Limite d’indennizzo Clausole campione

Limite d’indennizzo. Resta convenuto che, in caso di sinistro - o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza - che colpisca più assicurati l’esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di €50.000.000,00 (cinquantamilioni), fatto salvo quanto previsto all’Articolo 11.5 in relazione al Rischio Volo. La somma complessiva che precede si intende unica per tutti i certificati della presente polizza e per tutte le polizze stipulate dalla Contraente – o per il suo tramite in qualità di Associato ad una Cassa di Assistenza - con la Società per il rischio infortuni. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.
Limite d’indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Limite d’indennizzo in caso di sinistro che coinvolga più di un assicurato allo stesso tempo, la Compagnia non risponderà per un importo superiore complessivamente a € 1.000.000,00. Se l'indennizzo totale dovesse superare tale importo, la Compagnia lo ridurrà in misura proporzionale. La riduzione derivante dal predetto limite sarà effettuata proporzionalmente sull'importo assicurato per ogni persona.
Limite d’indennizzo. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Cod. Civ. , per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Limite d’indennizzo. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Limite d’indennizzo. Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 60.000,00 (sessantamila) per ogni veicolo assicurato a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della regola proporzionale a deroga del disposto dell'Articolo 1907 del Codice Civile. L'assicurazione opera soltanto se il Dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso del veicolo in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio.
Limite d’indennizzo. Decorso il periodo di Franchigia di cui al precedente Art. 17, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato, per ogni rata in scadenza nel periodo dell’inabilità o di Ricovero Ospedaliero, un'Indennità Mensile pari:
Limite d’indennizzo. L’indennizzo della Società in relazione al contenuto di ciascuna ubicazione separatamente considerata, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 18 Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo, non potrà in ogni caso superare la somma assicurata indicata nel simplo di polizza.
Limite d’indennizzo. Le somme indicate nel simplo di polizza o nelle condizioni di polizza rappresentano il limite di indennizzo per singola ubicazione e per sinistro nel caso di sinistro che colpisca diverse ubicazioni, fermo quanto previsto dall’art.23 lett. A) Clausola di disabitazione e dall’applicazione di franchigie e/o scoperti previsti in polizza.
Limite d’indennizzo. 5.1 – Limite dell’obbligazione della Società. Il limite dell’obbligazione della Società è costituito dall’ammontare del risarcimento previsto dalle leggi e dalle convenzioni internazionali vigenti sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, delle somme specificate nella presente polizza oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. 7 e 8 delle condizioni generali di assicurazione. Con particolare riferimento ai trasporti internazionali si precisa che il limite dell’obbligazione della Società è costituito dal limite previsto dalla C.M.R., Art. 23 - paragrafi 1), 2), 3), 4), 7), 8) e 9) - ed Art.. 25 sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, della somma specificata in polizza oltre alle spese di perizia ed a quelli di cui agli Artt. 7 e 8 delle condizioni generali di assicurazione.