LA GIUNTA MUNICIPALE Clausole campione

LA GIUNTA MUNICIPALE. Premesso che con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246 del TUEL, il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano; Che la causa principale che ha originato il dissesto finanziario dell'ente è riferibile alla forte criticità di cassa che ha generato una grave mancanza di liquidità e non ha permesso di soddisfare i creditori dell'ente, in particolare i fornitori di energia elettrica, di acqua e del servizio di raccolta e smaltimento R.S.U.; Che nella gestione post-dissesto continuano a rilevarsi, a causa della particolare situazione socio- economica del territorio, contesti e circostanze che possono far insorgere criticità nella gestione di cassa dell'ente; Che, sulla base di quanto sopraesposto, è necessario intraprendere tutte le azioni volte ad evitare il verificarsi di una nuova grave carenza cronica di liquidità attraverso forme di gestione del debito vantaggiose per l'ente; Che con atto di cessione notarile, stipulato in data 20.12.2019, Enel Energia S.p.A. ha ceduto alla Società POLLUCE SPE s.r.l. il credito relativo alla fornitura di energia elettrica nei confronti del Comune di Castelvetrano per l'importo di € 752.367,17; Che, considerata la rilevanza degli importi e l'attuale situazione economico-finanziaria dell'ente, non sussistono le condizioni per liquidare e pagare, in unica soluzione, i crediti sopradescritti alla cessionaria POLLUCE SPE s.r.l., senza generare forti squilibri di cassa; Che la POLLUCE SPE s.r.l., per il tramite del sub-servicer Officine CST S.p.A., ha manifestato l'intenzione di procedere al recupero coattivo dei crediti vantati, oltre interessi di mora ammontanti ad € 34.343,22; Che, a seguito di tale intimazione, sono state avviate trattative al fine di addivenire ad una risoluzione consensuale per il ripiano del debito; Che, a seguito delle necessarie verifiche sulle fatture cedute con il sopracitato atto notarile alla Società POLLUCE SPE s.r.l. da Enel Energia S.p.A. relative a fornitura di energia elettrica al Comune di Castelvetrano, è emerso che alcune di esse sono state cedute parzialmente; Che le fatture cedute parzialmente, al fine di rispettare determinate procedure contabili dipendenti dalla fatturazione elettronica, non possono essere liquidate alla ditta cessionaria ma esclusivamente alla fornitrice Enel Energia S.p.A.; Vista la pec del 27.04.2020 con la quale Enel Energia S.p.A. si impegna a t...
LA GIUNTA MUNICIPALE. Ad unanimità di voti espressi mediante scrutinio palese; Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito. Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
LA GIUNTA MUNICIPALE. Vista la proposta n. 923 del 22/11/2013 di cui al testo dentro trascritto; considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; Ritenutala meritevole di accoglimento;
LA GIUNTA MUNICIPALE. Sentita la proposta del Consigliere Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx; Ritenuto di dover procedere alla stipula di un contratto di comodato d’uso gratuito con l’ Associazione Genitori Scuola Materna Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, per l’utilizzo dei locali adibiti a scuola per l’infanzia e alloggio annesso, sito in via Giotto, per il periodo di 10 anni rinnovabili; Ritenuto utile e necessario provvedere all’approvazione della bozza di contratto di che trattasi; Esaminato il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs 267(00; Esaminato il parere favorevole espresso dall’ Ufficio Ragioneria in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs 267/00; A voti unanimi legalmente espressi;
LA GIUNTA MUNICIPALE. Vista la proposta del Responsabile della II Direzione, che qui di seguito si riporta: Premesso che:
LA GIUNTA MUNICIPALE. Visto lo schema del protocollo d’intesa concordato con Club Alpino Italiano-Comitato direttivo Regionale Campania relativo alla salvaguardia della sentieristica pedemontana e la valorizzazione del territorio in ambito naturalistico; Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione per le finalità perseguite; Visto lo Statuto Comunale; Visto il TUEL n° 267/2000; Acquisto il preventivo parere favorevole del responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art.49 del TUEL n° 267/2000;
LA GIUNTA MUNICIPALE. Vista la proposta deliberativa, come di seguito riportata; 116 del 27.3.2012 con cui, parimenti, è stata disposta la continuazione del predetto progetto di mobilità garantita, come da comunicazione a firma del Dirigente pro tempore del Settore Servizi al Cittadino, a mezzo nota prot. gen. n. 29354 del 7.6.2012, in riscontro alla nota della M.G.G. Italia S.p.A., acquisita al prot. gen. n. 23834 in data 3.5.2012, di manifestazione di interesse al relativo rinnovo (agli atti di ufficio); M.M.G. Italia S.p.A, ha proposto un contratto di comodato oneroso, con nota del 23.12.2013, acquisita al prot. gen. n. 184 in data 2.1.2014 e di relativa rettifica del 16.01.2014, acquisita al prot. gen. n. 2635 il 17.1.2014 (agli atti di ufficio), ai fini del noleggio del citato mezzo stesso, a cui l’Ente ha aderito, per la durata di un anno, a mezzo provvedimento dirigenziale del Settore Servizi al Cittadino n. 116 del 26.2.2014 di impegno di spesa e a cui ha fatto seguito la sottoscrizione, in data 29.4.2014, del relativo contratto di comodato oneroso, con espressa previsione al relativo art. 8 della cessione del veicolo in favore dell’Ente Beneficiario (agli atti di ufficio); S.p.A. ha inteso mettere a disposizione, in forma totalmente gratuita, un mezzo di trasporto per anziani, disabili o soggetti con ridotte possibilità di deambulazione, cui ha fatto seguito il contratto datato 7.12.2016 (agli atti di ufficio); n. 1252 in data 11.1.2019 e al prot./int. n. 90/2019, con cui veniva rappresentata all’Ente l’avvenuta risoluzione contrattuale, ai fini del conseguente ritiro del citato veicolo Fiat Doblò targato DP938VF, oltre alla comunicazione datata 18.1.2019 di disponibilità della predetta ditta a concedere ulteriore proroga gratuita (già decorrente dal mese di maggio 2015) fino al 31.1.2019 e, altresì, la nota datata 6.2.2019, acquisita al prot. gen. n. 5772 del 7.2.2019 e al prot./Leg. n. 373, in pari data, con cui la P.M.G. Italia S.p.A. aveva formulato apposita proposta di vendita del veicolo, in mancanza dell’avvenuta cessione del veicolo all’Ente Beneficiario, come prevista dall’art. 8 del contratto sottoscritto nell’anno 2014 (agli atti di ufficio);
LA GIUNTA MUNICIPALE. Vista la proposta deliberativa come di seguito riportata: - il Comune di Castelvetrano non può assicurare alla quota di periferia sita in contrada Magaggiari e ricadente nel suo territorio, l’erogazione dei servizi idrici integrati, della raccolta dei rifiuti e spazzamento vie e altri servizi di diversa specie; - di fatto i servizi agli utenti residenti nella contrada Magaggiari, che si trova proprio a confine con le reti esistenti e a ridosso della periferia del comune di Campobello di Mazara, possono essere garantiti e facilmente forniti dalla stessa municipalità; - sono intercorsi incontri e accordi tra le due municipalità al fine di definire la gestione dei servizi nella parte di territorio e assicurare l’efficacia e l’efficientamento degli stessi in ottica di risparmio di risorse; - si è pervenuto alla conclusione di attivare una convenzione disciplinante i rapporti relativi allo smaltimento dei reflui nella rete fognaria del comune di Campobello di Mazara per le aziende e/o ditte private collocate al confine fra lo stesso comune e quello di Castelvetrano in c.da Magaggiari e, altresì, il servizio di acqua potabile, di raccolta dei rifiuti e dei relativi tributi connessi;
LA GIUNTA MUNICIPALE. Premesso che:
LA GIUNTA MUNICIPALE. Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 19/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto la “Convenzione per servizio vigilanza nelle aree golenali lungo l’argine sinistro del Po e gestione area golenale con attracco fluviale”, scaduta al 31/12/2011;