentoquaranta), importo determinato a seguito dell’abbattimento del Territorio approvato 15% del canone e ritenuto congruo dalla suddetta Agenzia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 4 del D.L. n. 95/2012, convertito con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 modificazioni nella L.135 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/20192012; - in data 16/07/202011.12.2020 è stato stipulato il contratto di locazione tra il Ministero dell’Interno e i sigg.ri [OMISSIS] in qualità di proprietari dell’appartamento - sito in Spilamberto via [OMISSIS], con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto - da destinare ad alloggio di servizio del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi Comandante della legge regionale locale Stazione Carabinieri della durata di 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorioanni; - nel rispetto degli accordi intercorsi tra la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – Prefettura di Modena ed il Comune di Spilamberto, successivamente alla stipula del contratto di locazione, si è proceduto alla sottoscrizione dell’Accordo di diritto pubblico tra la riqualificazione edilizia Prefettura di Modena ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi il Comune di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli Spilamberto avente ad oggetto l’accollo degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi locazione di nuova urbanizzazione o riqualificazione, un alloggio a servizio del Comandante della Stazione di Spilamberto – il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - si allega alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce presente quale parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:sostanziale;
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Samples: Accordo Di Diritto Pubblico
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che i Comuni del territorio hanno da tempo sviluppato azioni tese a promuovere e a valorizzare l’offerta culturale del territorio metropolitano e su queste basi, dal 2011, è stato avviato un sistema di governance culturale, articolato in ambiti distrettuali e finalizzato a sviluppare una politica culturale condivisa, attraverso azioni di programmazione, coordinamento, valorizzazione, produzione e diffusione culturale, tali da consentire l’integrazione e la valorizzazione delle specifiche vocazioni locali, la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle risorse disponibili, la tenuta del livello di qualità dei servizi e dell’offerta culturale sul territorio; Dato atto che: - il Comune la Legge n. 56/2014 ha istituito la Città Metropolitana di Verona Bologna che è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007subentrata all’omonima Provincia dal 01.01.2015; - PI – Piano degli Interventi approvato la Città Metropolitana di Bologna, con deliberazione del Consiglio comunale Metropolitano n. 91 20 del 23/12/201127.05.2015, da ultimo modificato con ha approvato la variante n. 23“Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale tra Città Metropolitana, approvata Unioni e singoli Comuni dell’area bolognese”; - su questa base, con deliberazione del Consiglio comunale dell’Unione Terred’Acqua n. 48 16 del 28/11/201927.07.2015, è stata approvata la suddetta convenzione quadro, sottoscritta dal Presidente dell’Unione, che prevede la collaborazione in diversi ambiti, tra i quali lo sviluppo economico e sociale, e più specificatamente la promozione e valorizzazione culturale, nonché la possibilità di sottoscrivere successivi accordi attuativi per definire l’oggetto della collaborazione nelle materie previste, le modalità organizzative per il suo svolgimento, nonché la ripartizione degli oneri finanziari; - nell’ambito del Comitato di Indirizzo e del Comitato Tecnico sovra distrettuale dei Distretti Culturali, in data 16/07/2020, 19.11.2015 i Sindaci/Assessori alla Cultura del territorio hanno confermato l’opportunità di valorizzare e sviluppare in maniera innovativa il sistema dei Distretti Culturali; - con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 1959 del 16.12.2015 è stata approvata, in attuazione della L.R. n. 13 del 30.07.2015, l’intesa generale quadro Regione Xxxxxx Xxxxxxx – Città Metropolitana di Bologna che definisce come parti integranti di politiche di sviluppo economico la definizione di modalità innovative inerenti la gestione delle funzioni settoriali di sostegno e valorizzazione della cultura e riconosce il Consiglio Comunale ha preso atto Tavolo Metropolitano in materia di cultura, luogo di confronto sulle linee di programmazione regionali a partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione dei Distretti Culturali; Considerato che con Atto del Documento Sindaco Metropolitano n. 42 del Sindaco. Tale documento recepisce i principi 24.02.2016 è stato approvato l’Accordo attuativo della legge regionale 6 giugno 2017Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città Metropolitana, n. 14 Unioni e singoli Comuni dell’Area Metropolitana bolognese – Sistema distrettuale per la cultura; Rilevato che tale accordo: - “Disposizioni è finalizzato allo sviluppo del Sistema distrettuale per la cultura per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologicotriennio 2016-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:2018;
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Samples: Accordo Attuativo
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePremesso: - il Comune che in data 18.4.2019 con nota prot. 12300 Fondazione Volandia ha richiesto Permesso di Verona è dotato Costruire Convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. per la realizzazione di parcheggio a raso e relative opere di urbanizzazione nelle aree adiacenti al Parco Museo del Volo ubicato in via per Tornavento – Località Case Nuove in parte destinato a parcheggi di pertinenza dell’attività museale ed in parte parcheggi destinati all’affitto per attività aeroportuali; - che ai sensi del PGT vigente, approvato con DCC n. 30 in data 11.7.2013 e divenuto pienamente efficace in data 6.2.2014, le aree oggetto dell’intervento sono destinate ai sensi dell’art. 21 delle NTA del Piano Regolatore Comunale delle Regole a “Aree Verdi V.2 di protezione e/o di arredo stradale nelle quali sono ammessi interventi, sia pubblici che privati, di arredo urbano e di zone di sosta con parcheggi alberati; Verificato che il progetto prevede: - la realizzazione di un parcheggio a raso di n. 985 posti (di cui circa n. 20 riservati ad utenti disabili), nelle aree adiacenti il Parco e Museo del Volo di Volandia con vie di distribuzione interne e stalli di sosta in asfalto compresa segnaletica verticale ed orizzontale; di questi n. 152 saranno destinati alle esigenze dell’attività del Parco e Museo del Volo, mentre i restanti saranno destinati all’affitto; - la realizzazione di una strada di accesso al nuovo parcheggio in asfalto; - la realizzazione di un ingresso dalla via Per Tornavento (SP 52) composto da xxx xx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx sbarre doppie automatiche; - la realizzazione di un percorso pedonale parallelamente alla recinzione lato aeroporto di larghezza pari a 2.5 m in asfalto delimitato da cordoli che condurrà ad una scala e ad un ascensore di collegamento alla circonvallazione che circonda l’aeroporto, da realizzare sull’esistente scarpata, per consentire l’accesso alla linea Airport Shuttle Bus che serve Malpensa; a collegamento dei percorsi pedonali verso la rete esterna è prevista la realizzazione di un ascensore a collegamento con il piano xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. - xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx per le acque meteoriche e l’impiego per lo smaltimento delle acque meteoriche di trincee drenanti che permettano la dispersione di parte delle acque piovane raccolte sul parcheggio per evitare il sovraccarico della fognatura esistente e l’impiego di disoleatori per contenere la dispersione in falda di sostanze nocive provenienti dalle vetture; - la realizzazione di una rete di illuminazione con corpi illuminanti a led ecologici in grado di fornire un illuminamento ottimale al parcheggio; - la realizzazione di opere di compensazione collegate alla realizzazione della struttura; - la sistemazione completa del verde; - la realizzazione di un ascensore a collegamento al sistema dei trasporti locali aeroportuale; - le opere di urbanizzazione a scomputo consistenti in percorso ciclopedonale, comprensive di segnaletica stradale, verticale e orizzontale ed eventualmente di una rotatoria sulla SP 52 – Via per Tornavento da definire in dettaglio con progetto definitivo-esecutivo; Dato atto che ai sensi della L.R. 5/2010 art. 2 comma 2 – Allegato B lettera b5 – Parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto – e del R.R. n. 5/2011 “Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)”, è stata effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza comunale; Preso atto del Decreto prot. 17637 del 14 giugno 2019 di Esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale, emesso ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 152/2006, del progetto per la realizzazione di parcheggio a raso e delle relative opere di urbanizzazione in località Case Nuove presso il Parco Museo del Volo ubicato in Via per Tornavento e presentato da Fondazione Volandia e le prescrizioni in esso contenute; Vista la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica n. 28/2019 prot. 9445 del 26.3.2019 in fase di rilascio, avendo ricevuto parere favorevole della Soprintendenza pervenuto in data 13.6.2019 prot. 17476; Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, che si compone di n. 19 articoli, e di n. 14 documenti e finalizzato alla realizzazione di parcheggio a raso e relative opere di urbanizzazione nelle aree adiacenti al Parco Museo del Volo ubicato in via per Tornavento – Località Case Nuove in parte destinato a parcheggi di pertinenza dell’attività museale ed in parte parcheggi destinati all’affitto per attività aeroportuali; Considerato che l’esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all’art. 12 4 dello schema di convenzione verrà effettuata a scomputo degli oneri di urbanizzazione calcolati, ai sensi della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia Deliberazione di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 81 del 23/12/201117.6.2016, da ultimo modificato con la variante n. 23in € 343.612,50; Considerato inoltre che, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi ai sensi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 7 del 18 marzo 202127.2.2015 l’importo del costo di costruzione, è pari a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare € 16.004,75; Ritenuta di pubblico interesse la deliberazione n. 382 realizzazione da parte del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza richiedente del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio percorso ciclopedonale indicato in progetto e di interessi diffusiulteriori ed eventuali opere di urbanizzazione che potranno essere inserite in variante, nonché modificate e/o aggiunte, rispetto a quelle indicate nell’art. 4 dello schema di Convenzione, con i gestori accordo comune da ratificarsi per iscritto e fermo restando invariato il valore totale delle opere stesse specificando che qualora di servizi pubblici comune interesse è facoltà delle parti sostituire la realizzazione di una o più opere con altre di pari valore e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvatomaggiore utilità; Ritenuto pertanto di procedere:approvare il suddetto schema di Convenzione relativo alla richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato n. 9/2019 presentato in data 18.4.2019 prot. 12300;
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LA GIUNTA COMUNALE. Premesso PREMESSO che: - Con delibera di giunta comunale n. 19 del 26/02/2021, recante ad oggetto “Approvazione piano triennale dei fabbisogni del personale e dotazione organica per il Comune triennio 2021/2023” veniva prevista per l’anno 2022, con decorrenza 1° maggio, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di Verona un istruttore amministrativo, categ. C, da destinare al Settore Risorse Umane e Produttive, ufficio personale. - La suddetta assunzione è dotato stata confermata nei successivi provvedimenti di aggiornamento della programmazione approvati dalla Giunta comunale, con le delibere n. 81 del Piano Regolatore Comunale 29/07/2021 e n. 138 del 23/12/2021 prevedendo di cui all’artacquisire tale figura mediante scorrimento della graduatoria vigente per detto profilo professionale o, in alternativa, mediante utilizzo di vigenti graduatorie di altri enti; CONSIDERATO CHE: - l’art. 12 9 della Legge 16.01.2003, n. 3 prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità di un regolamento statale da approvare ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007400/1988; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011l’art. 3, da ultimo modificato con la variante n. 23comma 61, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 201724.12.2003, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento 350 prevede che, nelle more dell’emanazione del consumo predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorioprevio accordo tra le stesse; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede giurisprudenza amministrativa e contabile ha confermato che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune l’accordo tra le amministrazioni può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione intervenire anche dopo l’approvazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3graduatoria; - la legge regionale n. 11/2004l’ANCI ha dichiarato il parere espresso in data 8 settembre 2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e secondo il quale il “previo accordo” può avvenire anche successivamente all’espletamento della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazioneprocedura concorsuale; - tale normativa urbanistica, al successivo artil possibile utilizzo delle graduatorie di altri Enti anche dopo la relativa approvazione trova conferma nell’orientamento della giurisprudenza amministrativa e contabile (ex multis TAR Veneto Sent. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati n° 864/2011; TAR Basilicata Sent. n° 574/2011; Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:l’Umbria Deliberazione n° 124/2013/PAR);
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LA GIUNTA COMUNALE. Premesso Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: ⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che: - il Comune , riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Rilevato che l’Amministrazione comunale, stante la penuria di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale locali che permettano di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme mettere in atto svariate iniziative di interesse collettivo e la necessità di disporre dei locali da concedere ad associazioni operanti nel comune, ha richiesto alla Curia la concessione in comodato d’uso dei locali siti in Via Plebiscito (ex Scuola materna) ; Considerato che la Curia, per il governo tramite del territorio e parroco Xxx Xxxxxxxx Xxxx, ha informalmente aderito alla richiesta dell’Amministrazione comunale valutando di concedere in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007comodato d’uso gratuito i suddetti locali; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con Atteso che si rende necessario formalizzare la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, concessione al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi garantire sia la continuità della disponibilità di nuova urbanizzazione o riqualificazione, detti locali da parte del comune che il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari corretto uso degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee stessi a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 garanzia degli interessi del 10/11/2020 ha approvato concedente; Visto lo schema di avviso contratto di comodato d’uso gratuito elaborato di concerto col rappresentante della Curia Xxx Xxxxxxxx Xxxx, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; Ritenuto opportuno fornire direttive al Responsabile del servizio amministrativo per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbanaformalizzazione dell’acquisizione in comodato d’uso gratuito dei locali sopra descritti; Vista la L. n. 241/90 e successive mm. ed ii. ; Visto il D.lgs n. 267/2000 e successive mm. ed ii. ; Visto lo statuto comunale ; con voti unanimi, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo Di fornire direttive al Responsabile del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine servizio amministrativo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione formalizzazione dell’acquisizione in comodato d’uso gratuito dei locali di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche proprietà della Variante 29Curia siti in Ulassai in Xxx Xxxxxxxxxx x. ( xx Xxxxxx xxxxxxx); Rilevato che: - alla data Di approvare lo schema di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti contratto di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività comodato allegato in copia al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati presente atto per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce farne parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede e sostanziale. Il presente verbale, letto ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:, viene così sottoscritto.
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LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePremesso: - che l’art. 11, comma 3, del vigente RUE prevede “Qualora, per disposizioni del presente RUE o per le oggettive condizioni dei luoghi, nell’ambito di interventi edilizi diretti occorra realizzare dotazioni territoriali, preliminarmente alla presentazione della SCIA o contestualmente al rilascio del permesso di costruire relativi all’intervento edilizio, il soggetto proponente dovrà ottenere il rilascio del permesso di costruire relativo alle dotazioni territoriali, sulla scorta del progetto esecutivo predisposto a sua cura.” che l’art. 11, comma 4, del vigente RUE prevede “Prima del rilascio di detto permesso dovrà essere sottoscritto un accordo fra soggetto proponente e Comune ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990 e s.m.i. col quale verranno disciplinate le modalità di Verona è dotato esecuzione delle opere. Il Consiglio Comunale approva lo schema tipo del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007suddetto accordo.”; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, che il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 P.G. 6306 del 10/11/2020 10/02/2014 ha approvato lo schema tipo di avviso Accordo ai sensi dell’art. 11 legge 241/90 da sottoscrivere in rispondenza alle norme del RUE sopra citate; che la presentazione dell’istanza di Permesso di Costruire degli edifici residenziali da realizzarsi nell’area identificata catastalmente al Fg.74 mapp.190 sita in località Francolino, via Acquedotto di proprietà della sig.xx Xxxxxxxx Xxxxx residente a Ferrara in via Acquedotto n.36/A, CF. BMBRKE75C57D548T, è subordinata al rilascio del relativo Permesso di Costruire delle dotazioni territoriali da realizzarsi sul fronte strada (art.120.3 del RUE vigente); che l’art. 120-3 del RUE vigente rimanda alla tav. 6 l’individuazione dei “(…) fronti stradali ove, contestualmente all’attuazione, dovrà essere realizzato ed asservito all’uso pubblico un allargamento stradale per tutto il fronte del lotto e per una profondità non inferiore a ml 4, in cui dovranno essere localizzati parcheggi pubblici nella quantità prevista dall’art.81 del presente RUE”; che la sig.ra Xxxxxxxx Xxxxx in data 17/08/2017 ha presentato istanza di permesso di costruire PG. 96916, PR.2473 per la presentazione realizzazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione dette opere di interventi urbanizzazione propedeutiche all’intervento residenziale da realizzare in area sita in via Acquedotto a Francolino identificata al Fg.74 mapp. 190/parte oltre che sulla stessa pubblica via; - Relazione tecnica di riqualificazione urbanaasseverazione (vistata UO PUA 17/08/2017); - Documentazione fotografica e punti di ripresa - Estratto di mappa - Estratto di RUE - Visura catastale; (vistata UO PUA 17/08/2017); - Relazione Tecnico - illustrativa del progetto e calcolo monetizzazioni (vistata UO PUA 19/12/2017); - Tav. Unica – Stato di Fatto/Stato di Progetto – Planimetrie, riqualificazione edilizia ed ambientale Piante e Sezioni (vistata UO PUA 19/12/2017); - Computo Metrico estimativo delle opere di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistenteurbanizzazione (vistata UO PUA 19/12/2017); - Modellazione geologica, sismica e geotecnica sulle indagini (vistata UO PUA 19/12/2017). (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, PSC vigente classifica l’area nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procederemodo seguente:
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LA GIUNTA COMUNALE. Premesso cheRichiamato il DUP, nelle seguenti sezioni: - sezione strategica “Cultura”, nel quale è prevista l’organizzazione di eventi culturali che coinvolgano tutta la comunità, sostenendo iniziative già esistenti e promuovendone di nuove, prevedendo anche il Comune coinvolgimento delle associazioni culturali che operano sul territorio; - sezione operativa “Promozione e sostegno alle culture” nella quale sono previste azioni per l’organizzazione di Verona mostre presso lo Spazio Espositivo di Villa Xxxxxxxx; Vista la proposta dell’Assessorato alla Cultura volta ad organizzare una mostra personale dell’architetto – artista Xxxxxxxx Xxxxxxxx di Xxxxx Xxxxxxx, come da progetto agli atti d’ufficio, riconoscendo l’interesse per le opere presentate, esposte anche in contesti internazionali; Dato atto che la proposta è dotato del Piano Regolatore Comunale stata illustrata anche all’Associazione Independent Artists, con la quale è in vigore un accordo di cui all’art. 12 collaborazione per lo sviluppo di un progetto culturale presso lo Spazio Espositivo di Villa Xxxxxxxx, ai sensi della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale Comunale n. 4148 138 del 18/12/20075/12/2017; - PI – Piano degli Interventi Vista la nota prot. 22000 del 12/10/2018 pervenuta dall’Associazione Independent Artists di Busto Garolfo, con la quale l’associazione dichiara la disponibilità a collaborare al progetto, specificando il proprio intervento ed il piano economico per la richiesta di un contributo per composizione grafica e stampa dei materiali pubblicitari, ufficio stampa e supporto nell’allestimento e nell’apertura al pubblico; Visti gli articoli n. 4 (Tipologia e natura dei benefici economici), n. 6 (Destinatari dei benefici economici), n. 7 (Contenuto e modalità di presentazione delle istanze di ammissione ai benefici economici), n. 8 (Criteri di concessione), n. 10 (Condizioni generali di concessione) e n. 13 (Patrocinio e promozione) del vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale Comunale n. 91 86 del 23/12/201120/12/2001; Ritenuto di dare spazio a associazioni e cittadini, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di variantiimpegnati nell’offerta culturale, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare valorizzare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi capacità e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data esperienze locali, favorire l’aggregazione sociale e la fruizione di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:qualità;
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Samples: Deliberazione Della Giunta Comunale
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di variantiGEST LINE, al fine di attribuire garantire un migliore e più efficiente svolgimento della propria attività di riscossione tributi, ha necessità di consultare il Registro dell’Anagrafe della Popolazione Residente; - che l’art. 18 del Decreto Legislativo 13 Aprile 1999 n. 112 attribuisce ai concessionari il diritto di accedere gratuitamente a detto registro; - che l’art. 5 del Decreto Legislativo 31.12.1996, n. 669 convertito nella Legge 28.02.1997, n. 30 attribuisce ai Concessionari della Riscossione dei tributi la facoltà di asseverare la provenienza dei certificati, delle visure e di qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciato tramite sistemi informatici o telematici; Vista la richiesta di approvazione della convenzione, presentata dalla Ditta sopracitata in data 19.01.2006 Prot. n. 1182, agli atti; Dato atto che la convenzione in oggetto facilita notevolmente l’aggiornamento dei dati del Concessionario, da un lato, e dall’altro lato consente una semplificazione dell’invio periodico dei dati e delle conseguenti verifiche e certificazioni; Considerato che sono a carico del Concessionario tutti i diritti edificatori costi relativi all’adattamento del software di gestione dei dati anagrafici; Precisato inoltre che l’Amministrazione si impegna a garantire la fornitura dei dati anagrafici e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazionequindi a consentire alla GEST LINE S.p.A., il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione quale Agente della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso Riscossione per la presentazione provincia di manifestazioni d’interesse per l’attuazione Bologna, l’acquisizione, la consultazione e l’utilizzo di interventi detti dati, al solo fine di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale garantire il corretto svolgimento del servizio oggetto della propria attività sociale (riscossione tributi); Dato atto che detta attività (di fornitura e/o consultazione e/o utilizzo) avverrà in conformità e nel pieno rispetto delle disposizioni di riuso temporaneo cui al Decreto Legislativo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 201730 Giugno 2003, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione 196 “Codice in materia di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio protezione dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:dati personali”;
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Samples: Accordo Per La Fornitura Di Servizi Di Riscossione Tributi
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale Comunale n. 91 9 del 23/12/201103.02.2011 si è provveduto alla approvazione coordinata e definitiva del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) elaborato ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e s.m. e x. xxxxxx, da ultimo modificato con la variante ai sensi dell'art. 20 della legge succitata, valore ed effetti della classificazione acustica del territorio di cui alla L.R. n. 23, approvata 15/2001; - con deliberazione del Consiglio comunale Comunale n. 48 33 del 28/11/201931.10.2013 è stato approvato, ai sensi dell’art. 33 e con il procedimento previsto dall’art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m. e i., il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Pavullo nel Frignano; - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 02.04.2016 è stato approvato il Piano Operativo Comunale (P.O.C.) 2015 - 2020; - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 è stato approvato il Piano Operativo Comunale "POC VAR 1/2016" per l'ambito di rilievo sovracomunale n. 6; - che successivamente all’approvazione definitiva del POC-VAR 1/2016 è stato sottoscritto un Accordo di Pianificazione ai sensi dell’Art. 18 della L.R. 20/2000 tra i Soggetti Attuatori e l’Amministrazione Comunale; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco09/04/2019 Prot. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo n .7552 è stata presenta richiesta di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base proroga dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune termini dell’agenda di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso piano per la presentazione del Progetto Unitario Convenzionato (PUC); - che in data 30/07/2018 Prot. n. 16630 è stato presentato, il Progetto Unitario Convenzionato con relativi elaborati tecnici e documentali; - con Delibera di manifestazioni d’interesse Consiglio Comunale n. 27 del 30/05/2019 l’Amministrazione Comunale si è espressa sulla richiesta di proroga disponendo: • i PUA, i PdC convenzionati e/o titoli edilizi completi di tutti gli elaborati richiesti dalla disciplina in materia dovranno essere presentati entro il 31 marzo 2020; • le convenzioni dovranno essere sottoscritte nei dieci giorni successivi all’approvazione del PUA o del PdC convenzionato; • le convenzioni relative ai PUA e ai PdC convenzionati dovranno prevedere, in conformità con la L.R. 24/2017, l’immediato avvio della fase attuativa, in base a tempi di attuazione certi, comunque non superiori a un anno dalla sottoscrizione della convenzione per l’attuazione il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle opere di interventi urbanizzazione; - con nota prot. 9081 del 27/04/2019 è stata inoltrata la comunicazione di riqualificazione urbanaavvio del procedimento, riqualificazione edilizia ed ambientale richiesta atti/pareri e contestuale indizione della conferenza dei servizi, in forma simultanea con modalità sincrona; - nell’ambito della conferenza dei servizi si è provveduto ad illustrare il progetto e a chiedere le opportune modifiche /integrazioni; - con note prot. 16760 del 01/08/2019 e successiva nota prot. 2545 del 04/02/2020 è presentato il progetto opportunamente integrato sulla base di quanto richiesto in sede di conferenza dagli enti presenti; Richiamati i pareri acquisiti nell'abito del procedimento e di riuso temporaneo seguito elencati: - il parere espresso dal Servizio Lavori Pubblici assunto al prot. n. 20225 del patrimonio immobiliare esistente24/09/2019; - il parere espresso dal Servizio Ambiente assunto al prot. (arttn. 19951 del 19/09/2019; - il parere espresso da ANAS assunto al prot. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che 19289 del 10/09/2019; - il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web parere espresso da A.U.S.L assunto al prot. 20073 del Comune20/09/2019; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato - il parere espresso da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 ARPAE assunto al prot. 19266 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.0010/09/2019; - il parere espresso da HERA assunto al prot. In particolare la deliberazione n. 382 20308 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 2924/09/2019; Rilevato - l'istruttoria positiva dell’Area Servizi Pianificazione ed Uso del Territorio; Dato atto che: - il Progetto Unitario Convenzionato interessa le aree poste in Comune di Pavullo nel Frignano (MO) e catastalmente identificate: • Foglio n. 25 Particelle n. 99(p)-569-570-575-576-577-578-635-638-640-641-642-643- 644-645-646-696-698-700-702-704-706-709-711 di proprietà della società VIS HYDRAULICS SRL • Foglio 25 Particella n. 751 nella disponibilità della società VIS HYDRAULICS SRL ed è parte del Comparto anche se per mero errore risulta intestata alla data società MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A., • Foglio n. 25 Particelle n. 101(p)-102(p)-140(p)-489-491 di scadenza del bando sono state presentate proprietà dei F.lli Mucciarini; • Foglio n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 325 Particelle n. 139(p) di proprietà della società FORGIA DEL FRIGNANO SPA; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, l'attuazione dovrà avvenire nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento delle prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti nel procedimento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:approvazione del presente Progetto Unitario Convenzionato;
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Samples: Deliberazione Di Giunta Comunale
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePREMESSO CHE: - il Comune Contratto di Verona Fiume è dotato un processo di programmazione negoziata per la governance dei processi di sviluppo del Piano Regolatore Comunale territorio di un determinato bacino idrografico, che consente di coordinare interventi di vasta portata per quanto riguarda la salvaguardia dell’ambiente e la tutela delle risorse idriche, la valorizzazione del territorio, la prevenzione del rischio idrogeologico, unendo le competenze e ottimizzando le risorse - il processo di costruzione del Contratto di Fiume si basa sul confronto e sulla negoziazione tra tutti gli attori e i cittadini coinvolti, con l’obiettivo di attivare progetti di riqualificazione ambientale e territoriale, integrati nei contenuti e condivisi nelle modalità di decisione. Si tratta di un approccio interattivo atto a garantire il consenso e l’attuabilità delle azioni, che si configura come un accordo volontario fra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici e privati con cui all’artsi definiscono obiettivi, strategie d’intervento, azioni da attivare, competenze. 12 In tal senso il coinvolgimento di tutti i possibili utenti del sistema fluviale (gestori dei servizi, mondo della legge regionale produzione, associazioni di categoria, associazioni di cittadini) consente di condividere obiettivi, stimolando e favorendo comportamenti virtuosi e impegnando i contraenti alle azioni che vengono approvate congiuntamente - la Regione Piemonte, con Determina Dirigenziale n. 11/2004 – Norme 276, del 03.11.2006 approvò sia il Programma di Attuazione dei “Contratti di Fiume”, sia gli “Obiettivi e Specifiche tecniche dei Contratti di Fiume e di Lago”. Per la Provincia di Novara, in tal caso, fu individuato come progetto pilota quello afferente il Torrente Agogna. La Provincia di Novara fu chiamata quale capofila per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; coordinamento delle relative attività - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto 14.05.2008 fu sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato a definire un percorso operativo condiviso per la sottoscrizione del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni Contratto di Fiume per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali l’Agogna tra la Regione Piemonte, l’Autorità di Bacino del Veneto ha riconosciuto che il suolofiume Po, risorsa limitata e non rinnovabilela Provincia di Novara, è bene comune i Comuni di fondamentale importanza Ameno, Armeno, Barengo, Bolzano Novarese, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Invorio, Maggiora, Miasino, Momo, Novara, Romagnano Sesia, San Xxxxxx Xxxxxxx, Sizzano, Soriso, Suno, Vaprio d’Agogna, Veruno, Vespolate - la gestione del processo per la qualità definizione del Contratto di Fiume è avvenuta attraverso una strutturazione articolata su tre livelli. Quello della vita delle generazioni attuali Cabina di Regia, organo politico decisionale i cui componenti sono i rappresentanti politici (o loro delegati) degli Enti sottoscrittori del citato Protocollo d’Intesa in tale organismo i Comuni di Novara, Borgomanero, Armeno, Momo e futureVespolate rappresentano tutti gli altri Comuni. Quello della Segreteria Tecnica, organo di coordinamento scientifico e operativo costituito dai funzionari dei diversi Settori della Provincia oltre che dai tecnici del Centro Italiano per la salvaguardia Riqualificazione Fluviale. Quello dell’Assemblea di Bacino, organo della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – partecipazione allargata a tutti gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni attori territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:.
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Samples: Contratto Di Fiume
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso Dato atto che: - In data 15/11/07 è stato sottoscritto il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE LOCALE PERIODO 01/01/2005 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio 31/12/2006 (nel testo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 Deliberazione di G.C. nr. 214 del 18/12/200729/10/07 – corredata dalla prescritta certificazione di regolarità da parte del Collegio dei Revisori); - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011In base a quanto previsto dall’art.5 CCNL 01/04/99, da ultimo modificato con come sostituito dall’art.4 CCNL 22/01/2004, i Contratti Collettivi Decentrati Integrativi conservano la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi; - in data 16/07/2020Con Deliberazione di G.C. nr.250 del 10/12/09 si è proceduto ad approvare 3 appendici contrattuali all’accordo integrativo del 15/11/07, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo inerenti esclusivamente l’estensione agli anni 2007,2008 e 2009 dei criteri di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base riparto dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune budget assegnati a titolo di fondamentale importanza fondi per la qualità produttività individuale e collettiva approvati per gli anni 2005 e 2006 (senza operare alcuna modifica a livello di costi della vita delle generazioni attuali contrattazione integrativa rispetto all’accordo iniziale); - In data 16/11 c.a., in un incontro tra delegazione trattante di parte pubblica, RSU e futuredelegazioni sindacali territoriali, stante anche gli indirizzi espressi verbalmente dallo scrivente organo al Presidente della delegazione di parte pubblica, si è ravvisata l’esigenza di procedere anche per l’anno 2010 alla riconferma dei criteri di riparto del fondo per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove produttività approvati nel contratto integrativo in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di variantiapertura citato, al fine di attribuire i diritti edificatori consentire l’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2010, relativamente alle quote non già soggette a destinazione vincolata (es. per retribuire PEO o indennità di comparto del personale già in servizio). A tal fine è stata sottoscritta una appendice contrattuale, descritta sotto la voce di “Appendice Integrativa 4”, dando atto che la stessa acquisterà validità previa approvazione con Deliberazione di G.C.; Precisato che le proroghe operate per gli anno 2007, 2008 e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono 2009, così come quella riproposta per l’anno corrente, hanno il fine di operare il corretto riallineamento con la decorrenza della nuova tornata di contrattazione integrativa che, alla luce dei forti contenuti riformatori della materia previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessatia partire dal D.L.112/2008 convertito nella Legge 133/2008, per valutare le proposte arrivare alla Legge di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi Riforma della Pubblica Amministrazione (Dlgs 150/2009) e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017al D.L. 31 maggio 2010, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito78 convertito in Legge 30 luglio 2010, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021122, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano dovrà essere stipulata a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:dall’anno 2011.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - che l’art. 11, comma 3, del vigente RUE prevede “Qualora, per disposizioni del presente RUE o per le oggettive condizioni dei luoghi, nell’ambito di interventi edilizi diretti occorra realizzare dotazioni territoriali, preliminarmente alla presentazione della SCIA o contestualmente al rilascio del permesso di costruire relativi all’intervento edilizio, il soggetto proponente dovrà ottenere il rilascio del permesso di costruire relativo alle dotazioni territoriali, sulla scorta del progetto esecutivo predisposto a sua cura.” che l’art. 11, comma 4, del vigente RUE prevede “Prima del rilascio di detto permesso dovrà essere sottoscritto un accordo fra soggetto proponente e Comune ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990 e s.m.i. col quale verranno disciplinate le modalità di Verona è dotato esecuzione delle opere. Il Consiglio Comunale approva lo schema tipo del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007suddetto accordo.”; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, che il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 P.G. 6306 del 10/11/2020 10/02/2014 ha approvato lo schema tipo di avviso Accordo ai sensi dell’art. 11 legge 241/90 da sottoscrivere in rispondenza alle norme del RUE sopra citate; che la sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx, legale rappresentante della società EUROS, in data 19/07/2016, ha presentato istanza PG 82387/2016 PR 2263/2016, per la presentazione richiesta di manifestazioni d’interesse Permesso di costruire per l’attuazione le dotazioni territoriali propedeutiche alla realizzazione di interventi autosalone con annessa officina in area sita tra via Bologna e via Xxxxxxxxxx identificata al foglio 251 map. 782 e map 796 (da frazionamento del 02/12/2016); detta istanza depositata agli atti, è composta dai seguenti elaborati: - Relazione Tecnica di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e asseverazione della richiesta di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e permesso di costruire - Relazione Tecnica - Relazione Tecnica Scarichi Meteorici - Computo metrico estimativo opere urbanizzazione parcheggio - Tav 01 Stato di fatto planimetria generale - Tav 02 Progetto planimetria generale - Tav 02/a Particolare area da cedere - Tav 03 Piano di segnalamento - Tav 04 Impianto di scarico - Tav 05 Impianto di Illuminazione che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha PSC approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, include l'area oggetto nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procederemodo seguente:
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LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 350 del 30/10/2007, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il “Progetto per la regolamentazione della distribuzione delle merci nella citta' di Rimini” per una spesa complessiva di Euro 686.700,00 come di seguito ripartita: - INTERVENTI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI COMMERCIALI Costo di realizzazione (IVA 20% inclusa) € 5.000,00 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL’AREA DEL MERCATO COPERTO Costo di realizzazione (IVA 20% inclusa) € 530.500,00 Costo di realizzazione (IVA 20% inclusa) € 5.200,00 DATO ATTO che tale progetto rientra nell'Accordo di Programma per la Mobilità Sostenibile 2003/2005 (di cui alla deliberazione di G.R. n. 546 del 29/3/2004) sottoscritto tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, la Provincia ed il Comune di Verona è dotato Rimini, attraverso il quale e’ possibile finanziare interventi infrastrutturali e tecnologici volti ad attenuare o eliminare problemi emergenti di logistica urbana nei vari contesti ed interventi migliorativi dell’efficienza ambientale e trasportistica dei veicoli merci; PRECISATO: − che, come dettagliato nella citata deliberazione di G.C. n. 350 del Piano Regolatore Comunale 30/10/2007, il suddetto progetto e' stato ammesso al finanziamento regionale secondo la ripartizione dalla tabella 10 del paragrafo 7.7 del progetto stesso; − che le spese di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme gestione a carico del Comune di Rimini per il governo del territorio e primo anno di esercizio (presumibilmente 2009), che erano stimate in materia di paesaggio -Euro 91.500,00 (gestione € 67.000,00, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato monitoraggio € 17.500,00, pubblicizzazione € 7.000,00) saranno finanziate con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato gli introiti realizzabili con la variante gestione anche nell'ipotesi tariffaria minima; DATO ATTO che pertanto, tenuto conto della ripartizione ammessa dalla Regione, la restante spesa di Euro 595.200,00 (IVA compresa) e' stata prenotata come segue: − quanto a € 322.500,00 al Cap. 50950 del Bilancio 2007 denominato “Transit Point – Distribuzione Merci nel Centro storico e Marina Centro – Accordo di Programma qualita' dell'aria” finanziato con contributo regionale (imp. n. 23, approvata 07/3119); − quanto a Euro 272.850,00 al Cap. 50930 del Bilancio 2007 denominato “Transit Point – Distribuzione merci nel Centro Storico e Marina Centro – Accordo di Programma qualita' dell'aria” finanziato con deliberazione del Consiglio comunale mutuo (imp. n. 48 del 28/11/201907/3120); - EVIDENZIATO che con nota in data 16/07/2020, con deliberazione 15/5/2008 pervenuta a questo Ente il 19/5/2008 al prot. n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali 89435 la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha comunicato la positiva valutazione ed il conseguente nulla osta tecnico all'impegno del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata contributo richiesto segnalando per le vie brevi quanto disposto dall'allegato A della deliberazione di G.R. 254/05 in merito alla esclusione dal finanziamento regionale dell'IVA su ogni costo del progetto; ATTESA pertanto la necessita' di procedere alla modifica della ripartizione dei costi tra Comune e non rinnovabile, è bene comune Regione (attribuendo al Comune l'onere relativo all'IVA) e provvedendo conseguentemente alla rettifica delle prenotazioni di fondamentale importanza per la qualità spesa: Intervento Quota a valere su finanziamento della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione Regione Xxxxxx- Romagna (valori al netto di salvaguardia IVA) Quota a valere su finanziamento del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema Rimini (compresa IVA 20% sull'intero importo) Totale Regolamentazione accesso mezzi commerciali in Centro Storico e Marina Centro - € 5.000,00 € 5.000,00 Sistema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e telecontrollo sosta carico/scarico al Mercato Coperto Realizzazione € 221.041,66 € 309.458,34 € 530.500,00 Gestione € 30.833,33 € 73.166,67 € 104.000,00 Monitoraggio € 14.583,33 € 20.416,67 € 35.000,00 Pubblicizzazione - € 7.000,00 € 7.000,00 Nuove piazzole carico/scarico a Marina Centro € 2.166,67 € 3.033,33 € 5.200,00 TENUTO CONTO che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale C.C. n. 100 92 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando 18/9/2008 sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesseapportate le necessarie variazioni di Bilancio per il finanziamento della spesa come innanzi espresso istituendo e riassestando i seguenti Capitoli di Spesa: − Cap. 50950/2008 denominato “Transit Point - Distribuzione Merci nel Centro storico e Marina Centro – Accordo di Programma qualita' dell'aria” finanziato con contributo regionale; − Cap. 50960/2008 “Transit Point - Distribuzione Merci nel Centro storico e Marina Centro – Accordo di Programma qualita' dell'aria” finanziato con economie di entrata; PRECISATO: − che la quota parte delle spese di gestione a carico del Comune di Rimini per il primo anno di esercizio a decorrere presumibilmente dall'anno 2009 ricalcolata, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004per i motivi innanzi espressi, e sue successive modificazioniin Euro 100.583,34 IVA inclusa (gestione € 73.166,67, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione monitoraggio € 20.416,67 pubblicizzazione € 7.000,00) sarà finanziata con gli altri enti pubblici territoriali introiti realizzabili con la gestione anche nell'ipotesi tariffaria minima; − che la restante spesa di € 586.116,66 IVA compresa (€ 686.700,00 – € 100.583,34), trova copertura come segue secondo la ripartizione riportata nella tabella innanzi esposta: − quanto a € 268.624,99 al Cap. 50950 del Bilancio 2008 denominato “Transit Point – Distribuzione Merci nel Centro storico e Marina Centro – Accordo di Programma qualità dell’aria” finanziato con le altre amministrazioni preposte contributo regionale; − quanto a € 317.491,67 al Cap. 50960 del Bilancio 2008 denominato “Transit Point – Distribuzione Merci nel Centro storico e Marina Centro – Accordo di Programma qualita’ dell’aria” finanziato con economie di entrata; RITENUTO doversi provvedere alla cura rettifica degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:impegni in argomento;
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Samples: Accordo Di Programma
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 30 del 20.04.2011 con la quale è stato approvato uno schema di convenzione con l’Associazione AUSER Volontariato Circolo “El Broi” ONLUS di Agordo per la concessione in comodato di un automezzo attrezzato di proprietà comunale da utilizzare per il trasporto di persone anziane, disabili o in stato di particolare bisogno o necessità, per agevolarne l’accesso ai servizi pubblici e ai servizi socio-sanitari ospedalieri, oltre che l’eventuale partecipazione ad attività culturali e ricreative; PRESO ATTO che la suddetta convenzione è stata rinnovata, con delibera di Giunta Comune n. 47 dell’8.7.2013, fino al 09 maggio 2015; VALUTATA positivamente l’attività espletata in questi anni dall’AUSER e considerato, pertanto, opportuno addivenire alla stipula di un nuovo accordo, disponendo che: - l’associazione potrà utilizzare il mezzo FIAT DUCATO, con targa DW848RV, di proprietà del Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui Taibon Agordino, unicamente per le attività rispondenti alle finalità e agli scopi elencati all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme 2 dello Statuto, in particolare per il governo del territorio e trasporto di cittadini anziani, disabili o in materia situazione di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorioparticolari disagi o necessità; - la legge regionale n. 14/2017 promuove guida del mezzo potrà essere consentita soltanto a soggetti volontari, regolarmente associati e in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientalepossesso dei requisiti di legge; – la riqualificazione urbana; – gli interventi - restino a carico del Circolo AUSER le spese di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale funzionamento e di riuso temporaneo manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5mezzo concesso in comodato, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine compresa la revisione annuale dell’attrezzatura per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3disabili; - la legge regionale n. 11/2004sia onere dell’associazione provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 94, e sue successive modificazionicomma 0xxx, prevede, all’artxxx x.xxx. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e x. 000/0000 (x.x. codice della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazionestrada); - tale normativa urbanisticail Comune assuma le spese relative alla manutenzione straordinaria dell’automezzo, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte alla tassa di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati circolazione e alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:copertura assicurativa RCA;
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LA GIUNTA COMUNALE. Premesso cheSu proposta dell’Assessore alla Cultura, Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, PREMESSO che con nota pervenuta in data 09.10.09, prot. nr. 12490, l’Associazione di promozione sociale e culturale “ALI PER VOLARE” di Motta Visconti (MI) ha richiesto all’Amministrazione Comunale, la concessione a titolo gratuito di una saletta del Centro Civico Comunale “X. Xxxxxxxx” per lo svolgimento di corsi di chitarra e batteria, da tenersi indicativamente tre giorni la settimana, per complessive n. 20 ore; CONSIDERATO : - che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, ed ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, ha tra l’altro il Comune compito di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007promuovere ed organizzare le attività culturali; - PI – Piano che l’Amministrazione Comunale a far tempo dall’anno 2001 organizza corsi di batteria e chitarra rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, e che nel corso degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019anni si è avuto un notevole aumento dei frequentanti tali corsi; - in data 16/07/2020che nel rispetto dei principi di efficienza, con deliberazione n. 19economicità ed efficacia, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017si ritiene necessario esternalizzare l’organizzazione e la realizzazione di tali attività, n. 14 anche allo scopo di valorizzare e migliorare le condizioni di fruizione delle stesse; - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”che a tal fine, l’Amministrazione Comunale, sulla base dei quali dati relativi alla gestione di tali attività negli ultimi anni, e compatibilmente con le risorse di bilancio, intende affidare a soggetto qualificato la Regione gestione di tali attività; - che l’ASSOCIAZIONE di promozione sociale e culturale “ALI PER VOLARE” di Motta Visconti (MI), iscritta all’Albo delle Libere Forme Associative del Veneto Comune di Motta Visconti, come previsto dal proprio statuto, ha riconosciuto lo scopo di favorire la diffusione della cultura artistica in tutte le sue forme e quindi anche dell’insegnamento della musica, attraverso l’organizzazione di corsi; - che l’Amministrazione Comunale ha individuato nel ricorso alla collaborazione con la suddetta Associazione il metodo ottimale per il perseguimento dell’obiettivo di promozione della cultura musicale e di valorizzazione dell’attività sinora svolta, sia in termini di sostenibilità economico-finanziaria, sia in termini di efficacia; - che l’art. 115 del Nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio ( D.Lgs. n. 42/04), nel promuovere forme di gestione indiretta delle attività di valorizzazione della cultura e dei beni culturali, prescrive altresì che il suolorapporto tra l’ente titolare della attività ed il soggetto affidatario sia regolato con apposito atto in cui siano specificati, risorsa limitata tra l’altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela professionalità degli ecosistemi naturaliaddetti, nonché per i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell’attività stessa; RICHIAMATA la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazionedeliberazione C.C. n. 59 del 26.09.08 con la quale si approvava il Regolamento di utilizzo del Centro Civico Comunale “Xxxxxx Xxxxxxxx” di Xxxxx Xxxxxxxx, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’artavuto particolare riguardo all’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si 3 che prevede che nell’ambito i locali del procedimento di formazione del P.I., o in Centro Civico Comunale possano essere concessi a titolo gratuito nel caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione iniziative ad ingresso libero promosse da soggetti singoli od associati in collaborazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
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Samples: Convenzione Con L’associazione Di Promozione Sociale E Culturale
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con che deliberazione del Consiglio comunale Comunale n. 91 64 del 23/12/201119/12/2013, da ultimo modificato avente oggetto “Indirizzi riguardanti nuove proposte di inserimento nel POC” si prevede espressamente: - di valutare positivamente una proposta di variante al POC con la variante n. 23effetto di PUA, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019riguardante un modesto incremento di capacità edificatoria, circa 750 mq, nella logica della densificazione di capacità insediativa in ambito già oggetto di previsioni edificatorie derivanti dal PRG ed in corso di attuazione; - in data 16/07/2020che la predetta proposta è funzionale alla localizzazione della sede ANFAS e all’acquisizione del patrimonio comunale di 3,5 ettari di aree agricole periurbane, con deliberazione n. 19all’interno del Parco delle Ville, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni utili per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale ulteriormente sviluppare iniziative legate agli orti urbani e per la tutela degli ecosistemi naturalipromuovere progetti di avviamento al lavoro in ambito agricolo, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto rapporto con le associazioni economiche ambientalistiche del territorio. - Di dare avvio alla concertazione relativa alla formazione e sociali portatrici sottoscrizione dei necessari accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 e alla formazione delle varianti al POC con effetto di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché Pua in coerenza con i gestori contenuti sopra espressi; Dato atto che l’attività concertativa relativa alla variante in oggetto si è conclusa positivamente; Vista l’allegata bozza di servizi pubblici accordo procedimentale per l'attuazione di variante al POC con effetto di PUA e rettifica ai perimetri del PSC, per il comparto “PS1.O” (Ex Azz. 17/o di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi PRG) ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; successive modifiche ed integrazioni. Dato atto che in conformità all’art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i. il presente accordo : - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione a cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo ; - è recepito con il provvedimento subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto Dato atto altresì: - che ai sensi dell' art. 39 del D.Lgs 33/2013 lo schema della presente proposta di procedere:deliberazione è pubblicato sul sito web del Comune all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx preliminarmente alla sua approvazione; - che trattandosi di mero accordo procedimentale il presente provvedimento non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente e non necessita quindi del parere di regolarità contabile;
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LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con Richiamata la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 205 del 10/11/2020 ha approvato lo schema 10/12/2015 avente per oggetto “Autorizzazione stipula definitiva contratto decentrato integrativo – destinazione somme relative al costituito fondo per le politiche di avviso sviluppo delle risorse umane e per la presentazione produttività – Anni 2015-2016, nonché approvazione prospetti di manifestazioni d’interesse riparto 2015.”, valida anche per l’attuazione il 2016; Ricordato che il contratto suddetto – valido per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 – va modificato nella parte normativa ed economica che riguarda l’ipotesi di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale costituzione e di riuso temporaneo riparto del patrimonio immobiliare esistente. fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (artt. 5d’ora in poi chiamato FCDI), 6 relativamente all’anno 2016, al fine di realizzare le “Progressioni Economiche Orizzontali” di alcuni dipendenti (alle quali ci si riferisce nella “Dichiarazione congiunta” citata nel successivo capoverso), approvando – di conseguenza – un nuovo prospetto di costituzione e 8 di riparto del “Fondo” medesimo per tale esercizio finanziario; Vista la Bozza di modificazione al Contratto in oggetto definita in data 22.11.2016 in sede di Contrattazione Decentrata tra la parte pubblica, le Organizzazioni Sindacali e le R.S.U. di Carignano qui unito (Allegato A) e ritenuto di approvarlo, in quanto conforme alle direttive dell’Amministrazione ed alla deliberazione della L.R. 6 giugno Giunta Comunale x.xx 205 del 10.12.2015 succitata, compreso il contenuto della «Dichiarazione a verbale congiunta» in pari data, unita a tale deliberazione, ritenendo di poterne condividere il contenuto, nella parte relativa alla possibilità di effettuazione delle Progressioni Economiche Orizzontali per l’anno 2016, a consuntivo nel 2017, mentre per quanto riguarda la supposta erronea utilizzazione del FCDI - per non aver rispettato il disposto della “Dichiarazione congiunta n. 14”, contenuta nel Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli EE.LL. 22.01.2004: «Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione» (il quale prevede incrementi annui del trattamento economico tabellare delle posizioni economiche, corrispondenti alle diverse categorie professionali possedute dai dipendenti, con decorrenze e misure stabilite nella Tabella A allegata al contratto medesimo) «per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei bilanci degli enti.” - si è proceduto a verificare analiticamente ogni voce ed è emerso che il predetto bando l’importo delle progressioni economiche è stato ritualmente pubblicato sul sito web calcolato su base storica (ogni progressione è posta a carico del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché FCDI con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi costi contrattuali in essere al momento in cui fu realizzata) ; Vista la Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell’Economia e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con la quale sono stati predisposti gli schemi standard che devono accompagnare i Contratti Decentrati Integrativi per il personale dipendente enti locali (art. 640, prevede altresì che i comunicomma 3 sexies, nei limiti delle competenzeD.Lgs, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica165/2001): la Relazione tecnico-finanziaria, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvatola Relazione illustrativa; Ritenuto di procedereDato atto che:
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LA GIUNTA COMUNALE. ESAMINATA la proposta n. 102 del 259/2014, predisposta dal Responsabile del Settore competente avente ad oggetto: “ATTUAZIONE PROGRAMMA FABBISOGNO DEL PERSONALE - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO COMANDO XXX. XXXXXXXXX XXXXXXXX”. Premesso che: - la Giunta Comunale, a causa dell’esito positivo della selezione per mobilità volontaria dell’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, cat. D3, presso il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio Carbonia, e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazionenon creare gravi disservizi all’Ente, intende procedere immediatamente alla copertura del posto attraverso l’istituto del comando con il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il dipendente del Comune di VeronaCagliari, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, che ha approvato lo schema ricoperto presso il Comune di avviso per la presentazione Decimomannu l’incarico di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbanaResponsabile dell’Ufficio Tecnico, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicuraha, altresì, dichiarato la propria disponibilità; Atteso che il confronto con Segretario Generale ha chiesto al Comune di Cagliari l’autorizzazione al comando provvisorio per anni uno presso questo Comune dell’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx – Funzionario Cat. D3 del suddetto Ente; Rilevato che informalmente il Comune di Cagliari ha già autorizzato il proprio dipendente a prestare servizio presso questo Comune, in posizione di comando, per anni uno; Atteso che: • l’art.56 del D.P.R. n.3/1957 prevedeva l’istituto del comando, ovvero che “l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra Amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti a vigilanza dell’Amministrazione cui l’impiegato stesso appartiene” (primo comma), comando che poteva essere “disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza” (secondo comma); • l’attuale disciplina contrattuale del comparto Regioni ed Autonomie Locali non prevede nessuna norma specifica al riguardo; • il succitato art.56 del DPR n.3/1957 è da ritenersi disapplicato, ai sensi dell’art.69 del D.Lgs. 165/2001 che disapplica le associazioni economiche e sociali portatrici fonti regolatrici del rapporto di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi lavoro del personale delle regioni e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti autonomie locali già contenute negli accordi recepiti in DPR e non confermate dai contratti collettivi; Considerato che: • l’istituto del comando può essere efficacemente attuato sulla base degli artt.2103 e 2104 del codice civile quale fonte dei rapporti di pianificazionelavoro pubblico ai sensi dell’art.2, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; - tale normativa urbanistica• sulla base della norme sopraccitate, al successivo art. 6ogni lavoratore alle dipendenze di una pubblica Amministrazione può essere comandato dal proprio datore di lavoro a prestare servizio temporaneamente presso un altro datore di lavoro, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni nell’ambito dell’esercizio unilaterale del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:potere direttivo;
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Samples: Accordo Comando
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso Richiamati: - il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e, in particolare, comma 3-bis dell’art. 33 “Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza”; - Il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 ottobre 2010, n. 207, relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. - La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 marzo 2014) che abroga la direttiva 004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. - La Legge 23 giugno 2014 n. 89, di conversione del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, cosiddetto “Irpef-Spending review”, recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale . Evidenziato che: - la disposizione dell’art. 33 comma 3-bis, citato, deve essere applicata come procedura ordinaria non prevedendo deroghe per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, (ex multis: Delibera della Corte dei Conti n. 271/2012/SRCPIE/PAR); - in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono illegittimi; - Ai sensi dell’art. 2 comma 1 punti 14 e 15 della nuova Direttiva Appalti 2014/24/UE rientrano nelle “attività di centralizzazione delle committenze”, le attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme: a) l’acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici; b) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici; mentre costituiscono “attività di committenza ausiliarie” le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata; - Ai sensi dell’art. 2 comma 1 punto 16 della citata Direttiva Appalti 2014/24/UE è “centrale di committenza” un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie; Considerato che: - il Comune Consorzio Asmez, Organismo di Verona diritto pubblico e, come tale, ricompreso nelle «Amministrazioni aggiudicatrici» ai sensi dell'articolo 3, comma 25, del Codice dei contratti pubblici, richiamato, si è dotato del Piano Regolatore Comunale da tempo costituito come centrale di cui all’art. 12 committenza ad adesione volontaria e gratuita in favore degli enti locali consorziati e, in tal guisa, ha condotto gare in forma aggregata che hanno visto la partecipazione di numerosi enti associati; - il ricorso a tale modulo organizzativo ha comportato importanti vantaggi anche per quanto concerne: - la specializzazione delle risorse professionali; - l’uniformità nell’applicazione della legge regionale n. 11/2004 – Norme normativa vigente per il governo del territorio conseguimento della semplificazione delle procedure e in materia l’ottimizzazione dei tempi di paesaggio -espletamento delle gare; - l'integrazione, formato dal'ottimizzazione e l'economicità delle procedure di gara; Preso atto che: - PAT - Piano questa Amministrazione comunale con delibera di Assetto GC n. 55 del Territorio approvato 29.05.2014 esecutiva ai sensi di legge, si è associata ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007sede in Gallarate promossa dal Consorzio ASMEZ, dall’ANPCI (Associazione dei Piccoli Comuni d’Italia) e da ASMENET Campania e Calabria; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011ASMEL, da ultimo modificato con accrescendo e valorizzando il patrimonio di esperienze realizzato dalla centrale di committenza Asmez, ha istituito la variante n. 23Centrale di Committenza ASMEL Consortile scarl, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020le cui modalità operative di funzionamento sono regolamentate mediante apposito «accordo consortile», con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso allegato al presente atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo farne parte integrante e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29sostanziale; Rilevato che: - alla data il suddetto accordo consortile consente di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interessepoter celebrare validamente tutte le gare per l'acquisizione di lavori, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, servizi e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre forniture senza oneri a carico delle amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazioneaderenti; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanisticaaccordo, nel rispetto contempo, lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la Centrale le attività e i compiti secondo la gradualità che ciascun aderente intende conferire a seconda del bando e in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell’autonomia locale; - eventuali finanziamenti sui bandi per i servizi associati potranno essere utilizzati secondo le normative vigenti dagli enti aderenti alla centrale di committenza nell’ambito di gestioni associate o di altri accordi di livello territoriale; - ASMEL si impegna, ove possibile, a candidare direttamente il progetto di Centrale di Committenza consortile, nell’ambito di Accordi di partenariato e/o di Programmi operativi di sostegno della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento capacità istituzionale per la promozione di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:un’amministrazione pubblica efficiente a valere sui Fondi comunitari 2014-2020.
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Samples: Accordo Consortile Per La Centrale Unica Di Committenza
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePremesso: - che l’art. 11, comma 3, del vigente RUE prevede “Qualora, per disposizioni del presente RUE o per le oggettive condizioni dei luoghi, nell’ambito di interventi edilizi diretti occorra realizzare dotazioni territoriali, preliminarmente alla presentazione della SCIA o contestualmente al rilascio del permesso di costruire relativi all’intervento edilizio, il soggetto proponente dovrà ottenere il rilascio del permesso di costruire relativo alle dotazioni territoriali, sulla scorta del progetto esecutivo predisposto a sua cura.” che l’art. 11, comma 4, del vigente RUE prevede “Prima del rilascio di detto permesso dovrà essere sottoscritto un accordo fra soggetto proponente e Comune ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990 e s.m.i. col quale verranno disciplinate le modalità di Verona è dotato esecuzione delle opere. Il Consiglio Comunale approva lo schema tipo del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007suddetto accordo”; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, che il Consiglio Comunale con deliberazione PG. 6306 del 10/02/2014 ha preso atto approvato lo schema tipo di Accordo ai sensi dell’art. 11 legge 241/90 da sottoscrivere in rispondenza alle norme del Documento del SindacoRUE sopra citate; che in data 26/10/2016 PG. Tale documento recepisce 121574/2016 – PR. 3359/2016 i principi Sigg. Xxxx Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxx hanno presentato allo Sportello Unico per l’Edilizia domanda di Valutazione preventiva sulla ammissibilità dell’intervento residenziale nell’area definita della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo via Xxxx Xxxxxxx e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto via Pioppa; Valutazione rilasciata in data 09/02/2017 PG 16296; che il suolorilascio di Permesso di Costruire degli edifici residenziali da realizzarsi nell’area definita della via Xxxx Xxxxxxx e via Pioppa, risorsa limitata sono subordinati all’asservimento dell’area per le dotazioni territoriali previste al loro servizio, alla presentazione della relativa garanzia fideiussoria e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza all’inizio dei lavori per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti medesime ai sensi dell’art.85 del RUE vigente; che in data 12/02/2018 i Sigg. Xxxx Xxxxx Xxxxx nato a Torri del Benaco (VR) il 25/02/1945, residente a Ferrara in xxx Xxxxx Xxxxx, 00, CF. FGGPLG45B25L287Z in qualità di proprietario e in forza del mandato nell’ambito dell’atto di compravendita a rogito Notaio Xxxxxxxxxx Xxxxxx sottoscritta il 21/05/2018 Repertorio n.42460, raccolta n.17306, registrata a Ferrara il 30/05/2018 n.2724 1T, trascritta il 30/05/2018 Xxxx.0000 Xxx.0000 conferitogli da Xxxx Xxxxxxxxxx nato a Ferrara il 15/08/1958, residente a Ferrara in xxx xxx Xxxxxxxx, 00 CF. GRBLCU58M15D548E e Xxxxxxx Xxxxx nato a Copparo (FE) il 06/12/1948, residente a Ferrara in xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 1/B, CF. FGGLCN48T06C980L in qualità di proprietario (d’ora in poi Soggetti attuatori) hanno presentato istanza di Permesso di Costruire PG. 20373, PR. 414 per la realizzazione di dette opere inerenti le dotazioni territoriali propedeutiche ai futuri interventi residenziali in area di nuova proprietà sita in via Xxxx Xxxxxxx identificata catastalmente al Fg. 164 mapp.1209 oltre che sulla stessa via privata di “uso pubblico” così classificata con PG.42202/2015 del 29/04/2015 del Servizio Infrastrutture e Mobilità del Comune di Ferrara; che i Xxxxxxxx attuatori con la medesima istanza di cui sopra (PG. 20373, PR. 414 del 12/02/2018) propongono la realizzazione della viabilità privata di distribuzione ai lotti fondiari del comparto residenziale, identificata catastalmente al Fg.164 mapp. 1196-1202-1204-1211-727, in continuità con la viabilità da asservire all’uso pubblico; che detta istanza depositata agli atti, è composta dai seguenti elaborati: - Relazione tecnica di asseverazione (vistata UO PUA 12/02/2018); - Relazione Tecnica-Descrittiva (vistata UO PUA 19/04/2018); - Planimetria catastale (vistata UO PUA 12/02/2018); - Documentazione Fotografica (vistata UO PUA 12/02/2018); - Tav. 1 – Opere di Urbanizzazione (vistata UO PUA 13/09/2018); - Tav. 2 – Opere di Urbanizzazione (vistata UO PUA 13/09/2018); - Computo Metrico – Opere di urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione (vistata UO PUA 19/04/2018); - Relazione Geologica (vistata UO PUA 12/02/2018); - Progetto per l’illuminazione del parcheggio privato ad uso pubblico in via Xxxxxxx a Ferrara: Tav.1 – Lay-Out Impianto di procedure Illuminazione (vistata UO PUA 19/04/2018); - Progetto per l’illuminazione del parcheggio privato ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, uso pubblico in via Xxxxxxx a Ferrara: Relazione Tecnica (vistata UO PUA 19/04/2018); - Progetto per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee l’illuminazione del parcheggio privato ad uso pubblico in via Xxxxxxx a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PATFerrara: Calcoli illuminotecnici (vistata UO PUA 19/04/2018); - Progetto per l’illuminazione del parcheggio privato ad uso pubblico in via Xxxxxxx a Ferrara: Computo Metrico Estimativo (vistata UO PUA 19/04/2018). Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, PSC vigente classifica l’area nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procederemodo seguente:
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Samples: Accordo Ai Sensi Dell'art. 11 Legge 241/90 E s.m.i.
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - che il Comune di Verona è dotato Serrenti, con nota acquisita al protocollo n.35997 del Piano Regolatore Comunale 08/11/2021, ha chiesto l'eventuale disponibilità di graduatorie approvate in seguito a concorsi pubblici per il profilo professionale di “istruttore amministrativo contabile”, categoria “C”, comparto Funzioni locali, per l'effettuazione di tre assunzioni a tempo indeterminato nel medesimo profilo professionale; rilevato che il Comune di Sestu, con propria determinazione n.698 del 25/06/2021, ha approvato una graduatoria in esito al concorso pubblico per soli esami indetto con determinazione n.985 del 29/09/2020 per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due “istruttori amministrativo contabili”, categoria “C”, comparto Funzioni locali, nella quale sono presenti, tenuto conto della assunzioni già effettuate, ulteriori candidati idonei; considerato che l'Amministrazione comunale di Serrenti ha prestato supporto al Comune di Sestu nell'espletamento della procedura concorsuale sopra richiamata, mettendo a disposizione propri locali per lo svolgimento delle relative prove selettive, preventivamente allestiti secondo le esigenze indicate dalla deputata Commissione selezionatrice; visto l'articolo 3, comma 61, della Legge n.350/2003 ai sensi del quale nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 12 all'articolo 9 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo 16 gennaio 2003, n.3, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse; visto l'articolo 9 della Legge n.3/2003 che prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del territorio medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate nel regolamento; vista la Circolare n.5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce indicazioni operative anche in merito all'utilizzo di graduatorie approvate da altre amministrazioni; ritenuto nulla ostare alla cessione in uso al Comune di Serrenti, nell'ottica di una fattiva collaborazione tra le due amministrazioni e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza costi complessivi per la qualità finanza pubblica generale, della vita graduatoria in oggetto per l'effettuazione di un'unica assunzione a tempo indeterminato oltre ad eventuali assunzioni a tempo determinato, tenuto conto anche delle generazioni attuali e futurefuture necessità da parte dell'Amministrazione comunale di Sestu; acquisito il solo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000, che si riporta in calce, in quanto la presente deliberazione non comporta oneri di spesa o diminuzione di entrata; con votazione unanime, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procederemotivazioni sopra espresse:
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LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che il Comune di Abbasanta è proprietario del fabbricato denominato Centro Intercomunale Generale, già concesso con Deliberazione del Consiglio Comunale n.56/2013 ad un ente di formazione professionale e rientrato in pieno possesso del Comune di Abbasanta. Vista la nota prot. 7905 del 15/12/2016 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano con la quale si chiede a questa Amministrazione Comunale di valutare la possibilità di assegnare tale fabbricato in concessione gratuita al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale sede del Distaccamento per il territorio del Guilcier/Barigadu. Ritenuto di poter accogliere tale richiesta, riconoscendo la ricaduta che il servizio svolto dal Corpo dei Vigili del Fuoco ha avuto ed avrà in tutto il territorio circostante, oltre a garantire la gestione della struttura stessa. Preso atto che tutte le spese relative alle utenze idriche, elettriche, telefoniche e tributi comunali saranno poste a carico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, compresi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Considerato che: - all’atto della concessione del finanziamento con il Comune quale è stato realizzato l’edificio in esame, l’Amministrazione Comunale ha stipulato un protocollo di Verona è dotato del Piano Regolatore intesa con la RAS, assumendo impegno formale a non variare la destinazione delle opere finanziate per un periodo non inferiore a quindici anni. - l’Amministrazione Comunale ha inoltrato agli uffici competenti della RAS formale richiesta di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme autorizzazione per il governo cambio di destinazione d’uso dell’immobile. Ritenuto di voler concedere il suddetto immobile in comodato d’uso gratuito per anni novantanove al Corpo Nazionale dei Vigili del territorio e in materia Fuoco, previa autorizzazione da parte della RAS al cambio di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con destinazione d’uso dell’immobile. Vista la deliberazione del Consiglio comunale Comunale n. 91 61 del 23/12/2011, da ultimo modificato 22.12.2016 con la variante n. 23quale si impartiva al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza la direttiva di concedere in comodato d’uso gratuito per anni novantanove al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l’immobile denominato “centro intercomunale generale”, approvata con deliberazione per adibirlo a sede del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni Distaccamento per il contenimento territorio del consumo Guilcier/Barigadu, previa autorizzazione al cambio di suolo e modifiche destinazione d’uso dell’immobile da parte della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali Regione Sardegna. Preso atto che spetta alla la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 l’approvazione dello schema di contratto e al Responsabile del 10/11/2020 ha approvato Servizio Tecnico la stipula dello stesso. Visto lo schema di avviso contratto di comodato d’uso dell’immobile allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. Vista la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbananota della RAS – Assessorato Enti Locali, riqualificazione edilizia Finanze ed ambientale Urbanistica, prot. 765 del 23/02/2017; Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Tecnico e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:Vigilanza.
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LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - PREMESSO − che il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale Aglientu ha concesso in locazione una porzione di cui all’art. 12 della legge regionale terreno, di mq 80 circa, catastalmente identificata al foglio n. 11/2004 – Norme per 31 mappale 151, alla Vodafone Omnitel N.V con contratto di locazione ad uso non abitativo sottoscritto con Omnitel Pronto Italia S.p.A il governo del territorio e in materia di paesaggio -19 ottobre 2000, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale registrato presso il competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate a Ivrea il 07/03/2001 n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future946 serie III, per la salvaguardia della salute, durata di 6 (sei) anni rinnovabili per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. ulteriori 6 (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14sei) anni e che il predetto bando canone, escluse le spese generali ed oneri accessori, è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comuneconcordato e stabilito in £ 15.000.000 (€ 7.786,66) annui aggiornati nella misura della variazione dell’indice ISTAT; Il termine − che sulla porzione di immobile locata la parte conduttrice ha realizzato e mantiene in esercizio un’infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la presentazione diffusione di segnali radio; − che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è di preminente interesse generale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione comunicazioni elettroniche; − che gli impianti di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico e le scelte strategiche della Variante 29opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003; Rilevato che: - alla data RILEVATO − che l’articolo 93, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003 ha affermato il principio secondo il quale le pubbliche amministrazioni non possono imporre per l’impianto di scadenza reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge; − che l’importanza delle reti e degli impianti relativi a servizi di pubblica utilità è riconosciuta anche per la disciplina del bando sono state presentate canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, in quanto l’articolo 63 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 189 manifestazioni d’interesse446, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge recante l’istituzione dell'imposta regionale n. 11/2004sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusiuna addizionale regionale a tale imposta, nonché con i gestori riordino della disciplina dei tributi locali, prevede la previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali, fattispecie in cui ricade la fornitura di reti e servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi comunicazione elettronica considerata ex lege di preminente interesse generale; − che l’articolo 93 del del decreto legislativo n. 259 del 2003, quale normativa di recepimento di inderogabili norme sopranazionali (direttiva 2002/21/CE) in virtù del primato del diritto europeo e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti norme nazionali di pianificazione; - tale applicazione, prevale su qualsiasi altra disposizione normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:pattizia;
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Samples: Contratto Di Locazione
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePremesso: - il Comune che l’organico dei servizi di Verona polizia locale dei Comuni di Costa Masnaga e di Nibionno, costituito rispettivamente da n. 2 e da n. 1 operatori, non è dotato del Piano Regolatore Comunale in grado di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del garantire in determinati periodi dell’anno o in occasione di particolari circostanze un adeguato servizio di vigilanza e/o tempestivi interventi sul territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007rispettiva competenza; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con che la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017L.R. 14.3.2003, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove 4 ed in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato particolare l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si 15, comma 2, prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di variantiche, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi far fronte ad esigenze di nuova urbanizzazione o riqualificazionenatura temporanea, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessatidi polizia locale possono, per valutare previo accordo tra le proposte amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di intervento appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell’autorità locale che risultano più idonee ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall’Ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali; - che, alla luce delle suddetta possibilità legislativa, i Comuni di Xxxxx Xxxxxxx e Nibionno hanno convenuto sull’opportunità di porre in essere un accordo di collaborazione che prevede la possibilità di impiegare, sul proprio territorio, nelle sopra descritte occasioni, anche gli operatori di polizia locale dipendenti dall’altro Comune; - che a soddisfare gli obiettivi e gli standard seguito di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando consultazioni tra le due Amministrazioni è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione definito l’unito accordo di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data collaborazione al fine di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che correttamente regolare i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:reciproci rapporti;
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Samples: Accordo Di Collaborazione
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePremessa: - dal mese di marzo 2020 l’Italia, nonché il mondo interno, sono stati colpiti dalla grave epidemia sanitaria e conseguente crisi economico-sociale causate dalla diffusione del Coronavirus Covid 19 che ha visto la necessità di affrontare un periodo di totale lockdown delle attività da marzo a inizio giugno 2020, con una modesta e parziale ripresa da giugno a settembre, fino a una nuova progressiva limitazione delle attività a seguito della seconda ondata della diffusione del virus ripresa in corrispondenza del periodo autunnale; - le ripercussioni coinvolgono anche le attività imprenditoriali di piccole o medie dimensioni. A fronte della perdita di ricavi, le imprese si trovano infatti comunque a dover sostenere buona parte dei costi di gestione. Tra questi particolarmente significativo appare quello relativo al corrispettivo di locazione degli immobili in cui viene esercitata l’attività. - nell'attuale situazione emergenziale la necessità di una revisione dei rapporti concessori e locativi in essere risulta essere estremamente avvertita per evitare, quale alternativa spesso inevitabile, la loro risoluzione. - il Comune di Verona Pianoro è dotato proprietario di numerosi immobili assegnati a terzi a vario titolo. Ciò rende quindi necessaria una riflessione sulle iniziative da adottare per tali rapporti, siano essi contratti di locazione per attività commerciali, siano essi contratti concessori di impianti sportivi. Valutato che: • l’Amministrazione anche quando opera, in ambito contrattuale, su un piano squisitamente privatistico, non può del Piano Regolatore Comunale tutto eludere - per sua stessa natura istituzionale - la funzione sociale di cui all’artè portatrice, orientata alla promozione del benessere pubblico e, quale sua immediata declinazione, la tutela dell’equità e della giustizia sostanziale dei rapporti di cui è parte. 12 • è innegabile come la situazione emergenziale determinata dalla pandemia e le limitazioni governative imposte per limitare la diffusione del Covid-19 rappresentino avvenimenti straordinari, del tutto eccezionali ed imprevedibili. • è intendimento dell’Amministrazione valutare ed introdurre una serie di misure di sostegno a favore dei titolari di rapporti contrattuali di immobili comunali o rapporti di concessione di impianti sportivi, onde contrastare le conseguenze della legge regionale n. 11/2004 – Norme situazione emergenziale in corso. Chiarito che con il presente atto il Comune intende procedere dapprima ad una ricognizione dei rapporti in essere, per esprimere poi il proprio indirizzo in merito alle agevolazioni a favore dei titolari dei rapporti contrattuali individuati ed indicati. Avuto presente che, per quanto riguarda i contratti di concessione in essere per attività commerciali, il Comune di Pianoro ha attivi i seguenti rapporti: - Ditta Caffè del Ginepreto snc di Ortensi L. e Lovaglio V.: contratto di concessione in gestione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) 14-01-2012 per anni 6+6 - Canone annuo € 21.385,00 - Chiosco Parco Xxxxx Xxxxx - La Baracchina di Xxxxxxxxx Xxxxxx e C. s.a.s.: contratto di concessione in gestione del chiosco per l'esercizio di alimenti e bevande (Bar gelateria) sottoscritto nel 2012 per anni 12” Canone annuo € 11.456,00; - Chiosco Xxxxx xx Xxxxxxxx - Xxxxxxx 0000 X.x.x. Xxxxxx annuo € 9.612,00. Tale immobile è stato aggiudicato a luglio 2020. Non risulta ancora aperta alcuna attività. La posizione specifica di questa attività (caratterizzata da mancata apertura e da porzione di anno), verrà presa in esame singolarmente, a fronte di specifica istanza e di rendicontazione di eventuali limitazioni o danni subiti in seguito alla situazione emergenziale Covid 19. Avuto presente che, per quanto riguarda gli impianti sportivi: - la grave situazione di incertezza e difficoltà sociale ed economica causata dal diffondersi del COVID-19 ha coinvolto anche il modo del Terzo Settore e il mondo sportivo, soggetti che svolgono da sempre un’insostituibile funzione di supporto a favore della collettività tutta; - il mondo dell’associazionismo sportivo rappresenta un elemento fondamentale del tessuto sociale del comune di Pianoro per il governo del territorio e in materia di paesaggio -contributo alla gestione all’emergenza, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo riavvio e il mantenimento di suolo stili di vita attivi e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e futuresalutari con particolare riferimento alle fasce giovanili, per la salvaguardia della salutepromozione di attività sociali solidaristiche e ricreative, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione promozione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto coesione sociale e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici qualità di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto vita della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:collettività;
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LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - Considerato che sino a tutto il 31 12 2015, la società Aipa spa risultava concessionaria del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva di Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; che include, a decorrere dal 1/7/2015, l’intero complesso delle attività svolte dalla stessa AIPA nel settore dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi locali ed entrate patrimoniali; D. lgs. 163/2006, anche in capo alla società affittuaria MAZAL; alla data odierna, risulta che AIPA non abbia riversato al Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale Castell’Arquato importi per un ammontare complessivo al 30 giugno 2015 pari a € 40.842,45 di cui all’art€ 8.083,19 per residuo compartecipazione anno 2014 ed € 32.759,26 per 1° e 2° trimestre 2015; l’articolo 2560 Cod. 12 Civ. comma 2, nel disporre l’accollo legale in capo al cessionario dei debiti anteriori al trasferimento d’azienda, è pacificamente inapplicabile al diverso caso dell’affitto d’azienda (cfr. in tal senso la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - oggi ANAC - n. 19/12 del 13 settembre 2012) dovendosi pertanto escludere che MAZAL - in assenza di clausole dal contratto d’affitto d’azienda che dispongano in senso contrario e salva l’ipotesi di cui all’articolo 2112 Cod. Civ. – possa essere chiamata a rispondere dei debiti e delle passività di AIPA; le stesse conclusioni sono state raggiunte anche dalla giurisprudenza, secondo la quale “l’articolo 2560 cod. civ., che prevede la responsabilità per l'acquirente dell'azienda per i debiti inerenti al suo esercizio, anteriori al trasferimento, non si applica all'ipotesi dell'affitto di azienda giacché, laddove il legislatore ha inteso estendere all'affitto la disciplina dettata in tema di cessione dell'azienda, come nell'ipotesi prevista dall'art. 2558 cod. civ., l'ha espressamente stabilito. All'affitto si applica quindi la norma da ultimo citata, che prevede il subentro dell'acquirente, dell'usufruttuario o dell'affittuario nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, facendo salva una diversa pattuizione tra le parti. Tale diversa pattuizione, se può escludere il trasferimento all'affittuario della legge regionale n. 11/2004 – Norme posizione contrattuale nella sua globalità, può ben limitarsi ad escludere il trasferimento dei soli debiti e dei crediti già sorti, disponendo che il subentro operi solo per il governo del territorio e futuro” (Trib. Genova, 5 marzo 2007, nonché in materia di paesaggio -termini:Trib. Firenze, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007Sez. Lav., 30 maggio 2011; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del SindacoCass. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017Civ. Sez. Lav. 29 gennaio 1992, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”906; Cass. Civ., sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017maggio 1981, n. 14) 3027 e Cass. Civ. 3 luglio 1958 n. 2386); pur non essendovi tenuta, MAZAL con nota del 08.10.2015 inviata a mezzo pec, ha tuttavia manifestato la sua disponibilità- su base esclusivamente volontaria a farsi carico e riconoscere la somma pari ad € 40.842,45 sotto forma di ulteriore onere contrattuale, che consenta il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web recupero del debito maturato da AIPA nei confronti del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:.
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LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - l’art. 11, comma 3, del vigente RUE prevede “Qualora, per disposizioni del presente RUE o per le oggettive condizioni dei luoghi, nell’ambito di interventi edilizi diretti occorra realizzare dotazioni territoriali, preliminarmente alla presentazione della SCIA o contestualmente al rilascio del permesso di costruire relativi all’intervento edilizio, il soggetto proponente dovrà ottenere il rilascio del permesso di costruire relativo alle dotazioni territoriali, sulla scorta del progetto esecutivo predisposto a sua cura”. l’art. 11, comma 4, del vigente RUE prevede “Prima del rilascio di detto permesso dovrà essere sottoscritto un accordo fra soggetto proponente e Comune ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990 e s.m.i. col quale verranno disciplinate le modalità di Verona è dotato esecuzione delle opere. Il Consiglio Comunale approva lo schema tipo del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007suddetto accordo”; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale con deliberazione PG. 6306 del 10/02/2014 ha preso atto approvato lo schema tipo di Accordo ai sensi dell’art. 11 legge 241/90 da sottoscrivere in rispondenza alle norme del Documento RUE sopra citate; in data 23/03/2017 è stato sottoscritto l’accordo a norma dell’art.18 L.R. 20/2000, tra il comune di Ferrara la Società LA CASTELLA Srl (proprietaria delle aree in via del SindacoMelo da cedere gratuitamente al Comune da destinare a parcheggi pubblici e attrezzature e spazi collettivi), con sede in via Ariosto, n.2 a Ferrara C.F. 01571530383, nella persona dall’Amministratore Delegato Sig. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, e la Società MECCANO Srl (proprietaria dell’immobile oggetto di ristrutturazione edilizia con destinazione ricettiva in Xxxxxxx), con sede in via Xxxxxxxxx Xxxxx, n. 14 - 1 C.F. 01268180385, nella persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, per l’attuazione del comparto 17ASPCN -02 Area piccola media industria. . Detto accordo è stato recepito nel 2° POC approvato con d elibera di C.C. PG. 139299/17 del 11/12/2017. la scheda POC “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 1117ASPCN-02”, sulla base dei quali prevede la Regione riqualificazione di porzione di magazzino frigorifero esistente in Xxxxxxx, via Modena mediante cambio di destinazione d’uso da insediamento produttivo ad attività ricettiva, fabbricato censito al C:F. del Veneto Comune di Ferrara al foglio 102 mapp. 591 sub. 32 e annessa area censita al C.T. di Ferrara al foglio 100 mapp. 963; la cessione di area per attrezzature collettive in via del Melo e la realizzazione di parcheggio pubblico in via del Melo area censita al C.T. del Comune di Ferrara al foglio 137 mapp. 1.582 della superficie di 1.950 mq; il dirigente del Servizio ufficio di Piano ha riconosciuto che adottato Determina Dirigenziale n. DD. 2018/1304 esecutiva dal 08/06/2018 PG. 72179 del 07/06/2018 avente come oggetto la cessione gratuita, da parte della società LA CASTELLA Srl, dell’area di via del Melo (foglio 137 mapp. 1.582 della superficie di 1.950 mq); come definito nella scheda POC di cui al suddetto Accordo “17ASPCN-02 Area piccola media industria via Modena - via del Melo”, il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune rilascio del Permesso di fondamentale importanza Costruire per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazioneinerenti il parcheggio, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso è condizione necessaria per la presentazione della SCIA o per il rilascio del Permesso di manifestazioni d’interesse Costruire relativo all’intervento edilizio in Xxxxxxx; il sig. Xxxxx Xxxxxxxxxx, legale rappresentante della Soc. MECCANO Srl, in data 19/04/2019 ha presentato istanza di Permesso di Costruire P.G. 52191/19 P.R.1117/19 relativo all’area identificata catastalmente al Foglio 137 mappale 1582, di proprietà del Comune per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbanala realizzazione delle dotazioni territoriali, riqualificazione edilizia ed ambientale quali il parcheggio e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5l’area per attrezzature e spazi collettivi, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine opere necessarie per la presentazione delle manifestazioni d’interesse della SCIA o del Permesso di costruire relativo all’insediamento di un’attività ricettiva in Xxxxxxx via Modena”; detta istanza depositata agli atti, è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato checomposta dai seguenti elaborati: - alla data Relazione tecnica di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3asseverazione; - la legge regionale n. 11/2004, Tavola 1 individuazione dell’area - Tavola 2 rilievo altimetrico e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti sezioni - Tavola 3 stato di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto progetto viabilità e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, segnaletica - Tavola 4 stato di progetto schema impianto di scarico acque meteoriche - Tavola 5 computo metrico - Tavola 6 Documentazione fotografica - Tavola 7 stato di progetto verde pubblico - Tavola 8 stato di progetto illuminazione pubblica - Tavola 9 stato di fatto verifica impatto percorso panoramico il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, PSC vigente classifica l’area nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procederemodo seguente:
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LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePremesso: - che il Comune Piano di Verona Recupero di iniziativa pubblica “ex MOF – Darsena” è dotato stato approvato nell’ambito di un Accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Provincia di Ferrara prot. n. 4164 del 18/01/2012; detto Piano di Recupero di iniziativa pubblica è entrato in vigore in data 29.02.2012, con la pubblicazione sul BURERT del sopra citato decreto; che con delibera di G.C. n. 653 PG 149 745 del 05/12/2017 è stata approvata una variante Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica “Ex MOF-Darsena” dove tra l’altro si traslava il parcheggio pubblico ex MOF, già candidato col Bando Periferie, dalla UMI 1 alla UMI2 prevedendo anche la possibilità di realizzarlo in elevazione piuttosto che interrato, in sostituzione di un edificio a destinazione residenziale. Con la stessa variante si era resa completamente autonoma, anche per motivi di sicurezza (soprattutto per quanto riguarda il parcheggio interrato), la UMI 1, oggetto di permuta col Demanio attraverso la riperimetrazione delle UMI 1 e 2. Si era inoltre stabilita un’estensione dell’efficacia del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia Recupero di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020ulteriori tre anni, con deliberazione n. 19, scadenza al 28/02/2025; che il Consiglio Comunale ha preso atto nella seduta del Documento del Sindaco30/06/2020 con proprio Atto PG 60834/2020 verbale n. 6, recante all’oggetto: “O.d.g. Tale documento recepisce i principi presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza sul programma “Periferie della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11città”, sulla base si è pronunciato in merito alla ridefinizione e ”rimodulazione” di tre interventi candidati al “Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia” (Bando Periferie), fra i quali l’intervento “A5 Parcheggio multipiano ex MOF”, ricompreso nel perimetro del PdR, fermo restando gli obiettivi e la Regione strategia complessiva del Veneto ha riconosciuto Progetto presentato, e in continuità con il percorso di ridefinizione delle opere da realizzare, avviato nel 2019 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui è seguito un incontro in data 03/02/2020; che i motivi della richiesta di rimodulazione dell’intervento A5 Parcheggio multipiano ex MOF così come specificato nell’Orientamento di Giunta PG 56478/2020 e nella Determinazione del Servizio Programmazione OO.PP., Amministrativo ed Espropri n. 996 PG 58427/2020 di sospensione della procedura della relativa gara per la realizzazione dell’intervento, nascevano dall’esigenza di svolgere alcuni approfondimenti tecnici amministrativi sulle opere da realizzare, ritenute di maggior impatto urbanistico e rispetto alla cui progettazione, erano cambiati alcuni degli scenari che avevano portato alla sua genesi; che in primo luogo risulta mutato lo scenario socio economico rispetto alle scelte urbanistiche determinate con il PdR del 2012 e pertanto si è verificata la corrispondenza con le attuali necessità della cittadinanza; che il suoloprocesso di trasformazione dell’area, risorsa limitata avviato con il Piano di Recupero, prevalentemente ad uso residenziale e direzionale, negli ultimi anni ha subito una battuta d’arresto dovuta a un trend del mercato immobiliare in controtendenza, con una domanda sempre minore per l’insediamento di dette attività, andamento confermato anche dalle indagini propedeutiche alla redazione del POC 2, condotte sul patrimonio residenziale non rinnovabile, è bene comune utilizzato; che a questi aspetti si aggiungeva la necessità di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali promuovere iniziative finalizzate al dibattito e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione alla divulgazione dei suddetti progetti di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianticui al Bando Periferie, al fine di attribuire raccogliere l’opinione della cittadinanza, dando ascolto e risposta ai cittadini, che con una petizione hanno richiesto un approfondimento relativo all'impatto ambientale del parcheggio multipiano proposto; che l’Amministrazione, valutati gli apporti, anche critici, riguardanti il tema dell’ambiente e della sostenibilità e dando concretezza alle linee programmatiche di mandato, ha ritenuto di ridurre radicalmente le nuove volumetrie di progetto previste nell’intero quartiere “Ex Mof Darsena”, avviando la procedura per l’adozione di una Variante al PdR; che conseguentemente è stata ripensata la progettazione; il previsto Parcheggio Multipiano, che avrebbe dovuto ospitare anche i parcheggi a servizio delle attività previste nelle future volumetrie di progetto, è stato sostituito da parcheggi “green” attraverso la riprogettazione di tutti gli spazi pubblici di connessione favorendo il riequilibrio ecologico/ambientale dell’intero comparto; che sempre nell’ottica della divulgazione e dell’ascolto, in data 21/09/2020, le rimodulazioni progettuali dei tre interventi di cui al Bando Periferie sono state illustrate ai presidenti degli ordini professionali e in data 01/10/2020 alle associazioni di categoria (commercio, artigianato ecc.); che oltre a un mutato contesto “urbano” di riferimento, risultava prioritario verificare la coerenza degli interventi “Parcheggio multipiano ex MOF” e “parcheggio ex Pisa” con la situazione legata all'emergenza sanitaria e ai suoi effetti di lungo periodo sul sistema socio-economico mettendoli a confronto con gli aspetti salienti della politica della sosta in vista dell’avvio di un iter di predisposizione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG); che lo stato di emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 e le misure urgenti messe in atto, per il contenimento di diffusione della stessa, hanno inevitabilmente comportato la necessità di rimodulare il programma delle opere pubbliche, sia in termini prettamente temporali sia in riferimento alle scelte strategiche in quanto l’Amministrazione alla luce dello scenario verificatosi si è trovata a dover rivedere le priorità, gli obiettivi e il quadro esigenziale delle OO.PP., rispetto al programma approvato; che a tal proposito è emersa la necessità di rivalutare detti progetti, alla luce di una maggiore sostenibilità ambientale ed economica, anche in riferimento ai futuri costi di gestione e manutenzione; che il progetto di rimodulazione del parcheggio denominato ex MOF prevede il mantenimento dell’attuale parcheggio a raso, con l’inserimento di elementi naturali atti ad aumentare il confort urbano dell’area nel suo insieme. La superficie territoriale passa da 5.524 mq a 33.123 mq dell’attuale progetto prevedendo, oltre alla sosta delle auto, anche quella dei bus turistici e la riqualificazione dell’Area sosta Camper; che la nuova soluzione ha come obiettivo la ridefinizione dello spazio aperto, in linea con gli elementi di sostenibilità ambientale. E’ previsto un incremento delle attività proprie del centro storico in continuità con gli interventi di riqualificazione della Darsena cittadina, luogo dedicato allo svago, all’intrattenimento e allo sport e dell’area pedonale dell’ex piazzale dell’autostazione di Rampari di San Paolo, opere che verranno finanziate con il Bando Periferie; che si prevede quindi il mantenimento dell’attuale parcheggio a raso dove vengono inseriti elementi di connessione ciclopedonale con il tessuto urbano limitrofo, ridotte le superfici impermeabili ed intensificate le zone d’ombra generando un più alto confort urbano e maggiori prestazioni ambientali al fine di ridurre l’effetto isola di calore. Obiettivo principale è creare un “parcheggio verde” che ha anche il compito di diventare un corridoio di connessione urbana tra la città storica ed il fiume attraverso l’elemento “acqua”; che i percorsi si articolano in 2 camminamenti, in senso nord-sud e est-ovest, oltre al nuovo tratto di via della Grotta che diventa l’asse di riferimento per i collegamenti ciclo pedonali e per mezzi di servizio o autorizzati. In corrispondenza della via Darsena, un’ampia superficie a “piazza” potrà ospitare parte delle volumetrie previste da destinarsi ad attività di servizio diventando così elemento di collegamento fisico funzionale con l’attiguo parco della Darsena; che in continuità con il Progetto Air Break – che il Comune di Ferrara ha candidato e che è stato scelto tra i vincitori nell'ambito del programma europeo delle Urban Innovative Actions (Uia), che consentirà di mettere in pratica diverse soluzioni, finalizzate a ridurre l'inquinamento atmosferico del 25% nella città di Ferrara nell'arco di tre anni - potranno essere adottate soluzioni innovative, smart e sostenibili finalizzate al risparmio energetico, come i sistemi di illuminazione integrata/adattiva, al miglioramento della qualità dell’aria con l’impiego di materiali assorbenti di CO2 e l’uso di essenze arboree anti-smog, oltre all’utilizzo di innovazioni tecniche volte al contenimento della dispersione idrica al fine di contrastare gli effetti dilavanti delle “bombe d’acqua”; che la nuova soluzione progettuale proposta, relativa al parcheggio Ex Mof, è scaturita dall’analisi delle suddette riflessioni e nell’ottica di salvaguardare il valore strategico dei progetti compresi nel Bando Periferie, inserito nella cornice complessiva del Piano di Recupero ex MOF - Darsena, i cui obiettivi sono di favorire scelte che non determinano nuovo consumo di suolo, ma una sua valorizzazione oltre che provocarne un processo di rilancio ed innescare un diverso modo di “vivere la città” ricomponendo il rapporto con il fiume, favorendo il ripristino ambientale, garantendo la dotazione di attrezzature collettive, quali verde, percorsi, piazze e parcheggi, propedeutica al corretto funzionamento del quartiere sia per un immediato utilizzo che in un’ottica di sviluppo futuro di lungo periodo; che con nota in data 13/10/2020 PG 108609 è stata formalizzata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la rimodulazione, fra gli altri, dell’intervento inerente il Parcheggio ex MOF, istanza poi approvata dalla stessa PDCM con nota assunta al PG 142330 in data 24/12/2020; che si è reso necessario procedere con la presente variante al Piano di Recupero di iniziativa pubblica “Ex MOF – Darsena” al fine di renderlo conforme alle nuove esigenze emerse, coerentemente con il quadro programmatico della pianificazione generale e di settore, e in conformità con la scelta strategica di ridurre le nuove volumetrie di progetto a favore del ripristino ambientale delle aree dismesse attraverso la realizzazione di attrezzature collettive. L’obiettivo è quello di eliminare le quote ad uso residenziale e commerciale dando la priorità all’insediamento di attività pubblico/private di tipo diffusivo a servizio delle attività sportive legate alla Darsena cittadina quale polo nautico della città, riducendo notevolmente la Superficie utile complessiva di progetto che passerà da 43.775 mq. della variante del 2017 a 7.124 mq. ridefinendo le UMI come di seguito specificato: che la superficie utile, oggi prevista di 7.124 mq., è stata quantificata prendendo come riferimento il volume insistente sull’area, oggi demolito (35.622 mc.), in analogia con l’art. 122 del RUE vigente – TITOLO VI- “Criteri per la definizione dei diritti edificatori da utilizzare nella formazione del POC”, dove si recita. “…Qualora nel PUA previgente non sia quantificata la superficie utile SU edificabile, i diritti edificatori espressi con altri parametri potranno essere tradotti in superficie utile secondo le seguenti espressioni: – Superficie utile SU= volume totale VT/5….”; che le suddette operazioni e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi strategie messe in campo dall’Amministrazione, di fatto escludono la permuta tra l’area dell’aeroporto di proprietà del demanio e parte di quella dell’ex MOF, permuta che sarà oggetto di nuova urbanizzazione negoziazione per l’acquisizione dell’area del parco Sud; che strategie di ampia portata e di lungo periodo, come è quella riguardante il ruolo e l’ubicazione dell’aeroporto, la sua nuova localizzazione o riqualificazionela conferma dell’esistente, potranno essere affrontate e discusse nel nuovo piano urbanistico generale (PUG) che è in fase di redazione e che dovrebbe essere approvato entro il comune può prevedere l’attivazione 2024; che il comparto, ai sensi del PSC, è ricompreso in area POC e ricade all’interno della zona di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento rispetto del sito UNESCO; che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso la Commissione per la presentazione Qualità Architettonica e il Paesaggio, riunitasi nella seduta del 06/05/2021 in ordine alla suddetta variante, ha espresso Parere Favorevole; che in data 19.05.2021 la variante al PdR di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando iniziativa pubblica è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - stata illustrata alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:III Commissione Consiliare;
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Samples: Piano Di Recupero
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: Vista la Legge Regionale n. 28 del 28/12/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa e in particolare l’art. 14 “azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali” che prevede la stipula di convenzioni tra i Comuni e le scuole dell’infanzia paritarie secondo lo schema tipo approvato dalla Regione Piemonte; - Vista la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 09/03/2011 che approvava la bozza di convenzione tra il Comune di Verona Bardonecchia e l’Associazione Scuola dell’Infanzia Mons. Bellando; - Vista la convenzione stipulata tra il Comune di Bardonecchia e l’Associazione Scuola dell’Infanzia Mons. Bellando in data 16/03/2011 avente validità quadriennale e considerato che la convenzione in essere è dotato ormai scaduta; - Considerato che la Giunta Comunale, nella seduta del Piano Regolatore Comunale 30/12/2014 ha ritenuto opportuno procedere alla stipula di cui all’artuna nuova convenzione ai sensi dell’art. 12 14 della legge regionale n. 11/2004 – Norme citata L.R. 28/2007; - Dato atto che il Comune di Bardonecchia si è sempre accollato le spese relative all’approvvigionamento idrico, al riscaldamento, luce e manutenzione straordinaria; - Rilevato che la filosofia che sottende al funzionamento della scuola materna è di un’ampia e democratica partecipazione essendo la stessa un raro esempio di Scuola privata paritaria nella quale i soci sono gli stessi utenti con conseguente politica gestionale finalizzata al conseguimento dei percorsi migliori per i piccoli utenti; - Richiamata l’importanza della scuola materna per il governo servizio reso alla collettività anche in considerazione del territorio e in materia servizio reso per la mensa per la scuola elementare che sarà oggetto di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007una separata convenzione; - PI – Piano Xxxx xxxx che quanto ottenuto nel corso degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, anni è in parte imputabile al notevole impegno profuso da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019Presidenti e genitori che si sono negli anni avvicendati nella gestione e funzionamento della stessa; - Esaminata la bozza di convenzione stilata dal servizio proponente e ritenutala meritevole di approvazione; - Ribadita la volontà di sostenere l’attività dell’Associazione scuola dell’Infanzia Xxxxxxxxx Xxxxxxxx con l’erogazione di contributi annui pari ad € 74.500,00 per l’anno 2015, incrementati ogni anno secondo l’indice Istat annuale e che, qualora l’indice annuale sia inferiore al 2%, di garantire un incremento in data 16/07/2020, questa percentuale (2%) che consentiranno alla scuola di contenere il costo di frequenza permettendo anche alle famiglie meno abbienti di garantire ai propri figli possibilità di confronto socializzazione ed apprendimento in una struttura che da anni opera con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del risultati ottimali sul territorio; - Considerato che, qualora la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi scuola dell’infanzia istituisca, a seguito di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’artaccordo scritto con l’Amministrazione Comunale, ulteriori servizi all’infanzia (es. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazioneclasse primavera), il comune può prevedere l’attivazione Comune si impegna a ridefinire l’ammontare del contributo annuo, adeguandolo in ragione dei nuovi servizi erogati; - Ritenuto di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare dover mettere a disposizione gratuitamente i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, locali di proprietà comunale per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione il regolare funzionamento della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso scuola materna dando mandato all’ufficio lavori pubblici per la presentazione definizione del conseguente contratto di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3comodato; - la legge regionale n. 11/2004, Vista l’allegata bozza di convenzione e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti ritenutala meritevole di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazioneapprovazione; - tale normativa urbanisticaAcquisiti i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49, al successivo art. 6comma 1, prevede altresì che i comunidel T.U.E.L n.267/2000 da parte del responsabile del servizio interessato, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati in merito alla regolarità tecnica e da parte del responsabile di ragioneria in merito alla regolarità contabile; Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per assumere nella pianificazione proposte alzata di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:mano
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Samples: Convenzione
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - il Comune Richiamata la Legge n. 431/1998 la quale dispone la “disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” prevedendo, fra l’altro, la possibilità di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale stipulare contratti di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia locazione, i quali beneficiano di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”vantaggi fiscali, sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto conduttori maggiormente rappresentative. Dato atto che a Carignano non è stato stipulato alcun accordo territoriale e che quindi è possibile prendere a riferimento l’accordo di un Comune vicino e omogeneo per popolazione secondo quanto disposto dal decreto interministeriale Infrastrutture-Economia 14 luglio 2004 , che consente di stipulare i contratti agevolati anche nei centri in cui non è stato siglato un accordo tra inquilini e proprietari in base al Dm 30 dicembre 2002. Verificato che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza La Loggia, confinante con il territorio di Carignano, avente una popolazione di 8.846 abitanti ed omogeneo per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Veronapopolazione, con deliberazione della Giunta Comunale giunta comunale n° 33 del 14 marzo 2019 ha recepito l’accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello locale, degli inquilini e delle associazioni delle proprietà edilizie e dei locatari degli immobili, relativo alla stipula di contratti di locazione a canone concordato nel territorio del Comune di La Loggia in conformità alle finalità indicate all’art. 2, c. 3 della Legge n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema 431/1998 . Ritenuto che l’accordo di avviso cui al capoverso precedente possa essere preso come riferimento per la presentazione stipula di manifestazioni d’interesse contratti di locazione a canone concordato nel comune di Carignano nelle more della stipula di un accordo territoriale specifico per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbanaCarignano. Vista la proposta n. 55/2020 dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all’argomento; Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del patrimonio immobiliare esistenteD.Lgs. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune267/2000; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:Con voti unanimi espressi in forma palese
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LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che Lepida S.p.A. è una società, a capitale interamente pubblico, che ha il compito di realizzare e gestire la rete regionale per le pubbliche amministrazioni e di gestire, sviluppare ed erogare, per conto della Regione Xxxxxx-Romagna (di seguito indicata anche “Regione”), i servizi realizzati in attuazione delle iniziative del Piano Telematico dell’Xxxxxx-Romagna - pitER; Dato atto che: - il Comune di Verona Calderara di Reno ha aderito alla Società Lepida S.p.A. con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 26.11.2009; - l’erogazione di servizi da parte di Lepida S.p.A. è dotato del Piano Regolatore Comunale prevista per i soli soci; Considerato che per creare i presupposti per la partecipazione congiunta e l’adesione anche onerosa alle finalità e ai progetti contenuti nel pitER, la Regione ha istituito la Community Network dell’Xxxxxx-Romagna (CN-ER), un’aggregazione territoriale verticale su base regionale, con una propria specifica identità, separata da quella degli Enti membri, i quali hanno aderito alla stessa sottoscrivendo apposita Convenzione; Precisato che la governance, solida e partecipata, della CN-ER è attribuita al "Comitato permanente di cui all’art. 12 indirizzo e coordinamento con gli enti locali", quale luogo della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo condivisione continua degli indirizzi e delle iniziative strategiche del territorio regionale, e che il compito di dare esecuzione e di gestire i progetti e le iniziative CNER è attribuito a Lepida S.p.A., quale soggetto attuatore ed erogatore dei progetti e dei servizi previsti dal pitER; Dato atto che il Comune di Calderara di Reno consapevole del fatto che l’aggregazione, il fare sistema, nel campo dell’ICT e dell’e-government, è l’unica leva possibile per la diffusione dei servizi, l’aumento di competenze ICT in materia capo alla Pubblica Amministrazione e la non lievitazione dei costi di paesaggio gestione, ha aderito alla Community Network dell'Xxxxxx-Romagna con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 26.09.2007; Considerato che il Piano telematico dell’Xxxxxx-Romagna prevede, formato da: - PAT - Piano tra l’altro, la realizzazione del progetto fedERa, il sistema di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020identità digitale e piattaforma di federazione di Provider di identità digitale. Il sistema fornisce sia una piattaforma di identità, con deliberazione n. 19funzioni di registrazione e autenticazione utenti, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo che una piattaforma di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base federazione dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune sistemi di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di variantiidentità, al fine di attribuire i diritti edificatori condividere e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi far circolare le identità degli utenti su vari servizi di nuova urbanizzazione o riqualificazionevari Enti, il comune può prevedere l’attivazione attraverso l’utilizzo di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione una credenziale elettronica unica riconosciuta come valida all’interno della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvatofederazione stessa; Ritenuto pertanto di procedere:aderire al progetto fedERa, in quanto accordo attuativo della CN-ER, oltre che essere presupposto per erogare servizi on-line nell’ambito dei progetti di riuso; Acquisito, ai sensi dell'art. 49, I comma del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L., l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore amministrativo e per le politiche dello sviluppo locale; A voti unanimi, resi nei modi di legge,
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LA GIUNTA COMUNALE. Premesso cheIl Responsabile del procedimento: dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx PREMESSO: - che in data 01/08/2002 con Rep. com.le n. 3340 in data 01/08/2002 e con decorrenza stessa data 01/08/2002 e per la durata di anni nove rinnovato per anni nove, tra il Comune di Verona è dotato Marcaria e la Società Vodafone Italia S.p.A, (allora Vodafone Omnitel S.p.A.) venne sottoscritto un contratto di locazione non abitativo per l'installazione su terreno di proprietà comunale identificato all'NCT del Piano Regolatore Comunale Comune di cui all’art. 12 della legge regionale Marcaria a parte del mappale B, foglio 22 e con accesso dalla strada San Xxxxxxxx, regolarmente registrata a cura del Conduttore, all'Agenzia delle Entrate di Padova il 16/9/2002 al n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/200707944 privati serie 3; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - che in data 16/07/2020, 01/09/2003 con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo Rep. com.le 3367 in data 01/09/2003 e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale con decorrenza stessa data 01/09/2003 e per la tutela degli ecosistemi naturalidurata di anni nove rinnovato per anni nove, nonché tra il Comune di Marcaria e la Società Vodafone Italia S.p.A. (allora Vodafone Omnitel S.p.A.), venne sottoscritto un contratto di locazione non abitativo per l'installazione su terreno di proprietà comunale identificato all'NCT del Comune di Marcaria a mappale 303/parte foglio 58 in xxx Xxx X'Xxxxxx x Xxxxxxxxxx, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Mantova il 17/09/2003 al n. 5673; - che sulla porzione di immobili locate la conduttrice ha realizzato e mantiene in esercizio una infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione diffusione di salvaguardia del territoriosegnali radio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia che a fronte del mutato oggetto dell'obbligazione, le parti, avendone comune interesse, ritengono di procedere allo scioglimento dei precedenti contratti per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1321 del Codice Civile ed ambientalealla stipulazione di due nuovi contratti integralmente novativi e sostitutivi dei precedenti; – la riqualificazione urbana; – gli interventi PRESO ATTO della necessità per le motivazioni succitate, di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire dover disciplinare i diritti edificatori nuovi rapporti tra Comune e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021società concessionaria, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data mezzo di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:nuove specifiche convenzioni;
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Samples: Contratto Di Locazione
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePREMESSO che : - Il Comune di Alessandria con D. G. C. n. 187 del 04/07/2016 ha dato avvio all’Agenzia Sociale per la Locazione secondo le linee guida previste dalla Regione Piemonte demandando alla Direzione politiche economiche, abitative e di protezione civile tutti gli atti amministrativi e contabili, nonché il coordinamento delle attività necessarie alla realizzazione; - per l’annualità 2014 il Comune è stato ammesso al finanziamento regionale di Verona euro 114.902,80 e ha cofinanziato il progetto “Agenzia sociale per la locazione” con l’importo di euro 10.500,00; per l’annualità 2015 è dotato del Piano Regolatore Comunale stato ammesso al finanziamento regionale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme euro 69.597,08 e ha cofinanziato il progetto “Agenzia sociale per il governo del territorio e in materia la locazione” con l’importo di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007euro 6.500,00; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza l’Agenzia Sociale per la qualità della vita delle generazioni attuali e futureLocazione prevede azioni finalizzate ad utilizzare le risorse per: • contributi a fondo perduto per i proprietari di importo variabile crescente in relazione alla durata del contratto, compreso tra un minimo di euro 1.500 ed un massimo di euro 3.000; • contributi a fondo perduto per i locatari di importo corrispondente a otto mensilità del canone per beneficiari con ISEE inferiore a 6.186 euro, sei mensilità del canone per beneficiari con ISEE inferiore a 10.310 euro, quattro mensilità del canone per beneficiari con ISEE fino a 26.000 euro; • fondo di garanzia in favore dei proprietari di immobili per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o mancata corresponsione dei canoni in caso di variantisopraggiunta morosità incolpevole o delle spese legali per i provvedimenti di rilascio dell’immobile; PRESO ATTO che l’Agenzia sociale per la locazione comprende un insieme complesso di attività cui: - mediazione/facilitazione tra inquilino e proprietario, al fine di attribuire i diritti edificatori garantire un sostegno a chi è in cerca di un’abitazione e non è in grado senza aiuto di accedere al libero mercato della locazione e contemporaneamente rassicurare il proprietario contro il rischio di eventuale morosità del conduttore; - monitoraggio sulla regolarità dei pagamenti dei canoni di locazione; -collaborazione e sostegno operativo al Comune di Alessandria nell’attività di promozione e pubblicizzazione, attraverso la divulgazione di materiale pubblicitario, la presentazione dell'Agenzia direttamente ai privati, alle associazioni di proprietari alle agenzie immobiliari alle cooperative edilizie in modo tale da reperire il maggior numero possibile di alloggi disponibili su libero mercato da locare attraverso lo strumento del contratto concordato; - individuazione di potenziali beneficiari da inviare allo Sportello casa del Comune che segue l’istruttoria della domanda , predispone l’invio della stessa alla Commissione comunale per l’accertamento dei requisiti di ammissibilità e gli oneri derivanti dalla realizzazione atti conseguenti e successivi alla concessione del contributo; VALUTATO che per garantire l’erogazione dei contributi ai futuri beneficiari l’Amministrazione Comunale ritiene necessario avvalersi delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali risorse del servizio sociale professionale per la valutazione dei bisogni espressi dai nuclei famigliari che vivono una situazione di disagio abitativo e il successivo reperimento delle risorse (abitative); RITENUTO che le azioni di cui sopra, in particolare per quanto riguarda l’erogazione dei contributi economici sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, già ricomprese nell’ambito della Convenzione con il CISSACA approvata con D.C.C. n.20 del 07/03/2013 per la gestione delle funzioni socio assistenziali per il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:Alessandria;
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Samples: Convenzione
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - l’art. 11, comma 3, del vigente RUE prevede “Qualora, per disposizioni del presente RUE o per le oggettive condizioni dei luoghi, nell’ambito di interventi edilizi diretti occorra realizzare dotazioni territoriali, preliminarmente alla presentazione della SCIA o contestualmente al rilascio del permesso di costruire relativi all’intervento edilizio, il soggetto proponente dovrà ottenere il rilascio del permesso di costruire relativo alle dotazioni territoriali, sulla scorta del progetto esecutivo predisposto a sua cura”. l’art. 11, comma 4, del vigente RUE prevede “Prima del rilascio di detto permesso dovrà essere sottoscritto un accordo fra soggetto proponente e Comune ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990 e s.m.i. col quale verranno disciplinate le modalità di esecuzione delle opere. Il Consiglio Comunale approva lo schema tipo del suddetto accordo”; il Consiglio Comunale con deliberazione PG. 6306 del 10/02/2014 ha approvato lo schema tipo di Accordo ai sensi dell’art. 11 legge 241/90 da sottoscrivere in rispondenza alle norme del RUE sopra citate; in data 29/11/2016 è stato sottoscritto l’accordo 18 L.R. 20/2000, con le società CO.BU. S.r.l. (proprietaria delle aree) e S.G.M. Geologia e Ambiente S.r.l. (promissaria acquirente di un lotto), per l’attuazione del comparto “4ASPCN_01 Area piccola media impresa via Majocchi Plattis”, per un intervento a stralcio in variante al I° POC che inizialmente comprendeva un ambito molto più ampio. Detto accordo è stato recepito nel 1° POC, in sede di variante approvata con delibera consiliare P.G. 64070 del 10/07/2017 e ha sostituito integralmente l’accordo art. 11 L. 241/90 relativo al comparto ”Area piccola media impresa Via Xxxxxx” sottoscritto in data 24 marzo 2014 tra il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale Ferrara e la Soc. CO.BU. Srl, oggi decaduto per rinuncia su istanza di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio parte; la scheda a POC “4ASPCN_01” allegata all’accordo 18 L.R. 20/2000, sostituisce integralmente l’analoga scheda allegata all’accordo sottoscritto in data 24/03/2014, e in materia recepimento della proposta formulata dai soggetti attuatori, prevede la riduzione della superficie territoriale del comparto da mq. 129.305 a mq. 12.379, comprensivi dell’area di paesaggio -dotazione ecologica di mq 9150 da destinare alla realizzazione della vasca di laminazione, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato situata in via Xxxxxx, e censita al Catasto Terreni al foglio 228 mapp. 244, già ceduta al Comune dalla soc. COBU S.r.l. con deliberazione della Giunta regionale atto notaio Xxxxx Xxxxx rep. n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - 62126/19021 in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo 28/10/2014; l’ambito comprende un lotto fondiario destinato ad attività produttive e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi dovute, parcheggio e attrezzature collettive. come definito nella scheda POC di nuova urbanizzazione o riqualificazionecui al suddetto Accordo “4ASPCN_01 Area piccola media impresa via Majocchi Plattis”, il comune può prevedere l’attivazione rilascio del Permesso di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso Costruire per la presentazione realizzazione delle dotazioni territoriali inerenti il parcheggio e l’area per attrezzature e spazi collettivi, è condizione necessaria per il rilascio del Permesso di manifestazioni d’interesse per l’attuazione Costruire relativo all’intervento edilizio; CONSEGUENZE, dell’accordo art. 18 L.R. 20/2000, sottoscritto in data 29/11/2016, qualora le aree di interventi trasformazione oggetto del presente accordo al termine quinquennale di riqualificazione urbanavalidità del I° POC (18/06/2019) non siano pervenute al rilascio dei titoli abilitativi (di cui al punto successivo), riqualificazione edilizia ed ambientale ai sensi dell’art. 29 delle NTA del PSC vigente, esse perderanno automaticamente i diritti edificatori assegnati senza necessita di ulteriori specifici provvedimenti; in tal caso successivamente alla decorrenza di detto termine, in tali aree si applicherà quanto previsto dal RUE a quel momento vigente; il sig. Xxxxxxxx Xxxxx, legale rappresentante della Soc. SGM Geologia e Ambiente SRL, in data 13/05/2019 ha presentato istanza di riuso temporaneo Permesso di Costruire P.G. 59519/19 P.R.1287/19 relativo all’area identificata catastalmente al Foglio 194 mappali 365, 367, di proprietà del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine Comune per la presentazione realizzazione delle manifestazioni d’interesse dotazioni territoriali quali il parcheggio e l’area per attrezzature e spazi collettivi, opere propedeutiche all’insediamento di un’attività produttiva in via Majocchi Plattis”, adiacente al centro Artigianale San Giorgio; detta istanza depositata agli atti, è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato checomposta dai seguenti elaborati: - alla data Relazione tecnica di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3asseverazione; - la legge regionale n. 11/2004Relazione Generale - Elaborato a – Estratto di Mappa, Estratti PSC - Elaborato b – Estratto di Mappa, Piano quotato, Dotazioni territoriali - Computo metrico - Elaborato 1 – Planimetria 1:100, Note e sue successive modificazioniparticolari di posa - Computo metrico, prevede, all’artprogetto impianto di illuminazione - Tav. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto 1 – Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx - Xxx. 0 – Zonizzazione e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali aree da cedere - Tav. 3 – Progetto - Tav 4 – Sezione tipo e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvoltiPart. L’amministrazione procedente assicura, altresì, - Tav 5 – Segnaletica Stradale - Tav 6 a – Rete Fognaria Acque Miste - Tav 6b – Rete Fognaria Profilo - Tav 7 – Rete Idrica - Tav 8 - Rete GAS - Tav 9 - Rete elettrica - Tav 10 - Rete Telefonica il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, PSC vigente classifica l’area nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procederemodo seguente:
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Samples: Accordo Ai Sensi Dell'art. 11 Legge 241/90 E s.m.i.
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2013, avente oggetto “Indirizzi riguardanti nuove proposte di inserimento nel POC” si prevedeva espressamente: - di valutare positivamente una osservazione al PUA ANS C3 c-d – P.8, che attiene la possibilità di localizzare all’interno del PUA stesso superfici utili maturate, all’interno dell’IUC 13, via Croce dell’Idice e nelle aree collegate, ricomprense nell’ ANS c1 d, convertendole da usi residenziali ad usi sanitari ed assistenziali, il tutto in coerenza con l’obiettivo di contenimento della capacità insediativa ad uso residenziale degli strumenti urbanistici e nella logica di incrementare la qualità degli insediamenti e delle dotazioni, - di attivare una variante di POC con effetto di PUA che individui un sub comparto dove localizzare i 1596 mq previsti nell’IUC 13 ad uso residenziale e riconvertiti in usi sanitari ed assistenziali da trasferire nel contesto del piano di Idice – Palazzetti; - di acquisire al patrimonio comunale n. 91 27.000 mq di area boscata in via Croce dell’Idice che costituiranno il nucleo principale del 23/12/2011, da ultimo modificato parco urbano con caratteristiche naturali di cui potrà beneficiare prioritariamente la comunità di Idice; - Di dare avvio alla concertazione relativa alla formazione e sottoscrizione dei necessari accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 e alla formazione delle varianti al POC con effetto di Pua in coerenza con i contenuti sopra espressi; Dato atto che l’attività concertativa relativa alla variante in oggetto si è conclusa positivamente; Vista l’allegata bozza di accordo procedimentale tra il Comune di San Xxxxxxx ed i Sigg. Xxxxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx per la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindacodi POC e la variante di PUA dell’ambito ANS.C.3 c-d-P.8 località Palazzetti – Idice sud ai sensi dell’art. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 18 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni; Dato atto che in conformità all’art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i. il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato chepresente accordo : - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione a cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo ; - è recepito con il provvedimento subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto Dato atto altresì: - che ai sensi dell' art. 39 del D.Lgs 33/2013 lo schema della presente proposta di procedere:deliberazione è pubblicato sul sito web del Comune all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx preliminarmente alla sua approvazione; - che trattandosi di mero accordo procedimentale il presente provvedimento non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente e non necessita quindi del parere di regolarità contabile;
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Samples: Procedural Agreement
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePremesso: - che con determinazione n. 20/R.G. n. 205, del 28.04.2003 veniva assunto in ruolo, con decorrenza 5 maggio 2003, a tempo pieno ed indeterminato l’Arch. Xxxxxx Xxxxx con il profilo di Istruttore Direttivo Tecnico; - che con successiva determinazione n. 59 del 25.11.2003 veniva confermato, definitivamente, in ruolo l’Arch. Xxxxxx Xxxxx, quale Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D – posizione economica D1; - che con deliberazione G.C. n. 28 del 01.02.2005 veniva concessa la trasformazione del rapporto di lavoro, dell’Arch. Xxxxxx Xxxxx, da tempo pieno a tempo parziale di tipo verticale (50%) con decorrenza dal 01.03.2005; - che l’Arch. Xxxxxx Xxxxx, responsabile di posizione organizzativa, con nota del 31.01.2011, prot. n. 614, evidenziava che dal mese di Marzo del 2005 gli veniva corrisposta la retribuzione di posizione in modo inesatto ed arbitrario; - che con la stessa nota, l’Arch. Xxxxxx Xxxxx, richiedeva la verifica di tale situazione e la conseguente quantificazione e liquidazione delle somme dovute ed arbitrariamente non retribuite sin dal 1 Marzo 2005 oltre accessori come per legge fino al soddisfo, oltre all’adeguamento della stessa indennità nelle successive retribuzioni mensili; - che, in data 09.08.2011 con deliberazione di G.C. n. 137 veniva riconosciuta all’Arch. Xxxxxx Xxxxx, con decorrenza 01.03.2005, la retribuzione dell’indennità di posizione per intero ed, altresì, la retribuzione dell’indennità di risultato per intero per gli anni 2005 e 2006, demandando al responsabile dell’Area Finanziaria ogni successivo adempimento dipendente dal predetto atto deliberativo; - che, in esito all’adozione della succitata deliberazione, l’arch. Xxxxxx Xxxxx con nota del 26.01.2012, prot. n. 550, richiedeva all’Ente la corresponsione delle indennità spettanti allo stesso calcolate in complessivi euro 31.764,89 per sorte capitale ed accessori ( interessi e rivalutazione monetaria determinati in base all’indice Istat al 31.12.2011) ; - che, in seguito, l’Arch. Xxxxxx Xxxxx ripetutamente sollecitava, rispettivamente con nota del 26.06.2012, prot. n. 3899, e con nota del 11.10.2012, prot. n. 5667, il pagamento di quanto dovutogli, trasmettendo il conteggio aggiornato delle somme spettanti. - che, successivamente, stante l’inerzia dell’Ente, l’Arch. Xxxxxx Xxxxx si rivolgeva, per il recupero del suo credito all’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx del Foro di Lamezia Terme il quale trasmetteva al Comune di Verona è dotato Curinga , in nome e per conto del Piano Regolatore Comunale dipendente di cui all’arttrattasi, con Racc. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme A.R. del 03.02.2013, atto di diffida e messa in mora; - che l’Arch. Xxxxxx Xxxxx, attraverso il suo legale di fiducia come sopra meglio indicato, per il governo recupero del territorio e in materia suo credito, presentava ricorso per decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007Lamezia Terme datato 15.04.2013; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020che il Commissario Straordinario dell’Ente, con deliberazione n. 1932 del 19.04.2013, su proposta del dott. Xxxxx Xx Xxxx in qualità Segretario Comunale e Responsabile dell’Area Finanziaria , annullava in autotutela la deliberazione G.C. n. 137 del 09.08.2011, per le motivazioni contenute nella relazione allegata alla stessa ; - che il Tribunale di Lamezia Terme accoglieva il ricorso ed emetteva in data 12.06.2013 decreto ingiuntivo n. 110/2013 per l’ammontare di € 33.825,34 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché spese del procedimento liquidati in € 500,00 oltre IVA ed accessori di legge; - che il predetto decreto, per un disguido interno all’Ente, non veniva opposto dal Comune di Curinga e pertanto, trascorso il termine di legge, diveniva esecutivo; - che il decreto ingiuntivo n. 110/2013 non opposto, veniva munito di formula esecutiva in data 21.10.2013 e poi notificato al Comune di Curinga in data 11.11.2013; - che il Comune di Curinga , in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo dava incarico al all’Avv. Xxxxxxxxx Xxxx di presentare ricorso al Tribunale di Lamezia Terme per la revocazione del decreto ingiuntivo n. 110/2013 sul presupposto che la delibera n. 137/2011 , sulla quale si fondava la pretesa azionata in sede monitoria, era stata annullata in autotutela con la succitata deliberazione n.32 del 19.04.2013; - che, in esito a quanto sopra, veniva iscritta a ruolo la causa n. 1376/2013; - che all’udienza del 18.06.2014 si costituiva l’Arch. Xxxxxx Xxxxx con il proprio difensore di fiducia chiedendo il rigetto della domanda di revoca poiché inammissibile, improponibile oltre che infondata in fatto e in diritto; - che all’udienza del 26.01.2016, il Consiglio Comunale ha preso Giudice Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx dichiarava inammissibile il ricorso del Comune di Curinga e condannavo lo stesso alle spese del procedimento in favore dell’Arch. Xxxxxx Xxxxx in € 3.700,00 oltre accessori di legge; - che, successivamente, in data 31/01/2017 veniva notificato al Comune di Curinga atto di precetto in rinnovazione ( prot. n.777 del Documento 31/01/2017) dell’importo complessivo di euro 36.003,56,oltre alle spese di notifica annotate a margine e pari ad euro 17,55, agli interessi legali ulteriori sino all’effettivo soddisfo e successive occorrende e pedissequo atto di pignoramento presso terzi ( prot. n. 1429 del Sindaco28/02/2017); Dato atto: - che il Comune di Curinga, nelle more della procedura esecutiva, intende dare corso ai provvedimenti giurisdizionali emessi dal Tribunale di Lamezia Terme ( decreto ingiuntivo - che, attraverso reciproche concessioni, si è pervenuti ad un accordo per la definizione della vertenza sopra richiamata; - che, nello specifico, le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda l’Arch. Tale documento recepisce i principi Vasta, nella riduzione delle proprie pretese economiche per effetto della legge regionale 6 giugno 2017rinuncia ad euro 1.402,30 sul totale delle somme dovute quantificate in euro 41.402,30 ( di cui euro 34.976,81 per sorte capitale ed interessi e rivalutazione monetaria calcolati alla data del 24.01.2017 ed euro 6.425,49 per compensi legali comprensivi di accessori di legge), n. 14 - “Disposizioni nella rinuncia agli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale dalla data del 24.01.2017 al soddisfo ed alle spese legali dell’atto di pignoramento presso terzi quantificate in euro 500,00 oltre accessori, nella concessione all’Ente di una notevole dilazione di pagamento a condizione che l’Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo ed, altresì, nella rinuncia all’azione esecutiva per il contenimento del consumo recupero coattivo delle somme riconosciute dal Tribunale di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorioLamezia Terme; - per quanto riguarda, invece, l’Amministrazione comunale, a fronte di quanto sopra, la legge regionale n. 14/2017 promuove definizione bonaria della vicenda di cui trattasi appare conveniente sia in particolare: – quanto l’Ente, con la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi soluzione amichevole, ottiene il beneficio del pagamento rateizzato in più esercizi senza interessi, sia in quanto elimina ogni ulteriore addebito di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o spese in caso di variantiprocedura esecutiva in danno del Comune. - pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti intendono regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca collaborazione; - - a tale scopo sono stati esperiti, come detto, appositi negoziati che hanno portato ad un accordo tra le parti alle condizioni e termini risultanti dalla nota prot. 4936 del 30/07/2018 trasmessa dall’Ente al fine legale di attribuire i diritti edificatori controparte e gli oneri derivanti dalla realizzazione qui di seguito indicati e specificati: - La somma concordata, pari ad euro 40.000,00 sarà corrisposta in n. 3 tranches di pagamento nel rispetto delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PATseguenti date: - euro 15.000,00 alla data del 30 novembre 2018 ; - euro 15.000,00 alla data del 30 giugno 2019; - euro 10.000,00 alla data del 30 novembre 2019. - Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicuraCuringa s’impegna, altresì, il confronto con a pagare, in quanto parte soccombente del giudizio, le associazioni economiche spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 110/2013 e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazionedella sentenza n. 38/2016; - tale normativa urbanistical’Arch. Xxxxxx Xxxxx, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, a fronte dei pagamenti succitati nei limiti termini di cui sopra rinuncia all’azione esecutiva per il recupero coattivo delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte somme riconosciute dal Tribunale di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:Lamezia Terme;
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Samples: Transazione
LA GIUNTA COMUNALE. Vista la proposta del Responsabile della II Direzione Organizzativa di seguito riportata: Premesso che: - l'Amministrazione Comunale, in attuazione dell’art. 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, previamente informata, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica per i soggetti per i quali si renda necessario il Comune ricovero stabile presso strutture residenziali; Vista la relazione prot. n. 516 del 18.05.2022 con la quale il Servizio Sociale professionale di Verona è dotato questo Ente ha ritenuto opportuno e necessario, in accordo con la comunità di accoglienza, che la giovane ospite della Fondazione “THEVENIN” - comunità “Edelweiss” -, con sede legale ad Arezzo, prosegua il percorso comunitario intrapreso; Dato atto che: - ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'Amministrazione comunale ad attuare il servizio residenziale in favore dei minori in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del Piano Regolatore Comunale privato sociale sulla scorta di cui all’artelementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio; - che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 12 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la nella legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede rapporto contrattuale che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori deve intercorrere tra l'Amministrazione comunale e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3l'ente prescelto; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo gli enti assistenziali concorrono all'attuazione del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di programma comunale dei servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli socio-assistenziali mettendo a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanisticadisposizione, nel rispetto della legislazione propria autonomia giuridico - amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonchè personale specificamente qualificato; Dato atto che la Fondazione “THEVENIN” con sede legale ad Arezzo, risulta regolarmente accreditata al funzionamento quale struttura per attività assistenziali riferite a servizi residenziali (casa accoglienza per l’infanzia – comunità educatrice – casa gestanti e madri) ai sensi della pianificazione sovraordinataLegge Regionale Toscana n. 82 del 28/12/2009, senza pregiudizio dei diritti dei terzigiusta autorizzazione dal Comune di Arezzo – Ufficio Amministrativo e Sanità con Prot. L’accordo costituisce Gen. n. 312534/4.5.3 del 07.12.2000; Ritenuto opportuno e necessario per le suesposte motivazioni sottoscrivere la convenzione con la Fondazione “THEVENIN”, ente gestore della comunità “Edelweiss”, con sede legale ad Arezzo – autorizzata a funzionare dal Comune di Arezzo – Ufficio Amministrativo e Sanità con Prot. Gen. n. 312534/4.5.3 del 07.12.2000 (casa accoglienza per l’infanzia – comunità educatrice – casa gestanti e madri), secondo lo schema all’allegato “1” alla presente deliberazione per farne parte integrante dello strumento e sostanziale; Dato atto che sulla presente proposta di pianificazione cui accede deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1 – lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, il parere favorevole del Responsabile della II Direzione Organizzativa per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed è soggetto alle medesime forme in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa nonché il parere favorevole di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvatoregolarità contabile del Responsabile della IX Direzione Organizzativa; Ritenuto di procedere:Vista la L.R. n. 22 del 1986;
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Samples: Convenzione Con La Fondazione Istituto “Thevenin” Di Arezzo
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePREMESSO: - che il Comune di Verona Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2017, è dotato stato costituito con Determinazione del Piano Regolatore Comunale di Responsabile del Settore Finanziario n 753 del 20/12/2017, con cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo è stata integrata la precedente Determinazione n.460 del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/200716.08.2017; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 139 del 10/11/2020 22/12/2017 “Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2017- parte variabile”, si è provveduto a determinare esattamente la quota di risorse variabili da inserire in detto fondo; - che in data 20/12/2017 la Parte Pubblica, le Organizzazioni Sindacali Territoriali e la RSU hanno sottoscritto la pre-intesa di accordo sindacale sulla ripartizione delle risorse decentrate, in favore del personale dipendente da questo Comune, per l’anno 2017; - che in data 09/01/2018, con nota acquisita al prot. N. 414, il Revisore Unico dei Conti ha approvato lo schema certificato la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di avviso bilancio, ai sensi dell’art.4, comma 3, del CCNL 22/01/2004 e contestualmente ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, sottoscritta in data 20/12/2018 e concernente l’utilizzo delle risorse per le politiche di svipluppo delle risorse umane e per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno produttività relativamente all’anno 2017, n. 14) e che RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di poter autorizzare, ai sensi dell’art.5, comma 3, del C.C.N.L. del 1 aprile 1999, il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, il Segretario Comunale incaricato a rappresentare la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021Parte Pubblica ed a presiedere la delegazione trattante, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare sottoscrivere l’accordo definitivo sulla ripartizione delle risorse decentrate dell’anno 2016 secondo i testi della pre-intesa sottoscritta fra la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana Parte pubblica e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:Parte sindacale;
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Samples: Accordo Sulla Ripartizione Delle Risorse Decentrate
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePREMESSO CHE: - il Comune risulta proprietario di Verona diversi immobili concessi in comodato d'uso in favore di diverse associazioni del territorio al fine di essere adibiti a sede di centri di incontro per i residenti nei borghi e nelle frazioni cittadine; - i Centri di incontro costituiscono luoghi di socializzazione, di incontro e di contrasto di condizioni di isolamento ed emarginazione, perseguendo finalità di carattere prettamente sociale e operando senza fini di lucro, attraverso molteplici iniziative ed attività di impegno sociale, ricreative, culturali ed associative; - nel corso degli anni il rapporto tra il Comune di Carmagnola ed i diversi soggetti gestori è dotato stato regolamentato sulla base di diversi provvedimenti amministrativi e convenzioni di concessione locali in comodato d'uso gratuito, con scadenze e modalità di affidamento anche differenziati tra loro; RITENUTO opportuno ricondurre ad una dinamica unitaria la regolamentazione dei rapporti di concessione in uso di tali immobili; RICHIAMATE le seguenti normative di settore: □ legge 08 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del Piano Regolatore Comunale sistema integrato di cui all’art. 12 interventi e servizi sociali”; □ la legge 07 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” nelle parti ancora vigenti; □ D. Lgs n. 117 del 03/07/2017 “Codice del terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 6 giugno 2016, n. 11/2004 – Norme per 106” che prevede il governo riordino e la revisione organizzata della disciplina degli Enti del territorio e Terzo settore; □ Legge Regionale 11/2015 “Testo unico in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo Sanità e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11Servizi sociali”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:.
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Samples: Contract of Use
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio Tecnico e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; Dato atto che il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e Momo ha in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato essere con la variante n. 23società Wind Telecomunicazioni Spa un contratto di locazione di terreno, approvata con deliberazione repertorio 1507, censito al NCT di Momo al Foglio 11 mappale 48-129 per complessivi 3640 mq., a seguito della cessione del Consiglio comunale n. 48 su citato contratto da parte della Società Siemens Information and Comunication Networks, originaria “conduttrice”, di prossima scadenza al 13.12.2010; Vista la comunicazione della Società Wind, ns prot. 3682 del 28/11/2019; - in data 16/07/202028.07.2010, con deliberazione n. 19la quale comunica l’intenzione di interrompere anticipatamente il contratto, il Consiglio Comunale ha preso atto causa le modifiche del Documento mercato immobiliare delle locazioni nonché per quanto disciplinato nel Codice delle Telecomunicazioni che le hanno consentito di sottoscrivere accordi di condivisione dei siti e delle antenne con operatori del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017settore, n. 14 - “Disposizioni salvo la disponibilità del Comune di Momo di aprire una nuova trattativa per il contenimento del consumo una completa ridefinizione dei termini contrattuali; Valutata la proposta di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”contratto allegata alla su richiamata comunicazione che prevede una durata contrattuale di nove anni a decorrere dal 14.12.2010, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune un canone annuo di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali€ 13.000,00 oltre IVA, nonché la registrazione del contratto ed il relativo costo a carico della “Conduttrice”; Ritenuto opportuno concedere l’installazione di una stazione radio per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazionetelecomunicazioni in un area, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato già da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021tempo, a sabato 03/04/2021, ore 13.00tal fine destinata e lontana dalle zone sensibili ed assicurare così all’Ente la possibilità di un introito che potrà essere destinato a beneficio dell’intera collettività; Per tutto quanto sopra espresso; Visto il D.Lgs. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data 267/2000 Con voti unanimi espressi per alzata di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:mano dai presenti;
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Samples: Contratto Di Locazione
LA GIUNTA COMUNALE. Su proposta dell'Assessore al Bilancio e alle Società partecipate Premesso che: - • in data 10 febbraio 2000 il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale Venezia e la “Associazione centrale dei comuni e delle comunità della Grecia – KEDKE” (ora “Unione Centrale dei Comuni della Grecia – KEDE”) hanno costituito un Gruppo Europeo di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme Interesse Economico denominato “Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) Xxxxx Xxxx System” (di seguito, GEIE), oggi in liquidazione, con lo scopo di favorire la cooperazione internazionale “per il governo del territorio progettare e realizzare iniziative in materia di paesaggio -cultura, formato da: - PAT - Piano turismo culturale, sviluppo territoriale, gestione del patrimonio culturale e comunicazione, per favorire il contatto e la cooperazione tra i popoli europei e del Mediterraneo, attraverso la valorizzazione delle loro tradizioni, radici e valori comuni”; • in data 1 giugno 2010 veniva sottoscritto un ulteriore contratto tra gli associati con il quale si consentiva alla Provincia di Assetto Venezia di recedere dal G.E.I.E.; • in tale occasione veniva approvata la vigente versione dello Statuto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 GEIE che all’art. 5 prevedeva una durata del 18/12/2007GEIE pari a cinque anni, rinnovabili per altri cinque, salvo decisione unanime di scioglimento anticipato da parte degli associati; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato • con la variante deliberazione di Giunta Comunale n. 23, approvata 266 del 31/7/2015 si era dato atto della scadenza del termine del GEIE evidenziando la necessità di porre in liquidazione detto organismo; • in esito alla contrarietà manifestata dall’associato K.E.D.E. l’Amministrazione Comunale con la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, 2/2/2016 ha avviato un contenzioso volto a “promuovere azione giudiziale avanti il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo Tribunale Ordinario di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, Venezia al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi ottenere la dichiarazione di nuova urbanizzazione o riqualificazionescioglimento del GEIE Xxxxx Xxxx System, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessatiai sensi dell'art. 31 Reg. CE-2137/1985, per valutare le proposte decorso del termine;” • in esito a detto contenzioso il Tribunale di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti Venezia, con ordinanza 24/01/2017, rep. 381/2017, nel rigettare il ricorso proposto dal PAT. Il Comune di VeronaVenezia volto a far accertare lo scioglimento del Gruppo alla data del 21/06/2015, ha evidenziato come invece la sua scadenza naturale dovesse essere ricondotta alla data del 21/06/2020; • la predetta decisione è stata gravata dal Comune di Venezia avanti la Corte d’Appello di Venezia che con deliberazione della Giunta Comunale sentenza n. 382 3118 del 10/11/2020 25/7/2019 ha approvato lo schema respinto l’appello confermando la sentenza del Tribunale di avviso per la presentazione Venezia; • nelle more il Comune di manifestazioni d’interesse per l’attuazione Venezia, accertava gravi e reiterati inadempimenti del vincolo di interventi mandato da parte dell’amministratore unico del G.E.I.E.; • alla luce di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, tale situazione con deliberazione di Giunta comunale Comunale n. 100 307 del 18 marzo 202112/12/2007 si era autorizzata l’Avvocatura Civica “a promuovere azione giudiziale avanti il Tribunale di Venezia nei confronti dell’Amministratore Unico del GEIE Xxxxx Xxxx System, di quest’ultimo e dell’associato KEDE al fine di ottenere, anche mediante l’eventuale richiesta di una misura cautelare, l’accertamento della violazione del limiti del mandato conferito all’Amministratore, la pronuncia della risoluzione del mandato medesimo”; • a sabato 03/04/2021fronte dell’instaurazione di detto contenzioso con ordinanza n. ruolo 4494/2018-1 del 28/4/2019 il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di impresa - ha revocato l’amministratore unico del G.E.I.E.; • in esito a detto provvedimento gli associati, ore 13.00. In particolare con atto in data 7 agosto 2019 del Notaio Xxxxxx Xxxxxxxx di Treviso al n. 2240 di Rep., hanno deliberato lo scioglimento e la deliberazione messa in liquidazione del Xxxxx Xxxx System G.E.I.E.; con la nomina di due liquidatori; • con Deliberazione n. 382 54 del 10/11/2020 17/12/2021 il Consiglio Comunale di Venezia ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi delle previsioni dell’art. 20 e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche 24 del Decreto legislativo 175/2016 prevedendo di procedere con la dismissione di detto Organismo tramite la conclusione della Variante 29procedura di liquidazione; Rilevato che: • in data 16/12/2016, il Comune di Venezia riceveva la notifica, da parte del Xxxxx Xxxx System G.E.I.E, del decreto ingiuntivo n. 3059/2016, emesso dal Tribunale Venezia ed avente ad oggetto un preteso credito in suo favore di complessivi € 151.542 in quanto l’allora Amministratore Unico riteneva che il Comune di Venezia fosse debitore del G.E.I.E. per alcuni lavori effettuati dallo stesso nell’area di Forte Marghera; • con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, instaurando la causa R.G. n 928/17, il Comune di Venezia contestava la pretesa creditoria asserita dal Xxxxx Xxxx System G.E.I.E. ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna del G.E.I.E. al pagamento di un credito pari ad Euro 388.800 relativo ad anticipazioni di liquidità erogate dalla stessa Amministrazione comunale negli anni 2009-2011 a titolo di anticipazione per un progetto comunitario denominato “ACT4PPP” approvato nell’ambito del programma comunitario “Central Europe” avente ad oggetto il riuso e la conservazione di Forte Marghera; • a fronte della domanda riconvenzionale del Comune di Venezia, il G.E.I.E. costituendosi in giudizio eccepiva l’esistenza di ulteriori crediti oltre a quelli già richiesti con il Decreto ingiuntivo, chiedendo così che gli venissero riconosciuti crediti per un totale di euro 520.978,28, sempre per lavori effettuati nell’area di Forte Marghera; • con sentenza depositata il 5 febbraio 2022, il Tribunale di Venezia nella causa R.G. n 928/17 ha stabilito che: “Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: - alla data di scadenza accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 3059/2016 Ing. del bando sono state presentate 9.12.2016, n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 512265/2016 RG, che i comunipertanto • l’art. 6 dello statuto del Gruppo Europeo di Interesse Economico Xxxxx Xxxx System G.E.I.E. in liquidazione stabilisce che: “Ciascun membro ha uguali diritti e uguali obblighi. Xxxxxxx membro è tenuto a rispettare le disposizioni del presente Statuto e ogni altra prescrizione o regola che fosse approvata dagli organi competenti del G.E.I.E. I membri del G.E.I.E. rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni, qualsiasi natura di quest’ultimo...(omissis)”; • dal combinato disposto dei precetti contenuti nella formazione degli strumenti sentenza e nello statuto, il Comune di pianificazione territoriale ed urbanisticaVenezia è, conformano quindi, creditore nei confronti del K.E.D.E. del 50% della somma come definita in Sentenza in quanto il G.E.I.E. non ha alcuna disponibilità economica o patrimoniale per poter pagare, nemmeno in parte, la propria attività al metodo somma oggetto di condanna nella predetta sentenza; • nel caso in cui il K.E.D.E. gravasse la citata sentenza il Comune di Venezia, in caso di esito sfavorevole, non solo rischierebbe il venir meno del confronto riconoscimento del credito del 50% di Euro 388.800, ma anche il rischio di soccombenza che, spese legali a parte, ammonterebbe circa ad almeno Euro 540.000; • attualmente l’Ente Xxxxx Xxxx System G.E.I.E. in liquidazione vanta una posizione debitoria nei confronti di creditori terzi per Euro 170.000 escluso il debito di cui alla citata sentenza del Tribunale di Venezia R.G. n 928/17; • tali creditori, alla luce dell’incapienza patrimoniale del G.E.I.E. e della concertazione responsabilità illimitata degli associati, potrebbero, a breve, procedere ad intentare dei contenziosi monitori contro il Comune di Venezia; Considerato che: • il K.E.D.E., dopo una serie di interlocuzioni avvenute nel corso degli ultimi mesi e da ultimo nel collegio degli associati del 21 luglio 2022, con gli altri enti pubblici territoriali e nota pervenuta in data 29 luglio 2022 in atti, ha manifestato l’intenzione di voler rinunciare ad ogni gravame avverso la citata sentenza versando, a titolo di accordo di scioglimento con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanisticacontestuale cancellazione, al successivo art. 6, prevede altresì G.E.I.E. l’importo di € 85.000,00 a condizione che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte il Comune di progetti ed iniziative Venezia si obblighi a porre in essere un versamento dello stesso importo e si impegni a non ostacolare la procedura di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione estinzione del G.E.I.E.; • a tal fine è stato predisposto lo schema di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti accordo di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:scioglimento allegato sub
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Samples: Accordo Di Scioglimento
LA GIUNTA COMUNALE. Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, tramite proposta di deliberazione n. 233/2017, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, di seguito riportati: Tipo Parere UO Incaricato Esito parere Espresso il Tecnico SERVIZIO URBANISTICA E S.I.T. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 30/08/2017 Contabile RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 30/08/2017 Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto: Premesso che: - il Comune di Verona Martellago è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - (Piano di Assetto del Territorio Territorio), approvato in Conferenza dei Servizi con la Provincia di Venezia in data 26.06.2012 e successiva deliberazione di Giunta Provinciale n. 96 del 11.07.2012, pubblicata sul BUR n. 66 del 17.08.2012; - ai sensi dell’art. 48, comma 5, della L.R. 11/2004, con l’approvazione del PAT, i Piani Regolatori Generali vigenti, acquistano efficacia di PI (Piano degli Interventi) ad esclusione delle parti incompatibili con il PAT stesso; - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10.04.2013, e successiva n. 55 del 25.09.2013, è stato approvato, ai sensi dell’art 18 della LR 11/2004, un primo Piano degli Interventi; - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 02.12.2015, e successiva n. 11 del 30.03.2016, è stato approvato, ai sensi dell’art 18 della LR 11/2004, il “Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0”; Premesso, inoltre, che: - che in data 06.10.2015, prot. 23866, è stata presentata al Comune di Martellago, da parte di tutti gli allora aventi titolo, una proposta di accordo pubblico privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004, per l’ambito con destinazione residenziale identificato ora dal PRC vigente con la sigla “C2.3” per Olmo (Accordo n. 59), allegato alla presente; - che in data 27.05.2015, prot. 12846, è stata presentata al Comune di Martellago, da parte di tutti gli allora aventi titolo, anche una proposta di accordo pubblico privato ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 11/2004, per l’ambito con destinazione residenziale identificato ora dal PRC vigente con la sigla “C2.1” per Olmo (Accordo n. 53); - che i suddetti accordi sono stati assunti nel Piano degli Interventi n. 2, approvato con deliberazione della Giunta regionale di Consiglio Comunale n. 4148 59 del 18/12/200702.12.2015, e successiva n. 11 del 30.03.2016; - PI – che i due suddetti accordi presuppongono l’attuazione di programmi di sviluppo urbanistico, mediante piani di lottizzazione, i quali sono entrambi subordinati alla realizzazione delle opere di “risoluzione della criticità idraulica identificata nel Piano degli Interventi approvato con deliberazione delle Acque” del Consiglio comunale Comune di Martellago previste nel progetto a firma dell’xxx. Xxxxxxx Xxxxxx; - che, oltre a quanto suddetto, l’accordo n. 91 59 presuppone la cessione al comune di un’area identificata come lotto n. 4 nel piano stesso; Visto che in data 28.12.2016, prot. 32607, su iniziativa del 23/12/2011soggetto privato interessato, da ultimo modificato è stato presentato il progetto di Piano di Lottizzazione per l’ambito territoriale identificato con la variante sigla C2.3 Olmo, a firma dell’arch. Xxxxxxxx Xxxxxx, iscritta all’ordine di Venezia al n. 23, approvata 2352 con deliberazione la collaborazione del Consiglio comunale geom. Xxxxx Xxxxxxx iscritto al collegio di Venezia al n. 48 del 28/11/20191955; - Dato atto a seguito di compravendita è subentrata la ditta “Dream House s.r.l.” quale unica proprietaria dell’intero ambito con destinazione residenziale identificato dal PRC vigente con la sigla “C2.3” per Olmo; Visto che in data 16/07/202022.02.2017, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaconota prot. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile4285, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito stato comunicato l’avvio del procedimento di formazione amministrativo e sono stati chiesti documenti integrativi al progetto presentato, interrompendo i termini del P.I.procedimento amministrativo; Vista la documentazione integrativa successivamente presentata rispettivamente in data 14.06.2017 prot. 13876, o in caso di variantidata 16.06.2017 prot. 14074, al fine di attribuire i diritti edificatori in data 27.06.2017 prot. 14910 e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PATin data 18.07.2017 prot. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:16879;
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Samples: Deliberation
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - ⮚ in data 29 giugno 2011 è stato depositato per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese del Verbano Cusio Ossola (deposito per iscrizione prot. N. 5068/2011) il Comune progetto di Verona fusione per incorporazione relativo alla società "VALLE OSSOLA SPA" (società incorporanda) ed alla società "CONSER V.C.O. SPA" (società incorporante), con iscrizione del progetto di fusione, ai sensi dell'art. 2501-ter, penultimo comma, del codice civile, in data 29 giugno 2011, prot. N. 5085/2011, per l'incorporante "CONSER V.C.O. SPA", ed in data 29 giugno 2011, prot. N. 5068/2011, per l'incorporanda "VALLE OSSOLA SPA"; il suddetto progetto di fusione è dotato stato anche allegato sotto la lettera "B" all'atto n. 19596 di Rep. a rogito notaio Xxxxxxxx di Verbania in data 20 ottobre 2011, registrato a Verbania in data 26.10.2011 al n. 3051 Serie 1T; ⮚ in data 29 giugno 2011 sono stati altresì depositati in copia presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 2501-septies del Piano Regolatore Comunale codice civile: il progetto di fusione; i bilanci degli ultimi tre esercizi; le relazioni dell'organo amministrativo, ex art 2501-quinquies c c , che si trovano allegate in copia sotto le lettere "C" e "D" al suddetto atto; precisato che le situazioni patrimoniali di entrambe le società, sono state sostituite, a norma dell'art. 2501-quater, comma 2, c c, dal bilancio di esercizio chiuso con riferimento alla data del 31 dicembre 2010; la relazione degli esperti di cui all’art. 12 2501-sexies, redatta dall'esperto del tribunale dottor Xxxxx Xxxxxx, nato a Biancavilla (CT) il 18 settembre 1953, iscritto nel registro dei revisori legali, nominato dal Tribunale di Verbania con decreto in data 4 maggio 2011 è stata altresì allegata al suddetto atto sotto la lettera "E"; ⮚ con atto n. 19596 di Rep. a rogito Notaio Xxxxxxxx di Verbania in data 20 ottobre 2011 i soci della legge regionale società "VALLE OSSOLA SPA " approvavano il progetto di fusione e deliberavano la fusione per incorporazione nella società "CONSER V.C.O. SPA"; ⮚ con atto n. 11/2004 – Norme 19597 di Rep. sempre a rogito Notaio Xxxxxxxx di Verbania in data 20 ottobre 2011, registrato a Verbania in data 26 10 2011 al n 3052 Serie 1T, i soci della società "CONSER V.C.O. SPA" approvavano il progetto di fusione e deliberavano la fusione con la società "VALLE OSSOLA SPA” mediante incorporazione di quest'ultima nella prima; ⮚ le superiori deliberazioni di fusione sono state iscritte nel Registro delle Imprese del Verbano Cusio Ossola in data 25 ottobre 2011 (protocollo n. 7818/2011) per il governo del territorio quanto alla società "CONSER V.C.O. SPA", e in materia data 25 ottobre 2011 (protocollo n. 7833/2011) per quanto alla società "VALLE OSSOLA SPA "; ⮚ con atto n. 19773 di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano Rep. a rogito Notaio Xxxxxxxx di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - Verbania in data 16/07/202029 dicembre 2011, con deliberazione n. 19registrato a Verbania in data 4.1.2012, essendo decorsi più di 60 (sessanta) giorni all'ultima delle iscrizioni delle delibere di fusione, come previsto dall'art 2503 c c e non essendo stata effettuata alcuna opposizione da parte dei creditori sociali, ai sensi degli articoli 2503 e 2505-quater del codice civile, "CONSER V.C.O. SPA" e "VALLE OSSOLA SPA” stipulavano l’atto di fusione per incorporazione della seconda società nella prima; ⮚ successivamente emergevano passività relative alla società "VALLE OSSOLA SPA”, non indicate e quantificate nei progetti di fusione e nei documenti allegati alla fusione, per un importo di Euro 420.536,00, in relazione alla quali la società incorporante “CONSER V.C.O. SPA” è intenzionata a richiederne la copertura ai soci della incorporata "VALLE OSSOLA SPA” (rif. prot. 6440 del 15.10.2013 di CONSER V.C.O). Visto il Consiglio Comunale ha preso verbale dell’Assemblea dei Sindaci ex “Valle Ossola Spa” in data 13.12.2013; Preso atto delle intenzioni di tutte le parti coinvolte di comporre in via conciliativa e transattiva la questione; Preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo fatto che la quota di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, disavanzo di fusione verrà imputata a ciascun Comune sulla base della media dei quali servizi effettuati negli ultimi anni e che la Regione quota del Veneto ha riconosciuto Comune di Antrona Schieranco pari a complessivi € 2.905,00; Rilevato che il suolo, risorsa limitata e disavanzo complessivo non rinnovabile, è bene comune in alcun modo imputabile al singolo Comune (fatto salvo l’accordo di fondamentale importanza cui sopra ai soli fini operativi di riparto) per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, un importo specifico ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorioè riferibile a tutti i 31 Comuni dell’ex società; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare Vista la deliberazione n. 382 345/2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale del 10/11/2020 ha approvato Piemonte, secondo cui il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano parere dell’organo di revisione sulle transazioni va reso solo sugli atti sottoposti a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29competenza del Consiglio Comunale; Rilevato che: - alla data che la quota del Comune di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano Antrona Schieranco verrà parzialmente compensata con la propria attività quota spettante di €. 1.149,00 derivante da un rimborso IVA per gli anni 2008-2010 a favore dell’ex Cob Valle Ossola, somma per il versamento della quale si darà apposito specifico mandato al metodo COUB del confronto VCO; Vista la bozza di accordo transattivo allegata alla presente e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici ritenutala meritevole di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati approvazione per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni l’interesse del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:Comune;
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Samples: Accordo Transattivo
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - che la Guardia di Finanza Comando Brigata di Oderzo con il verbale di accertamento e determinazione giacenze del 26 marzo 2003, nota n° 2024 del 31 marzo 2003, trasmesso a questo Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo seguito di competenza, a seguito ispezione presso la sede della Ditta GIGLIO GOMME S.n.c. con sede legale in Xxx Xxx Xxxxxx x° 00, Xxxxx xx Xxxxx (XX), è stata constatata la presenza di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato così composto (descrizione come da verbale del territorio Comando Brigata della Guardia di Finanza di Oderzo): 🡺 n° 1 serbatoio cilindrico (DIESEL TANK) ad asse verticale di diametro mm. 1.600, lunghezza fasciame mm. 1.500, spessore mm. 3, capacità totale litri 3381, Mod. DTO 30 con n° di matricola 6209, come risulta da certificato di collaudo e altre caratteristiche riepilogate nella documentazione esibita. Il serbatoio fuoriterra, della capacità di litri 3381, collegato tramite una pompa ed un contalitri (riportante la cifra 72831) ad una pistola erogatrice, in materia considerazione della mancanza delle tabelle di paesaggio -ragguaglio, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011il prodotto, da ultimo modificato nella stessa contenuto, è stato rilevato, in contraddittorio con la variante n. 23parte, approvata in litri 970 circa; senza la prescritta autorizzazione amministrativa, per cui è stato posto sotto sequestro; Preso atto: ⮚ che il Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale con deliberazione Verbale di accertamento n° F03/004 del Consiglio comunale n. 48 6 maggio 2003 ha accertato la violazione dell’art. 26bis del 28/11/2019D. Lgs. 32/98 ed applicava una sanzione amministrativa pari ad € 308,00; - ⮚ che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, con Ordinanza n° 4/5211 del 6 maggio 2003 ha disposto la confisca dell’impianto e del prodotto giacente; ⮚ che in data 16/07/202022 maggio 2003 la Ditta GIGLIO GOMME S.n.c. ha provveduto al versamento della sanzione amministrativa di € 308,00=. come da quietanza n° 10 del 22/05/03; ⮚ che la Ditta GIGLIO GOMME S.n.c., attraverso il suo legale rappresentante Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Oderzo (TV) il 26.11.1967 e residente a Zenson di Piave (TV) in Xxx X. Xxxxxxx n° 8, con deliberazione n. 19nota acquisita al prot. n° 60 in data 07 gennaio 2004, il Consiglio ha proposto un accordo bonario sulla controversia insorta con l’Amministrazione Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori tornare in possesso dell’impianto; ⮚ che l’impianto “de quo” è regolarizzabile in quanto compatibile sotto il profilo della conformità urbanistica; ⮚ che in data 10 dicembre 2003 n° 14344 e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi 14345 di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessatiprot., per valutare le proposte il medesimo impianto, la Ditta GIGLIO GOMME S.n.c. ha prodotto ai competenti uffici: ▪ Denuncia di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard Inizio dell’Attività (d.i.a. edilizia) per l’istallazione ed esercizio di qualità urbana un impianto di distribuzione gasolio per autotrazione ad uso privato; ▪ domanda di autorizzazione all’installazione ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune esercizio di Veronaimpianto di carburante ad uso privato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia completa delle dichiarazioni ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comuneallegati previsti; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato Atteso che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:
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Samples: Accordo Transattivo
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePREMESSO : - Che l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx del Foro di Lamezia Terme (CZ), con studio in Lamezia Terme ( CZ), via X. Xxxxxxx n.8, ha rappresentato e difeso il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale Curinga, giusta deliberazione di G.C. -Xxxxxxx Xxxx Xxxxx /Comune di Curinga, giudizio iscritto al RGN 11255/06 presso la Suprema Corte di Cassazione ed avente ad oggetto il ricorso avverso la sentenza n.134/2005 pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro; DATO ATTO che l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, a seguito dell’espletamento dell’incarico di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme sopra, con determina n.61 del 18.04.2011 a firma del responsabile dell’Area Affari Generali, veniva incaricato di recuperare le spese legali del giudizio di cui trattasi; CHE successivamente la controparte, Sig.xx Xxxxxxx Xxxx, avendo proposto per il governo tramite del territorio e suo legale, Xxx.xx Xxxxxxxxx Xxxxxx, ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza n.24267/2010 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione a definizione della vertenza sopra indicata, richiedeva all’Ente di sospendere la procedura di pignoramento mobiliare avviata, nell’interesse del Comune, dall’Xxx.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, per il recupero delle somme di cui trattasi, in materia di paesaggio -attesa della definizione del ricorso per la rettifica della sentenza. CHE, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020pertanto, con deliberazione nota prot. n. 194526 del 12/08/2011, il Consiglio Comunale ha preso atto si richiedeva all’xxx.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx di sospendere la procedura esecutiva in attesa della definizione del Documento ricorso sopra menzionato; CHE, in seguito, giusta nota prot. n. 4703 del Sindaco. Tale documento recepisce i principi 21 ottobre 2014, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla sospensione della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni procedura esecutiva ,l’Xxx.xx Tillieci veniva invitato a compiere tutti gli atti necessari per il contenimento del consumo recupero delle spese legali come liquidate dalla Corte di suolo Cassazione nella sentenza n.24267/2010; CHE il predetto avvocato, nel riavviare la procedura esecutiva, accertava l’impossibilità di procedere al recupero delle spettanze dell’Ente per mancanza di solvibilità della controparte e modifiche di questa ultima circostanza rendeva edotto l’Ente trasmettendo la necessaria documentazione ; RILEVATO che, in esito a quanto, sopra descritto l’Xxx.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx richiedeva all’Ente il pagamento delle proprie competenze professionali per l’attività di difesa dell’Ente nella vertenza in questione; che, ad oggi, non sono stati corrisposti i compensi maturati e richiesti dal professionista; che le parti hanno stabilito di procedere alla liquidazione della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di variantiparcella mediante accordo transattivo, al fine di attribuire i diritti edificatori addivenire ad una positiva risoluzione della situazione debitoria dell’Ente e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazioneevitare procedure esecutive con inevitabile aggravio di spese; che, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblicapertanto, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessatinello specifico, l’Amministrazione comunale, per valutare le proposte vie brevi, manifestava al professionista la volontà di intervento addivenire ad un accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile; che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il il professionista comunicava la disponibilità ad accettare la definizione amichevole della posizione debitoria dell’Ente; PRESO ATTO che tra il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 Curinga ed il professionista si è convenuto di procedere alla liquidazione del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per debito mediante un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto accordo transattivo alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedereseguenti condizioni:
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Samples: Transazione
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato che con deliberazione del Consiglio comunale Comunale n. 91 64 del 23/12/201119/12/2013, da ultimo modificato avente oggetto “Indirizzi riguardanti nuove proposte di inserimento nel POC” si prevedeva espressamente di valutare positivamente una proposta di variante al POC con effetto di PUA che prevede: - l’ampliamento e l’integrazione del perimetro dell’ambito di riqualificazione AR.B.1 – P.1, con la variante n. 23proposta di cessione al Comune di aree per circa 4000 mq. dove localizzare parte delle potenzialità edificatorie di spettanza del Comune di San Xxxxxxx, approvata con deliberazione funzionali ad attivare il primo stralcio del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019Polo Culturale di Via Speranza originariamente localizzate nell’ambito di riqualificazione AR B.1 - P1, contribuendo a facilitarne l’attuabilità; - in data 16/07/2020l’applicazione di un indice perequativo che consente l’insediamento di circa 370 mq di SU, con deliberazione n. 19compensati da una analoga riduzione della potenzialità edificatoria del Comparto attualmente inserito nel POC, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, derivante dal riconteggio delle SU esistenti sulla base dei quali titoli edilizi, quindi senza aumento della capacità edificatoria e senza modificare la Regione del Veneto ha riconosciuto che quantità di alloggi programmabile con il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; POC. - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comunilegittimazione, nei limiti della Su sopradetta, due fabbricati accessori, adibiti a deposito attrezzi e ricovero mezzi, costruiti senza titolo. Evidenziato che con la citata deliberazione consiliare si dava mandato ad avviare un’attività di concertazione relativa alla formazione e sottoscrizione dei necessari accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 e alla formazione delle competenze, possono concludere accordi varianti al POC con soggetti privati effetto di Pua in coerenza con i contenuti sopra espressi; Dato atto che l’attività concertativa relativa alla variante in oggetto si è conclusa positivamente; Vista l’allegata bozza di accordo procedimentale tra il Comune di San Xxxxxxx e il Sig. Xxxx Xxxxxx per assumere nella pianificazione proposte la variante di progetti POC e la variante di PUA dell’ambito AR.B.1 – X.0 Xxxxxxxxx -Xxx Xxxxxxxx ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed iniziative di rilevante interesse pubblicointegrazioni; Dato atto che in conformità all’art. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto 18 della legislazione L.R. 20/2000 e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzis.m.i. L’accordo il presente accordo : - costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione a cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo ; - è recepito con il provvedimento subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto Dato atto altresì: - che ai sensi dell' art. 39 del D.Lgs 33/2013 lo schema della presente proposta di procedere:deliberazione è pubblicato sul sito web del Comune all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx preliminarmente alla sua approvazione; - che trattandosi di mero accordo procedimentale il presente provvedimento non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente e non necessita quindi del parere di regolarità contabile;
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LA GIUNTA COMUNALE. Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento; Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata; Premesso che: - il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato che con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 621 del 10/11/2020 ha 20.07.2011 , esecutivo ai sensi di legge, si è proweduto ad approvare la "3a perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori denominati "Programma di recupero urbano denominato Contratto di Quartiere, localizzato nel quartiere n. 3" , in corso d'opera da parte della società Lavori Generali X.xX subentrante al contratto di appalto del 04.09.2006 n. 36090 di Repertorio e registrato a Pescara in data 12.09.2006 al n. 3526 serie 1a , sottoscritto con la Costruzioni Generali & Appalti CO.G. & AP. Spa.; Rilevato che , nel contesto della citata perizia , è stato approvato anche lo " schema di avviso atto di sottomissione per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale il concordamento dei nuovi prezzi e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione lista delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differitoquantità dei lavori a corpo ridefiniti in variante, con deliberazione definizione, anche, delle riserve fino ad ora iscritte sul registro di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021contabilità e su tutti gli altri atti dell'appalto tramite accordo bonario ex art. 240 Dlgs 163/2006 s.m.i con il quale la ditta rinuncia anche all'iscrizione di future riserve per fatti antecedenti e/o connessi alla perizia medesima; Precisato che si rinvia alla Relazione per un'approfondita conoscenza degli importi contrattuali, a sabato 03/04/2021ivi compresi quelli derivanti dalla 3A perizia; Evidenziato che nell'art. 4 dello schema dell' atto di sottomissione, ore 13.00. In particolare approvato con il ricordato atto 621/2011 , si prevede espressamente che la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusasottoscrizione da parte della Ditta dello stesso è subordinata alla firma di un accordo bonario , riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29riserve avanzate dalla Ditta nel corso dei lavori; Rilevato che detto art. 4 prevede che: - alla data la stessa rinuncia è espressamente subordinata all'approvazione dell'accordo bonario da parte degli organi competenti ai sensi dell'art. 136, comma 3, del DPR 554/99. - La mancata approvazione di scadenza detto accordo entro il termine del bando sono state presentate 10 agosto p.v., determina l'inefficacia della rinuncia alle pretese formulate dall'impresa con le riserve iscritte sul registro di contabilità e sul verbale di ripresa parziale lavori del 14.06.2011. I vecchi prezzi, i nuovi prezzi e la lista delle quantità dei lavori a corpo hanno effetto ai soli fini dell'approvazione della variante, l'impresa dichiara di aver preso visione degli elaborati di variante e di aver controllato le singole voci del progetto di variante, compreso i nuovi prezzi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico e dichiara di fare proprie le scelte progettuali adottate dalla direzione lavori e non solleva eccezione alcuna sulla fattibilità delle opere. Ritenuto di dover precisare in merito alle riserve sopra indicate quanto segue: - che la Ditta ,nel corso dei lavori, ha iscritto negli atti contabili riserve tali da superare il limite del 10 % dell'importo contrattuale ( cfr. art.240 comma 1 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 189 manifestazioni d’interesse163) ed il Direttore dei lavori, come elencate nell’allegato sub 3Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx, ha dato comunicazione dell'awenuto superamento della soglia minima con nota del 20.06.2011 ( prot. 1348815) , ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs 163/2006 - che Il RUP dell'intervento Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx ha valutato l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore ed ha acquisito la relazione riservata del Direttore dei Lavori; - che il medesimo RUP ha , a sua volta, predisposto una relazione riservata per l'esatta quantificazione delle riserve avanzate dalla Ditta; - che ha quindi attivato un'apposita trattativa ed è addivenuto , dopo aver sentito l'affidatario sulle condizioni ed i termini dell'accordo, alla definizione del quantum dell'accordo bonario, stabilendolo in onnicomprensivi € 360.000,00, a saldo e stralcio delle riserve avanzate nella misura di € 707.996,93; - che IL RUP, presa visione delle riserve, per determinare l'importo di cui sopra ha- ovviamente - valutato l'accoglibilità o meno delle stesse, accogliendo alcune riserve e non accogliendo altre ( come esposto dettagliatamente nella proposta di accordo xxxxxxx allegata) ; - che per la legge regionale n. 11/2004definizione della procedura è stato redatta una "proposta di accordo xxxxxxx" ,che in data 8.7.2011 è stata già sottoscritta dalla Ditta, in segno di accettazione dell'accordo. Preso atto del "verbale di prima visita del collaudo tecnico amministrativo e sue successive modificazionivisita di collaudo statico" dell'8.07.2011 dal quale risulta che la Commissione di collaudo: condivide l'approccio metodologico della D.L. e del RUP nei relativi atti, prevedein quanto pongono a base del calcolo i criteri di cui all'art. 25 del vigente CGA , all’art. 5tenuto conto dell'effettivo periodo di sottoproduzione ; ritiene congruo l'importo derivante dalla procedura di calcolo adottata dal RUP; suggerisce di specificare nell'accordo bonario che la somma di € 360.000,00 è comprensiva anche degli interessi legali e moratori di di prevedere una rinuncia espressa dell'impresa a future pretese in merito; Evidenziato quindi che, per la definizione dell'intero iter, è necessario: approvare la proposta di accordo bonario allegata , che i comunistabilisce il quantum in € 360.000,00 a saldo e stralcio delle riserve avanzate dalla Ditta predetta; autorizzare il Dirigente competente alla sottoscrizione del verbale di accordo xxxxxxx , nella formazione degli strumenti che sarà redatto a cura del RUP recependo integralmente la proposta di pianificazione territoriale ed urbanisticaaccordo xxxxxxx de qua, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con precisando che lo stesso verbale dovrà essere sottoscritto da entrambe le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo parti ( art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni 17 del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:D.Lgs 163/2006);
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Samples: Accordo Di Recupero Urbano
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso PREMESSO che: - con deliberazioni di Giunta Comunale n. 55 del 27.07.2006 e n. 42 del 21.06.2011, è stato approvato e, successivamente, aggiornato, il Comune progetto preliminare relativo alla realizzazione di Verona un collegamento pedonale protetto tra Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx x Piazza IV Novembre, lungo il torrente Cordevole; - il suddetto intervento è dotato stato suddiviso in tre stralci funzionali, il primo, già realizzato, per l’adeguamento statico e sismico del Piano Regolatore Comunale ponte e per la costruzione di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme marciapiedi; il secondo, non ancora realizzato, per il governo parziale completamento del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e futuremarciapiede, per la salvaguardia della salutemodifica dell’accesso al fabbricato attiguo al ponte e per l’impianto di illuminazione pubblica; il terzo, non ancora eseguito, per l’equilibrio ambientale la realizzazione di un parcheggio pubblico e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territoriomarciapiede contermine a lato strada; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli a seguito dell’approvazione del progetto preliminare, si è dato corso all’avvio delle procedure per l’acquisizione delle aree private necessarie per l’esecuzione degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistentecui al secondo e terzo stralcio, che prevedono l’occupazione e la realizzazione di opere su terreni e manufatti di proprietà privata; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare - i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessatiinteressati dai lavori e censiti al N.C.E.U., per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi Foglio 21 mappali 131 (sub 7, 10, 11, 12, 13 e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e 132, in adiacenza alla strada comunale che collega Piazza San Xxxxxxxx con Piazza IV Novembre, lungo il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per torrente Cordevole, si sono resi disponibili a consentire la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differitorealizzazione dei lavori sopra indicati, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - aderendo alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:proposta progettuale dell’Amministrazione comunale;
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Samples: Accordo Preliminare Per La Realizzazione Di Un Collegamento Pedonale
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - il Comune , in riferimento alla richiesta di Verona è dotato parere, formulata a termini dell’articolo 49, comma 1, del Piano Regolatore Comunale D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’artall’oggetto, i seguenti pareri: In ordine alla regolarità contabile Favorevole 23/07/2020 X.xx Xxxx.xx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX In ordine alla regolarità tecnica Favorevole 23/07/2020 X.xx Ing. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, Xxxxxxxxx XX XXXXXX • con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 45 del 10/11/2020 18/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato demandato all’ Ufficio Tecnico l’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento della gestione della piscina coperta comunale del centro sportivo in località Piaggiarelle; • con determinazione dell’UTC n. 59 del 21/05/2015 ha approvato avviato, con il sistema della procedura aperta, la procedura di gara; • con determinazione dell’UTC n. 77 del 27/07/2015, si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva la gestione dell’impianto di che trattasi all’ ATI composta da: Centro Nuoto Roma SSD arl (mandataria) e Centro Nuoto Anagni ASD (mandante), per il corrispettivo, da corrispondere al Comune, pari ad un canone annuo di € 6.300,00 (oltre IVA) per una durata pari a anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di stipula del contratto; • con determinazione dell’UTC n. 109 del 26/10/2015 si è proceduto a conferire efficacia alla predetta aggiudicazione definitiva; • l’ATI aggiudicataria si è formalmente costituita in associazione temporanea di imprese, giusto atto per notar Xxxxxxxx Xxxxxxx in Colleferro (RM) in data 12/11/2015, Rep. 139373, racc. 45082, con il quale è stata qualificata capogruppo la società “Centro Nuoto Roma SSD a.r.l.” con sede in Xxxx xxxx Xxx X. Xxxxxxxx x. 000/x; • con VERBALE DI CONSEGNA del 14/01/2016, sotto le riserve di legge, nelle more della formalizzazione del contratto, si è proceduto alla consegna alla società capogruppo affidataria, dell’impianto natatorio. • in data 8/04/2020 (Zona Xxxxx Xxxxxxxxx Emergenza Covid-19), e in data 11.06.2020 (prot.n. 11/06/2020) l’ ATI composta da Centro Nuoto Roma SSD arl (mandataria) e Centro Nuoto Anagni ASD (mandante), ha manifestato, a questo ente, la volontà di riconsegnare l’immobile concesso in quanto il contratto era in scadenza il 27.07.2020; • in data 15.06.2020 l’Ufficio Tecnico ha comunicato all’ATI che: ✓ Il rapporto era da considerare in essere in quanto l’ATI aveva usufruito dell’immobile fino alla data 2020 e che dal bando di gara la concessione prevedeva una scadenza quinquennale ovvero entro il 14.01.2021 (a far data dalla sottoscrizione verbale di consegna); inoltre lo schema stesso ha chiesto la regolarizzazione del pagamento dei canoni a far data dal 2016; • L’ATI ha proposto, con nota prot. n. 0004735 del 16/07/2020, a questo Ente, la risoluzione bonaria dell’aggiudicazione definitiva del servizio di avviso gestione della Piscina Comunale di Moilterno alle seguenti condizioni: ⮚ la ATI CENTRO NUOTO ROMA SSD a r.l.- CENTRO NUOTO ANAGNI ASD, verserà al COMUNE DI MOLITERNO a fronte della risoluzione consensuale dell’aggiudicazione, a titolo di ristoro per l’utilizzo dell’impianto, la somma di euro 12.000,00 (dodicimila/00) in ratei mensili di Euro 1200,00 cadauno a partire dal 30.10.2020, si provvederà a depositare polizza fidejussoria con escussione a prima istanza; ⮚ la cessione di attrezzature per la presentazione gestione dell’impianto ⮚ inoltre l’ATI ha chiesto lo scomputo alle somme da versare all’Ente degli interventi migliorativi eseguiti presso la struttura, rifacimento copertura locale bar esterno; Analisi finale: Comune di manifestazioni d’interesse Moliterno Soldi versati dall’ATI per l’attuazione la stipula del Contratto Proposta ATI canone spettante Xxxxxxx proposto dall’ATI Cessione attrezzature Migliorie apportate Pertanto € 28.350,00- € 23.910,36 (somme proposte ATI) = € 4.439,64 • dell’art. 206 del D.Lgs 50/2016 e smi in cui l’istituto dell’accordo bonario si sostanzia in un meccanismo procedurale concepito nel tentativo di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e evitare che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comunecontenzioso che dovesse sorgere venga ad assumere una dimensione particolarmente rilevante; Il termine • che la proposta risulta vantaggiosa per l’ente sia in termini economici che di economicità procedurale, in quanto da una parte si evita l’instaurazione di un contenzioso che per complessità e durata condurrebbe ad un esborso rilevante per l’ente e dall’altra parte la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione risoluzione consensuale consente al Comune di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato procedere speditamente ad affidare ad altra ditta il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data servizio di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:gestione;
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Samples: Concessione Immobile
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - Visto il Comune D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 114, recante “misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, e in particolare l’articolo 24, comma 3-bis, il quale dispone espressamente che “Entro centottanta giorni dalla data di Verona è dotato entrata in vigore della legge di conversione del Piano Regolatore Comunale presente decreto, le amministrazioni di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio ai commi 2 e in materia 3 approvano un piano di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita informatizzazione delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbanaistanze, riqualificazione edilizia ed ambientale dichiarazioni e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine Sistema pubblico per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differitogestione dell’identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione”. Vista la Deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla riferimento alle errata-corrige pubblicate in data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:24 settembre 2013.
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Samples: Deliberation
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 21.10.2014, che approvava lo schema di statuto e la documentazione di corredo della costituenda Azienda per la gestione associata dei servizi socio-educativi nell’ambito territoriale del legnanese; Dato atto che presso lo Studio Notarile Zambon di Legnano in data 9.12.2014, con atto n. 52.425 rep. n. 5415 è stata costituita l’Azienda Speciale Consortile “So.Le.”, ente strumentale dei Comuni del Legnanese tra cui il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale Busto Garolfo; Considerato che nel 2017 il Comune di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per Busto Garolfo ha affidato ad Azienda So.Le il governo del territorio e in materia servizio di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e futureeducativa domiciliare minori (EDM), per la salvaguardia della saluteun anno in forma sperimentale, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differitosuccessivamente, con deliberazione di Giunta comunale Consiglio Comunale n. 100 4 del 18 marzo 23.01.2018, è stato confermato l’affidamento del servizio al buon esito della sperimentazione, approvando nuovo contratto di servizio sino al 31.12.2020; Vista la necessità di dare continuità al servizio EDM con l’affidamento ad Azienda So.Le in quanto la gestione aziendale è garanzia di stabilità nella presa in carico professionale dei minori e delle loro famiglie in situazioni familiari con difficoltà socio educative complesse, in taluni casi anche con l’intervento dell’Autorità giudiziaria, e detto che tale valore si esprime anche attraverso l’équipe multiprofessionale, formata e con competenze specialistiche, che effettua la presa in carico dei progetti educativi e ne monitora il buon andamento; Visto lo schema di contratto di servizio per l’anno 2021, a sabato 03/04/2021allegato al presente atto, ore 13.00pervenuto in data 10.12.2020 n. prot. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa25659, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, che all’art. 4 rimanda al preventivo annuale per le definizione del costo orario che per il 2021 è pari ad € 24,75; Considerato che il predetto contratto comporta una spesa per l’anno 2021 stimata in € 30.000,00, somma che trova la necessaria disponibilità al cap. 10454/283 codice U.1.04.03.02.001, della Missione 12 programma 5; Visti gli art.42 e 114 del Dlgs 267/2000 e richiamato in particolare l’art. 5 “principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico”, che i comuni, nella formazione degli strumenti definisce le tipologie dell’affidamento in house derogando al principio di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:evidenza pubblica;
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Samples: Contratto Di Servizio
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - che i rapporti attinenti la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA), tra il Comune di Verona Morbegno e la società AIPA spa - con sede in Xxx Xxxxxx 00, Xxxxxx C.F./P.IVA 01627960154 - per l’anno 2014 erano regolati dal contratto rep. n.376/2014 sottoscritto il 5 novembre 2014, con validità 1° gennaio 2014, 31 dicembre 2014; Considerato che, detto contratto veniva prorogato a tutto l’anno 2015, avvalendosi delle facoltà previste dall’art.1, comma 642, della legge 24.12.2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) – per il periodo 1° gennaio, 30 giugno – e dall’art.7, comma 7, del D.L. 19.06.2015, n.78 – per il periodo 1° luglio, 31 dicembre; Preso atto che in data 22 gennaio 2015 la società AIPA spa – con sede in Via Cechov 50 – Milano C.F./P.IVA 01627960154 – (affidante) e la società GRUPPO KGS spa - con sede in Via Ponchielli 77 – Pesaro – P.IVA 02355050416 – (affittuario) hanno stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda ex art. 1353 C.C. e impegno irrevocabile all’acquisto del ramo d’azienda, con facoltà della società GRUPPO KGS spa di trasferire il suddetto contratto ad una società controllata dalla stessa (atto in autentica notaio Xxxxxxx Xxxxxxx con sede in Milano Viale Majno n.9, rep. n.33577/17181 registrato a Milano il 9 febbraio 2015 al n.2854-1T); Preso atto che tra le attività affittate rientrano anche quelle riguardanti lo svolgimento dell’attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, compresa quella coattiva, attività per lo svolgimento delle quali è dotato necessario ottenere l’iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati, come prescritto da DM n.289/2000; Preso atto che in data 3 aprile 2015 è stata costituita la società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS srl (in breve MAZAL srl) – con sede in Xxx Xxxxxx 00 Xxxxxx – P.IVA 09041540965 - società controllata ai sensi dell’art. 2359 del Piano Regolatore Comunale Cod. Civ. dal GRUPPO KGS spa (atto a rogito notaio Xxxxxxx de Xxxxxxx con sede in Fano xxx Xxxxx, 53, rep. n.11246, registrato a Fano il 7 aprile 2015, n.1921-T); Preso atto che in data 25 maggio 2015 avanti a notaio Xxxxxxx Xxxxxxx con sede in Milano Viale Majno n.9, tra le società AIPA spa, GRUPPO KGS spa e MAZAL srl, veniva sottoscritta la cessione di contratto di affitto di ramo d’azienda, in base alla quale come recita l’art.1, “la società GRUPPO KGS spa (…) sostituisce a sé la società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS srl, che accetta, nei rapporti derivanti dal contratto di cui all’artalle premesse”, con effetto dal 1° giugno 2015; Considerato che in data 12 giugno 2015 la società MAZAL srl, otteneva l’iscrizione al n.184 all’Albo nazionale, tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all’art.53, comma 1, del D.Lgs. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia 15.12.1997, n.446; Vista la nota di paesaggio -MAZAL srl datata 14 luglio 2015, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23quale la stessa società ha reso noto, approvata anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 e 116 del D.Lgs.n.163/2006, di aver stipulato con deliberazione AIPA spa un contratto di ramo d’azienda, allegando alla stessa la documentazione prevista dal medesimo art. 116, commi 1 e 2; Preso atto che, come espressamente evidenziato nella sopra citata nota ai sensi dell’art.51 del Consiglio D.Lgs. n.163/2006 i requisiti di carattere oggettivo (capacità tecnico-professionali) posseduti da AIPA spa, s’intendono traslati nella subentrante MAZAL srl, mentre quelli di carattere soggettivo vengono allegati in autocertificazione e comunque risultano essere già stati accertati e validati dalla Commissione Ministeriale per la tenuta dell’Albo ex art.53 del D.Lgs. n.446/1997; Ritenuto, in primo luogo, di prendere atto con il presente deliberato del subentro a far data dal 1° luglio 2015 di MAZAL srl ad AIPA spa nella concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale n. 48 sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, regolato fino al 31 dicembre 2015 dal citato contratto rep. n.376/2014; Preso atto che dal 1° luglio c.a. alla data odierna, MAZAL srl ha effettuato le attività previste dal contratto di concessione avvalendosi operativamente della medesima struttura e organizzazione di AIPA presente sul territorio comunale e provinciale, dimostrando quindi di fatto la capacità gestionale necessaria, ed ottemperando nei tempi previsti ai riversamenti attinenti al primo trimestre di gestione (1° luglio – 30 settembre 2015); Preso d’altro canto atto che la società AIPA spa nel corso della gestione 2014, in violazione dell’art.5, comma 4, del 28/11/2019Capitolato allegato al sopra citato contratto di concessione, non aveva provveduto al riversamento nei tempi previsti delle somme dovute al Comune relativamente alla gestione del 1° e 2° trimestre per complessivi € 55.057,18 al netto dell’aggio; - Riscontrato che la società AIPA spa maturava anche per la gestione dei parcheggi a pagamento, oggetto di apposito e separato contratto, un mancato riversamento nel medesimo periodo di € 164.458,00; Preso atto che, dopo diverse sollecitazioni, AIPA spa con nota del 1° ottobre 2014 proponeva un piano di rateizzazione delle pendenze maturate a tutto il primo semestre 2014 – sia per la gestione ICP/DPA che parcheggi – piano approvato dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria con propria nota del 3 ottobre 2014, che prevedeva un saldo del debito pregresso entro il 20 dicembre 2014; Riscontrato che AIPA spa adempiva solo in minima parte al piano di rateizzazione dalla stessa proposto, risultando esclusivamente a chiusura dell’esercizio 2014 un versamento in conto gestione parcheggi per € 20.000,00 in data 16/07/202024 dicembre 2014; Vista la conseguente nota di intimazione al pagamento a firma del Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria trasmessa via Pec dal in data 24 febbraio 2015, cui venne dato seguito con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni messa a ruolo Equitalia per il contenimento del consumo un importo di suolo € 169.515,00 (ruolo n.2015/013957 reso esecutivo in data 11 settembre 2015); Considerato inoltre che l’amministrazione comunale a maggiore tutela dei propri interessi e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i sollecitare ulteriormente AIPA spa agli adempienti previsti, sospendeva dal 1° luglio 2014 il pagamento delle fatture AIPA per la gestione del servizio parcheggi, come meglio evidenziato nella propria deliberazione attinente la proroga a MAZAL di detto servizio; Preso atto che a tutto il 30 giugno 2015, per quanto attiene la gestione ICP/DPA, AIPA spa – pur continuando operativamente nella gestione del servizio sul territorio - si è mostrata totalmente inadempiente relativamente ai riversamenti delle imposte e diritti edificatori incassati per quanto riguarda il 2° semestre 2014 e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione1° semestre 2015, cumulando pertanto mancati riversamenti per complessivi € 117.529,36; Riscontrato che a detto importo vanno decurtati € 2.198,00 per attività affissionali svolte da AIPA per conto dell’amministrazione comunale, oltre a due riversamenti in accanto per € 30.000,00 e per € 25.000,00, disposti rispettivamente il 2 febbraio e il 27 marzo 2015, il comune può prevedere l’attivazione che porta la pendenza definitiva di procedure AIPA spa nei confronti del Comune per la gestione in oggetto ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte € 60.331,36; Vista la nota di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di VeronaMAZAL srl datata 28 settembre 2015, con la quale la società prende atto del contratto in essere con l’amministrazione comunale e delle pendenze riferite alla gestione AIPA, dichiarando: - la disponibilità della società a riconoscere all’amministrazione comunale un percentuale del 40% dell’aggio di concessione, fino a concorrenza totale delle pendenze passive AIPA spa, come sopra meglio evidenziate, pari ad € 60.331,36; - l’emissione di una polizza fidejussoria pari alle pendenze di cui sopra, che verrà progressivamente ridotta annualmente dell’importo liquidato; - proroga del contratto in essere sino al 31 dicembre 2019, alle medesime condizioni del contratto in corso; Rilevato che la presa in carico da parte di MAZAL srl delle pendenze pregresse di AIPA spa, avviene su base volontaria – quale contropartita della richiesta di prolungamento del contratto di concessione – visto che l’articolo 2560 Cod. Civ. comma 2, nel disporre l’accollo legale in capo al cessionario dei debiti anteriori al trasferimento d’azienda, è pacificamente inapplicabile al diverso caso dell’affitto d’azienda (cfr. in tal senso la deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso dell’Autorità per la presentazione Vigilanza sui Contratti Pubblici - oggi ANAC - n. 19/12 del 13 settembre 2012, nonché, in dottrina: X. Xxxxxxxx, L’affitto di manifestazioni d’interesse azienda, 2007, p. 165), dovendosi pertanto escludere che MAZAL - in assenza di clausole dal contratto d’affitto d’azienda che dispongano in senso contrario e salva l’ipotesi di cui all’articolo 2112 Cod. Civ. - possa essere chiamata a rispondere dei debiti e delle passività di AIPA; Rilevato che alle stesse conclusioni sono state raggiunte anche dalla giurisprudenza, secondo la quale “l’articolo 2560 cod. civ., che prevede la responsabilità per l’attuazione l'acquirente dell'azienda per i debiti inerenti al suo esercizio, anteriori al trasferimento, non si applica all'ipotesi dell'affitto di interventi azienda giacché, laddove il legislatore ha inteso estendere all'affitto la disciplina dettata in tema di riqualificazione urbanacessione dell'azienda, riqualificazione edilizia come nell'ipotesi prevista dall'art. 2558 cod. civ., l'ha espressamente stabilito. All'affitto si applica quindi la norma da ultimo citata, che prevede il subentro dell'acquirente, dell'usufruttuario o dell'affittuario nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, facendo salva una diversa pattuizione tra le parti. Tale diversa pattuizione, se può escludere il trasferimento all'affittuario della posizione contrattuale nella sua globalità, può ben limitarsi ad escludere il trasferimento dei soli debiti e dei crediti già sorti, disponendo che il subentro operi solo per il futuro” (Trib. Genova, 5 marzo 2007, nonché in termini: Trib. Firenze, Sez. Lav., 30 maggio 2011; Cass. Civ. Sez. Lav. 29 gennaio 1992, n. 906; Cass. Civ. 8 maggio 1981, n. 3027 e Cass. Civ. 3 luglio 1958 n. 2386); Ritenuto che l’adesione alla proposta di MAZAL srl per un rinnovo del contratto, sia coerente con il disposto dell’art.41, comma 6, del R.D. 23 maggio 1924, n.827, laddove è consentito il ricorso alla trattativa privata “in ogni caso in cui ricorrono speciali ed ambientale eccezionali circostanze”, che possono senz’altro riscontrarsi nella situazione venutasi a creare nei rapporti tra Comune ed AIPA spa, come sopra evidenziati; Rilevato tuttavia che il fondamento della proroga in oggetto debbano trovarsi soprattutto in ragioni di merito, riassumibili nei seguenti punti: - evitare al Comune il danno finanziario derivante dal mancato recupero delle pendenze passive di AIPA spa, considerato che molte ridotte sono le possibilità di recuperare dette somme attraverso le procedure concorsuali già avviate nei confronti della società, somme che fra l’altro MAZAL srl garantisce a fronte di polizza fediussoria di pari importo; - miglioramento dei rapporti contrattuali attraverso l’introduzione dall’esercizio 2016 dell’inversione delle modalità di versamento dell’imposta da parte dei contribuenti, prevedendo che lo stesso sia eseguito direttamente su c\c intestato al Comune, con successiva liquidazione al concessionario del relativo aggio previa emissione di fattura; - mantenimento sul territorio di una struttura e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che un ufficio dedicato soprattutto per quanto riguarda il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5servizio affissioni, che i comuninonostante le vicende finanziarie attraversate da AIPA spa ha dimostrato di poter proseguire con la solita puntualità ed attenzione nella gestione di competenza; Riscontrato che da un punto di vista strettamente contabile la proroga del contratto in essere non comporta di per sé un aumento dell’impegno finanziario del Comune per gli anni di proroga, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli rispetto a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:quanto stabilito dal contratto in essere;
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LA GIUNTA COMUNALE. Premesso che: - il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale di cui all’art. 12 della Vista la legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 20179 dicembre 1998, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo 431 e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18 marzo 2021, a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevedeconcernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1998, all’artn. 292, supplemento ordinario, n. 203/L; Visto in particolare l'art. 52, comma 3, della citata legge n. 431 del 1998 che i comunidispone che le parti possono stipulare Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge Visto il decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999, pubblicato nella formazione Gazzetta Ufficiale 22 mar definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 19 Visto il decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanzedel 30 dicembre 2002 pubblica Evidenziato che l'amministrazione comunale con l'intento di aiutare a risolvere il problema abitativo ampliando l’offerta delle abitazioni a canone calmierato e contrastando il fenomeno degli strumenti affitti sommersi, da tempo ha avviato un percorso per addivenire alla stipulazione di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano un accordo anche in considerazione che la propria attività al metodo legge di stabilità 2016 ha stabilito che alle locazioni di immobili stipulate con il contratto a canone concordato si applicano aliquote comunali IMU e Xxxx ridotte del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte 25%; Rilevato che in data 01/08/2017 all'esito del suddetto iter si è proceduto alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere sottoscrizione definitiva dell'accordo che è allegato alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce presente deliberazione quale parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime e sostanziale; Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:legge;
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Samples: Accordo Territoriale Per Contratti Di Locazione a Canone Concordato
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePREMESSO CHE: - • il Comune di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale San Xxxxxxxxx Xxx di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il comune può prevedere l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 Sambro ha approvato lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differito, con deliberazione di Giunta comunale Comunale nr. 96 del 21 novembre 2011 un contratto di locazione con la Società H3G S.p.A., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 15 febbraio 2012 Rep. n. 100 1806, per la durata di 9 anni, avente ad oggetto la concessione in uso di una porzione di terreno di mq. 30 circa, sita in Via Caduti del 18 marzo 2021Lavoro, presso il campo sportivo comunale, censita al N.C.T. al F. 23, particella 76 (porzione), ad un canone annuo di Euro 6.000,00 da aggiornarsi annualmente in misura pari al 100% delle variazioni ISTAT; • H3G S.p.A., a sabato 03/04/2021far data dal 31 dicembre 2016, ore 13.00. In particolare per effetto di fusione, ha incorporato la deliberazione società WIND Telecomunicazioni S.p.A. e ha assunto a decorrere da pari data l'attuale denominazione Wind Tre S.p.A.; PRESO ATTO che con nota pervenuta al protocollo dell'ente n. 382 6112 del 10/11/2020 ha approvato il documento10/07/2017 agli atti dell'ufficio depositata, la società “Wind Tre Spa, con sede legale in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 1 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese del Tribunale di Milano: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa02517580920, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29; Rilevato che: - alla data di scadenza iscrizione nel R.E.A. n. 1638878 partita IVA 13378520152 richiede una rinegoziazione del bando sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesse, come elencate nell’allegato sub 3; - la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5citato contratto, che i comuni, nella formazione porti ad una riduzione del canone annuo determinandolo in € 4.000,00 motivando che ha recentemente sottoscritto accordi di coubicazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione impianti con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicuraOperatori del settore, altresìed ha conseguentemente avviato un importante piano di riduzione dei propri siti ciò a seguito di sopravvenute valutazioni di politica aziendale, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusidelle mutate condizioni del mercato delle locazioni, nonché con i gestori della crescente richiesta da parte della Pubblica Amministrazione di servizi pubblici e razionalizzare le infrastrutture di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato; Ritenuto di procedere:telecomunicazione;
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Samples: Contratto Di Locazione
LA GIUNTA COMUNALE. Premesso chePremesso: - che la Legge n. 383/2000 riconosce il Comune valore sociale e la funzione dell’attività di Verona è dotato del Piano Regolatore Comunale volontariato come espressione di cui all’art. 12 della legge regionale n. 11/2004 – Norme partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il governo del territorio conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e in materia culturale e di paesaggio -, formato da: - PAT - Piano di Assetto del Territorio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18/12/2007ricerca etica e spirituale; - PI – Piano degli Interventi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 23/12/2011che l’Amministrazione comunale, da ultimo modificato con la variante n. 23, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 28/11/2019; - in data 16/07/2020, con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento del Sindaco. Tale documento recepisce i principi della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 - “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11”, sulla base dei quali la Regione del Veneto ha riconosciuto che il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione, ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio; - la legge regionale n. 14/2017 promuove in particolare: – la riqualificazione edilizia ed ambientale; – la riqualificazione urbana; – gli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente; Richiamato l’art. 46.04 delle NTA del PAT ove si prevede che nell’ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di variantia tali principi, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi promuovere in ambito territoriale lo sviluppo di nuova urbanizzazione o riqualificazioneun ruolo attivo dell’associazionismo locale, il comune può prevedere l’attivazione già a partire dal 2006 ha avviato un percorso sperimentale di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessatigestione partecipata in relazione ai locali siti presso l’edificio “Amarcord” in frazione Castelletto, per valutare le proposte la realizzazione di intervento attività sociali, culturali e del tempo libero; - che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. Il con propria deliberazione n. 56 del 08.07.2008, esecutiva, si procedeva ad approvare una convenzione tra il Comune di Verona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10/11/2020 ha approvato lo schema di avviso Anzola dell’Xxxxxx e l’Associazione Centro Ricreativo e Culturale “Amarcord” per la presentazione di manifestazioni d’interesse per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, riqualificazione edilizia ed ambientale e di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. (artt. 5, 6 e 8 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14) e che il predetto bando è stato ritualmente pubblicato sul sito web del Comune; Il termine gestione degli spazi ubicati al piano rialzato dell’Edificio “Amarcord” nonché la circostante area verde per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è stato da ultimo differitorealizzazione di attività sociali, culturali e del tempo libero; - che con deliberazione di Giunta comunale Comunale n. 100 158 del 18 marzo 202125.10.2011, esecutiva, si ridefinivano gli spazi destinati a sabato 03/04/2021, ore 13.00. In particolare la deliberazione “Sede del Volontariato” nell’edificio “Amarcord” sito in Via Suor Xxxxxx Xxxxxx n. 382 del 10/11/2020 ha approvato il documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana 86 a Castelletto di Anzola dell’Xxxxxx e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo urbano a partire dalla riqualificazione urbana” volto a definire gli obiettivi e le scelte strategiche della Variante 29si determinavano i costi di gestione da attribuire agli utilizzatori degli spazi assegnabili; Rilevato Considerato che: - alla data l’edificio, oggetto di scadenza ristrutturazioni, era già sede di Associazioni di Volontariato, partners dell’Amministrazione in numerose iniziative culturali, locali; - le stesse Associazioni hanno continuato, in attesa del bando completamento della riorganizzazione dell’edificio, a svolgere le proprie attività al suo interno, alle medesime condizioni meglio specificate nelle concessioni sottoscritte e depositate agli atti; - l’Associazione Funamboli ha trasferito la propria sede presso il Comune di Calderara di Reno; - con deliberazione di G.C. n. 164 del 08.11.2011, sono state presentate n. 189 manifestazioni d’interesseassegnate, come elencate nell’allegato sub 3all’interno dell’edificio ristrutturato, nuove sedi alle Associazioni Fossalta – Associazione Bolognese Wargame e all’Associazione Culturale Teatrinindipendenti; - Dato atto che l’Associazione Centro Ricreativo e Culturale “Amarcord”, regolarmente iscritta all’Albo delle Libere Forme Associative di questo Ente, ha manifestato la legge regionale n. 11/2004, e sue successive modificazioni, prevede, all’art. 5, che i comuni, nella formazione degli strumenti volontà di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano continuare a svolgere la propria attività al metodo di promozione e animazione del confronto e della concertazione territorio, con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte particolare riferimento alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L’amministrazione procedente assicurafrazione di Castelletto, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici chiedendo contestualmente la possibilità di rilevanti interessi sul territorio mantenere la propria sede all’interno dell’edificio e di interessi diffusi, nonché con i gestori poter fruire di servizi pubblici ulteriori spazi da adibirsi a deposito e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione; - tale normativa urbanistica, al successivo art. 6, prevede altresì che i comuni, nei limiti delle competenze, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvatomagazzino; Ritenuto di procedere:ampliare gli spazi destinati a “Sede del Volontariato” nell’edificio “Amarcord”, già definiti con la succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 25.10.2011, destinando a magazzino e deposito materiali per le Associazioni aventi sede nell’Edificio i seguenti locali: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 85 DEL 08/05/2012 - Sotterraneo: n. 3 locali, indicati nella planimetria allegata con le lettere “G”, “H” e “I” (allegato 3);
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